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dell'Unione europea

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Serie L


2024/1788

15.7.2024

DIRETTIVA (UE) 2024/1788 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2024

relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha subito varie e sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)

Il mercato interno del gas naturale, la cui progressiva realizzazione è in atto dal 1999, ha lo scopo di offrire a tutti i consumatori dell’Unione, privati o imprese, una reale libertà di scelta, creare nuove opportunità commerciali e intensificare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile.

(3)

La direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e la direttiva 2009/73/CE hanno fornito un contributo significativo alla realizzazione del mercato interno del gas naturale.

(4)

Il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) hanno rappresentato un ulteriore passo avanti nello sviluppo di un mercato interno dell’energia elettrica in cui i cittadini siano in primo piano e che contribuisca al perseguimento degli obiettivi dell’Unione di realizzare la transizione verso un sistema energetico pulito e ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Il mercato interno del gas naturale dovrebbe fondarsi sugli stessi principi e garantire, in particolare, un pari livello di tutela dei consumatori. In particolare, la politica energetica dell’Unione dovrebbe preoccuparsi dei consumatori vulnerabili e far fronte alla povertà energetica.

(5)

Mediante il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), l’Unione si è impegnata a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Le norme del mercato interno relative ai combustibili gassosi devono essere allineate a tale regolamento. In tale contesto, l’Unione ha stabilito le modalità per aggiornare i propri mercati dell’energia, anche per quanto riguarda la decarbonizzazione dei mercati del gas, nelle comunicazioni della Commissione dell’8 luglio 2020 dal titolo «Energia per un’economia climaticamente neutra: strategia dell’UE per l’integrazione del sistema energetico» («strategia dell’UE per l’integrazione del sistema energetico») e «Una strategia per l’idrogeno per un’Europa climaticamente neutra» («strategia dell’UE per l’idrogeno»), nonché nella risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 su un approccio europeo globale allo stoccaggio dell’energia (9). La presente direttiva dovrebbe contribuire a raggiungere l’obiettivo dell’Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, garantendo nel contempo la sicurezza dell’approvvigionamento e il corretto funzionamento dei mercati interni del gas naturale e dell’idrogeno.

(6)

La presente direttiva completa gli strumenti strategici e legislativi dell’Unione connessi, in particolare quelli proposti a norma della comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 dal titolo «Green deal europeo», quali i regolamenti (UE) 2023/857 (10), (UE) 2023/957 (11), (UE) 2023/1805 (12) e (UE) 2023/2405 (13) e le direttive (UE) 2023/959 (14), (UE) 2023/1791 (15) e (UE) 2023/2413 (16) del Parlamento europeo e del Consiglio, che mirano a incentivare la decarbonizzazione dell’economia dell’Unione e a garantire che essa continui a seguire una traiettoria verso un’Unione climaticamente neutra entro il 2050, in conformità del regolamento (UE) 2021/1119. L’obiettivo principale della presente direttiva è quello di rendere possibile e agevolare tale transizione verso la neutralità climatica garantendo l’espansione del mercato dell’idrogeno e di un mercato del gas naturale efficiente.

(7)

La comunicazione della Commissione dell’8 marzo 2022 intitolata «REPowerEU: azione europea comune per un’energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili» (REPowerEU), adottata dopo l’inizio dell’aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina, ha messo in rilievo l’importanza della diversificazione dell’approvvigionamento energetico per raggiungere gradualmente l’indipendenza dell’Unione dall’energia russa. Rilevando che il potenziamento del biometano sostenibile e la diffusione dell’idrogeno rinnovabile potrebbero svolgere un ruolo decisivo, la comunicazione invitava a tal fine i legislatori ad adottare rapidamente la presente direttiva e il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

(8)

Il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) impone un complesso di obblighi ai partecipanti al mercato del gas. Alle autorità nazionali di regolazione di cui a tale regolamento compete assicurare l’applicazione dello stesso negli Stati membri. Tali disposizioni sono fondamentali per garantire che gli scambi di gas siano soggetti a obblighi di trasparenza.

(9)

La presente direttiva mira ad agevolare la penetrazione del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio nonché dell’idrogeno nel sistema energetico, consentendo così l’abbandono del gas di origine fossile, e a far sì che il gas rinnovabile, il gas a basse emissioni di carbonio e l’idrogeno possano svolgere un ruolo centrale nel raggiungimento degli obiettivi climatici dell’Unione per il 2030 e della neutralità climatica entro il 2050. La presente direttiva mira inoltre a predisporre un quadro normativo che permetta a tutti i partecipanti al mercato di abbandonare il gas di origine fossile e pianificare le proprie attività in modo da evitare effetti di dipendenza («lock-in») e mira a garantire un abbandono graduale e tempestivo del gas di origine fossile, in particolare in tutti i settori industriali interessati e a fini di riscaldamento.

(10)

L’integrazione del biometano sostenibile conformemente ai criteri indicati nella direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) nel sistema del gas naturale sostiene gli obiettivi climatici dell’Unione e contribuisce a diversificare l’approvvigionamento energetico. Le richieste di connessione alla rete per la produzione di gas rinnovabile dovrebbero essere valutate entro termini ragionevoli e controllate dalle autorità di regolazione competenti. Dovrebbe essere possibile dare priorità alle richieste di connessione a livello di trasporto e distribuzione per la produzione di gas rinnovabile rispetto alle richieste di connessione per la produzione di gas naturale e di gas a basse emissioni di carbonio.

(11)

La strategia dell’UE per l’idrogeno riconosce che, poiché gli Stati membri presentano potenzialità diverse per la produzione di idrogeno rinnovabile, un mercato interno aperto e competitivo, contraddistinto dall’assenza di barriere al commercio transfrontaliero, reca considerevoli vantaggi per la concorrenza, l’accessibilità economica e la sicurezza dell’approvvigionamento. La strategia dell’UE per l’idrogeno sottolinea altresì che il passaggio a un mercato liquido in cui l’idrogeno sia scambiato come una materia prima agevolerebbe l’ingresso di nuovi produttori, rafforzerebbe l’integrazione con altri vettori energetici e invierebbe inoltre segnali di prezzo favorevoli per le decisioni in materia di investimenti e per le decisioni operative. È pertanto opportuno che le norme stabilite nella presente direttiva agevolino l’emergere di mercati dell’idrogeno, di scambi di idrogeno come materia prima e di centri di scambio liquido. Gli Stati membri dovrebbero eliminare eventuali barriere ingiustificate a quanto precede. Le norme vigenti per i mercati di energia elettrica e gas naturale, che hanno reso possibili operazioni commerciali e scambi efficienti, dovrebbero essere prese in considerazione anche per il mercato dell’idrogeno, prendendo atto delle differenze intrinseche. Se la presente direttiva stabilisce i principi generali applicabili al funzionamento del mercato dell’idrogeno, nell’applicare tali principi è però opportuno tenere conto della fase di sviluppo di tale mercato.

(12)

In linea con la strategia dell’UE per l’idrogeno, si prevede che l’idrogeno rinnovabile troverà applicazione su larga scala a partire dal 2030 per decarbonizzare determinati settori, che spaziano dai trasporti aerei e marittimi ai comparti industriali di difficile decarbonizzazione. Tutti i clienti finali connessi ai sistemi dell’idrogeno dovrebbero godere dei diritti fondamentali dei consumatori riconosciuti ai clienti finali connessi al sistema del gas naturale, quali il diritto di cambiare fornitore e il diritto a informazioni di fatturazione precise. I clienti che sono connessi alla rete dell’idrogeno, ad esempio i clienti industriali, dovrebbero godere degli stessi diritti di tutela dei consumatori applicabili ai clienti del gas naturale. Tuttavia, al sistema dell’idrogeno non dovrebbero applicarsi le disposizioni relative ai consumatori studiate per incoraggiare la partecipazione dei clienti civili al mercato, quali le disposizioni in materia di strumenti di confronto dei prezzi e clienti attivi.

(13)

In linea con la strategia dell’UE per l’idrogeno, la priorità dell’Unione è sviluppare l’idrogeno rinnovabile prodotto usando principalmente energia eolica e solare. L’idrogeno rinnovabile prodotto da energia da biomassa rientra nella definizione di «biogas» ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001. L’idrogeno rinnovabile è il più compatibile con gli obiettivi dell’Unione di neutralità climatica e inquinamento zero nel lungo periodo, oltre ad essere il più coerente con un sistema energetico integrato. Tuttavia, la produzione di idrogeno rinnovabile difficilmente crescerà in modo sufficientemente rapido per soddisfare le previsioni di crescita della domanda di idrogeno nell’Unione. I combustibili a basse emissioni di carbonio, come l’idrogeno a basse emissioni di carbonio, possono pertanto essere funzionali alla transizione energetica, in linea con gli obiettivi climatici dell’Unione, soprattutto nel breve e nel medio periodo, per ridurre rapidamente le emissioni dei combustibili esistenti e sostenere la transizione dei clienti dell’Unione nei settori difficili da decarbonizzare per i quali non sono disponibili opzioni più efficienti sotto il profilo energetico e in termini di costi. Per sostenere la transizione occorre fissare una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili sintetici in forma gassosa e l’idrogeno a basse emissioni di carbonio. Tale soglia dovrebbe diventare più rigorosa per l’idrogeno prodotto in impianti che entrano in funzione a partire dal 1o gennaio 2031, così da tenere conto degli sviluppi tecnologici e stimolare più efficacemente progressi dinamici verso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra della produzione di idrogeno.

(14)

La strategia dell’UE per l’integrazione del sistema energetico ha evidenziato la necessità di introdurre un sistema di certificazione a livello dell’Unione che contempli anche i combustibili a basse emissioni di carbonio, affinché gli Stati membri possano confrontarli con altre opzioni di decarbonizzazione e considerare la possibilità di includerli nel proprio mix energetico come soluzione praticabile. La certificazione dei combustibili a basse emissioni di carbonio dovrebbe essere effettuata in modo coerente con la certificazione dei combustibili rinnovabili. È pertanto opportuno fare riferimento alle disposizioni stabilite per la certificazione dei combustibili rinnovabili nella direttiva (UE) 2018/2001 e applicarle per analogia alla certificazione dei combustibili a basse emissioni di carbonio. Per garantire che i combustibili a basse emissioni di carbonio abbiano lo stesso impatto delle alternative rinnovabili in termini di decarbonizzazione, è importante che siano certificati seguendo un approccio metodologico analogo basato sulla valutazione delle emissioni totali di gas a effetto serra nel ciclo di vita. Tale valutazione nel ciclo di vita dovrebbe tenere conto delle emissioni derivanti dalla produzione di combustibili a basse emissioni di carbonio lungo l’intera catena di approvvigionamento, comprese le emissioni derivanti dall’estrazione di energia primaria, dal trattamento e dal trasporto, e dovrebbe tenere conto delle emissioni indirette derivanti dalla diversione di materiali rigidi e dei tassi effettivi di cattura del carbonio. Le emissioni di metano a monte dovrebbero essere calcolate sulla base delle misure incluse nel regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio (20). Ciò consentirebbe di applicare in tutta l’Unione un sistema di certificazione globale che copra l’intero mix energetico. Poiché i combustibili a basse emissioni di carbonio e l’idrogeno a basse emissioni di carbonio non sono combustibili rinnovabili, non è stato possibile includere la relativa terminologia e certificazione nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2018/2001. La loro inclusione nella presente direttiva colma pertanto questa lacuna.

(15)

Il metano e l’idrogeno contribuiscono al riscaldamento globale. Le loro perdite dal sistema del gas naturale e dell’idrogeno dovrebbero pertanto essere evitate in linea con il principio «l’efficienza energetica al primo posto» e al fine di ridurne al minimo l’impatto sul clima. È necessario che il trasporto, la distribuzione, lo stoccaggio sotterraneo del gas naturale e i terminali del gas naturale liquefatto siano conformi alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2024/1787. Tale regolamento stabilisce le norme per misurare, quantificare, monitorare, comunicare e verificare con accuratezza le emissioni di metano nel settore dell’energia dell’Unione, nonché per ridurle, anche attraverso indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite, obblighi di riparazione e restrizioni al rilascio e alla combustione in torcia. La presente direttiva dovrebbe inoltre prevedere che i gestori di reti, stoccaggio e terminali dell’idrogeno adottino misure per evitare e ridurre al minimo le emissioni di idrogeno delle proprie operazioni e sottopongano periodicamente a ispezione tutti i componenti pertinenti sotto la propria responsabilità al fine di rilevare e riparare eventuali perdite di idrogeno. Se del caso, la Commissione dovrebbe riferire in merito ai rischi ambientali e climatici di perdita di idrogeno e, se del caso, presentare proposte relative a misure, tra cui i tassi massimi di perdita di idrogeno, volte a ridurre al minimo eventuali rischi di perdita di idrogeno. Qualora tali misure siano adottate, se ne dovrebbe tenere conto nella metodologia per valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra consentita dai combustibili a basse emissioni di carbonio.

(16)

È probabile che le importazioni di idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio completino l’idrogeno prodotto nell’Unione al fine di garantire di poter disporre in tempi rapidi dei grandi quantitativi di idrogeno necessari per soddisfare il fabbisogno dell’Unione. È pertanto reciprocamente vantaggioso per la Commissione e gli Stati membri, in linea con le rispettive competenze, avviare un dialogo aperto e costruttivo al fine di istituire una cooperazione con i paesi terzi. Tale cooperazione potrebbe in particolare contribuire a promuovere la creazione di mercati di tecnologie nuove e pulite mediante il trasferimento di conoscenze e un elevato livello di protezione dell’ambiente, sostenibilità e mitigazione dei cambiamenti climatici, evitando al contempo effetti sociali o ambientali negativi. In tale contesto, l’Unione potrebbe svolgere un ruolo guida nell’elaborazione di norme globali per la certificazione dei combustibili a basse emissioni di carbonio e consolidare la sua posizione di leader mondiale in materia di clima, utilizzando la diplomazia climatica per costruire con i partner esportatori una cooperazione reciprocamente vantaggiosa.

(17)

La libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera fornitura dei servizi sono tra le libertà assicurate ai cittadini dell’Unione dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che possono tuttavia essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta a ogni consumatore la libertà di scegliere i fornitori e a ogni fornitore la libertà di scegliere i propri clienti.

(18)

Al fine di conseguire l’obiettivo dell’Unione di diventare climaticamente neutra entro il 2050, gli sforzi per decarbonizzare il mercato del gas dovrebbero andare di pari passo con la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili nel quadro degli obiettivi dell’Unione stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 e con sforzi complementari di decarbonizzazione basati su altre fonti non fossili. In un mercato pienamente aperto, gli Stati membri dovrebbero essere ancora in grado di pianificare il proprio mix energetico, compreso l’uso combinato di combustibili rinnovabili e di combustibili a basse emissioni di carbonio, nel contesto delle loro specifiche circostanze nazionali. A tal fine, nell’elaborare regimi di sostegno, compreso il sostegno finanziario, per i combustibili rinnovabili o i combustibili a basse emissioni di carbonio, è opportuno che l’Unione sostenga il conseguimento degli obiettivi dell’Unione, mantenendo nel contempo il diritto degli Stati membri di scegliere quale fonte di combustibili rinnovabili o di combustibili a basse emissioni di carbonio eventualmente sostenere, a condizione che tali combustibili rispettino i criteri di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e alla presente direttiva e che tali regimi di sostegno siano in linea con il quadro giuridico applicabile in materia di aiuti di Stato basato sugli articoli 107 e 108 TFUE. Inoltre, gli Stati membri possono decidere di stabilire ulteriori requisiti in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, in linea con la propria strategia nazionale di decarbonizzazione.

(19)

Gli interessi dei consumatori dovrebbero essere al centro della presente direttiva e la qualità del servizio dovrebbe rientrare tra le competenze fondamentali delle imprese di gas naturale e idrogeno. Occorre rafforzare e salvaguardare gli attuali diritti dei consumatori, i diritti di accesso ai servizi essenziali, ivi compresa l’energia, e la lotta contro la povertà energetica, come sancito nella comunicazione della Commissione del 26 aprile 2017 che istituisce un pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato e firmato il 17 novembre 2017 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione al vertice sociale di Göteborg, garantendo tra l’altro una maggiore trasparenza. A tale riguardo, è opportuno evitare sussidi incrociati delle reti dell’idrogeno mediante tariffe di rete del gas naturale o dell’energia elettrica. La protezione dei consumatori dovrebbe assicurare che tutti i consumatori nel contesto più ampio dell’Unione traggano profitto da un mercato del gas naturale competitivo. I diritti dei consumatori dovrebbero essere fatti rispettare dagli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, dalle autorità di regolazione.

(20)

Il pilastro europeo dei diritti sociali annovera l’energia tra i servizi essenziali a cui tutti devono avere accesso e invita ad adottare misure di sostegno per le persone in stato di bisogno (principio 20). Anche l’obiettivo di sviluppo sostenibile n. 7 delle Nazioni Unite esorta ad assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni.

(21)

Gli obblighi del servizio pubblico e le norme minime comuni che ne discendono devono essere rafforzati in modo che tutti i consumatori, in particolare i consumatori vulnerabili, possano trarre beneficio dalla concorrenza e da prezzi equi. Gli obblighi del servizio pubblico dovrebbero essere definiti su base nazionale, tenendo conto delle circostanze nazionali. Il diritto dell’Unione dovrebbe tuttavia essere rispettato dagli Stati membri.

(22)

Per agevolare la decarbonizzazione del calore basata sull’inclusività, è necessario che i consumatori siano informati in merito alle alternative sostenibili a cui possono passare e abbiano accesso a opzioni di finanziamento e sovvenzioni adeguate. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti negativi del passaggio ad altri combustibili o le connessioni agli impianti di teleriscaldamento attuati a norma della presente direttiva sui clienti finali, compresi quelli in condizioni di povertà energetica e i clienti vulnerabili. Ove applicabile gli Stati membri dovrebbero fare il miglior uso possibile dei fondi, compresi i finanziamenti pubblici e gli strumenti di finanziamento istituiti a livello dell’Unione al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi e garantire una transizione energetica giusta e inclusiva.

(23)

Gli Stati membri dovrebbero avere un ampio potere discrezionale di imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese che operano nel settore del gas naturale per perseguire obiettivi di interesse economico generale, senza ostacolare la transizione verso un sistema energetico integrato, altamente efficiente sotto il profilo energetico e basato sulle energie rinnovabili, conformemente agli obiettivi, al diritto e alle strategie pertinenti dell’Unione. Tuttavia, gli obblighi di servizio pubblico sotto forma di fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale costituiscono una misura fondamentalmente distorsiva, che spesso comporta un accumulo del deficit tariffario, una scelta limitata per i consumatori, scarsi incentivi al risparmio di energia e agli investimenti nell’efficienza energetica, bassi standard di servizio, calo del coinvolgimento e della soddisfazione dei consumatori e restrizione della concorrenza, oltre che un numero inferiore di prodotti e servizi innovativi sul mercato. Gli Stati membri dovrebbero pertanto applicare altri strumenti, in particolare misure mirate di politica sociale, per salvaguardare l’accessibilità economica del gas naturale per i cittadini. Gli interventi pubblici di fissazione dei prezzi per la fornitura del gas naturale costituirebbero, in linea di principio, una misura distorsiva del mercato. Tali interventi dovrebbero pertanto aver luogo solo ove opportuno e in quanto obblighi di servizio pubblico e dovrebbero essere soggetti a specifiche condizioni. Un mercato al dettaglio del gas naturale completamente liberalizzato e ben funzionante stimolerebbe la concorrenza, sia sui prezzi sia su fattori diversi dal prezzo, tra i fornitori esistenti e incentiverebbe l’ingresso di nuovi operatori sul mercato, ampliando così la scelta per i consumatori e innalzandone il grado di soddisfazione. Nell’ambito della presente direttiva dovrebbero essere possibili prezzi regolati, anche sottocosto, per i clienti in condizioni di povertà energetica, per i clienti civili vulnerabili e, in casi specifici, per i clienti civili e le microimprese. Durante una crisi dei prezzi del gas naturale, quando i prezzi all’ingrosso e al dettaglio del gas naturale aumentano in modo significativo, gli Stati membri dovrebbero poter estendere l’applicazione dei prezzi regolati temporaneamente ai servizi sociali essenziali quali definiti all’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), e alle piccole e medie imprese (PMI). Durante una crisi dei prezzi del gas naturale, agli Stati membri dovrebbe essere permesso, in via eccezionale e temporanea, di fissare prezzi regolati inferiori ai costi per i clienti civili, per i servizi sociali essenziali e per le PMI, purché ciò non crei distorsioni tra i fornitori e questi ricevano una compensazione per il costo delle forniture sotto il prezzo di costo. Tuttavia, occorre fare in modo che tale regolamentazione dei prezzi sia mirata e non crei incentivi all’aumento dei consumi. Pertanto, tale estensione eccezionale e temporanea della regolamentazione dei prezzi dovrebbe essere limitata all’80 % del consumo domestico mediano per i clienti civili e al 70 % del consumo dell’anno precedente per i servizi sociali essenziali e le PMI. Il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbe poter dichiarare, mediante una decisione di esecuzione, l’esistenza di una crisi dei prezzi del gas naturale a livello regionale o dell’Unione. La valutazione dell’esistenza di tale crisi dei prezzi del gas naturale dovrebbe basarsi su un confronto con i prezzi in periodi di normale funzionamento del mercato e dovrebbe pertanto escludere l’impatto di precedenti crisi dei prezzi del gas naturale dichiarate a norma della presente direttiva. Tale decisione di esecuzione dovrebbe inoltre specificare il periodo di validità della dichiarazione di una crisi dei prezzi del gas naturale, durante il quale si applica l’estensione temporanea dei prezzi regolati. Tale periodo non dovrebbe essere superiore a un anno. Qualora continuino a sussistere le condizioni per la dichiarazione della crisi dei prezzi del gas naturale, il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbe poter prorogare il periodo di validità della decisione di esecuzione. Il conferimento di competenze di esecuzione al Consiglio è giustificato tenuto conto delle notevoli implicazioni orizzontali per gli Stati membri di una decisione che dichiara una crisi dei prezzi del gas naturale e, di conseguenza, apre a possibilità ampliate di interventi pubblici di fissazione dei prezzi per la fornitura del gas naturale. Tali implicazioni sono significative sia in termini di numero di clienti interessati che di importanza delle categorie di tali clienti. Il conferimento di competenze di esecuzione al Consiglio tiene inoltre adeguatamente conto della natura politica di tale decisione che dichiara una crisi dei prezzi del gas naturale, che richiede di trovare un delicato equilibrio tra diverse considerazioni politiche centrali per la decisione degli Stati membri di procedere a una fissazione dei prezzi dell’energia. In ogni caso, la dichiarazione di una crisi dei prezzi del gas naturale a livello regionale o dell’Unione dovrebbe garantire condizioni di parità in tutti gli Stati membri interessati dalla decisione, in modo da non creare indebite distorsioni nel mercato interno.

(24)

Gli obblighi di servizio pubblico sotto forma di fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale dovrebbero essere utilizzati in circostanze ben definite e per beneficiari ben definiti, senza prevalere sul principio di apertura dei mercati, e dovrebbero avere una durata limitata. Tali circostanze potrebbero verificarsi quando l’approvvigionamento è fortemente limitato, il che comporta un prezzo del gas naturale significativamente più alto del normale, o in caso di fallimenti del mercato ove gli interventi delle autorità di regolazione e delle autorità garanti della concorrenza si siano dimostrati inefficaci. Tali circostanze colpirebbero in modo sproporzionato i clienti civili e, in particolare, i clienti vulnerabili che generalmente spendono per le bollette energetiche una quota più elevata del loro reddito disponibile rispetto ai consumatori ad alto reddito. Al fine di mitigare gli effetti distorsivi degli obblighi di servizio pubblico di fissazione dei prezzi per la fornitura del gas naturale, gli Stati membri che ricorrono a tali interventi dovrebbero porre in essere misure aggiuntive, comprese misure che impediscano le distorsioni nella fissazione dei prezzi sui mercati all’ingrosso, o misure a sostegno dell’efficienza energetica, in particolare per i clienti vulnerabili e i clienti in condizioni di povertà energetica. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti i beneficiari di prezzi regolati siano in grado di beneficiare pienamente delle offerte disponibili sul mercato competitivo, se decidono di farlo. A tal fine dovrebbero essere informati direttamente e periodicamente delle offerte e dei risparmi disponibili sul mercato competitivo e dovrebbero ricevere assistenza per rispondere alle offerte basate sul mercato e beneficiarne.

(25)

Gli interventi pubblici di fissazione dei prezzi per la fornitura del gas naturale non dovrebbero dare luogo a sussidi incrociati diretti tra diverse categorie di clienti. In conformità di tale principio, i sistemi di prezzi non devono far ricadere esplicitamente su talune categorie di clienti il costo degli interventi sui prezzi che riguardano altre categorie di clienti. Gli obblighi di servizio pubblico di fissazione dei prezzi dovrebbero riguardare solo la fornitura di gas naturale, in quanto non si prevede che i clienti civili utilizzeranno l’idrogeno a fini di riscaldamento su larga scala. Si prevede che il mercato dell’idrogeno riguarderà principalmente l’industria, che non richiede interventi pubblici di questo tipo.

(26)

I consumatori dovrebbero poter disporre di informazioni chiare e comprensibili sui loro diritti in relazione al settore energetico. La Commissione, dopo aver consultato i soggetti interessati tra cui gli Stati membri, le autorità di regolazione, gli organismi dei consumatori e le imprese di gas naturale, ha istituito una lista di controllo europea per i consumatori di energia accessibile e di facile consultazione che fornisce ai consumatori informazioni pratiche sui loro diritti. La lista di controllo per i consumatori di energia dovrebbe essere tenuta aggiornata, fornita a tutti i consumatori e resa pubblicamente disponibile.

(27)

È opportuno che gli Stati membri tengano conto del fatto che il buon esito della transizione energetica richiede maggiori investimenti nell’istruzione, nella formazione e nelle competenze dei lavoratori dei settori del gas naturale e dell’idrogeno, anche in relazione allo sviluppo infrastrutturale, all’efficienza energetica e alle applicazioni per gli utenti finali che impiegano alternative economicamente più convenienti e decarbonizzate. Tali investimenti sarebbero in linea con la direttiva (UE) 2023/1791.

(28)

È opportuno che le regole di mercato proteggano i consumatori e li mettano nelle condizioni di fare le scelte più efficienti sotto il profilo energetico, così che il gas e l’idrogeno rinnovabili e il gas e l’idrogeno a basse emissioni di carbonio possano diventare parte integrante della transizione energetica.

(29)

Il gas naturale ricopre ancora un ruolo chiave nell’approvvigionamento energetico, in quanto il consumo domestico di energia proveniente dal gas naturale è tuttora superiore a quello di energia elettrica. Sebbene l’elettrificazione sia un elemento fondamentale della transizione verde, in futuro le famiglie continueranno a consumare gas naturale, con volumi sempre maggiori di gas rinnovabile, in particolare biometano.

(30)

Nel settore del gas naturale, compreso il mercato al dettaglio del gas naturale, le disposizioni sul coinvolgimento e la protezione dei consumatori non sono state adeguate alle esigenze della transizione energetica.

(31)

Il mercato del gas naturale è caratterizzato da bassi livelli di coinvolgimento e soddisfazione dei clienti nonché da una diffusione lenta del nuovo gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio, che riflette una concorrenza limitata in molti Stati membri. Nell’ultimo decennio i prezzi del gas naturale per i clienti civili sono cresciuti e di conseguenza questi pagano il doppio o il triplo rispetto ai clienti industriali per quello che consumano.

(32)

Come nel settore dell’energia elettrica, anche in quello del gas naturale la flessibilità del mercato e un quadro giuridico adeguato in materia di diritti dei consumatori a livello dell’Unione sono essenziali affinché i consumatori possano partecipare alla transizione energetica e godere di prezzi accessibili, buoni livelli di servizio e un’effettiva facoltà di scelta tra offerte che tengono il passo con gli sviluppi della tecnologia.

(33)

Si prevede che il passaggio dal gas di origine fossile ad alternative rinnovabili avvenga se l’energia da fonti rinnovabili diventa un’opzione attraente e non discriminatoria per i consumatori, sulla base di informazioni davvero trasparenti e di una distribuzione equa dei costi della transizione tra i vari gruppi di consumatori e partecipanti al mercato. Tuttavia, in genere il passaggio dal gas naturale ad altre tecnologie non è facile a causa dell’effetto di dipendenza («lock-in») connesso alle apparecchiature di base. Ove l’infrastruttura del gas naturale venga dismessa, tale dismissione dovrebbe essere accompagnata da misure volte ad affrontare gli effetti negativi sui clienti finali, in particolare i clienti vulnerabili e i clienti civili in condizioni di povertà energetica, nonché da misure che affrontino le disuguaglianze che derivano dalla transizione energetica. I consumatori di gas naturale dovrebbero essere tutelati dall’aumento delle tariffe in caso di deprezzamento degli impianti per il gas naturale, dai sussidi incrociati tra gli utilizzatori del gas e dell’idrogeno e dall’aumento delle tariffe del gas naturale dovuto alla diminuzione del numero di clienti.

(34)

Per colmare le lacune esistenti nel mercato al dettaglio del gas naturale occorre superare le difficoltà sul piano tecnico e della concorrenza che attualmente ostacolano l’approvvigionamento di energie alternative basate su fonti rinnovabili, l’offerta di nuovi servizi, migliori livelli di servizio e prezzi al consumo più contenuti, e garantire al contempo la protezione dei clienti vulnerabili e dei clienti in condizioni di povertà energetica.

(35)

Al fine di assicurare un livello di protezione e responsabilizzazione dei consumatori elevato e uniforme in tutti i settori energetici, è opportuno riprodurre nell’assetto normativo del mercato decarbonizzato del gas naturale le disposizioni di tutela e, se del caso, responsabilizzazione dei consumatori che vigono sul mercato dell’energia elettrica e dovrebbe tenere conto dell’efficienza del sistema energetico nonché degli obiettivi dell’Unione in materia di sicurezza dell’approvvigionamento, efficienza energetica ed energie rinnovabili.

(36)

Nell’interesse della coerenza e dell’efficacia è opportuno, se fattibile, che l’approccio teso a rispecchiare alcuni aspetti del mercato dell’energia elettrica interessi tutte le disposizioni di tutela e responsabilizzazione dei consumatori, laddove queste possono essere adattate al mercato del gas naturale. Ciò dovrebbe comprendere aspetti quali i diritti contrattuali di base e le norme sulle informazioni di fatturazione, il cambio di fornitore di energia, la disponibilità di strumenti di confronto attendibili, la protezione dei clienti vulnerabili e dei clienti in condizioni di povertà energetica, l’adeguata protezione dei dati per i contatori intelligenti e la gestione dei dati, nonché meccanismi efficienti di risoluzione alternativa delle controversie.

(37)

Nel perseguire la coerenza intersettoriale delle disposizioni, è opportuno che gli oneri in capo alle amministrazioni nazionali e alle imprese rimangano limitati e proporzionati, anche alla luce dell’esperienza maturata con gli atti giuridici dell’Unione contenuti nel pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», quali i regolamenti (UE) 2018/1999 (22), (UE) 2019/941 (23), (UE) 2019/942 (24), (UE) 2019/943 e le direttive (UE) 2018/844 (25), (UE) 2018/2001, (UE) 2018/2002 (26) e (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(38)

Si prevede che la modernizzazione del settore del gas naturale apporterà vantaggi economici e ambientali sostanziali in termini sia di intensificazione della concorrenza al dettaglio, con conseguenti benefici sociali e distributivi, sia di responsabilizzazione dei clienti, ivi compresi il rafforzamento dei diritti contrattuali e il miglioramento delle informazioni disponibili sul consumo e le fonti di energia che dovrebbero favorire scelte più rispettose dell’ambiente, nonché l’adozione di misure di efficienza energetica e la riduzione dell’uso del gas di origine fossile o il passaggio dal gas di origine fossile a fonti di energia rinnovabile più sostenibili. Le comunità energetiche d’interesse dovrebbero contribuire alla diffusione del gas rinnovabile.

(39)

Il cambio di fornitore è un indicatore importante del coinvolgimento dei clienti e uno strumento altrettanto importante per stimolare la concorrenza tanto sul mercato del gas naturale quanto su quello dell’idrogeno, e dovrebbe pertanto essere garantito quale diritto fondamentale dei clienti. Tuttavia, tra gli Stati membri persistono disparità nelle percentuali di clienti che cambiano fornitore e gli oneri di recesso e risoluzione del contratto dissuadono i consumatori dall’effettuare il cambio per quanto riguarda sia la fonte di energia che il fornitore. Sebbene sopprimere tali oneri possa limitare la scelta dei clienti, in quanto sarebbero eliminati prodotti basati sulla ricompensa della fedeltà, imporre ulteriori restrizioni al loro uso dovrebbe migliorare il benessere dei consumatori, indurli a un maggiore coinvolgimento e migliorare la concorrenza nel mercato.

(40)

È probabile che tempi più brevi per il cambio di fornitore incoraggino i clienti a cercare offerte energetiche migliori e a cambiare fornitore. Con la maggior diffusione delle tecnologie dell’informazione, entro il 2026 dovrebbe in genere essere possibile completare entro 24 ore, in qualsiasi giorno lavorativo, la procedura tecnica di cambio, consistente nella registrazione di un nuovo fornitore in un punto di misura presso l’operatore di mercato. Garantire che entro il 2026 sia possibile che la procedura tecnica avvenga al massimo in 24 ore ridurrebbe al minimo i tempi di cambio, contribuendo ad accrescere la partecipazione dei consumatori così come la concorrenza nella distribuzione al dettaglio.

(41)

Le procedure di cambio di fornitore entro 24 ore nei mercati del gas naturale e dell’idrogeno rispecchierebbero quanto già avviene nel mercato dell’energia elettrica, che ha funzionalità per quanto riguarda il back-end e requisiti in materia di banca dati informatica analoghi. L’armonizzazione dei tempi di cambio tra i settori andrebbe a vantaggio di tutti i consumatori, in particolare quelli con contratti di fornitura congiunta. Tempi di cambio più brevi per i consumatori non dovrebbero incidere sugli obblighi di bilanciamento dei fornitori.

(42)

Diversi fattori impediscono ai clienti di accedere alle varie fonti di informazioni sul mercato a loro disposizione, di capirle e di agire di conseguenza. Ne consegue che è opportuno migliorare la comparabilità delle offerte, assicurando ai clienti informazioni adeguate basate su strumenti di confronto, nonché rimuovere gli ostacoli ingiustificati al cambio di fornitore senza limitare indebitamente la scelta dei clienti. È inoltre fondamentale che i fornitori forniscano ai clienti informazioni precontrattuali chiare e comprensibili, in modo che siano pienamente consapevoli dei dettagli e delle conseguenze del contratto.

(43)

Gli strumenti indipendenti di confronto, tra cui i siti internet, sono mezzi efficaci con i quali i consumatori più piccoli possono valutare i pro e i contro delle diverse offerte di energia sul mercato. Dovrebbero mirare a includere la massima gamma possibile di offerte disponibili e coprire il mercato nel modo più completo possibile, onde offrire al cliente una panoramica rappresentativa. Laddove si promuovano le prestazioni ambientali come caratteristica essenziale dell’offerta, gli strumenti di confronto dovrebbero includere anche una descrizione di dette prestazioni ambientali. È di fondamentale importanza che i clienti più piccoli abbiano accesso almeno a uno strumento di confronto e che le informazioni presentate in questi strumenti siano affidabili, imparziali, trasparenti e di facile comprensione. A tal fine, gli Stati membri potrebbero garantire uno strumento di confronto gestito da un’autorità nazionale o da un’impresa privata e consultare i soggetti interessati, comprese le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei consumatori, in merito ai criteri relativi agli strumenti di confronto.

(44)

I clienti finali dovrebbero anche poter consumare, immagazzinare e vendere il gas rinnovabile autoprodotto, nel rispetto del diritto applicabile alla produzione di gas rinnovabile, in particolare per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra, e dovrebbero altresì poter partecipare a tutti mercati del gas naturale fornendo al sistema servizi ausiliari, ad esempio attraverso lo stoccaggio dell’energia, mantenendo nel contempo i loro diritti di clienti finali ai sensi della presente direttiva. Gli accordi collettivi tra clienti attivi offrono ai prestatori di servizi e alle imprese locali, in particolare alle PMI, l’opportunità di contribuire al bilanciamento e alla flessibilità del sistema. Nel diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere disposizioni diverse in merito a tasse e oneri per i clienti attivi individuali e consorziati.

(45)

Le bollette e le informazioni di fatturazione sono uno strumento importante di informazione e responsabilizzazione del cliente finale. Le bollette restano la preoccupazione più diffusa e il primo motivo di reclamo tra i consumatori, fattore che peraltro concorre al loro basso livello di soddisfazione e coinvolgimento nel settore del gas naturale. Inoltre, le disposizioni relative alle informazioni di fatturazione nel settore del gas non hanno tenuto il passo con l’evoluzione dei diritti riconosciuti ai consumatori nel settore dell’energia elettrica. È pertanto necessario procedere a un allineamento e fissare requisiti minimi per le bollette e le informazioni di fatturazione nel settore del gas, così che i consumatori ricevano informazioni trasparenti, complete e facilmente comprensibili. Le bollette dovrebbero dare ai clienti finali informazioni sui loro consumi e costi, sulle emissioni di biossido di carbonio e sulla quota di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio, in modo da agevolare il raffronto tra offerte in caso di cambio di fornitore o di fonte di energetica, nonché informazioni sui loro diritti in quanto consumatori, ad esempio per quanto riguarda la risoluzione alternativa delle controversie. Dovrebbero inoltre rappresentare uno strumento per coinvolgere attivamente i consumatori nel mercato, consentendo loro di adeguare i propri modelli di consumo e fare scelte più rispettose dell’ambiente. È importante fornire ai consumatori informazioni complete e accurate per fare in modo che siano consapevoli del loro impatto ambientale e, di conseguenza, possano esprimere la loro preferenza per i vettori energetici più sostenibili. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2023/1791.

(46)

La fornitura regolare di informazioni di fatturazione precise e basate sul consumo effettivo di gas naturale è importante per aiutare i clienti a controllare i propri consumi e costi relativi al gas naturale. I clienti, in particolare i clienti civili, dovrebbero tuttavia avere accesso a soluzioni flessibili per il pagamento effettivo delle bollette.

(47)

Un aspetto essenziale della fornitura di energia ai clienti risiede nell’accesso a dati relativi al consumo oggettivi e trasparenti. In tal modo, i consumatori dovrebbero disporre dei dati concernenti il loro consumo e conoscere i relativi prezzi e costi dei servizi, compreso il prezzo di servizi aggiuntivi come le assicurazioni e i servizi per l’efficienza energetica, se del caso, per poter invitare i concorrenti a far loro un’offerta sulla base di tali informazioni. È opportuno inoltre dare ai consumatori il diritto di essere adeguatamente informati sul loro consumo effettivo di energia. I pagamenti anticipati non dovrebbero andare a eccessivo svantaggio degli utenti e i diversi sistemi di pagamento dovrebbero essere non discriminatori. Le informazioni sui costi dell’energia fornite con sufficiente periodicità ai consumatori dovrebbero creare un incentivo al risparmio di energia poiché in tal modo i clienti potranno farsi direttamente un’idea degli effetti prodotti dagli investimenti per l’efficienza energetica e dai cambiamenti di comportamento.

(48)

Qualsiasi decisione a livello nazionale circa l’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti per il gas naturale dovrebbe essere presa sulla scorta di valutazioni costi-benefici. Le valutazioni dovrebbero tenere conto dei benefici a lungo termine per i consumatori e per l’intera filiera derivanti dall’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti. Se la valutazione conclude che l’introduzione di tali sistemi di misurazione è economicamente ragionevole ed efficace sotto il profilo dei costi solo per i consumatori con una certa quantità di consumo di gas naturale, gli Stati membri dovrebbero poterne tener conto quando introducono i sistemi di misurazione intelligenti. La valutazione dovrebbe essere sottoposta a riesame periodico, in risposta a cambiamenti significativi delle ipotesi di base, e in ogni caso almeno ogni quattro anni, in considerazione della rapidità dell’evoluzione tecnologica. L’attuazione limitata di sistemi di misurazione intelligenti, come i progetti pilota e le fasi di prova, non è considerata come introduzione di tali sistemi ai sensi della presente direttiva.

(49)

Per favorire la partecipazione attiva dei clienti finali al mercato, è opportuno che, quando si introducono sistemi di misurazione intelligenti, questi tengano debitamente conto dell’applicazione delle pertinenti norme disponibili, comprese quelle che consentono l’interoperabilità in termini di modello di dati e livello di applicazione, delle migliori prassi e dell’importanza dello sviluppo dello scambio di dati, nonché di servizi energetici futuri e innovativi. Inoltre, i sistemi di misurazione intelligenti installati non dovrebbero ostacolare il cambio di fornitore da parte dei consumatori di gas naturale e dovrebbero essere dotati di funzionalità atte a consentire al cliente finale di accedere tempestivamente ai dati sul proprio consumo, modulare il proprio comportamento in cambio di un compenso e ottenere risparmi in bolletta. I gruppi di consumatori dovrebbero ricevere consulenza in merito a come utilizzare i contatori intelligenti in modo da migliorare la loro efficienza energetica.

(50)

Gli Stati membri che non procedono all’introduzione sistematica di sistemi di misurazione intelligenti per il gas naturale dovrebbero consentire ai consumatori che lo richiedono di beneficiare dell’installazione di un contatore intelligente, a condizioni eque e ragionevoli e sostenendo i costi connessi, e dovrebbero fornire loro tutte le informazioni necessarie.

(51)

Negli Stati membri già esistono o si stanno elaborando diversi modelli di gestione dei dati sulla scorta dell’introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti. È importante che gli Stati membri, a prescindere dal modello di gestione dei dati, introducano regole trasparenti che stabiliscano condizioni non discriminatorie di fruizione e assicurino il massimo livello di cibersicurezza e protezione dei dati, nonché l’imparzialità dei soggetti che trattano i dati.

(52)

Una maggiore protezione dei consumatori è garantita dalla disponibilità di misure efficaci di risoluzione delle controversie per tutti i consumatori. Gli Stati membri dovrebbero prevedere procedure di trattamento dei reclami rapide ed efficaci. I contratti con i clienti e le informazioni di fatturazione dovrebbero contenere informazioni relative al trattamento dei reclami.

(53)

Nel valutare il funzionamento dei loro meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della partecipazione e dell’ottemperanza delle imprese di gas naturale.

(54)

Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate, come l’erogazione di prestazioni attraverso sistemi di assistenza sociale, volte a garantire il necessario approvvigionamento ai clienti vulnerabili, e un sostegno ai miglioramenti dell’efficienza energetica e alla diffusione dell’energia rinnovabile, al fine di affrontare in modo sostenibile la povertà energetica, anche nel contesto più ampio di povertà. Tali misure potrebbero variare a seconda di circostanze particolari nello Stato membro in questione e includere misure sociali o di politica energetica riguardanti il pagamento delle bollette del gas naturale e dell’idrogeno, investimenti nell’efficienza energetica dell’edilizia residenziale o la protezione dei consumatori, ad esempio garanzie contro la disconnessione.

(55)

Le raccomandazioni (UE) 2020/1563 (27) e (UE) 2023/2407 (28) della Commissione, rispettivamente del 14 ottobre 2020 e del 20 ottobre 2023, sulla povertà energetica stabiliscono buone prassi per la definizione della povertà energetica a livello nazionale, compresi indicatori idonei a misurare la povertà energetica, e per misure e miglioramenti strutturali che gli Stati membri possono attuare per affrontare le cause profonde della povertà energetica. Gli investimenti nelle misure strutturali tese ad affrontare la scarsa efficienza energetica degli edifici e degli apparecchi, la decarbonizzazione e la diffusione di fonti rinnovabili sono sottolineati, insieme ad altre misure, con l’obiettivo di fornire informazioni sulle modalità per ridurre le bollette energetiche e introdurre pratiche di risparmio energetico, sostenere i cittadini affinché aderiscano a comunità energetiche o incoraggiare il passaggio a soluzioni in materia di energie rinnovabili.

(56)

La disconnessione incide in modo significativo sull’accesso dei clienti all’approvvigionamento di gas naturale di cui hanno bisogno, in particolare per riscaldare le loro abitazioni. I clienti in condizioni di povertà energetica e i clienti vulnerabili risentono in modo particolarmente negativo delle interruzioni della fornitura di gas naturale e gli Stati membri dovrebbero adottare misure tese a evitare la disconnessione per tali clienti per motivi economici o commerciali. Gli Stati membri dispongono di molteplici strumenti e buone prassi, tra cui, ma non solo, divieti validi tutto l’anno o stagionali di interruzione della fornitura, prevenzione del debito e soluzioni sostenibili a favore dei clienti in difficoltà nel saldare le loro bollette energetiche. Gli Stati membri dovrebbero individuare gli strumenti più adatti sulla base delle rispettive circostanze nazionali. Tali misure non dovrebbero riguardare l’interruzione della fornitura ai clienti effettuata dai gestori delle reti in via temporanea in casi di emergenza, senza preavviso qualora la disconnessione avvenga per motivi di sicurezza, e con preavviso, se fattibile, qualora sia per manutenzione.

(57)

I clienti hanno il diritto di ricorrere a procedure di reclamo gestite dai loro fornitori, nonché a procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, per far valere i propri diritti in modo efficace e non subire svantaggi in caso di disaccordo con i fornitori, in particolare per quanto concerne le bollette o gli importi dovuti. Qualora i clienti ricorrano a tali procedure, i fornitori non dovrebbero risolvere il contratto sulla base di fatti ancora oggetto di controversia. Sia i fornitori che i clienti dovrebbero continuare a osservare i rispettivi diritti e obblighi contrattuali in particolare in ordine alla fornitura e al pagamento di gas naturale e le procedure di reclamo non dovrebbero dar luogo ad abusi che consentano ai clienti di venire meno ai propri obblighi contrattuali, compreso il pagamento delle bollette. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per evitare l’uso distorto di tali procedure di reclamo o di risoluzione delle controversie.

(58)

Per garantire ai consumatori la continuità di fornitura, soprattutto nei casi di dissesto del fornitore, è opportuno che gli Stati membri istituiscano un regime di fornitori di ultima istanza o adottino misure analoghe. Dovrebbe essere possibile nominare il fornitore di ultima istanza o prima o al momento del dissesto del fornitore. Un fornitore di ultima istanza potrebbe essere la divisione vendite di un’impresa verticalmente integrata che svolge altresì le funzioni di distribuzione, a condizione che rispetti gli obblighi in materia di separazione previsti dalla presente direttiva. Questo non dovrebbe tuttavia obbligare gli Stati membri ad assicurare la fornitura a un determinato prezzo minimo fisso. Quando uno Stato membro obbliga un fornitore di ultima istanza a fornire gas naturale a un cliente che non riceve offerte basate sul mercato, dovrebbero applicarsi le condizioni di cui all’articolo 4 della presente e l’obbligo può comportare un prezzo regolato solo nella misura in cui il cliente ha il diritto di beneficiarne. Nel valutare se le offerte ricevute dai clienti non civili siano basate sul mercato, gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle singole circostanze commerciali e tecniche. Qualora, prima della data di entrata in vigore della presente direttiva, uno Stato membro abbia già nominato un fornitore di ultima istanza per il gas naturale mediante una procedura equa, trasparente e non discriminatoria, non è necessario avviare una nuova procedura per la nomina del fornitore di ultima istanza.

(59)

La semplificazione e la razionalizzazione delle procedure amministrative di autorizzazione, insieme a termini chiari per l’adozione di una decisione da parte delle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni, dovrebbero assicurare che gli impianti di produzione dell’idrogeno e l’infrastruttura del sistema dell’idrogeno siano realizzati a ritmi adeguati, senza impedire consultazioni pubbliche. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a riferire sui progressi compiuti. Con il passaggio al trasporto di idrogeno (puro) anziché di gas naturale nei gasdotti per il gas naturale, si renderà necessario un regime di grandfathering delle autorizzazioni, quali licenze, permessi, concessioni o approvazioni, concesse ai sensi del diritto nazionale per la costruzione e la gestione dei gasdotti per il gas naturale esistenti e di altri attivi della rete. Tale regime di grandfathering delle autorizzazioni non dovrebbe incidere sulla validità dei requisiti tecnici di sicurezza per le infrastrutture dell’idrogeno, né sulla possibilità per le autorità competenti di monitorare il rispetto di tali requisiti e di adottare misure di esecuzione appropriate e proporzionate, compresa l’eventuale revoca delle autorizzazioni rilasciate nel quadro del regime di grandfathering, ove giustificato. Ciò dovrebbe scongiurare indebiti ritardi nella conversione al trasporto di idrogeno dei gasdotti per il gas naturale esistenti e di altri attivi della rete. È opportuno evitare che le condizioni di autorizzazione delle infrastrutture del sistema dell’idrogeno siano sostanzialmente diverse, salvo in casi sufficientemente motivati. Considerazioni tecniche di sicurezza potrebbero giustificare un approccio differenziato per quanto riguarda il grandfathering delle autorizzazioni esistenti o la concessione di nuove autorizzazioni. È opportuno che le disposizioni sulle procedure autorizzative si applichino facendo salvo il diritto internazionale e dell’Unione, segnatamente le disposizioni tese a proteggere l’ambiente e la salute umana. Ove debitamente giustificato da circostanze straordinarie, dovrebbe essere possibile prorogare fino a un anno i termini delle procedure autorizzative.

