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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/1868 |
5.7.2024 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1868 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2024
relativo all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Riviera del Garda Bresciano/Garda Bresciano»
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 99,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha soppresso, tra l’altro, gli articoli da 96 a 99 e l’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013. A norma dell’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143, gli articoli da 96 a 99 e l’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 restano applicabili alle domande di approvazione di una modifica del disciplinare delle indicazioni geografiche pervenute alla Commissione e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea anteriormente al 13 maggio 2024. |
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(2) |
La modifica di cui al paragrafo 1 comprende la variazione del nome della denominazione di origine protetta «Riviera del Garda Bresciano/Garda Bresciano», che diventa «Riviera del Garda Classico». |
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(3) |
A norma dell’articolo 97, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in combinato disposto con l’articolo 105 di tale regolamento, applicabile prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e a norma dell’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (4), la Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Riviera del Garda Bresciano/Garda Bresciano», trasmessa dall’Italia. |
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(4) |
La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione della modifica del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5), conformemente all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
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(5) |
Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
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(6) |
A norma dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, applicabile in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2117, la procedura d’esame di cui all’articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applica alle decisioni relative alle domande di approvazione di una modifica del disciplinare pervenute alla Commissione anteriormente al 7 dicembre 2021. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Riviera del Garda Bresciano/Garda Bresciano» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2024
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.
(2) Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).
(3) Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2117/oj).
(4) Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/607/oj).
(5) GU C, C/2024/1496, 14.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1496/oj.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1868/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)