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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/1856

1.7.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/1856 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2024

recante modifica del regolamento (UE) 2024/257, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e del regolamento (UE) 2023/194, che fissa, per il 2023, tali possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio (1) fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. È opportuno modificare tali possibilità di pesca, incluse alcune misure ad esse funzionalmente collegate, per tener conto dei pareri scientifici pubblicati nonché dell'esito delle consultazioni con i paesi terzi e delle riunioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).

(2)

Il regolamento (UE) 2024/257 ha fissato provvisoriamente a zero il totale ammissibile di catture (TAC) per l'acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle sottozone 9 e 10 del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e nelle acque dell'Unione della divisione 34.1.1 del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) per il periodo dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025, in attesa della pubblicazione del parere scientifico del CIEM su tale stock nella divisione CIEM 9a per il periodo in questione. Per consentire la prosecuzione delle attività di pesca fino a quando non sarà fissato il TAC per tale stock per il periodo dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025, è opportuno fissare a 4 997 tonnellate un TAC provvisorio per il periodo dal 1o luglio 2024 al 30 settembre 2024. Questo livello corrisponde alle catture degli Stati membri di tale stock nel terzo trimestre del 2023.

(3)

Il 28 marzo 2024 il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha pubblicato il suo parere sull'impatto socioeconomico della fissazione, per il 2024, del TAC per il merluzzo giallo (Pollachius pollachius) nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e al livello raccomandato dal CIEM, indicando il livello di tale TAC necessario per evitare il fenomeno delle «specie a contingente limitante» (2). È pertanto opportuno fissare il TAC definitivo per il 2024, sostituendo quello provvisorio fissato dal regolamento (UE) 2024/257 per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2024. A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il TAC in questione dovrebbe essere fissato a 959 tonnellate, il che, secondo tale parere del CSTEP, consentirà alle flotte di continuare ad operare fino al quarto trimestre dell'anno riducendo pertanto: i) il fenomeno delle «specie a contingente limitante» e la chiusura prematura delle attività di pesca in questione e ii) gli effetti socioeconomici sul settore della pesca che ne deriverebbero.

(4)

Il 18 e 19 giugno 2024 l'Unione e la Norvegia hanno tenuto consultazioni: i) sul livello delle possibilità di pesca complessive per il gamberetto boreale nelle divisioni CIEM 3a e 4a est, per il periodo dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025, e ii) sul livello del TAC per il gamberetto boreale nella divisione CIEM 3a. L'esito di tali consultazioni è stato riportato in un verbale scritto firmato il 19 giugno 2024. È pertanto opportuno fissare il TAC per il gamberetto boreale nella divisione CIEM 3a al livello concordato con la Norvegia. Inoltre, l'Unione e la Norvegia hanno preso in considerazione trasferimenti di gamberetto boreale nelle acque norvegesi del Mare del Nord a sud di 62o N dalla Norvegia all'UE, in aggiunta al livello indicato nella tabella 2 del verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra l’Unione e la Norvegia per il 2024, firmato l'8 dicembre 2023. È opportuno modificare di conseguenza i contingenti degli Stati membri per il gamberetto boreale nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14.

(5)

Tra il 23 maggio e il 4 giugno 2024 l'Unione, il Regno Unito e la Norvegia hanno tenuto consultazioni: i) sul livello delle possibilità di pesca complessive per lo spratto (Sprattus sprattus) nelle acque dell'Unione e del Regno Unito della sottozona CIEM 4 e della divisione CIEM 2a e nelle acque dell'Unione e norvegesi della divisione CIEM 3a per il periodo dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025 e ii) sui livelli dei TAC relativi allo spratto nelle suddette zone. L'esito di tali consultazioni è stato riportato in un verbale scritto firmato l'11 giugno 2024. È pertanto opportuno fissare i TAC per lo spratto e le catture accessorie connesse per il periodo dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025: i) nelle acque dell'Unione e del Regno Unito della sottozona CIEM 4 e della divisione CIEM 2a e ii) nelle acque dell'Unione e norvegesi della divisione CIEM 3a ai livelli concordati con il Regno Unito e la Norvegia.