(60)

L’offerta di orientamenti ai richiedenti, per mezzo di uno sportello amministrativo, durante l’iter di presentazione della domanda e concessione del permesso mira a ridurre le complessità cui devono far fronte i promotori dei progetti e a migliorare l’efficienza e la trasparenza. All’efficienza potrebbe contribuire anche la possibilità per i richiedenti di presentare i documenti in formato digitale e di consultare un manuale delle procedure. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le autorità che applicano le procedure autorizzative siano coinvolte attivamente nell’eliminazione dei rimanenti ostacoli che impediscono loro di trattare un numero crescente di procedimenti, compresi gli ostacoli di natura non finanziaria come l’insufficienza delle conoscenze e delle risorse umane e digitali. Le procedure autorizzative per i collegamenti alla rete di trasporto o di distribuzione non dovrebbero essere ostacolate da una mancanza di capacità amministrativa. Inoltre, le procedure autorizzative non dovrebbero creare barriere al raggiungimento dell’obiettivo nazionale in materia di energia rinnovabile.

(61)

In assenza di una separazione effettiva delle reti dalle attività di produzione e fornitura («separazione effettiva»), vi è un rischio di creare discriminazioni non solo nella gestione della rete, ma anche negli incentivi che hanno le imprese verticalmente integrate a investire in misura adeguata nelle proprie reti.

(62)

Solo eliminando l’incentivo, per le imprese verticalmente integrate, a praticare discriminazioni nei confronti dei loro concorrenti in fatto di investimenti e di accesso alla rete si potrà garantire una separazione effettiva delle attività. La separazione proprietaria, la quale implica la designazione del proprietario della rete come gestore del sistema e la sua indipendenza da qualsiasi interesse nelle imprese di fornitura e di produzione, rappresenta chiaramente un modo efficace e stabile per risolvere il suddetto intrinseco conflitto d’interessi e per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Per questo motivo il Parlamento europeo, nella risoluzione del 10 luglio 2007 sulle prospettive dei mercati interni del gas e dell’elettricità, considera la separazione proprietaria a livello di trasporto come lo strumento più efficace per promuovere gli investimenti nelle infrastrutture in maniera non discriminatoria, un equo accesso alla rete da parte dei nuovi arrivati e la trasparenza del mercato. In virtù della separazione proprietaria, gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché la stessa persona non sia abilitata a esercitare un controllo su un’impresa di produzione o di fornitura e, allo stesso tempo, esercitare un controllo o eventuali diritti su un sistema di trasporto o un gestore di sistema di trasporto. Per converso, il controllo esercitato su un sistema di trasporto o un gestore di sistema di trasporto dovrebbe escludere la possibilità di esercitare un controllo o eventuali diritti su un’impresa di produzione o di fornitura. Entro tali limiti, un’impresa di produzione o di fornitura dovrebbe essere legittimata ad avere una partecipazione di minoranza in un sistema di trasporto o in un gestore di sistema di trasporto.

(63)

Qualsiasi sistema di separazione dovrebbe essere in grado di eliminare i conflitti d’interessi tra i produttori, i fornitori e i gestori dei sistemi di trasporto, in modo da creare incentivi per i necessari investimenti e garantire l’accesso di nuovi operatori sul mercato nell’ambito di un regime regolamentare trasparente ed efficace, e non dovrebbe creare un regime regolamentare eccessivamente oneroso per le autorità di regolazione.

(64)

La definizione del termine «controllo» nella presente direttiva è allineata alle disposizioni del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (29).

(65)

In considerazione delle connessioni verticali che intercorrono tra il settore del gas naturale e il settore dell’energia elettrica, le disposizioni in materia di separazione dovrebbero applicarsi nei settori per il gas naturale, l’idrogeno e l’energia elettrica, come indicato nel dettaglio nella presente direttiva.

(66)

Nel settore dell’idrogeno è opportuno applicare senza ritardo norme in materia di separazione verticale. Tale opzione è preferibile a un’onerosa separazione a posteriori che potrebbe risultare necessaria nel caso in cui il settore sviluppi una forte integrazione verticale.

(67)

In virtù della separazione proprietaria, per garantire la completa indipendenza della gestione delle reti dagli interessi della fornitura e della produzione e impedire lo scambio di informazioni riservate, lo stesso soggetto non dovrebbe essere, in pari tempo, membro del consiglio di amministrazione di un gestore di sistema di trasporto o di un sistema di trasporto e di un’impresa che esercita attività di produzione o attività di fornitura. Per la stessa ragione, lo stesso soggetto non dovrebbe essere legittimato a nominare membri dei consigli di amministrazione di un gestore di sistema di trasporto o di un sistema di trasporto, né esercitare un controllo o eventuali diritti su un’impresa di produzione o di fornitura.

(68)

L’istituzione di un gestore di sistema o di un gestore di trasporto indipendente dagli interessi della fornitura e della produzione dovrebbe consentire ad un’impresa verticalmente integrata di mantenere la proprietà degli elementi patrimoniali della rete, assicurando sempre un’effettiva separazione degli interessi, purché tale gestore di sistema o tale gestore di trasporto indipendente eserciti tutte le funzioni di un gestore di sistema e purché venga adottata una regolamentazione dettagliata e vengano istituiti efficaci meccanismi di controllo.

(69)

Se il 3 settembre 2009 un’impresa proprietaria di un sistema di trasporto faceva parte di un’impresa verticalmente integrata, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di operare una scelta tra la separazione proprietaria e l’istituzione di un gestore di sistema o di un gestore di trasporto che sia indipendente dagli interessi della fornitura e della produzione.

(70)

Al fine di salvaguardare interamente gli interessi degli azionisti delle imprese verticalmente integrate, agli Stati membri dovrebbe essere riconosciuta la facoltà di effettuare la separazione proprietaria tramite cessione diretta di azioni oppure tramite frazionamento delle azioni dell’impresa integrata in azioni dell’impresa proprietaria della rete e azioni della residuante impresa di fornitura e produzione, purché siano osservati gli obblighi derivanti dalla separazione proprietaria.

(71)

La piena efficacia dell’istituzione di un gestore di sistema indipendente o di un gestore di trasporto indipendente dovrebbe essere garantita da specifiche disposizioni supplementari. Le norme sul gestore di trasporto indipendente prevedono un quadro regolamentare atto a garantire una concorrenza equa, investimenti sufficienti, l’accesso di nuovi operatori sul mercato e l’integrazione dei mercati del gas naturale e dell’idrogeno. Una separazione effettiva attraverso le disposizioni relative ai gestori di trasporto indipendenti dovrebbe fondarsi su un pilastro di misure organizzative e misure relative alla governance dei gestori dei sistemi di trasporto, nonché su un pilastro di misure relative agli investimenti, alla connessione alla rete di nuove capacità di produzione e all’integrazione dei mercati mediante la cooperazione regionale. L’indipendenza del gestore di trasporto dovrebbe, tra l’altro, essere anche assicurata mediante taluni periodi «di riflessione» durante i quali nell’impresa verticalmente integrata non sono esercitate attività di gestione o altre attività pertinenti che danno accesso alle stesse informazioni che sarebbe stato possibile ottenere in una posizione di gestione.

(72)

Al fine di sviluppare la concorrenza nei mercati interni del gas naturale e dell’idrogeno, i grandi clienti non civili impegnati in attività commerciali su vasta scala dovrebbero poter scegliere i loro fornitori nonché concludere contratti con diversi fornitori per coprire il loro fabbisogno di gas naturale e di idrogeno. Tali clienti dovrebbero essere tutelati da qualsiasi clausola di esclusività il cui effetto sia quello di escludere offerte concorrenziali o complementari.

(73)

Uno Stato membro dovrebbe avere il diritto di scegliere la completa separazione proprietaria nel suo territorio. Se uno Stato membro ha esercitato tale diritto, un’impresa non dovrebbe avere il diritto di istituire un gestore di sistema indipendente o un gestore di trasporto indipendente, salvo ove diversamente disposto dalla presente direttiva. Inoltre, un’impresa che esercita attività di produzione o di fornitura non dovrebbe esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un gestore di sistema di trasporto di uno Stato membro che ha scelto la completa separazione proprietaria.

(74)

Nel mercato interno del gas naturale esistono diversi tipi di organizzazione del mercato. Le misure che gli Stati membri potrebbero adottare per garantire parità di condizioni dovrebbero essere basate su esigenze prioritarie di interesse generale. La Commissione dovrebbe essere consultata sulla compatibilità delle misure con il TFUE e con altre disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione.

(75)

Nell’effettuare la separazione effettiva dovrebbe essere osservato il principio di non discriminazione tra il settore pubblico e il settore privato. A tal fine, la stessa persona non dovrebbe essere legittimata ad esercitare un controllo o eventuali diritti, in violazione delle regole relative alla separazione proprietaria o dell’opzione del gestore di sistema indipendente, né individualmente né collettivamente, sulla composizione, le votazioni o le decisioni sia degli organi del gestore del sistema di trasporto o dei sistemi di trasporto sia degli organi delle imprese di fornitura o di produzione. Per quanto riguarda la separazione proprietaria e l’opzione del gestore di sistema indipendente, purché lo Stato membro in questione possa dimostrare che la prescrizione di cui al presente considerando è osservata, due enti pubblici distinti dovrebbero essere in grado di controllare le attività di produzione e fornitura, da un lato, e le altre attività di trasporto, dall’altro.

(76)

La separazione pienamente effettiva delle attività di rete dalle attività di fornitura e produzione dovrebbe applicarsi in tutta l’Unione, sia alle imprese dell’Unione che alle imprese di paesi terzi. Per garantire che le attività di rete e le attività di fornitura e produzione in tutta l’Unione rimangano indipendenti l’una dall’altra, le autorità di regolazione dovrebbero essere abilitate a rifiutare il rilascio della certificazione ai gestori dei sistemi di trasporto che non rispettano le norme sulla separazione. Per garantire la coerente applicazione di tali norme in tutta l’Unione, le autorità di regolazione dovrebbero tenere nella massima considerazione il parere della Commissione al momento di adottare decisioni in materia di certificazioni. Per garantire, inoltre, il rispetto degli obblighi internazionali dell’Unione nonché la solidarietà e la sicurezza energetica all’interno dell’Unione, la Commissione dovrebbe avere il diritto di esprimere un parere in materia di certificazione in relazione a un proprietario di sistema di trasporto o a un gestore del sistema di trasporto che sia controllato da una persona di un paese terzo. Nell’effettuare tale valutazione, la Commissione dovrebbe tener conto delle relazioni commerciali che potrebbero incidere negativamente sugli incentivi e sulla capacità del gestore di svolgere i propri compiti, nonché degli obblighi internazionali dell’Unione e di eventuali altri specifici fatti e circostanze del caso. Tali fatti e circostanze dovrebbero comprendere la riduzione delle forniture di gas naturale, utilizzata come arma, e la manipolazione dei mercati attraverso perturbazioni intenzionali dei flussi di gas naturale, che possono evidentemente avere un impatto diretto e grave sugli interessi essenziali dell’Unione e degli Stati membri in materia di sicurezza internazionale.

(77)

Le reti di condotte dell’idrogeno dovrebbero essere un mezzo importante per trasportarlo in modo efficiente e sostenibile, sia onshore che offshore. Data l’ingente spesa patrimoniale necessaria per costruirle, tali reti di condotte potrebbero costituire monopoli naturali. L’esperienza maturata nella regolazione dei mercati del gas naturale ha dimostrato quanto sia importante garantire un accesso aperto e non discriminatorio alle reti di gasdotti al fine di preservare la concorrenza sui mercati delle materie prime. È pertanto opportuno che alle reti dell’idrogeno onshore e offshore nell’Unione siano applicabili principi ben consolidati di gestione della rete, quali l’accesso di terzi.

(78)

Le definizioni di «trasporto dell’idrogeno» e «distribuzione dell’idrogeno» nella presente direttiva dovrebbero basarsi sulle funzioni delle pertinenti categorie di rete e sui tipi di infrastruttura collegata.

(79)

Gli interconnettori di idrogeno, in quanto reti dell’idrogeno la cui importante funzione è quella di collegare le reti nazionali dell’idrogeno degli Stati membri, dovrebbero essere gestiti da gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno. In casi molto limitati e qualora una rete di distribuzione dell’idrogeno sia delineata nel pertinente piano di sviluppo della rete, è possibile che essa sia collegata a una rete di trasporto dell’idrogeno in un altro Stato membro. A condizione che non sia collegata anche a una rete di trasporto o di distribuzione dell’idrogeno nello Stato membro in cui si trova la rete di distribuzione dell’idrogeno, tale rete di distribuzione dovrebbe essere gestita quale rete di distribuzione dell’idrogeno.

(80)

Le reti di distribuzione dell’idrogeno, la cui funzione principale è l’approvvigionamento diretto dei clienti allacciati, dovrebbero beneficiare di un regime normativo meno severo per quanto riguarda la separazione verticale e la pianificazione di rete. Tali reti non dovrebbero includere interconnettori di idrogeno né presentare collegamenti a grandi infrastrutture quali i terminali o gli impianti di stoccaggio sotterraneo su vasta scala o terminali — a meno che la rete in questione sia una rete di gas naturale riconvertita — né a interconnettori di idrogeno. Nel collegamento tra uno stoccaggio sotterraneo su vasta scala e il sistema di distribuzione che sono stati entrambi riconvertiti per l’uso dell’idrogeno, è possibile costruire quale prolungamento del sistema di distribuzione esistente un nuovo breve tratto di condotta di collegamento per il trasporto dell’idrogeno tra i due. Il collegamento di impianti di stoccaggio dell’idrogeno sotterranei o fuori terra di dimensioni più piccole, compresi serbatoi per lo stoccaggio dell’idrogeno facilmente replicabili, a reti di distribuzione dell’idrogeno non dovrebbe tuttavia essere limitato in quanto si prevede che tali impianti svolgeranno un ruolo fondamentale nel bilanciamento di tali reti.

(81)

È opportuno che la gestione delle reti dell’idrogeno sia separata dalle attività di produzione e fornitura dell’energia onde evitare il rischio di conflitti di interessi per i gestori delle reti. La separazione strutturale tra proprietà delle reti di trasporto dell’idrogeno e partecipazione alla produzione e alla fornitura di energia garantisce l’assenza di conflitti di interessi di questo genere. Gli Stati membri dovrebbero poter contare sul modello alternativo di separazione del gestore della rete di trasporto dell’idrogeno integrato per i gestori del sistema di trasporto del gas naturale soggetti al modello di separazione del gestore di trasporto indipendente e per le reti dell’idrogeno verticalmente integrate esistenti. I gestori dei sistemi di trasporto per il gas naturale che beneficiano di una deroga ai sensi della presente direttiva dovrebbero essere ritenuti certificati ai fini della determinazione della loro idoneità a utilizzare il modello di gestore della rete di trasporto dell’idrogeno integrato. Gli Stati membri dovrebbero altresì poter consentire il ricorso al modello di gestore della rete di trasporto dell’idrogeno indipendente per permettere ai proprietari di reti di trasporto dell’idrogeno verticalmente integrati di mantenere la proprietà delle reti garantendo al contempo una gestione non discriminatoria delle stesse.

(82)

Se da un lato la gestione congiunta di reti dell’idrogeno e reti del gas naturale o dell’energia elettrica può creare sinergie e dovrebbe quindi essere consentita, dall’altro le attività di gestione delle reti di trasporto dell’idrogeno dovrebbero essere affidate a un soggetto giuridico separato per garantire trasparenza riguardo ai finanziamenti e all’applicazione delle tariffe di accesso. Deroghe a tale requisito di separazione orizzontale giuridica dovrebbero essere concesse solo su base temporanea, su riserva di un’analisi costi-benefici positiva e di una valutazione d’impatto da parte delle autorità di regolazione. In considerazione della loro posizione remota e delle dimensioni limitate dei loro mercati, tali deroghe dovrebbero essere automaticamente concesse all’Estonia, alla Lettonia e alla Lituania fino al 2031. In ogni caso è opportuno garantire la trasparenza relativamente al finanziamento e all’uso di tariffe di accesso mediante una separazione chiara e trasparente dei conti sotto il controllo delle autorità di regolazione. Se un gestore della rete dell’idrogeno fa parte di un’impresa attiva nel trasporto o nella distribuzione di gas naturale o energia elettrica, esso dovrebbe presentare all’autorità di regolazione un elenco dettagliato degli attivi infrastrutturali dell’impresa per quanto riguarda l’assegnazione della rete all’uso dell’idrogeno o del gas naturale, al fine di garantire la piena trasparenza per quanto riguarda la separazione del capitale investito netto a fini regolatori (regulatory asset base). Tale elenco dovrebbe essere aggiornato in linea con le consuete procedure di verifica dei conti.

(83)

Nell’interesse della trasparenza riguardo ai costi e al finanziamento delle attività regolate è opportuno che le attività di gestione delle reti di trasporto dell’idrogeno siano separate da altre attività di gestione delle reti per altri vettori energetici, almeno relativamente alla forma giuridica e alla contabilità dei gestori delle reti. Ai fini della separazione giuridica dei gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno, la creazione di una società controllata o di un soggetto giuridico separato all’interno della struttura di gruppo del gestore del sistema di trasporto o di distribuzione del gas naturale dovrebbe essere considerata sufficiente, senza che sia necessario operare una separazione funzionale della governance o una separazione dell’amministrazione o del personale. La trasparenza riguardo ai costi e al finanziamento delle attività regolate dovrebbe quindi essere garantita senza perdere le sinergie e i vantaggi in termini di costi che la gestione di diverse reti potrebbe apportare.

(84)

Le reti dell’idrogeno dovrebbero essere aperte a terzi al fine di garantire la concorrenza e condizioni di parità sul mercato della fornitura di idrogeno. Nel lungo periodo l’accesso regolato di terzi in base a tariffe di accesso regolate dovrebbe diventare la norma. Nell’intento di assicurare ai gestori la flessibilità necessaria e di ridurre i costi amministrativi durante la fase di avviamento del mercato dell’idrogeno, è opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di consentire l’accesso negoziato di terzi fino al 31 dicembre 2032.

(85)

Solo parte dello stoccaggio sotterraneo naturale utilizzato per il gas naturale ad esempio, caverne di sale, falde acquifere e giacimenti esauriti di gas naturale può essere utilizzata anche per l’idrogeno. La disponibilità di tali impianti di stoccaggio sotterraneo dell’idrogeno su vasta scala è limitata e non omogenea negli Stati membri. Visti i suoi potenziali benefici per il funzionamento del trasporto dell’idrogeno e dei mercati dell’idrogeno, l’accesso agli impianti di stoccaggio sotterraneo su vasta scala dovrebbe essere in ultima istanza soggetto ad accesso regolato di terzi al fine di assicurare condizioni di parità ai partecipanti al mercato. Tuttavia, nella fase di avviamento dei mercati dell’idrogeno, gli Stati membri dovrebbero avere la flessibilità di utilizzare anche regimi di accesso negoziato fino al 31 dicembre 2032.

(86)

Si prevede che l’idrogeno e i suoi derivati, come l’ammoniaca o i vettori di idrogeno organico liquido, siano importati e trasportati nell’Unione. Tuttavia, non è ancora chiaro con quali mezzi e in che forma l’idrogeno sarà trasportato, anche se è probabile che vari mezzi e forme coesistano e competano tra loro. La presente direttiva fornisce un quadro normativo per le infrastrutture e i mercati dell’idrogeno gassoso. Di conseguenza, la presente direttiva dovrebbe definire il ruolo e le norme applicabili ad altre forme di idrogeno o suoi derivati e agli impianti che le gestiscono solo laddove questi siano pertinenti al fine di garantire lo sviluppo di un mercato competitivo per l’idrogeno gassoso.

(87)

I terminali per lo scarico e la trasformazione dell’idrogeno liquido o dell’ammoniaca liquida trasportati via nave in idrogeno gassoso rappresentano una soluzione per importare idrogeno, ma sono in concorrenza con altri modi di trasporto. Fermo restando che è opportuno garantire l’accesso dei terzi a tali terminali, gli Stati membri dovrebbero prevedere un sistema di accesso negoziato di terzi allo scopo di ridurre i costi amministrativi in capo ai gestori e alle autorità di regolazione. Lo stoccaggio associato al terminale e al quale è concesso l’accesso di terzi dovrebbe essere proporzionale alla capacità del terminale di convertire e iniettare idrogeno nella rete. Tuttavia, l’attuazione dell’accesso di terzi a servizi di carico degli autocarri potrebbe non essere necessaria, a condizione che tale operazione non sia un servizio ausiliario connesso alle successive conversione e iniezione di idrogeno nella rete.

(88)

Gli Stati membri possono scegliere di eliminare gradualmente il gas naturale al fine di conseguire l’obiettivo della neutralità climatica di cui al regolamento (UE) 2021/1119 o per altri motivi tecnici. È importante fornire un quadro normativo chiaro che consenta il rifiuto dell’accesso e l’eventuale disconnessione degli utenti della rete per conseguire tali obiettivi strategici. Dovrebbe essere possibile rifiutare l’accesso o disconnettere gli utenti della rete relativamente a infrastrutture che saranno dismesse in linea con il piano di sviluppo della rete a livello di trasporto o se la dismissione è realizzata a livello di distribuzione. Allo stesso tempo, è opportuno adottare misure adeguate per tutelare gli utenti della rete in tali circostanze ed è altresì importante che le decisioni relative al rifiuto dell’accesso e alla disconnessione siano soggette a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori elaborati dalle autorità di regolazione.

(89)

È opportuno che le reti dell’idrogeno verticalmente integrate esistenti siano ammissibili a chiedere deroghe dalle prescrizioni della presente direttiva, a condizione che le reti interessate non si siano notevolmente ampliate e che tali deroghe non abbiano ripercussioni negative sulla concorrenza o sull’infrastruttura dell’idrogeno o sullo sviluppo del mercato, il che dovrebbe essere verificato regolarmente.

(90)

I poli locali dell’idrogeno dovrebbero essere un elemento importante dell’economia dell’idrogeno dell’Unione. Essi potrebbero beneficiare di requisiti normativi semplificati durante la fase di avviamento del mercato dell’idrogeno, in particolare per quanto riguarda l’applicazione della separazione proprietaria alle reti che riforniscono i partecipanti al mercato in tali poli. I corrispondenti requisiti normativi semplificati dovrebbero rispondere anche alla necessità di flessibilità normativa per le condotte di collegamento diretto tra i produttori di idrogeno e i clienti individuali.

(91)

Le condotte di interconnessione con paesi terzi possono servire a trasportare l’idrogeno importato o esportato. L’applicabilità della presente direttiva alle linee di condotte per l’idrogeno da e verso i paesi terzi dovrebbe essere circoscritta al territorio degli Stati membri. È opportuno che le norme di funzionamento per gli interconnettori di idrogeno con paesi terzi siano sancite in un accordo internazionale tra l’Unione e i paesi terzi connessi. Tale accordo internazionale non dovrebbe essere ritenuto necessario se lo Stato membro connesso o che intende connettersi mediante l’interconnettore di idrogeno negozia e conclude un accordo intergovernativo con i paesi terzi interessati secondo la procedura di abilitazione prevista dalla presente direttiva, al fine di definire un quadro normativo coerente e garantirne l’applicazione uniforme a tutta l’infrastruttura.

(92)

Per assicurare il funzionamento efficiente delle reti dell’idrogeno dell’Unione, i rispettivi gestori dovrebbero essere responsabili della gestione, della manutenzione e dello sviluppo della rete, in stretta cooperazione con altri gestori delle reti dell’idrogeno e con altri gestori di sistemi a cui le loro reti sono o potrebbero essere connesse, anche per agevolare l’integrazione del sistema energetico.

(93)

I gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno dovrebbero costruire sufficiente capacità transfrontaliera di trasporto dell’idrogeno, accogliendo tutte le richieste di capacità economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili e rendendo così possibile l’integrazione del mercato.

(94)

In linea con la strategia dell’UE per l’idrogeno, è importante porre l’accento sul trasporto e sull’uso dell’idrogeno nella sua forma pura. In tal senso, è importante che il sistema dell’idrogeno trasporti, stocchi e gestisca l’idrogeno a elevato grado di purezza, tenendo conto dei requisiti di qualità degli utenti finali dell’idrogeno, anziché l’idrogeno miscelato nel sistema del gas naturale. È altresì importante che le norme sulla qualità dell’idrogeno forniscano ulteriori criteri per determinare i livelli di purezza dell’idrogeno comunemente accettabili. È necessario che gli organismi di normazione europei definiscano, mediante un processo di normazione tecnica, una gamma di livelli accettabili di purezza dell’idrogeno e di altri pertinenti parametri di qualità dell’idrogeno, ad esempio i contaminanti.

(95)

In alcuni casi, in funzione tra le altre cose della topografia delle reti dell’idrogeno e della popolazione di utenti finali ad esse connessi, i gestori delle reti dell’idrogeno potrebbero dover gestire la qualità dell’idrogeno (ad esempio purificandolo). Le autorità di regolazione dovrebbero pertanto incaricarli di assicurare una gestione efficiente della qualità dell’idrogeno nelle rispettive reti ove ciò sia necessario per la gestione del sistema. Nello svolgere tali attività, i gestori delle reti dell’idrogeno dovrebbero garantire una qualità stabile dell’idrogeno per gli utenti finali, anche nei settori difficili da decarbonizzare, osservando le norme applicabili in materia di qualità dell’idrogeno.

(96)

I gestori dei sistemi del gas naturale o i gestori delle reti dell’idrogeno che rigettano una richiesta di accesso o connessione a causa dell’insufficienza della capacità dovrebbero motivare debitamente tale rigetto ed essere tenuti a migliorare il proprio sistema in modo da rendere possibile la connessione o l’accesso richiesti, ove economicamente giustificabile e in linea con il pertinente esercizio di pianificazione.

(97)

È anche opportuno affrontare gli ostacoli al completamento del mercato interno del gas naturale derivanti dalla non applicazione delle norme del mercato dell’Unione ai gasdotti di trasporto del gas naturale da e verso i paesi terzi. Bisogna assicurare che le norme applicabili ai gasdotti di trasporto del gas naturale che collegano due o più Stati membri siano applicabili all’interno dell’Unione anche ai gasdotti di trasporto del gas naturale da e verso i paesi terzi. In tal modo dovrebbe essere assicurata la coerenza del quadro giuridico all’interno dell’Unione evitando nel contempo di distorcere la concorrenza nel mercato interno dell’energia dell’Unione e di avere ripercussioni negative sulla sicurezza dell’approvvigionamento. Dovrebbero inoltre essere inoltre migliorate la trasparenza e la certezza del diritto per i partecipanti al mercato, in particolare gli investitori nelle infrastrutture del gas naturale e gli utenti del sistema, quanto alle norme applicabili.

(98)

Gli Stati membri e le parti contraenti del trattato che ha istituito la Comunità dell’energia (30) dovrebbero cooperare strettamente su tutte le questioni riguardanti lo sviluppo di un mercato del gas naturale integrato e decarbonizzato e non dovrebbero adottare misure che compromettano l’ulteriore integrazione dei mercati del gas naturale o la sicurezza dell’approvvigionamento degli Stati membri e delle parti contraenti. Ciò potrebbe implicare tra l’altro cooperare in materia di capacità di stoccaggio del gas naturale e invitare esperti a prendere parte ai gruppi di rischio regionali nel settore del gas naturale.

(99)

I gasdotti che collegano un impianto di produzione di petrolio o gas naturale di un paese terzo a un impianto di trattamento o a un terminale costiero di approdo all’interno di uno Stato membro dovrebbero essere considerati reti di gasdotti a monte. I gasdotti che collegano un impianto di produzione di petrolio o gas naturale di uno Stato membro a un impianto di trattamento o a un terminale costiero di approdo all’interno di un paese terzo non dovrebbero essere considerati reti di gasdotti a monte ai fini della presente direttiva, data l’improbabilità che siffatti gasdotti abbiano un impatto significativo sul mercato interno dell’energia.

(100)

I gestori dei sistemi di trasporto dovrebbero avere la facoltà di concludere accordi tecnici con i gestori dei sistemi di trasporto o altre entità di paesi terzi su questioni relative all’esercizio e all’interconnessione dei sistemi di trasporto, purché il contenuto di siffatti accordi sia compatibile con il diritto dell’Unione.

(101)

È opportuno che rimangano in vigore gli accordi tecnici relativi all’esercizio delle linee di trasporto conclusi tra gestori dei sistemi di trasporto o altre entità, purché siano conformi al diritto dell’Unione e alle pertinenti decisioni dell’autorità di regolazione.

(102)

Quando siffatti accordi tecnici sono in vigore, la presente direttiva non richiede la conclusione di un accordo internazionale tra uno Stato membro e un paese terzo o di un accordo tra l’Unione e un paese terzo relativamente all’esercizio del gasdotto di trasporto del gas naturale interessato.

(103)

L’applicabilità della presente direttiva ai gasdotti di trasporto del gas naturale da e verso i paesi terzi dovrebbe essere circoscritta al territorio degli Stati membri. Per quanto riguarda i gasdotti di trasporto del gas naturale offshore, la presente direttiva dovrebbe applicarsi nelle acque territoriali dello Stato membro in cui è situato il primo punto di interconnessione con la rete degli Stati membri.

(104)

Dovrebbe essere possibile per gli accordi esistenti relativi all’esercizio delle linee di trasporto conclusi tra uno Stato membro e un paese terzo rimanere in vigore, conformemente alla presente direttiva.

(105)

Riguardo agli accordi o alle parti di accordi conclusi con paesi terzi che possono incidere su norme comuni dell’Unione, è opportuno stabilire una procedura coerente e trasparente con la quale autorizzare uno Stato membro, su sua richiesta, a modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere con un paese terzo un accordo relativo all’esercizio di un gasdotto di trasporto o una rete di gasdotti a monte tra lo Stato membro e un paese terzo. La procedura non dovrebbe ritardare l’attuazione della presente direttiva, dovrebbe lasciare impregiudicata la ripartizione della competenza tra l’Unione e gli Stati membri e dovrebbe applicarsi agli accordi nuovi ed esistenti.

(106)

Qualora risulti che la materia disciplinata da un accordo rientra in parte nella competenza dell’Unione e in parte in quella di uno Stato membro, è essenziale assicurare una stretta cooperazione tra tale Stato membro e le istituzioni dell’Unione.

(107)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché possa adottare decisioni che autorizzano o rifiutano di autorizzare uno Stato membro a modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo con un paese terzo. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (31).

(108)

La sicurezza degli approvvigionamenti energetici è un fattore essenziale per la sicurezza pubblica ed è pertanto strettamente connessa all’efficiente funzionamento del mercato interno del gas naturale e all’integrazione dei mercati isolati del gas naturale degli Stati membri. Il gas naturale può essere fornito ai cittadini dell’Unione esclusivamente attraverso la rete. Mercati aperti del gas naturale funzionanti e, in particolare, reti e altri mezzi collegati alla fornitura del gas naturale sono fondamentali per la sicurezza pubblica, la competitività dell’economia e il benessere dei cittadini dell’Unione. Persone di paesi terzi dovrebbero pertanto essere autorizzate a controllare un sistema di trasporto o un gestore del sistema di trasporto soltanto se soddisfano i requisiti di separazione effettiva che si applicano all’interno dell’Unione. Fermi restando i suoi obblighi internazionali, l’Unione ritiene che il sistema di trasporto del gas naturale sia un settore di grande importanza per l’Unione e che pertanto siano necessarie misure di salvaguardia supplementari a tutela della sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Unione in modo da evitare minacce per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica nell’Unione e il benessere dei cittadini dell’Unione. La sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Unione richiede, in particolare, una valutazione dell’indipendenza della gestione della rete, del grado di dipendenza dell’Unione e dei singoli Stati membri dai paesi terzi per l’approvvigionamento energetico e del trattamento accordato, in un determinato paese terzo, agli scambi interni e con l’estero e agli investimenti in materia di energia. La sicurezza dell’approvvigionamento dovrebbe pertanto essere valutata alla luce delle circostanze di fatto di ciascun caso, nonché dei diritti e degli obblighi che discendono dal diritto internazionale, in particolare dagli accordi internazionali tra l’Unione e il paese terzo in questione. Se del caso, la Commissione dovrebbe presentare raccomandazioni per negoziare pertinenti accordi con paesi terzi in materia di sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Unione o includere le questioni necessarie in altri negoziati con detti paesi terzi.

(109)

È opportuno adottare ulteriori misure per garantire tariffe trasparenti e non discriminatorie per l’accesso al trasporto. Tali tariffe dovrebbero essere applicabili a tutti gli utenti in modo non discriminatorio. Se l’impianto di stoccaggio del gas naturale, le riserve di rete (linepack) o altri servizi ausiliari operano in un mercato sufficientemente competitivo, l’accesso potrebbe essere concesso in base a meccanismi di mercato trasparenti e non discriminatori.

(110)

Occorre garantire l’indipendenza dei gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale per migliorare l’accesso dei terzi agli impianti di stoccaggio del gas naturale che sono necessari, per ragioni tecniche o economiche, per permettere un accesso efficiente al sistema onde rifornire i clienti. È pertanto opportuno che gli impianti di stoccaggio del gas naturale siano gestiti tramite entità giuridicamente separate e dotate di efficaci poteri decisionali in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo degli impianti di stoccaggio del gas naturale. È inoltre necessario accrescere la trasparenza circa la capacità di stoccaggio del gas naturale offerta ai terzi, obbligando gli Stati membri a stabilire e pubblicare un quadro non discriminatorio e chiaro che determini il regime normativo appropriato applicabile agli impianti di stoccaggio del gas naturale. Tale obbligo non dovrebbe richiedere una nuova decisione sui regimi di accesso, ma dovrebbe migliorare la trasparenza in materia di regime di accesso allo stoccaggio del gas naturale. I requisiti di riservatezza per le informazioni commercialmente sensibili sono particolarmente importanti se si tratta di dati di natura strategica o se vi è solamente un unico utente di un impianto di stoccaggio del gas naturale.

(111)

L’accesso non discriminatorio alla rete di distribuzione è un presupposto determinante per l’accesso alla clientela a valle, al livello della vendita al dettaglio. Il rischio di discriminazioni riguardo all’accesso dei terzi e agli investimenti è tuttavia minore al livello della distribuzione rispetto al livello del trasporto, dove la congestione e l’influenza degli interessi della produzione sono in genere più rilevanti che a livello di distribuzione. Per instaurare condizioni di concorrenza omogenee a livello di vendita al dettaglio è opportuno monitorare le attività dei gestori dei sistemi di distribuzione in modo da impedire loro di approfittare della loro integrazione verticale per favorire la propria posizione concorrenziale sul mercato, specialmente nei confronti dei clienti civili e dei piccoli clienti non civili.

(112)

Gli Stati membri dovrebbero adottare misure concrete per favorire un utilizzo più ampio del biometano sostenibile o di altri tipi di gas che è possibile iniettare nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, i cui produttori dovrebbero ottenere accesso non discriminatorio a tale sistema, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti e salvo ove diversamente disposto dalla presente direttiva.

(113)

I produttori di gas rinnovabili e di gas a basse emissioni di carbonio sono spesso connessi alla rete di distribuzione. Per agevolare la diffusione e l’integrazione nel mercato di tali gas, è essenziale che i produttori possano accedere senza restrizioni al mercato all’ingrosso e ai pertinenti punti di scambio virtuali. Si dovrebbe facilitare l’accesso dei gas rinnovabili e dei gas a basse emissioni di carbonio al mercato all’ingrosso fornendo una definizione del sistema di entrata-uscita che consenta l’inclusione dei sistemi di distribuzione e garantisca in fine che tutti gli impianti di produzione abbiano accesso al mercato, a prescindere dal fatto che siano connessi al sistema di distribuzione o di trasporto. Inoltre, il regolamento (UE) 2024/1789 prevede che i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori dei sistemi di trasporto collaborino per consentire l’inversione dei flussi dalla rete di distribuzione a quella di trasporto, o mezzi alternativi atti a facilitare l’integrazione dei gas rinnovabili e dei gas a basse emissioni di carbonio nel mercato.

(114)

Per evitare d’imporre un onere finanziario e amministrativo sproporzionato ai piccoli gestori di sistemi di distribuzione, è opportuno dare agli Stati membri, ove necessario, la facoltà di esentare le imprese interessate dagli obblighi di separazione giuridica.

(115)

Qualora sia usato un sistema di distribuzione chiuso per garantire l’efficienza ottimale di una fornitura energetica integrata che richiede norme operative specifiche o qualora un sistema di distribuzione chiuso sia mantenuto principalmente per l’uso del proprietario del sistema, dovrebbe essere possibile esentare il gestore del sistema di distribuzione dagli obblighi che costituirebbero un onere amministrativo superfluo a causa della natura particolare del rapporto tra il gestore del sistema di distribuzione e gli utenti del sistema. I siti industriali, commerciali o di servizi condivisi, come gli edifici delle stazioni ferroviarie, gli aeroporti, gli ospedali, i campeggi di grandi dimensioni con strutture integrate o gli impianti dell’industria chimica potrebbero includere sistemi di distribuzione chiusi per via della natura specializzata del loro funzionamento.

(116)

L’integrazione di volumi crescenti di gas rinnovabili e di gas a basse emissioni di carbonio nel sistema del gas naturale sta comportando cambiamenti della qualità del gas trasportato e consumato nell’Unione. Per assicurare il funzionamento efficiente del sistema del gas naturale, i gestori dei sistemi di trasporto dovrebbero essere responsabili di gestire la qualità del gas nei propri impianti. Laddove l’iniezione dei gas rinnovabili e dei gas a basse emissioni di carbonio avvenga a livello di distribuzione, e laddove necessario per gestirne l’impatto sulla qualità del gas, le autorità di regolazione possono incaricare i gestori dei sistemi di distribuzione di garantire una gestione efficiente della qualità del gas nei rispettivi impianti. Nell’assolvere ai propri compiti di gestione della qualità del gas, i gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione dovrebbero osservare le norme applicabili in materia di qualità del gas.

(117)

Ai fini del buon funzionamento del mercato interno del gas naturale le autorità di regolazione devono essere in grado di prendere decisioni su tutti gli aspetti della regolamentazione ed essere interamente indipendenti da altri interessi pubblici o privati. Le disposizioni relative all’autonomia nell’esecuzione del bilancio assegnato dell’autorità di regolazione dovrebbero essere attivate nel quadro stabilito dalle leggi e norme di bilancio nazionali. Nel contribuire all’indipendenza dell’autorità di regolazione da qualsiasi interesse o ingerenza di tipo politico o economico attraverso un adeguato sistema di rotazione, gli Stati membri dovrebbero poter tenere in debito conto la disponibilità di risorse umane e la dimensione del consiglio di amministrazione.

(118)

Per garantire a tutti i partecipanti al mercato, compresi i nuovi operatori, un accesso effettivo al mercato, è necessario istituire meccanismi di bilanciamento non discriminatori e che rispecchino i costi. A tal fine sarebbe opportuno instaurare meccanismi di mercato trasparenti per la fornitura e l’acquisto di gas naturale necessario ai fini del bilanciamento. Le autorità di regolazione dovrebbero svolgere un ruolo attivo per garantire che i prezzi del bilanciamento siano non discriminatori e rispecchino i costi. Al tempo stesso, dovrebbero essere istituiti incentivi adeguati per bilanciare l’immissione e il prelievo di gas e per non compromettere il sistema.

(119)

Le autorità di regolazione dovrebbero poter fissare esse stesse o approvare le tariffe, o le metodologie di calcolo delle tariffe, sulla base di una proposta del gestore del sistema di trasporto, del gestore del sistema di distribuzione o del gestore del sistema del gas naturale liquefatto, oppure sulla base di una proposta concordata tra detti gestori e gli utenti della rete. Nello svolgere questi compiti, le autorità di regolazione dovrebbero garantire che le tariffe di trasporto e distribuzione siano non discriminatorie e rispecchino i costi e dovrebbero tenere conto dei costi a lungo termine marginali di rete risparmiati grazie alle misure di gestione della domanda.

(120)

Le autorità di regolazione dovrebbero promuovere, in stretta collaborazione con l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) istituita dal regolamento (UE) 2019/942, un mercato interno dell’idrogeno aperto, competitivo, sicuro ed ecosostenibile, senza barriere ai flussi transfrontalieri. Ai fini del buon funzionamento del mercato interno dell’idrogeno occorre che le autorità di regolazione possano prendere decisioni su tutti gli aspetti pertinenti della regolamentazione.

(121)

Le autorità di regolazione dovrebbero avere il potere di adottare decisioni vincolanti per le imprese di gas naturale o di idrogeno e di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle imprese di gas naturale o delle imprese di idrogeno che non rispettano i loro obblighi o proporre che un tribunale competente imponga loro dette sanzioni. Alle autorità di regolazione dovrebbe inoltre essere conferito il potere necessario per adottare, indipendentemente dall’applicazione delle norme in materia di concorrenza, le misure idonee a garantire vantaggi per il consumatore, promuovendo la concorrenza effettiva necessaria per il buon funzionamento del mercato interno del gas naturale e dell’idrogeno. L’istituzione di programmi di cessione del gas è una delle possibili misure per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato.

(122)

Alle autorità di regolazione dovrebbero inoltre essere conferite le competenze per contribuire a garantire un servizio pubblico di qualità elevata in coerenza con l’apertura del mercato, per la tutela dei clienti vulnerabili e per la piena efficacia delle misure per la tutela dei consumatori. Queste disposizioni non dovrebbero pregiudicare le competenze della Commissione relative all’applicazione delle norme in materia di concorrenza, compresa la valutazione delle concentrazioni di dimensione unionale e delle norme relative al mercato interno, come quelle sulla libera circolazione dei capitali. L’organismo indipendente al quale una parte che è stata destinataria della decisione di un’autorità di regolazione ha il diritto di proporre ricorso potrebbe essere un giudice o un’altra autorità giudiziaria abilitata a trattare un ricorso giurisdizionale.

(123)

Qualsiasi armonizzazione dei poteri delle autorità di regolazione dovrebbe comprendere i poteri di fornire incentivi alle imprese e di imporre loro sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive o di proporre a un organo giurisdizionale competente di imporre tali sanzioni. Inoltre, le autorità di regolazione dovrebbero avere il potere di richiedere informazioni pertinenti alle imprese e disporre di opportuni e sufficienti poteri investigativi, nonché della facoltà di dirimere controversie.

(124)

Nell’interesse della trasparenza è opportuno che le autorità di regolazione e l’ACER forniscano informazioni sul mercato dell’idrogeno, segnatamente su aspetti quali la domanda e l’offerta, l’infrastruttura di trasporto, la qualità del servizio, gli scambi transfrontalieri, gli investimenti, i prezzi all’ingrosso e al consumo nonché la liquidità del mercato.

(125)

I gestori dei sistemi di trasporto svolgono un ruolo importante nel garantire investimenti economicamente efficienti nelle reti del gas naturale e dell’idrogeno. Per una pianificazione ottimizzata di tutti i vettori di energia e per riconciliare i diversi approcci di pianificazione della rete a livello nazionale e dell’Unione, dovrebbero essere introdotti requisiti supplementari di coerenza della pianificazione. Al fine di garantire un’introduzione dell’infrastruttura efficiente in termini di costi ed evitare attivi non recuperabili, la pianificazione di rete dovrebbe anche prendere in considerazione la più stretta correlazione tra gas naturale, energia elettrica, idrogeno e, se applicabile, teleriscaldamento. Oltre agli attivi di conversione dell’energia elettrica in gas naturale (power-to-natural-gas), la correlazione tra idrogeno ed energia elettrica può comprendere anche centrali elettriche a idrogeno. La pianificazione di rete dovrebbe essere trasparente e consentire la partecipazione dei pertinenti soggetti interessati. A tal fine i gestori dovrebbero essere tenuti a condurre un’ampia consultazione dei soggetti interessati. Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (32) può formulare il proprio parere sugli scenari comuni. Il piano di sviluppo della rete per l’idrogeno dovrebbe contemplare l’uso dell’idrogeno nei settori difficili da decarbonizzare in cui non esistono alternative più efficienti sotto il profilo energetico e in termini di costi.

(126)

Con la coubicazione la produzione e il consumo di idrogeno avvengono nello stesso luogo oppure sono ubicate il più vicino possibile, garantendo in tal modo una qualità stabile dell’idrogeno conforme all’uso finale e riducendo al minimo i costi e l’impatto ambientale, come anche le perdite di idrogeno connesse al trasporto. I gestori delle reti dell’idrogeno dovrebbero cooperare con i gestori delle reti dell’idrogeno connesse e limitrofe al fine di garantire una connessione quanto più efficiente possibile.

(127)

In sede di elaborazione del piano di sviluppo della rete è importate che i gestori delle infrastrutture tengano conto dei principi dell’«efficienza energetica al primo posto» e dell’«efficienza del sistema», stabiliti nella raccomandazione della Commissione del 28 settembre 2021 dal titolo «Sull’efficienza energetica al primo posto: dai principi alla pratica – Orientamenti ed esempi per l’attuazione nel processo decisionale del settore energetico e oltre», in particolare del consumo previsto usato per elaborare gli scenari comuni. È opportuno considerare sempre prioritarie le soluzioni sul lato della domanda quando sono più efficienti in termini di costi rispetto agli investimenti nell’infrastruttura.

(128)

La strategia dell’UE per l’integrazione del sistema energetico sottolinea l’importanza di una pianificazione e un funzionamento coordinati del sistema energetico per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione. È pertanto necessario definire piani di sviluppo della rete muovendo da uno scenario comune elaborato su base intersettoriale. Pur potendo individuare modelli di rete settoriali separati e capitoli separati in presenza di un piano comune di sviluppo della rete, i gestori delle infrastrutture dovrebbero tendere a un maggior livello di integrazione prendendo in considerazione le esigenze del sistema al di là dei vettori di energia specifici.

(129)

I piani di sviluppo della rete sono un elemento importante per individuare le lacune infrastrutturali e dare informazioni sulle infrastrutture che devono essere realizzate o che possono essere dismesse ed eventualmente riconvertite ad altri usi, ad esempio il trasporto di idrogeno. Questo vale a prescindere dal modello di separazione prescelto per i gestori della rete.

(130)

Le informazioni fornite nel piano di sviluppo della rete sulle infrastrutture che possono essere dismesse possono indicare che queste saranno messe fuori servizio in via permanente lasciandole inutilizzate, smantellandole o mettendole a disposizione per la riconversione ad altri scopi, come il trasporto di idrogeno. Obiettivo della maggiore trasparenza è tenere conto del fatto che le infrastrutture riconvertite sono relativamente più economiche rispetto a quelle realizzate ex novo e dovrebbero quindi consentire una transizione efficace in termini di costi.

(131)

Negli Stati membri nei quali sarà realizzata una rete di distribuzione dell’idrogeno, lo sviluppo dell’infrastruttura dell’idrogeno dovrebbe fondarsi su proiezioni della domanda realistiche e orientate al futuro, ivi compreso il potenziale fabbisogno del sistema elettrico e dei settori difficili da decarbonizzare. Se gli Stati membri decidono di autorizzare il ricorso a oneri specifici come mezzo di cofinanziamento della nuova infrastruttura dell’idrogeno, il piano dovrebbe aiutare l’autorità di regolazione a valutare tali oneri. È opportuno che il piano sia presentato ogni quattro anni. Prima del 31 dicembre 2032 i piani dovrebbero essere presentati all’autorità di regolazione o a un’altra autorità competente. I piani presentati dopo tale data dovrebbero essere presentati solo all’autorità di regolazione.

(132)

Le informazioni contenute nel piano di sviluppo della rete dovrebbero permettere di prevedere gli impatti sulle tariffe in base alla pianificazione, ai progetti di dismissione o di riconversione che interessano la regulatory asset base.

