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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/1750 |
25.6.2024 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1750 DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2024
relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di Levilactobacillus brevis DSM 23231 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 399/2014
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione. |
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(2) |
Il preparato di Levilactobacillus brevis DSM 23231 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come Lactobacillus brevis DSM 23231) è stato autorizzato per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 399/2014 della Commissione come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (2). |
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(3) |
In conformità all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’autorizzazione del preparato di Levilactobacillus brevis DSM 23231 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che l’additivo sia classificato nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(4) |
Nel parere del 15 novembre 2023 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso attualmente autorizzate, il preparato di Levilactobacillus brevis DSM 23231 continua a essere sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente. Essa ha inoltre concluso che l’additivo dovrebbe essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie e che, sulla base degli studi presentati per quanto riguarda la sicurezza degli utilizzatori, è risultato non irritante per la pelle o per gli occhi. L’Autorità non è stata in grado di trarre conclusioni sul potenziale di sensibilizzazione cutanea dell’additivo. Essa ha inoltre indicato che non è necessario valutare l’efficacia dell’additivo, in quanto la domanda di rinnovo dell’autorizzazione non comprende una proposta di modifica o integrazione delle condizioni dell’autorizzazione iniziale che inciderebbe sull’efficacia dell’additivo. |
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(5) |
Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all’attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella valutazione effettuata nel contesto della precedente autorizzazione riguardo al metodo di analisi del preparato di Levilactobacillus brevis DSM 23231 come additivo per mangimi. In conformità all’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (4), non è pertanto richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento. |
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(6) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il preparato di Levilactobacillus brevis DSM 23231 soddisfi le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l’autorizzazione di tale additivo. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell’additivo. Tali misure di protezione lasciano impregiudicate altre prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori ai sensi del diritto dell’Unione. |
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(7) |
A seguito del rinnovo dell’autorizzazione del preparato di Levilactobacillus brevis DSM 23231 come additivo per mangimi, è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 399/2014. |
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(8) |
Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione del preparato di Levilactobacillus brevis DSM 23231, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo dell’autorizzazione. |
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(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rinnovo dell’autorizzazione
L’autorizzazione del preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio», è rinnovata alle condizioni indicate in detto allegato.
Articolo 2
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 399/2014
Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 399/2014, la voce 1k20744 relativa a «Lactobacillus brevis DSM 23231» è soppressa.
Articolo 3
Misure transitorie
Il preparato specificato nell’allegato e i mangimi che lo contengono, prodotti ed etichettati prima del 15 luglio 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 15 luglio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 399/2014 della Commissione, del 22 aprile 2014, relativo all’autorizzazione di preparati di Lactobacillus brevis DSM 23231, Lactobacillus brevis DSMZ 16680, Lactobacillus plantarum CECT 4528 e Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 119 del 23.4.2014, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/399/oj).
(3) EFSA Journal 2023;21:e8461.
(4) Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj).
ALLEGATO
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Numero di identificazione dell’additivo per mangimi |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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CFU/kg di materiale fresco |
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Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l’insilaggio. |
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1k20744 |
Levilactobacillus brevis DSM 23231 |
Composizione dell’additivo Preparato di Levilactobacillus brevis DSM 23231 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo. Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di Levilactobacillus brevis DSM 23231 Metodo di analisi (1) Conteggio nell’additivo per mangimi di Levilactobacillus brevis DSM 23231:
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Tutte le specie animali |
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15 luglio 2034 |
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(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?prefLang=it.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1750/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)