(6)

Tra il 14 e il 24 maggio 2024 l'Unione e il Regno Unito hanno tenuto consultazioni a norma dell'articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (4), («accordo») sul livello del TAC per lo spratto nelle divisioni CIEM 7d e 7e per il periodo dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025. L'esito di tali consultazioni è stato riportato in un verbale scritto firmato il 30 maggio 2024. È pertanto opportuno fissare il TAC per lo spratto e le catture accessorie connesse nelle divisioni CIEM 7d e 7e per tale periodo al livello concordato con il Regno Unito.

(7)

L'Unione e il Regno Unito hanno convenuto, alla lettera m) del verbale scritto delle consultazioni in materia di pesca tra il Regno Unito e l'Unione europea per il 2024, di chiedere congiuntamente al CIEM di pubblicare un parere riveduto sulla base dell'esito della definizione di un parametro di riferimento e di modificare il TAC per la sogliola (Solea solea) nel Mare d'Irlanda (SOL/07A) in linea con il parere riveduto. Il 13 giugno l'Unione e il Regno Unito hanno tenuto consultazioni a norma dell'articolo 498, paragrafo 5, dell'accordo con l'obiettivo di concordare un TAC modificato per la sogliola (Solea solea) nella divisione CIEM 7a per il 2024. L'esito di tali consultazioni è stato riportato in un verbale scritto firmato il 17 giugno 2024. Si propone pertanto di modificare il livello di tale TAC e di fissarlo al livello convenuto con il Regno Unito.

(8)

Per consentire l'avvio delle attività di pesca il 1o luglio 2024, è opportuno fissare il contingente dell'Unione per gli scorfani (Sebastes spp.) nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 per il 2024. Tale contingente dell'Unione dovrebbe essere fissato a 6 000 tonnellate, vale a dire lo stesso livello del 2023, in attesa di disporre in proposito di pareri scientifici e per far sì che le attività di pesca dell'Unione riguardanti il suddetto stock nelle acque internazionali si mantengano al loro livello storico.

(9)

Nel corso della riunione annuale del 2024, la Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale (NPFC) ha modificato le misure per lo sgombro occhione (Scomber japonicus) nella zona della convenzione NPFC e ha stabilito, per la prima volta, limiti di cattura per tale stock a disposizione di tutte le parti contraenti della NPFC, inclusa l'Unione, rispettivamente per i pescherecci da traino e i pescherecci con reti a circuizione, per il periodo dal 1o giugno 2024 al 31 maggio 2025. La NPFC ha stabilito anche un quantitativo supplementare di tale stock a disposizione dell'Unione nello stesso periodo. Ha inoltre fissato limiti di sforzo associati. Ha infine istituito misure funzionalmente collegate a tali limiti di cattura e a tale quantitativo supplementare, senza le quali: i) non sarebbe stato possibile introdurre i suddetti limiti di cattura per tutte le parti contraenti della NPFC e ii) sarebbe necessario ridurre le possibilità di pesca per lo sgombro occhione nella zona della convenzione NPFC al fine di proteggere le specie non bersaglio. È opportuno recepire nel diritto dell'Unione le suddette possibilità di pesca e misure funzionalmente collegate. Riguardo ai limiti di cattura e al quantitativo supplementare destinato all'Unione, poiché in passato gli Stati membri non hanno sfruttato tale stock è opportuno assegnare a livello dell'Unione tali possibilità di pesca.

(10)

Il regolamento (UE) 2024/897 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha modificato, tra l'altro, l'articolo 33 del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) con l'inserimento di una nuova disposizione che vieta ai pescherecci dell'Unione di danneggiare gli squali mako catturati nell'Oceano Atlantico a nord di 5o N e impone loro di reimmettere tempestivamente in acqua gli esemplari di squali mako catturati, tenendo nel contempo in debita considerazione la sicurezza dei membri dell'equipaggio. Onde evitare il sovrapporsi di disposizioni sulla stessa materia, è opportuno sopprimere l'articolo 27, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/257.

(11)

Gli articoli 32 e da 34 a 36 del regolamento (UE) 2017/2107 prevedono già, per i pescherecci dell'Unione, il divieto di tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus), squali alalunga (Carcharhinus longimanus), squali martello della famiglia delle Sphyrnidae e squali seta (Carcharhinus falciformis), catturati nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT, e l'obbligo di reimmettere rapidamente in acqua, indenni, gli esemplari catturati. Onde evitare il sovrapporsi di disposizioni sulla stessa materia, è opportuno sopprimere l'articolo 27, paragrafi 1 e da 3 a 5, del regolamento (UE) 2024/257.