(133)

Anziché presentare un piano nazionale di sviluppo della rete a livello di singolo Stato membro, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di elaborare un piano regionale che includa più Stati membri, in un’ottica di integrazione regionale volontaria del mercato del gas naturale.

(134)

Diversamente dall’energia elettrica, il gas naturale svolgerà un ruolo via via più marginale in futuro, con ripercussioni sulla domanda di investimenti infrastrutturali. Occorre pertanto che il piano di sviluppo della rete soppesi le criticità sul piano della concorrenza ed eviti attivi non recuperabili.

(135)

Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere in modo strategico di chiudere e adeguare parte del proprio sistema di distribuzione al fine di eliminare gradualmente la fornitura di gas naturale ai clienti civili per garantire la transizione verso un sistema sostenibile ed efficace.

(136)

Gli Stati membri dovrebbero imporre ai gestori delle reti di distribuzione dell’idrogeno di presentare l’infrastruttura di rete dell’idrogeno che intendono sviluppare e riconvertire nei piani della rete di distribuzione dell’idrogeno. I gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale dovrebbero essere tenuti a elaborare piani di dismissione della rete quando si prevede una riduzione della domanda di gas naturale tale da richiedere la dismissione dei sistemi di distribuzione del gas naturale o di parti di essi. I gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale e i gestori delle reti di distribuzione dell’idrogeno possono essere autorizzati a elaborare piani comuni se operano nella stessa zona e parti della rete devono essere riconvertite. Tali piani dovrebbero essere in linea con i piani decennali di sviluppo della rete. I piani di sviluppo della rete di distribuzione e i piani di dismissione per il gas naturale dovrebbero promuovere l’efficienza energetica e l’integrazione del sistema energetico tenendo conto dei piani locali di riscaldamento e raffrescamento. Tali piani dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di energia e clima e basarsi su stime ragionevoli circa la domanda e la produzione di gas naturale e idrogeno. Nell’elaborare il piano, i gestori dovrebbero essere tenuti a svolgere una procedura consultiva con i pertinenti soggetti interessati e a rendere pubblici i progetti di piani. Gli Stati membri dovrebbero garantire orientamenti da parte delle autorità di regolazione, qualora parti del sistema di distribuzione possano richiedere la dismissione, in particolare prima della fine del periodo di ammortamento inizialmente previsto.

(137)

Il quadro che disciplina il calcolo dei costi e degli oneri di connessione e il loro addebito ai produttori di biometano svolge un ruolo importante nel consentire l’integrazione del biometano sostenibile nelle reti del gas naturale dell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero fornire un quadro normativo per facilitare una connessione efficiente degli impianti di produzione di biometano ai sistemi di trasporto o distribuzione. Nel fissare o approvare le tariffe o le metodologie che i gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione sono tenuti a utilizzare, le autorità di regolazione, ferma restando la loro indipendenza nello svolgimento di tali compiti, dovrebbero continuare a poter tenere conto dei costi sostenuti e degli investimenti effettuati da tali gestori dei sistemi.

(138)

Occorre progredire verso mercati dell’idrogeno interconnessi nell’Unione e bisogna quindi agevolare gli investimenti nell’infrastruttura transfrontaliera dell’idrogeno.

(139)

Occorre aumentare la fiducia nel mercato, aumentare la sua liquidità e il numero dei soggetti partecipanti al mercato e, pertanto, occorre aumentare la vigilanza esercitata dai regolatori sulle imprese che forniscono gas naturale. Queste esigenze dovrebbero essere soddisfatte senza recare pregiudizio alla vigente normativa dell’Unione sui mercati finanziari e dovrebbero anzi essere compatibili con quest’ultima. Le autorità di regolazione e i regolatori del mercato finanziario devono cooperare in modo che ciascuno di essi abbia una visione globale dei mercati di loro pertinenza. Gli Stati membri dovrebbero poter definire la solidità finanziaria delle imprese di fornitura di gas naturale come criterio per il rilascio di un’autorizzazione per la vendita, compresa la rivendita, di gas naturale. Tali criteri dovrebbero essere pienamente trasparenti e non discriminatori.

(140)

Il gas naturale è importato nell’Unione principalmente e in misura sempre maggiore da paesi terzi. La normativa dell’Unione dovrebbe tener conto delle caratteristiche del gas naturale, come certe rigidità strutturali imputabili alla concentrazione dei fornitori, ai contratti a lungo termine o alla carenza di liquidità a valle. È necessaria quindi una maggiore trasparenza, anche per quanto riguarda la formazione dei prezzi.

(141)

Prima dell’adozione, da parte della Commissione, di orientamenti che definiscano ulteriormente le prescrizioni in tema di conservazione dei dati, l’ACER e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (33), dovrebbero consultarsi e fornire consulenza alla Commissione sul contenuto di tali orientamenti. L’ACER e l’ESMA dovrebbero altresì cooperare per svolgere un’indagine e fornire consulenza sull’opportunità di assoggettare le transazioni su contratti di fornitura di gas e su strumenti derivati sul gas naturale a obblighi di trasparenza prima o dopo gli scambi e, in caso affermativo, sul contenuto delle relative prescrizioni.

(142)

Gli Stati membri o, qualora gli Stato membri abbiano disposto in tal senso, le autorità di regolazione dovrebbero incoraggiare lo sviluppo di contratti di fornitura con possibilità di interruzione.

(143)

Gli Stati membri, tenendo conto dei necessari requisiti di qualità, dovrebbero adoperarsi per garantire un accesso non discriminatorio del biometano o di altri tipi di gas al sistema del gas naturale, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti. Tali norme ed esigenze dovrebbero garantire che il biometano o altri tipi di gas possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso lo stesso senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, e dovrebbero inoltre tener conto delle loro caratteristiche chimiche.

(144)

I contratti a lungo termine costituiscono un elemento importante della fornitura di gas naturale degli Stati membri. Non dovrebbero tuttavia ostacolare l’ingresso dei gas rinnovabili e dei gas a basse emissioni di carbonio, motivo per cui i contratti di fornitura di gas di origine fossile non soggetto ad abbattimento non dovrebbero protrarsi oltre il 31 dicembre 2049. Tali contratti dovrebbero sempre essere conformi agli obiettivi della presente direttiva e compatibili con le norme del TFUE, comprese quelle in materia di concorrenza. È necessario tenere conto dei contratti a lungo termine nella programmazione della capacità di fornitura e di trasporto delle imprese. Sebbene il gas di origine fossile non soggetto ad abbattimento continui a svolgere un ruolo importante, la sua rilevanza per garantire l’approvvigionamento energetico dell’Unione diminuirà progressivamente. Gli Stati membri dovrebbero garantire l’abbandono graduale del gas di origine fossile, tenendo conto della disponibilità di alternative. Ove previsto nei rispettivi piani nazionali integrati per l’energia e il clima, gli Stati membri dovrebbero poter fissare una data di scadenza per la durata dei contratti a lungo termine per il gas di origine fossile non soggetto ad abbattimento che sia anteriore al 31 dicembre 2049.

(145)

Al fine di garantire nell’Unione la salvaguardia dei livelli qualitativi di servizio pubblico elevati, tutte le misure adottate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi della presente direttiva dovrebbero essere regolarmente comunicate alla Commissione. La Commissione dovrebbe pubblicare regolarmente una relazione che analizzi le misure adottate a livello nazionale per realizzare gli obiettivi relativi al servizio pubblico e che confronta la loro efficacia al fine di formulare raccomandazioni circa le misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli di servizio pubblico.

(146)

Il rispetto degli obblighi di servizio pubblico è un elemento fondamentale della presente direttiva ed è importante che in essa siano definiti norme minime comuni, rispettate da tutti gli Stati membri, che tengano conto degli obiettivi della protezione comune e affrontino le questioni della povertà energetica, del monitoraggio dei prezzi, della sicurezza degli approvvigionamenti, della tutela dell’ambiente e di livelli equivalenti di concorrenza in tutti gli Stati membri. È importante che gli obblighi di servizio pubblico possano essere interpretati su base nazionale, tenendo conto di circostanze nazionali e fatto salvo il rispetto del diritto dell’Unione.

(147)

Le misure attuate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi di coesione economica e sociale dovrebbero poter comprendere, in particolare, la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti dell’Unione e nazionali esistenti. Tali strumenti dovrebbero poter comprendere meccanismi di responsabilità per garantire l’investimento necessario.

(148)

Nella misura in cui le misure adottate dagli Stati membri per adempiere agli obblighi di servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, a notificarle alla Commissione.

(149)

I prezzi di mercato dovrebbero fornire i giusti incentivi allo sviluppo della rete.

(150)

Alcuni Stati membri, a motivo delle caratteristiche storiche e dei livelli di maturità dei loro mercati del gas naturale, dovrebbero avere la possibilità di derogare a specifiche disposizioni stabilite nella presente direttiva per evitare una penalizzazione ingiustificata e favorire uno sviluppo efficiente dei mercati del gas naturale in tali Stati membri. Ciò si applica in particolare al Lussemburgo, a motivo delle sue specifiche caratteristiche di mercato, e a tutti gli Stati membri che non sono ancora connessi al sistema interconnesso di nessun altro Stato membro o che non hanno ancora ricevuto la prima fornitura commerciale del loro primo contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale. Al fine di garantire l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione, le deroghe per gli Stati membri che non sono ancora connessi al sistema interconnesso di nessun altro Stato membro o che non hanno ancora ricevuto la prima fornitura commerciale del loro primo contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale dovrebbero essere temporanee e applicarsi soltanto fino a quando tali Stati membri non saranno in grado di soddisfare standard più elevati in termini di apertura del mercato e interconnettività con il sistema integrato del gas naturale nell’Unione. Qualora sia applicata, tale deroga dovrebbe riguardare anche le disposizioni della presente direttiva che sono accessorie a disposizioni alle quali è stata concessa una deroga o che ne richiedono la previa applicazione.

(151)

La promozione di una concorrenza leale e di un facile accesso per i vari fornitori dovrebbe rivestire la massima importanza per gli Stati membri al fine di permettere ai consumatori di sfruttare appieno le opportunità di un mercato interno del gas naturale liberalizzato.

(152)

Nella prospettiva della creazione di un mercato interno del gas naturale, gli Stati membri dovrebbero promuovere l’integrazione dei loro mercati nazionali e la cooperazione dei gestori dei sistemi a livello dell’Unione e regionale, annettendovi anche i sistemi isolati che formano «isole del gas» che permangono nell’Unione.

(153)

L’integrazione volontaria dei mercati regionali, in particolare la fusione dei mercati, può apportare vari benefici, a seconda delle caratteristiche specifiche dei mercati in questione. L’integrazione dei mercati può fornire l’opportunità di sfruttare al meglio le infrastrutture, a patto che ciò non incida negativamente sui mercati limitrofi, ad esempio con un aumento delle tariffe transfrontaliere. Offre altresì la possibilità di incrementare la concorrenza, la liquidità e gli scambi, a beneficio dei consumatori finali nella regione, attirando fornitori che non si sarebbero altrimenti affacciati al mercato a causa delle sue scarse dimensioni. L’integrazione dei mercati consente inoltre di creare zone più ampie nelle quali si ha accesso a più fonti di approvvigionamento. Oltre a influire sui prezzi del mercato all’ingrosso grazie a una maggiore concorrenza tra le fonti, tale diversificazione potrebbe anche migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento se la nuova zona risultante dalla fusione non presenta più congestioni interne. L’integrazione dei mercati potrebbe fungere da base per promuovere ulteriormente la trasformazione del mercato del gas naturale, ivi compresa la diffusione dei gas rinnovabili e dei gas a basse emissioni di carbonio. Gli Stati membri, le autorità di regolazione e i gestori dei sistemi di trasporto dovrebbero collaborare al fine di agevolare l’integrazione regionale.

(154)

Uno degli obiettivi principali della presente direttiva dovrebbe essere lo sviluppo di un vero mercato interno del gas naturale mediante una rete connessa attraverso l’Unione e occuparsi delle questioni regolamentari relative alle interconnessioni transfrontaliere e ai mercati regionali dovrebbe pertanto costituire uno dei principali compiti delle autorità di regolazione, ove opportuno, in stretta collaborazione con l’ACER.

(155)

Uno degli obiettivi principali della presente direttiva dovrebbe essere anche la garanzia di norme comuni per un vero mercato interno e un’ampia offerta di gas naturale. A tal fine, prezzi di mercato senza distorsioni costituirebbero un incentivo per gli scambi transfrontalieri, determinando la convergenza dei prezzi.

(156)

Le autorità di regolazione dovrebbero altresì fornire informazioni sul mercato per consentire alla Commissione di esercitare il proprio ruolo di osservazione e vigilanza sul mercato interno del gas naturale e sulla sua evoluzione a breve, medio e lungo termine, compresi gli aspetti relativi alla fornitura e alla domanda, alle infrastrutture di trasporto e distribuzione, alla qualità del servizio, agli scambi transfrontalieri, alla gestione delle congestioni, agli investimenti, ai prezzi all’ingrosso e al consumo, alla liquidità del mercato nonché ai miglioramenti sul piano ambientale e dell’efficienza energetica. Le autorità di regolazione dovrebbero denunciare alle autorità nazionali garanti della concorrenza e alla Commissione gli Stati membri in cui i prezzi pregiudicano la concorrenza e il corretto funzionamento del mercato.

(157)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire la creazione di mercati interni del gas naturale e dell’idrogeno pienamente operativi, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti di tale azione, può essere realizzato meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(158)

Ai sensi del regolamento (UE) 2024/1789, la Commissione ha la facoltà di adottare orientamenti o codici di rete per realizzare il necessario livello di armonizzazione. Tali orientamenti o codici di rete, che sono norme adottate come regolamenti di esecuzione della Commissione con effetto vincolante, costituiscono, anche rispetto a talune disposizioni della presente direttiva, uno strumento utile, idoneo ad essere adeguato rapidamente in caso di necessità.

(159)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare gli orientamenti necessari per conseguire il livello di armonizzazione minimo richiesto per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva.

(160)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata, in particolare alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-543/17 (34).

(161)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»). Di conseguenza la presente direttiva dovrebbe essere interpretata e applicata conformemente a tali diritti e principi, in particolare al diritto alla protezione dei dati personali garantito dall’articolo 8 della Carta. È essenziale che il trattamento dei dati personali a norma della presente direttiva sia conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (35).

(162)

Al fine di modificare elementi non essenziali della presente direttiva o di integrarla riguardo a taluni settori specifici che sono fondamentali per il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per quanto riguarda la formulazione di orientamenti sui criteri minimi per garantire l’indipendenza del proprietario del sistema di trasporto o della rete di trasporto dell’idrogeno e del gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale o dell’impianto di stoccaggio dell’idrogeno, di orientamenti che stabiliscono i dettagli della procedura relativa alla certificazione del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete di trasporto dell’idrogeno, di orientamenti in merito all’estensione dell’obbligo delle autorità di regolazione di cooperare reciprocamente e con l’ACER, di orientamenti che stabiliscono i dettagli della procedura in ordine alla conformità di una decisione presa da un’autorità di regolazione con i codici di rete e gli orientamenti adottati a norma della presente direttiva o del regolamento (UE) 2024/1789 e di orientamenti che stabiliscono le metodologie e le modalità da applicare per la conservazione dei dati, nonché il formato e il contenuto dei dati relativi alle transazioni riguardanti contratti di fornitura di gas naturale e idrogeno o riguardanti strumenti derivati sul gas naturale o sull’idrogeno offerti da imprese di fornitura. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (36). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(163)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché possa determinare i requisiti di interoperabilità e procedure non discriminatorie e trasparenti di accesso ai dati. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(164)

Al fine di garantire un’attuazione agevole ed efficace della presente direttiva, la Commissione sostiene gli Stati membri attraverso lo strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio (37) e fornendo consulenza tecnica su misura per concepire e attuare riforme, comprese quelle che promuovono mercati interni competitivi del gas naturale e dell’idrogeno, che consentono l’integrazione dei gas rinnovabili e dei gas a basse emissioni di carbonio e migliorano la cooperazione e il coordinamento tra gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione. Il sostegno tecnico può concretizzarsi ad esempio nel rafforzamento della capacità amministrativa, nell’armonizzazione dei quadri legislativi e nella condivisione delle migliori pratiche.

(165)

La direttiva 2009/73/CE dovrebbe pertanto essere abrogata ed è opportuno che l’obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva 2009/73/CE. L’obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende da tale direttiva.

(166)

È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui all’allegato III, parte B, della presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente direttiva istituisce un quadro comune per la decarbonizzazione dei mercati del gas naturale e dell’idrogeno, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di clima ed energia.

2.   La presente direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale per mezzo del sistema del gas naturale e disposizioni di tutela dei consumatori, al fine di creare un mercato del gas naturale integrato, competitivo e trasparente nell’Unione. Essa definisce le norme relative all’organizzazione e al funzionamento del settore, l’accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale per mezzo del sistema del gas naturale nonché la gestione di tale sistema.

3.   La presente direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale, nonché per la transizione del sistema del gas naturale a un sistema integrato e altamente efficiente basato sui gas rinnovabili e sui gas a basse emissioni di carbonio.

4.   La presente direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la fornitura e lo stoccaggio dell’idrogeno per mezzo del sistema dell’idrogeno. Essa definisce norme relative all’organizzazione e al funzionamento di tale settore, l’accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per le reti, la fornitura e lo stoccaggio dell’idrogeno nonché la gestione di tale sistema.

5.   La presente direttiva stabilisce norme per la progressiva realizzazione di un sistema dell’idrogeno interconnesso a livello dell’Unione che contribuisca alla flessibilità a lungo termine del sistema elettrico e alla riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra dei settori difficili da decarbonizzare, tenendo conto del potenziale di riduzione dei gas a effetto serra e dell’efficienza sotto il profilo energetico e in termini di costi rispetto ad altre opzioni, e sostenendo in tal modo la decarbonizzazione del sistema energetico dell’Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

1)

«gas naturale»: gas costituito principalmente di metano, incluso biometano, o altri tipi di gas, che può essere iniettato nel sistema del gas naturale e trasportato attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza;

2)

«gas rinnovabile»: il biogas ai sensi dell’articolo 2, punto 28), della direttiva (UE) 2018/2001, incluso il biogas che è stato trasformato in biometano e i combustibili rinnovabili di origine non biologica ai sensi dell’articolo 2, punto 36), della medesima direttiva;

3)

«sistema del gas naturale»: il sistema di infrastrutture, tra cui gasdotti, terminali per il gas naturale liquefatto (GNL) e impianti di stoccaggio del gas naturale, adibito al trasporto di gas naturale;

4)

«sistema dell’idrogeno»: il sistema di infrastrutture, tra cui reti dell’idrogeno, impianti di stoccaggio dell’idrogeno e terminali dell’idrogeno, che contengono idrogeno a elevato grado di purezza;

5)

«impianto di stoccaggio dell’idrogeno»: l’impianto utilizzato per stoccare idrogeno a elevato grado di purezza:

a)

compresa la parte del terminale dell’idrogeno utilizzata per lo stoccaggio, ma a esclusione della parte utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori delle reti dell’idrogeno nello svolgimento delle loro funzioni;

b)

compresi gli impianti di stoccaggio dell’idrogeno di grandi dimensioni, in particolare quelli sotterranei, ma a esclusione delle strutture più piccole e facilmente replicabili;

6)

«gestore dell’impianto di stoccaggio dell’idrogeno»: la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di stoccaggio dell’idrogeno ed è responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio dell’idrogeno;

7)

«linepack di idrogeno»: lo stoccaggio di idrogeno a elevato grado di purezza mediante compressione nelle reti dell’idrogeno, a esclusione degli impianti riservati ai gestori delle reti dell’idrogeno nello svolgimento delle loro funzioni;

8)

«terminale dell’idrogeno»: l’impianto adibito allo scarico e alla trasformazione dell’idrogeno liquido o dell’ammoniaca liquida in idrogeno gassoso da iniettare nella rete dell’idrogeno o nel sistema del gas naturale o alla liquefazione dell’idrogeno gassoso e al suo carico, compresi i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio necessari per il processo di trasformazione e la successiva iniezione nella rete dell’idrogeno; sono escluse le parti del terminale dell’idrogeno utilizzate per lo stoccaggio;

9)

«gestore del terminale dell’idrogeno»: la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di scarico e trasformazione dell’idrogeno liquido o dell’ammoniaca liquida in idrogeno gassoso da iniettare nella rete dell’idrogeno o nel sistema del gas naturale o di liquefazione e carico dell’idrogeno gassoso e che è responsabile della gestione di un terminale dell’idrogeno;

10)

«qualità dell’idrogeno»: la purezza dell’idrogeno e i contaminanti in esso contenuti, in linea con le norme sulla qualità dell’idrogeno applicabili al sistema dell’idrogeno;

11)

«idrogeno a basse emissioni di carbonio»: l’idrogeno il cui contenuto energetico deriva da fonti non rinnovabili e che rispetta la soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 % rispetto al carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui alla metodologia per valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili rinnovabili di origine non biologica e ai carburanti derivanti da carbonio riciclato, adottata a norma dell’articolo 29 bis, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001;

12)

«gas a basse emissioni di carbonio»: la parte di combustibili gassosi nei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai sensi dell’articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2018/2001, l’idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili sintetici gassosi il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio che rispettano una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 % rispetto al carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui alla metodologia adottata a norma dell’articolo 29 bis, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001;

13)

«combustibili a basse emissioni di carbonio»: i carburanti derivanti da carbonio riciclato ai sensi dell’articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2018/2001, l’idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili sintetici liquidi e gassosi il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio che rispettano una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 % rispetto al carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui alla metodologia adottata a norma dell’articolo 29 bis, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001;

14)

«impresa di idrogeno»: la persona fisica o giuridica, a esclusione dei clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, fornitura, acquisto o stoccaggio di idrogeno o gestione di un terminale dell’idrogeno, e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni;

15)

«impresa di gas naturale»: la persona fisica o giuridica, a esclusione dei clienti finali, che svolge la funzione di produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compreso il GNL, e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni;

16)

«rete di gasdotti a monte»: il gasdotto o la rete di gasdotti gestiti o costruiti quale parte di un impianto di produzione di petrolio o gas naturale, oppure utilizzati per trasportare gas naturale da uno o più di tali impianti fino a un impianto o terminale di trattamento oppure a un terminale costiero di approdo;

17)

«trasporto»: il trasporto di gas naturale finalizzato alla consegna ai clienti, attraverso una rete che comprende soprattutto gasdotti ad alta pressione diversa da una rete di gasdotti a monte e diversa dalla parte dei gasdotti ad alta pressione utilizzati principalmente nell’ambito della distribuzione locale del gas naturale, a esclusione della fornitura;

18)

«gestore del sistema di trasporto»: la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasporto ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas naturale;

19)

«distribuzione»: il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali o regionali per le consegne ai clienti, a esclusione della fornitura;

20)

«gestore del sistema di distribuzione»: la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di distribuzione di gas naturale ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas naturale;

21)

«rete dell’idrogeno»: la rete di condotte onshore e offshore usate per il trasporto di idrogeno a elevato grado di purezza finalizzato alla consegna ai clienti, a esclusione della fornitura;

22)

«trasporto dell’idrogeno»: il trasporto o la distribuzione di idrogeno finalizzato alla consegna ai clienti attraverso una rete dell’idrogeno, a esclusione della fornitura;

23)

«rete di trasporto dell’idrogeno»: la rete di condotte per il trasporto dell’idrogeno a elevato grado di purezza, in particolare una rete che comprende gli interconnettori di idrogeno o che è direttamente collegata agli impianti di stoccaggio dell’idrogeno, ai terminali dell’idrogeno o a due o più interconnettori di idrogeno o che serve in primo luogo a trasportare l’idrogeno verso altre reti dell’idrogeno, verso gli impianti di stoccaggio dell’idrogeno o verso i terminali dell’idrogeno, senza escludere la possibilità che tali reti siano finalizzate all’approvvigionamento diretto dei clienti allacciati;

24)

«rete di distribuzione dell’idrogeno»: la rete di condotte per il trasporto locale o regionale di idrogeno a elevato grado di purezza, finalizzata in primo luogo all’approvvigionamento diretto dei clienti allacciati, che non comprende gli interconnettori di idrogeno e che non è direttamente collegata né agli impianti di stoccaggio dell’idrogeno né ai terminali dell’idrogeno, a meno che la rete in questione non fosse un sistema di distribuzione del gas naturale al 4 agosto 2024 e sia stata parzialmente o totalmente riconvertita per il trasporto di idrogeno, né a due o più interconnettori di idrogeno;

25)

«gestore della rete dell’idrogeno»: la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasporto dell’idrogeno ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete dell’idrogeno in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti dell’idrogeno, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di idrogeno;

26)

«gestore della rete di trasporto dell’idrogeno»: la persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo di una rete di trasporto dell’idrogeno in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti dell’idrogeno, e di assicurare la capacità a lungo termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di idrogeno;

27)

«gestore della rete di distribuzione dell’idrogeno»: la persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo di una rete di distribuzione dell’idrogeno in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti dell’idrogeno, e di assicurare la capacità a lungo termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di idrogeno;

28)

«fornitura»: la vendita ai clienti, compresa la rivendita, di gas naturale, compreso il GNL, o di idrogeno, anche sotto forma di vettori di idrogeno organico liquido o idrogeno liquido e di derivati dell’idrogeno tra cui l’ammoniaca o il metanolo;

29)

«impresa fornitrice»: la persona fisica o giuridica che svolge funzioni di fornitura;

30)

«fornitore di ultima istanza»: il fornitore designato per rilevare la fornitura di gas naturale ai clienti di un fornitore che ha cessato l’attività;

31)

«impianto di stoccaggio del gas naturale»: l’impianto utilizzato per lo stoccaggio del gas naturale, di proprietà di o gestito da un’impresa di gas naturale, compresa la parte degli impianti GNL utilizzata per lo stoccaggio del gas naturale, a esclusione della porzione utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;

32)

«gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale»: la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di stoccaggio del gas naturale ed è responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio del gas naturale;

33)

«impianto GNL»: il terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o per l’importazione, lo scarico e la rigassificazione di GNL, compresi i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto, a esclusione delle parti dei terminali GNL utilizzate per lo stoccaggio;

34)

«gestore del sistema GNL»: la persona fisica o giuridica responsabile della liquefazione del gas naturale o dell’importazione, dello scarico e della rigassificazione di GNL e responsabile della gestione di un impianto GNL;

35)

«sistema»: le reti di trasporto, le reti di distribuzione, gli impianti GNL o gli impianti di stoccaggio del gas naturale di proprietà di o gestiti da un’impresa di gas naturale, compresi il linepack e i relativi impianti che forniscono servizi ausiliari nonché quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto, alla distribuzione e al GNL;

36)

«servizi ausiliari»: tutti i servizi necessari per l’accesso e il funzionamento delle reti di trasporto, delle reti di distribuzione, degli impianti GNL o degli impianti di stoccaggio del gas naturale, compresi il bilanciamento del carico, la miscelazione e l’iniezione di gas inerte, a esclusione degli impianti riservati esclusivamente ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;

37)

«linepack di gas naturale»: lo stoccaggio del gas naturale mediante compressione nei sistemi di trasporto e di distribuzione, a esclusione degli impianti riservati ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;

38)

«sistema interconnesso»: il complesso di sistemi tra loro collegati;

39)

«interconnettore»: il gasdotto di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri allo scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri o un gasdotto di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro;

40)

«interconnettore di idrogeno»: la rete dell’idrogeno che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri allo scopo di collegare le reti nazionali dell’idrogeno di tali Stati membri o una rete dell’idrogeno tra uno Stato membro e un paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro;

41)

«linea diretta»: il gasdotto per il gas naturale complementare al sistema interconnesso;

42)

«impresa di gas naturale integrata»: l’impresa integrata verticalmente o orizzontalmente;

43)

«impresa verticalmente integrata»: l’impresa di gas naturale o il gruppo di imprese di gas naturale o l’impresa di idrogeno o il gruppo di imprese di idrogeno in cui la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo e in cui l’impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione, trasporto dell’idrogeno, gestione di terminali dell’idrogeno, GNL o stoccaggio di gas naturale o di idrogeno, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas naturale o di idrogeno;

44)

«impresa orizzontalmente integrata»: l’impresa che svolge almeno una delle funzioni di produzione, trasporto, distribuzione, fornitura o stoccaggio di gas naturale, nonché un’altra attività che non rientra nel settore del gas naturale;

45)

«impresa collegata»: l’impresa affiliata ai sensi dell’articolo 2, punto 12), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (38) o l’impresa appartenente agli stessi soci;

46)

«utente del sistema»: la persona fisica o giuridica che rifornisce di gas naturale o idrogeno il sistema o è rifornita dal sistema;

47)

«cliente»: il cliente grossista o finale di gas naturale o di idrogeno o l’impresa di gas naturale o di idrogeno che acquista gas naturale o idrogeno;

48)

«cliente civile»: il cliente che acquista gas naturale o idrogeno per il proprio consumo domestico;

49)

«cliente non civile»: il cliente che acquista gas naturale o idrogeno non destinato al proprio uso domestico;

50)

«cliente finale»: il cliente che acquista gas naturale o idrogeno per uso proprio;

51)

«cliente grossista»: la persona fisica o giuridica, diversa dai gestori dei sistemi di trasporto o dai gestori dei sistemi di distribuzione, che acquista gas naturale o idrogeno a scopo di rivendita all’interno o all’esterno del sistema in cui è stabilita;

52)

«microimpresa», «piccola impresa» o «media impresa»: una microimpresa, piccola impresa o media impresa ai sensi dell’allegato, articolo 2, della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (39);

53)

«contratto di fornitura di gas»: il contratto di fornitura di gas naturale o di idrogeno, a esclusione degli strumenti derivati sul gas naturale;

54)

«strumento derivato sul gas naturale»: lo strumento finanziario di cui all’allegato I, sezione C, punto 5, 6 o 7, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (40), collegato al gas naturale;

55)

«controllo»: i diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’attività di un’impresa, in particolare attraverso:

a)

diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un’impresa;

b)

diritti o contratti che conferiscono un’influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle deliberazioni e decisioni degli organi di un’impresa;

56)

«contratto a lungo termine»: il contratto di fornitura di gas di durata superiore a un anno;

57)

«sistema di entrata-uscita»: un modello di accesso per il gas naturale o l’idrogeno in cui gli utenti del sistema prenotano diritti di capacità in modo indipendente ai punti di entrata e di uscita, che include il sistema di trasporto e può includere l’intero sistema di distribuzione o parte di esso, o le reti dell’idrogeno;

58)

«zona di bilanciamento»: il sistema al quale si applica un dato regime di bilanciamento, che include il sistema di trasporto e può includere gli interi sistemi di distribuzione o parte di essi;

59)

«punto di scambio virtuale»: il punto commerciale non fisico all’interno di un sistema di entrata-uscita presso il quale il gas naturale o l’idrogeno sono scambiati tra venditore e acquirente senza bisogno di prenotare capacità;

60)

«utente della rete»: il cliente o il potenziale cliente del gestore del sistema o lo stesso gestore del sistema, nella misura in cui per tale gestore sia necessario svolgere le sue funzioni in relazione al trasporto di gas naturale o idrogeno;

61)

«punto di entrata»: il punto soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete che dà accesso al sistema di entrata-uscita;

62)

«punto di uscita»: il punto soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete che consente il flusso di gas in uscita dal sistema di entrata-uscita;

63)

«punto di interconnessione»: il punto fisico o virtuale che collega sistemi di entrata-uscita adiacenti o che collega un sistema di entrata-uscita con un interconnettore, nella misura in cui tale punto è soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete;

64)

«punto di interconnessione virtuale»: due o più punti di interconnessione che collegano gli stessi due sistemi adiacenti di entrata-uscita integrati tra loro al fine di fornire un unico servizio di capacità;

65)

«partecipante al mercato»: la persona fisica o giuridica che acquista, vende o produce gas naturale o idrogeno o che gestisce servizi di stoccaggio, anche attraverso la trasmissione di ordini di compravendita su uno o più mercati del gas naturale o dell’idrogeno, compresi i mercati di bilanciamento;

66)

«oneri di risoluzione del contratto»: qualsiasi onere o penale imposti ai clienti dai fornitori o dai partecipanti al mercato per risolvere un contratto di fornitura di gas o di servizi attinenti;

67)

«oneri per cambio di fornitore»: qualsiasi onere o penale imposti ai clienti dai fornitori, dai partecipanti al mercato o dai gestori di sistemi, direttamente o indirettamente, in caso di cambiamento di fornitore o di partecipante al mercato, compresi gli oneri di risoluzione del contratto;

68)

«informazioni di fatturazione»: le informazioni fornite nella fattura al cliente finale, esclusa la richiesta di pagamento;

69)

«contatore convenzionale»: il contatore analogico o elettronico sprovvisto della capacità di trasmettere e ricevere dati;

70)

«sistema di misurazione intelligente»: il sistema elettronico in grado di misurare il gas naturale o l’idrogeno immesso nella rete o il gas naturale o l’idrogeno consumato, fornendo maggiori informazioni rispetto a un dispositivo convenzionale, e in grado di trasmettere e ricevere dati a fini d’informazione, sorveglianza e controllo utilizzando una forma di comunicazione elettronica;

71)

«interoperabilità»: nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, la capacità di due o più reti, sistemi, dispositivi, applicazioni o componenti nei settori dell’energia o delle comunicazioni di interagire e di scambiare e utilizzare informazioni per svolgere le funzioni richieste;

72)

«più recenti disponibili»: nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, dati forniti in un lasso di tempo che corrisponde al più breve periodo di regolazione nel mercato nazionale;

73)

«migliori tecniche disponibili»: nel contesto della protezione e della sicurezza dei dati in un ambiente di misurazione intelligente, le tecniche più efficaci, avanzate e idonee dal punto di vista pratico a fornire in via di principio le condizioni per il rispetto delle norme dell’Unione sulla protezione dei dati e sulla sicurezza;

74)

«povertà energetica»: la povertà energetica ai sensi dell’articolo 2, punto 52), della direttiva (UE) 2023/1791;

75)

«cliente attivo»: il cliente finale di gas naturale o il gruppo di clienti finali consorziati di gas naturale che:

a)

consuma o immagazzina il gas rinnovabile prodotto:

i)

nei propri locali situati all’interno di un’area delimitata; o

ii)

se consentito dallo Stato membro interessato, in altri locali;

b)

purché le attività in questione non costituiscano la principale attività commerciale o professionale del cliente finale e siano conformi al diritto applicabile alla produzione di gas rinnovabile, in particolare per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra:

i)

vende il gas rinnovabile autoprodotto attraverso il sistema del gas naturale; o

ii)

partecipa a meccanismi di flessibilità o di efficienza energetica;

76)

«efficienza energetica al primo posto»: il principio «l’efficienza energetica al primo posto» ai sensi dell’articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2018/1999;

77)

«riconversione»: la riconversione ai sensi dell’articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio (41).

CAPO II

NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO

Articolo 3

Mercati del gas naturale e dell’idrogeno competitivi, incentrati sui clienti, flessibili e non discriminatori

1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti siano liberi di acquistare gas naturale e idrogeno dal fornitore di loro scelta e provvedono affinché tutti i clienti siano liberi di avere più di un contratto di fornitura di gas naturale o idrogeno allo stesso tempo, purché siano stabiliti i punti di connessione e misurazione richiesti.

2.   Gli Stati membri assicurano che il diritto nazionale non ostacoli indebitamente gli scambi transfrontalieri di gas naturale e idrogeno, l’emergere e il funzionamento di scambi liquidi del gas naturale e dell’idrogeno, la partecipazione dei consumatori, gli investimenti, in particolare nel gas rinnovabile e nel gas a basse emissioni di carbonio, o lo stoccaggio di energia tra gli Stati membri, e assicurano altresì che i prezzi del gas naturale e dell’idrogeno rispecchino la domanda e l’offerta effettive.

3.   Gli Stati membri assicurano che nei mercati interni del gas naturale e dell’idrogeno non vi siano barriere ingiustificate per quanto riguarda l’ingresso nel mercato e l’uscita dallo stesso, nonché gli scambi e l’attività sul mercato.

4.   Gli Stati membri e le autorità di regolazione garantiscono che le imprese energetiche siano soggette a norme, a oneri e a un trattamento trasparenti, proporzionati e non discriminatori, in particolare per quanto riguarda la connessione alla rete, l’accesso ai mercati all’ingrosso, l’accesso ai dati, le procedure di cambio di fornitore e i regimi di fatturazione e, ove applicabile, la concessione di licenze.

5.   Gli Stati membri assicurano che i partecipanti al mercato provenienti da paesi terzi che operano nei mercati interni del gas naturale e dell’idrogeno rispettino il diritto applicabile dell’Unione e nazionale, anche in materia di ambiente e sicurezza.

6.   Gli Stati membri garantiscono un approccio incentrato sui clienti ed efficiente sotto il profilo energetico nel mercato dell’idrogeno. L’uso dell’idrogeno è rivolto ai clienti in settori difficili da decarbonizzare che presentano un elevato potenziale di riduzione dei gas a effetto serra e per i quali non sono disponibili opzioni più efficienti sotto il profilo energetico e in termini di costi.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché la presente direttiva sia attuata in modo da promuovere l’integrazione del sistema energetico senza discriminare indebitamente soluzioni più efficienti sotto il profilo energetico, come l’elettrificazione diretta, in linea con il principio «l’efficienza energetica al primo posto».

Articolo 4

Prezzi di fornitura basati sul mercato

1.   I fornitori hanno la facoltà di determinare il prezzo della fornitura di gas naturale e idrogeno ai clienti. Gli Stati membri adottano provvedimenti opportuni per assicurare un’effettiva concorrenza tra i fornitori e garantire prezzi ragionevoli per i clienti finali.

2.   Gli Stati membri assicurano la protezione dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti civili vulnerabili conformemente agli articoli da 26 a 29 con politiche sociali o mezzi diversi dagli interventi pubblici di fissazione dei prezzi per la fornitura di gas naturale e idrogeno.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono attuare interventi pubblici di fissazione dei prezzi per la fornitura di gas naturale ai clienti in condizioni di povertà energetica o ai clienti civili vulnerabili. Tali interventi pubblici sono soggetti alle condizioni indicate ai paragrafi 4 e 5.

4.   Gli interventi pubblici di fissazione dei prezzi per la fornitura di gas naturale:

a)

perseguono un interesse economico generale e non vanno al di là di quanto è necessario per conseguire tale interesse economico generale;

b)

sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili;

c)

garantiscono la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di gas naturale dell’Unione;

d)

sono limitati nel tempo e proporzionati in considerazione dei beneficiari;

e)

non comportano costi aggiuntivi per i partecipanti al mercato in modo discriminatorio;

f)

non ostacolano un abbandono graduale e tempestivo del gas di origine fossile al fine di conseguire l’obiettivo 2030 dell’Unione in materia di clima e l’obiettivo della neutralità climatica di cui al regolamento (UE) 2021/1119.

5.   Lo Stato membro che attui interventi pubblici di fissazione dei prezzi per la fornitura di gas naturale in conformità del paragrafo 3 del presente articolo si conforma altresì all’articolo 3, paragrafo 3, lettera d), e all’articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1999, indipendentemente dal fatto che lo Stato membro in questione registri un numero significativo di clienti civili in condizioni di povertà energetica. Prima di eliminare gli interventi pubblici di fissazione dei prezzi per la fornitura di gas naturale, gli Stati membri assicurano misure di sostegno adeguate a favore dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti civili vulnerabili in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.

6.   Al fine di creare una concorrenza effettiva tra fornitori per i contratti di fornitura di gas naturale e di conseguire una definizione dei prezzi al dettaglio del gas naturale che sia pienamente efficace, basata sul mercato e accessibile dal punto di vista economico ai sensi del paragrafo 1, per un periodo transitorio gli Stati membri possono attuare interventi pubblici di fissazione dei prezzi per la fornitura di gas naturale ai clienti civili che non beneficiano degli interventi pubblici a norma del paragrafo 3 e alle microimprese.

7.   Gli interventi pubblici di cui al paragrafo 6 sono conformi ai criteri di cui al paragrafo 4 e:

a)

sono accompagnati da una serie di misure volte a conseguire una concorrenza effettiva e da una metodologia per valutare i progressi compiuti riguardo a tali misure;

b)

sono stabiliti utilizzando una metodologia che garantisce il trattamento non discriminatorio dei fornitori;

c)

sono stabiliti a un prezzo al di sopra del costo, a un livello tale da consentire un’effettiva concorrenza sui prezzi;

d)

sono progettati in modo da ridurre al minimo eventuali impatti negativi sul mercato all’ingrosso del gas naturale;

e)

garantiscono che tutti i beneficiari di tali interventi pubblici abbiano la possibilità di scegliere offerte di mercato competitive e siano informati direttamente, almeno ogni trimestre, della disponibilità di offerte e risparmi sul mercato competitivo e garantiscono che ricevano assistenza per passare a un’offerta basata sul mercato;

f)

garantiscono che, qualora lo Stato membro proceda all’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti in conformità dell’articolo 17, tutti i beneficiari di tali interventi pubblici siano informati direttamente della possibilità di installare contatori intelligenti e ricevano l’assistenza necessaria;

g)

non danno luogo a sussidi incrociati diretti fra i clienti riforniti ai prezzi del mercato libero e quelli riforniti ai prezzi di fornitura regolati.

8.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate a norma dei paragrafi 3 e 6 entro un mese dalla data di adozione e possono applicarle con effetto immediato. La notifica è corredata di una spiegazione dei motivi per cui altri strumenti non sono stati sufficienti per raggiungere l’obiettivo perseguito, del modo in cui sono garantiti i requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 7 e degli effetti delle misure notificate sulla concorrenza. La notifica illustra la gamma dei beneficiari, in particolare i clienti in condizioni di povertà energetica e i clienti civili vulnerabili, nonché altri potenziali beneficiari, la durata delle misure e il numero di clienti civili interessati dalle misure e spiega le modalità di determinazione dei prezzi regolati.

9.   Entro il 15 marzo 2025 e successivamente ogni due anni, gli Stati membri presentano alla Commissione, nell’ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima, relazioni sull’attuazione del presente articolo e sulla necessità e la proporzionalità degli interventi pubblici a norma del presente articolo, nonché una valutazione dei progressi compiuti nella creazione di una concorrenza effettiva tra i fornitori e nella transizione verso prezzi basati sul mercato. Gli Stati membri che applicano prezzi regolati conformemente al paragrafo 6 riferiscono in merito alla conformità alle condizioni di cui al paragrafo 7, compresa la conformità dei fornitori tenuti ad applicare tali interventi, nonché in merito all’impatto dei prezzi regolati sulle finanze di tali fornitori.

10.   La Commissione riesamina l’attuazione del presente articolo con l’obiettivo di conseguire una definizione dei prezzi al dettaglio del gas naturale basata sul mercato e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito. Tale relazione include, se del caso, una valutazione dell’impatto di tali misure sui progressi compiuti verso il conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione e degli altri obiettivi in materia di energia e clima. La relazione può essere combinata alla relazione di cui all’articolo 5, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2019/944 sull’attuazione di tale articolo. La relazione può essere presentata unitamente a, o seguita da, una proposta legislativa, se del caso. La proposta legislativa può includere una data finale per i prezzi regolati.

Articolo 5

Accesso all’energia a prezzi accessibili durante una crisi dei prezzi del gas naturale

1.   Sulla base di una proposta della Commissione, il Consiglio può dichiarare, mediante un atto di esecuzione, una crisi dei prezzi del gas naturale a livello regionale o dell’Unione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

vigono prezzi medi molto elevati sui mercati all’ingrosso del gas naturale, pari ad almeno due volte e mezzo il prezzo medio nei cinque anni precedenti, nonché pari ad almeno 180 EUR/MWh, e destinati, secondo le previsioni, a perdurare per almeno sei mesi e il calcolo del prezzo medio nei cinque anni precedenti non tiene conto dei periodi in cui è stata dichiarata una crisi dei prezzi del gas naturale a livello regionale o dell’Unione;

b)

si producono forti rincari dei prezzi al dettaglio del gas naturale intorno al 70 % destinati, secondo le previsioni, a rimanere per almeno tre mesi.

2.   La decisione di esecuzione di cui al primo comma specifica il proprio periodo di validità, che può durare fino a un anno. Tale periodo può essere prorogato in conformità della procedura di cui al paragrafo 8 per periodi consecutivi pari al massimo a un anno.

3.   La dichiarazione di una crisi dei prezzi del gas naturale a livello regionale o dell’Unione a norma del paragrafo 1 assicura una concorrenza e un commercio leali in tutti gli Stati membri interessati dalla decisione di esecuzione in modo da non creare indebite distorsioni nel mercato interno.

4.   Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, la Commissione presenta una proposta per dichiarare una crisi dei prezzi del gas naturale a livello regionale o dell’Unione che comprende il periodo di validità proposto della decisione di esecuzione.

5.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare una proposta della Commissione presentata a norma del paragrafo 4 o 8.

6.   Se il Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono, per la durata della validità di tale decisione, attuare interventi pubblici mirati temporanei di fissazione dei prezzi per la fornitura del gas naturale alle piccole e medie imprese (PMI), ai clienti civili e ai servizi sociali essenziali quali definiti all’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2017/1938. Tali interventi pubblici:

a)

sono limitati al massimo al 70 % del consumo del beneficiario nello stesso periodo dell’anno precedente e conservano un incentivo alla riduzione della domanda;

b)

soddisfano le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 7;

c)

se del caso, soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 7;

d)

sono progettati in modo da ridurre al minimo l’eventuale frammentazione negativa del mercato interno.

7.   Se il Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono stabilire in via eccezionale e temporanea, per la durata della validità di tale decisione, in deroga all’articolo 4, paragrafo 7, lettera c), un prezzo per la fornitura di gas naturale a livello sottocosto nell’attuare interventi pubblici mirati di fissazione dei prezzi per la fornitura di gas naturale a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, o del paragrafo 6 del presente articolo, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

il prezzo fissato per i clienti civili si applica, al massimo, all’80 % del consumo mediano delle famiglie e conserva un incentivo alla riduzione della domanda;

b)

non è fatta alcuna discriminazione tra fornitori;

c)

i fornitori ricevono una compensazione per le forniture a livello sottocosto in modo trasparente e non discriminatorio;

d)

tutti i fornitori hanno il diritto di presentare offerte al prezzo di fornitura del gas naturale inferiore ai costi sulla stessa base;

e)

le misure proposte non creano distorsioni del mercato interno del gas naturale.

8.   A tempo debito prima della scadenza del periodo di validità specificato a norma del paragrafo 2, la Commissione valuta se le condizioni stabilite al paragrafo 1 continuano a essere soddisfatte. Se ritiene che le condizioni stabilite al paragrafo 1 continuino a essere soddisfatte, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di proroga del periodo di validità di una decisione di esecuzione adottata a norma del paragrafo 1. Nel caso in cui il Consiglio decida di prorogare il periodo di validità, durante il periodo di proroga si applicano i paragrafi 6 e 7.

La Commissione valuta e monitora costantemente l’impatto delle misure adottate nel quadro della crisi dei prezzi del gas naturale dichiarata e pubblica periodicamente i risultati di tali valutazioni.

Articolo 6

Obblighi di servizio pubblico

1.   Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese di gas naturale e di idrogeno, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare mercati del gas naturale e dell’idrogeno concorrenziali, sicuri e sostenibili dal punto di vista ambientale. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi discriminazione tra tali imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.

2.   Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del TFUE, in particolare dell’articolo 106, nell’interesse economico generale gli Stati membri possono imporre alle imprese di gas naturale e di idrogeno obblighi di servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità e la qualità delle forniture, nonché la tutela dell’ambiente, compresa l’efficienza energetica, l’energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima, e il prezzo della fornitura di gas naturale. Tali obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle imprese di gas naturale e di idrogeno dell’Unione parità di accesso ai consumatori nazionali. Gli obblighi di servizio pubblico relativi agli interventi pubblici di fissazione dei prezzi per la fornitura di gas naturale sono conformi ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5 della presente direttiva.

3.   Gli obblighi di servizio pubblico concernenti la sicurezza dell’approvvigionamento di gas, precisati nei piani d’azione preventivi in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettere c), d) e k), del regolamento (UE) 2017/1938, assicurano che le imprese che operano nel settore del gas naturale rispettino gli standard di approvvigionamento di gas di cui all’articolo 6 del medesimo regolamento e siano coerenti con i risultati delle valutazioni nazionali del rischio effettuate a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento. Gli obblighi di servizio pubblico che vanno al di là di quanto necessario per garantire il rispetto dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1938 devono essere conformi ai criteri di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

4.   Se uno Stato membro riconosce compensazioni finanziarie o altre forme di compensazione per l’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, ciò avviene in maniera trasparente e non discriminatoria.

