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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/1856 |
1.7.2024 |
REGOLAMENTO (UE) 2024/1856 DEL CONSIGLIO
del 28 giugno 2024
recante modifica del regolamento (UE) 2024/257, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e del regolamento (UE) 2023/194, che fissa, per il 2023, tali possibilità di pesca
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio (1) fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. È opportuno modificare tali possibilità di pesca, incluse alcune misure ad esse funzionalmente collegate, per tener conto dei pareri scientifici pubblicati nonché dell'esito delle consultazioni con i paesi terzi e delle riunioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). |
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(2) |
Il regolamento (UE) 2024/257 ha fissato provvisoriamente a zero il totale ammissibile di catture (TAC) per l'acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle sottozone 9 e 10 del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e nelle acque dell'Unione della divisione 34.1.1 del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) per il periodo dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025, in attesa della pubblicazione del parere scientifico del CIEM su tale stock nella divisione CIEM 9a per il periodo in questione. Per consentire la prosecuzione delle attività di pesca fino a quando non sarà fissato il TAC per tale stock per il periodo dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025, è opportuno fissare a 4 997 tonnellate un TAC provvisorio per il periodo dal 1o luglio 2024 al 30 settembre 2024. Questo livello corrisponde alle catture degli Stati membri di tale stock nel terzo trimestre del 2023. |
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(3) |
Il 28 marzo 2024 il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha pubblicato il suo parere sull'impatto socioeconomico della fissazione, per il 2024, del TAC per il merluzzo giallo (Pollachius pollachius) nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e al livello raccomandato dal CIEM, indicando il livello di tale TAC necessario per evitare il fenomeno delle «specie a contingente limitante» (2). È pertanto opportuno fissare il TAC definitivo per il 2024, sostituendo quello provvisorio fissato dal regolamento (UE) 2024/257 per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2024. A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il TAC in questione dovrebbe essere fissato a 959 tonnellate, il che, secondo tale parere del CSTEP, consentirà alle flotte di continuare ad operare fino al quarto trimestre dell'anno riducendo pertanto: i) il fenomeno delle «specie a contingente limitante» e la chiusura prematura delle attività di pesca in questione e ii) gli effetti socioeconomici sul settore della pesca che ne deriverebbero. |
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(4) |
Il 18 e 19 giugno 2024 l'Unione e la Norvegia hanno tenuto consultazioni: i) sul livello delle possibilità di pesca complessive per il gamberetto boreale nelle divisioni CIEM 3a e 4a est, per il periodo dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025, e ii) sul livello del TAC per il gamberetto boreale nella divisione CIEM 3a. L'esito di tali consultazioni è stato riportato in un verbale scritto firmato il 19 giugno 2024. È pertanto opportuno fissare il TAC per il gamberetto boreale nella divisione CIEM 3a al livello concordato con la Norvegia. Inoltre, l'Unione e la Norvegia hanno preso in considerazione trasferimenti di gamberetto boreale nelle acque norvegesi del Mare del Nord a sud di 62o N dalla Norvegia all'UE, in aggiunta al livello indicato nella tabella 2 del verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra l’Unione e la Norvegia per il 2024, firmato l'8 dicembre 2023. È opportuno modificare di conseguenza i contingenti degli Stati membri per il gamberetto boreale nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14. |
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(5) |
Tra il 23 maggio e il 4 giugno 2024 l'Unione, il Regno Unito e la Norvegia hanno tenuto consultazioni: i) sul livello delle possibilità di pesca complessive per lo spratto (Sprattus sprattus) nelle acque dell'Unione e del Regno Unito della sottozona CIEM 4 e della divisione CIEM 2a e nelle acque dell'Unione e norvegesi della divisione CIEM 3a per il periodo dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025 e ii) sui livelli dei TAC relativi allo spratto nelle suddette zone. L'esito di tali consultazioni è stato riportato in un verbale scritto firmato l'11 giugno 2024. È pertanto opportuno fissare i TAC per lo spratto e le catture accessorie connesse per il periodo dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025: i) nelle acque dell'Unione e del Regno Unito della sottozona CIEM 4 e della divisione CIEM 2a e ii) nelle acque dell'Unione e norvegesi della divisione CIEM 3a ai livelli concordati con il Regno Unito e la Norvegia. |