(12)

A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), alcuni Stati membri hanno presentato alla Commissione piani annuali di pesca e di gestione della capacità riveduti, chiedendo contestualmente di riportare dal 2023 al 2024 il 5 % del loro contingente annuale di tonno rosso (Thunnus thynnus) nell'Oceano Atlantico, a est di 45o O, e nel Mediterraneo. Sulla base di tali piani, il 23 maggio 2024 la Commissione ha presentato al segretariato dell'ICCAT un piano annuale dell'Unione riveduto per il 2024 ai fini dell'approvazione da parte dell'ICCAT. Il 24 maggio 2024 l'ICCAT l’ha approvato. Al fine di garantire coerenza con il piano annuale dell'Unione riveduto approvato dall'ICCAT, è pertanto opportuno modificare di conseguenza il TAC di tonno rosso nell'Oceano Atlantico, a est di 45o O, e nel Mediterraneo per il 2024.

(13)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/2053, alcuni Stati membri hanno presentato alla Commissione piani di gestione dell'allevamento riveduti di tonno rosso nella zona della convenzione ICCAT. Sulla base di tali piani riveduti, il 23 maggio 2024 la Commissione ha presentato al segretariato dell'ICCAT un piano annuale dell'Unione riveduto per il 2024 ai fini dell'approvazione da parte dell'ICCAT. Il 24 maggio 2024 l'ICCAT’ l’ha. È pertanto opportuno modificare le capacità massime di allevamento e di immissione in allevamento dell'Unione in linea con tale piano. Ciò non pregiudica il diritto degli Stati membri di elaborare e presentare i rispettivi piani di gestione dell'allevamento per i prossimi anni a norma dell'articolo 15, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/2053.

(14)

L'articolo 20, paragrafo 1, e alcune tabelle relative ai TAC figuranti nell'allegato IA, parte B, e nell'allegato IK del regolamento (UE) 2024/257 nonché l'articolo 18, paragrafo 1, e l'allegato IA, parte D, del regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio (8) contengono alcuni errori riguardanti i livelli delle possibilità di pesca, le specie, le zone di applicazione e i codici di riferimento. Occorre quindi rettificare di conseguenza dette disposizioni.

(15)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2023/194 e (UE) 2024/257.

(16)

Alcune disposizioni del presente regolamento che modificano disposizioni del regolamento (UE) 2024/257 sulle possibilità di pesca per l’austromerluzzo (Dissostichus spp.) nella zona dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o dicembre 2023, in linea con il periodo di applicazione delle disposizioni modificate. Inoltre, le disposizioni del presente regolamento che modificano disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/194 e (UE) 2024/257 riguardanti i) il merluzzo giallo nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e, ii) il tonno rosso nell'Oceano Atlantico, a est di 45o O, e nel Mediterraneo, e iii) altre disposizioni oggetto di rettifiche di errori dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2024, in linea con il periodo di applicazione delle disposizioni in questione. Tale applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto vengono ampliati il livello o la zona di applicazione delle possibilità di pesca o i limiti di allevamento.

(17)

Vista l'urgente necessità di evitare interruzioni delle attività di pesca, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2024/257

Il regolamento (UE) 2024/257 è così modificato:

1)

all'articolo 1, paragrafo 2, è inserita la lettera seguente:

«d)

le possibilità di pesca per il periodo dal 1o giugno 2024 al 31 maggio 2025 nella zona della convenzione della commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale (NPFC).»

;

2)

all'articolo 4 è inserita la lettera seguente:

«r bis)

“zona della convenzione NPFC”: la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale (*1);

(*1)   GU L 55 del 28.2.2022, pag. 14. L'Unione ha aderito a tale convenzione con la decisione (UE) 2022/314 del Consiglio, del 15 febbraio 2022, relativa all'adesione dell'Unione europea alla Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale (GU L 55 del 28.2.2022, pag. 12);»;"

3)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 12 bis

Misure riguardanti il merluzzo giallo nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e

Alle catture di merluzzo giallo nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 42 cm.»

