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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/1739 |
24.6.2024 |
REGOLAMENTO (UE) 2024/1739 DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2024
che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (2) attua le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC. |
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(2) |
Il 24 giugno 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/1738 (3) che modifica la decisione 2014/145/PESC. La decisione (PESC) 2024/1738 introduce una deroga che consente lo svincolo di fondi che erano congelati a causa dell'implicazione di una banca intermediaria presente nell'elenco nel loro trasferimento, a condizione che il trasferimento avvenga tra due persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non figuranti nell'elenco e sia effettuato tramite conti presso enti creditizi o istituti non figuranti nell'elenco. La decisione (PESC) 2024/1738 introduce inoltre una deroga che consente lo svincolo di fondi congelati in seguito al coinvolgimento di una banca di emissione figurante in elenco, a condizione che il trasferimento avvenga tra due persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non inseriti in elenco. |
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(3) |
È opportuno precisare che la protezione responsabilità civile riconosciuta agli operatori che ignoravano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che i loro atti violassero le misure restrittive dell'Unione non può essere fatta valere laddove l'operatore abbia omesso di esercitare la diligenza dovuta. La diligenza dovuta dovrebbe essere esercitata tenendo debitamente conto delle informazioni disponibili pubblicamente o prontamente. Ne consegue, ad esempio, che l'operatore accusato di aver violato misure restrittive non possa far valere tale protezione se ha omesso di effettuare controlli o ispezioni semplici. |
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(4) |
Ai fini della conformità all'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-72/11 è opportuno modificare la disposizione che vieta l'elusione al fine di precisare che gli elementi della conoscenza e della volontà sussistono non soltanto quando la persona persegue deliberatamente l'obiettivo o il risultato di elusione delle misure restrittive, ma anche quando la persona che partecipa a un'attività avente l'obiettivo o il risultato di eludere le misure restrittive ritiene che la sua partecipazione a una siffatta attività potrebbe avere tale obiettivo o tale risultato e accetti detta possibilità. |
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(5) |
È opportuno inserire una disposizione in virtù della quale i cittadini e le società degli Stati membri possono ottenere un risarcimento da persone e entità russe che abbiano recato loro un danno. Ciò include i danni causati a società di loro proprietà o sotto il loro controllo, in relazione a un contratto o a una transazione sulla cui esecuzione abbiano inciso le misure istituite ai sensi del regolamento (UE) n. 269/2014, a condizione che il cittadino dello Stato membro o la società interessati non abbiano accesso effettivo a mezzi di ricorso, ad esempio a norma del pertinente trattato bilaterale di investimento. Tale risarcimento può essere richiesto dinanzi agli organi giurisdizionali degli Stati membri conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e degli Stati membri relative a giurisdizione e procedure giudiziarie in materia civile e commerciale, anche per quanto riguarda eventuali procedimenti d'urgenza. |
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(6) |
Al fine di aumentare la sensibilizzazione in merito alle attività di esecuzione, è opportuno che gli Stati membri riferiscano in merito alle sanzioni irrogate per violazione delle misure restrittive. |
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(7) |
Se la persona fisica o giuridica rivela una violazione delle misure restrittive spontaneamente, esaurientemente e tempestivamente, le autorità nazionali competenti dovrebbero potere, se del caso, tenere conto di tale rivelazione, in conformità del diritto amministrativo nazionale o di altre disposizioni legislative o norme nazionali pertinenti, nell'applicare la sanzione. Si applicano le misure adottate dagli Stati membri a norma della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e le prescrizioni ivi contenute in materia di circostanze attenuanti. |
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(8) |
In linea con gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, vale a dire preservare la pace, rafforzare la sicurezza internazionale e promuovere la cooperazione internazionale, la democrazia e lo Stato di diritto, e più specificamente gli obiettivi perseguiti dalla decisione 2014/145/PESC, è opportuno provvedere affinché i documenti in possesso del Consiglio, della Commissione e dell'alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») relativi all'esecuzione delle misure restrittive di cui al regolamento (UE) n. 269/2014, ovvero relativi alla prevenzione della violazione o dell'elusione delle stesse, siano soggetti al segreto professionale e godano della protezione offerta dalle norme applicabili alle istituzioni dell'Unione, poiché le informazioni contenute in tali documenti potrebbero essere utilizzate per ostacolare l'applicazione di tali misure o per comprometterne l'efficacia, dato che le persone e le entità interessate potrebbero agire in modo tale da impedirne l'esecuzione. Tale protezione dovrebbe essere garantita anche per le proposte congiunte dell'alto rappresentante e della Commissione relative alla modifica del regolamento (UE) n. 269/2014 e qualsiasi documento preparatorio correlato, in quanto la loro divulgazione potrebbe incidere sull'efficacia delle misure di cui alla decisione 2014/145/PESC e a tale regolamento nonché sulla predisposizione di proposte future e sulla negoziazione sulla base delle stesse. Alcune misure che sono incluse in tali proposte congiunte, e che per vari motivi non possono essere adottate dal Consiglio, sono spesso incluse dall'alto rappresentante e dalla Commissione in proposte successive. È importante proteggere tale potere d'iniziativa da qualsiasi influenza esercitata da interessi pubblici o privati che cerchino, al di fuori delle consultazioni organizzate, di costringere le istituzioni dell'Unione e i relativi servizi a proporre, adottare, modificare o concordare una modifica. La loro divulgazione potrebbe rendere inefficaci le eventuali nuove misure di congelamento dei beni, dato che verrebbe già rivelata l'intenzione di adottarle. Pertanto, si dovrebbe presumere che la divulgazione di tali documenti pregiudichi la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali. |
