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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/1852 |
2.7.2024 |
DECISIONE (UE) 2024/1852 DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 2024
relativa al rifiuto da parte dell’Unione dei vantaggi ai sensi della parte III del trattato sulla Carta dell’energia a qualsiasi persona giuridica di proprietà o controllata da persone aventi la cittadinanza o la nazionalità della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia, e a qualsiasi investimento ai sensi del trattato sulla Carta dell’energia che sia un investimento di un investitore della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la decisione 98/181/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 settembre 1997, concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del trattato sulla Carta dell’energia e del protocollo della Carta dell’energia sull’efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati (1), e in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il trattato sulla Carta dell’energia («accordo») è stato concluso dall’Unione con decisione 98/181/CE, CECA, Euratom ed è entrato in vigore il 16 aprile 1998. |
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(2) |
A norma dell’articolo 17, paragrafo 1, dell’accordo, ciascuna parte contraente si riserva il diritto di rifiutare i vantaggi della parte III dell’accordo a una persona giuridica se essa è di proprietà o controllata da persone aventi la cittadinanza o la nazionalità di uno Stato terzo e se detta persona non ha attività commerciali rilevanti nell’area della parte contraente in cui è organizzata. |
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(3) |
A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo, ciascuna parte contraente si riserva il diritto di rifiutare i vantaggi della parte III dell’accordo a un investimento, se la parte contraente che oppone il diniego constata che esso è un investimento di un investitore di uno Stato terzo con il quale la parte che oppone il diniego adotta o mantiene misure che vietano operazioni con investitori di detto Stato o che sarebbero violate o aggirate, qualora i vantaggi della parte III dell’accordo fossero estesi ad investitori di detto Stato o ai loro investimenti. |
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(4) |
L’Unione ha imposto progressivamente misure restrittive nei confronti della Federazione russa, inizialmente in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli e alla deliberata destabilizzazione dell’Ucraina. L’Unione ha ampliato le misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle oblast di Donetsk e Luhansk, in Ucraina, e all’ordine alle forze armate russe di entrare in tali zone. In risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, l’Unione ha ampliato significativamente le misure restrittive. |
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(5) |
Parallelamente, sono state ampliate le misure restrittive introdotte dall’Unione nei confronti della Repubblica di Bielorussia, in risposta al coinvolgimento del paese nella guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. |
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(6) |
Né la Federazione russa né la Repubblica di Bielorussia sono parti contraenti dell’accordo. Tuttavia gli investitori di tali paesi potrebbero tentare di ricorrere a persone giuridiche stabilite nel territorio di una parte contraente dell’accordo per sostenere che l’Unione o i suoi Stati membri hanno agito in modo incompatibile con gli obblighi in materia di tutela degli investimenti dell’accordo e quindi avviare procedimenti di risoluzione delle controversie investitore-Stato nei confronti dell’Unione o dei suoi Stati membri. |
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(7) |
Le azioni dell’Unione e quelle dei suoi Stati membri sono coerenti con l’accordo e con altri accordi pertinenti e, in ogni caso, i ricorsi contro tali misure sono esclusi dagli strumenti applicabili e dal diritto internazionale generale. Ciononostante, è opportuno adottare misure procedurali complementari per evitare procedimenti di risoluzione delle controversie da parte di persone giuridiche di proprietà o controllate da persone aventi la cittadinanza o la nazionalità della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia, nei confronti dell’Unione o dei suoi Stati membri a norma dell’accordo. |
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(8) |
L’articolo 17 dell’accordo consente alle parti contraenti di rifiutare i vantaggi delle disposizioni dell’accordo relative alla tutela degli investimenti agli investitori di parti non contraenti che cercano di abusare dell’accordo presentando ricorsi in materia di investimenti nelle suddette situazioni («rifiuto di vantaggi»). |
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(9) |
È opportuno invocare l’articolo 17, paragrafo 1, dell’accordo in relazione a qualsiasi persona giuridica di proprietà o controllata da persone aventi la cittadinanza o la nazionalità della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia e che non abbia attività commerciali sostanziali nell’area della parte contraente in cui è organizzata. È parimenti opportuno invocare l’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo in relazione a qualsiasi investimento ai sensi dell’accordo che sia un investimento di un investitore della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia nelle circostanze ivi descritte. |
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(10) |
Il rifiuto di vantaggi a norma dell’articolo 17 dell’accordo dovrebbe essere attuato dalla Commissione diffondendo in sede di Conferenza della Carta dell’energia la dichiarazione di cui all’allegato della presente decisione a nome dell’UE e di tutti gli Stati membri interessati che sono parti contraenti dell’accordo, o che sono ex parti contraenti nei cui territori l’accordo continua ad applicarsi, a norma dell’articolo 47, paragrafo 3, dell’accordo. |
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(11) |
La presente decisione lascia impregiudicato il diritto dell’Unione, dell’Euratom e di tutti gli Stati membri di invocare, separatamente e in qualsiasi momento appropriato, l’articolo 17 dell’accordo nei confronti di un investitore o un investimento. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. L’Unione, a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sulla Carta dell’energia, rifiuta i vantaggi della parte III di tale accordo a qualsiasi persona giuridica di proprietà o controllata da persone aventi la cittadinanza o la nazionalità della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia e che non abbia attività commerciali sostanziali nell’area della parte contraente, o ex parte contrente, in cui è organizzata.
2. L’Unione, a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), del trattato sulla Carta dell’energia, rifiuta i vantaggi della parte III di tale accordo a qualsiasi investimento di un investitore della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia nelle circostanze ivi descritte.
Articolo 2
La Commissione, a nome dell’Unione, attua la presente decisione diffondendo la dichiarazione di cui all’allegato, in sede di Conferenza della Carta dell’energia.
Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2024
Per il Consiglio
Il presidente
H. LAHBIB
ALLEGATO
DICHIARAZIONE
a nome dell’Unione europea, della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) e del Belgio, della Bulgaria, della Cechia, della Danimarca, della Germania, dell’Estonia, dell’Irlanda, della Grecia, della Spagna, della Francia, della Croazia, dell’Italia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, del Lussemburgo, di Malta, dei Paesi Bassi, dell’Austria, della Polonia, del Portogallo, della Romania, della Slovenia, della Slovacchia, della Finlandia e della Svezia
L’Unione europea, la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) e gli Stati membri sopra citati che sono o sono stati parti contraenti del trattato sulla Carta dell’energia («accordo») rifiutano i vantaggi della parte III dell’accordo a:
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1) |
qualsiasi persona giuridica di proprietà o controllata da persone aventi la cittadinanza o la nazionalità della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia e che non abbia attività commerciali sostanziali nell’area della parte contraente, o ex parte contraente, in cui è organizzata, a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, dell’accordo; e |
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2) |
qualsiasi investimento ai sensi dell’accordo che sia un investimento di un investitore della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia, a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo. |
L’Unione e i suoi Stati membri hanno adottato e mantengono misure restrittive nei confronti della Federazione russa a causa della sua guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina, e nei confronti della Repubblica di Bielorussia quale complice di questa guerra di aggressione. Le misure restrittive comprendono misure che i) vietano operazioni con investitori della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia e ii) sarebbero violate o aggirate, qualora i vantaggi della parte III dell’accordo fossero estesi ad investitori di detti Stati o ai loro investimenti.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1852/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)