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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/1795

25.6.2024

DECISIONE (PESC) 2024/1795 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2024

che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/235/PESC (1).

(2)

Nelle conclusioni del 20 maggio 2021 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «sull’azione umanitaria dell’UE: nuove sfide, stessi principi», il Consiglio ha ribadito il suo impegno a evitare e, ove inevitabile, attenuare al massimo i potenziali effetti negativi indesiderati delle misure restrittive dell’Unione sull’azione umanitaria basata su principi. Il Consiglio ha ribadito che le misure restrittive dell’Unione rispettano tutti gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani, il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei rifugiati. Ha sottolineato l’importanza di rispettare pienamente i principi umanitari e il diritto internazionale umanitario nella politica dell’Unione in materia di sanzioni, anche attraverso l’inclusione coerente di eccezioni umanitarie nei regimi di misure restrittive dell’Unione, ove opportuno, e provvedendo affinché sia istituito un quadro efficace per il ricorso a tali eccezioni da parte delle organizzazioni umanitarie.

(3)

In base a un riesame della decisione 2011/235/PESC e al fine di agevolare l’azione umanitaria basata su principi da parte di attori umanitari imparziali in Iran, il Consiglio ritiene che determinate organizzazioni e agenzie che agiscono da partner umanitari dell’Unione debbano essere esentate dal divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di persone, entità e organismi designati, per scopi esclusivamente umanitari in Iran. Il Consiglio ritiene inoltre che sia opportuno introdurre un meccanismo di deroga per le organizzazioni e i soggetti coinvolti in attività umanitarie che non possono beneficiare di tale esenzione umanitaria. Il Consiglio ritiene altresì che sia opportuno introdurre una clausola di riesame relativa a tali eccezioni.

(4)

È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare talune misure.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/235/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/235/PESC è così modificata:

1)

all’articolo 2 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«7.   Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle organizzazioni e agenzie che l’Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l’organizzazione o l’agenzia agisce da partner umanitario dell’Unione, purché la fornitura dei fondi o delle risorse economiche di cui al paragrafo 2 sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari in Iran.

8.   Nei casi non disciplinati dal paragrafo 7 e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali o specifiche che ritengono appropriate, per lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari in Iran.

9.   In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell’autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 8, l’autorizzazione si considera concessa.

10.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 8 o 9 entro due settimane dal rilascio di tale autorizzazione.»

;

2)

all’articolo 6 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Le eccezioni di cui all’articolo 2 per quanto riguarda l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni 12 mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2024

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione 2011/235/PESC del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1795/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)