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(6) |
Tra il 14 e il 24 maggio 2024 l'Unione e il Regno Unito hanno tenuto consultazioni a norma dell'articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (4), («accordo») sul livello del TAC per lo spratto nelle divisioni CIEM 7d e 7e per il periodo dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025. L'esito di tali consultazioni è stato riportato in un verbale scritto firmato il 30 maggio 2024. È pertanto opportuno fissare il TAC per lo spratto e le catture accessorie connesse nelle divisioni CIEM 7d e 7e per tale periodo al livello concordato con il Regno Unito. |
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(7) |
L'Unione e il Regno Unito hanno convenuto, alla lettera m) del verbale scritto delle consultazioni in materia di pesca tra il Regno Unito e l'Unione europea per il 2024, di chiedere congiuntamente al CIEM di pubblicare un parere riveduto sulla base dell'esito della definizione di un parametro di riferimento e di modificare il TAC per la sogliola (Solea solea) nel Mare d'Irlanda (SOL/07A) in linea con il parere riveduto. Il 13 giugno l'Unione e il Regno Unito hanno tenuto consultazioni a norma dell'articolo 498, paragrafo 5, dell'accordo con l'obiettivo di concordare un TAC modificato per la sogliola (Solea solea) nella divisione CIEM 7a per il 2024. L'esito di tali consultazioni è stato riportato in un verbale scritto firmato il 17 giugno 2024. Si propone pertanto di modificare il livello di tale TAC e di fissarlo al livello convenuto con il Regno Unito. |
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(8) |
Per consentire l'avvio delle attività di pesca il 1o luglio 2024, è opportuno fissare il contingente dell'Unione per gli scorfani (Sebastes spp.) nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 per il 2024. Tale contingente dell'Unione dovrebbe essere fissato a 6 000 tonnellate, vale a dire lo stesso livello del 2023, in attesa di disporre in proposito di pareri scientifici e per far sì che le attività di pesca dell'Unione riguardanti il suddetto stock nelle acque internazionali si mantengano al loro livello storico. |
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(9) |
Nel corso della riunione annuale del 2024, la Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale (NPFC) ha modificato le misure per lo sgombro occhione (Scomber japonicus) nella zona della convenzione NPFC e ha stabilito, per la prima volta, limiti di cattura per tale stock a disposizione di tutte le parti contraenti della NPFC, inclusa l'Unione, rispettivamente per i pescherecci da traino e i pescherecci con reti a circuizione, per il periodo dal 1o giugno 2024 al 31 maggio 2025. La NPFC ha stabilito anche un quantitativo supplementare di tale stock a disposizione dell'Unione nello stesso periodo. Ha inoltre fissato limiti di sforzo associati. Ha infine istituito misure funzionalmente collegate a tali limiti di cattura e a tale quantitativo supplementare, senza le quali: i) non sarebbe stato possibile introdurre i suddetti limiti di cattura per tutte le parti contraenti della NPFC e ii) sarebbe necessario ridurre le possibilità di pesca per lo sgombro occhione nella zona della convenzione NPFC al fine di proteggere le specie non bersaglio. È opportuno recepire nel diritto dell'Unione le suddette possibilità di pesca e misure funzionalmente collegate. Riguardo ai limiti di cattura e al quantitativo supplementare destinato all'Unione, poiché in passato gli Stati membri non hanno sfruttato tale stock è opportuno assegnare a livello dell'Unione tali possibilità di pesca. |
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(10) |
Il regolamento (UE) 2024/897 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha modificato, tra l'altro, l'articolo 33 del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) con l'inserimento di una nuova disposizione che vieta ai pescherecci dell'Unione di danneggiare gli squali mako catturati nell'Oceano Atlantico a nord di 5o N e impone loro di reimmettere tempestivamente in acqua gli esemplari di squali mako catturati, tenendo nel contempo in debita considerazione la sicurezza dei membri dell'equipaggio. Onde evitare il sovrapporsi di disposizioni sulla stessa materia, è opportuno sopprimere l'articolo 27, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/257. |
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(11) |
Gli articoli 32 e da 34 a 36 del regolamento (UE) 2017/2107 prevedono già, per i pescherecci dell'Unione, il divieto di tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus), squali alalunga (Carcharhinus longimanus), squali martello della famiglia delle Sphyrnidae e squali seta (Carcharhinus falciformis), catturati nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT, e l'obbligo di reimmettere rapidamente in acqua, indenni, gli esemplari catturati. Onde evitare il sovrapporsi di disposizioni sulla stessa materia, è opportuno sopprimere l'articolo 27, paragrafi 1 e da 3 a 5, del regolamento (UE) 2024/257. |
