European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/1804

25.6.2024

DECISIONE (PESC) 2024/1804 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2024

che modifica la decisione (PESC) 2022/2319 concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione (PESC) 2022/2319 del Consiglio, del 25 novembre 2022, concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 novembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/2319.

(2)

Il 2 ottobre 2023 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (il «Consiglio di sicurezza») ha adottato la risoluzione 2699 (2023), in cui constata che la situazione ad Haiti continua a rappresentare una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali e per la stabilità della regione.

(3)

La risoluzione 2699 (2023) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») condanna l'aumento della violenza, delle attività criminali nonché degli abusi e delle violazioni dei diritti umani, che compromettono la pace, la stabilità e la sicurezza di Haiti e della regione, segnatamente i rapimenti, la violenza sessuale e di genere, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, gli omicidi, le esecuzioni extragiudiziali e il contrabbando di armi, la UNSCR 2699 (2023) inoltre riconosce l'importanza e l'urgenza di frenare il traffico illecito di armi e munizioni ad Haiti per creare un ambiente operativo sicuro per il sostegno internazionale alla sicurezza, compreso lo spiegamento di una missione multinazionale di sostegno alla sicurezza.

(4)

Il punto 14 dell'UNSCR 2699 (2023) chiede che l'«embargo mirato sulle armi» relativo alle armi e al materiale connesso applicabile, a norma del punto 11 dell'UNSCR 2653 (2022), alle persone o entità designate dal comitato istituito dal punto 19 dell'UNSCR 2653 (2022) sia sostituito da un embargo sulle armi relativo alle armi di piccolo calibro, alle armi leggere e alle relative munizioni, applicabile a tutto il territorio di Haiti.

(5)

Al fine di garantire un'attuazione efficace del punto 14 dell'UNSCR 2699 (2023), è opportuno applicare l'embargo sulle armi alle armi di piccolo calibro e alle armi leggere, ai loro componenti e accessori e munizioni di cui all'allegato della decisione (PESC) 2021/38 del Consiglio (2), nonché alle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, quali definiti nel regolamento (UE) n. 258/2012 del Consiglio (3).

(6)

Il 19 ottobre 2023 il Consiglio di sicurezza ha adottato l'UNSCR 2700 (2023) che, al punto 11, invita gli Stati a presentare una relazione scritta al comitato delle sanzioni istituito dal punto 19 dell'UNSCR 2653 (2022) nei casi in cui un'ispezione effettuata a norma del punto 13 della UNSCR 2653 (2022) comporti il sequestro di prodotti la cui fornitura, vendita o trasferimento sono vietati a norma del punto 14 dell'UNSCR 2699 (2023).

(7)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/2319.

(8)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione (PESC) 2022/2319 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   Sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, ad Haiti di armi di piccolo calibro e armi leggere, loro componenti e accessori e munizioni di cui all'allegato della decisione (PESC) 2021/38 del Consiglio (*1), nonché di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, quali definiti nel regolamento (UE) n. 258/2012 del Consiglio (*2), da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detti territori.

2.   È vietato:

a)

fornire assistenza tecnica, formazione o altra assistenza, compresa la fornitura di personale mercenario armato, in relazione alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei prodotti di cui al paragrafo 1, direttamente o indirettamente, ad Haiti;

b)

fornire i relativi finanziamenti o la relativa assistenza finanziaria, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché l'assicurazione e la riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei prodotti di cui al paragrafo 1, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica o altro tipo di assistenza, direttamente o indirettamente, ad Haiti.

3.   Gli Stati membri ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti marittimi e aeroporti, in accordo con le proprie autorità e legislazione e nel rispetto del diritto internazionale, tutti i carichi diretti ad Haiti, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi del presente articolo.

4.   Gli Stati membri riferiscono tempestivamente al comitato istituito dal punto 19 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (“UNSCR”) 2653 (2022) (“comitato delle sanzioni”) i casi di violazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2. Gli Stati membri presentano inoltre al comitato delle sanzioni una relazione scritta su qualsiasi sequestro di prodotti in esito a un'ispezione effettuata a norma del paragrafo 3.

5.   Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di adeguate misure di marcatura e conservazione dei registri al fine di rintracciare le armi, conformemente agli strumenti internazionali e regionali di cui sono parti, e al fine di valutare il modo migliore per assistere i paesi vicini — se del caso e su loro richiesta — nel prevenire e individuare il traffico illecito e la diversione in violazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

6.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano:

a)

alla fornitura, alla vendita, al trasferimento o all’esportazione dei prodotti di cui al paragrafo 1, o alla fornitura di assistenza tecnica, formazione o altra assistenza o finanziamenti o assistenza finanziaria di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), all'ONU o a una missione autorizzata dall'ONU o a un'unità di sicurezza che opera sotto il comando del governo di Haiti, destinati a essere utilizzati da tali entità o in coordinamento con esse e intesi unicamente a promuovere gli obiettivi di pace e stabilità ad Haiti;

b)

alla fornitura, alla vendita, al trasferimento o all’esportazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura di assistenza tecnica, formazione o altra assistenza o finanziamenti o assistenza finanziaria di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), ove preventivamente approvati dal comitato delle sanzioni per promuovere gli obiettivi di pace e stabilità ad Haiti.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2024

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)   GU L 307 del 28.11.2022, pag. 135.

(2)  Decisione (PESC) 2021/38 del Consiglio, del 15 gennaio 2021, che definisce un approccio comune sugli elementi dei certificati di utente finale nel contesto dell'esportazione di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni (GU L 14 del 18.1.2021, pag. 4).

(3)  Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1804/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)