5.   Nel recepire la presente direttiva gli Stati membri informano la Commissione di tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi di servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori e dell’ambiente, e in merito ai possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva. Successivamente essi informano ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, a prescindere dal fatto che esse richiedano o meno una deroga alla presente direttiva.

6.   Nell’imporre obblighi di servizio pubblico a norma del paragrafo 2, gli Stati membri consultano i pertinenti soggetti interessati nella fase iniziale e in modo aperto, inclusivo e trasparente. Tutti i documenti ufficiali relativi alle consultazioni e i documenti utilizzati per l’elaborazione degli obblighi di servizio pubblico sono resi pubblici, pur mantenendo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili e la protezione dei dati.

Articolo 7

Promozione della cooperazione e dell’integrazione regionali

1.   Gli Stati membri e le autorità di regolazione cooperano tra di loro per l’integrazione dei mercati nazionali a uno o più livelli regionali perseguendo la creazione di mercati regionali, se così deciso dagli Stati membri o dalle loro autorità di regolazione, e di un mercato interno pienamente liberalizzato. In particolare, gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, le autorità di regolazione promuovono e facilitano la cooperazione dei gestori dei sistemi di trasporto di gas naturale e dei gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno a livello regionale, anche su questioni transnazionali e sulla dismissione degli attivi, allo scopo di garantire una decarbonizzazione efficiente in termini di costi in linea con l’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione e creare mercati interni competitivi del gas naturale e dell’idrogeno, favoriscono la coerenza del loro quadro legislativo, regolamentare e tecnico e agevolano l’integrazione dei sistemi isolati che formano «isole del gas naturale» che permangono nell’Unione. Lo spazio geografico coperto da questa cooperazione regionale include la cooperazione nelle aree geografiche definite a norma dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1789. Tale cooperazione può inoltre coprire altre aree geografiche. Se ritiene che le norme a livello dell’Unione siano rilevanti per l’integrazione regionale dei mercati del gas naturale e dell’idrogeno, la Commissione fornisce gli opportuni orientamenti non vincolanti tenendo conto delle specificità di tali mercati e dell’impatto su quelli limitrofi.

2.   L’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) coopera con le autorità di regolazione, con i gestori dei sistemi di trasporto e con i gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno per garantire la compatibilità delle regolamentazioni tra le regioni e al loro interno, allo scopo di creare mercati interni del gas naturale e dell’idrogeno competitivi. Qualora ritenga necessarie norme vincolanti per tale cooperazione, l’ACER formula idonee raccomandazioni.

3.   In caso di partecipazione di gestori di sistemi di trasporto verticalmente integrati a un’impresa comune istituita per attuare tale cooperazione, l’impresa comune stabilisce e attua un programma di adempimenti contenente le misure da adottare per escludere comportamenti discriminatori e anticoncorrenziali. Tale programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere l’obiettivo di escludere comportamenti discriminatori e anticoncorrenziali. Esso è soggetto all’approvazione dell’ACER. La conformità al programma è controllata in modo indipendente dai responsabili della conformità dei gestori di sistemi di trasporto verticalmente integrati.

Articolo 8

Procedura di autorizzazione

1.   Nei casi in cui è richiesta un’autorizzazione, come una licenza, un permesso, una concessione, un consenso o un’approvazione, per la costruzione o la gestione di impianti di gas naturale, impianti di produzione di idrogeno e infrastrutture del sistema dell’idrogeno, gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate rilasciano autorizzazioni per la costruzione o la gestione di tali impianti, infrastrutture, gasdotti o apparecchiature connesse nel loro territorio, a norma dei paragrafi da 2 a 11. Gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate possono inoltre rilasciare sulla stessa base autorizzazioni per la fornitura di gas naturale e idrogeno e per clienti grossisti.

2.   Gli Stati membri che hanno un sistema di autorizzazioni stabiliscono criteri obiettivi e non discriminatori e procedure trasparenti cui attenersi qualora un’impresa chieda un’autorizzazione a fornire gas naturale e idrogeno o a costruire o gestire impianti di gas naturale, impianti di produzione di idrogeno o infrastrutture del sistema dell’idrogeno. I criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni sono resi pubblici. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di autorizzazione di tali impianti, infrastrutture, gasdotti o apparecchiature connesse tengano conto, se del caso, dell’importanza del progetto per i mercati interni del gas naturale e dell’idrogeno. Gli Stati membri garantiscono la coerenza del sistema di autorizzazione per le infrastrutture del sistema dell’idrogeno con i piani di sviluppo della rete per le reti di trasporto e distribuzione dell’idrogeno adottati a norma degli articoli 55 e 56.

3.   Per i fornitori di gas naturale, gli Stati membri possono valutare la solidità finanziaria e le capacità tecniche dei richiedenti come criteri di autorizzazione. Tali criteri sono pienamente trasparenti e non discriminatori.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché le norme nazionali relative alla procedura di autorizzazione di cui al presente articolo siano proporzionate, necessarie e contribuiscano all’attuazione delle norme generali per l’organizzazione dei mercati del gas naturale e dell’idrogeno e per l’accesso alle infrastrutture, all’applicazione del principio «l’efficienza energetica al primo posto», al conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di clima ed energia nonché all’attuazione dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima degli Stati membri e delle loro strategie a lungo termine adottate a norma del regolamento (UE) 2018/1999.

5.   Le procedure di autorizzazione delle attività di cui al paragrafo 1 non durano più di due anni, comprese tutte le procedure pertinenti delle autorità competenti. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, il periodo di due anni può essere prorogato fino a un anno.

6.   Gli Stati membri valutano quali misure legislative e non legislative nazionali siano necessarie per razionalizzare le procedure di autorizzazione, compreso senza ostacolare eventuali tappe procedurali connesse alle procedure di valutazione dell’impatto ambientale e alle consultazioni pubbliche. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito agli esiti di tale valutazione nell’ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l’energia e il clima di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999, e conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 12 di tale regolamento, nonché nell’ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima in conformità dell’articolo 17 del medesimo regolamento.

7.   I termini stabiliti al paragrafo 5 del presente articolo si applicano fatti salvi gli obblighi ai sensi del diritto applicabile dell’Unione in materia ambientale ed energetica, compresa la direttiva (UE) 2018/2001, i reclami, i ricorsi e gli altri procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali nonché i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, comprese le procedure di reclamo, i ricorsi e rimedi non giurisdizionali, e possono essere prorogati per la durata di tali procedure.

8.   Gli Stati membri istituiscono o designano uno o più sportelli. Tali sportelli, su richiesta del richiedente e a titolo gratuito, guidano e assistono il richiedente nell’intera procedura di autorizzazione delle attività di cui al paragrafo 1 fino alla pronuncia delle autorità competenti al termine della procedura. Il richiedente non è tenuto a rivolgersi a più di uno sportello per l’intera procedura.

9.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorizzazioni ai sensi del diritto nazionale alla costruzione e alla gestione delle infrastrutture del sistema del gas naturale si applichino anche alle infrastrutture del sistema dell’idrogeno. Ciò non pregiudica il diritto degli Stati membri di revocare tali autorizzazioni se l’infrastruttura dell’idrogeno non rispetta le norme tecniche di sicurezza per le infrastrutture del sistema dell’idrogeno stabilite nel diritto dell’Unione o nazionale.

10.   Gli Stati membri provvedono affinché i diritti esistenti di uso del suolo per la costruzione e la gestione di gasdotti per il gas naturale e di altri attivi della rete si applichino anche alle condotte e agli altri attivi della rete per il trasporto di idrogeno.

11.   In caso di trasferimento della proprietà di un’infrastruttura all’interno della stessa impresa al fine di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 69, anche le autorizzazioni e i diritti di uso del suolo relativi a tale infrastruttura sono trasferiti al nuovo proprietario.

12.   Gli Stati membri assicurano che i motivi di un eventuale rifiuto di rilasciare l’autorizzazione siano obiettivi e non discriminatori e siano comunicati al richiedente. Le ragioni di tale rifiuto sono comunicate alla Commissione per informazione. Gli Stati membri stabiliscono una procedura che consenta al richiedente di ricorrere avverso tale rifiuto.

13.   Per lo sviluppo delle zone nelle quali la fornitura è iniziata di recente e per un’efficiente gestione in generale, e fatto salvo l’articolo 34, gli Stati membri possono rifiutare di rilasciare un’ulteriore autorizzazione per la costruzione e la gestione di reti di gasdotti di distribuzione del gas naturale in una determinata zona quando in detta zona siano state costruite tali reti di gasdotti, o ne sia stata autorizzata la costruzione, e qualora la capacità esistente o proposta non sia saturata.

14.   Gli Stati membri rifiutano di rilasciare un’autorizzazione per la costruzione e la gestione di un’infrastruttura di trasporto o distribuzione del gas naturale nelle zone in cui il piano di sviluppo della rete di cui all’articolo 55 preveda la dismissione del sistema di trasporto o di parti pertinenti dello stesso o sia stato approvato un piano di dismissione della rete di distribuzione a norma dell’articolo 57.

15.   Qualora un’autorizzazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo rientri nel campo di applicazione dell’articolo 15 e degli articoli da 15 ter a 17 della direttiva (UE) 2018/2001, si applicano solo tali disposizioni.

Articolo 9

Certificazione del gas rinnovabile e dei combustibili a basse emissioni di carbonio

1.   Il gas rinnovabile è certificato conformemente agli articoli 29, 29 bis e 30 della direttiva (UE) 2018/2001. I combustibili a basse emissioni di carbonio sono certificati conformemente al presente articolo.

2.   Onde garantire che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall’uso di combustibili a basse emissioni di carbonio sia pari almeno al 70 %, gli Stati membri impongono agli operatori economici l’obbligo di dimostrare il rispetto di tale soglia e dei requisiti stabiliti nella metodologia di cui al paragrafo 5 del presente articolo. A tale fine essi obbligano gli operatori economici a utilizzare un sistema di equilibrio di massa in linea con l’articolo 30, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/2001.

3.   Gli Stati membri provvedono a che gli operatori economici presentino informazioni affidabili in merito al rispetto della soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 70 % di cui al paragrafo 2 e della metodologia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al paragrafo 5, e che gli operatori economici mettano a disposizione dello Stato membro interessato, su richiesta, i dati utilizzati per fornire tali informazioni. Gli Stati membri impongono agli operatori economici l’obbligo di predisporre un livello adeguato di controllo indipendente delle informazioni da essi presentate e di dimostrare che il controllo è stato effettuato. Il controllo consiste nella verifica che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode.

4.   Gli obblighi di cui al paragrafo 2 si applicano a prescindere dal fatto che i combustibili a basse emissioni di carbonio siano prodotti nell’Unione o importati. Le informazioni sull’origine geografica e sul tipo di materie prime dei combustibili a basse emissioni di carbonio o dell’idrogeno a basse emissioni di carbonio sono messe a disposizione dei consumatori sui siti web degli operatori, dei fornitori o delle autorità competenti e aggiornate su base annuale.

5.   Entro il 5 agosto 2025, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 90 al fine di integrare la presente direttiva specificando la metodologia per valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili a basse emissioni di carbonio. Tale metodologia garantisce che non siano concessi crediti per le emissioni evitate per il biossido di carbonio proveniente da fonti fossili la cui cattura abbia già ricevuto un credito di emissioni in virtù di altre disposizioni di legge e riguarda le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita e tiene conto delle emissioni indirette derivanti dalla diversione di materiali rigidi. Tale metodologia è coerente con la metodologia per valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie a carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e a carburanti derivanti da carbonio riciclato, compreso il trattamento delle emissioni dovute alle perdite di idrogeno, e tiene conto delle emissioni di metano a monte e dei tassi effettivi di cattura del carbonio.

6.   Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta le perdite di idrogeno, compresi i rischi ambientali e climatici, le specificità tecniche e i tassi massimi di perdita di idrogeno adeguati. Sulla base di tale relazione, la Commissione, se del caso, presenta una proposta legislativa per introdurre misure volte a ridurre al minimo i possibili rischi di perdite di idrogeno, fissare tassi massimi per le perdite di idrogeno e istituire meccanismi di conformità. I pertinenti tassi massimi per le perdite di idrogeno sono inclusi nella metodologia di cui al paragrafo 5.

7.   La Commissione può adottare decisioni che riconoscono che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di combustibili a basse emissioni di carbonio o idrogeno a basse emissioni di carbonio forniscano dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini del presente articolo e dimostrino il rispetto della metodologia di cui al paragrafo 5. La Commissione adotta tali decisioni solo se il sistema in questione soddisfa norme adeguate di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente in linea con i requisiti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione (42) per la certificazione dei combustibili rinnovabili.

8.   Quando un operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema riconosciuto ai sensi del paragrafo 7, gli Stati membri non impongono all’operatore economico l’obbligo di fornire altre prove del rispetto dei criteri per i quali il sistema è stato riconosciuto dalla Commissione.

9.   Le autorità competenti degli Stati membri controllano il funzionamento degli organismi di certificazione che effettuano una verifica indipendente nell’ambito di un sistema volontario. Gli organismi di certificazione trasmettono, su richiesta delle autorità competenti, tutte le informazioni pertinenti necessarie per controllare la verifica, compresa la data, l’ora e il luogo esatti dei controlli. Qualora gli Stati membri riscontrino casi di mancata conformità, informano senza ritardo il sistema volontario.

10.   Su richiesta di uno Stato membro, che può essere basata su una richiesta di un operatore economico, la Commissione esamina, in base a tutte le prove a disposizione, se siano stati rispettati i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al presente articolo, la metodologia elaborata in linea con il paragrafo 5 del presente articolo e le soglie di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra indicate all’articolo 2, punti 11, 12 e 13. Entro sei mesi dal ricevimento di una siffatta richiesta la Commissione decide se lo Stato membro interessato può:

a)

accettare le prove già presentate a dimostrazione del rispetto dei criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili a basse emissioni di carbonio; oppure

b)

in deroga al paragrafo 8, imporre a chi fornisce la fonte dei combustibili a basse emissioni di carbonio di presentare ulteriori prove del rispetto dei criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e della relativa soglia del 70 %.

11.   Gli Stati membri impongono agli operatori economici interessati di inserire nella banca dati dell’Unione istituita a norma dell’articolo 31 bis, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001 o nelle banche dati nazionali che sono le collegate, in conformità dell’articolo 31 bis, paragrafo 2, della medesima direttiva, le informazioni sulle transazioni effettuate e le caratteristiche di sostenibilità del gas rinnovabile e dei combustibili a basse emissioni di carbonio, in linea con quanto prescritto per i combustibili rinnovabili all’articolo 31 bis di tale direttiva. Laddove siano state rilasciate garanzie di origine per la produzione di una partita di gas a basse emissioni di carbonio, queste sono soggette alle stesse norme di cui a tale articolo per le garanzie di origine rilasciate per la produzione di gas rinnovabile.

12.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, decisioni sul riconoscimento a norma del paragrafo 7 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 91, paragrafo 3. Tali decisioni hanno un periodo di validità limitato, non superiore a cinque anni.

Articolo 10

Norme tecniche

1.   Gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, le autorità di regolazione provvedono affinché siano definiti i criteri tecnici di sicurezza e siano elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione al sistema di impianti GNL, agli impianti di stoccaggio di gas naturale, ad altri sistemi di trasporto e distribuzione, o alle linee dirette e al sistema dell’idrogeno. Tali norme tecniche garantiscono l’interoperabilità dei sistemi e sono obiettive e non discriminatorie. L’ACER può formulare, se del caso, idonee raccomandazioni in materia di compatibilità di tali norme. Tali norme sono notificate alla Commissione a norma dell’articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (43).

2.   Se del caso, gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, le autorità di regolazione impongono ai gestori dei sistemi di trasporto, ai gestori dei sistemi di distribuzione e ai gestori delle reti dell’idrogeno sul loro territorio l’obbligo di pubblicare norme tecniche in conformità del presente articolo, in particolare riguardo alle norme di connessione alla rete, comprendenti requisiti in materia di qualità, odorizzazione e pressione del gas. Gli Stati membri impongono inoltre ai gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione l’obbligo di pubblicare gli oneri per la connessione del gas da fonti rinnovabili sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

CAPO III

RESPONSABILIZZAZIONE E TUTELA DEI CONSUMATORI E MERCATI AL DETTAGLIO

Articolo 11

Diritti contrattuali di base

1.   Gli Stati membri provvedono a che tutti i clienti finali abbiano il diritto di essere riforniti di gas naturale e idrogeno da un fornitore — ove questi accetti — a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore sia registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme applicabili in materia di scambi, bilanciamento e sicurezza dell’approvvigionamento nonché i criteri di cui all’articolo 8, paragrafo 2. In detto ambito, gli Stati membri adottano ogni misura necessaria affinché le procedure amministrative non siano discriminatorie nei confronti dei fornitori già registrati in un altro Stato membro.

2.   Fatte salve le norme dell’Unione relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (44) e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio (45), gli Stati membri assicurano che i clienti finali godano dei diritti di cui al presente articolo, paragrafi da 3 a 11.

3.   I clienti finali hanno il diritto a un contratto con il loro fornitore che specifichi:

a)

l’identità e i dati di contatto del fornitore, compresi l’indirizzo, l’indirizzo di posta elettronica e un numero telefonico di assistenza ai consumatori;

b)

i servizi forniti (compresa la denominazione del prodotto e della formula tariffaria), le caratteristiche principali dei servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell’allacciamento iniziale;

c)

i tipi di servizio di manutenzione offerti;

d)

i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti, gli addebiti per manutenzione e i prodotti o servizi a pacchetto;

e)

la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione del contratto e dei servizi, ivi compresi i prodotti o servizi offerti a pacchetto con tali servizi, nonché se sia consentito risolvere il contratto senza oneri;

f)

l’indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, anche in caso di fatturazione imprecisa o tardiva;

g)

qualora le prestazioni ambientali, comprese, se del caso, le emissioni di biossido di carbonio, siano presentate come una caratteristica essenziale, impegni chiari, oggettivi, accessibili al pubblico e verificabili apportati dal fornitore e, nel caso di fornitura di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio, la certificazione del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio forniti conformemente all’articolo 9;

h)

le modalità di avvio di una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie conformemente all’articolo 25;

i)

informazioni sui diritti dei consumatori, incluse informazioni chiare e comprensibili sulla gestione dei reclami e sulle modalità di presentazione di un reclamo e su tutti gli aspetti di cui al presente paragrafo, chiaramente indicate sulla fattura o nei siti web delle imprese di idrogeno o di gas naturale;

j)

se del caso, informazioni sul fornitore e sul prezzo dei prodotti o servizi legati o abbinati alla fornitura di gas naturale o idrogeno.

Le condizioni contrattuali devono essere eque e comunicate chiaramente in anticipo. Tali informazioni sono comunque trasmesse in un linguaggio chiaro e privo di ambiguità comprensibile per i consumatori prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni di cui al presente paragrafo sono anch’esse comunicate prima della stipulazione del contratto. Le informazioni sul fornitore di prodotti o servizi e sul prezzo di tali prodotti o servizi che sono legati o abbinati alla fornitura di gas sono comunicate prima della conclusione del contratto.

I clienti finali ricevono un’unica sintesi delle principali condizioni contrattuali, in maniera evidenziata e con un linguaggio semplice e conciso. Gli Stati membri impongono al fornitore di utilizzare una terminologia comune. La Commissione fornisce orientamenti non vincolanti al riguardo.

4.   I clienti finali ricevono adeguata comunicazione dell’intenzione di modificare le condizioni contrattuali e sono informati del loro diritto di risolvere il contratto al momento della comunicazione. I fornitori avvisano direttamente i loro clienti finali, in maniera trasparente e comprensibile, di eventuali adeguamenti del prezzo di fornitura e dei motivi e prerequisiti di tale adeguamento e della sua entità, entro due settimane, o entro un mese nel caso dei clienti civili, prima della data di applicazione dell’adeguamento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali possano risolvere il contratto in caso di rifiuto delle nuove condizioni contrattuali o degli adeguamenti del prezzo di fornitura notificati dal fornitore.

5.   I fornitori forniscono ai clienti finali informazioni trasparenti sui prezzi, sulle tariffe e sulle condizioni standard vigenti per quanto riguarda l’accesso ai servizi per il gas naturale e l’idrogeno e l’uso di tali servizi, in particolare informazioni sulla natura fissa o variabile del prezzo e, se del caso, sulle promozioni e sugli sconti. Le informazioni contrattuali fondamentali sono messe in evidenza dal fornitore.

6.   I fornitori offrono ai clienti finali un’ampia gamma di metodi di pagamento. I metodi di pagamento non devono creare discriminazioni tra i consumatori. Ai clienti vulnerabili di cui all’articolo 26 della presente direttiva e ai clienti in condizioni di povertà energetica può essere concesso un trattamento più favorevole. Eventuali differenze negli oneri relativi ai metodi di pagamento o ai sistemi di prepagamento devono essere oggettive, non discriminatorie e proporzionate e non superare i costi diretti a carico del beneficiario per l’uso di uno specifico metodo di pagamento o di un sistema di prepagamento, in conformità dell’articolo 62 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (46).

7.   I clienti civili che hanno accesso ai sistemi di prepagamento non sono messi in condizioni di svantaggio dai sistemi di prepagamento.

8.   I fornitori offrono ai clienti finali condizioni generali eque e trasparenti, che sono fornite in un linguaggio semplice e univoco e non devono contenere ostacoli non contrattuali all’esercizio dei diritti dei consumatori, come ad esempio un’eccessiva documentazione contrattuale. I clienti sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli.

9.   I clienti finali hanno diritto a un buon livello di prestazione dei servizi e gestione dei reclami da parte del proprio fornitore. I fornitori gestiscono i reclami in modo semplice, equo e rapido.

10.   I clienti civili di gas naturale ricevono dai fornitori informazioni adeguate sulle misure alternative per evitare la disconnessione con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista di interruzione della fornitura. Tali misure alternative possono includere informazioni su fonti di sostegno per evitare la disconnessione, sistemi di prepagamento, audit energetici, servizi di consulenza energetica, piani di pagamento alternativi, consulenza per la gestione dell’indebitamento o moratorie della disconnessione e non devono comportare costi supplementari per i clienti confrontati a una disconnessione.

11.   I clienti finali ricevono dai fornitori una fattura di conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambio di fornitore non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambio.

Articolo 12

Diritto di cambiare e norme sui relativi oneri

1.   I clienti hanno il diritto di cambiare fornitore di gas naturale e idrogeno o di cambiare partecipante al mercato del gas naturale e dell’idrogeno. Gli Stati membri assicurano che i clienti che desiderano cambiare fornitore o partecipante al mercato, nel rispetto delle condizioni contrattuali, abbiano diritto a tale cambio nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro tre settimane dalla data della richiesta da parte del consumatore. Entro il 1o gennaio 2026 il processo tecnico di passaggio da un fornitore o da un partecipante al mercato all’altro non deve richiedere più di 24 ore e deve essere possibile in qualsiasi giorno lavorativo.

2.   Gli Stati membri provvedono a che il diritto di cambiare fornitore o partecipante al mercato sia riconosciuto ai clienti in modo non discriminatorio in termini di costi, oneri e tempi.

3.   Gli Stati membri assicurano che almeno i clienti civili, le microimprese e le piccole imprese non debbano pagare alcun onere per il cambio di fornitore di gas naturale e idrogeno, anche nei casi in cui la fornitura di gas è legata o abbinata ad altri servizi, attrezzature o prodotti. Gli Stati membri possono tuttavia consentire ai fornitori o ai partecipanti al mercato di imporre oneri di risoluzione del contratto ai loro clienti che risolvano volontariamente un contratto di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso prima della scadenza, purché tali oneri:

a)

rientrino in un contratto che il cliente ha sottoscritto volontariamente; e

b)

siano comunicati in modo chiaro al cliente prima della sottoscrizione del contratto.

Detti oneri devono essere proporzionati e non eccedere la perdita economica diretta incorsa dal fornitore o dal partecipante al mercato risultante dalla risoluzione del contratto da parte del cliente. Nel caso di offerte a pacchetto, i clienti sono in grado di cessare singoli servizi di un contratto. L’onere della prova della perdita economica diretta è a carico del fornitore o del partecipante al mercato. L’autorità di regolazione o un’altra autorità nazionale competente controlla l’ammissibilità degli oneri di risoluzione del contratto.

4.   I clienti civili di gas naturale e idrogeno hanno il diritto di partecipare a programmi collettivi di cambio di fornitore. Gli Stati membri eliminano tutti gli ostacoli normativi o amministrativi al cambio collettivo di fornitore e predispongono un quadro che garantisca la tutela dei consumatori da eventuali pratiche abusive.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché ai clienti finali siano fornite informazioni sul cambio di fornitore in un formato di facile utilizzo, anche attraverso gli sportelli unici di cui all’articolo 24.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché ai clienti sia riconosciuto il diritto di risolvere i loro contratti di fornitura di gas con breve preavviso.

Articolo 13

Diritti e tutela dei consumatori in relazione alla graduale eliminazione del gas naturale

Laddove sia consentita la disconnessione degli utenti della rete a norma dell’articolo 38, paragrafo 6, gli Stati membri provvedono affinché:

a)

gli utenti della rete in questione e altri pertinenti soggetti interessati, in particolare le organizzazioni dei consumatori, siano stati consultati;

b)

gli utenti della rete, i clienti finali e i pertinenti soggetti interessati siano informati con sufficiente anticipo della data prevista, della procedura per la disconnessione, delle fasi previste e del relativo calendario;

c)

i clienti finali ricevano informazioni sulle opzioni di riscaldamento sostenibili e abbiano accesso a una consulenza sufficiente al riguardo nonché ricevano informazioni sul sostegno finanziario attraverso gli organismi pertinenti che devono essere individuati dalle autorità nazionali, compresi gli sportelli unici istituiti a norma degli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2023/1791 e dell’articolo 18 della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio (47), e i punti di contatto istituiti o designati a norma degli articoli 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001;

d)

nel pianificare e realizzare la graduale eliminazione del gas naturale, si tenga debitamente conto delle esigenze specifiche dei clienti vulnerabili di cui all’articolo 26 e dei clienti in condizioni di povertà energetica e, se del caso, si adottino misure adeguate al fine di annullare gli effetti negativi dell’eliminazione graduale del gas naturale, tenendo conto degli orientamenti di cui all’articolo 27, che possono includere il ricorso a finanziamenti pubblici e a strumenti di finanziamento messi a punto a livello dell’Unione;

e)

qualsiasi trasferimento finanziario tra servizi regolamentati sia conforme alle norme di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1789 e non vi siano discriminazioni tra diverse categorie di clienti e tra vettori energetici.

Articolo 14

Strumenti di confronto per il gas naturale

1.   Gli Stati membri assicurano che quanto meno i clienti civili di gas naturale nonché le microimprese e le piccole imprese aventi un consumo annuale previsto inferiore a 100 000 kWh abbiano accesso gratuitamente ad almeno uno strumento di confronto delle offerte dei fornitori, comprese le offerte a pacchetto. I clienti sono informati della disponibilità di tali strumenti nelle loro fatture o unitamente alle stesse o con altri mezzi. Tali strumenti come minimo:

a)

sono indipendenti dai partecipanti al mercato e assicurano che le imprese di gas naturale siano trattate alla pari nei risultati delle ricerche;

b)

indicano chiaramente il proprietario e la persona fisica o giuridica che gestisce e controlla gli strumenti e forniscono informazioni sulle modalità di finanziamento degli strumenti;

c)

definiscono e indicano i criteri chiari e oggettivi su cui si deve basare il confronto, compresi i servizi;

d)

usano un linguaggio semplice e privo di ambiguità;

e)

forniscono informazioni corrette e aggiornate e indicano la data dell’ultimo aggiornamento delle informazioni;

f)

sono accessibili per le persone con disabilità in quanto sono percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi;

g)

forniscono una procedura efficace per segnalare le informazioni errate sulle offerte pubblicate;

h)

effettuano confronti, limitando i dati personali richiesti a quanto strettamente necessario per i confronti;

i)

indicano chiaramente se il prezzo è fisso o variabile e la durata del contratto.

Gli Stati membri garantiscono che almeno uno strumento contempli il mercato del gas naturale nel suo insieme. Se vari strumenti coprono il mercato, essi comprendono una gamma quanto più possibile completa di offerte di gas naturale che copra una parte significativa del mercato e, se tali strumenti non forniscono un quadro completo del mercato, una chiara indicazione in tal senso fornita prima di mostrare i risultati.

I fornitori e gli intermediari interessati trasmettono le loro pertinenti offerte ad almeno uno strumento di confronto dei prezzi che contempli l’intero mercato.

I fornitori provvedono affinché le informazioni fornite al gestore dello strumento di confronto siano accurate e aggiornate.

2.   Gli strumenti possono essere gestiti da qualsiasi soggetto, ivi inclusi le società private e le autorità o gli enti pubblici.

3.   Gli Stati membri possono esigere che gli strumenti di confronto di cui al paragrafo 1 includano criteri comparativi relativi alla natura dei servizi offerti dai fornitori, tra cui il prezzo unitario unico, tutte le tariffe e le informazioni sugli sconti e, se del caso, sulle prestazioni ambientali.

Nello stabilire tali criteri, gli Stati membri consultano i pertinenti soggetti interessati.

4.   Gli Stati membri designano un’autorità competente incaricata di rilasciare marchi di fiducia agli strumenti di confronto che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 e di garantire che gli strumenti di confronto recanti detto marchio di fiducia continuino a soddisfare tali requisiti. Tale autorità competente è indipendente dai partecipanti al mercato e dai gestori di strumenti di confronto.

5.   Ogni strumento di confronto delle offerte dei partecipanti al mercato è ammesso a richiedere un marchio di fiducia di cui al paragrafo 4 su base volontaria e non discriminatoria.

6.   In deroga ai paragrafi 4 e 5, gli Stati membri possono scegliere di non prevedere il rilascio del marchio di fiducia per gli strumenti di confronto qualora un’autorità pubblica o un ente pubblico fornisca uno strumento di confronto che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1.

Articolo 15

Clienti attivi sul mercato del gas naturale

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali, in particolare del settore agricolo o pubblico, pur mantenendo i loro diritti di clienti finali stabiliti dalla presente direttiva, abbiano il diritto di agire in qualità di clienti attivi senza essere soggetti a requisiti tecnici o a requisiti amministrativi, procedure e oneri discriminatori o sproporzionati, e a oneri di rete che non rispecchiano i costi.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i clienti attivi:

a)

abbiano il diritto di operare direttamente;

b)

abbiano il diritto di vendere il gas naturale rinnovabile autoprodotto attraverso il sistema del gas naturale;

c)

abbiano il diritto di partecipare a meccanismi di efficienza energetica e di spostamento della domanda;

d)

abbiano il diritto di delegare a un terzo la gestione degli impianti necessari per le loro attività, compresi l’installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, senza che il terzo sia considerato un cliente attivo;

e)

siano soggetti a oneri di rete che rispecchino i costi e che siano trasparenti e non discriminatori, così da garantire che contribuiscano in modo adeguato ed equilibrato alla ripartizione globale dei costi del sistema;

f)

siano finanziariamente responsabili degli squilibri che apportano al sistema del gas naturale o siano tenuti a delegare la propria responsabilità di bilanciamento in conformità dell’articolo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2024/1789.

3.   L’ordinamento nazionale degli Stati membri può contenere disposizioni diverse che si applicano ai clienti attivi individuali e consorziati, a condizione che tutti i diritti e gli obblighi di cui al presente articolo si applichino a tutti i clienti attivi. Qualsiasi differenza di trattamento nei confronti dei clienti attivi consorziati deve essere proporzionata e debitamente giustificata.

4.   Gli Stati membri assicurano che i clienti attivi proprietari di un impianto nel quale è immagazzinato gas rinnovabile:

a)

abbiano diritto alla connessione alla rete in un arco di tempo ragionevole dopo averne fatto richiesta, purché siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie, quali la responsabilità del bilanciamento;

b)

non siano soggetti ad alcun doppio onere, compresi gli oneri di rete, per il gas rinnovabile immagazzinato che rimane nella loro disponibilità;

c)

non siano soggetti a requisiti o oneri sproporzionati in materia di licenze;

d)

siano autorizzati a fornire diversi servizi contemporaneamente, se tecnicamente possibile.

Articolo 16

Bollette e informazioni di fatturazione

1.   Gli Stati membri assicurano che le bollette e le informazioni di fatturazione siano accurate, facilmente comprensibili, chiare, concise, di facile consultazione e presentate in modo da facilitare i confronti da parte dei clienti finali, e che soddisfino i requisiti minimi fissati nell’allegato I. I clienti finali ricevono, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile del modo in cui la loro bolletta è stata compilata, soprattutto qualora le bollette non siano basate sul consumo effettivo.

2.   Gli Stati membri assicurano che i clienti finali ricevano tutte le loro bollette e informazioni di fatturazione gratuitamente.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali possano scegliere di ricevere le bollette e le informazioni di fatturazione in via elettronica e affinché siano offerte loro soluzioni flessibili per il pagamento effettivo delle bollette.

4.   Se il contratto prevede una variazione futura di prodotto o di prezzo o una riduzione, ciò deve essere indicato nella bolletta, unitamente alla data della variazione.

5.   Gli Stati membri consultano gli organismi dei consumatori qualora considerino la possibilità di modificare i requisiti di contenuto delle bollette.

Articolo 17

Sistemi di misurazione intelligenti nel sistema del gas naturale

1.   Allo scopo di integrare le misure di efficienza energetica adottate a norma delle direttive (UE) 2023/1791 e (EU) 2024/1275 e di responsabilizzare ulteriormente i clienti finali, gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, le autorità di regolazione raccomandano fermamente alle imprese di gas naturale di ottimizzare l’uso del gas naturale, fra l’altro fornendo servizi di gestione dell’energia e introducendo sistemi di misurazione intelligenti a norma del paragrafo 2 che siano interoperabili in particolare con sistemi di gestione dell’energia dei consumatori e reti intelligenti, nel rispetto delle norme dell’Unione applicabili in materia di protezione dei dati.

2.   Gli Stati membri procedono all’introduzione nei loro territori di sistemi di misurazione intelligenti solo dopo una valutazione costi-benefici, da eseguire in conformità dei principi di cui all’allegato II, che individui i benefici netti per i clienti derivanti dall’uso dei contatori intelligenti e dalla sottoscrizione di offerte basate sui contatori intelligenti. Nella loro valutazione costi-benefici, gli Stati membri possono effettuare valutazioni distinte e valutare l’impatto dell’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti per diverse categorie di clienti e gruppi di clienti, come i clienti civili, le microimprese, le PMI e l’industria.

3.   Gli Stati membri che procedono all’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti adottano e pubblicano i requisiti funzionali e tecnici minimi per i sistemi di misurazione intelligenti destinati a essere introdotti nel loro territorio in conformità dell’articolo 19 e dell’allegato II. Gli Stati membri assicurano l’interoperabilità di tali sistemi di misurazione intelligenti e la loro capacità di fornire informazioni per i sistemi di gestione dell’energia dei consumatori. A tal fine, gli Stati membri tengono debitamente conto dell’applicazione delle pertinenti norme tecniche, comprese quelle che consentono l’interoperabilità, delle migliori prassi e dell’importanza dello sviluppo delle reti intelligenti e dello sviluppo del mercato interno del gas naturale.

4.   Gli Stati membri che procedono all’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti assicurano che i clienti ricevano informazioni e consulenza chiare e comprensibili in merito ai benefici dei contatori intelligenti previa consultazione degli organismi dei consumatori e di altre organizzazioni pertinenti. Come minimo, tali informazioni:

a)

includono consigli su come i gruppi di clienti possono utilizzare i sistemi di misurazione intelligenti per migliorare la propria efficienza energetica;

b)

rispondono alle esigenze specifiche dei clienti in condizioni di povertà energetica o dei clienti vulnerabili di cui all’articolo 26 della presente direttiva, quali le persone con disabilità visiva o uditiva e le persone con bassi livelli di alfabetizzazione, anche attraverso strategie di coinvolgimento quali definite all’articolo 2, punto 55), della direttiva (UE) 2023/1791.

5.   Gli Stati membri che procedono all’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti assicurano che i clienti finali contribuiscano ai costi connessi all’introduzione in modo trasparente e non discriminatorio, tenendo conto dei benefici a lungo termine per l’intera filiera, compresi i benefici per le operazioni di rete, nel calcolare gli oneri di rete applicabili ai clienti o le tasse pagate dai medesimi. Gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbia disposto in tal senso, le autorità competenti designate controllano regolarmente l’introduzione nei loro territori dei sistemi di misurazione intelligenti per seguire il conseguimento di benefici per i clienti.

6.   Qualora l’introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti sia stata valutata negativamente in seguito all’analisi costi-benefici di cui al paragrafo 2, gli Stati membri assicurano che la valutazione sia riveduta in risposta a cambiamenti significativi delle ipotesi di base e agli sviluppi tecnologici e del mercato. Gli Stati membri comunicano tempestivamente alla Commissione i risultati della loro analisi costi-benefici aggiornata.

7.   Le disposizioni in materia di misurazione intelligente di cui alla presente direttiva si applicano agli impianti futuri e agli impianti che sostituiscono i contatori intelligenti più vecchi. I sistemi di misurazione intelligenti che sono già installati o il cui «avvio dei lavori» è avvenuto prima del 4 agosto 2024 possono restare operativi durante il loro intero ciclo di vita. Tuttavia, i sistemi di misurazione intelligenti che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 19 e all’allegato II non possono restare operativi oltre il 5 agosto 2036.

8.   Ai fini del paragrafo 7, per «avvio dei lavori» si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo fermo impegno a ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari non sono considerati come «avvio dei lavori». In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento dell’acquisizione di attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

Articolo 18

Sistemi di misurazione intelligenti nel sistema dell’idrogeno

1.   Gli Stati membri assicurano l’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti in grado di misurare con precisione il consumo, fornire informazioni sul tempo effettivo d’uso e trasmettere e ricevere dati a fini d’informazione, sorveglianza e controllo utilizzando una forma di comunicazione elettronica.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, tale obbligo di introduzione è soggetto a una valutazione costi-benefici almeno per i clienti civili, da eseguire in conformità dei principi di cui all’allegato II.

3.   Gli Stati membri garantiscono la sicurezza dei sistemi di misurazione intelligenti e della comunicazione dei pertinenti dati e la riservatezza dei clienti finali, conformemente alla pertinente normativa dell’Unione sulla protezione dei dati e della vita privata, nonché l’interoperabilità di tali sistemi, tenendo conto dell’applicazione delle norme adeguate.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti di interoperabilità per la misurazione intelligente e procedure atte a garantire ai soggetti ammessi l’accesso ai dati provenienti dai sistemi di misurazione intelligenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 91, paragrafo 2.

5.   Gli Stati membri che procedono all’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti assicurano che i clienti finali contribuiscano ai costi connessi all’introduzione in modo trasparente e non discriminatorio, tenendo conto dei benefici a lungo termine per l’intera filiera, ivi compreso per le operazioni di rete, nel calcolare gli oneri di rete applicabili ai clienti o le tasse pagate dai medesimi. Gli Stati membri controllano regolarmente l’introduzione nei loro territori dei sistemi di misurazione intelligenti per seguire il conseguimento di benefici per i clienti.

6.   Qualora l’introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti sia stata valutata negativamente in seguito all’analisi costi-benefici di cui al paragrafo 2, gli Stati membri assicurano che la valutazione sia riveduta periodicamente in risposta a cambiamenti significativi delle ipotesi di base e agli sviluppi tecnologici e del mercato. Gli Stati membri comunicano tempestivamente alla Commissione i risultati della loro analisi costi-benefici aggiornata.

Articolo 19

Funzionalità dei sistemi di misurazione intelligenti nel sistema del gas naturale

Qualora l’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti sia valutata positivamente in seguito all’analisi costi-benefici di cui all’articolo 17, paragrafo 2, oppure siano sistematicamente introdotti sistemi di misurazione intelligenti dopo il 4 agosto 2024, gli Stati membri introducono tali sistemi in conformità delle norme europee, dell’allegato II e dei seguenti requisiti:

a)

i sistemi di misurazione intelligenti misurano con precisione il consumo effettivo di gas naturale e sono in grado di fornire ai clienti finali informazioni sul tempo effettivo d’uso, inclusi dati sui consumi storici convalidati, resi accessibili e visualizzabili facilmente e in modo sicuro ai clienti finali, su richiesta e senza costi aggiuntivi, nonché i più recenti dati disponibili sui consumi non convalidati, anch’essi resi accessibili facilmente e in modo sicuro ai clienti finali, senza costi aggiuntivi e attraverso un’interfaccia standardizzata o mediante l’accesso a distanza, a sostegno dei programmi di efficienza energetica automatizzata e di altri servizi;

b)

la sicurezza dei sistemi di misurazione intelligenti e della comunicazione dei dati è conforme alla pertinente normativa dell’Unione in materia di sicurezza, tenendo debitamente conto delle migliori tecniche disponibili per garantire il più alto livello di cibersicurezza tenendo al contempo presenti i costi e il principio di proporzionalità;

c)

la riservatezza dei clienti finali e la protezione dei loro dati è conforme alla pertinente normativa dell’Unione sulla protezione dei dati e della vita privata;

d)

se il cliente finale lo richiede, i dati sul suo consumo di gas naturale sono messi a sua disposizione, in conformità degli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 23, attraverso un’interfaccia di comunicazione standardizzata o mediante l’accesso a distanza, oppure comunicati a un terzo che lo rappresenta, in un formato facilmente comprensibile, in modo da permettergli di raffrontare offerte comparabili;

e)

prima o al momento dell’installazione del contatore intelligente si forniscono al cliente finale consulenza e informazioni adeguate, in particolare riguardo al pieno potenziale del dispositivo in termini di gestione della lettura e di monitoraggio del consumo di energia, nonché riguardo alla raccolta e al trattamento dei dati personali a norma della pertinente normativa dell’Unione in materia di protezione dei dati;

f)

i sistemi di misurazione intelligenti consentono la misurazione e il pagamento per i clienti finali con la stessa risoluzione temporale utilizzata per il più breve periodo di regolazione nel mercato nazionale.

Ai fini della lettera d), il cliente finale può recuperare i dati del contatore o trasmetterli a terzi senza costi aggiuntivi, conformemente al diritto alla portabilità dei dati sancito dalla normativa dell’Unione in materia di protezione dei dati.

Articolo 20

Diritto a un contatore intelligente del gas naturale

1.   Qualora l’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti sia stata valutata negativamente in seguito all’analisi costi-benefici di cui all’articolo 17, paragrafo 2, e non siano stati sistematicamente introdotti sistemi di misurazione intelligenti, gli Stati membri assicurano che i clienti abbiano diritto, su richiesta, sostenendo i costi connessi, all’installazione o, se del caso, all’adattamento, a condizioni eque, ragionevoli ed efficaci sotto il profilo dei costi, di un contatore intelligente che:

a)

sia dotato, ove tecnicamente possibile, delle funzionalità di cui all’articolo 19 o di una serie minima di funzionalità da stabilire e pubblicare a cura degli Stati membri a livello nazionale in conformità dell’allegato II;

b)

sia interoperabile e in grado di realizzare l’auspicata connettività delle infrastrutture di misurazione con i sistemi di gestione dell’energia dei consumatori.

2.   Se un cliente richiede l’installazione di un contatore intelligente in applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, le autorità competenti designate:

a)

assicurano che il cliente che richiede l’installazione di un contatore intelligente riceva un’offerta che espliciti e descriva chiaramente:

i)

le funzioni e l’interoperabilità supportate dal contatore intelligente e i servizi che possono essere forniti, così come i vantaggi realisticamente conseguibili grazie al contatore intelligente in quel momento specifico;

ii)

eventuali costi connessi a carico del cliente;

b)

assicurano che il contatore intelligente sia installato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro quattro mesi dalla richiesta del cliente;

c)

periodicamente, e in ogni caso almeno ogni due anni, rivedono e rendono pubblici i costi connessi e ne tracciano l’evoluzione a seguito degli sviluppi tecnologici e dei potenziali adeguamenti del sistema di misurazione.

Articolo 21

Contatori convenzionali del gas naturale

1.   Qualora i clienti finali di gas naturale non dispongano di contatori intelligenti, gli Stati membri assicurano che siano dotati di contatori convenzionali individuali in grado di misurare con precisione il consumo effettivo. Gli Stati membri possono esentare da tale requisito i clienti civili che non utilizzano il gas naturale a fini di riscaldamento qualora la dotazione di tali contatori non sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole o proporzionata ai risparmi energetici potenziali. Se la dotazione non è tecnicamente fattibile, tale esenzione può essere estesa anche ai clienti non civili in edifici in cui la maggior parte dei clienti è costituita da clienti civili ammissibili all’esenzione.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali di gas naturale possano leggere facilmente i loro contatori convenzionali, direttamente o indirettamente mediante un’interfaccia online o un’altra interfaccia idonea.

Articolo 22

Gestione dei dati

1.   Al momento di stabilire le regole per la gestione e lo scambio dei dati, gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, le autorità competenti designate indicano le norme relative all’accesso ai dati del cliente finale da parte dei soggetti ammessi in conformità del presente articolo e del quadro giuridico dell’Unione applicabile. Ai fini della presente direttiva, si considera che i dati comprendano quelli di misurazione e di consumo nonché i dati richiesti per cambiare fornitore e per altri servizi.

2.   Gli Stati membri organizzano la gestione dei dati in modo tale che l’accesso ai dati e lo scambio degli stessi siano efficienti e sicuri, garantendo altresì la protezione e la sicurezza dei dati.

Indipendentemente dal modello utilizzato per la gestione dei dati in uno Stato membro, i soggetti responsabili della gestione dei dati forniscono a qualsiasi soggetto ammesso l’accesso ai dati del cliente finale conformemente al paragrafo 1. I dati richiesti devono essere messi a disposizione dei soggetti ammessi in modo non discriminatorio e simultaneo. L’accesso ai dati deve essere facile e le relative procedure attinenti devono essere rese pubbliche.

3.   Le norme sull’accesso ai dati e sulla relativa conservazione ai fini della presente direttiva devono essere conformi alla pertinente normativa dell’Unione.

Il trattamento dei dati personali nel quadro della presente direttiva è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679.

4.   Gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, le autorità competenti designate autorizzano e certificano o, se del caso, controllano i soggetti responsabili della gestione dei dati per garantirne la conformità ai requisiti della presente direttiva.

Fatti salvi i compiti dei responsabili della protezione dei dati stabiliti nel regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri hanno la facoltà di richiedere ai soggetti responsabili della gestione dei dati la designazione di un responsabile della conformità, incaricato di controllare l’attuazione delle misure adottate da tali soggetti per assicurare un accesso non discriminatorio ai dati e la conformità ai requisiti della presente direttiva.

Gli Stati membri possono nominare responsabili della conformità od organismi a ciò preposti di cui all’articolo 46, paragrafo 2, lettera d), al fine di adempiere agli obblighi del presente paragrafo.

5.   Ai clienti finali non è addebitato alcun costo supplementare per l’accesso ai loro dati o per la richiesta di mettere tali dati a disposizione.

Gli Stati membri sono responsabili della fissazione dei costi per l’accesso ai dati da parte dei soggetti ammessi.

Gli Stati membri assicurano che i costi addebitati dai soggetti regolamentati che forniscono servizi di dati siano ragionevoli e debitamente giustificati.

Articolo 23

Requisiti di interoperabilità e procedure per l’accesso ai dati sul mercato del gas naturale

1.   Al fine di promuovere la concorrenza nel mercato al dettaglio del gas naturale ed evitare costi amministrativi eccessivi per i soggetti ammessi, gli Stati membri agevolano la completa interoperabilità dei servizi energetici all’interno dell’Unione.

2.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, requisiti di interoperabilità e procedure non discriminatorie e trasparenti per l’accesso ai dati di cui all’articolo 22, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 91, paragrafo 2.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le imprese di gas naturale applichino i requisiti di interoperabilità e le procedure per l’accesso ai dati di cui al paragrafo 2. Tali requisiti e procedure si basano sulle prassi nazionali esistenti.

