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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/1732

19.6.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/1732 DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 2024

che modifica il regolamento (UE) 2021/1173 per quanto riguarda un’iniziativa EuroHPC per le start-up al fine di rafforzare la leadership europea nell’intelligenza artificiale affidabile

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 187 e l’articolo 188, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su regole armonizzate sull’intelligenza artificiale («regolamento sull’IA») è inteso a migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, la commercializzazione e l’uso dell’intelligenza artificiale («IA») in conformità dei valori dell’Unione.

(2)

Dal 2021, anno in cui è stato adottato il regolamento (UE) 2021/1173 del Consiglio (3), l’ambito dell’IA ha registrato enormi progressi tecnici ed è divenuto un settore altamente strategico, oggetto di contesa a livello globale. L’Unione è in prima linea negli sforzi a sostegno di una ricerca e un’innovazione responsabili nell’ambito dell’IA affidabile ed etica, accompagnati dalla definizione di misure protettive e dallo sviluppo di una governance efficace.

(3)

Il 13 settembre 2023, nel quadro di un approccio generale a sostegno della ricerca e dell’innovazione responsabili nell’IA, la Commissione ha annunciato una nuova iniziativa strategica per mettere la capacità di calcolo ad alte prestazioni dell’Unione a disposizione delle start-up europee innovative nel settore dell’IA affidabile al fine di addestrare i loro modelli. Tale iniziativa integra la definizione di misure protettive per l’IA attraverso regolamento sull’intelligenza artificiale, la creazione di strutture di governance e il sostegno all’innovazione attraverso il piano coordinato sull’intelligenza artificiale.

(4)

Poiché la più potente capacità di supercalcolo di livello mondiale dell’Unione è situata nelle strutture dell’impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo («impresa comune»), sono proprio tali strutture che dovrebbero essere rese disponibili affinché l’iniziativa dell’Unione possa concretizzarsi. È quindi necessario aggiungere un settimo obiettivo, relativo al contributo dei supercomputer alla nuova iniziativa dell’Unione in materia di IA, ai sei obiettivi dell’impresa comune già esistenti.

(5)

Il nuovo obiettivo consentirebbe all’impresa comune di svolgere attività nei settori dell’acquisizione e della gestione di supercomputer o partizioni di supercomputer ottimizzati per l’IA per consentire l’apprendimento automatico e l’addestramento di modelli di IA per finalità generali. L’impresa comune dovrebbe essere autorizzata a creare una nuova modalità di accesso alle sue risorse di calcolo per l’ecosistema delle start-up nel settore dell’IA e l’ecosistema della ricerca e innovazione e a sviluppare applicazioni di IA dedicate e ottimizzate per essere eseguite sui suoi supercomputer. L’impresa comune dovrebbe anche essere autorizzata a nominare i soggetti ospitanti il calcolo ad alte prestazioni europeo esistenti quali fabbriche di IA se il soggetto ospitante può dimostrare che il proprio supercomputer dispone di risorse di calcolo sufficienti per l’addestramento di modelli di IA su larga scala e per finalità generali e per applicazioni emergenti di IA, e a condizione che il soggetto ospitante attui l’insieme delle attività supplementari necessarie per sviluppare e sostenere l’ecosistema di IA. Tali cambiamenti consentirebbero all’impresa comune di offrire potenza di calcolo e servizi su misura per favorire l’addestramento, lo sviluppo dell’IA su larga scala e la sua adozione nell’Unione, cosa che non è possibile con l’attuale regolamento. Le fabbriche di IA dovrebbero interagire tra di loro e con le pertinenti iniziative dell’Unione in materia di IA e, se del caso, possono interagire con i pertinenti ecosistemi di IA nazionali e le pertinenti iniziative nazionali in materia di IA.

(6)

Al fine di coordinare la data di applicazione delle modifiche introdotte dal presente regolamento con la data di applicazione del regolamento sull’IA è opportuno che il presente regolamento si applichi senza indebito ritardo.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/1173,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2021/1173 è così modificato:

1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

sono inseriti i punti seguenti:

«3 ter)

“supercomputer ottimizzato per l’IA”: un supercomputer progettato principalmente per l’addestramento di modelli di intelligenza artificiale (“IA”) per finalità generali su larga scala e per applicazioni emergenti di IA;

3 quater)

