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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/1855 |
4.7.2024 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1855 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 2024
recante modalità di applicazione della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello dell’attestazione di sinistralità pregressa
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (1), in particolare l’articolo 16, sesto comma,
previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),
previa consultazione del comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali,
considerando quanto segue:
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(1) |
I contraenti di una polizza assicurativa della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli possono esigere in qualunque momento un’attestazione dello stato di rischio della garanzia di responsabilità civile concernente un qualsiasi veicolo coperto da tale contratto almeno durante gli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale, oppure dell’assenza di sinistri («attestazione di sinistralità pregressa»). |
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(2) |
La direttiva 2009/103/CE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) al fine, tra l’altro, di conferire alla Commissione il potere di specificare, per mezzo di un modello, la forma e il contenuto delle attestazioni di sinistralità pregressa. |
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(3) |
L’attestazione di sinistralità pregressa dovrebbe avere una forma e un contenuto che la rendano facilmente riconoscibile in tutta l’Unione, a beneficio sia delle imprese di assicurazione che dei contraenti. Essa dovrebbe contenere le informazioni di cui all’articolo 16 della direttiva 2009/103/CE, limitandosi a quelle necessarie in relazione agli scopi per i quali è rilasciata. Poiché gli Stati membri restano liberi di adottare normative nazionali in materia di sconti, come i sistemi «bonus-malus», la forma e il contenuto delle attestazioni di sinistralità pregressa dovrebbero consentire di tenere conto di tali specificità. |
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(4) |
Onde definire il contenuto delle attestazioni di sinistralità pregressa, la Commissione ha condotto consultazioni con i portatori di interessi, anche organizzando un seminario per i medesimi e tenendo una consultazione aperta. Ha altresì consultato gli esperti degli Stati membri attraverso l’apposito gruppo di esperti sull’attività bancaria, i pagamenti e le assicurazioni. La Commissione ha analizzato i risultati delle consultazioni sulle norme e sulle prassi degli Stati membri quanto alla loro rilevanza ai fini della definizione di un modello armonizzato. Gli esperti e i rappresentanti degli Stati membri sono stati consultati anche in merito alle conclusioni tratte dalla Commissione dall’esercizio iniziale di raccolta di informazioni. La Commissione ha quindi esaminato le osservazioni formulate da tutti i portatori di interessi. |
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(5) |
Per ragioni ecologiche e per ridurre i costi amministrativi, è opportuno che le attestazioni di sinistralità pregressa siano rilasciate per via elettronica come impostazione predefinita. Tuttavia, su richiesta del contraente, è opportuno prevederne la fornitura anche in formato cartaceo. |
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(6) |
Affinché le imprese di assicurazione e gli organismi che gli Stati membri hanno designato per fornire l’assicurazione obbligatoria o le attestazioni di sinistralità pregressa dispongano di tempo a sufficienza per adeguare le loro pratiche attuali relative a dette attestazioni, è opportuno posticipare l’applicazione del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’attestazione di sinistralità pregressa è rilasciata utilizzando il modello di cui alla parte A dell’allegato e compilata conformemente alle istruzioni di cui alla parte B dell’allegato.
L’attestazione di sinistralità pregressa è fornita per via elettronica. Su richiesta del contraente, l’attestazione di sinistralità pregressa è fornita anche in formato cartaceo, a titolo gratuito.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 24 luglio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11; ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/103/oj.
(2) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(3) Direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 430 del 2.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/2118/oj).
ALLEGATO
PARTE A
ATTESTAZIONE DI SINISTRALITÀ PREGRESSA
La presente attestazione di sinistralità pregressa è rilasciata in conformità dell’articolo 16 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità.
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21. |
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PARTE B
ISTRUZIONI PER COMPILARE L’ATTESTAZIONE DI SINISTRALITÀ PREGRESSA
Sezione A: identità dell’emittente dell’attestazione di sinistralità pregressa
Il soggetto che rilascia l’attestazione deve compilare la sezione A con le informazioni che permettono di identificarlo.
Al punto 1 deve inoltre indicare se è un’impresa di assicurazione o un altro organismo abilitato a rilasciare attestazioni di sinistralità pregressa.
Al punto 2 deve indicare il codice del paese, sotto forma di codice ISO alfa-2 del paese, che identifica lo Stato membro in cui è stabilito.