Articolo 24

Sportelli unici

Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sportelli unici al fine di fornire a tutti i clienti, compresi quelli che non dispongono di un accesso a internet, tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, gli strumenti di confronto certificati, le misure di sostegno disponibili, tra cui quelle destinate ai clienti vulnerabili di cui all’articolo 26 della presente direttiva, il diritto applicabile e i meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie a loro disposizione in caso di controversia. Tali sportelli unici possono far parte di sportelli generali di informazione dei consumatori e possono coincidere con gli sportelli unici per l’energia elettrica di cui all’articolo 25 della direttiva (UE) 2019/944 ovvero con i punti di contatto istituiti a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 e con gli sportelli unici istituiti a norma degli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2023/1791 e dell’articolo 18 della direttiva (UE) 2024/1275. Gli Stati membri promuovono l’allineamento tra gli sportelli unici istituiti a norma della presente direttiva e gli organismi istituiti a norma di tali atti giuridici dell’Unione.

Articolo 25

Risoluzione extragiudiziale delle controversie

1.   Gli Stati membri garantiscono che i clienti finali abbiano accesso a meccanismi semplici, equi, ragionevoli, trasparenti, indipendenti, efficienti ed efficaci sotto il profilo dei costi di risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti i diritti e gli obblighi stabiliti ai sensi della presente direttiva, attraverso un meccanismo indipendente quale un mediatore dell’energia o un organismo dei consumatori, o attraverso un’autorità di regolazione. Laddove il cliente finale sia un consumatore ai sensi della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (48) tali meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie sono conformi ai requisiti di qualità di cui alla predetta direttiva e prevedono, ove giustificato, sistemi di rimborso e indennizzo.

2.   Ove necessario, gli Stati membri garantiscono che gli organismi per la risoluzione alternativa delle controversie cooperino per garantire meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie semplici, equi, trasparenti, indipendenti, efficaci ed efficienti per qualsiasi controversia derivante da prodotti o servizi legati o abbinati a qualsiasi prodotto o servizio che rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva.

3.   La partecipazione delle imprese di gas naturale ai meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie per i clienti civili è obbligatoria, a meno che lo Stato membro interessato non dimostri alla Commissione che altri meccanismi sono altrettanto efficaci.

4.   Fatta salva la direttiva 2013/11/UE, gli Stati membri valutano il funzionamento dei loro meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui al presente articolo.

Articolo 26

Tutela dei clienti vulnerabili e dei clienti in condizioni di povertà energetica

1.   Gli Stati membri adottano misure appropriate per tutelare i clienti finali ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili e ai clienti in condizioni di povertà energetica un’adeguata protezione. In tale contesto, ciascuno Stato membro definisce il concetto di cliente vulnerabile, che può fare riferimento alla povertà energetica. La definizione di cliente vulnerabile è coerente con il concetto di cliente vulnerabile quale definito da uno Stato membro a norma dell’articolo 28 della direttiva (UE) 2019/944.

2.   In particolare, gli Stati membri adottano misure appropriate per tutelare i clienti finali nelle zone isolate che sono connessi ai sistemi del gas naturale o dell’idrogeno. Gli Stati membri garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni di contratto, a prezzi competitivi, trasparenti e non discriminatori, alle informazioni generali e ai meccanismi di risoluzione delle controversie.

Articolo 27

Povertà energetica e dismissione delle reti di distribuzione del gas naturale

La Commissione fornisce orientamenti sulla tutela dei clienti vulnerabili e dei clienti in condizioni di povertà energetica durante la pianificazione e la realizzazione della graduale eliminazione del gas naturale o in caso di dismissione delle reti di distribuzione del gas naturale, in particolare per garantire che si tenga debitamente conto delle esigenze specifiche di tali clienti, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 28

Protezione dalla disconnessione

1.   Gli Stati membri adottano misure tese a evitare la disconnessione dei clienti vulnerabili e dei clienti in condizioni di povertà energetica. In relazione ai clienti vulnerabili, tali misure sono soggette all’articolo 26.

Nel notificare alla Commissione le loro misure di recepimento della presente direttiva, gli Stati membri chiariscono il rapporto tra il primo comma e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori non risolvano i contratti con i clienti o non interrompano la fornitura per motivi in relazione ai quali il fornitore interessato sta gestendo un reclamo a norma dell’articolo 11, paragrafo 9, o che sono oggetto di una risoluzione extragiudiziale delle controversie a norma dell’articolo 25, e non pregiudicano i diritti e gli obblighi contrattuali delle parti. Gli Stati membri possono adottare misure appropriate per evitare abusi di procedura.

3.   Per consentire ai clienti di evitare la disconnessione, gli Stati membri adottano misure appropriate, che possono includere:

a)

la promozione di codici volontari dei fornitori e dei clienti al fine di prevenire e gestire le situazioni di clienti in arretrato, il che può riguardare il sostegno ai clienti nella gestione del loro consumo energetico e dei relativi costi, ad esempio attraverso la segnalazione di picchi o consumi di energia insolitamente elevati, l’offerta di piani di pagamento flessibili adeguati, misure di consulenza in materia di debito, migliori comunicazioni con i clienti e agenzie di sostegno;

b)

la promozione dell’educazione e della sensibilizzazione dei clienti in merito ai loro diritti e alla gestione dell’indebitamento; e

c)

l’accesso a finanziamenti, buoni o sovvenzioni per sostenere il pagamento delle bollette.

Articolo 29

Fornitore di ultima istanza

1.   Gli Stati membri istituiscono un regime di fornitore di ultima istanza o adottano misure equivalenti per garantire la continuità dell’approvvigionamento almeno per i clienti civili. I fornitori di ultima istanza sono designati secondo una procedura equa, trasparente e non discriminatoria.

2.   I clienti finali trasferiti a fornitori di ultima istanza continuano a beneficiare dei loro diritti in quanto clienti.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di ultima istanza comunichino tempestivamente le loro condizioni ai clienti trasferiti e garantiscano loro la continuità del servizio per il periodo necessario a trovare un nuovo fornitore.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali ricevano informazioni e siano incoraggiati a passare a un’offerta basata sul mercato.

5.   Gli Stati membri possono imporre a un fornitore di ultima istanza di fornire gas naturale ai clienti civili e alle piccole e medie imprese che non ricevono offerte basate sul mercato, anche ai fini dell’articolo 28, paragrafo 3. In tali casi si applicano le condizioni di cui all’articolo 4.

CAPO IV

ACCESSO DI TERZI ALL’INFRASTRUTTURA

sezione 1

accesso all’infrastruttura del gas naturale

Articolo 30

Accesso del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio al mercato

Gli Stati membri consentono l’accesso del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio al mercato e all’infrastruttura a prescindere dal fatto che gli impianti di produzione di tali gas siano connessi a reti di distribuzione o di trasporto, tenendo conto delle stime dell’evoluzione in termini di produzione, fornitura e consumo di gas naturale in conformità dell’articolo 55, paragrafo 2, lettera f).

Articolo 31

Accesso dei terzi alla distribuzione e al trasporto di gas naturale e ai terminali GNL

1.   Gli Stati membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasporto e di distribuzione nonché agli impianti GNL basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti, comprese le imprese di fornitura, e applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe o le relative metodologie di calcolo siano approvate prima della loro entrata in vigore a norma dell’articolo 78 dall’autorità di regolazione e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.

2.   I gestori dei sistemi di trasporto, ove necessario al fine di svolgere le loro funzioni anche in relazione al trasporto transfrontaliero, hanno accesso alla rete di altri gestori dei sistemi di trasporto.

3.   La presente direttiva non impedisce la stipulazione di contratti a lungo termine per i gas rinnovabili e i gas a basse emissioni di carbonio, purché siano conformi alle norme sulla concorrenza dell’Unione e contribuiscano alla decarbonizzazione. Per la fornitura di gas di origine fossile non soggetto ad abbattimento non sono stipulati contratti a lungo termine la cui durata si protragga oltre il 31 dicembre 2049.

Articolo 32

Accesso alle reti di gasdotti a monte per il gas naturale

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese di gas naturale e i clienti idonei, ovunque siano situati, possano accedere, in base al presente articolo, a reti di gasdotti a monte, inclusi gli impianti che forniscono servizi tecnici connessi a tale accesso, ad esclusione delle parti di tali reti e impianti che sono utilizzate per le attività locali di coltivazione e sono situate nell’area di un giacimento in cui viene prodotto il gas naturale. Le misure sono notificate alla Commissione in conformità dell’articolo 94.

2.   L’accesso di cui al paragrafo 1 è dato secondo modalità stabilite dagli Stati membri in base ai pertinenti strumenti giuridici. Gli Stati membri perseguono gli obiettivi di un accesso equo ed aperto tramite la realizzazione di un mercato concorrenziale del gas naturale, evitando qualsiasi abuso di posizione dominante, tenuto conto della sicurezza e della regolarità delle forniture, della capacità esistente o che può ragionevolmente essere resa disponibile e della protezione dell’ambiente. Si può tenere presente quanto segue:

a)

la necessità di rifiutare l’accesso in caso di incompatibilità di specifiche tecniche cui non si possa ragionevolmente ovviare;

b)

la necessità di evitare difficoltà che non siano ragionevolmente superabili e che possano pregiudicare l’efficiente coltivazione di idrocarburi, attuale o prevista, inclusa quella di giacimenti con redditività economica marginale;

c)

la necessità di rispettare le ragionevoli esigenze debitamente motivate del proprietario o gestore della rete di gasdotti a monte per quanto riguarda il trasporto e il trattamento del gas naturale e gli interessi di tutti gli altri utenti della rete di gasdotti a monte o dei relativi impianti di trattamento o di gestione eventualmente in causa; e

d)

la necessità di applicare leggi e procedure amministrative nazionali, secondo la normativa dell’Unione, ai fini dell’autorizzazione di attività di coltivazione o sviluppo a monte.

3.   Gli Stati membri assicurano la messa in atto di disposizioni sulla risoluzione delle controversie in cui sia prevista un’autorità indipendente dalle parti, che ha accesso a tutte le informazioni pertinenti, in modo da consentire la rapida soluzione di controversie riguardanti l’accesso a reti di gasdotti a monte, tenendo conto delle necessità di cui al paragrafo 2 e del numero delle parti che possono essere coinvolte nella negoziazione dell’accesso a tali reti.

4.   In caso di controversie transfrontaliere si applicano le disposizioni sulla risoluzione delle controversie relative allo Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti a monte che nega l’accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete interessata fa capo a più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano tra loro al fine di garantire che la presente direttiva sia coerentemente applicata. Se la rete di gasdotti a monte ha origine in un paese terzo e si collega ad almeno uno Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano tra loro e lo Stato membro in cui è situato il primo punto di entrata verso la rete degli Stati membri consulta il paese terzo interessato in cui ha origine la rete di gasdotti a monte al fine di garantire, per quanto concerne la rete interessata, che la presente direttiva sia coerentemente applicata nel territorio degli Stati membri.

Articolo 33

Accesso allo stoccaggio di gas naturale

1.   Per l’organizzazione dell’accesso agli impianti di stoccaggio del gas naturale e al linepack, ove tecnicamente o economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema onde rifornire i clienti nonché per organizzare l’accesso ai servizi ausiliari, gli Stati membri possono scegliere di applicare una o entrambe le procedure di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali procedure sono applicate secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

In sede di scelta della procedura di accesso allo stoccaggio del gas naturale ai sensi del presente articolo, gli Stati membri tengono conto dei risultati delle valutazioni comuni e nazionali del rischio effettuate a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938.

Le autorità di regolazione stabiliscono e pubblicano i criteri in conformità dei quali si deve determinare quale regime d’accesso sia applicabile agli impianti di stoccaggio del gas naturale e al linepack. Essi rendono noto, o obbligano i gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale e i gestori dei sistemi di trasporto a rendere noto, quali impianti di stoccaggio del gas naturale o quali parti di tali impianti di stoccaggio del gas naturale e quale linepack sono offerti in base alle differenti procedure di cui ai paragrafi 3 e 4.

2.   Il paragrafo 1 non si applica ai servizi ausiliari e allo stoccaggio provvisorio correlati agli impianti GNL che sono necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto.

3.   In caso di accesso negoziato, le autorità di regolazione adottano le misure necessarie affinché le imprese e i clienti idonei, sia all’interno che all’esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, siano in grado di negoziare l’accesso agli impianti di stoccaggio del gas naturale e al linepack ove tecnicamente o economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema nonché per organizzare l’accesso ad altri servizi ausiliari. Le parti hanno l’obbligo di negoziare in buona fede l’accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari.

I contratti di accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari sono negoziati con il gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale interessato. Le autorità di regolazione impongono al gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale e alle imprese di gas naturale di pubblicare le loro principali condizioni commerciali per l’utilizzo dello stoccaggio, del linepack e di altri servizi ausiliari con scadenza annuale.

Nell’elaborare tali condizioni i gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale consultano gli utenti del sistema.

4.   In caso di accesso regolato, le autorità di regolazione adottano le misure necessarie per conferire alle imprese di gas naturale e ai clienti idonei, sia all’interno che all’esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, un diritto di accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari, sulla base di tariffe pubblicate o altre condizioni e obblighi per l’utilizzo del suddetto stoccaggio e del linepack, ove tecnicamente o economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema nonché per organizzare l’accesso ad altri servizi ausiliari. Le autorità di regolazione consultano gli utenti del sistema in sede di elaborazione di tali tariffe o delle metodologie relative a tali tariffe. Il diritto di accesso per i clienti idonei può essere conferito autorizzandoli a stipulare contratti di fornitura con imprese concorrenti diverse dal proprietario o dal gestore del sistema o da un’impresa ad essi collegata.

Articolo 34

Linee dirette per il gas naturale

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a consentire che:

a)

le imprese di gas naturale stabilite nel loro territorio riforniscano i clienti idonei mediante una linea diretta; e

b)

qualsiasi cliente nel loro territorio sia rifornito mediante una linea diretta dalle imprese di gas naturale.

2.   Nei casi in cui è richiesta un’autorizzazione, ad esempio licenza, permesso, concessione, consenso o approvazione, per la costruzione o la gestione di linee dirette, gli Stati membri o l’autorità competente da essi designata stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di costruzione o gestione di dette linee nel loro territorio. Tali criteri sono oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

3.   Gli Stati membri possono subordinare il rilascio di un’autorizzazione a costruire una linea diretta al rifiuto di accesso al sistema sulla base dell’articolo 38 ovvero all’avvio di una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dell’articolo 79.

Sezione 2

Accesso all’infrastruttura dell’idrogeno

Articolo 35

Accesso dei terzi alle reti dell’idrogeno

1.   Gli Stati membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso regolato dei terzi alle reti dell’idrogeno basato su tariffe pubblicate e applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti della rete dell’idrogeno.

2.   Gli Stati membri fanno sì che le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo o le relative metodologie calcolo siano approvate prima della loro entrata in vigore a norma dell’articolo 78 dall’autorità di regolazione e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.

3.   I gestori delle reti dell’idrogeno, ove necessario al fine di svolgere le loro funzioni, anche in relazione al trasporto transfrontaliero dell’idrogeno nella rete, hanno accesso alla rete di altri gestori delle reti dell’idrogeno.

4.   Lo Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 fino al 31 dicembre 2032. In tal caso lo Stato membro garantisce l’attuazione di un sistema di accesso negoziato dei terzi alle reti dell’idrogeno secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Le autorità di regolazione adottano le misure necessarie affinché gli utenti delle reti dell’idrogeno siano in grado di negoziare l’accesso a tali reti e per fare in modo che le parti abbiano l’obbligo di negoziare in buona fede l’accesso alle reti dell’idrogeno.

5.   Nei casi indicati al paragrafo 4 in cui vige l’accesso negoziato, le autorità di regolazione forniscono agli utenti delle reti dell’idrogeno orientamenti circa l’impatto che l’introduzione dell’accesso regolato dei terzi deve sortire sulle tariffe negoziate.

Articolo 36

Accesso dei terzi ai terminali dell’idrogeno

1.   Gli Stati membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai terminali dell’idrogeno basato sull’accesso negoziato in modo oggettivo, trasparente e non discriminatorio; in tale contesto le autorità di regolazione adottano le misure necessarie affinché gli utenti dei terminali dell’idrogeno siano in grado di negoziare l’accesso a detti terminali. Le parti hanno l’obbligo di negoziare l’accesso in buona fede.

2.   Le autorità di regolazione monitorano le condizioni di accesso dei terzi ai terminali dell’idrogeno e il relativo impatto sul mercato dell’idrogeno e, ove necessario per preservare la concorrenza, adottano misure tese a migliorare l’accesso in linea con i criteri di cui al paragrafo 1.

Articolo 37

Accesso allo stoccaggio dell’idrogeno

1.   Gli Stati membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso regolato dei terzi allo stoccaggio dell’idrogeno e, ove tecnicamente ed economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema onde rifornire i clienti, al linepack, anche per organizzare l’accesso ai servizi ausiliari basato su tariffe pubblicate e applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema dell’idrogeno. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe o le relative metodologie di calcolo siano approvate dall’autorità di regolazione prima della loro entrata in vigore a norma dell’articolo 78.

2.   Lo Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 fino al 31 dicembre 2032. In tal caso, lo Stato membro garantisce l’attuazione di un sistema di accesso negoziato dei terzi allo stoccaggio dell’idrogeno e, ove tecnicamente ed economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema onde rifornire i clienti, al linepack, anche per organizzare l’accesso ai servizi ausiliari, secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Le autorità di regolazione adottano le misure necessarie affinché gli utenti dello stoccaggio dell’idrogeno siano in grado di negoziare l’accesso allo stoccaggio dell’idrogeno e per fare in modo che le parti abbiano l’obbligo di negoziare in buona fede l’accesso allo stoccaggio dell’idrogeno.

3.   Gli Stati membri possono prevedere che i diritti di capacità assegnati prima del 5 agosto 2026 nell’ambito di un sistema di accesso negoziato dei terzi a norma del paragrafo 2 siano rispettati fino alla data di scadenza e che non siano interessati dall’attuazione di un accesso regolato dei terzi a norma del paragrafo 1.

Sezione 3

Rifiuto dell’accesso e della connessione

Articolo 38

Rifiuto dell’accesso e della connessione

1.   I gestori dei sistemi di trasporto, i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori delle reti dell’idrogeno possono rifiutare l’accesso o la connessione al sistema del gas naturale o dell’idrogeno qualora non dispongano della capacità necessaria o della connessione.

2.   Fatti salvi gli obiettivi di decarbonizzazione dell’Unione e nazionali e i requisiti esistenti volti alla riduzione o all’abbandono del consumo di gas di origine fossile, gli Stati membri adottano misure atte a garantire che i gestori dei sistemi di trasporto, i gestori dei sistemi di distribuzione o gestori delle reti dell’idrogeno che rifiutano l’accesso o la connessione al sistema del gas naturale o al sistema dell’idrogeno per mancanza di capacità o di connessione provvedano ad apportare i miglioramenti del caso, ove economicamente giustificabile o qualora un cliente potenziale sia disposto a sostenerne il costo.

3.   Per il gas rinnovabile e il gas a basse emissioni di carbonio l’accesso al sistema può essere rifiutato solo fatti salvi gli articoli 20 e 36 del regolamento (UE) 2024/1789.

4.   In deroga ai paragrafi da 1, 2 e 3 del presente articolo, uno Stato membro provvede affinché i gestori dei sistemi di trasporto e i gestori dei sistemi di distribuzione siano autorizzati a rifiutare l’accesso o la connessione degli utenti alla rete del gas naturale, o a interrompere la fornitura, specie per garantire il rispetto dell’attuazione dell’obiettivo della neutralità climatica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, a condizione che:

a)

il piano di sviluppo della rete istituito a norma dell’articolo 55 preveda la dismissione del sistema di trasporto o di parti pertinenti dello stesso;

b)

l’autorità nazionale competente abbia approvato il piano di dismissione della rete a norma dell’articolo 57, paragrafo 3;

c)

il pertinente gestore della rete di distribuzione, esentato dall’obbligo di presentare un piano di dismissione della rete a norma dell’articolo 57, paragrafo 5, abbia informato l’autorità nazionale competente della dismissione della rete di distribuzione o di parti pertinenti della stessa.

5.   Gli Stati membri che autorizzano il rifiuto dell’accesso o della connessione degli utenti alla rete, o la disconnessione, a norma del paragrafo 4 del presente articolo prevedono un quadro normativo per il rifiuto dell’accesso o della connessione, o per la disconnessione, basato su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori stabiliti dall’autorità di regolazione, tenuto conto degli interessi in causa, dei requisiti esistenti volti alla riduzione o all’abbandono del consumo di gas di origine fossile e dei pertinenti piani locali di riscaldamento e raffrescamento stabiliti a norma dell’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2023/1791. Gli Stati membri adottano misure adeguate per proteggere gli utenti della rete a norma dell’articolo 13 della presente direttiva allorché autorizzano la disconnessione.

6.   L’eventuale rifiuto di accesso o connessione e l’eventuale disconnessione a norma del presente articolo sono debitamente motivati.

CAPO V

NORME APPLICABILI AI GESTORI DEI SISTEMI DI TRASPORTO E STOCCAGGIO DEL GAS NATURALE E DEI SISTEMI GNL

Articolo 39

Compiti dei gestori dei sistemi di trasporto, stoccaggio del gas naturale o GNL

1.   Il gestore del sistema di trasporto, stoccaggio del gas naturale o GNL è tenuto a:

a)

gestire, mantenere, sviluppare o dismettere, a condizioni economicamente accettabili, impianti sicuri, affidabili ed efficienti di trasporto, stoccaggio del gas naturale o GNL per garantire un mercato aperto, nel dovuto rispetto dell’ambiente e del clima e degli obblighi stabiliti nel regolamento (UE) 2024/1787 e predisporre mezzi adeguati a rispondere agli obblighi di servizio;

b)

evitare discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, nello specifico a favore di imprese ad esso collegate;

c)

fornire al gestore di ogni altro sistema di trasporto, stoccaggio del gas naturale o GNL o di ogni altro sistema di distribuzione informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso;

d)

fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie a un efficiente accesso al sistema.

2.   Ogni gestore del sistema di trasporto costruisce sufficiente capacità transfrontaliera per integrare l’infrastruttura europea di trasporto accogliendo tutte le richieste di capacità economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili e tenendo conto della sicurezza degli approvvigionamenti di gas.

3.   I gestori dei sistemi di trasporto cooperano con i gestori dei sistemi di distribuzione per garantire la partecipazione effettiva dei partecipanti al mercato collegati alla rete nei mercati al dettaglio, all’ingrosso e di bilanciamento.

4.   I gestori dei sistemi di trasporto assicurano una gestione efficiente della qualità del gas nei propri impianti, in linea con le norme applicabili in materia di qualità del gas.

5.   Le regole di bilanciamento del sistema di trasporto del gas naturale adottate dai gestori dei sistemi di trasporto di gas, comprese le regole per addebitare agli utenti della loro rete lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori dei sistemi di trasporto, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l’articolo 78, paragrafo 7, e sono oggetto di pubblicazione.

6.   Gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, le autorità di regolazione possono imporre ai gestori dei sistemi di trasporto il rispetto di norme minime per la manutenzione e lo sviluppo del sistema di trasporto, compresa la capacità di interconnessione.

7.   Gli Stati membri possono stabilire che uno o più dei compiti elencati al paragrafo 1 del presente articolo siano assegnati a un gestore del sistema di trasporto diverso da quello che possiede il sistema e al quale si applicherebbero altrimenti gli obblighi in questione. Il gestore del sistema di trasporto al quale sono assegnati tali obblighi è certificato secondo un modello di separazione proprietaria, di gestore di sistema indipendente o di gestore di trasporto indipendente e soddisfa i requisiti di cui all’articolo 60, ma non ha l’obbligo di possedere il sistema di trasporto di cui è responsabile.

8.   Un gestore del sistema di trasporto che possieda il sistema di trasporto soddisfa i requisiti di cui al capo IX ed è certificato conformemente all’articolo 71. Ciò non pregiudica la possibilità per i gestori dei sistemi di trasporto che sono certificati secondo un modello di separazione proprietaria, di gestore di sistema indipendente o di gestore di trasporto indipendente di delegare, di propria iniziativa e sotto la propria supervisione, taluni compiti ad altri gestori di sistemi di trasporto che sono certificati secondo un modello di separazione proprietaria, di gestore di sistema indipendente o di gestore di trasporto indipendente, qualora la delega di compiti non pregiudichi i diritti decisionali effettivi e indipendenti del gestore del sistema di trasporto che delega i compiti.

9.   I gestori dei sistemi di trasporto e stoccaggio del gas naturale e GNL cooperano, all’interno dello Stato membro e a livello regionale, per garantire l’uso più efficiente delle capacità degli impianti e le sinergie tra questi ultimi, tenendo conto dell’integrità e del funzionamento dei sistemi ed evitando di creare vincoli per il funzionamento degli impianti GNL e di stoccaggio del gas naturale.

10.   I gestori dei sistemi di trasporto acquisiscono l’energia utilizzata per l’adempimento delle proprie funzioni secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato.

Articolo 40

Obbligo di riservatezza dei gestori e dei proprietari dei sistemi di trasporto

1.   Fatto salvo l’articolo 74 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, ciascun gestore di sistema di trasporto, di stoccaggio del gas naturale o di GNL e ciascun proprietario di sistema di trasporto mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attività che potrebbero essere commercialmente vantaggiose vengano divulgate in modo discriminatorio. Se il gestore del sistema di trasporto, stoccaggio del gas naturale o di GNL, o il proprietario del sistema di trasporto è parte di un’impresa verticalmente integrata, esso non divulga, in particolare, alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti dell’impresa verticalmente integrata diverse dai gestori dei sistemi di trasporto, dai gestori dei sistemi di distribuzione o dai gestori delle reti dell’idrogeno, salvo che ciò risulti necessario per effettuare un’operazione commerciale. Al fine di garantire la piena osservanza delle norme sulla separazione delle informazioni, lo Stato membro assicura che il proprietario del sistema di trasporto, compreso, nel caso del gestore di un sistema combinato, il gestore del sistema di distribuzione, e le restanti parti dell’impresa che non siano gestori dei sistemi di trasporto o di distribuzione né gestori delle reti dell’idrogeno non utilizzino servizi comuni, quali servizi legali comuni, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative o dei servizi informatici.

2.   Nell’ambito di operazioni di compravendita di gas naturale da parte di imprese collegate, è fatto divieto ai gestori dei sistemi di trasporto, di stoccaggio del gas naturale o di GNL di fare uso abusivo delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel fornire o nel negoziare l’accesso al sistema.

3.   Le informazioni necessarie per un’effettiva concorrenza e l’efficiente funzionamento del mercato sono rese pubbliche. Tale obbligo non pregiudica la tutela delle informazioni commercialmente sensibili.

Articolo 41

Poteri decisionali in materia di connessione di impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio al sistema di trasporto

1.   Il gestore del sistema di trasporto instaura e rende pubbliche procedure trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria di impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio, in linea con le capacità individuate nel piano decennale di sviluppo della rete di cui all’articolo 55. Tali procedure sono soggette all’approvazione delle autorità di regolazione. Gli Stati membri possono concedere agli impianti di produzione di biometano la priorità di connessione.

2.   Il gestore del sistema di trasporto non ha il diritto di respingere le richieste di connessione economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili da parte di un nuovo impianto di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio, o di un impianto esistente ma non ancora connesso, tranne alle condizioni stabilite all’articolo 38.

3.   Ai fini di una rapida realizzazione della connessione alla rete per la produzione di biometano, gli Stati membri si adoperano per garantire che il gestore del sistema di trasporto rispetti termini ragionevoli per valutare le richieste di iniezione di biometano, presentare un’offerta e realizzare la connessione, sotto il monitoraggio delle autorità di regolazione effettuato nel rispetto dell’articolo 78, paragrafo 1, lettera t).

Articolo 42

Poteri decisionali in materia di connessione al sistema di trasporto e alla rete di trasporto dell’idrogeno

1.   Il gestore del sistema di trasporto e il gestore della rete di trasporto dell’idrogeno stabiliscono e rendono pubbliche procedure e tariffe trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria degli impianti di stoccaggio di gas naturale e idrogeno, dei terminali del GNL, dei terminali dell’idrogeno e dei clienti industriali al sistema di trasporto e alla rete di trasporto dell’idrogeno. Tali procedure sono soggette all’approvazione dell’autorità di regolazione.

2.   Il gestore del sistema di trasporto e il gestore della rete di trasporto dell’idrogeno non hanno il diritto di rifiutare la connessione di un nuovo impianto di stoccaggio di gas naturale o idrogeno, terminale del GNL, terminale dell’idrogeno o cliente industriale a motivo di eventuali future limitazioni delle capacità di rete disponibili o costi supplementari derivanti dalla necessità di aumentare la capacità. Il gestore del sistema di trasporto e il gestore della rete di trasporto dell’idrogeno assicurano una capacità d’entrata e d’uscita sufficiente per la nuova connessione.

CAPO VI

GESTIONE DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E DELL’IDROGENO

Articolo 43

Designazione dei gestori dei sistemi di distribuzione e dei gestori delle reti di distribuzione dell’idrogeno

Gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione o delle reti di distribuzione dell’idrogeno di designare, sulla base di una procedura trasparente, per un periodo di tempo da determinarsi da parte degli Stati membri tenuto conto di considerazioni di efficienza economica ed energetica ed equilibrio economico, uno o più gestori dei sistemi di distribuzione o dei gestori delle reti di distribuzione dell’idrogeno e provvedono affinché tali gestori agiscano a norma degli articoli 44, 46, 47 e 50.

Articolo 44

Compiti dei gestori dei sistemi di distribuzione

1.   Il gestore del sistema di distribuzione ha la responsabilità di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas naturale a norma degli articoli 55 e 57 della presente direttiva, ivi incluso per l’iniezione del biometano, e di gestire, mantenere e sviluppare o dismettere nella sua area, a condizioni economiche accettabili, un sistema sicuro, affidabile e efficiente, nel dovuto rispetto dell’ambiente, degli obblighi stabiliti nel regolamento (UE) 2024/1787 e dell’efficienza energetica.

2.   Se le autorità di regolazione dispongono in tal senso, al gestore del sistema di distribuzione può spettare la responsabilità di assicurare una gestione efficiente della qualità del gas nei suoi sistemi, in linea con le norme applicabili in materia di qualità del gas, ove ciò sia necessario per la gestione del sistema a motivo dell’iniezione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio.

3.   In ogni caso il gestore del sistema di distribuzione non deve porre in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle imprese ad esso collegate.

4.   Il gestore del sistema di distribuzione è tenuto a fornire al gestore di ogni altro sistema di distribuzione, di trasporto, di GNL o di stoccaggio del gas naturale informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso.

5.   Il gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema, nonché per l’uso dello stesso.

6.   Nel caso in cui un gestore del sistema di distribuzione sia responsabile del bilanciamento di quest’ultimo, le regole da esso adottate a tal fine, comprese le regole per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l’articolo 78, paragrafo 7, e sono oggetto di pubblicazione.

7.   I gestori dei sistemi di distribuzione cooperano con i gestori dei sistemi di trasporto per garantire la partecipazione effettiva dei partecipanti al mercato collegati alla loro infrastruttura nei mercati al dettaglio, all’ingrosso e di bilanciamento nell’ambito del sistema di entrata-uscita cui appartiene o è collegato il sistema di distribuzione.

8.   I gestori dei sistemi di distribuzione non hanno il diritto di respingere le richieste di connessione economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili da parte di un nuovo impianto di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio, o di un impianto esistente ma non ancora connesso, tranne alle condizioni stabilite all’articolo 38.

Articolo 45

Poteri decisionali in materia di connessione di impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio al sistema di distribuzione

Le autorità di regolazione richiedono ai gestori dei sistemi di distribuzione di rendere pubbliche procedure trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria di impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio. Tali procedure sono soggette all’approvazione delle autorità di regolazione. Gli Stati membri possono concedere agli impianti di produzione di biometano la priorità di connessione.

Ai fini di una rapida realizzazione della connessione alla rete per la produzione di biometano, gli Stati membri si adoperano per garantire che il gestore del sistema di distribuzione rispetti termini ragionevoli per valutare le richieste di iniezione di biometano, presentare un’offerta e realizzare la connessione, sotto il monitoraggio delle autorità di regolazione effettuato nel rispetto dell’articolo 78, paragrafo 1, lettera t).

Articolo 46

Separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione e dei gestori della rete di distribuzione dell’idrogeno

1.   Il gestore del sistema di distribuzione o il gestore della rete di distribuzione dell’idrogeno, qualora faccia parte di un’impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell’organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione o alla distribuzione dell’idrogeno. Tali norme non comportano l’obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema di distribuzione o della rete di distribuzione dell’idrogeno dall’impresa verticalmente integrata. Gli Stati membri possono prevedere che i gestori delle reti di distribuzione dell’idrogeno abbiano la possibilità di prendere in locazione o in leasing attivi della rete dell’idrogeno da altri proprietari di sistemi di distribuzione, gestori dei sistemi di distribuzione o gestori delle reti di distribuzione dell’idrogeno all’interno della stessa impresa. Tale locazione o leasing non comporta sussidi incrociati tra operatori diversi.

2.   In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, il gestore del sistema di distribuzione o il gestore della rete di distribuzione dell’idrogeno, qualora sia parte di un’impresa verticalmente integrata, è indipendente da altre attività non connesse alla distribuzione o alla distribuzione dell’idrogeno per quanto riguarda l’organizzazione e l’adozione di decisioni. Al fine di conseguire tale indipendenza, si applicano i seguenti criteri minimi:

a)

l’amministrazione del gestore del sistema di distribuzione o del gestore della rete di distribuzione dell’idrogeno non fa parte di strutture societarie dell’impresa di gas naturale integrata o dell’impresa verticalmente integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di produzione, trasporto e fornitura di gas naturale e idrogeno;

b)

sono adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell’amministrazione del gestore del sistema di distribuzione o del gestore della rete di distribuzione dell’idrogeno siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

c)

il gestore del sistema di distribuzione o il gestore della rete di distribuzione dell’idrogeno dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall’impresa di gas naturale integrata o dall’impresa verticalmente integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete; ai fini dello svolgimento di tali compiti, il gestore del sistema di distribuzione o il gestore della rete di distribuzione dell’idrogeno dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, finanziarie e materiali; ciò non osta all’esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti disciplinata indirettamente ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 7, in una società controllata; ciò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore del sistema di distribuzione o del gestore della rete di distribuzione dell’idrogeno e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata; non è consentito alla società madre dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;

d)

il gestore del sistema di distribuzione o il gestore della rete di distribuzione dell’idrogeno predispone un programma di adempimenti contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l’osservanza; il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo obiettivo; la persona o l’organo responsabile del controllo del programma di adempimenti, o il responsabile della conformità del gestore del sistema di distribuzione o del gestore della rete di distribuzione dell’idrogeno presenta ogni anno all’autorità di regolazione una relazione sulle misure adottate; tale relazione è pubblicata; il responsabile della conformità del gestore del sistema di distribuzione o del gestore della rete di distribuzione dell’idrogeno è pienamente indipendente e deve poter accedere, per lo svolgimento della sua missione, a tutte le informazioni necessarie in possesso del gestore del sistema di distribuzione o del gestore della rete di distribuzione dell’idrogeno e di ogni impresa collegata.

3.   Se il gestore del sistema di distribuzione o il gestore della rete di distribuzione dell’idrogeno fa parte di un’impresa verticalmente integrata, gli Stati membri provvedono affinché le rispettive attività vengano controllate da autorità di regolazione o da altri organismi competenti in modo che il gestore in questione non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale per falsare la concorrenza. In particolare, ai gestori di sistemi di distribuzione o ai gestori delle reti di distribuzione dell’idrogeno verticalmente integrati è fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l’identità distinta del ramo «fornitura» dell’impresa verticalmente integrata.

4.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1, 2 e 3 ai gestori di sistemi di distribuzione appartenenti a un’impresa di gas naturale integrata che rifornisce meno di 100 000 clienti allacciati. Se il gestore del sistema di distribuzione beneficia di una deroga a norma del presente paragrafo al 4 agosto 2024, gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1, 2 e 3 al gestore della rete di distribuzione dell’idrogeno all’interno della stessa impresa, purché il numero combinato di clienti allacciati del gestore del sistema di distribuzione e del gestore della rete di distribuzione dell’idrogeno rimanga inferiore a 100 000.

Articolo 47

Obbligo di riservatezza dei gestori dei sistemi di distribuzione

1.   Fatto salvo l’articolo 74 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore del sistema di distribuzione mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attività che potrebbero essere commercialmente vantaggiose vengano divulgate in modo discriminatorio.

2.   Il gestore del sistema di distribuzione, nell’ambito della vendita o dell’acquisto di gas naturale da parte di imprese collegate, non abusa delle informazioni commercialmente sensibili ottenute da terzi nel fornire o nel negoziare l’accesso al sistema.

Articolo 48

Sistemi di distribuzione chiusi del gas naturale

1.   Gli Stati membri possono prevedere che le autorità di regolazione o altre autorità competenti classifichino come sistema di distribuzione chiuso un sistema che distribuisce gas naturale all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, fatto salvo il paragrafo 4, non rifornisce i clienti civili, purché:

a)

per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti di tale sistema siano integrati; oppure

b)

il sistema distribuisca gas naturale principalmente al proprietario o al gestore del sistema o a imprese ad essi collegate.

2.   Gli Stati membri possono prevedere che le autorità di regolazione esentino il gestore di un sistema di distribuzione chiuso del gas naturale dall’obbligo, di cui all’articolo 31, paragrafo 1, che le tariffe o le relative metodologie di calcolo siano approvate prima della loro entrata in vigore conformemente all’articolo 78.

3.   Quando è concessa un’esenzione a norma del paragrafo 2 del presente articolo, le tariffe applicabili o le relative metodologie di calcolo sono rivedute e approvate conformemente all’articolo 78, su richiesta di un utente del sistema di distribuzione chiuso del gas naturale.

4.   L’uso accidentale da parte di un numero limitato di clienti civili assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest’ultimo da un vincolo simile, e situati nell’area servita da un sistema di distribuzione chiuso non pregiudica la concessione di un’esenzione a norma del paragrafo 2.

5.   Ai fini della presente direttiva i sistemi di distribuzione chiusi sono considerati sistemi di distribuzione.

Articolo 49

Gestore di un sistema combinato

1.   L’articolo 46, paragrafo 1, non osta alla gestione di un sistema combinato di trasporto, stoccaggio del gas naturale o GNL o distribuzione del gas naturale, a condizione che il gestore ottemperi alle pertinenti disposizioni del capo IX.

2.   L’articolo 46, paragrafo 1, non osta alla gestione di un sistema combinato di reti di trasporto dell’idrogeno, terminali dell’idrogeno, impianti di stoccaggio dell’idrogeno o reti di distribuzione dell’idrogeno, a condizione che il gestore ottemperi agli articoli 68 e 69.

3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non ostano alla gestione di un sistema combinato all’interno dei sistemi del gas naturale e dell’idrogeno, fatte salve le prescrizioni di cui all’articolo 69.

CAPO VII

NORME APPLICABILI ALLE RETI DELL’IDROGENO

Articolo 50

Compiti dei gestori delle reti, dello stoccaggio e dei terminali dell’idrogeno

1.   Il gestore della rete dell’idrogeno, dello stoccaggio di idrogeno o del terminale dell’idrogeno ha la responsabilità di:

a)

gestire, mantenere e sviluppare, compresa la riconversione, a condizioni economiche accettabili, un’infrastruttura sicura e affidabile per il trasporto o lo stoccaggio di idrogeno, nel dovuto rispetto dell’ambiente, in stretta collaborazione con i gestori delle reti dell’idrogeno connesse e limitrofe, al fine di ottimizzare la coubicazione della produzione e dell’uso dell’idrogeno e sulla base del piano decennale di sviluppo della rete di cui all’articolo 55;

b)

assicurare la capacità a lungo termine del sistema dell’idrogeno di soddisfare richieste ragionevoli individuate per il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno conformemente al piano decennale di sviluppo della rete di cui all’articolo 55;

c)

garantire mezzi adeguati per rispondere ai propri obblighi;

d)

fornire al gestore di altre reti o altri sistemi interconnessi con il proprio informazioni sufficienti, anche sulla qualità dell’idrogeno, per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l’interoperabilità del sistema interconnesso;

e)

evitare discriminazioni tra gli utenti del sistema dell’idrogeno o le categorie di utenti dell’infrastruttura, nello specifico a favore di imprese ad essi collegate;

f)

fornire agli utenti del sistema dell’idrogeno le informazioni necessarie a un efficiente accesso all’infrastruttura;

g)

adottare tutte le misure ragionevoli disponibili per evitare e ridurre al minimo le emissioni di idrogeno delle proprie operazioni e sottoporre periodicamente a ispezione tutti i componenti pertinenti sotto la propria responsabilità al fine di rilevare e riparare eventuali perdite di idrogeno;

h)

presentare alle autorità competenti una relazione sul rilevamento delle perdite di idrogeno e, se del caso, un programma di riparazione o sostituzione, rendendo pubbliche informazioni statistiche riguardanti il rilevamento e la riparazione delle perdite di idrogeno su base annuale.

2.   I gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno mirano ad assicurare sufficiente capacità transfrontaliera per integrare l’infrastruttura europea dell’idrogeno accogliendo tutte le richieste di capacità economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili individuate nel piano decennale di sviluppo della rete di cui all’articolo 55 della presente direttiva e nel piano decennale di sviluppo della rete per l’idrogeno a livello dell’Unione di cui all’articolo 60 del regolamento (UE) 2024/1789 e tenendo conto della sicurezza degli approvvigionamenti di gas. Ricevuta la certificazione a norma dell’articolo 71 della presente direttiva e dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1789, le autorità competenti degli Stati membri possono decidere di affidare a uno o a un numero limitato di gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno la responsabilità di assicurare la capacità transfrontaliera.

3.   Ove opportuno per la gestione del sistema e per gli utenti finali, l’autorità di regolazione affida ai gestori delle reti dell’idrogeno la responsabilità di assicurare una gestione efficiente della qualità dell’idrogeno e una qualità stabile dell’idrogeno nelle loro reti, in linea con le norme applicabili in materia di qualità dell’idrogeno.

4.   I gestori delle reti dell’idrogeno sono responsabili del bilanciamento nella loro rete a decorrere dal 1o gennaio 2033 o da una data anteriore, se così disposto dall’autorità di regolazione. Le regole di bilanciamento della rete dell’idrogeno adottate dai gestori delle reti dell’idrogeno, comprese le regole per addebitare agli utenti della loro rete lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie.

Articolo 51

Reti dell’idrogeno esistenti

1.   Gli Stati membri possono prevedere che le autorità di regolazione concedano una deroga a quanto prescritto da uno o più degli articoli 35, 46, 68, 69, 70 e 71 della presente direttiva e dagli articoli 7 e 65 del regolamento (UE) 2024/1789 alle reti dell’idrogeno che al 4 agosto 2024 appartenevano a un’impresa verticalmente integrata.

2.   Le deroghe concesse a norma del paragrafo 1 scadono se:

a)

l’autorità di regolazione, su richiesta dell’impresa verticalmente integrata, decide di porre fine alla deroga;

b)

la rete dell’idrogeno che beneficia della deroga viene collegata a un’altra rete dell’idrogeno;

c)

la rete dell’idrogeno che beneficia della deroga viene ampliata o se ne è aumentata la capacità di oltre il 5 % in termini di lunghezza o capacità rispetto al 4 agosto 2024; oppure

d)

l’autorità di regolazione conclude, mediante decisione, che l’applicazione continuativa della deroga comporterebbe il rischio di ostacolare la concorrenza o di incidere negativamente sull’efficace realizzazione dell’infrastruttura dell’idrogeno o sullo sviluppo e sul funzionamento del mercato dell’idrogeno nello Stato membro o nell’Unione.

3.   Ogni sette anni a decorrere dalla data di concessione di una deroga a norma del paragrafo 1, l’autorità di regolazione pubblica una valutazione dell’impatto della deroga sulla concorrenza, sull’infrastruttura dell’idrogeno e sullo sviluppo e sul funzionamento del mercato dell’idrogeno nell’Unione o nello Stato membro.

4.   Le autorità di regolazione possono chiedere ai gestori delle reti dell’idrogeno esistenti di fornire loro tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione dei loro compiti.

Articolo 52

Reti dell’idrogeno geograficamente limitate

1.   Gli Stati membri possono prevedere che le autorità di regolazione concedano una deroga agli articoli 68 e 71 o all’articolo 46 per le reti dell’idrogeno che trasportano idrogeno all’interno di una zona industriale o commerciale geograficamente limitata. Per la durata della deroga, tali reti soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a)

non comprendono gli interconnettori di idrogeno;

b)

non dispongono di connessioni dirette agli impianti di stoccaggio dell’idrogeno o ai terminali dell’idrogeno, a meno che tali impianti di stoccaggio o terminali siano anch’essi collegati a una rete dell’idrogeno che non beneficia di una deroga concessa a norma del presente articolo o dell’articolo 51;

c)

servono in primo luogo allo scopo di fornire idrogeno ai clienti direttamente collegati alla rete stessa; e

d)

non sono collegate a nessun’altra rete dell’idrogeno, ad eccezione delle reti che beneficiano anch’esse di una deroga concessa a norma del presente articolo e sono gestite dallo stesso gestore della rete dell’idrogeno.

2.   L’autorità di regolazione adotta una decisione intesa a ritirare la deroga di cui al paragrafo 1 qualora concluda che l’applicazione continuativa della deroga comporterebbe il rischio di ostacolare la concorrenza o di incidere negativamente sull’efficace realizzazione dell’infrastruttura dell’idrogeno o sullo sviluppo e sul funzionamento del mercato dell’idrogeno nell’Unione o nello Stato membro, ovvero laddove non sia più soddisfatta una qualsiasi delle condizioni elencate al paragrafo 1.

Ogni sette anni a decorrere dalla concessione di una deroga a norma del paragrafo 1, l’autorità di regolazione pubblica una valutazione dell’impatto della deroga sulla concorrenza, sull’infrastruttura dell’idrogeno e sullo sviluppo e sul funzionamento del mercato dell’idrogeno nell’Unione o nello Stato membro.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le domande di accesso dei produttori di idrogeno e le domande di connessione dei clienti industriali siano notificate all’autorità di regolazione, rese pubbliche e trattate a norma dell’articolo 42. La pubblicazione delle domande di accesso tutela la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

Articolo 53

Interconnettori di idrogeno con paesi terzi

1.   L’Unione conclude per ciascun interconnettore di idrogeno tra gli Stati membri e i paesi terzi, prima della messa in funzione, un accordo internazionale a norma dell’articolo 218 TFUE con i paesi terzi connessi interessati nel quale sono definite norme di funzionamento per l’interconnettore di idrogeno in questione, qualora ritenuto necessario per garantire coerenza e uniformità rispetto alle norme applicabili alle reti dell’idrogeno di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) 2024/1789. Un accordo internazionale non è ritenuto necessario se lo Stato membro connesso o che intende essere connesso mediante un interconnettore di idrogeno negozia e conclude un accordo intergovernativo con i paesi terzi connessi interessati conformemente all’articolo 89 della presente direttiva nel quale sono definite norme di funzionamento per l’interconnettore di idrogeno in questione al fine di garantire coerenza e uniformità rispetto alle norme applicabili alle reti dell’idrogeno di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) 2024/1789.

2.   Il paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l’articolo 85 e la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri.

3.   Il paragrafo 1 non osta inoltre alla possibilità per l’Unione e gli Stati membri, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle procedure applicabili, di avviare dialoghi con paesi terzi connessi, anche per instaurare una cooperazione su questioni pertinenti per la produzione di idrogeno, quali le questioni sociali e ambientali.

Articolo 54

Riservatezza per i gestori delle reti dell’idrogeno, degli impianti di stoccaggio dell’idrogeno e dei terminali dell’idrogeno

1.   Fatti salvi gli obblighi giuridici di divulgare informazioni, ciascun gestore della rete dell’idrogeno, di un impianto di stoccaggio dell’idrogeno o di un terminale dell’idrogeno e ciascun proprietario della rete dell’idrogeno mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attività che potrebbero essere commercialmente vantaggiose vengano divulgate in modo discriminatorio. In particolare, se il gestore della rete dell’idrogeno, dell’impianto di stoccaggio dell’idrogeno o del terminale dell’idrogeno o il proprietario della rete dell’idrogeno fa parte di un’impresa verticalmente integrata, non divulga alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti dell’impresa verticalmente integrata diverse dai gestori dei sistemi di trasporto, dai gestori dei sistemi di distribuzione o dai gestori delle reti dell’idrogeno, salvo che ciò risulti necessario per effettuare un’operazione commerciale.