“fabbrica di IA”: un’entità centralizzata o distribuita che fornisce un’infrastruttura di servizi di supercalcolo di IA composta da un supercomputer ottimizzato per l’IA o da una partizione di un supercomputer dedicata all’IA, da un centro dati associato, da un accesso dedicato e da servizi di supercalcolo orientati all’IA e che attrae e riunisce i talenti per fornire le competenze necessarie all’utilizzo dei supercomputer per l’IA;»

b)

il punto 9) è sostituito dal seguente:

«9)

“supercomputer EuroHPC”: qualsiasi sistema di calcolo che è interamente di proprietà dell’impresa comune o in comproprietà con altri Stati partecipanti o con un consorzio di partner privati e che è un supercomputer classico (di fascia alta, di livello industriale, ottimizzato per l’IA o di fascia media), un computer ibrido classico-quantistico, un computer quantistico o un simulatore quantistico;»

2)

all’articolo 3, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

«h)

sviluppare e gestire le fabbriche di IA a sostegno dell’ulteriore sviluppo di un ecosistema di IA altamente competitivo e innovativo nell’Unione.»

;

3)

all’articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«h)

il pilastro delle fabbriche di IA per un’IA etica e affidabile, che copre le attività per la fornitura di un’infrastruttura di servizi di supercalcolo orientata all’IA, volta a sviluppare ulteriormente le capacità, le competenze e le abilità in materia di ricerca e innovazione dell’ecosistema dell’IA; comprende e le attività seguenti:

i)

l’acquisizione e la gestione di supercomputer ottimizzati per l’IA, collocati in centri dati o collegati ai centri dati tramite reti ad altissima velocità;

ii)

l’adeguamento dei supercomputer EuroHPC esistenti con capacità di IA;

iii)

la fornitura di accesso e di eque opportunità di accesso ai supercomputer ottimizzati per l’IA o ai supercomputer EuroHPC che sono stati adeguati con capacità di IA, anche ampliandone l’uso a un gran numero di utenti pubblici e privati, comprese le start-up e le piccole e medie imprese;

iv)

la gestione di centri di servizi di supercalcolo centralizzati o distribuiti orientati all’IA a sostegno dell’ecosistema delle start-up nel settore dell’IA e dell’ecosistema della ricerca e innovazione mediante il supporto algoritmico, il supporto per l’ulteriore sviluppo, l’addestramento, la prova, la valutazione e la convalida di sistemi e modelli di addestramento dell’IA e il supporto per lo sviluppo di applicazioni emergenti di IA su larga scala in aree strategiche come la salute e l’assistenza, i cambiamenti climatici, la robotica o la guida connessa e automatizzata;

v)

la gestione di strutture di programmazione adatte ai supercomputer, anche per la parallelizzazione di applicazioni di IA per ottimizzare l’uso delle capacità di supercalcolo;

vi)

la gestione di altri servizi di supercalcolo per l’abilitazione dell’IA;

vii)

l’attrazione, la riunione e la formazione di talenti per svilupparne le competenze e le abilità nell’uso dei supercomputer EuroHPC per l’IA;

viii)

l’interazione con le altre fabbriche di IA, rendendo i loro servizi accessibili in tutta Europa e cooperando con i centri di competenza e i centri di eccellenza EuroHPC e con le pertinenti iniziative dell’Unione in materia di IA, quali i poli di start-up di intelligenza artificiale, gli ecosistemi di dati e di intelligenza artificiale, le strutture di prova e sperimentazione dell’intelligenza artificiale, la piattaforma centrale europea di intelligenza artificiale, i poli dell’innovazione digitale orientati all’intelligenza artificiale, le comunità della conoscenza e dell’innovazione dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia legate all’intelligenza artificiale, le pertinenti infrastrutture di ricerca europee e altre iniziative correlate.»

;

4)

l’articolo 9 è così modificato:

a)

al paragrafo 5, è aggiunta il seguente lettera:

«Per i supercomputer ottimizzati per l’IA si applicano i criteri di selezione aggiuntivi seguenti per i soggetti ospitanti:

a)

la vicinanza con un centro dati esistente o il collegamento ad un centro dati esistente tramite reti ad altissima velocità;

b)

la visione, i piani e la capacità del soggetto ospitante di affrontare le sfide dell’ecosistema delle start-up nel settore dell’IA, dell’ecosistema della ricerca e innovazione e della comunità di utenti dell’IA e, fornendo un servizio di supercalcolo centralizzato o distribuito di supporto orientato all’IA;

c)

la qualità e la pertinenza dell’esperienza e del know-how disponibili presso il team designato che si prevede che si occupi dell’ambiente di servizi di supercalcolo di supporto orientato all’IA;

d)

i piani di interazione e cooperazione con altre fabbriche di IA, con i centri di competenza EuroHPC e i centri di eccellenza EuroHPC e con le pertinenti iniziative di IA, quali i poli di start-up di intelligenza artificiale, gli ecosistemi di dati e di intelligenza artificiale, le strutture di prova e sperimentazione dell’intelligenza artificiale, la piattaforma centrale europea di intelligenza artificiale, i poli dell’innovazione digitale orientati all’intelligenza artificiale e altre iniziative correlate;

e)

le capacità esistenti e i piani futuri del soggetto ospitante per contribuire allo sviluppo del pool di talenti.»