;

4)

all'articolo 20, paragrafo 1, le lettere da c) a f) sono soppresse;

5)

l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

Squali

Oltre ai divieti di cui agli articoli da 32 a 36 del regolamento (UE) 2017/2107, è vietato praticare la pesca diretta anche di specie di squalo volpe del genere Alopias

;

6)

è inserita la sezione seguente:

«SEZIONE 11 BIS

ZONA DELLA CONVENZIONE NPFC

Articolo 48 bis

Pesca dello sgombro occhione

1.   Per i pescherecci dell'Unione operanti nella zona della convenzione NPFC, gli Stati membri di bandiera trasmettono alla Commissione i dati aggregati seguenti entro le date seguenti:

a)

le catture mensili soggette ai limiti di cattura di cui all'allegato IM relativi allo sgombro occhione (Scomber japonicus) per tutte le parti contraenti della NPFC, rispettivamente per i pescherecci da traino e per i pescherecci con reti a circuizione, nel caso in cui l'utilizzo di tali limiti di cattura sia inferiore al 60 %, entro il settimo giorno del mese successivo a tali catture; e

b)

le catture settimanali di sgombro occhione soggette a detti limiti di cattura, nel caso in cui l'utilizzo di tali limiti di cattura sia superiore al 60 % e inferiore al 95 %, entro il martedì della settimana successiva.

La Commissione raccoglie e trasmette tempestivamente tali informazioni al segretario esecutivo della NPFC.

2.   Entro due giorni dalla data in cui ha notificato al segretario esecutivo della NPFC che l'utilizzo di tali limiti di cattura ha raggiunto il 95 %, la Commissione chiude le attività di pesca rientranti nei suddetti limiti.

3.   La Commissione raccoglie e trasmette al segretario esecutivo della NPFC, entro la fine di febbraio dell'anno successivo, le informazioni relative alle catture annuali di sgombro occhione nella zona della convenzione NPFC.

4.   Il presente articolo si applica in aggiunta agli obblighi di comunicazione sulle possibilità di pesca di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (*2).

Articolo 48 ter

Protezione degli squali nella zona della convenzione NPFC

1.   I pescherecci dell'Unione che operano nella zona della convenzione NPFC non pescano, né tengono a bordo, trasbordano o sbarcano squali nella zona della convenzione NPFC.

2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 48 quater

Protezione dei pesci anadromi nella zona della convenzione NPFC

1.   I pescherecci dell'Unione che operano nella zona della convenzione NPFC non pescano, né tengono a bordo, trasbordano o sbarcano esemplari di salmone keta (Oncorhynchus keta), salmone argentato (Oncorhynchus kisutch), salmone rosa (Oncorhynchus gorbuscha), salmone rosso (Oncorhynchus nerka), salmone reale (Oncorhynchus tshawytscha), salmone giapponese (Oncorhynchus masou) e trota iridea (Oncorhynchus mykiss).

2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

(*2)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).»;"

7)

all'articolo 55, paragrafo 1, la lettera d) è soppressa;

8)

all'articolo 59, il terzo paragrafo è così modificato:

a)

dopo la lettera a), è inserita la lettera seguente:

«a bis)

l'articolo 12 bis si applica dal 1o luglio 2024 al 31 dicembre 2024 o fino alla data in cui diventa applicabile un atto delegato, adottato conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, che modifichi l'allegato VII, parte A, di tale regolamento per quanto riguarda la taglia minima di riferimento per la conservazione del merluzzo giallo nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e;»

;

b)

dopo la lettera g), è inserita la lettera seguente:

«g bis)

la sezione 11 bis si applica dal 1o giugno 2024 al 31 maggio 2025 o fino alla data in cui diventa applicabile un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisca misure applicabili nella zona della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale;»

;

c)

dopo la lettera j), è inserita la lettera seguente:

«j bis)

gli allegati IM e X bis si applicano dal 1o giugno 2024 al 31 maggio 2025;»

;

9)

gli allegati IA, IB, ID, IK e VI sono modificati conformemente all'allegato I, parte I, del presente regolamento;

10)

gli allegati IM e X bis sono inseriti conformemente all'allegato I, parti II e III, del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) 2023/194

Il regolamento (UE) 2023/194 è modificato come segue:

1)

all'articolo 18, paragrafo 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

«p)

specie di acque profonde elencate nell'allegato IA, parte D, nelle acque dell'Unione, nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone CIEM 1; 2, escluse le acque del Regno Unito della divisione 2a; da 5 a 10; 12 e 14, e nelle acque delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2; nonché nelle acque dell'Unione e del Regno Unito della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4, ove specificato in tale allegato.»