2.   Nell’ambito di operazioni di compravendita di idrogeno da parte di imprese collegate, è fatto divieto al gestore della rete dell’idrogeno, dell’impianto di stoccaggio dell’idrogeno o del terminale dell’idrogeno di fare uso abusivo delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel fornire o nel negoziare l’accesso al sistema.

3.   Le informazioni necessarie per un’effettiva concorrenza e l’efficiente funzionamento del mercato sono rese pubbliche. Tale obbligo non pregiudica la tutela delle informazioni commercialmente sensibili.

CAPO VIII

PIANIFICAZIONE DI RETE INTEGRATA

Articolo 55

Sviluppo della rete per il gas naturale e l’idrogeno e poteri decisionali in materia di investimenti

1.   Tutti i gestori dei sistemi di trasporto e i gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno trasmettono almeno ogni due anni all’autorità di regolazione competente, previa consultazione dei pertinenti soggetti interessati conformemente al paragrafo 2, lettera f), un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull’offerta esistenti e previste. Ogni Stato membro dispone di un piano unico di sviluppo della rete per il gas naturale e di un piano unico di sviluppo della rete per l’idrogeno, o di un piano comune per il gas naturale e l’idrogeno.

Gli Stati membri che autorizzano un piano comune fanno in modo che tale piano sia sufficientemente trasparente da consentire all’autorità di regolazione di individuare chiaramente le esigenze specifiche del settore del gas naturale e le esigenze specifiche del settore dell’idrogeno affrontate nel piano. È eseguita una modellizzazione separata per i rispettivi vettori energetici, con capitoli distinti che illustrano le mappature di rete per il gas naturale e le mappature di rete per l’idrogeno.

Gli Stati membri in cui sono elaborati piani distinti per il gas naturale e l’idrogeno assicurano che i gestori dei sistemi di trasporto e i gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno collaborino strettamente, qualora sia necessario prendere decisioni per garantire l’efficienza del sistema, quale definita all’articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2023/1791, per tutti i vettori energetici, ad esempio per la riconversione.

I gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno collaborano strettamente con i gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica e con i gestori dei sistemi di distribuzione dell’energia elettrica, se del caso, al fine di coordinare i requisiti infrastrutturali comuni, quali l’ubicazione degli elettrolizzatori e le pertinenti infrastrutture di trasporto, e tengono nella massima considerazione il loro parere.

Gli Stati membri si adoperano per garantire il coordinamento delle fasi di pianificazione dei rispettivi piani decennali di sviluppo delle reti per il gas naturale, l’idrogeno e l’energia elettrica.

I gestori di infrastrutture, inclusi i gestori di terminali di GNL, i gestori di sistemi di stoccaggio del gas naturale, i gestori di sistemi di distribuzione, i gestori delle reti di distribuzione dell’idrogeno, i gestori di terminali dell’idrogeno, i gestori di impianti di stoccaggio dell’idrogeno, i gestori delle infrastrutture di teleriscaldamento e i gestori che operano nel settore dell’energia elettrica sono tenuti a fornire tutte le informazioni pertinenti ai gestori dei sistemi di trasporto e ai gestori delle reti di trasmissione dell’idrogeno dei piani decennali di sviluppo della rete e a scambiarle con loro. Il piano decennale di sviluppo della rete per il gas naturale contiene misure efficaci atte a garantire l’adeguatezza del sistema del gas naturale e la sicurezza dell’approvvigionamento, in particolare la conformità allo standard infrastrutturale di cui al regolamento (UE) 2017/1938. I piani decennali di sviluppo della rete sono pubblicati e resi accessibili tramite un sito web unitamente all’esito della consultazione dei soggetti interessati. Tale sito web è aggiornato regolarmente per garantire che tutti i soggetti interessati siano informati in merito ai tempi, alle modalità e alla portata della consultazione.

2.   In particolare, i piani decennali di sviluppo della rete di cui al paragrafo 1:

a)

contengono informazioni complete e dettagliate sulla principale infrastruttura da costruire o potenziare nell’arco dei dieci anni successivi che tengono conto di eventuali rafforzamenti delle infrastrutture necessari per la connessione di impianti di gas rinnovabili e gas a basse emissioni di carbonio e che comprendono le infrastrutture sviluppate per consentire l’inversione dei flussi alla rete di trasporto;

b)

contengono informazioni su tutti gli investimenti già decisi e individuano nuovi investimenti e soluzioni sul lato della domanda, per cui non sono necessari nuovi investimenti infrastrutturali, da realizzare nel triennio successivo;

c)

includono, nel caso del gas naturale, informazioni complete e dettagliate sull’infrastruttura che può o deve essere dismessa;

d)

includono, nel caso dell’idrogeno, informazioni complete e dettagliate sull’infrastruttura che può o deve essere riconvertita per il trasporto dell’idrogeno, in particolare per consegnare idrogeno agli utenti finali nei settori difficili da decarbonizzare, tenendo conto del potenziale di riduzione dei gas a effetto serra e dell’efficienza sotto il profilo energetico e in termini di costi rispetto ad altre opzioni;

e)

prevedono uno scadenzario per tutti i progetti di investimento e dismissione;

f)

sono basati su uno scenario comune elaborato ogni due anni dai gestori delle infrastrutture pertinenti, compresi i gestori dei pertinenti sistemi di distribuzione, almeno del gas naturale, dell’idrogeno, dell’energia elettrica e, se del caso, del teleriscaldamento;

g)

nel caso del gas naturale, sono coerenti con i risultati delle valutazioni comuni e nazionali del rischio a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938;

h)

sono in linea con il piano nazionale integrato per l’energia e il clima e i relativi aggiornamenti, tengono conto dello stato dei lavori relativi alle relazioni nazionali integrate sull’energia e il clima presentate nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999, sono coerenti con gli obiettivi stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 e sostengono l’obiettivo della neutralità climatica sancito all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119;

i)

sono coerenti con il piano decennale di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell’Unione di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) 2024/1789 e con il piano decennale di sviluppo della rete per l’idrogeno a livello dell’Unione di cui all’articolo 60 di tale regolamento, a seconda dei casi;

j)

tengono conto del piano di sviluppo della rete di distribuzione dell’idrogeno di cui all’articolo 56 e dei piani di dismissione della rete del gas naturale di cui all’articolo 57.

Gli scenari comuni di cui al primo comma, lettera f), si fondano su stime ragionevoli dell’evoluzione in termini di produzione, fornitura e consumo, in particolare per quanto concerne le esigenze dei settori difficili da decarbonizzare, tenendo conto del potenziale di riduzione dei gas a effetto serra e dell’efficienza sotto il profilo energetico e in termini di costi rispetto ad altre opzioni, e prendono in considerazione le soluzioni sul lato della domanda per cui non sono necessari nuovi investimenti infrastrutturali. Prendono inoltre in considerazione gli scambi transfrontalieri, anche con i paesi terzi, e il ruolo dello stoccaggio di idrogeno e dell’integrazione dei terminali dell’idrogeno. I gestori delle infrastrutture conducono una consultazione approfondita su tali scenari aperta ai pertinenti soggetti interessati, compresi i gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica, i gestori delle reti di distribuzione dell’idrogeno, le associazioni coinvolte nei mercati dell’energia elettrica, del gas naturale e dell’idrogeno, nonché del riscaldamento e del raffrescamento, le imprese di fornitura e di produzione, gli aggregatori indipendenti, gli operatori di gestione della domanda, le organizzazioni coinvolte nelle soluzioni di efficienza energetica, le associazioni dei consumatori di energia e i rappresentanti della società civile. Le consultazioni si svolgono in una fase iniziale, prima dell’elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete, in modo aperto, inclusivo e trasparente. Tutti i documenti forniti dai gestori delle infrastrutture per facilitare le consultazioni sono resi pubblici, così come l’esito della consultazione dei soggetti interessati. Il pertinente sito web è aggiornato tempestivamente quando tali documenti sono disponibili, in modo che i pertinenti soggetti interessati siano sufficientemente informati e possano così partecipare efficacemente alla consultazione.

Gli scenari comuni di cui al primo comma, lettera f), del presente paragrafo sono in linea con gli scenari a livello dell’Unione stabiliti a norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2022/869 e con il piano nazionale integrato per l’energia e il clima e i relativi aggiornamenti conformemente al regolamento (UE) 2018/1999; sostengono inoltre l’obiettivo della neutralità climatica sancito all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119. Tali scenari comuni sono approvati dall’autorità nazionale competente. Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009 può formulare di propria iniziativa un parere sulla compatibilità degli scenari comuni con gli obiettivi 2030 dell’Unione per l’energia e il clima e con il suo obiettivo della neutralità climatica all’orizzonte 2050.L’autorità nazionale competente tiene conto di tale parere.

3.   Nell’elaborare i piani decennali di sviluppo della rete, il gestore del sistema di trasporto e il gestore della rete di trasporto dell’idrogeno tengono pienamente conto delle potenziali alternative all’espansione del sistema, ad esempio la gestione della domanda, oltre che delle aspettative in termini di consumo in seguito all’applicazione del principio «l’efficienza energetica al primo posto» conformemente all’articolo 27 della direttiva (UE) 2023/1791, degli scambi con altri paesi e dei piani di sviluppo della rete a livello dell’Unione. Ove possibile, in vista dell’integrazione del sistema energetico, il gestore del sistema di trasporto e il gestore della rete di trasporto dell’idrogeno valutano come rispondere a un’esigenza con un approccio trasversale ai sistemi dell’energia elettrica, del riscaldamento, se del caso, e del gas naturale e dell’idrogeno, anche considerando informazioni sull’ubicazione e sulle dimensioni ottimali degli attivi di stoccaggio dell’energia e conversione dell’energia elettrica in gas (power-to-gas) nonché la coubicazione della produzione e del consumo di idrogeno. Il gestore della rete di trasporto dell’idrogeno include informazioni sull’ubicazione degli utenti finali nei settori difficili da decarbonizzare al fine di contemplare l’uso dell’idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio in tali settori.

4.   L’autorità di regolazione consulta tutti gli utenti di sistema effettivi o potenziali sul piano decennale di sviluppo della rete, secondo modalità aperte e trasparenti. Alle persone o imprese che si dichiarano utenti potenziali di sistema può essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. L’autorità di regolazione rende pubblici i risultati della procedura consultiva, compresi i possibili fabbisogni in termini di investimenti, dismissione degli attivi e soluzioni sul lato della domanda per cui non sono necessari nuovi investimenti infrastrutturali.

5.   L’autorità di regolazione valuta se il piano decennale di sviluppo della rete sia conforme ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e, se del caso, se sia coerente con la più recente simulazione di scenari di interruzione a livello dell’Unione svolta dalla Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas (ENTSOG) a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938, con le valutazioni regionali e nazionali del rischio a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938 e con i piani decennali non vincolanti di sviluppo della rete a livello dell’Unione («piani di sviluppo della rete a livello dell’Unione») di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 nonché con gli articoli 32 e 60 del regolamento (UE) 2024/1789. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con i piani di sviluppo della rete a livello dell’Unione, l’autorità nazionale di regolazione consulta l’ACER. L’autorità di regolazione può chiedere al gestore della rete di trasporto di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete.

Le autorità nazionali competenti esaminano la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete con l’obiettivo della neutralità climatica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, con il piano nazionale per l’energia e il clima e i relativi aggiornamenti nonché con le relazioni nazionali integrate sull’energia e il clima presentate nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999 e, in caso di incoerenza, possono fornire all’autorità di regolazione un parere motivato che spieghi tale incoerenza, da tenere in debita considerazione.

6.   L’autorità di regolazione controlla e valuta l’attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.

7.   Nei casi in cui il gestore di sistema indipendente o il gestore di trasporto indipendente, ovvero il gestore della rete di trasporto dell’idrogeno integrato o il gestore della rete di trasporto dell’idrogeno indipendente, per motivi che non siano motivi prioritari che sfuggono al suo controllo, non realizza un investimento che in base al piano decennale di sviluppo della rete doveva essere realizzato nel triennio successivo, gli Stati membri provvedono a che sia imposto all’autorità di regolazione di adottare almeno uno dei seguenti provvedimenti per assicurare che l’investimento in questione sia realizzato, se tale investimento è tuttora pertinente sulla base del più recente piano decennale di sviluppo della rete:

a)

imporre al gestore del sistema di trasporto o al gestore della rete di trasporto dell’idrogeno di realizzare l’investimento in causa;

b)

indire una gara d’appalto per l’investimento in questione, aperta a tutti gli investitori;

c)

imporre al gestore del sistema di trasporto o al gestore della rete di trasporto dell’idrogeno di accettare un aumento di capitale per finanziare l’investimento necessario e permettere la partecipazione di investitori indipendenti al capitale.

Se l’autorità di regolazione si è avvalsa dei poteri di cui alla lettera b) del primo comma, può imporre al gestore del sistema di trasporto o al gestore della rete di trasporto dell’idrogeno di acconsentire a una o più delle condizioni seguenti:

a)

il finanziamento da parte di terzi;

b)

la costruzione, la riconversione o la dismissione ad opera di terzi;

c)

la costruzione dei nuovi beni in questione a opera del gestore stesso;

d)

la gestione dei nuovi beni in questione da parte del gestore stesso.

Il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell’idrogeno comunica agli investitori ogni informazione necessaria a realizzare l’investimento, realizza la connessione dei nuovi beni alla rete di trasporto o alla rete di trasporto dell’idrogeno e in generale fa il possibile per facilitare l’attuazione del progetto di investimento.

Le pertinenti disposizioni finanziarie sono soggette all’approvazione dell’autorità di regolazione.

8.   Se l’autorità di regolazione si è avvalsa dei poteri di cui al paragrafo 7, le pertinenti tariffe di accesso alla rete come stabilito o approvato dall’autorità di regolazione coprono i costi dell’investimento in questione.

Articolo 56

Piano di sviluppo della rete di distribuzione dell’idrogeno

1.   I gestori delle reti di distribuzione dell’idrogeno presentano ogni quattro anni all’autorità di regolazione un piano volto a illustrare l’infrastruttura di rete dell’idrogeno che intendono sviluppare. Il piano è elaborato in stretta cooperazione con i gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica, nonché, se del caso, con gli operatori di teleriscaldamento e teleraffrescamento, facendo in modo di garantire un’efficace integrazione del sistema energetico e tenendo nella massima considerazione il loro parere. Gli Stati membri possono autorizzare i gestori delle reti di distribuzione dell’idrogeno, a norma del presente articolo, e i gestori dei sistemi di distribuzione, a norma dell’articolo 57, che operano nella stessa regione a elaborare un piano comune.

Gli Stati membri che autorizzano una pianificazione comune garantiscono che il piano sia sufficientemente trasparente da individuare chiaramente le esigenze specifiche del settore del gas naturale e le esigenze specifiche del settore dell’idrogeno affrontate nel piano. È eseguita una modellizzazione separata per ciascun vettore energetico e con capitoli distinti che illustrano le mappature di rete per il gas naturale e le mappature di rete per l’idrogeno.

Gli Stati membri in cui sono elaborati piani distinti per il gas naturale e l’idrogeno assicurano che i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori delle reti di distribuzione dell’idrogeno collaborino strettamente, qualora sia necessario prendere decisioni per garantire l’efficienza del sistema per tutti i vettori energetici, ad esempio per la riconversione.

2.   In particolare, il piano di sviluppo della rete di distribuzione dell’idrogeno:

a)

include informazioni sul fabbisogno di capacità, in termini sia di volume che di durata, negoziato tra gli utenti delle reti di distribuzione dell’idrogeno e i gestori delle reti di distribuzione dell’idrogeno, sulla fornitura di idrogeno e sul fabbisogno di capacità, in termini sia di volume che di durata, dei potenziali futuri utenti finali difficili da decarbonizzare e di quelli esistenti, tenendo conto del potenziale di riduzione dei gas a effetto serra e dell’efficienza sotto il profilo energetico e in termini di costi rispetto ad altre opzioni, come anche dell’ubicazione di tali utenti finali, al fine di contemplare l’uso dell’idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio in tali settori;

b)

tiene conto dei piani di riscaldamento e raffrescamento stabiliti a norma dell’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2023/1791 e della domanda dei settori non contemplati dai piani di riscaldamento e raffrescamento, e valuta in che modo sia rispettato il principio «l’efficienza energetica al primo posto» di cui all’articolo 27 di tale direttiva quando si prende in considerazione l’espansione della rete di distribuzione dell’idrogeno in settori in cui sono disponibili alternative più efficienti sotto il profilo energetico;

c)

include informazioni sulla misura in cui per trasportare idrogeno si debbano utilizzare gasdotti del gas naturale riconvertiti, nonché sulla misura in cui tale riconversione sia necessaria per soddisfare il fabbisogno di capacità stabilito in conformità della lettera a);

d)

si basa su una procedura consultiva che è aperta ai pertinenti soggetti interessati al fine di consentire la loro partecipazione tempestiva ed effettiva al processo di pianificazione, anche attraverso la comunicazione e lo scambio di tutte le informazioni pertinenti;

e)

è pubblicato sul sito web del gestore della rete di distribuzione dell’idrogeno contestualmente all’esito della consultazione dei soggetti interessati ed è trasmesso all’autorità di regolazione, unitamente all’esito della consultazione dei soggetti interessati; tale sito web è aggiornato periodicamente in modo che i pertinenti soggetti interessati siano sufficientemente informati e possano così partecipare efficacemente alla consultazione;

f)

è in linea con il piano nazionale integrato per l’energia e il clima e i relativi aggiornamenti e con le relazioni nazionali integrate sull’energia e il clima presentate nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999 e sostiene l’obiettivo della neutralità climatica sancito all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119;

g)

è coerente con il piano di sviluppo della rete per l’idrogeno a livello dell’Unione di cui all’articolo 60 del regolamento (UE) 2024/1789 e con i piani decennali nazionali di sviluppo della rete elaborati conformemente all’articolo 55 della presente direttiva.

3.   I gestori delle reti di distribuzione dell’idrogeno scambiano tutte le informazioni pertinenti che sono necessarie all’elaborazione del piano con altri gestori delle reti dell’idrogeno, compresi quelli situati in Stati membri confinanti qualora vi sia una connessione diretta.

4.   L’autorità di regolazione valuta se il piano di sviluppo della rete di distribuzione dell’idrogeno sia conforme al paragrafo 1 del presente articolo. L’autorità di regolazione esamina il piano e può richiederne modifiche in linea con la valutazione. Nel farlo tiene conto della necessità energetica ed economica globale della rete dell’idrogeno nonché del quadro di scenari comuni elaborato a norma dell’articolo 55, paragrafo 2, lettera f). Riguardo ai piani presentati in relazione alle reti dell’idrogeno che beneficiano di una deroga a norma dell’articolo 51 o 52, l’autorità di regolazione può astenersi dall’esaminare il piano e formulare raccomandazioni di modifica.

5.   Nell’approvare gli oneri specifici ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1789, l’autorità di regolazione tiene conto dell’esame del piano di sviluppo della rete di distribuzione dell’idrogeno.

6.   Fino al 31 dicembre 2032 e fatte salve le competenze dell’autorità di regolazione nel vigilare sulle norme di accesso alla rete, gli Stati membri possono affidare a un’altra autorità competente il compito di esaminare il piano di sviluppo della rete di distribuzione dell’idrogeno e di formulare raccomandazioni di modifica di quest’ultimo da parte del gestore della rete di distribuzione dell’idrogeno al fine di garantire la coerenza con i piani nazionali integrati per l’energia e il clima e i relativi aggiornamenti.

7.   In deroga ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, gli Stati membri possono decidere di applicare ai gestori delle reti di distribuzione dell’idrogeno i requisiti di cui all’articolo 55 a decorrere dal 4 agosto 2024.

Articolo 57

Piani di dismissione della rete per i gestori dei sistemi di distribuzione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di distribuzione elaborino piani di dismissione della rete laddove si preveda una riduzione della domanda di gas naturale tale da richiedere la dismissione delle reti di distribuzione del gas naturale o di parti di esse. Tali piani sono elaborati in stretta cooperazione con i gestori delle reti di distribuzione dell’idrogeno, i gestori dei sistemi di distribuzione dell’energia elettrica e gli operatori di teleriscaldamento e teleraffrescamento, facendo in modo di garantire un’efficace integrazione del sistema energetico e tenendo conto della riduzione dell’uso di gas naturale per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici laddove siano disponibili alternative più efficienti sotto il profilo energetico e in termini di costi. Gli Stati membri possono autorizzare i gestori dei sistemi di distribuzione, a norma del presente articolo, e i gestori delle reti di distribuzione dell’idrogeno, a norma dell’articolo 56, che operano nella stessa regione a elaborare un piano comune se parti dell’infrastruttura del gas naturale devono essere riconvertite. Gli Stati membri che autorizzano un piano comune garantiscono che il piano sia sufficientemente trasparente da individuare chiaramente le esigenze specifiche del settore del gas naturale e le esigenze specifiche del settore dell’idrogeno affrontate nel piano. Ove applicabile è eseguita una modellizzazione separata per ciascun vettore energetico, con capitoli distinti che illustrano le mappature di rete per il gas naturale e le mappature di rete per l’idrogeno.

Gli Stati membri in cui sono elaborati piani distinti per il gas naturale e l’idrogeno assicurano che i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori delle reti di distribuzione dell’idrogeno collaborino strettamente, qualora sia necessario prendere decisioni per garantire l’efficienza del sistema per tutti i vettori energetici, ad esempio per la riconversione.

2.   I piani di dismissione della rete di distribuzione rispettano almeno i seguenti principi:

a)

i piani si basano sui piani di riscaldamento e raffrescamento elaborati in conformità dell’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2023/1791 e tengono debitamente conto della domanda dei settori non contemplati dai piani di riscaldamento e raffrescamento;

b)

i piani si fondano su stime ragionevoli dell’evoluzione in termini di produzione, iniezione e fornitura di gas naturale, compreso il biometano, da un lato, e del consumo di gas naturale in tutti i settori a livello di distribuzione, dall’altro;

c)

i gestori dei sistemi di distribuzione individuano i necessari adattamenti dell’infrastruttura, mentre viene conferita priorità alle soluzioni sul lato della domanda per cui non sono necessari nuovi investimenti infrastrutturali, e i piani elencano le infrastrutture da dismettere, anche al fine di creare trasparenza per quanto riguarda l’eventuale riconversione di tali infrastrutture per il trasporto dell’idrogeno;

d)

i gestori dei sistemi di distribuzione conducono, in sede di elaborazione del piano, una procedura consultiva aperta ai pertinenti soggetti interessati al fine di consentire la loro partecipazione tempestiva ed effettiva al processo di pianificazione, anche attraverso la comunicazione e lo scambio di tutte le informazioni pertinenti; i risultati della consultazione e il piano di dismissione della rete sono presentati all’autorità nazionale competente;

e)

i piani e l’esito della consultazione dei soggetti interessati sono pubblicati sui siti web dei gestori dei sistemi di distribuzione e tali siti web sono aggiornati periodicamente per garantire che i pertinenti soggetti interessati siano sufficientemente informati e possano così partecipare efficacemente alla consultazione;

f)

i piani sono aggiornati almeno ogni quattro anni, sulla base delle più recenti proiezioni della domanda e dell’offerta di gas naturale nella regione interessata, e coprono un periodo di dieci anni;

g)

i gestori dei sistemi di distribuzione che operano nella stessa regione possono decidere di elaborare un unico piano comune di dismissione della rete;

h)

i piani sono coerenti con il piano di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell’Unione di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) 2024/1789 e con i piani decennali nazionali di sviluppo della rete elaborati conformemente all’articolo 55 della presente direttiva;

i)

i piani sono coerenti con i piani nazionali integrati per l’energia e il clima degli Stati membri, con la relazione intermedia nazionale integrata per l’energia e il clima e con la strategia a lungo termine presentati a norma del regolamento (UE) 2018/1999, e sostengono l’obiettivo della neutralità climatica sancito all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119.

3.   Le autorità nazionali competenti valutano se i piani di dismissione della rete di distribuzione rispettano i principi di cui al paragrafo 2. Approvano o respingono il piano di dismissione della rete di distribuzione e possono richiedere che vi siano apportate modifiche.

4.   L’elaborazione dei piani di dismissione della rete di distribuzione facilita la protezione dei clienti finali in conformità dell’articolo 13 e tiene conto dei loro diritti a norma dell’articolo 38, paragrafo 6.

5.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 ai gestori dei sistemi di distribuzione che riforniscono meno di 45 000 clienti allacciati entro il 4 agosto 2024. Qualora siano esentati dall’obbligo di presentare un piano di dismissione della rete di distribuzione, i gestori dei sistemi di distribuzione informano l’autorità di regolazione della dismissione delle reti di distribuzione o di parti di esse.

6.   Qualora parti della rete di distribuzione del gas naturale richiedano la dismissione prima della fine del loro ciclo di vita originariamente previsto, l’autorità di regolazione elabora orientamenti per un approccio strutturale all’ammortamento di tali attivi e alla fissazione delle tariffe in conformità dell’articolo 78, paragrafo 7. Nell’elaborare tali orientamenti, le autorità di regolazione consultano i pertinenti soggetti interessati, in particolare i gestori dei sistemi di distribuzione e gli organismi dei consumatori.

Articolo 58

Costi e oneri di connessione per gli impianti di produzione di biometano

1.   Gli Stati membri prevedono un quadro normativo di riferimento per gli impianti di produzione di biometano in relazione ai costi e agli oneri derivanti dalla loro connessione alle reti di trasporto o di distribuzione. Tale quadro normativo garantisce che:

a)

i costi e gli oneri di connessione tengano conto del principio «l’efficienza energetica al primo posto» applicabile allo sviluppo della rete a norma dell’articolo 3 e dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2023/1791;

b)

i costi e gli oneri di connessione siano pubblicati nell’ambito delle procedure per la connessione di nuovi impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio al sistema di trasporto e distribuzione di cui agli articoli 41 e 45 della presente direttiva e a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001;

c)

si tenga conto dei principi di trasparenza e non discriminazione, della necessità di quadri finanziari stabili per gli investimenti esistenti, dello stato di avanzamento della diffusione del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio nello Stato membro interessato e dell’esistenza di meccanismi di sostegno alternativi per potenziare l’uso del gas rinnovabile o del gas a basse emissioni di carbonio, se del caso.

2.   Nel fissare o approvare le tariffe o le metodologie che devono essere utilizzate dai gestori dei sistemi di trasporto e dai gestori dei sistemi di distribuzione, le autorità di regolazione possono tenere conto dei costi sostenuti e degli investimenti effettuati da tali gestori per adempiere i loro obblighi e che non sono recuperati direttamente dai costi e dagli oneri di connessione, nella misura in cui i costi corrispondono a quelli di un gestore regolamentato efficiente e strutturalmente comparabile.

Articolo 59

Finanziamento dell’infrastruttura transfrontaliera dell’idrogeno

1.   Se gli Stati membri applicano un sistema di accesso regolato dei terzi alle reti di trasporto dell’idrogeno a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, e se un progetto di interconnettore di idrogeno non è un progetto d’interesse comune di cui al capo II e all’allegato I, punto 3, del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio (49), i gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno adiacenti e interessate sostengono i costi del progetto e possono includerli nei rispettivi sistemi tariffari, previa approvazione dell’autorità di regolazione. Se individuano un divario sostanziale tra benefici e costi, i gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno possono elaborare un piano di progetto, ivi compresa una richiesta di ripartizione transfrontaliera dei costi, e presentarlo congiuntamente alle autorità di regolazione competenti per approvazione congiunta.

2.   Se i gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno presentano il piano di progetto di cui al paragrafo 1, il piano di progetto e la domanda di ripartizione transfrontaliera dei costi sono corredati di un’analisi costi-benefici specifica per progetto, che prenda in considerazione i benefici oltre le frontiere degli Stati membri interessati, e di un piano aziendale di valutazione della sostenibilità finanziaria del progetto, che contenga una soluzione di finanziamento e indichi se i gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno coinvolti concordano su una proposta dettagliata di ripartizione transfrontaliera dei costi.

Le autorità di regolazione competenti, previa consultazione dei gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno, adottano una decisione congiunta sulla ripartizione dei costi di investimento a carico di ciascun gestore della rete di trasporto dell’idrogeno per il progetto.

3.   A decorrere dal 1o gennaio 2033 tutti i gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno interessati negoziano un sistema di compensazione finanziaria al fine di garantire il finanziamento dell’infrastruttura transfrontaliera dell’idrogeno nel caso in cui non siano applicate tariffe per l’accesso alle reti di trasporto dell’idrogeno nei punti di interconnessione tra Stati membri a norma dell’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1789. Nello sviluppo di tale sistema i gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno conducono un processo di consultazione ad ampio raggio coinvolgendo tutti i pertinenti partecipanti al mercato.

4.   I gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno coinvolti concordano su un sistema di compensazione finanziaria entro il 31 dicembre 2035 e lo sottopongono all’approvazione congiunta delle autorità di regolazione competenti. Se entro tale termine non è stato raggiunto un accordo, le autorità di regolazione competenti prendono una decisione congiunta entro due anni. Se le autorità di regolazione competenti non riescono a raggiungere un accordo sulla decisione congiunta entro due anni, spetta all’ACER adottare una decisione secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942.

5.   Il sistema di compensazione finanziaria è attuato conformemente all’articolo 78, paragrafo 1, lettera b).

6.   Nel contesto della transizione a un sistema di compensazione finanziaria, il meccanismo istituito non pregiudica i contratti di capacità esistenti.

7.   Ulteriori dettagli necessari ai fini dell’attuazione del procedimento esposto nel presente articolo, segnatamente le procedure e le tempistiche richieste nonché la procedura per rivedere e, se del caso, modificare il sistema di compensazione finanziaria in modo da tenere in considerazione l’evolversi delle tariffe e lo sviluppo delle reti dell’idrogeno, sono definiti in un codice di rete redatto a norma dell’articolo 72 del regolamento (UE) 2024/1789.

CAPO IX

SEPARAZIONE DEI GESTORI DEL SISTEMA DI TRASPORTO E DEI GESTORI DELLE RETI DI TRASPORTO DELL’IDROGENO

Sezione 1

Separazione proprietaria

Articolo 60

Separazione dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto

1.   Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasporto agisca in qualità di gestore del sistema di trasporto;

b)

la stessa persona non sia autorizzata:

i)

ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un’impresa che esercita l’attività di produzione o l’attività di fornitura e ad esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un gestore di sistema di trasporto o su un sistema di trasporto; oppure

ii)

ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistema di trasporto o su un sistema di trasporto e a esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un’impresa che esercita l’attività di produzione o l’attività di fornitura;

c)

la stessa persona non sia autorizzata a nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa all’interno di un gestore di sistema di trasporto o di un sistema di trasporto e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un’impresa che esercita l’attività di produzione o l’attività di fornitura;

d)

la stessa persona non sia autorizzata a essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un’impresa, sia all’interno di un’impresa che esercita l’attività di produzione o l’attività di fornitura che all’interno di un gestore di sistema di trasporto o di un sistema di trasporto.

2.   I diritti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), comprendono, in particolare:

a)

il potere di esercitare diritti di voto;

b)

il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa; oppure

c)

la detenzione di una quota di maggioranza.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si considera che l’espressione «impresa che esercita l’attività di produzione o l’attività di fornitura» includa la nozione di «impresa che esercita l’attività di generazione o l’attività di fornitura» ai sensi della direttiva (UE) 2019/944, e le espressioni «gestore di sistema di trasporto» e «sistema di trasporto» includano le nozioni di «gestore del sistema di trasmissione» e «sistema di trasmissione» ai sensi di tale direttiva.

4.   L’obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo si presume rispettato qualora due o più imprese proprietarie di sistemi di trasporto abbiano costituito un’impresa comune operante in qualità di gestore del sistema di trasporto in due o più Stati membri per i rispettivi sistemi di trasporto. Nessun’altra impresa può partecipare all’impresa comune se non è stata riconosciuta ufficialmente a norma dell’articolo 61 come gestore di sistema indipendente o come gestore di trasporto indipendente ai fini della sezione 3.

5.   Ai fini dell’applicazione del presente articolo, qualora la persona di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sia lo Stato membro o un altro ente pubblico, due enti pubblici separati che esercitano un controllo su un gestore di sistema di trasporto o su un sistema di trasporto, da una parte, e su un’impresa che esercita l’attività di produzione o l’attività di fornitura, dall’altra, non sono ritenute essere la stessa persona.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché né le informazioni commercialmente sensibili di cui all’articolo 40 acquisite da un gestore di sistema di trasporto che ha fatto parte di un’impresa verticalmente integrata, né il personale di tale gestore vengano trasferiti ad imprese che esercitano attività di produzione o attività di fornitura.

7.   Se al 3 settembre 2009 il sistema di trasporto apparteneva a un’impresa verticalmente integrata, uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1. Per quanto concerne la parte del sistema di trasporto che collega uno Stato membro con un paese terzo tra il confine dello Stato membro in questione e il primo punto di connessione con la rete di tale Stato membro, se al 23 maggio 2019 il sistema di trasporto apparteneva a un’impresa verticalmente integrata, uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1.

In tal caso, lo Stato membro interessato:

a)

designa un gestore di sistema indipendente a norma dell’articolo 61; oppure

b)

si conforma alle disposizioni della sezione 3.

8.   Se al 3 settembre 2009 il sistema di trasporto apparteneva a un’impresa verticalmente integrata ed esiste un dispositivo che assicura una più effettiva indipendenza del gestore del sistema di trasporto rispetto alle disposizioni della sezione 3, lo Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo.

Per quanto concerne la parte del sistema di trasporto che collega uno Stato membro con un paese terzo, tra il confine dello Stato membro in questione e il primo punto di connessione con la rete di tale Stato membro, se al 23 maggio 2019 il sistema di trasporto apparteneva a un’impresa verticalmente integrata ed esiste un dispositivo che assicura una più effettiva indipendenza del gestore del sistema di trasporto rispetto alle disposizioni della sezione 3, detto Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo.

9.   Un’impresa, prima di essere approvata e designata come gestore di sistema di trasporto a norma del paragrafo 8 del presente articolo, è certificata secondo le procedure di cui all’articolo 71, paragrafi 4, 5 e 6, della presente direttiva e all’articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1789. Dopodiché la Commissione verifica che il dispositivo esistente assicuri chiaramente, rispetto alle disposizioni della sezione 3, una più effettiva indipendenza del gestore del sistema di trasporto.

10.   Alle imprese verticalmente integrate proprietarie di un sistema di trasporto non deve in alcun caso essere impedito di prendere le iniziative necessarie per conformarsi al paragrafo 1.

11.   Le imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura non possono in nessun caso, né direttamente né indirettamente, assumere il controllo o esercitare diritti su gestori di sistemi di trasporto separati in Stati membri che applicano il paragrafo 1.

Sezione 2

Gestore di sistema indipendente

Articolo 61

Gestore di sistema indipendente

1.   Se al 3 settembre 2009 il sistema di trasporto apparteneva a un’impresa verticalmente integrata, uno Stato membro può decidere di non applicare l’articolo 60, paragrafo 1, e di designare un gestore di sistema indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasporto.

Per quanto concerne la parte del sistema di trasporto che collega uno Stato membro con un paese terzo, tra il confine dello Stato membro in questione e il primo punto di connessione con la rete di tale Stato membro, se al 23 maggio 2019 il sistema di trasporto apparteneva a un’impresa verticalmente integrata, detto Stato membro può decidere di non applicare l’articolo 60, paragrafo 1, e di designare un gestore di sistema indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasporto.

La designazione di un gestore di sistema indipendente è soggetta all’approvazione della Commissione.

2.   Lo Stato membro può approvare e designare un gestore di sistema indipendente solo se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il gestore candidato ha dimostrato di soddisfare le prescrizioni dell’articolo 60, paragrafo 1, lettere b), c) e d);

b)

il gestore candidato ha dimostrato di disporre delle risorse finanziarie, tecniche, materiali ed umane necessarie per svolgere i compiti a norma dell’articolo 39;

c)

il gestore candidato si è impegnato a rispettare un piano decennale di sviluppo della rete controllato dall’autorità di regolazione;

d)

il proprietario del sistema di trasporto ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 5; a tal fine mette a disposizione tutti i progetti di accordi contrattuali stipulati con l’impresa candidata e con qualsiasi altra entità pertinente;

e)

il gestore candidato ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi a norma del regolamento (UE) 2024/1789 anche in ordine alla cooperazione con i gestori dei sistemi di trasporto a livello europeo e regionale.

3.   Le imprese che sono state certificate dall’autorità di regolazione in quanto conformi alle disposizioni di cui all’articolo 72 e al paragrafo 2 del presente articolo sono approvate e designate dagli Stati membri come gestori di sistemi indipendenti. Si applica il procedimento di certificazione di cui all’articolo 71 della presente direttiva e all’articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1789 o all’articolo 72 della presente direttiva.

4.   Ogni gestore di sistema indipendente è responsabile della concessione e della gestione dell’accesso dei terzi, compresa la riscossione dei corrispettivi per l’accesso e dei corrispettivi della congestione, del funzionamento, del mantenimento e dello sviluppo del sistema di trasporto, nonché della capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli, tramite l’adeguata programmazione degli investimenti. Nello sviluppare il sistema di trasporto il gestore di sistema indipendente è responsabile della pianificazione, compresa la procedura di autorizzazione, della costruzione e dell’entrata in servizio della nuova infrastruttura. A tal fine il gestore di sistema indipendente agisce in qualità di gestore di sistema di trasporto secondo le disposizioni del presente capo. Il proprietario del sistema di trasporto non è responsabile della concessione né della gestione dell’accesso dei terzi né della programmazione degli investimenti.

5.   Se è stato designato un gestore di sistema indipendente, il proprietario del sistema di trasporto deve:

a)

fornire ogni opportuna cooperazione e ausilio al gestore di sistema indipendente nell’espletamento dei suoi compiti e, in particolare, fornirgli tutte le informazioni pertinenti;

b)

finanziare gli investimenti decisi dal gestore di sistema indipendente e approvati dall’autorità di regolazione, ovvero dare il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore indipendente; i meccanismi di finanziamento all’uopo necessari sono soggetti all’approvazione dell’autorità di regolazione; prima di tale approvazione, quest’ultima consulta il proprietario del sistema di trasporto e altre parti interessate;

c)

garantirle la copertura della responsabilità civile afferente gli attivi della rete, ad esclusione della responsabilità collegata all’esercizio delle attività del gestore di sistema indipendente;

d)

fornire le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), ha dato l’assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso il gestore di sistema indipendente.

6.   In stretta cooperazione con l’autorità di regolazione, l’autorità nazionale garante della concorrenza è dotata di tutti i poteri necessari per controllare efficacemente l’osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasporto, degli obblighi che ad esso incombono a norma del paragrafo 5.

Articolo 62

Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto, dei proprietari della rete di trasporto dell’idrogeno, dei gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale e dei gestori degli impianti di stoccaggio dell’idrogeno

1.   I proprietari del sistema di trasporto e della rete di trasporto dell’idrogeno, qualora sia stato nominato un gestore di sistema indipendente o un gestore della rete di trasporto dell’idrogeno indipendente, e i gestori del sistema di stoccaggio del gas naturale o dell’impianto di stoccaggio dell’idrogeno che fanno parte di un’impresa verticalmente integrata sono indipendenti, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell’organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse al trasporto, alla distribuzione e allo stoccaggio di gas naturale e di idrogeno.

Il presente articolo si applica esclusivamente agli impianti di stoccaggio del gas naturale che sono necessari, per ragioni tecniche o economiche, per dare un accesso efficiente al sistema onde rifornire i clienti a norma dell’articolo 33.

2.   Per garantire l’indipendenza del proprietario del sistema di trasporto o della rete di trasporto dell’idrogeno e del gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale o dell’impianto di stoccaggio dell’idrogeno di cui al paragrafo 1, si applicano i seguenti criteri minimi:

a)

i responsabili della direzione dell’impresa proprietaria del sistema di trasporto o della rete di trasporto dell’idrogeno e del gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale o dell’impianto di stoccaggio dell’idrogeno non devono far parte di strutture dell’impresa di gas naturale integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di produzione e fornitura di gas naturale e di idrogeno;

b)

devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della direzione dell’impresa proprietaria del sistema di trasporto o della rete di trasporto dell’idrogeno e del gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale o dell’impianto di stoccaggio dell’idrogeno siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

c)

il gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale o il gestore dell’impianto di stoccaggio dell’idrogeno è dotato di efficaci poteri decisionali, indipendenti dalle imprese di gas naturale integrate, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo degli impianti di stoccaggio; ciò non osta all’esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti disciplinata indirettamente ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 7, in una società controllata; ciò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale o dell’impianto di stoccaggio dell’idrogeno e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata; non è consentito alla società madre di dare istruzioni né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento degli impianti di stoccaggio che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;

d)

il proprietario del sistema di trasporto o della rete di trasporto dell’idrogeno e il gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale o dell’impianto di stoccaggio dell’idrogeno predispongono un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l’osservanza; esso illustra anche gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tali obiettivi; la persona o l’organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all’autorità di regolazione una relazione sulle misure adottate; tale relazione viene pubblicata.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 90 al fine di integrare la presente direttiva definendo orientamenti per garantire la piena ed effettiva osservanza del paragrafo 2 del presente articolo da parte del proprietario del sistema di trasporto o della rete di trasporto dell’idrogeno e del gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale o dell’impianto di stoccaggio dell’idrogeno.

Sezione 3

Gestore di trasporto indipendente

Articolo 63

Beni, apparecchiature, personale e identità

1.   I gestori dei sistemi di trasporto sono dotati di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva e per svolgere l’attività di trasporto di gas naturale, in particolare:

a)

i beni necessari per l’attività di trasporto di gas naturale, compresa la rete di trasporto, sono proprietà del gestore del sistema di trasporto;

b)

il personale necessario per l’attività di trasporto di gas naturale, compresa l’effettuazione di tutti i compiti dell’impresa, è assunto dal gestore del sistema di trasporto;

c)

il leasing di personale e la prestazione di servizi a favore o da parte di altre parti dell’impresa verticalmente integrata sono vietati, ma un gestore del sistema di trasporto può fornire servizi all’impresa verticalmente integrata a condizione che:

i)

la prestazione di tali servizi non crei discriminazioni tra gli utenti del sistema, sia disponibile a tutti gli utenti del sistema alle stesse condizioni e non limiti, distorca o impedisca la concorrenza nella produzione o fornitura;

ii)

la prestazione di tali servizi abbia luogo in osservanza di condizioni approvate dall’autorità di regolazione;

d)

fatte salve le decisioni dell’organo di sorveglianza a norma dell’articolo 66, le opportune risorse finanziarie per progetti d’investimento futuri o per la sostituzione di beni esistenti sono messe a disposizione del gestore del sistema di trasporto a tempo debito dall’impresa verticalmente integrata a seguito di una richiesta appropriata del gestore del sistema di trasporto.

2.   L’attività di trasporto di gas naturale include almeno i seguenti compiti oltre a quelli elencati nell’articolo 39:

a)

la rappresentanza del gestore del sistema di trasporto e i contatti con i terzi e con le autorità di regolazione;

b)

la rappresentanza del gestore del sistema di trasporto nell’ambito dell’ENTSOG;

c)

la concessione e la gestione dell’accesso a terzi in modo non discriminatorio tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema;

d)

la riscossione di tutti i corrispettivi collegati al sistema di trasporto, compresi corrispettivi per l’accesso, oneri di bilanciamento per servizi ausiliari quali il trattamento del gas naturale, l’acquisto di servizi (costi di bilanciamento, energia per compensare le perdite);

e)

la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di un sistema di trasporto sicuro, efficiente ed economico dal punto di vista dei costi;

f)

la programmazione degli investimenti per assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole e di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;

g)

la costituzione di appropriate imprese comuni, anche con uno o più gestori di sistemi di trasporto, borse del gas naturale e altri partecipanti al mercato interessati, perseguendo gli obiettivo di sviluppare la creazione di mercati regionali o agevolare il processo di liberalizzazione;

h)

tutti i servizi all’impresa, compresi i servizi giuridici, la contabilità e i servizi informatici.

3.   I gestori dei sistemi di trasporto sono organizzati in una forma giuridica contemplata all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (50).

4.   Al gestore del sistema di trasporto è fatto divieto, per quanto riguarda l’identità dell’impresa, la politica di comunicazione e di marchio nonché i locali, di creare confusione circa l’identità distinta dell’impresa verticalmente integrata o di una parte di essa.

5.   Al gestore del sistema di trasporto è fatto divieto di condividere sistemi o attrezzature informatici, locali e sistemi di accesso di sicurezza con una parte dell’impresa verticalmente integrata e di utilizzare gli stessi consulenti o contraenti esterni per sistemi e attrezzature informatici o per sistemi di accesso di sicurezza.

6.   I conti dei gestori dei sistemi di trasporto sono controllati da un revisore contabile diverso da quello che controlla l’impresa verticalmente integrata o parte di essa.

Articolo 64

Indipendenza del gestore del sistema di trasporto

1.   Fatte salve le decisioni dell’organo di sorveglianza a norma dell’articolo 66, il gestore del sistema di trasporto dispone:

a)

di poteri decisionali effettivi, indipendenti dall’impresa verticalmente integrata, per quanto riguarda i beni necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo del sistema di trasporto;

b)

del potere di riunire fondi sul mercato dei capitali in particolare mediante un prestito o un aumento di capitale.

2.   Il gestore del sistema di trasporto opera in ogni momento in modo da assicurarsi la disponibilità delle risorse necessarie per svolgere l’attività di trasporto in maniera corretta ed efficiente e sviluppare e mantenere un sistema di trasporto efficiente, sicuro ed economico.

3.   Le filiali dell’impresa verticalmente integrata aventi funzioni di produzione o di fornitura non detengono una partecipazione azionaria diretta o indiretta nel gestore del sistema di trasporto. Quest’ultimo non detiene una partecipazione azionaria diretta o indiretta in alcuna affiliata dell’impresa verticalmente integrata avente funzioni di produzione o di fornitura, né riceve dividendi o qualsiasi altro vantaggio finanziario da tale filiale.

4.   La struttura generale di gestione e gli statuti societari del gestore del sistema di trasporto assicurano un’indipendenza effettiva di quest’ultimo conformemente alla presente sezione. L’impresa verticalmente integrata non determina direttamente o indirettamente il comportamento concorrenziale del gestore del sistema di trasporto per quanto riguarda le attività quotidiane di quest’ultimo e la gestione della rete, o per quanto concerne le attività necessarie per l’elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete a norma dell’articolo 55.

5.   Nell’espletamento dei compiti di cui all’articolo 39 e all’articolo 63, paragrafo 2, della presente direttiva e nell’osservanza dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4, dell’articolo 13, paragrafo 1, dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1789, i gestori dei sistemi di trasporto non operano discriminazioni tra persone o entità diverse e non limitano, distorcono o impediscono la concorrenza nella produzione o nella fornitura.

6.   Tutte le relazioni commerciali e finanziarie tra l’impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto, compresi i prestiti concessi da quest’ultimo all’impresa verticalmente integrata, sono conformi alle condizioni del mercato. Il gestore del sistema di trasporto tiene registri particolareggiati di tali relazioni commerciali e finanziarie e li mette a disposizione dell’autorità di regolazione su richiesta.

7.   Il gestore del sistema di trasporto sottopone all’approvazione dell’autorità di regolazione tutti gli accordi commerciali e finanziari conclusi con l’impresa verticalmente integrata.

8.   Il gestore del sistema di trasporto informa l’autorità di regolazione delle risorse finanziarie, di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettera d), disponibili per progetti d’investimento futuri o per la sostituzione di beni esistenti.

9.   L’impresa verticalmente integrata si astiene da qualsiasi azione che impedisca al gestore del sistema di trasporto di ottemperare agli obblighi di cui alla presente sezione o ne pregiudichi l’operato al riguardo e non impone al gestore del sistema di trasporto di chiederle l’autorizzazione di osservare tali obblighi.

10.   Un’impresa certificata conforme ai requisiti della presente sezione dall’autorità di regolazione è approvata e designata dallo Stato membro interessato come gestore del sistema di trasporto. Si applica la procedura di certificazione di cui all’articolo 71 della presente direttiva e all’articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1789 o all’articolo 72 della presente direttiva.

11.   Il gestore del sistema di trasporto rende pubbliche informazioni dettagliate riguardanti la qualità del gas naturale trasportato nelle sue reti, sulla base degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) 2015/703 della Commissione (51).

Articolo 65

Indipendenza del personale e dell’amministrazione del gestore del sistema di trasporto

1.   Le decisioni riguardanti la nomina e il rinnovo, le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, e la cessazione del mandato delle persone responsabili della gestione o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto sono adottate dall’organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasporto nominato a norma dell’articolo 66.