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(9) |
Le presenti misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, in particolare, al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è richiesta un’azione normativa a livello dell’Unione. |
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(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato:
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1) |
all'articolo 6 ter sono inseriti i paragrafi seguenti: «5 nonies. In deroga all'articolo 2 del presente regolamento, e purché i fondi interessati siano stati congelati a causa dell'implicazione di una persona giuridica, un'entità o un organismo elencato nell'allegato I del presente regolamento in un trasferimento di tali fondi in veste di banca intermediaria, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi congelati dalla Federazione russa all’Unione, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che il trasferimento di fondi:
Il presente paragrafo non si applica in relazione ai fondi o alle risorse economiche congelati detenuti da depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014. 5 decies. In deroga all'articolo 2 del presente regolamento, e a condizione che il pagamento interessato sia stato congelato a seguito di un trasferimento dalla Federazione russa all'Unione avviato mediante o da una persona giuridica, un'entità o un organismo figuranti nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento, le autorità competenti di uno Stato membro possono, alle condizioni che ritengono appropriate, autorizzare lo svincolo di detto pagamento congelato, dopo aver accertato che il trasferimento del pagamento:
Il presente paragrafo non si applica in relazione ai fondi o alle risorse economiche congelati detenuti da depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014. I beneficiari del trasferimento di cui al primo comma del presente paragrafo sono unicamente cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, o persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera. Può essere concessa un'autorizzazione per richiedente. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro una settimana dall'autorizzazione.» |
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2) |
all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui al presente regolamento, anche partecipandovi senza perseguire deliberatamente tale obiettivo o risultato, ma sapendo che tale partecipazione può avere tale obiettivo o risultato e accettando questa possibilità.» |
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3) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 11 bis La persona di cui all'articolo 17, lettera c) o d), ha diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente dello Stato membro, il risarcimento del danno subito, anche in termini di spese legali, in conseguenza all'azione proposta dinanzi a un giudice di paese terzo da persone, entità e organismi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a) o b), in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella giurisdizione pertinente.» |
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4) |
all'articolo 12, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
; |
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5) |
all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni, incluse ove opportuno le sanzioni penali, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono tenere conto, in conformità del rispettivo diritto nazionale, dell'autodenuncia di violazione delle disposizioni del presente regolamento come fattore attenuante. Gli Stati membri prevedono inoltre misure appropriate per la confisca dei proventi di tali violazioni.» |
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6) |
l'articolo 16 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 16 bis 1. Le informazioni fornite alla Commissione o da questa ricevute in conformità del presente regolamento sono utilizzate dalla Commissione unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute. 2. Tutti i documenti in possesso del Consiglio, della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza finalizzati all'esecuzione delle misure di cui al presente regolamento, ovvero alla prevenzione della violazione o dell'elusione di tali misure, sono soggetti al segreto professionale e godono della protezione offerta dalle norme applicabili alle istituzioni dell'Unione. Tale protezione si applica alle proposte congiunte dell'alto rappresentante e della Commissione relative alla modifica del presente regolamento e a qualsiasi documento preparatorio correlato. Si presume che la divulgazione dei documenti o proposte di cui al primo comma pregiudichi la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2024
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.
(2) Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).
(3) Decisione (PESC) 2024/1738 del Consiglio, del 24 giugno 2024, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L, 2024/1738, 24.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1738/oj).
(4) Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673 (GU L, 2024/1226, 29.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1739/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)