;

2)

all'articolo 55, paragrafo 1, la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k)

squali di acque profonde elencati nell'allegato IA, parte D, nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM da 6 a 10 e delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2, nonché nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4, ove specificato in tale allegato.»

;

3)

l'allegato IA, è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2023. L'articolo 2 si applica tuttavia a decorrere dal 1o gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2024

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB


(1)  Regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 (GU L, 2024/257, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj).

(2)  Per «specie a contingente limitante» s'intende una specie con una carenza di contingente che può indurre uno o più pescherecci a cessare l'attività di pesca pur disponendo ancora di contingenti per altre specie.

(3)  Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

(4)   GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

(5)  Regolamento (UE) 2024/897 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e il regolamento (UE) 2023/2053 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (GU L, 2024/897, 19.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/897/oj).

(6)  Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).


ALLEGATO I

I.

gli allegati IA, IB, ID, IK e VI del regolamento (UE) 2024/257 sono così modificati:

1)

nell'allegato IA, parte A, la tabella 2 è sostituita dalla seguente:

"

Tabella

2

Specie:

Acciuga

Zona:

9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

Engraulis encrasicolus

(ANE/9/3411)

Spagna

2 390

 (1)

TAC analitico

Portogallo

2 607

 (1)

 

Unione

4 997

 (1)

 

TAC

4 997

 (1)

 

";

2)

nell'allegato IA, parte A, la tabella 17 è sostituita dalla seguente:

"

Tabella

17

Specie:

Merluzzo giallo

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

Pollachius pollachius

(POL/8ABDE.)

Spagna

163

 (2)

TAC analitico

Francia

796

 (2)

 

Unione

959

 (2)

 

TAC

959

 (2)

 

";

3)

nell'allegato IA, parte B, la tabella 77 è sostituita dalla seguente:

"

Tabella

77

Specie:

Gamberetto boreale

Zona:

3a

Pandalus borealis

(PRA/03A.)

Danimarca

1 107

 (3)

TAC analitico

Svezia

596

 (3)

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

1 703

 (3)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

3 190

 (3)

 

";

4)

nell'allegato IA, parte B, la tabella 103 è sostituita dalla seguente:

"

Tabella

103

Specie:

Sgombro

Zona:

3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3,; 3d e 4; acque norvegesi delle zone 2a e 4a

Scomber scombrus

(MAC/2A34-N.)

Belgio

476

 (4)  (5)

TAC analitico

Danimarca

27 882

 (4)  (5)  (7)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

496

 (4)  (5)

 

Francia

1 498

 (4)  (5)

 

Paesi Bassi

1 508

 (4)  (5)

 

Svezia

4 569

 (4)  (5)  (6)

 

Unione

36 429

 (4)  (5)

 

TAC

739 386

 

 

";

5)

nell'allegato IA, parte B, la tabella 108 è sostituita dalla seguente:

"

Tabella

108

Specie:

Sogliola

Zona:

7a

Solea solea

(SOL/07A.)

Belgio

280

 

TAC analitico

Francia

4

 

 

Irlanda

95

 

 

Paesi Bassi

89

 

 

Unione

468

 

 

Regno Unito

145

 

 

TAC

625

 

 

";

6)

nell'allegato IA, parte B, la tabella 113 è sostituita dalla seguente:

"

Tabella

113

Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Zona:

3a

Sprattus sprattus

(SPR/03A.)

Danimarca

9 236

 (8)  (9)  (10)

TAC analitico

Germania

19

 (8)  (9)  (10)

 

Svezia

3 495

 (8)  (9)  (10)

 

Unione

12 750

 (8)  (9)  (10)

 

TAC

13 784

 (9)

 

";

7)

nell'allegato IA, parte B, la tabella 114 è sostituita dalla seguente:

"

Tabella

114

Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

Sprattus sprattus

(SPR/2AC4-C)

Belgio

696

 (11)  (12)

TAC analitico

Danimarca

55 072

 (11)  (12)

 

Germania

696

 (11)  (12)

 

Francia

696

 (11)  (12)

 

Paesi Bassi

696

 (11)  (12)

 

Svezia

1 330

 (11)  (12)  (13)

 

Unione

59 186

 (11)  (12)

 

Norvegia

0

 (11)

 

Isole Fær Øer

0

 (11)  (14)

 

Regno Unito

2 351

 (11)

 

TAC

61 537

 (11)

 

";

8)

nell'allegato IA, parte B, la tabella 115 è sostituita dalla seguente:

"

Tabella

115

Specie:

Spratto

Zona:

7d e 7e

Sprattus sprattus

(SPR/7DE.)