2.   L’identità e le condizioni che disciplinano i termini, la durata e la scadenza del mandato delle persone designate dall’organo di sorveglianza per la nomina o il rinnovo in quanto persone responsabili della gestione esecutiva o in quanto membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto, e le ragioni di qualsiasi decisione proposta per porre fine al mandato, sono notificate all’autorità di regolazione. Tali condizioni e le decisioni di cui al paragrafo 1 diventano vincolanti solo se l’autorità di regolazione non ha formulato obiezioni al riguardo entro tre settimane dalla notifica.

L’autorità di regolazione può formulare un’obiezione avverso le decisioni di cui al paragrafo 1 se:

a)

sorgono dubbi circa l’indipendenza professionale di una persona nominata responsabile della gestione o di un membro degli organi amministrativi; oppure

b)

in caso di cessazione anticipata di un mandato, esistono dubbi circa la motivazione di una tale cessazione anticipata.

3.   Non devono essere stati esercitati né alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, con l’impresa verticalmente integrata o parte di essa o con i suoi azionisti di controllo diversi dal gestore del sistema di trasporto per un periodo di tre anni prima della nomina delle persone responsabili della gestione o di membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto contemplati dal presente paragrafo.

4.   Le persone responsabili della gestione o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasporto non hanno nessun’altra posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell’impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.

5.   Le persone responsabili della gestione o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasporto non detengono interessi né ricevono vantaggi finanziari, direttamente o indirettamente, in alcuna o da alcuna parte dell’impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasporto. La loro retribuzione non dipende da attività o risultati dell’impresa verticalmente integrata diversi da quelli del gestore del sistema di trasporto.

6.   Sono garantiti diritti effettivi di impugnazione dinanzi all’autorità di regolazione in caso di reclami delle persone responsabili della gestione o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto che contestano la cessazione anticipata del loro mandato.

7.   Dopo la cessazione del loro mandato presso il gestore del sistema di trasporto, le persone responsabili della sua gestione o i membri dei suoi organi amministrativi non hanno alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali in alcuna o con alcuna parte dell’impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasporto né con i suoi azionisti di controllo per un periodo di almeno quattro anni.

8.   Il paragrafo 3 si applica alla maggioranza delle persone responsabili della gestione o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto.

Le persone responsabili della gestione o i membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto che non sono soggetti al paragrafo 3 non devono aver esercitato attività di gestione o altre attività pertinenti nell’impresa verticalmente integrata per un periodo di almeno sei mesi prima della loro nomina.

Il primo comma del presente paragrafo e i paragrafi da 4 a 7 si applicano a tutte le persone appartenenti alla gestione esecutiva e a quelle che riferiscono loro direttamente questioni connesse alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete.

Articolo 66

Organo di sorveglianza

1.   Il gestore del sistema di trasporto ha un organo di sorveglianza incaricato di assumere decisioni che possono avere un impatto significativo sul valore delle attività degli azionisti in seno al gestore del sistema di trasporto, in particolare le decisioni riguardanti l’approvazione dei piani finanziari annuali e a più lungo termine, il livello di indebitamento del gestore del sistema di trasporto e l’ammontare dei dividendi distribuiti agli azionisti. Dalle decisioni che rientrano nel mandato dell’organo di sorveglianza sono escluse quelle connesse alle attività quotidiane del gestore del sistema di trasporto e alla gestione della rete, e alle attività necessarie all’elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete ai sensi dell’articolo 55.

2.   L’organo di sorveglianza si compone di membri che rappresentano l’impresa verticalmente integrata, membri che rappresentano azionisti terzi e, se così dispone il diritto nazionale, membri che rappresentano altri soggetti interessati, quali i dipendenti del gestore del sistema di trasporto.

3.   Ad almeno la metà meno uno dei membri dell’organo di sorveglianza si applicano l’articolo 65, paragrafo 2, primo comma, e l’articolo 65, paragrafi da 3 a 7.

L’articolo 65, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), si applica a tutti i membri dell’organo di sorveglianza.

Articolo 67

Programma di adempimenti e responsabile della conformità

1.   Gli Stati membri provvedono a che i gestori dei sistemi di trasporto elaborino e attuino un programma di adempimenti in cui sono esposte le misure adottate per assicurare che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori, e provvedono a che sia adeguatamente controllata la conformità a tale programma. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tali obiettivi. Esso è subordinato all’approvazione dell’autorità di regolazione. Fatte salve le competenze dell’autorità di regolazione, un responsabile della conformità effettua un controllo indipendente della conformità.

2.   Il responsabile della conformità è nominato dall’organo di sorveglianza, fatta salva l’approvazione dell’autorità di regolazione. L’autorità di regolazione può respingere la nomina del responsabile della conformità solo per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale. Il responsabile della conformità può essere una persona fisica o una persona giuridica. Al responsabile della conformità si applica l’articolo 65, paragrafi da 2 a 8.

3.   Il responsabile della conformità ha le seguenti mansioni:

a)

controllare l’attuazione del programma di adempimenti;

b)

redigere una relazione annuale in cui sono presentate le misure adottate per attuare il programma di adempimenti e trasmetterla all’autorità di regolazione;

c)

riferire all’organo di sorveglianza e formulare raccomandazioni riguardanti il programma di adempimenti e la sua attuazione;

d)

notificare all’autorità di regolazione qualsiasi violazione sostanziale dell’attuazione del programma di adempimenti;

e)

riferire all’autorità di regolazione in merito a eventuali rapporti commerciali e finanziari tra l’impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto.

4.   Il responsabile della conformità trasmette all’autorità di regolazione le decisioni proposte riguardanti il piano di investimenti o gli investimenti autonomi nella rete. Ciò avviene al più tardi nel momento in cui l’organo di gestione o il competente organo amministrativo del gestore del sistema di trasporto li trasmette all’organo di sorveglianza.

5.   Qualora l’impresa verticalmente integrata, nel corso dell’assemblea generale o tramite il voto dei membri dell’organo di sorveglianza da essa nominati, abbia reso impossibile l’adozione di una decisione, con l’effetto di impedire o ritardare in tal modo gli investimenti, che in base al piano decennale di sviluppo della rete avrebbe dovuto essere eseguita nei tre anni successivi, il responsabile della conformità ne informa l’autorità di regolazione, che interviene poi a norma dell’articolo 55.

6.   Le condizioni che disciplinano il mandato o le condizioni di impiego del responsabile della conformità, compresa la durata del suo mandato, sono soggette all’approvazione dell’autorità di regolazione. Tali condizioni assicurano l’indipendenza del responsabile della conformità, fornendogli tra l’altro le risorse necessarie per espletare le proprie mansioni. Nel corso del suo mandato, il responsabile della conformità non deve detenere nessun’altra posizione o responsabilità professionale né interessi, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell’impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.

7.   Il responsabile della conformità fa regolarmente rapporto, oralmente o per iscritto, all’autorità di regolazione e ha il diritto di riferire regolarmente, oralmente o per iscritto, all’organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasporto.

8.   Il responsabile della conformità può presenziare a tutte le riunioni degli organi di gestione o amministrativi del gestore del sistema di trasporto, nonché a quelle dell’organo di sorveglianza e all’assemblea generale. Il responsabile della conformità presenzia a tutte le riunioni riguardanti i seguenti aspetti:

a)

le condizioni di accesso alla rete stabilite dal regolamento (UE) 2024/1789, in particolare per quanto riguarda le tariffe, i servizi di accesso di terzi, l’allocazione di capacità e la gestione della congestione, la trasparenza, il bilanciamento e i mercati secondari;

b)

i progetti avviati per gestire, mantenere e sviluppare il sistema di trasporto, compresi gli investimenti per nuove interconnessioni di trasporto, l’estensione della capacità e l’ottimizzazione della capacità esistente;

c)

le operazioni di acquisto o vendita di energia necessarie per la gestione del sistema di trasporto.

9.   Il responsabile della conformità verifica che il gestore del sistema di trasporto ottemperi all’articolo 40.

10.   Il responsabile della conformità ha accesso a tutti i pertinenti dati e agli uffici del gestore del sistema di trasporto, nonché a ogni informazione necessaria per adempiere alle sue mansioni.

11.   Previo accordo dell’autorità di regolazione, l’organo di sorveglianza può licenziare il responsabile della conformità. Esso licenzia il responsabile della conformità per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale su richiesta dell’autorità di regolazione.

12.   Il responsabile della conformità ha accesso agli uffici del gestore del sistema di trasporto senza necessità di preavviso.

Sezione 4

Separazione dei gestori delle reti dell’idrogeno

Articolo 68

Separazione dei gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, a partire dal 5 agosto 2026, i gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno siano separati conformemente alle norme per i gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale stabilite all’articolo 60.

2.   Ai fini del presente articolo, degli articoli 46 e 60 della presente direttiva e degli articoli 35 e 43 della direttiva (UE) 2019/944, «produzione o fornitura» include la produzione e la fornitura di idrogeno e «trasporto» include il trasporto di idrogeno.

3.   Uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo alle reti di trasporto dell’idrogeno che appartengono a un’impresa verticalmente integrata. In tal caso lo Stato membro designa un gestore della rete di trasporto dell’idrogeno indipendente separato conformemente alle norme relative ai gestori di sistemi indipendenti per il gas naturale di cui all’articolo 61. I gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno e i gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale separati conformemente all’articolo 60, paragrafo 1, possono agire in qualità di gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno indipendenti purché rispettino le prescrizioni dell’articolo 69.

4.   Se una rete di trasporto dell’idrogeno appartiene a uno o più gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale certificati ovvero se al 4 agosto 2024 una rete di trasporto dell’idrogeno appartiene a un’impresa verticalmente integrata attiva nella produzione o nella fornitura di idrogeno, gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo e designare un soggetto sotto il controllo esclusivo del gestore del sistema di trasporto o il controllo congiunto di due o più gestori dei sistemi di trasporto, o sotto il controllo esclusivo dell’impresa verticalmente integrata attiva nella produzione o nella fornitura di idrogeno, come un gestore della rete di trasporto dell’idrogeno integrato separato conformemente alle norme relative ai gestori del trasporto di gas naturale indipendenti di cui al presente capo, sezione 3.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, se uno Stato membro ha concesso una deroga a quanto prescritto dall’articolo 69 a norma del paragrafo 2 di tale articolo e una rete di trasporto dell’idrogeno appartiene a uno o più gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale certificati separati conformemente alle norme relative ai gestori del trasporto di gas naturale indipendenti di cui al presente capo, sezione 3, gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo e di designare tale soggetto o un soggetto sotto il controllo congiunto di due o più gestori dei sistemi di trasporto come un gestore della rete di trasporto dell’idrogeno integrato separato conformemente alle norme relative ai gestori del trasporto di gas naturale indipendenti di cui al presente capo, sezione 3.

L’impresa che comprenda un gestore del sistema di trasporto separato conformemente all’articolo 60, paragrafo 1, e un gestore della rete di trasporto dell’idrogeno integrato può essere attiva nella produzione o nella fornitura di idrogeno, ma non nella produzione o nella fornitura di gas naturale o di energia elettrica. Qualora tale impresa operi nel settore della produzione o della fornitura di idrogeno, il gestore del sistema di trasporto del gas naturale si conforma ai requisiti di cui al presente capo, sezione 3, e l’impresa e tutte le sue parti non prenotano o utilizzano diritti di capacità per iniettare idrogeno in un sistema di trasporto o di distribuzione del gas naturale gestito dall’impresa.

5.   Ai gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno si applicano le norme applicabili ai gestori dei sistemi di trasporto di cui all’articolo 72.

Articolo 69

Separazione orizzontale dei gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno

1.   Il gestore della rete di trasporto dell’idrogeno facente parte di un’impresa attiva nel trasporto o nella distribuzione di gas naturale o energia elettrica è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica.

2.   Gli Stati membri possono concedere ai gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno, sulla base di un’analisi costi-benefici positiva pubblicamente disponibile, deroghe ai requisiti di cui al paragrafo 1, previa valutazione positiva da parte dell’autorità di regolazione in conformità del paragrafo 4.

3.   Le deroghe concesse a norma del paragrafo 2 sono pubblicate e notificate alla Commissione, corredate della relativa valutazione di cui al paragrafo 4, mantenendo nel contempo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

4.   Al momento della concessione di una deroga a norma del paragrafo 2, e successivamente almeno ogni sette anni, oppure su richiesta motivata della Commissione, l’autorità di regolazione dello Stato membro che concede la deroga pubblica una valutazione dell’impatto della deroga sulla trasparenza, sui sussidi incrociati, sulle tariffe di rete e sugli scambi transfrontalieri. Tale valutazione comprende almeno il calendario dei trasferimenti di attivi previsti dal settore del gas naturale al settore dell’idrogeno.

Se, sulla base di una valutazione, l’autorità di regolazione conclude che l’applicazione continuativa della deroga avrebbe un impatto negativo sulla trasparenza, sui sussidi incrociati, sulle tariffe di rete e sugli scambi transfrontalieri, o una volta concluso il trasferimento di attivi dal settore del gas naturale al settore dell’idrogeno, lo Stato membro revoca la deroga.

5.   In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4, l’Estonia, la Lettonia e la Lituania possono concedere ai gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno deroghe ai requisiti di cui al paragrafo 1. Qualsiasi deroga di questo tipo è notificata alla Commissione e scade il 31 dicembre 2030. Dopo la data di scadenza di una deroga concessa a norma del presente paragrafo, l’Estonia, la Lettonia e la Lituania possono concedere deroghe a norma dei paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 70

Separazione della contabilità dei gestori delle reti dell’idrogeno

Gli Stati membri provvedono affinché la contabilità dei gestori delle reti dell’idrogeno sia tenuta a norma dell’articolo 75.

Sezione 5

designazione e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto e dei gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno

Articolo 71

Designazione e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto e dei gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno

1.   Un’impresa, prima di essere approvata e designata come gestore di sistemi di trasporto o gestore delle reti di trasporto dell’idrogeno, è certificata conformemente ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo e all’articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1789.

2.   Le imprese che sono state certificate dall’autorità di regolazione come imprese che hanno rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 60 o 68, secondo la procedura di certificazione, sono approvate e designate dagli Stati membri quali gestori di sistemi di trasporto o gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno. La designazione dei gestori di sistemi di trasporto e dei gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno è notificata alla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   Le imprese certificate notificano all’autorità di regolazione tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 60 o 68.

4.   Le autorità di regolazione vigilano sulla costante osservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 60 o 68 da parte delle imprese certificate. Al fine di assicurare tale rispetto esse avviano una procedura di certificazione:

a)

quando ricevono notifica dall’impresa certificata a norma del paragrafo 3;

b)

di loro iniziativa quando vengono a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell’influenza nei confronti delle imprese certificate o dei proprietari dei sistemi di trasporto rischia di concretare una violazione dell’articolo 60 o 68, ovvero quando hanno motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata; oppure

c)

su richiesta motivata della Commissione.

5.   Le autorità di regolazione adottano una decisione di certificazione del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete di trasporto dell’idrogeno entro 100 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notificazione effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione. Decorso questo termine, la certificazione si presume accordata. La decisione espressa o tacita dell’autorità di regolazione acquista efficacia soltanto dopo che si è conclusa la procedura di cui al paragrafo 6.

6.   L’autorità di regolazione notifica senza indugio alla Commissione la decisione espressa o tacita di certificazione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. La Commissione decide secondo la procedura di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1789.

7.   Le autorità di regolazione e la Commissione possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto, ai gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno e alle imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura tutte le informazioni pertinenti ai fini dell’espletamento dei suoi compiti conferiti dal presente articolo.

8.   Le autorità di regolazione e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.

Articolo 72

Certificazione in relazione ai paesi terzi

1.   Qualora la certificazione sia richiesta da un proprietario del sistema di trasporto, da un gestore del sistema di trasporto, da un gestore della rete di trasporto dell’idrogeno o da un proprietario della rete di trasporto dell’idrogeno che sia controllato da una persona di un paese terzo, l’autorità di regolazione lo notifica alla Commissione.

L’autorità di regolazione notifica inoltre senza indugio alla Commissione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l’acquisizione del controllo di un sistema di trasporto, di un gestore del sistema di trasporto, di una rete di trasporto dell’idrogeno o di un gestore della rete di trasporto dell’idrogeno da parte di una persona di un paese terzo.

2.   Il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell’idrogeno notifica all’autorità di regolazione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l’acquisizione del controllo del sistema di trasporto, del gestore del sistema di trasporto, della rete di trasporto dell’idrogeno o del gestore della rete di trasporto dell’idrogeno da parte di una persona di un paese terzo.

3.   L’autorità di regolazione adotta un progetto di decisione relativa alla certificazione del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete di trasporto dell’idrogeno entro 100 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica effettuata dal gestore stesso. Essa rifiuta la certificazione se non è stato dimostrato:

a)

che l’entità interessata ottempera agli obblighi di cui all’articolo 60 o 68; e

b)

all’autorità di regolazione, o a un’altra autorità competente designata dallo Stato membro, che il rilascio della certificazione non metterà a rischio la sicurezza dell’approvvigionamento energetico o gli interessi essenziali dello Stato membro e dell’Unione in materia di sicurezza; nell’esaminare la questione l’autorità di regolazione o l’altra autorità competente a tal fine designata tiene conto:

i)

dei diritti e obblighi dell’Unione in relazione a tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui l’Unione è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell’approvvigionamento energetico;

ii)

dei diritti e obblighi dello Stato membro in relazione a tale paese terzo che discendono da accordi conclusi con esso, nella misura in cui sono conformi al diritto dell’Unione;

iii)

della proprietà, della fornitura o di altri rapporti commerciali che potrebbero incidere negativamente sugli incentivi e sulla capacità del proprietario del sistema di trasporto, del gestore del sistema di trasporto, del proprietario della rete di trasporto dell’idrogeno o del gestore della rete di trasporto dell’idrogeno di consegnare gas naturale o idrogeno allo Stato membro o all’Unione;

iv)

di altri fatti e circostanze specifici del caso e del paese interessato.

4.   L’autorità di regolazione notifica senza indugio il proprio progetto di decisione alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa.

5.   Gli Stati membri prevedono che, prima che l’autorità di regolazione adotti una decisione relativa alla certificazione, detta autorità o l’autorità competente designata di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo chieda un parere della Commissione sul se:

a)

l’entità interessata ottemperi alle prescrizioni di cui all’articolo 60 o 68; e

b)

il rilascio della certificazione metta a rischio la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Unione.

6.   La Commissione esamina la richiesta di cui al paragrafo 5 non appena la riceve. Entro un periodo di 50 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, essa comunica il proprio parere all’autorità di regolazione oppure all’autorità competente designata, se la richiesta è stata presentata da quest’ultima.

Nell’elaborare il parere, la Commissione può chiedere i pareri dell’ACER, dello Stato membro in questione e delle parti interessate. Nel caso in cui la Commissione avanzi una tale richiesta, il periodo di 50 giorni lavorativi è prorogato di altri 50 giorni lavorativi.

In assenza di parere della Commissione entro il periodo di cui al primo e secondo comma, si considera che tale istituzione non sollevi obiezioni avverso la decisione dell’autorità di regolazione.

7.   Nel valutare se il controllo da parte di una persona di un paese terzo metterà a rischio la sicurezza dell’approvvigionamento energetico o gli interessi essenziali dell’Unione o di qualsiasi Stato membro in materia di sicurezza, la Commissione tiene conto:

a)

delle circostanze specifiche del caso e del paese terzo interessato, comprese le prove dell’influenza del paese terzo interessato nei confronti della situazione di cui al paragrafo 3, lettera b), punto iii); e

b)

dei diritti e degli obblighi dell’Unione in relazione a tale paese terzo che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui l’Unione è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell’approvvigionamento.

8.   L’autorità di regolazione dispone di un termine di 50 giorni lavorativi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 6 per adottare la decisione definitiva relativa alla certificazione. Nell’adottare la decisione definitiva, l’autorità di regolazione tiene nella massima considerazione il parere della Commissione. In ogni caso uno Stato membro ha il diritto di rifiutare il rilascio della certificazione se questo mette a rischio la sicurezza del suo approvvigionamento energetico o la sicurezza dell’approvvigionamento energetico di un altro Stato membro. Se lo Stato membro ha designato un’altra autorità competente a norma del paragrafo 3, lettera b), può esigere che l’autorità di regolazione adotti la decisione definitiva conformemente alla valutazione di detta autorità competente. La decisione definitiva dell’autorità di regolazione e il parere della Commissione sono pubblicati insieme. Qualora la decisione definitiva differisca dal parere della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce e rende pubblica, unitamente a detta decisione, la motivazione della stessa.

9.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di esercitare controlli legali nazionali per tutelare i legittimi interessi di pubblica sicurezza in conformità con il diritto dell’Unione.

10.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 90 per integrare la presente direttiva fornendo orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell’applicazione del presente articolo.

Articolo 73

Designazione dei gestori di impianti di stoccaggio del gas naturale, impianti di stoccaggio dell’idrogeno, impianti GNL e terminali dell’idrogeno

Gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono impianti di stoccaggio del gas naturale, impianti di stoccaggio dell’idrogeno, impianti GNL e terminali dell’idrogeno di designare, per un periodo di tempo stabilito dagli Stati membri, e tenendo conto degli aspetti di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori per tali infrastrutture.

Sezione 6

Separazione e trasparenza della contabilità

Articolo 74

Diritto di accesso alla contabilità

1.   Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, comprese le autorità di regolazione e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie di cui all’articolo 32, paragrafo 3, nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni, hanno il diritto di accedere alla contabilità delle imprese di gas naturale e di idrogeno conformemente all’articolo 75.

2.   Gli Stati membri e le autorità da essi designate, comprese le autorità di regolazione e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie, mantengono la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili. Gli Stati membri possono prevedere la divulgazione di tali informazioni qualora ciò sia necessario per consentire alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni.

Articolo 75

Separazione della contabilità

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese di gas naturale e di idrogeno sia tenuta a norma dei paragrafi 2 e 5.

2.   Le imprese di gas naturale e di idrogeno, quale che sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali, secondo le norme della legislazione nazionale sui conti annuali delle società di capitali adottate ai sensi della direttiva 2013/34/UE.

Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne tengono una copia a disposizione del pubblico nella loro sede sociale.

3.   Nella loro contabilità interna le imprese tengono conti separati per ciascuna attività di trasporto, distribuzione, GNL, terminale dell’idrogeno, stoccaggio di gas naturale e idrogeno e trasporto dell’idrogeno come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, sussidi incrociati tra settori e distorsioni della concorrenza. Gli attivi infrastrutturali delle imprese sono assegnati ai conti pertinenti e alla regulatory asset base separatamente per gli attivi di gas naturale, energia elettrica o idrogeno e tale assegnazione è resa trasparente. Le imprese tengono inoltre conti, che possono essere consolidati, per le altre attività non riguardanti il trasporto, la distribuzione, il GNL, i terminali dell’idrogeno, lo stoccaggio di gas naturale e idrogeno o il trasporto dell’idrogeno. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà della rete di trasporto, di distribuzione o dell’idrogeno. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore del gas naturale e dell’idrogeno. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite per ciascuna attività. La separazione della contabilità è sottoposta a revisione conformemente alle norme di cui al paragrafo 2 ed è comunicata all’autorità di regolazione interessata.

4.   La revisione di cui al paragrafo 2 del presente articolo verifica in particolare che sia rispettato l’obbligo di evitare discriminazioni e sussidi incrociati di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Fatto salvo l’articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1789, non vi sono sussidi incrociati tra gli utenti del sistema del gas naturale e gli utenti della rete dell’idrogeno.

5.   Le imprese specificano nella contabilità interna le norme di ripartizione dell’attivo e del passivo e dei costi e dei ricavi, nonché le norme di ammortamento, fatte salve le norme relative alla contabilità in vigore a livello nazionale, applicate nella redazione dei conti separati di cui al paragrafo 3. Tali norme interne possono essere modificate soltanto in casi eccezionali. Le modifiche sono notificate all’autorità di regolazione e debitamente motivate.

6.   Nell’allegato ai conti annuali le imprese indicano ogni operazione di una certa dimensione effettuata con imprese ad esse collegate.

CAPO X

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE

Articolo 76

Designazione e indipendenza delle autorità di regolazione

1.   Ciascuno Stato membro designa un’unica autorità di regolazione a livello nazionale.

2.   Il paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicata la designazione di altre autorità di regolazione a livello regionale in seno agli Stati membri, a condizione che vi sia un rappresentante ad alto livello a fini di rappresentanza e contatto a livello dell’Unione in seno al comitato dei regolatori dell’ACER, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/942.

3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro può designare autorità di regolazione per piccoli sistemi situati in una regione geograficamente separata il cui consumo nel 2008 è inferiore al 3 % del consumo totale dello Stato membro di cui fa parte. Tale deroga lascia impregiudicata la designazione di un rappresentante ad alto livello a fini di rappresentanza e contatto a livello dell’Unione in seno al comitato dei regolatori dell’ACER conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/942.

4.   Gli Stati membri garantiscono l’indipendenza dell’autorità di regolazione e provvedono affinché essa eserciti i suoi poteri con imparzialità e trasparenza. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché, nell’esercizio delle competenze ad essa conferite dalla presente direttiva e dagli atti giuridici connessi, l’autorità di regolazione:

a)

sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato;

b)

garantisca che il suo personale e le persone responsabili della sua gestione:

i)

agiscano in maniera indipendente da qualsiasi interesse commerciale;

ii)

non sollecitino né accettino istruzioni dirette da alcun governo o da altri soggetti pubblici o privati nell’esercizio delle funzioni di regolazione. Tale requisito lascia impregiudicati la stretta cooperazione, se del caso, con altre pertinenti autorità nazionali o gli orientamenti di politica generale elaborati dal governo e non connessi con i compiti e le competenze di regolazione a norma dell’articolo 78.

5.   Per tutelare l’indipendenza dell’autorità di regolazione gli Stati membri provvedono in particolare affinché:

a)

l’autorità di regolazione possa prendere decisioni autonome, in maniera indipendente da qualsiasi organo politico;

b)

l’autorità di regolazione disponga di tutte le risorse umane e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle sue attività e per l’espletamento dei suoi compiti in maniera efficace ed efficiente;

c)

l’autorità di regolazione disponga di dotazioni finanziarie annuali separate e di autonomia di esecuzione di tale bilancio assegnato;

d)

i membri del comitato dell’autorità di regolazione o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore dell’autorità di regolazione siano nominati per un mandato prefissato compreso tra i cinque e i sette anni, rinnovabile una volta;

e)

i membri del comitato dell’autorità di regolazione o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore dell’autorità di regolazione siano nominati sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e pubblicati, tramite una procedura indipendente e imparziale che garantisca che i candidati siano in possesso delle competenze e dell’esperienza necessarie per la posizione pertinente in seno all’autorità di regolazione;

f)

esistano disposizioni sul conflitto di interessi e gli obblighi di riservatezza siano estesi oltre la scadenza del mandato dei membri del comitato dell’autorità di regolazione o, in assenza di un comitato, del personale direttivo superiore dell’autorità di regolazione;

g)

i membri del comitato dell’autorità di regolazione o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore dell’autorità di regolazione possano essere rimossi dall’incarico solo sulla base di criteri trasparenti in essere.

Relativamente al primo comma, lettera d), gli Stati membri istituiscono un sistema di rotazione adeguato per il comitato o il personale direttivo superiore. I membri del comitato o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore possono essere revocati durante il loro mandato soltanto se non soddisfano più i requisiti prescritti dal presente articolo ovvero se hanno commesso irregolarità ai sensi della legge nazionale.

Gli Stati membri possono prevedere un controllo ex post dei conti annuali delle autorità di regolazione da parte di un revisore contabile indipendente.

6.   Entro il 5 luglio 2026 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul rispetto del principio di indipendenza stabilito dal presente articolo da parte delle autorità nazionali. La Commissione rende pubbliche tali relazioni.

Articolo 77

Obiettivi generali dell’autorità di regolazione

Nell’esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla presente direttiva, l’autorità di regolazione adotta tutte le misure ragionevoli idonee al perseguimento dei seguenti obiettivi, nel quadro dei compiti e delle competenze di cui all’articolo 78, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti, incluse le autorità garanti della concorrenza e le autorità pertinenti degli Stati membri limitrofi e dei paesi limitrofi, a seconda del caso, fatte salve le rispettive competenze:

a)

promuovere, in stretta cooperazione con le autorità di regolazione degli altri Stati membri, con la Commissione e con l’ACER, mercati interni del gas naturale, dei gas rinnovabili, dei gas a basse emissioni di carbonio e dell’idrogeno concorrenziali, flessibili, sicuri ed ecologicamente sostenibili nell’Unione, garantire condizioni appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti del gas naturale e dell’idrogeno e far avanzare l’integrazione del sistema energetico, tenendo conto degli obiettivi a lungo termine e contribuendo in tal modo all’applicazione coerente, efficiente ed efficace del diritto dell’Unione al fine di conseguire gli obiettivi dell’Unione in materia di clima ed energia;

b)

sviluppare mercati regionali transfrontalieri concorrenziali e adeguatamente funzionanti all’interno dell’Unione, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui alla lettera a);

c)

eliminare le restrizioni agli scambi di gas naturale e idrogeno tra gli Stati membri, segnatamente quelle dovute a differenze nella qualità del gas naturale e dell’idrogeno o nel volume di idrogeno miscelato nel sistema del gas naturale o dovute a differenze nella qualità dell’idrogeno presente nel sistema dell’idrogeno, e sviluppare adeguate capacità di trasporto transfrontaliere per soddisfare la domanda e migliorare l’integrazione dei mercati nazionali onde garantire l’interoperabilità del sistema interconnesso del gas naturale nell’Unione o del sistema dell’idrogeno nell’Unione, che potrebbe agevolare la circolazione del gas naturale attraverso l’Unione;

d)

contribuire a conseguire, nel modo più efficace sotto il profilo dei costi e tenendo conto del principio «l’efficienza energetica al primo posto», lo sviluppo di sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore e promuovere l’adeguatezza dei sistemi e, conformemente agli obiettivi generali in materia di politica energetica e climatica, l’efficienza energetica nonché l’integrazione della produzione su larga scala e su scala ridotta di gas da fonti rinnovabili e la produzione decentrata nelle reti di trasporto e di distribuzione, agevolandone il funzionamento in relazione ad altre reti energetiche dell’energia elettrica e del riscaldamento;

e)

agevolare la connessione e l’accesso alla rete di nuove capacità di produzione, in particolare eliminando gli ostacoli che potrebbero impedire la connessione e l’accesso di operatori nei mercati di gas e idrogeno da fonti rinnovabili;

f)

assicurare che ai gestori del sistema e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza, segnatamente l’efficienza energetica, delle prestazioni del sistema e promuovere l’integrazione del mercato;

g)

provvedere affinché i clienti beneficino del funzionamento efficiente del proprio mercato nazionale, promuovere una concorrenza effettiva e contribuire a garantire livelli elevati di tutela dei consumatori in stretto coordinamento con le pertinenti autorità di tutela dei consumatori e in consultazione con i pertinenti organismi dei consumatori;

h)

contribuire a conseguire un servizio pubblico di elevata qualità nel settore del gas naturale, contribuire alla tutela dei clienti vulnerabili e alla compatibilità dei processi di scambio dei dati necessari per il cambio di fornitore da parte degli utenti.

Articolo 78

Compiti e competenze dell’autorità di regolazione

1.   L’autorità di regolazione ha i seguenti compiti:

a)

stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasporto o distribuzione o le relative metodologie di calcolo, o entrambe le cose;

b)

approvare gli scenari comuni per i piani decennali di sviluppo della rete conformemente all’articolo 55, paragrafo 2, lettera f), qualora tale approvazione sia prevista dallo Stato membro;

c)

stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di accesso alla rete dell’idrogeno o le rispettive metodologie di calcolo, o entrambe, fatte salve le decisioni degli Stati membri a norma dell’articolo 35, paragrafo 4;

d)

stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti:

i)

l’entità e la durata dell’onere specifico e del trasferimento finanziario o le relative metodologie di calcolo, o entrambe;

ii)

il valore degli attivi trasferiti e la destinazione di eventuali profitti e perdite che ne derivino; e

iii)

la ripartizione dei contributi all’onere specifico;

e)

garantire che i gestori dei sistemi di trasporto e i gestori dei sistemi di distribuzione e, se necessario, i proprietari dei sistemi e i gestori delle reti dell’idrogeno, nonché qualsiasi impresa di gas naturale e di idrogeno e gli altri partecipanti al mercato ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) 2024/1789, dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2024/1789, del regolamento (UE) 2017/1938 e di altre disposizioni della pertinente normativa dell’Unione, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonché delle decisioni dell’ACER;

f)

in stretto coordinamento con le altre autorità di regolazione, garantire che l’ENTSOG, l’ente dei gestori dei sistemi di distribuzione nell’Unione (European entity for distribution system operators — «EU DSO»), istituito in conformità degli articoli da 52 a 57 del regolamento (UE) 2019/943, e la rete europea dei gestori di rete per l’idrogeno (European Network of Network Operators for Hydrogen — ENNOH), istituita in conformità dell’articolo 57 del regolamento (UE) 2024/1789, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) 2024/1789, dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli da 70 a 74 del regolamento (UE) 2024/1789 e di altra pertinente normativa dell’Unione, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonché delle decisioni dell’ACER, e individuare congiuntamente l’inadempimento, da parte dell’ENTSOG, dell’EU DSO e dell’ENNOH, dei rispettivi obblighi; se le autorità di regolazione non sono in grado di raggiungere un accordo entro un termine di quattro mesi dall’inizio delle consultazioni al fine di individuare congiuntamente l’inadempimento, la questione è deferita all’ACER per una decisione, a norma dell’articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942;

g)

monitorare l’evoluzione della qualità del gas e della relativa gestione a opera dei gestori dei sistemi di trasporto e, se del caso, dei gestori dei sistemi di distribuzione, ivi compreso il monitoraggio dell’andamento dei costi connessi alla gestione della qualità del gas a opera dei gestori dei sistemi e gli sviluppi legati alla miscelazione e alla demiscelazione di idrogeno nel sistema del gas naturale a opera dei gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale e dei gestori degli impianti GNL; se uno Stato membro ha incaricato un’altra autorità competente di raccogliere tali informazioni, detta autorità competente le condivide con l’autorità di regolazione;

h)

monitorare l’evoluzione della qualità dell’idrogeno e della relativa gestione a opera dei gestori delle reti dell’idrogeno, se del caso, come previsto all’articolo 50, ivi compreso il monitoraggio dell’andamento dei costi connessi alla gestione della qualità dell’idrogeno;

i)

tenere conto dell’esame e della valutazione dei piani di sviluppo dell’infrastruttura di trasporto dell’idrogeno presentati dai gestori delle reti dell’idrogeno a norma degli articoli 55 e 56 della presente direttiva, nell’approvare gli oneri specifici ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1789;

j)

cooperare, relativamente alle questioni transfrontaliere, con l’autorità di regolazione o le autorità degli Stati membri interessati e con l’ACER, in particolare attraverso la partecipazione ai lavori del comitato dei regolatori dell’ACER ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2019/942. Relativamente all’infrastruttura da e verso un paese terzo, l’autorità di regolazione dello Stato membro in cui è situato il primo punto di interconnessione con la rete degli Stati membri può cooperare con le pertinenti autorità del paese terzo, segnatamente quelle delle parti contraenti della Comunità dell’energia, dopo aver consultato le autorità di regolazione degli altri Stati membri interessati, al fine di garantire, per quanto concerne l’infrastruttura, che la presente direttiva sia coerentemente applicata nel territorio degli Stati membri;

k)

osservare e attuare le pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell’ACER e della Commissione;

l)

presentare annualmente una relazione sull’attività svolta e sull’esecuzione dei suoi compiti alle autorità competenti degli Stati membri, all’ACER e alla Commissione, descrivendo le iniziative prese e i risultati ottenuti relativamente a ciascuno dei compiti indicati nel presente articolo;

m)

provvedere affinché siano esclusi i sussidi incrociati fra attività di trasporto, distribuzione, trasporto dell’idrogeno, stoccaggio di gas naturale e idrogeno, terminali di idrogeno e GNL e fornitura di gas naturale e idrogeno, fermo restando l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1789;

n)

vigilare sui programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasporto e dei gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno, fornire, nella relazione annuale, un’analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasporto e dei gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno sotto il profilo della loro conformità con i piani di sviluppo della rete a livello dell’Unione di cui agli articoli 32 e 60 del regolamento (UE) 2024/1789; e includere in tali valutazioni le raccomandazioni per la modifica di tali piani di investimento;

o)

vigilare sul rispetto delle norme relative alla sicurezza e all’affidabilità della rete e rivederne le prestazioni passate nonché stabilire o approvare norme e requisiti in materia di qualità del servizio e dell’approvvigionamento o contribuirvi insieme ad altre autorità competenti;

p)

vigilare sul livello di trasparenza, anche dei prezzi all’ingrosso, e garantire l’osservanza, da parte delle imprese di gas naturale e di idrogeno, degli obblighi in materia di trasparenza;

q)

vigilare sul grado e sull’efficacia di apertura del mercato e della concorrenza a livello dei mercati all’ingrosso e al dettaglio, compresi le borse del gas naturale e dell’idrogeno, i prezzi fatturati ai clienti civili inclusi i sistemi di prepagamento, la trasparenza delle offerte, le impennate dei prezzi e il loro impatto sui prezzi al dettaglio e al consumo, il rapporto tra i prezzi per i clienti civili e i prezzi all’ingrosso, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e la loro esecuzione, i reclami dei clienti civili e le eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, comunicando in particolare ogni informazione pertinente all’attenzione delle autorità garanti della concorrenza e deferendo alle stesse tutti i casi che essa ritenga di loro competenza, in particolare per quanto riguarda i clienti vulnerabili e i clienti in condizioni di povertà energetica;

r)

controllare l’emergere di pratiche contrattuali restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono impedire ai grandi clienti non civili di impegnarsi simultaneamente con più di un fornitore o limitare la loro scelta in tal senso e, se del caso, informare le autorità nazionali garanti della concorrenza in merito a tali pratiche;

s)

rispettare la libertà contrattuale per quanto concerne i contratti a lungo termine, a condizione che siano conformi al diritto dell’Unione, siano coerenti con le politiche dell’Unione e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, purché per la fornitura di gas di origine fossile non soggetto ad abbattimento non siano stipulati contratti a lungo termine la cui durata si protragga oltre il 31 dicembre 2049;

t)

vigilare sul tempo impiegato dai gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione del gas naturale o dai gestori delle reti dell’idrogeno per effettuare connessioni e riparazioni, comprese le richieste di connessione alla rete da parte degli impianti di produzione di biometano;

u)

vigilare e verificare le condizioni di accesso allo stoccaggio del gas naturale, al linepack e ad altri servizi ausiliari, conformemente all’articolo 33 o all’articolo 37, esclusa la verifica delle tariffe se il regime di accesso allo stoccaggio del gas naturale è definito a norma dell’articolo 33, paragrafo 3;

v)

contribuire a garantire, in collaborazione con altre autorità competenti, che le misure di tutela dei consumatori, incluse quelle indicate all’allegato I, siano efficaci e applicate e, in particolare, valutare l’esistenza di ostacoli che impediscano ai clienti di esercitare i loro diritti, quali il cambio di fornitore, la risoluzione del contratto e l’accesso a meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie;

w)

pubblicare, almeno con cadenza annuale, raccomandazioni sulla conformità dei prezzi di fornitura all’articolo 7 e fornire, ove opportuno, tali raccomandazioni alle autorità garanti della concorrenza;

x)

garantire l’accesso non discriminatorio ai dati del consumo dei clienti, la messa a disposizione, per uso facoltativo, di un formato di facile comprensione armonizzato a livello nazionale per i dati relativi ai consumi e l’accesso tempestivo per tutti i clienti ai dati a norma degli articoli 23 e 24;

y)

vigilare sull’applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilità dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei gestori delle reti dell’idrogeno, dei fornitori, dei clienti e di altri partecipanti al mercato a norma del regolamento (UE) 2024/1789;

z)

vigilare sulla corretta applicazione dei criteri che stabiliscono se un impianto di stoccaggio del gas naturale ricade nell’ambito d’applicazione dell’articolo 33, paragrafo 3 o 4;

aa)

vigilare sull’applicazione delle misure di salvaguardia di cui all’articolo 83;

bb)

contribuire alla compatibilità dei processi di scambio dei dati per i principali processi di mercato a livello regionale;

cc)

applicare i codici di rete e gli orientamenti adottati a norma degli articoli da 70 a 74 del regolamento (UE) 2024/1789 mediante misure nazionali o, se richiesto, misure coordinate a livello regionale o dell’Unione;

dd)

garantire un processo aperto, trasparente, efficace ed inclusivo per predisporre il piano nazionale di sviluppo della rete in linea con le prescrizioni dell’articolo 55, il piano di sviluppo della rete di distribuzione dell’idrogeno in linea con le prescrizioni dell’articolo 56 e, se del caso, il piano di dismissione della rete in linea con le prescrizioni dell’articolo 57;

ee)

approvare e modificare i piani di sviluppo della rete di cui all’articolo 55 e, se del caso, all’articolo 57;

ff)

procedere all’esame e, se del caso, chiedere modifiche del piano di sviluppo della rete di distribuzione dell’idrogeno di cui all’articolo 56, paragrafo 4, qualora tale compito sia previsto dallo Stato membro a norma del paragrafo 6 dello stesso articolo;

gg)

definire gli orientamenti di cui all’articolo 57, paragrafo 6, che forniscono criteri e metodologie per un approccio strutturale alla dismissione di parti della rete di distribuzione del gas naturale, tenendo conto dei costi di dismissione e del caso specifico degli attivi che potrebbero comportare la dismissione prima della fine del loro ciclo di vita originariamente previsto, nonché fornire orientamenti per quanto riguarda la fissazione delle tariffe in tali casi;

hh)

vigilare sulla disponibilità di siti web di confronto, segnatamente di strumenti di confronto che rispondano ai criteri di cui all’articolo 14;

ii)

monitorare l’eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di gas naturale rinnovabile autoprodotto;

jj)

svolgere qualsiasi altro compito conferito all’autorità di regolazione a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) 2024/1789.

2.   Ove uno Stato membro lo abbia previsto, i compiti di vigilanza di cui al paragrafo 1 possono essere svolti da autorità diverse dall’autorità di regolazione. In tal caso le informazioni risultanti dall’esercizio della vigilanza sono messe quanto prima a disposizione dell’autorità di regolazione.

Pur mantenendo la propria autonomia, fatte salve le proprie competenze specifiche e in conformità ai principi in materia di miglioramento della regolamentazione, l’autorità di regolazione si consulta, se del caso, con i gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale e delle reti dell’idrogeno e, se del caso, coopera strettamente con altre autorità nazionali pertinenti nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1.

Le approvazioni concesse da un’autorità di regolazione o dall’ACER ai sensi della presente direttiva non pregiudicano l’uso debitamente giustificato in futuro delle competenze dell’autorità di regolazione ai sensi del presente articolo né sanzioni imposte da altre pertinenti autorità o dalla Commissione.

3.   Oltre ai compiti ad essa conferiti a norma del paragrafo 1 del presente articolo, qualora sia stato designato un gestore di sistema indipendente o un gestore della rete di trasporto dell’idrogeno indipendente a norma dell’articolo 61 o dell’articolo 68, l’autorità di regolazione:

a)

controlla l’osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasporto e del gestore di sistema indipendente o del proprietario della rete di trasporto dell’idrogeno e del gestore della rete di trasporto dell’idrogeno indipendente, degli obblighi che ad essi incombono a norma della presente direttiva e impone sanzioni in caso di inosservanza di tali obblighi, a norma del paragrafo 4, lettera d);

b)

controlla le relazioni e le comunicazioni tra il gestore di sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasporto o tra il proprietario della rete di trasporto dell’idrogeno e il gestore della rete di trasporto dell’idrogeno indipendente in modo da assicurare che il gestore di sistema indipendente o il gestore della rete di trasporto dell’idrogeno indipendente ottemperi agli obblighi che ad esso incombono e, in particolare, approva i contratti e agisce in qualità di organo per la risoluzione delle controversie sorte tra il gestore di sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasporto o tra il proprietario della rete di trasporto dell’idrogeno e il gestore della rete di trasporto dell’idrogeno indipendente in seguito a eventuali reclami presentati da uno di essi ai sensi del paragrafo 11;

c)

fatta salva la procedura di cui all’articolo 61, paragrafo 2, lettera c), per il primo piano decennale di sviluppo della rete, approva la programmazione degli investimenti e il piano pluriennale di sviluppo della rete presentato annualmente dal gestore di sistema indipendente o dal gestore della rete di trasporto dell’idrogeno indipendente;

d)

provvede affinché le tariffe per l’accesso alla rete riscosse dal gestore di sistema indipendente o dal gestore della rete dell’idrogeno indipendente comprendano un corrispettivo per il proprietario della rete o per i proprietari della rete che consenta un compenso adeguato per l’utilizzo degli attivi della rete e di eventuali nuovi investimenti in essa effettuati, purché sostenuti secondo principi di economia ed efficienza;

e)

ha il potere di procedere a ispezioni anche senza preavviso presso i locali del proprietario del sistema di trasporto e del gestore di sistema indipendente o del proprietario della rete di trasporto dell’idrogeno e del gestore della rete di trasporto dell’idrogeno indipendente.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di regolazione siano dotate dei poteri necessari per assolvere con efficacia e rapidità i compiti di cui ai paragrafi 1, 3 e 6. A tal fine, all’autorità di regolazione devono essere conferiti almeno i poteri seguenti:

a)

il potere di adottare decisioni vincolanti per le imprese di gas naturale e di idrogeno;

b)

il potere di effettuare indagini sul funzionamento dei mercati del gas naturale e dell’idrogeno e di adottare e imporre i provvedimenti necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento dei mercati del gas naturale e dell’idrogeno e, ove appropriato, di cooperare con l’autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza e con i regolatori del mercato finanziario o con la Commissione nello svolgimento di un’indagine relativa alla legislazione sulla concorrenza;

c)

il potere di ottenere dalle imprese di gas naturale e di idrogeno tutte le informazioni pertinenti per l’assolvimento dei suoi compiti, incluse le motivazioni di eventuali rifiuti di concedere l’accesso a terzi e tutte le informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete;

d)

il potere di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive alle imprese di gas naturale e di idrogeno che non ottemperano agli obblighi ad esse imposti dalla presente direttiva o alle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell’ACER o della stessa autorità di regolazione, o di proporre a una giurisdizione competente di imporre tali sanzioni; compreso il potere di imporre o proporre l’imposizione di sanzioni pecuniarie fino al 10 % del fatturato annuo del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete dell’idrogeno o fino al 10 % del fatturato annuo dell’impresa verticalmente integrata nei confronti del gestore del sistema di trasporto o dell’impresa verticalmente integrata o del gestore della rete dell’idrogeno, a seconda dei casi, per inosservanza dei rispettivi obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva;

e)

adeguati diritti di indagine e pertinenti poteri istruttori per la risoluzione delle controversie a norma dei paragrafi 11 e 12.

5.   L’autorità di regolazione ubicata nello Stato membro in cui ha sede l’ENTSOG, l’ENNOH o l’EU DSO ha il potere di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive agli enti che non ottemperino agli obblighi ad essi imposti dalla presente direttiva, dal regolamento (UE) 2024/1789 o dalle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell’autorità di regolazione o dell’ACER, o di proporre a una giurisdizione competente di imporre tali sanzioni.

6.   Oltre ai compiti e alle competenze ad essa conferiti a norma dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo, qualora sia stato designato un gestore di trasporto indipendente o un gestore della rete di trasporto dell’idrogeno integrato a norma del capo IX, sezione 3, all’autorità di regolazione sono attribuiti almeno i seguenti compiti e competenze:

a)

imporre sanzioni a norma del paragrafo 4, lettera d), per comportamenti discriminatori a favore dell’impresa verticalmente integrata;

b)

controllare le comunicazioni tra il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell’idrogeno integrato e l’impresa verticalmente integrata in modo da assicurare che il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell’idrogeno integrato ottemperi agli obblighi ad esso incombenti;

c)

agire in qualità di organo responsabile per la risoluzione delle controversie sorte tra l’impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell’idrogeno integrato in seguito a eventuali reclami presentati ai sensi del paragrafo 11;

d)

controllare le relazioni commerciali e finanziarie, compresi i prestiti, tra l’impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell’idrogeno integrato;

e)

approvare tutti gli accordi commerciali e finanziari tra l’impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell’idrogeno integrato, a condizione che soddisfino le condizioni di mercato;

f)

chiedere giustificazioni all’impresa verticalmente integrata in caso di notifica da parte del responsabile della conformità a norma dell’articolo 67, paragrafo 4, in particolare la prova che non si sono verificati comportamenti discriminatori a favore dell’impresa verticalmente integrata;

g)

procedere a ispezioni, anche senza preavviso, nei locali dell’impresa verticalmente integrata e del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete di trasporto dell’idrogeno integrato;

h)

attribuire tutti i compiti o alcuni compiti specifici del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete di trasporto dell’idrogeno integrato a un gestore di sistema indipendente o a un gestore della rete di trasporto dell’idrogeno indipendente designato a norma dell’articolo 68 in caso di violazione persistente da parte del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete dell’idrogeno integrato degli obblighi ad esso incombenti a norma della presente direttiva, in particolare in caso di comportamenti discriminatori ripetuti a favore dell’impresa verticalmente integrata.