Al punto 3 l’assicuratore deve indicare il proprio numero di iscrizione al registro delle imprese ai sensi del diritto nazionale o secondo le modalità consuete nello Stato membro in cui è stabilito l’emittente, mentre l’organismo deve indicare la base giuridica pertinente che lo autorizza a rilasciare attestazioni di sinistralità pregressa.
Sezione B: identità e informazioni di contatto del contraente
Per le informazioni sul contraente, occorre compilare solo i campi corrispondenti ai punti pertinenti.
Il punto 5 deve contenere il nome e il cognome dei contraenti che sono persone fisiche e la denominazione legale dei contraenti che sono persone giuridiche.
Il punto 6 deve essere compilato solo per le persone fisiche. Questa informazione può essere omessa se nello Stato membro in cui è stabilito l’emittente si utilizza abitualmente un numero di identificazione per le persone fisiche; tale numero è indicato al punto 7.
Il punto 7 deve essere compilato solo per le persone giuridiche con un identificativo previsto dal diritto nazionale o secondo le modalità consuete nello Stato membro in cui è stabilito l’emittente. Può essere compilato anche per le persone fisiche se nello Stato membro in cui è stabilito l’emittente si utilizza abitualmente un numero di identificazione, conformemente alle condizioni specifiche di trattamento di un numero di identificazione nazionale o di qualsiasi altro identificativo d’uso generale.
Al punto 8 l’emittente è tenuto a indicare le informazioni di contatto fornite dal contraente (su richiesta).
Sezione C: veicolo/i assicurato/i
La sezione C deve contenere informazioni utili per l’identificazione del veicolo o dei veicoli il cui uso è coperto dal contratto o dai contratti di assicurazione. Ciascun veicolo deve essere indicato in una riga separata.
Il punto 9 deve essere compilato con la categoria del veicolo:
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A: |
autoveicolo |
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B: |
motociclo |
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C: |
autocarro o trattore |
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D: |
ciclo dotato di motore ausiliario |
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E: |
autobus |
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F: |
rimorchi |
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G: |
altri |
Il punto 10 deve essere compilato con la marca del veicolo. Può essere indicato anche il modello.
Se l’emittente ne è a conoscenza, al punto 11 deve indicare il numero di identificazione del veicolo (VIN).
Se l’emittente ne è a conoscenza, al punto 12 deve indicare il numero di immatricolazione del veicolo. In assenza del numero di immatricolazione e del numero di identificazione, occorre indicare altri identificativi del veicolo, come il numero di telaio, il numero del motore o il numero di serie.
Sezione D: contratto/i di assicurazione
La sezione D deve essere compilata con informazioni riguardanti elementi chiave del contratto o dei contratti. Può comprendere diversi contratti se l’emittente ne è a conoscenza. Ciascun contratto deve essere indicato in una riga separata. Se l’emittente dell’attestazione di sinistralità pregressa non è un’impresa di assicurazione, l’assicuratore interessato deve essere indicato al punto 13.
Per data di inizio si intende la data di inizio della copertura assicurativa prevista dal contratto. Per data di cessazione del contratto si intende la data in cui cessa la copertura assicurativa. Se non si conosce la data di cessazione del contratto, al punto 16 occorrerà inserire la dicitura «ignota».
Sezione E: sinistri
Al punto 17 l’emittente deve indicare la data o le date dell’incidente o degli incidenti, se del caso.
Al punto 18 l’emittente deve indicare il numero di sinistri per incidente. L’eventuale assenza di sinistri deve essere indicata in modo chiaro.
Al punto 19 l’emittente deve indicare il numero di sinistri liquidati per incidente.
Se l’assicuratore è in possesso di tali informazioni, il punto 20 deve essere compilato con informazioni attestanti che il contraente non è interamente responsabile del danno causato in un incidente (ossia il coefficiente di responsabilità è inferiore al 100 %).
Sezione F: altri fattori rilevanti
Il punto 21 consente agli emittenti di fornire informazioni aggiuntive pertinenti in virtù delle norme o delle prassi applicabili in uno Stato membro, in particolare tutte le informazioni a loro disposizione rilevanti per l’applicazione di sconti o penalizzazioni relativi ai premi derivanti dal diritto nazionale vigente, da prassi nazionali o da specifici accordi contrattuali che incidono sulle modalità di calcolo del premio. Può comprendere anche informazioni sui conducenti designati e sull’eventualità che abbiano causato l’incidente.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1855/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)