Belgio

9

 (15)

TAC analitico

Danimarca

620

 (15)

 

Germania

9

 (15)

 

Francia

134

 (15)

 

Paesi Bassi

134

 (15)

 

Unione

906

 (15)

 

Regno Unito

4 344

 (15)

 

TAC

5 250

 (15)

 

";

9)

nell'allegato IA, parte B, la tabella 123 è sostituita dalla seguente:

"

Tabella

123

Specie:

Pesce industriale

Zona:

acque norvegesi della zona 4

 

(I/F/04-N.)

Svezia

800

 (16)  (17)

TAC precauzionale

Unione

800

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

";

10)

nell’allegato IB, la tabella 13 è sostituita dalla seguente:

"

Tabella

13

Specie:

Gamberetto boreale

Zona:

acque groenlandesi delle zone 5 e 14

Pandalus borealis

(PRA/514GRN)

Danimarca

1 725

 

TAC analitico

Francia

1 725

 

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

3 450

 

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Norvegia

1 700

 

 

Isole Fær Øer

0

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

";

11)

nell'allegato IB, la tabella 23 è sostituita dalla seguente:

"

Tabella

23

Specie:

Scorfani

Zona:

acque internazionali delle zone 1 e 2

Sebastes spp.

(RED/1/2INT)

Unione

6 000

 (18)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

 

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

";

12)

nell'allegato ID, la tabella 12 è sostituita dalla seguente:

"

Tabella

12

Specie:

Tonno rosso

Zona:

Oceano Atlantico, a est di 45o O, e Mar Mediterraneo

Thunnus thynnus

(BFT/AE45WM)

Cipro

188,48

 (22)

TAC analitico

Grecia

357,49

 

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

6 904,70

 (20)  (22)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

6 807,40

 (20)  (21)  (22)

 

Croazia

1 101,24

 (24)

 

Italia

5 440,04

 (22)  (23)

 

Malta

438,06

 (22)

 

Portogallo

643,03

 

 

Altri Stati membri

79,60

 (19)

 

Unione

21 960,05

 (20)  (21)  (22)  (23)

 

TAC

40 570,00

 (19)

 

";

13)

nell'allegato IK, tabella 1, la nota 1 è sostituita dalla seguente:

"

(1)

Zona delimitata:

a sud, dal parallelo di latitudine 36o 00' S,

a est, dal meridiano di longitudine 49o 00' E,

a ovest, dal meridiano di longitudine 40o 00' E,

a nord, dalle zone economiche esclusive adiacenti.

";

14)

nell'allegato IK, tabella 2, la nota 1 è sostituita dalla seguente:

"

(1)

Zona delimitata:

a nord, dal parallelo di latitudine 44o 00' S, se ad ovest del meridiano 44o 09' E, e dal parallelo di latitudine 43o 30' S, se ad est del meridiano 44o 09' E,

a sud, dal parallelo di latitudine 45o 00' S,

a ovest e a est, dalle zone economiche esclusive adiacenti.

";

15)

nell'allegato IK, tabella 3, la nota 1 è sostituita dalla seguente:

"

(1)

Zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

52o 50' 00'' S

80o 00' 00'' E

2

55o 00' 00'' S

80o 00' 00'' E

3

55o 00' 00'' S

85o 00' 00'' E

4

52o 50' 00'' S

85o 00' 00'' E

";

16)

nell'allegato VI, il punto 4 è sostituito dal seguente:

"4.

Numero massimo di pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

Tabella A

 

Numero di pescherecci (25)

 

Grecia (26)

Spagna

Francia

Croazia

Italia

Cipro (27)

Malta (28)

Portogallo

Pescherecci a cianciolo (29)

0

7

22

18

21

1

2

0

Pescherecci con palangaro

0

38

23

0

40

17

63

0

Pescherecci con lenze e canne

0

66

8

0

0

0

0

0

Pescherecci con lenze a mano

0

1

47

24

0

0

0

0

Pescherecci da traino

0

0

56

0

0

0

0

0

Pescherecci per pesca costiera su piccola scala

64

696

89

20

0

0

0

0

Altri pescherecci adibiti alla pesca artigianale (30)

41

0

60

0

142

0

240

76

";

17)

nell'allegato VI, il punto 6 è sostituito dal seguente:

"6.