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(12) |
A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), alcuni Stati membri hanno presentato alla Commissione piani annuali di pesca e di gestione della capacità riveduti, chiedendo contestualmente di riportare dal 2023 al 2024 il 5 % del loro contingente annuale di tonno rosso (Thunnus thynnus) nell'Oceano Atlantico, a est di 45o O, e nel Mediterraneo. Sulla base di tali piani, il 23 maggio 2024 la Commissione ha presentato al segretariato dell'ICCAT un piano annuale dell'Unione riveduto per il 2024 ai fini dell'approvazione da parte dell'ICCAT. Il 24 maggio 2024 l'ICCAT l’ha approvato. Al fine di garantire coerenza con il piano annuale dell'Unione riveduto approvato dall'ICCAT, è pertanto opportuno modificare di conseguenza il TAC di tonno rosso nell'Oceano Atlantico, a est di 45o O, e nel Mediterraneo per il 2024. |
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(13) |
A norma dell'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/2053, alcuni Stati membri hanno presentato alla Commissione piani di gestione dell'allevamento riveduti di tonno rosso nella zona della convenzione ICCAT. Sulla base di tali piani riveduti, il 23 maggio 2024 la Commissione ha presentato al segretariato dell'ICCAT un piano annuale dell'Unione riveduto per il 2024 ai fini dell'approvazione da parte dell'ICCAT. Il 24 maggio 2024 l'ICCAT’ l’ha. È pertanto opportuno modificare le capacità massime di allevamento e di immissione in allevamento dell'Unione in linea con tale piano. Ciò non pregiudica il diritto degli Stati membri di elaborare e presentare i rispettivi piani di gestione dell'allevamento per i prossimi anni a norma dell'articolo 15, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/2053. |
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(14) |
L'articolo 20, paragrafo 1, e alcune tabelle relative ai TAC figuranti nell'allegato IA, parte B, e nell'allegato IK del regolamento (UE) 2024/257 nonché l'articolo 18, paragrafo 1, e l'allegato IA, parte D, del regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio (8) contengono alcuni errori riguardanti i livelli delle possibilità di pesca, le specie, le zone di applicazione e i codici di riferimento. Occorre quindi rettificare di conseguenza dette disposizioni. |
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(15) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2023/194 e (UE) 2024/257. |
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(16) |
Alcune disposizioni del presente regolamento che modificano disposizioni del regolamento (UE) 2024/257 sulle possibilità di pesca per l’austromerluzzo (Dissostichus spp.) nella zona dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o dicembre 2023, in linea con il periodo di applicazione delle disposizioni modificate. Inoltre, le disposizioni del presente regolamento che modificano disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/194 e (UE) 2024/257 riguardanti i) il merluzzo giallo nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e, ii) il tonno rosso nell'Oceano Atlantico, a est di 45o O, e nel Mediterraneo, e iii) altre disposizioni oggetto di rettifiche di errori dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2024, in linea con il periodo di applicazione delle disposizioni in questione. Tale applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto vengono ampliati il livello o la zona di applicazione delle possibilità di pesca o i limiti di allevamento. |
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(17) |
Vista l'urgente necessità di evitare interruzioni delle attività di pesca, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2024/257
Il regolamento (UE) 2024/257 è così modificato:
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1) |
all'articolo 1, paragrafo 2, è inserita la lettera seguente:
; |
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2) |
all'articolo 4 è inserita la lettera seguente:
(*1) GU L 55 del 28.2.2022, pag. 14. L'Unione ha aderito a tale convenzione con la decisione (UE) 2022/314 del Consiglio, del 15 febbraio 2022, relativa all'adesione dell'Unione europea alla Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale (GU L 55 del 28.2.2022, pag. 12);»;" |
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3) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 12 bis Misure riguardanti il merluzzo giallo nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e Alle catture di merluzzo giallo nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 42 cm.» |
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4) |
all'articolo 20, paragrafo 1, le lettere da c) a f) sono soppresse; |
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5) |