7.   Le autorità di regolazione hanno il compito di fissare o approvare, con sufficiente anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire le condizioni per quanto segue:

a)

la connessione e l’accesso alle reti nazionali del gas naturale, comprese le tariffe di trasporto e distribuzione e le condizioni e le tariffe per l’accesso agli impianti GNL, le quali consentono che, nelle reti e negli impianti GNL, siano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti e degli impianti GNL;

b)

la connessione e l’accesso alle reti nazionali dell’idrogeno, comprese le tariffe di rete dell’idrogeno, se del caso, e le condizioni e le tariffe per l’accesso allo stoccaggio di idrogeno e ai terminali dell’idrogeno;

c)

la prestazione di servizi di bilanciamento, che devono essere svolti nel modo più economico, fornire incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare l’immissione e il prelievo di energia, in modo equo e non discriminatorio, e basarsi su criteri obiettivi;

d)

approvare e monitorare gli oneri specifici ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1789;

e)

l’accesso alle infrastrutture transfrontaliere, comprese le procedure di allocazione della capacità e di gestione della congestione.

8.   Le metodologie o le condizioni di cui al paragrafo 7 sono pubblicate.

9.   In sede di fissazione o approvazione delle tariffe o delle metodologie e dei servizi di bilanciamento di cui al paragrafo 7, le autorità di regolazione provvedono affinché ai gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione e, fatta salva l’eventuale decisione di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 4, ai gestori delle reti dell’idrogeno siano offerti incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza, promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate.

10.   Le autorità di regolazione controllano la gestione della congestione all’interno delle reti di trasporto e delle reti di trasporto dell’idrogeno nazionali, compresi gli interconnettori e gli interconnettori di idrogeno, e l’attuazione delle norme di gestione della congestione. A tal fine, i gestori dei sistemi di trasporto, i gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno o gli operatori di mercato presentano alle autorità di regolazione le loro procedure di gestione della congestione, inclusa l’allocazione della capacità. Le autorità di regolazione possono chiedere la modifica di tali regole.

Articolo 79

Decisioni e reclami

1.   Le autorità di regolazione sono abilitate a chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale, di stoccaggio del gas naturale, di GNL e di distribuzione, nonché ai gestori degli impianti di stoccaggio e dei terminali dell’idrogeno e ai gestori delle reti dell’idrogeno, se necessario, di modificare le condizioni e le modalità, comprese le tariffe e le metodologie di cui al presente articolo, in modo che queste siano proporzionate e che siano applicate in modo non discriminatorio. Se il regime di accesso allo stoccaggio del gas naturale è stabilito a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, da tale compito è esclusa la modifica delle tariffe. Nel caso in cui il regime di accesso alle reti dell’idrogeno, agli impianti di idrogeno o allo stoccaggio dell’idrogeno si basi sull’accesso negoziato di terzi a norma dell’articolo 35, paragrafo 4, dell’articolo 36, paragrafo 1, o dell’articolo 37, paragrafo 1, da tale compito è esclusa la modifica delle tariffe. In caso di ritardo nella fissazione delle tariffe di trasporto e distribuzione del gas naturale e, se del caso, delle tariffe di rete dell’idrogeno, le autorità di regolazione hanno il potere di fissare o approvare tariffe o metodologie di trasporto e distribuzione e tariffe o metodologie di rete dell’idrogeno in via provvisoria e di decidere in merito ad adeguate misure di compensazione qualora le tariffe o le metodologie definitive si discostino da quelle provvisorie.

2.   Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro un gestore di un sistema di trasporto del gas naturale, di stoccaggio del gas naturale, di GNL o di distribuzione o un gestore di rete, stoccaggio o terminale dell’idrogeno in relazione agli obblighi di tale gestore ai sensi della presente direttiva può adire l’autorità di regolazione, la quale, in veste di organo per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro un termine di due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l’autorità di regolazione richieda ulteriori informazioni. Tale termine prorogato può essere prorogato ulteriormente con il consenso del reclamante. La decisione dell’autorità di regolazione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia annullata in seguito ad impugnazione.

3.   Qualsiasi parte che abbia subito un pregiudizio e che abbia il diritto di proporre reclamo avverso una decisione relativa alle metodologie adottate ai sensi del presente articolo oppure, qualora l’autorità di regolazione debba procedere a consultazioni, in merito alle tariffe o alle metodologie proposte, può presentare un reclamo chiedendo la revisione della decisione entro due mesi, o un periodo più breve se così previsto dagli Stati membri, dalla pubblicazione della decisione stessa o della proposta di decisione. I reclami non hanno effetto sospensivo.

4.   Gli Stati membri istituiscono meccanismi idonei ed efficienti di regolazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori, e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del TFUE, in particolare dell’articolo 102.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate misure appropriate, compresi procedimenti amministrativi o penali in conformità del loro diritto interno, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili.

6.   I reclami di cui ai paragrafi 2 e 3 lasciano impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale.

7.   Le decisioni delle autorità di regolazione sono pienamente motivate e giustificate al fine di consentire il ricorso giurisdizionale. Le decisioni sono pubblicamente accessibili, pur mantenendo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

8.   Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione di un’autorità di regolazione di proporre ricorso dinanzi a un organo indipendente dalle parti interessate e da ogni governo.

Articolo 80

Cooperazione regionale tra autorità di regolazione sulle questioni transfrontaliere

1.   Le autorità di regolazione si consultano e cooperano strettamente, in particolare in seno all’ACER, e scambiano tra di loro e con l’ACER tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle competenze ad esse conferite dalla presente direttiva. L’autorità che riceve le informazioni garantisce ad esse lo stesso grado di riservatezza prescritto dall’autorità che le comunica.

2.   Le autorità di regolazione cooperano, quanto meno a livello regionale, per:

a)

promuovere soluzioni pratiche intese a consentire una gestione ottimale della rete, promuovere le borse del gas naturale e dell’idrogeno e l’allocazione della capacità transfrontaliera, nonché consentire un livello adeguato di capacità di interconnessione, anche attraverso nuove interconnessioni, all’interno della regione e tra regioni per rendere possibile lo sviluppo di una concorrenza effettiva e il miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento, senza discriminare tra imprese di fornitura di Stati membri diversi;

b)

coordinare lo sviluppo di tutti i codici di rete per i gestori dei sistemi di trasporto e i gestori delle reti dell’idrogeno interessati e altri partecipanti al mercato;

c)

coordinare lo sviluppo delle norme che disciplinano la gestione della congestione;

d)

assicurare l’osservanza della normativa da parte dei soggetti giuridici che espletano i compiti dei gestori di trasporto e dei gestori delle reti a livello transfrontaliero o regionale.

3.   Le autorità di regolazione hanno la facoltà di stipulare accordi cooperativi tra loro al fine di promuovere la cooperazione in ambito regolamentare.

4.   Le azioni di cui al paragrafo 2 sono realizzate, se del caso, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti e fatte salve le rispettive competenze specifiche.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 90 al fine di integrare la presente direttiva elaborando orientamenti in merito all’estensione dell’obbligo delle autorità di regolazione di cooperare reciprocamente e con l’ACER.

6.   Le autorità di regolazione o, se del caso, altre autorità competenti possono consultare le pertinenti autorità dei paesi terzi, segnatamente le parti contraenti della Comunità dell’energia, e cooperare con esse relativamente all’esercizio dell’infrastruttura del gas naturale e dell’idrogeno da e verso i paesi terzi al fine di garantire, per quanto concerne l’infrastruttura interessata, che la presente direttiva sia coerentemente applicata nel territorio e nelle acque territoriali di uno Stato membro.

Articolo 81

Osservanza dei codici di rete e degli orientamenti

1.   Le autorità di regolazione e la Commissione possono chiedere il parere dell’ACER in ordine alla conformità di una decisione presa da un’autorità di regolazione con i codici di rete e gli orientamenti adottati ai sensi della presente direttiva o del regolamento (UE) 2024/1789.

2.   Entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda, l’ACER comunica il proprio parere, a seconda dei casi, all’autorità di regolazione che ne ha fatto richiesta o alla Commissione, nonché all’autorità di regolazione che ha preso la decisione in questione.

3.   Se l’autorità di regolazione che ha preso la decisione non si conforma al parere dell’ACER entro quattro mesi dalla data di ricezione dello stesso, l’ACER ne informa la Commissione.

4.   Qualsiasi autorità di regolazione può comunicare alla Commissione che ritiene che una decisione pertinente in materia di scambi transfrontalieri assunta da un’altra autorità di regolazione non sia conforme ai codici di rete e agli orientamenti adottati a norma della presente direttiva o del regolamento (UE) 2024/1789 entro due mesi dalla data della suddetta decisione.

5.   La Commissione, se accerta che la decisione di un’autorità di regolazione solleva seri dubbi circa la sua compatibilità con i codici di rete e gli orientamenti adottati a norma della presente direttiva o del regolamento (UE) 2024/1789, entro due mesi dalla data in cui ne è stata informata dell’ACER ai sensi del paragrafo 3 o da un’autorità di regolazione ai sensi del paragrafo 4, ovvero di propria iniziativa entro tre mesi dalla data di tale decisione, può decidere di esaminare ulteriormente il caso. In tal caso invita l’autorità di regolazione e le parti del procedimento dinanzi all’autorità di regolazione a presentarle le loro osservazioni.

6.   Se prende la decisione di esaminare ulteriormente il caso conformemente al paragrafo 5, la Commissione, entro quattro mesi dalla data della decisione controversa, adotta una decisione definitiva intesa a:

a)

non sollevare obiezioni nei confronti della decisione presa dall’autorità di regolazione; oppure

b)

imporre all’autorità di regolazione interessata di revocare la propria decisione, sulla base del fatto che i codici di rete e gli orientamenti non sono stati rispettati.

7.   Se non ha preso la decisione di esaminare ulteriormente il caso o non ha adottato una decisione definitiva entro i termini di cui ai paragrafi 5 e 6, si presume che la Commissione non abbia sollevato obiezioni nei confronti della decisione dell’autorità di regolazione.

8.   L’autorità di regolazione si conforma entro due mesi alla decisione della Commissione che le impone di revocare la sua decisione e ne informa la Commissione.

9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 90 per integrare la presente direttiva elaborando orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell’applicazione del presente articolo.

Articolo 82

Obbligo di conservazione dei dati

1.   Gli Stati membri impongono alle imprese di fornitura l’obbligo di tenere a disposizione delle autorità nazionali, inclusa l’autorità di regolazione, delle autorità nazionali garanti della concorrenza e della Commissione, per l’assolvimento dei loro compiti, per un periodo minimo di cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di gas naturale e idrogeno e riguardanti strumenti derivati sul gas naturale e sull’idrogeno stipulati con clienti grossisti e gestori dei sistemi di trasporto, con gestori di impianti di stoccaggio del gas naturale e GNL e con gestori di reti, stoccaggio e terminali dell’idrogeno.

2.   I dati suddetti comprendono informazioni sulle caratteristiche delle transazioni pertinenti, quali le norme relative alla durata, alle consegne e al pagamento, la quantità, la data e l’ora dell’esecuzione, i prezzi della transazione e le modalità per identificare il cliente grossista in questione, nonché specifici dettagli di tutti i contratti di fornitura di gas naturale e idrogeno e derivati non ancora estinti.

3.   L’autorità di regolazione può decidere di mettere a disposizione alcune di queste informazioni ai partecipanti al mercato a condizione che non vengano divulgate informazioni commercialmente sensibili riguardanti singoli partecipanti al mercato o singole transazioni. Il presente paragrafo non si applica alle informazioni concernenti gli strumenti finanziari compresi nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 90 per integrare la presente direttiva elaborando orientamenti che stabiliscono le metodologie e le modalità da applicare per la conservazione dei dati, nonché il formato e il contenuto dei dati da conservare.

5.   In relazione alle transazioni su strumenti derivati sul gas naturale e sull’idrogeno tra le imprese di fornitura, da un lato, e i clienti grossisti e i gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale, i gestori degli impianti di stoccaggio del gas naturale e GNL e i gestori di reti, stoccaggio e terminali dell’idrogeno, dall’altro, il presente articolo si applica soltanto dal momento in cui la Commissione abbia adottato gli orientamenti di cui al paragrafo 4.

6.   Il presente articolo non crea, a carico dei soggetti che ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE, obblighi supplementari nei confronti delle autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

7.   Se le autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo necessitano di un accesso ai dati conservati da entità contemplate dalla direttiva 2014/65/UE, le autorità responsabili ai sensi di tale direttiva forniscono i dati richiesti a dette autorità.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 83

Misure di salvaguardia

In caso di crisi improvvisa sul mercato dell’energia e quando è minacciata l’integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l’integrità del sistema, uno Stato membro può adottare le misure previste nel piano nazionale di emergenza e dichiarare, se del caso, uno dei livelli di crisi ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2017/1938.

Articolo 84

Parità di condizioni

1.   Le misure che gli Stati membri possono adottare, conformemente alla presente direttiva, per garantire parità di condizioni sono compatibili con il TFUE, in particolare con l’articolo 36, e con altre disposizioni del diritto dell’Unione.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 sono proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. Dette misure possono essere attuate solo previa notifica alla Commissione e previa approvazione da parte sua.

3.   La Commissione reagisce alla notifica di cui al paragrafo 2 entro due mesi dalla data di ricevimento. Il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui pervengono informazioni complete. Nel caso in cui la Commissione non abbia reagito entro detto termine di due mesi, si ritiene che non abbia obiezioni nei confronti delle misure notificate.

Articolo 85

Accordi tecnici relativi all’esercizio delle linee di condotte per il gas naturale e l’idrogeno da e verso paesi terzi

La presente direttiva lascia impregiudicata per i gestori dei sistemi di trasporto, i gestori delle reti dell’idrogeno o altri operatori economici la facoltà di mantenere in vigore o concludere accordi tecnici su questioni relative all’esercizio delle condotte tra uno Stato membro e un paese terzo, nella misura in cui detti accordi sono compatibili con il diritto dell’Unione e con le pertinenti decisioni delle autorità di regolazione degli Stati membri interessati. Tali accordi sono notificati alle autorità di regolazione degli Stati membri interessati.

Articolo 86

Deroghe per il sistema del gas naturale

1.   Gli Stati membri che non sono collegati direttamente al sistema interconnesso di un altro Stato membro possono derogare all’articolo 3, 8, 34 o 60 o all’articolo 31, paragrafo 1. Eventuali deroghe si estinguono al momento del completamento del primo interconnettore con lo Stato membro. Qualsiasi deroga di questo tipo è notificata alla Commissione.

2.   Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di concedere deroghe all’applicazione degli articoli 3, 8, 60 o 31 nei riguardi delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 TFUE o di altre aree geograficamente isolate. Eventuali deroghe si estinguono al momento del completamento di una connessione tra la regione o area e uno Stato membro per mezzo di un sistema interconnesso.

3.   Il Lussemburgo può derogare all’articolo 60. Qualsiasi deroga di questo tipo è notificata alla Commissione.

4.   Prima di prendere una decisione, la Commissione informa gli Stati membri delle domande di deroga a norma del paragrafo 2, tenendo conto delle richieste giustificate di riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

5.   Le deroghe concesse dalla Commissione a norma del paragrafo 2 sono limitate nel tempo e subordinate a condizioni volte a rafforzare la concorrenza e l’integrazione nel mercato interno e a garantire che le deroghe non ostacolino la transizione verso l’energia rinnovabile o l’applicazione del principio «l’efficienza energetica al primo posto».

6.   Le deroghe concesse in applicazione della direttiva 2009/73/CE prive di data di scadenza o di un periodo di applicazione definito si estinguono il 31 dicembre 2025. Gli Stati membri che in data 4 agosto 2024 beneficiano ancora di tali deroghe possono decidere di chiedere una nuova deroga a norma del paragrafo 1 o 7 del presente articolo o possono chiedere alla Commissione una nuova deroga a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

7.   Gli Stati membri che ricevono la prima fornitura commerciale del loro primo contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale dopo il 4 agosto 2024 possono derogare all’articolo3, paragrafi da 1 a 4, all’articolo 4, paragrafo 1, all’articolo 8, all’articolo 31, paragrafo 1, all’articolo 32, paragrafo 1, all’articolo 34, all’articolo 39, paragrafi da 1 a 5, all’articolo 43, all’articolo 44, paragrafo 6, e agli articoli 46, 60, 61 e 75. Qualsiasi deroga di questo tipo è notificata alla Commissione. La deroga si estingue 10 anni dopo la ricezione della prima fornitura commerciale del loro primo contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale.

8.   Le notifiche delle deroghe concesse dagli Stati membri a norma dei paragrafi 1, 3 e 7 e le decisioni della Commissione che concedono le deroghe a norma dei paragrafi 2, 5 e 6 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 87

Reti dell’idrogeno in regioni isolate

1.   Gli Stati membri possono concedere deroghe all’applicazione dell’articolo 46, 68 o 71 alle reti dell’idrogeno situate in regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 TFUE e in regioni isolate con i seguenti codici NUTS 2 e NUTS 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (52):

i)

Cipro (NUTS 2 CY00)

ii)

Kainuu (NUTS 3 FI1D8)

iii)

Lapponia (NUTS 3 FI1D7)

iv)

Malta (NUTS 2 MT00)

v)

Ostrobotnia settentrionale (NUTS 3 FI1D9)

vi)

Alto Norrland (NUTS 2 SE33)

2.   Qualsiasi deroga concessa a norma del paragrafo 1 è resa pubblica e notificata alla Commissione.

3.   Le deroghe concesse a norma del paragrafo 1 si estinguono 15 anni dopo la data in cui sono state concesse e in ogni caso al più tardi il 31 dicembre 2044. Tali deroghe non sono rinnovate. Gli Stati membri revocano una deroga concessa a norma del paragrafo 1 qualora una rete dell’idrogeno che beneficia di tale deroga sia estesa al di là della regione isolata oppure diventi collegata a reti dell’idrogeno situate al di fuori della regione.

4.   Ogni sette anni a decorrere dalla data di concessione della deroga a norma del paragrafo 1, oppure su richiesta motivata della Commissione, l’autorità di regolazione dello Stato membro che ha concesso la deroga pubblica una valutazione dell’impatto di detta deroga sulla concorrenza, sullo sviluppo delle infrastrutture e sul funzionamento del mercato. Se, a seguito di tale valutazione, l’autorità di regolazione conclude che l’applicazione continuativa della deroga comporterebbe il rischio di ostacolare la concorrenza o di incidere negativamente sull’efficace realizzazione dell’infrastruttura dell’idrogeno o sullo sviluppo del mercato dell’idrogeno nello Stato membro o nell’Unione, lo Stato membro revoca la deroga.

Articolo 88

Deroghe in relazione alle linee di trasporto del gas naturale da e verso paesi terzi

1.   Per quanto riguarda i gasdotti di trasporto di gas naturale tra uno Stato membro e un paese terzo completati prima del 23 maggio 2019, lo Stato membro in cui è situato il primo punto di connessione di tale gasdotto di trasporto con la rete di uno Stato membro può decidere di derogare agli articoli 31, 60, 71 e 72, all’articolo 78, paragrafi 7 e 9, e all’articolo 79, paragrafo 1, per le sezioni del gasdotto di trasporto di gas naturale situate sul suo territorio e nelle sue acque territoriali, per motivi oggettivi quali consentire il recupero dell’investimento effettuato o per motivi legati alla sicurezza dell’approvvigionamento, a patto che la deroga non abbia ripercussioni negative sulla concorrenza, sull’efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o sulla sicurezza dell’approvvigionamento nell’Unione.

La deroga è limitata nel tempo fino a un massimo di 20 anni sulla base di una motivazione oggettiva, è rinnovabile in casi giustificati e può essere subordinata a condizioni che contribuiscano alla realizzazione delle condizioni di cui al primo comma.

Tali deroghe non si applicano ai gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo che ha l’obbligo di recepire la presente direttiva e che abbia attuato efficacemente la presente direttiva nel proprio ordinamento giuridico in virtù di un accordo concluso con l’Unione.

2.   Se il gasdotto di trasporto interessato è situato nel territorio di più di uno Stato membro, lo Stato membro nel cui territorio è situato il primo punto di connessione con la rete degli Stati membri decide se concedere una deroga a detto gasdotto di trasporto dopo avere consultato tutti gli Stati membri interessati.

Su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione può decidere di agire da osservatrice nella consultazione tra lo Stato membro nel cui territorio è situato il primo punto di connessione e il paese terzo per quanto riguarda l’applicazione coerente della presente direttiva nel territorio e nelle acque territoriali dello Stato membro in cui è situato il primo punto di interconnessione, inclusa la concessione di deroghe per tali linee di trasporto.

3.   Le decisioni a norma dei paragrafi 1 e 2 sono adottate entro il 24 maggio 2020. Gli Stati membri notificano siffatte decisioni alla Commissione e le rendono pubbliche.

4.   Entro il 5 agosto 2026 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle deroghe concesse ai sensi del presente articolo. La relazione valuta in particolare l’impatto di tali deroghe sull’efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale nonché sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico e sugli interessi essenziali dell’Unione e degli Stati membri in materia di sicurezza.

Articolo 89

Procedura di abilitazione

1.   Fatti salvi gli altri obblighi derivanti dal diritto dell’Unione e la ripartizione della competenza tra l’Unione e gli Stati membri, gli accordi esistenti relativi all’esercizio di un gasdotto di trasporto o una rete di gasdotti a monte conclusi tra uno Stato membro e un paese terzo possono essere mantenuti in vigore fino all’entrata in vigore di un successivo accordo tra l’Unione e lo stesso paese terzo o fino all’applicazione della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 15.

2.   Fatta salva la ripartizione della competenza tra l’Unione e gli Stati membri, qualora uno Stato membro intenda avviare negoziati con un paese terzo per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo relativo all’esercizio di un gasdotto di trasporto con un paese terzo o di un interconnettore di idrogeno con un paese terzo su questioni che rientrano, in tutto o in parte, nell’ambito di applicazione della presente direttiva o del regolamento (UE) 2024/1789 notifica la sua intenzione per iscritto alla Commissione.

Tale notifica include la documentazione pertinente e indicazioni sulle disposizioni che saranno oggetto dei negoziati o da rinegoziare, sugli obiettivi dei negoziati nonché qualsiasi altra informazione pertinente, ed è trasmessa alla Commissione almeno cinque mesi prima dell’inizio previsto dei negoziati.

3.   In seguito alla notifica a norma del paragrafo 2, la Commissione autorizza lo Stato membro interessato ad avviare negoziati formali con un paese terzo per la parte che potrebbe incidere su norme comuni dell’Unione a meno che non reputi che l’avvio di tali negoziati:

a)

presenterebbe incompatibilità con il diritto dell’Unione diverse dalle incompatibilità derivanti dalla ripartizione della competenza tra l’Unione e gli Stati membri;

b)

pregiudicherebbe il funzionamento dei mercati interni del gas naturale o dell’idrogeno, la concorrenza o la sicurezza dell’approvvigionamento in uno Stato membro o nell’Unione, tenuto conto del principio di solidarietà tra Stati membri di cui all’articolo 194, paragrafo 1, TFUE;

c)

comprometterebbe gli obiettivi dei negoziati in corso su accordi internazionali condotti dall’Unione con un paese terzo;

d)

sarebbe discriminatorio.

4.   Durante la valutazione ai sensi del paragrafo 3, la Commissione considera se l’accordo previsto riguarda un gasdotto di trasporto o un gasdotto a monte che contribuisce alla diversificazione dell’approvvigionamento e dei fornitori di gas naturale mediante nuove fonti di gas naturale.

5.   Entro 90 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2 la Commissione adotta una decisione con cui autorizza o rifiuta di autorizzare uno Stato membro ad avviare negoziati per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo con un paese terzo. Se sono necessarie informazioni supplementari per adottare una decisione, il termine di 90 giorni decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni supplementari.

6.   Qualora la Commissione adotti una decisione con cui rifiuta di autorizzare uno Stato membro ad avviare negoziati per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo con un paese terzo, ne informa di conseguenza lo Stato membro interessato e ne fornisce i motivi.

7.   Le decisioni con cui autorizzare o rifiutare di autorizzare uno Stato membro ad avviare negoziati per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo con un paese terzo sono adottate, mediante atti di esecuzione, secondo la procedura di cui all’articolo 90, paragrafo 2.

8.   La Commissione può fornire orientamenti e chiedere l’inserimento di clausole particolari nell’accordo proposto al fine di garantire la compatibilità con il diritto dell’Unione, conformemente alla decisione (UE) 2017/684 del Parlamento europeo e del Consiglio (53).

9.   La Commissione è tenuta al corrente, nel corso delle diverse fasi dei negoziati, dell’andamento e dei risultati di tali negoziati finalizzati a modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo e può chiedere di partecipare a detti negoziati tra lo Stato membro e il paese terzo, conformemente alla decisione (UE) 2017/684.

10.   La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le decisioni adottate a norma del paragrafo 5.

11.   Prima di firmare un accordo con un paese terzo, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione i risultati dei negoziati e le trasmette il testo dell’accordo negoziato.

12.   Ricevuta la notifica a norma del paragrafo 11, la Commissione valuta l’accordo negoziato a norma del paragrafo 3. Se la Commissione ritiene che i negoziati abbiano prodotto un accordo che è conforme al paragrafo 3, autorizza lo Stato membro a firmare e a concludere l’accordo.

13.   Entro 90 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 11, la Commissione adotta una decisione con cui autorizza o rifiuta di autorizzare uno Stato membro a firmare e concludere l’accordo con un paese terzo. Se sono necessarie informazioni supplementari per adottare una decisione, il termine di 90 giorni decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni supplementari.

14.   Qualora la Commissione adotti una decisione a norma del paragrafo 13 con cui autorizza uno Stato membro a firmare e a concludere l’accordo con un paese terzo, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la conclusione e l’entrata in vigore dell’accordo, nonché ogni successiva modifica allo status di tale accordo.

15.   Qualora la Commissione adotti una decisione con cui rifiuta di autorizzare uno Stato membro a firmare e a concludere l’accordo con un paese terzo a norma del paragrafo 13, ne informa di conseguenza lo Stato membro interessato e ne fornisce i motivi.

Articolo 90

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 9, 62, 72, 80, 81 e 82 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 4 agosto 2024.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 9, 62, 72, 80, 81 e 82 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 9, 62, 72, 80, 81 o 82 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 91

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 92

Riesame e relazioni

1.   Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione riesamina la presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola, se del caso, di adeguate proposte legislative. Il riesame verte in particolare sull’applicazione dell’articolo 9 e sulle definizioni connesse di cui all’articolo 2 al fine di valutare se, per ottenere una certificazione in conformità del suddetto articolo, gli impianti che entrano in funzione dal 1o gennaio 2031 dimostrino maggiori riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall’uso di combustibili a basse emissioni di carbonio e idrogeno a basse emissioni di carbonio.

2.   Entro il 5 agosto 2035, la Commissione pubblica una comunicazione che valuti l’attuazione dell’articolo 46 per quanto riguarda i gestori delle reti di distribuzione dell’idrogeno e l’attuazione degli articoli 68 e 69 per quanto riguarda i gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno.

3.   Entro il 5 agosto 2034, l’ACER pubblica, ai fini della comunicazione della Commissione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, una relazione sull’impatto degli articoli 46, 68 e 69 sul funzionamento, sulla concorrenza, sulla liquidità, sullo sviluppo dell’infrastruttura dell’idrogeno e sulla trasparenza del mercato dell’idrogeno. La relazione dell’ACER comprende una consultazione dei pertinenti soggetti interessati.

Articolo 93

Modifiche della direttiva (UE) 2023/1791

La direttiva (UE) 2023/1791 è così modificata:

1)

gli articoli 17 e 19 sono soppressi;

2)

all’articolo 39, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli articoli da 13 a 16, gli articoli 18 e 20 e gli allegati II, IX, XII, XIII e XIV si applicano a decorrere dal 12 ottobre 2025.»

;

3)

l’allegato VIII è soppresso.

Articolo 94

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 2 a 6 e da 8 a 31, all’articolo 33, agli articoli da 35 a 38, all’articolo 39, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 39, paragrafi 3, 4, 7, 8 e 9, all’articolo 40, paragrafo 1, agli articoli 41, 42 e 43, all’articolo 44, paragrafi 1, 2, 7 e 8, all’articolo 45, all’articolo 46, paragrafi 2 e 3, agli articoli da 50 a 59, all’articolo 62, all’articolo 64, paragrafo 11, agli articoli da 68 a 75, all’articolo 76, paragrafo 5, agli articoli 77, 78 e 79, all’articolo 81, paragrafi 1 e 6, agli articoli 82 e 83, e agli allegati I e II entro il 5 agosto 2026. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 95

Abrogazione

La direttiva 2009/73/CE, come modificata dagli atti di cui all’allegato III, parte A, della presente direttiva è abrogata a decorrere dal 4 agosto 2024, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alla data di applicazione delle direttive di cui all’allegato III, parte B, della presente direttiva.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV.

Articolo 96

Entrata in vigore e applicazione

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 93 si applica a decorrere dal 5 agosto 2026.

Articolo 97

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2024

Per il Parlamento europeo

Il presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB


(1)   GU C 323 del 26.8.2022, pag. 101.

(2)   GU C 498 del 30.12.2022, pag. 83.

(3)  Posizione del Parlamento europeo dell’11 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 maggio 2024.

(4)  Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

(5)  Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57).

(6)  Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).

(7)  Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

(8)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

(9)   GU C 371 del 15.9.2021, pag. 58.

(10)  Regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 111 del 26.4.2023, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) 2023/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2015/757 al fine di prevedere l’inclusione delle attività di trasporto marittimo nel sistema per lo scambio di quote di emissioni nell’Unione europea e il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di ulteriori gas a effetto serra e delle emissioni di ulteriori tipi di navi (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 105).

(12)  Regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 234 del 22.9.2023, pag. 48).

(13)  Regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile (ReFuelEU Aviation) (GU L, 2023/2405, del 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2405/oj).

(14)  Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 134).

(15)  Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull’efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).

(16)  Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).

(17)  Regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e la decisione (UE) 2017/684 e che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009 (GU L, 2024/1789, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1789/oj).

(18)  Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 1).

(19)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(20)  Regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell’energia e che modifica il regolamento (UE) 2019/942 (GU L, 2024/1787, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1787/oj).

(21)  Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

(22)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

(23)  Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

(24)  Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22).

(25)  Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75).

(26)  Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210).

(27)  Raccomandazione (UE) 2020/1563 della Commissione del 14 ottobre 2020 sulla povertà energetica (GU L 357 del 27.10.2020, pag. 35).

(28)  Raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione, del 20 ottobre 2023, sulla povertà energetica (GU L, 2023/2407, 23.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2407/oj).

(29)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(30)   GU L 198 del 20.7.2006, pag. 18.

(31)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(32)  Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).

(33)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(34)  Sentenza della Corte di giustizia dell’8 luglio 2019, Commissione europea/Regno del Belgio, C-543/17, ECLI: EU:C:2019:573.

(35)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(36)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(37)  Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

(38)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(39)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(40)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(41)  Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45).

(42)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione, del 14 giugno 2022, recante norme per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri che definiscono il basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni (GU L 168 del 27.6.2022, pag. 1).

(43)  Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

(44)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

(45)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

(46)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

(47)  Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L, 2024/1275, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1275/oj).

(48)  Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

(49)  Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45).

(50)  Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

(51)  Regolamento (UE) 2015/703 della Commissione, del 30 aprile 2015, che istituisce un codice di rete in materia di norme di interoperabilità e di scambio dei dati (GU L 113 dell’1.5.2015, pag. 13).

(52)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(53)  Decisione (UE) 2017/684 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e a strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell’energia, e che abroga la decisione n. 994/2012/UE (GU L 99 del 12.4.2017, pag. 1).


ALLEGATO I

Requisiti minimi di fatturazione e relative informazioni per il gas naturale e l’idrogeno

1.   Informazioni minime che devono figurare sulla fattura e nelle informazioni di fatturazione per il gas naturale e l’idrogeno

1.1.

Le seguenti informazioni chiave sono presentate in maniera evidente ai clienti finali sulle fatture, in una sezione chiaramente separata dalle altre parti della fattura:

a)

il prezzo da pagare e, se possibile, le componenti del prezzo, con una chiara attestazione che tutte le fonti di energia possono anche beneficiare di incentivi non finanziati mediante i prelievi indicati nelle componenti del prezzo;

b)

il termine entro il quale è dovuto il pagamento.

1.2.

Le seguenti informazioni chiave sono presentate in maniera evidente ai clienti finali sulle fatture e nelle informazioni di fatturazione, in una sezione chiaramente separata dalle altre parti della fattura e delle informazioni di fatturazione:

a)

il consumo di gas naturale e idrogeno nel periodo di fatturazione;

b)

il nome e i recapiti del fornitore, compresi un numero telefonico di assistenza ai consumatori e l’indirizzo email;

c)

la denominazione della tariffa;

d)

l’eventuale data di scadenza del contratto;

e)

le informazioni inerenti alla possibilità e al vantaggio di un passaggio ad altro fornitore;

f)

il codice cliente finale per il cambio di fornitore oppure il codice unico di identificazione del punto di prelievo del cliente finale;

g)

informazioni sui diritti del cliente finale per quanto concerne la risoluzione extragiudiziale delle controversie, inclusi i recapiti dell’organismo responsabile ai sensi dell’articolo 25;

h)

lo sportello unico di cui all’articolo 24;

i)

esclusivamente per il gas naturale, un link o un riferimento a dove è possibile trovare strumenti di confronto dei prezzi di cui all’articolo 14.

1.3.

Se le fatture sono basate sul consumo effettivo o su una lettura a distanza da parte dell’operatore, le fatture e i conguagli periodici mettono a disposizione dei clienti finali le seguenti informazioni, le accompagnano o rimandano a esse:

a)

confronti, sotto forma di grafico, tra il consumo attuale di gas naturale e idrogeno del cliente finale e il consumo del cliente finale nello stesso periodo dell’anno precedente;

b)

i recapiti, compresi i siti internet, degli organismi di consumatori, delle agenzie per l’energia o di organismi analoghi da cui si possono ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell’efficienza energetica per le apparecchiature alimentate a energia;

c)

confronti rispetto a un cliente finale medio o di riferimento della stessa categoria di utenza.

2.   Frequenza di fatturazione e fornitura delle informazioni di fatturazione:

a)

la fatturazione sulla base del consumo effettivo ha luogo almeno una volta l’anno;

b)

se il cliente finale non dispone di un contatore che possa essere letto a distanza dal gestore o se il cliente finale ha deciso attivamente di disattivare la lettura a distanza conformemente al diritto nazionale, gli sono fornite informazioni di fatturazione accurate e basate sul consumo effettivo a scadenza almeno semestrale, oppure trimestrale su richiesta o qualora il cliente finale abbia optato per la fatturazione elettronica;

c)

se il cliente finale non dispone di un contatore che può essere letto a distanza dal gestore o se il cliente finale ha deciso attivamente di disattivare la lettura a distanza conformemente al diritto nazionale, gli obblighi di cui alle lettere a) e b) possono essere soddisfatti con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali per mezzo del quale il cliente finale comunica i dati dei propri contatori al gestore; la fatturazione o le informazioni di fatturazione possono basarsi sul consumo stimato o su un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del contatore per un determinato periodo di fatturazione. Il consumo stimato si basa sul consumo effettuato nel corso dell’anno precedente dal cliente finale oppure sul consumo di un cliente finale comparabile;

d)

se il cliente finale dispone di un contatore che può essere letto a distanza dal gestore, informazioni di fatturazione accurate e basate sul consumo effettivo sono fornite almeno ogni mese; tali informazioni possono altresì essere rese disponibili via internet e sono aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati.

3.   Componenti del prezzo applicato al cliente finale

Il prezzo applicato al cliente finale è la somma delle tre componenti seguenti: la componente relativa all’energia e all’approvvigionamento, la componente relativa alla rete (di trasporto e distribuzione) e la componente che comprende imposte, tributi, canoni e oneri.

Per le tre componenti del prezzo per il cliente finale presentate nelle fatture si usano in tutta l’Unione le definizioni comuni stabilite nel regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

4.   Accesso alle informazioni complementari sui consumi storici

Gli Stati membri prescrivono che le informazioni complementari relative ai consumi storici, nella misura in cui sono disponibili, siano comunicate, su richiesta del cliente finale, al fornitore o prestatore di servizi designato dal cliente finale.

Il cliente finale dotato di un contatore che può essere letto a distanza dal gestore deve accedere facilmente alle informazioni complementari sui consumi storici, in modo da poter controllare nel dettaglio i propri consumi.

Le informazioni complementari sui consumi storici comprendono:

a)

dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall’inizio del contratto di fornitura di gas, se inferiore. I dati corrispondono agli intervalli per i quali sono state fornite frequenti informazioni di fatturazione; e

b)

dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ogni giorno, settimana, mese e anno che sono resi disponibili al cliente finale senza indebito ritardo via internet o mediante l’interfaccia del contatore relativi al periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o al periodo trascorso dall’inizio del contratto di fornitura di gas, se inferiore.

5.   Informativa sulle fonti di energia

I fornitori specificano nelle fatture la quota di gas rinnovabili e, separatamente, di gas a basse emissioni di carbonio acquistata dal cliente finale in base al contratto di fornitura di gas naturale e idrogeno (informativa sul prodotto). Per le miscele il fornitore presenta le stesse informazioni separatamente per le diverse categorie di gas, tra cui gas rinnovabile o a basse emissioni di carbonio.

Le fatture e le informazioni di fatturazione mettono a disposizione dei clienti finali le seguenti informazioni, le accompagnano o rimandano a esse:

a)

la quota di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio nel mix del fornitore durante l’anno precedente (a livello nazionale, vale a dire nello Stato membro in cui è stato concluso il contratto di fornitura di gas, nonché a livello del fornitore, se attivo in diversi Stati membri) in modo comprensibile e facilmente confrontabile;

b)

le informazioni sull’impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di biossido di carbonio risultanti dal gas naturale o dall’idrogeno forniti dal fornitore nell’anno precedente.

Con riguardo al secondo paragrafo, lettera a), per il gas naturale e l’idrogeno ottenuti tramite una borsa del gas o importati da un’impresa situata al di fuori dell’Unione, è possibile utilizzare i dati aggregati forniti dalla borsa o dall’impresa in questione nell’anno precedente.

Ai fini dell’informativa sulla quota di gas rinnovabili acquistata dai clienti finali si devono utilizzare le garanzie di origine sulla base della direttiva (UE) 2018/2001. Se un cliente consuma gas naturale o idrogeno provenienti da una rete dell’idrogeno o una rete del gas naturale, compresi combustibili rinnovabili gassosi di origine non biologica e biometano, come dimostrato nell’offerta commerciale del fornitore, gli Stati membri assicurano che le garanzie di origine annullate corrispondano alle pertinenti caratteristiche della rete.

L’autorità nazionale di regolazione o un’altra autorità nazionale competente adotta le misure necessarie a garantire che le informazioni trasmesse dai fornitori ai rispettivi clienti a norma del presente punto siano affidabili e siano fornite a livello nazionale in un modo facilmente confrontabile.


(1)  Regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE (GU L 311 del 17.11.2016, pag. 1).


ALLEGATO II

Sistemi di misurazione intelligenti per il gas naturale e l’idrogeno

1.   

Gli Stati membri assicurano che l’introduzione nei rispettivi territori di sistemi di misurazione intelligenti avvenga solo dopo una valutazione economica di tutti i costi e i benefici a lungo termine per il mercato e per il singolo consumatore, o di quale tipo di misurazione intelligente sia ragionevole dal punto di vista economico ed efficace in termini di costi e quale sia la tempistica fattibile per la relativa distribuzione.

2.   

Tale valutazione economica tiene conto dei piani di sviluppo della rete di cui all’articolo 55, in particolare al paragrafo 2, lettera c), sulla dismissione delle reti.

3.   

La valutazione prende in considerazione la metodologia utilizzata per l’analisi dei costi e dei benefici e le funzionalità minime dei sistemi di misurazione intelligenti previste nella raccomandazione 2012/148/UE della Commissione (1) nella misura in cui sono applicabili al gas naturale e all’idrogeno, nonché le migliori tecniche disponibili per assicurare il massimo livello di cibersicurezza e protezione dei dati.

Al fine di contenere i costi, la valutazione tiene debitamente conto delle potenziali sinergie con l’infrastruttura di misurazione intelligente dell’energia elettrica già realizzata, o delle possibilità di introduzione selettiva nei casi in cui si possono ottenere rapidamente benefici netti.

4.   

Sulla base di tale valutazione gli Stati membri elaborano un calendario con un obiettivo di massimo dieci anni per l’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti. Qualora l’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti sia valutata positivamente, almeno l’80 % dei clienti finali è dotato di contatori intelligenti entro sette anni dalla data in cui è stata formulata la valutazione positiva.


(1)  Raccomandazione 2012/148/UE della Commissione, del 9 marzo 2012, sui preparativi per l’introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti (GU L 73 del 13.3.2012, pag. 9).


ALLEGATO III

Parte A

Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive (di cui all’articolo 95)

Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94)

 

Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1)

Limitatamente all’articolo 51

Direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 3.5.2019, pag. 1)

 

Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45)

Limitatamente all’articolo 41, paragrafo 1, punto v)

Parte B

Termini di recepimento nel diritto interno e data di applicazione (di cui all’articolo 95)

Direttiva

Termine di recepimento

Data di applicazione

Direttiva 2009/73/CE

3 marzo 2011

3 marzo 2011, a eccezione dell’articolo 11;

3 marzo 2013 per quanto riguarda l’articolo 11

Direttiva (UE) 2019/692

24 febbraio 2020

 


ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Direttiva 2009/73/CE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, punti da 1) a 14)

Articolo 2, punto 1)

Articolo 2, punto 15)

Articolo 2, punto 2)

Articolo 2, punto 16)

Articolo 2, punto 3)

Articolo 2, punto 17)

Articolo 2, punto 4)

Articolo 2, punto 18)

Articolo 2, punto 5)

Articolo 2, punto 19)

Articolo 2, punto 6)

Articolo 2, punto 20)

Articolo 2, punti da 21) a 27)

Articolo 2, punto 7)

Articolo 2, punto 28)

Articolo 2, punto 8)

Articolo 2, punto 29)

Articolo 2, punto 30)

Articolo 2, punto 9)

Articolo 2, punto 31)

Articolo 2, punto 10)

Articolo 2, punto 32)

Articolo 2, punto 11)

Articolo 2, punto 33)

Articolo 2, punto 12)

Articolo 2, punto 34)

Articolo 2, punto 13)

Articolo 2, punto 35)

Articolo 2, punto 14)

Articolo 2, punto 36)

Articolo 2, punto 15)

Articolo 2, punto 37)

Articolo 2, punto 16)

Articolo 2, punto 38)

Articolo 2, punto 17)

Articolo 2, punto 39)

Articolo 2, punto 40)

Articolo 2, punto 18)

Articolo 2, punto 41)

Articolo 2, punto 19)

Articolo 2, punto 42)

Articolo 2, punto 20)

Articolo 2, punto 43)

Articolo 2, punto 21)

Articolo 2, punto 44)

Articolo 2, punto 22)

Articolo 2, punto 45)

Articolo 2, punto 23)

Articolo 2, punto 46)

Articolo 2, punto 24)

Articolo 2, punto 47)

Articolo 2, punto 25)

Articolo 2, punto 48)

Articolo 2, punto 26)

Articolo 2, punto 49)

Articolo 2, punto 27)

Articolo 2, punto 50)

Articolo 2, punto 29)

Articolo 2, punto 51)

Articolo 2, punto 52)

Articolo 2, punto 34)

Articolo 2, punto 53)

Articolo 2, punto 35)

Articolo 2, punto 54)

Articolo 2, punto 36)

Articolo 2, punto 55)

Articolo 2, punti da 56) a 77)

Articolo 37

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafi da 2 a 7

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Articolo 6, paragrafi 3 e 4

Articolo 5, paragrafo 11

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafi da 3 a 11

Articolo 4, paragrafi 3 e 4

Articolo 8, paragrafi 12 e 13

Articolo 8, paragrafi 14 e 15

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 3, paragrafi 3 e 12, e allegato I, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e j)

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Allegato I, paragrafo 1, lettera i)

Articoli 16 e 19

Allegato I, paragrafo 2

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 20

Articolo 21

Allegato I, paragrafo 1, lettera h)

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 3, paragrafo 9

Articolo 24

Articolo 3, paragrafo 9, e allegato I, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 25

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 32

Articolo 31

Articolo 34

Articolo 32

Articolo 33

Articolo 33

Articolo 38

Articolo 34

Articolo 35

Articolo 36

Articolo 37

Articolo 35

Articolo 38, paragrafi 1 e 2

Articolo 38, paragrafi da 3 a 6

Articolo 13, paragrafi 1 e 2

Articolo 39, paragrafi 1 e 2

Articolo 39, paragrafi 3 e 4

Articolo 13, paragrafi 3 e 4

Articolo 39, paragrafi 5 e 6

Articolo 39, paragrafi 7, 8 e 9

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 39, paragrafo 10

Articolo 16

Articolo 40

Articolo 41

Articolo 23

Articolo 42

Articolo 24

Articolo 43

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 44, paragrafo 1

Articolo 44, paragrafo 2

Articolo 25, paragrafi da 2 a 5

Articolo 44, paragrafi da 3 a 6

Articolo 44, paragrafi 7 e 8

Articolo 45

Articolo 26

Articolo 46

Articolo 27

Articolo 47

Articolo 28, paragrafi da 1 a 4

Articolo 48, paragrafi da 1 a 4

Articolo 48, paragrafo 5

Articolo 29

Articolo 49, paragrafo 1

Articolo 49, paragrafi 2 e 3

Articolo 50

Articolo 51

Articolo 52

Articolo 53

Articolo 54

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 55, paragrafo 1, primo comma

Articolo 55, paragrafo 1, dal secondo al quinto comma

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 55, paragrafo 2

Articolo 55, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafi da 4 a 8

Articolo 55, paragrafi da 4 a 8

Articolo 56

Articolo 57

Articolo 58

Articolo 59

Articolo 9

Articolo 60

Articolo 14

Articolo 61

Articolo 15

Articolo 62

Articolo 17

Articolo 63

Articolo 18, paragrafi da 1 a 10

Articolo 64, paragrafi da 1 a 10

Articolo 64, paragrafo 11

Articolo 19

Articolo 65

Articolo 20

Articolo 66

Articolo 21

Articolo 67

Articolo 68

Articolo 69

Articolo 70

Articolo 10

Articolo 71

Articolo 11

Articolo 72

Articolo 12

Articolo 73

Articolo 30

Articolo 74

Articolo 31

Articolo 75

Articolo 39

Articolo 76, paragrafi da 1 a 5

Articolo 76, paragrafo 6

Articolo 40

Articolo 77

Articolo 41, paragrafi da 1 a 4

Articolo 78, paragrafi da 1 a 4

Articolo 78, paragrafo 5

Articolo 41, paragrafi da 5 a 9

Articolo 78, paragrafi da 6 a 10

Articolo 41, paragrafi da 10 a 17

Articolo 79, paragrafi da 1 a 8

Articolo 42

Articolo 80

Articolo 43

Articolo 81

Articolo 44

Articolo 82

Articolo 46, paragrafo 1

Articolo 83

Articolo 46, paragrafi da 2 a 3

Articolo 47

Articolo 84

Articolo 48 bis

Articolo 85

Articolo 86

Articolo 87

Articolo 49 bis

Articolo 88, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 88, paragrafo 4

Articolo 49 ter

Articolo 89

Articolo 90

Articolo 91

Articolo 92

Articolo 93

Articolo 54

Articolo 94

Articolo 53

Articolo 95

Articolo 55

Articolo 96

Articolo 56

Articolo 97

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Allegato II

Allegato IV


ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)