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di immissione in allevamento di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

 

Numero di allevamenti

Capacità (in tonnellate)

Grecia

0

0

Spagna

6

14 752,70

Croazia

4

7 092,00

Italia

2

1 160,00

Cipro

0

0

Malta

5

17 213,00

Portogallo

2

740,00


Tabella B

Quantitativo massimo di immissione in allevamento di tonno rosso selvatico (in tonnellate)

Grecia

0

Spagna

8 744,10

Croazia

2 945,60

Italia

610,00

Cipro

0

Malta

12 295,00

Portogallo

517,00

";

II

dopo l'allegato IL, è inserito l'allegato seguente:

"ALLEGATO IM

ZONA DELLA CONVENZIONE NPFC

Tabella

1

Specie:

Sgombro occhione

(Scomber japonicus)

Zona:

zona della convenzione NPFC

Unione

6 000

 (32)  (33)  (34)

TAC precauzionale

Parti contraenti della NPFC, compresa l'Unione

94 000

 (31)  (32)  (33)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

 

 

";

III

dopo l'allegato X, è inserito l'allegato seguente:

"ALLEGATO X bis

ZONA DELLA CONVENZIONE NPFC

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca di fondo nella zona della convenzione NPFC:

Unione

0

".


(1)  Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2024 al 30 settembre 2024.

(2)  Di cui fino a 500 tonnellate possono essere prelevate nella pesca diretta. Le restanti 459 tonnellate possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie, da comunicare separatamente (POL/*8ABDE-BC), e non è consentita la pesca diretta. Per le 500 tonnellate si applica quanto segue:

Spagna

85

Francia

415

Unione

500

(3)  Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025.

(4)  Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

3a

(MAC/*03A.)

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 3a, 4b e 4c

(MAC/*3A4BC)

4b

(MAC/*04B.)

4c

(MAC/*04C.)

Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14

(MAC/*2AX14)

Belgio

0

0

0

0

286

Danimarca

0

4 130

0

0

9 774

Germania

0

0

0

0

298

Francia

0

490

0

0

899

Paesi Bassi

0

490

0

0

905

Svezia

0

0

390

10

2 741

Unione

0

5 110

390

10

14 903

(5)  Nei limiti di questi contingenti, e d'intesa con lo Stato costiero pertinente, nelle due zone seguenti non possono inoltre essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/ *02A4AN-)

acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO1)

Belgio

0

Da fissare

Danimarca

0

Da fissare

Germania

0

Da fissare

Francia

0

Da fissare

Paesi Bassi

0

Da fissare

Svezia

0

Da fissare

Unione

0

Da fissare

(6)  Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN):

322

Nel corso delle attività di pesca soggette a questa condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di tali specie.

(7)  Nei limiti di questo contingente, la Danimarca effettua i seguenti trasferimenti, che possono essere pescati nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 6, 7, 8d; nelle acque dell'Unione delle zone 8a, 8b e 8e; nelle acque internazionali delle zone 12 e 14; e nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone 2a e 5b (MAC/*2A14):

Germania

531

Spagna

1

Estonia

4

Francia

354

Irlanda

1 769

Lettonia

3

Lituania

3

Paesi Bassi

774

Polonia

37

(8)  Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(9)  Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025.

(10)  Possono essere effettuati trasferimenti del presente contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.

(11)  Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025.

(12)  Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(13)  Compresi i cicerelli.

(14)  Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringa.

(15)  Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025.

(16)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di tali specie.

(17)  Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/*04-N.):

400

(18)  Può essere prelevato solo dal 1o luglio al 31 dicembre. I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture tenute a bordo.

(19)  Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BFT/AE45WM_AMS).

(20)  Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna

1 049,60

Francia

487,60

Unione

1 537,20

(21)  Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia

100,00

Unione

100,00

(22)  Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 2, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna

138,09

Francia

136,15

Italia

108,80

Cipro

3,77

Malta

8,76

Unione

395,57

(23)  Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia

108,80

Unione

108,80

(24)  Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8303F):

Croazia

991,12

Unione

991,12

(25)  I numeri riportati nella presente tabella possono essere ulteriormente aumentati, purché si adempiano gli obblighi internazionali dell'Unione.