l'articolo 27 è sostituito dal seguente: «Articolo 27 Squali Oltre ai divieti di cui agli articoli da 32 a 36 del regolamento (UE) 2017/2107, è vietato praticare la pesca diretta anche di specie di squalo volpe del genere Alopias.» |
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6) |
è inserita la sezione seguente: «SEZIONE 11 BIS ZONA DELLA CONVENZIONE NPFC Articolo 48 bis Pesca dello sgombro occhione 1. Per i pescherecci dell'Unione operanti nella zona della convenzione NPFC, gli Stati membri di bandiera trasmettono alla Commissione i dati aggregati seguenti entro le date seguenti:
La Commissione raccoglie e trasmette tempestivamente tali informazioni al segretario esecutivo della NPFC. 2. Entro due giorni dalla data in cui ha notificato al segretario esecutivo della NPFC che l'utilizzo di tali limiti di cattura ha raggiunto il 95 %, la Commissione chiude le attività di pesca rientranti nei suddetti limiti. 3. La Commissione raccoglie e trasmette al segretario esecutivo della NPFC, entro la fine di febbraio dell'anno successivo, le informazioni relative alle catture annuali di sgombro occhione nella zona della convenzione NPFC. 4. Il presente articolo si applica in aggiunta agli obblighi di comunicazione sulle possibilità di pesca di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (*2). Articolo 48 ter Protezione degli squali nella zona della convenzione NPFC 1. I pescherecci dell'Unione che operano nella zona della convenzione NPFC non pescano, né tengono a bordo, trasbordano o sbarcano squali nella zona della convenzione NPFC. 2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Articolo 48 quater Protezione dei pesci anadromi nella zona della convenzione NPFC 1. I pescherecci dell'Unione che operano nella zona della convenzione NPFC non pescano, né tengono a bordo, trasbordano o sbarcano esemplari di salmone keta (Oncorhynchus keta), salmone argentato (Oncorhynchus kisutch), salmone rosa (Oncorhynchus gorbuscha), salmone rosso (Oncorhynchus nerka), salmone reale (Oncorhynchus tshawytscha), salmone giapponese (Oncorhynchus masou) e trota iridea (Oncorhynchus mykiss). 2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. (*2) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).»;" |
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7) |
all'articolo 55, paragrafo 1, la lettera d) è soppressa; |
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8) |
all'articolo 59, il terzo paragrafo è così modificato:
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9) |
gli allegati IA, IB, ID, IK e VI sono modificati conformemente all'allegato I, parte I, del presente regolamento; |
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10) |
gli allegati IM e X bis sono inseriti conformemente all'allegato I, parti II e III, del presente regolamento. |
Articolo 2
Modifiche del regolamento (UE) 2023/194
Il regolamento (UE) 2023/194 è modificato come segue:
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1) |
all'articolo 18, paragrafo 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:
; |
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2) |
all'articolo 55, paragrafo 1, la lettera k) è sostituita dalla seguente:
; |
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3) |
l'allegato IA, è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2023. L'articolo 2 si applica tuttavia a decorrere dal 1o gennaio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2024
Per il Consiglio
Il presidente
H. LAHBIB
(1) Regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 (GU L, 2024/257, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj).
(2) Per «specie a contingente limitante» s'intende una specie con una carenza di contingente che può indurre uno o più pescherecci a cessare l'attività di pesca pur disponendo ancora di contingenti per altre specie.
(3) Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).
(4) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.
(5) Regolamento (UE) 2024/897 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e il regolamento (UE) 2023/2053 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (GU L, 2024/897, 19.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/897/oj).
(6) Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).
ALLEGATO I
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I. |
gli allegati IA, IB, ID, IK e VI del regolamento (UE) 2024/257 sono così modificati:
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II |
dopo l'allegato IL, è inserito l'allegato seguente: "ALLEGATO IM ZONA DELLA CONVENZIONE NPFC
"; |
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III |
dopo l'allegato X, è inserito l'allegato seguente: "ALLEGATO X bis ZONA DELLA CONVENZIONE NPFC Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca di fondo nella zona della convenzione NPFC:
". |
(1) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2024 al 30 settembre 2024.
