|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
|
2024/1876 |
2.7.2024 |
DECISIONE (UE) 2024/1876 DEL CONSIGLIO
del 20 giugno 2024
relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada del 29 giugno 2022
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 29 aprile 2024 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con l'Ucraina su un accordo che modifica l'accordo del 29 giugno 2022 tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada (1) («accordo»). |
|
(2) |
I negoziati relativi all'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada del 29 giugno 2022 («accordo modificativo») si sono conclusi positivamente il 31 maggio 2024. |
|
(3) |
L'accordo si è rivelato essenziale per l'Ucraina, dato che sostiene la società e l'economia ucraine consentendo agli operatori del trasporto di merci su strada dell'Unione e dell'Ucraina di effettuare operazioni di trasporto merci verso l'Ucraina e attraverso il territorio ucraino verso l'Unione e viceversa, sostenendo in tal modo anche i corridoi di solidarietà per l'Ucraina. I suoi effetti inoltre rimangono positivi per l'Unione europea, in particolare per le esportazioni dell'Unione verso l'Ucraina. |
|
(4) |
Alla luce delle circostanze uniche ed eccezionali che rendono necessaria la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo modificativo e in conformità dei trattati, è opportuno che l'Unione eserciti temporaneamente la pertinente competenza concorrente conferitale dai trattati. Qualsiasi effetto della presente decisione sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri dovrebbe essere rigorosamente limitato nel tempo. La competenza esercitata dall'Unione sulla base della presente decisione e dell'accordo dovrebbe pertanto essere esercitata solo durante il periodo di applicazione dell'accordo. Di conseguenza, la competenza concorrente così esercitata cesserà di essere esercitata dall'Unione non appena l'accordo cesserà di applicarsi. Fatte salve altre misure dell'Unione, e nel rispetto di tali misure dell'Unione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), successivamente gli Stati membri eserciteranno pertanto nuovamente tale competenza. È opportuno inoltre ricordare che, come sancito dal protocollo sull'esercizio della competenza concorrente allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, l'ambito di applicazione dell'esercizio della competenza dell'Unione nell'ambito della presente decisione copre unicamente gli elementi disciplinati dalla presente decisione e dall'accordo e non copre l'intero settore. L'esercizio della competenza dell'Unione mediante la presente decisione lascia impregiudicate le rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri in relazione a eventuali negoziati in corso o futuri, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali con qualsiasi altro paese terzo in tale settore. |
|
(5) |
Nella riunione del comitato misto tenutasi il 18 dicembre 2023 è stato concluso che l'accordo risponde allo scopo previsto e che le condizioni che lo giustificano restano valide. Tuttavia, in occasione della stessa riunione del comitato misto, le parti hanno anche rilevato diverse questioni derivanti dall'applicazione e dall'attuazione dell'accordo e dal suo possibile impatto a livello locale sul settore del trasporto su strada nell'Unione. Sono pertanto necessarie modifiche limitate dell'accordo per agevolarne l'applicazione e rafforzarne l'attuazione. |
|
(6) |
Affinché l'Unione e l'Ucraina continuino a beneficiare degli effetti positivi dell'accordo sull'agevolazione del trasporto di merci su strada tra e attraverso l'Ucraina e l'Unione, le modifiche dell'accordo dovrebbero includere la sua proroga fino al 30 giugno 2025, con la possibilità di un tacito rinnovo per un periodo di sei mesi. |
|
(7) |
L'accordo si applica attualmente fino al 30 giugno 2024. Continuano a prevalere le condizioni che giustificano la conclusione dell'accordo, in particolare le gravi perturbazioni cui deve far fronte il settore dei trasporti in Ucraina a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. È pertanto opportuno firmare con urgenza, a nome dell'Unione, l'accordo modificativo, che prevede tra l'altro la proroga dell'accordo, fatta salva la sua conclusione. |
|
(8) |
È opportuno inoltre prevedere la composizione del gruppo di lavoro ad hoc sull'attuazione pratica dell'accordo e che opera sotto l'autorità del comitato misto. |
|
(9) |
Al fine di garantire la continuità degli effetti positivi dell'accordo sul trasporto di merci e di evitare perturbazioni nell'esportazione di prodotti ucraini, è opportuno che l'accordo modificativo si applichi a titolo provvisorio conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo accordo, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore. |
|
(10) |
In conformità ai trattati, spetta alla Commissione assicurare la firma dell'accordo a nome dell'Unione europea, fatta salva la sua conclusione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma dell'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada del 29 giugno 2022 («accordo modificativo») è approvata a nome dell'Unione europea, fatta salva la conclusione dell'accordo modificativo (2).
Articolo 2
1. L'esercizio della competenza dell'Unione ai sensi della presente decisione e dell'accordo è limitato al periodo di applicazione dell'accordo. Fatte salve altre misure dell'Unione, e nel rispetto di tali misure dell'Unione, dopo la fine di detto periodo di applicazione l'Unione cessa immediatamente di esercitare tale competenza e gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, TFUE.
2. L'esercizio della competenza dell'Unione a norma della presente decisione e dell'accordo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla negoziazione in corso o futura, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali relativi al trasporto di merci su strada con qualsiasi altro paese terzo, e con l'Ucraina in relazione al periodo in cui l'accordo non è più applicabile.
3. L'esercizio della competenza dell'Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo riguarda unicamente gli elementi disciplinati dalla presente decisione e dall'accordo.
4. La presente decisione e l'accordo lasciano impregiudicate le rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri nel settore del trasporto di merci su strada per quanto riguarda elementi diversi da quelli disciplinati dalla presente decisione e dall'accordo.
Articolo 3
Il gruppo di lavoro ad hoc sull'attuazione pratica dell'accordo, che opera sotto l'autorità del comitato misto, da istituire a norma dell'articolo 7 bis dell'accordo, è composto, a livello dell'Unione, da un rappresentante della Commissione, da un rappresentante di ciascuno degli Stati membri confinanti con l'Ucraina (Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia) e da tre rappresentanti di altri Stati membri. Ogni sei mesi si applica un sistema di rotazione tra tali altri tre Stati membri.
Articolo 4
L'accordo modificativo si applica in via provvisoria, in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, a decorrere dalla data della firma (3), in attesa della sua entrata in vigore.
Articolo 5
La Commissione assicura la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione.
Articolo 6
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2024
Per il Consiglio
Il presidente
M.-C. LEROY
(1) GU L 179 del 6.7.2022, pag. 4.
(2) Il testo dell'accordo modificativo è pubblicato in GU L, 2024/1878, 2.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1878/oj.
(3) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1876/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)