(26)  Un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni è stato sostituito con al massimo 10 pescherecci con palangaro o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e altri tre pescherecci adibiti alla pesca artigianale.

(27)  È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangaro o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e al massimo tre pescherecci con palangaro.

(28)  È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangaro.

(29)  I rispettivi numeri di pescherecci a cianciolo riportati nella presente tabella sono il risultato di trasferimenti tra Stati membri e non vanno a costituire diritti storici per il futuro.

(30)  Pescherecci polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangaro, lenza a mano, lenza al traino).

(31)  Condizione speciale: nei limiti di questo contingente, i pescherecci seguenti non possono prelevare quantitativi superiori a quelli indicati:

Pescherecci da traino*

(MAS/NPFC-TR)

Pescherecci a cianciolo*

(MAS/NPFC-PS)

14 000

80 000

*

Le parti contraenti della NPFC, inclusa l'Unione, tramite la Commissione, chiudono le attività di pesca soggette a tali limiti di cattura entro due giorni dalla data in cui il segretario esecutivo della NPFC notifica che l'utilizzo di detti limiti ha raggiunto il 95 %.

(32)  Un solo peschereccio da traino battente bandiera di uno Stato membro è autorizzato a pescare sgombro occhione in qualsiasi momento. Ciò si applica fatta salva l'eventuale ripartizione di future possibilità di pesca da parte dell'Unione nella zona della convenzione NPFC, in particolare allo Stato membro autorizzato a pescare nel periodo dal 1o giugno 2024 al 31 maggio 2025.

(33)  I pescherecci dell'Unione di stazza lorda superiore a 10 000 tonnellate non sono autorizzati a pescare sgombro occhione.

(34)  Le catture effettuate nell'ambito di questo contingente sono comunicate separatamente (MAS/NPFC-EU).


ALLEGATO II

L'allegato IA del regolamento (UE) 2023/194 è così modificato:

La parte D è sostituita dalla seguente:

"PARTE D

Specie di acque profonde

(1)   Squali di acque profonde

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Apristurus spp.

API

Gattucci oceanici

Centrophorus spp (1).

CWO

Centrofori

Centroscyllium fabricii

CFB

Pescecane nero

Centroscymnus coelolepis  (2)

CYO

Squalo portoghese

Centroscymnus crepidater

CYP

Squalo musolungo

Chlamydoselachus anguineus

HXC

Squalo serpente

Dalatias licha  (3)

SCK

Zigrino

Deania calcea  (4)

DCA

Squalo becco d'uccello

Etmopterus princeps

ETR

Sagrì atlantico

Etmopterus spinax

ETX

Sagrì nero

Galeus melastomus

SHO

Boccanera

Galeus murinus

GAM

Gattuccio islandese

Hexanchus griseus

SBL

Squalo capopiatto

Oxynotus paradoxus

OXN

Pesce porco atlantico

Scymnodon ringens

SYR

Cagnolo atlantico

Somniosus microcephalus

GSK

Squalo di Groenlandia

(2)   Razze di acque profonde (Rajiformes)

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Raja fyllae

RJY

Razza rotonda boreale

Raja hyperborea

RJG

Razza iperborea

Raja nidarosiensis

JAD

Razza norvegese

(3)   Chimere di acque profonde

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Chimaera monstrosa

CMO

Chimera mostruosa

Chimaera opalescens

WCH

Chimera opalescente

Harriotta haeckeli

HCH

Chimera di Haeckel

Harriotta raleighana

HCR

Chimera naso stretto

Hydrolagus affinis

CYA

Chimera dagli occhi piccoli

Hydrolagus lusitanicus

KXA

Chimera portoghese

Hydrolagus mirabilis

CYH

Chimera dagli occhi grandi

Hydrolagus pallidus

CYZ

Chimera pallida

Rhinochimaera atlantica

RCT

Chimera atlantica

".


(1)  Si applica anche al sagrì (Centrophorus squamosus) nelle acque dell'Unione e del Regno Unito della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4.

(2)  Si applica anche nelle acque dell'Unione e del Regno Unito della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4.

(3)  Si applica anche nelle acque dell'Unione e del Regno Unito della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4.

(4)  Si applica anche nelle acque dell'Unione e del Regno Unito della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1856/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)