(2) Di cui fino a 500 tonnellate possono essere prelevate nella pesca diretta. Le restanti 459 tonnellate possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie, da comunicare separatamente (POL/*8ABDE-BC), e non è consentita la pesca diretta. Per le 500 tonnellate si applica quanto segue:
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Spagna |
85 |
|
Francia |
415 |
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Unione |
500 |
(3) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025.
(4) Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:
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3a (MAC/*03A.) |
Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 3a, 4b e 4c (MAC/*3A4BC) |
4b (MAC/*04B.) |
4c (MAC/*04C.) |
Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14 (MAC/*2AX14) |
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Belgio |
0 |
0 |
0 |
0 |
286 |
|
Danimarca |
0 |
4 130 |
0 |
0 |
9 774 |
|
Germania |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
|
Francia |
0 |
490 |
0 |
0 |
899 |
|
Paesi Bassi |
0 |
490 |
0 |
0 |
905 |
|
Svezia |
0 |
0 |
390 |
10 |
2 741 |
|
Unione |
0 |
5 110 |
390 |
10 |
14 903 |
(5) Nei limiti di questi contingenti, e d'intesa con lo Stato costiero pertinente, nelle due zone seguenti non possono inoltre essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:
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|
acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/ *02A4AN-) |
acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO1) |
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Belgio |
0 |
Da fissare |
|
Danimarca |
0 |
Da fissare |
|
Germania |
0 |
Da fissare |
|
Francia |
0 |
Da fissare |
|
Paesi Bassi |
0 |
Da fissare |
|
Svezia |
0 |
Da fissare |
|
Unione |
0 |
Da fissare |
(6) Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN):
322
Nel corso delle attività di pesca soggette a questa condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di tali specie.
(7) Nei limiti di questo contingente, la Danimarca effettua i seguenti trasferimenti, che possono essere pescati nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 6, 7, 8d; nelle acque dell'Unione delle zone 8a, 8b e 8e; nelle acque internazionali delle zone 12 e 14; e nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone 2a e 5b (MAC/*2A14):
|
Germania |
531 |
|
Spagna |
1 |
|
Estonia |
4 |
|
Francia |
354 |
|
Irlanda |
1 769 |
|
Lettonia |
3 |
|
Lituania |
3 |
|
Paesi Bassi |
774 |
|
Polonia |
37 |
(8) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
(9) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025.
(10) Possono essere effettuati trasferimenti del presente contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.
(11) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025.
(12) Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
(13) Compresi i cicerelli.
(14) Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringa.
(15) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025.
(16) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di tali specie.
(17) Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/*04-N.):
400
(18) Può essere prelevato solo dal 1o luglio al 31 dicembre. I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture tenute a bordo.
(19) Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BFT/AE45WM_AMS).
(20) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8301):
|
Spagna |
1 049,60 |
|
Francia |
487,60 |
|
Unione |
1 537,20 |
(21) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*641):
|
Francia |
100,00 |
|
Unione |
100,00 |
(22) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 2, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8302):
|
Spagna |
138,09 |
|
Francia |
136,15 |
|
Italia |
108,80 |
|
Cipro |
3,77 |
|
Malta |
8,76 |
|
Unione |
395,57 |
(23) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*643):
|
Italia |
108,80 |
|
Unione |
108,80 |
(24) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8303F):
|
Croazia |
991,12 |
|
Unione |
991,12 |
(25) I numeri riportati nella presente tabella possono essere ulteriormente aumentati, purché si adempiano gli obblighi internazionali dell'Unione.
(26) Un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni è stato sostituito con al massimo 10 pescherecci con palangaro o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e altri tre pescherecci adibiti alla pesca artigianale.
(27) È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangaro o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e al massimo tre pescherecci con palangaro.
(28) È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangaro.
(29) I rispettivi numeri di pescherecci a cianciolo riportati nella presente tabella sono il risultato di trasferimenti tra Stati membri e non vanno a costituire diritti storici per il futuro.
(30) Pescherecci polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangaro, lenza a mano, lenza al traino).
(31) Condizione speciale: nei limiti di questo contingente, i pescherecci seguenti non possono prelevare quantitativi superiori a quelli indicati:
|
Pescherecci da traino* (MAS/NPFC-TR) |
Pescherecci a cianciolo* (MAS/NPFC-PS) |
|
14 000 |
80 000 |
|
* |
Le parti contraenti della NPFC, inclusa l'Unione, tramite la Commissione, chiudono le attività di pesca soggette a tali limiti di cattura entro due giorni dalla data in cui il segretario esecutivo della NPFC notifica che l'utilizzo di detti limiti ha raggiunto il 95 %. |
(32) Un solo peschereccio da traino battente bandiera di uno Stato membro è autorizzato a pescare sgombro occhione in qualsiasi momento. Ciò si applica fatta salva l'eventuale ripartizione di future possibilità di pesca da parte dell'Unione nella zona della convenzione NPFC, in particolare allo Stato membro autorizzato a pescare nel periodo dal 1o giugno 2024 al 31 maggio 2025.
(33) I pescherecci dell'Unione di stazza lorda superiore a 10 000 tonnellate non sono autorizzati a pescare sgombro occhione.
(34) Le catture effettuate nell'ambito di questo contingente sono comunicate separatamente (MAS/NPFC-EU).
ALLEGATO II
L'allegato IA del regolamento (UE) 2023/194 è così modificato:
La parte D è sostituita dalla seguente:
"PARTE D
Specie di acque profonde
(1) Squali di acque profonde
|
Nome scientifico |
Codice alfa-3 |
Nome comune |
|
Apristurus spp. |
API |
Gattucci oceanici |
|
Centrophorus spp (1). |
CWO |
Centrofori |
|
Centroscyllium fabricii |
CFB |
Pescecane nero |
|
Centroscymnus coelolepis (2) |
CYO |
Squalo portoghese |
|
Centroscymnus crepidater |
CYP |
Squalo musolungo |
|
Chlamydoselachus anguineus |
HXC |
Squalo serpente |
|
Dalatias licha (3) |
SCK |
Zigrino |
|
Deania calcea (4) |
DCA |
Squalo becco d'uccello |
|
Etmopterus princeps |
ETR |
Sagrì atlantico |
|
Etmopterus spinax |
ETX |
Sagrì nero |
|
Galeus melastomus |
SHO |
Boccanera |
|
Galeus murinus |
GAM |
Gattuccio islandese |
|
Hexanchus griseus |
SBL |
Squalo capopiatto |
|
Oxynotus paradoxus |
OXN |
Pesce porco atlantico |
|
Scymnodon ringens |
SYR |
Cagnolo atlantico |
|
Somniosus microcephalus |
GSK |
Squalo di Groenlandia |
(2) Razze di acque profonde (Rajiformes)
|
Nome scientifico |
Codice alfa-3 |
Nome comune |
|
Raja fyllae |
RJY |
Razza rotonda boreale |
|
Raja hyperborea |
RJG |
Razza iperborea |
|
Raja nidarosiensis |
JAD |
Razza norvegese |
(3) Chimere di acque profonde
|
Nome scientifico |
Codice alfa-3 |
Nome comune |
|
Chimaera monstrosa |
CMO |
Chimera mostruosa |
|
Chimaera opalescens |
WCH |
Chimera opalescente |
|
Harriotta haeckeli |
HCH |
Chimera di Haeckel |
|
Harriotta raleighana |
HCR |
Chimera naso stretto |
|
Hydrolagus affinis |
CYA |
Chimera dagli occhi piccoli |
|
Hydrolagus lusitanicus |
KXA |
Chimera portoghese |
|
Hydrolagus mirabilis |
CYH |
Chimera dagli occhi grandi |
|
Hydrolagus pallidus |
CYZ |
Chimera pallida |
|
Rhinochimaera atlantica |
RCT |
Chimera atlantica |
".
(1) Si applica anche al sagrì (Centrophorus squamosus) nelle acque dell'Unione e del Regno Unito della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4.
(2) Si applica anche nelle acque dell'Unione e del Regno Unito della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4.
(3) Si applica anche nelle acque dell'Unione e del Regno Unito della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4.
(4) Si applica anche nelle acque dell'Unione e del Regno Unito della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1856/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)