;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis.   Un soggetto ospitante esistente può presentare domanda per diventare una fabbrica di IA. A seguito di un invito a manifestare interesse, il consiglio di direzione seleziona un soggetto ospitante esistente tramite una procedura equa e trasparente basata, tra l’altro, sui criteri di selezione di cui all’articolo 9, paragrafo 5, secondo comma, e a condizione che il soggetto ospitante possa dimostrare che il suo supercomputer EuroHPC dispone di risorse di calcolo sufficienti per l’addestramento di modelli di IA per finalità generali su larga scala e per applicazioni emergenti di IA».

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«6 bis.   Per i supercomputer ottimizzati per l’IA di cui all’articolo 12 bis, il soggetto ospitante crea uno sportello unico per gli utenti, compresi le start-up, le piccole e medie imprese e gli utilizzatori scientifici, allo scopo di facilitare l’accesso ai suoi servizi di supporto.»

;

5)

all’articolo 10, paragrafo 2, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l)

le condizioni specifiche applicabili quando il soggetto ospitante gestisce un supercomputer EuroHPC per uso industriale o un supercomputer ottimizzato per l’IA.»

;

6)

è inserito l’articolo il seguente:

«Articolo 12 bis

Acquisizione e proprietà dei supercomputer ottimizzati per l’IA

1.   L’impresa comune acquisisce i supercomputer ottimizzati per l’IA ne diventa proprietaria.

2.   Il contributo finanziario dell’Unione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, copre fino al 50 % dei costi di acquisizione oltre fino al 50 % dei costi operativi dei supercomputer ottimizzati per l’IA. I costi operativi comprendono i costi per i servizi di supercalcolo orientati all’IA.

Il rimanente costo totale di proprietà dei supercomputer ottimizzati per l’IA è sostenuto dallo Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o dagli Stati partecipanti al consorzio ospitante ed è eventualmente integrato dai contributi di cui all’articolo 6.

3.   La selezione del fornitore dei supercomputer ottimizzati per l’IA tiene conto della sicurezza della catena di approvvigionamento. È basata sulle specifiche della gara d’appalto che sono orientate alla domanda e tengono conto delle esigenze degli utenti e delle specifiche generali del sistema fornite dal soggetto ospitante selezionato nella domanda presentata in occasione dell’invito a manifestare interesse.

4.   L’impresa comune può fungere da primo utente dei supercomputer ottimizzati per l’IA che integrano tecnologie sviluppate principalmente nell’Unione.

5.   Il consiglio di direzione può decidere, se debitamente giustificato per motivi di sicurezza, di stabilire nel programma di lavoro delle condizioni per la partecipazione dei fornitori all’acquisizione di supercomputer ottimizzati per l’IA conformemente all’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/694 o di limitare la partecipazione dei fornitori per motivi di sicurezza o, qualora le azioni siano direttamente connesse all’autonomia strategica dell’Unione, conformemente all’articolo 18, paragrafo 4, dello stesso.

6.   I supercomputer ottimizzati per l’IA sono ubicati presso un soggetto ospitante di un supercomputer EuroHPC o un centro di supercalcolo situato nell’Unione.

7.   Fatto salvo lo scioglimento dell’impresa comune, di cui all’articolo 23, paragrafo 4, dello statuto, non prima di cinque anni dopo che il supercomputer ottimizzato per l’IA installato presso un soggetto ospitante ha superato la prova di accettazione, la proprietà di tale supercomputer ottimizzato per l’IA può essere trasferita a tale soggetto ospitante oppure il supercomputer ottimizzato per l’IA può essere venduto a un altro soggetto o dismesso con decisione del consiglio di direzione e conformemente alla convenzione di accoglienza. In caso di trasferimento della proprietà di un supercomputer ottimizzato per l’IA, il soggetto ospitante rimborsa all’impresa comune il valore residuo del supercomputer trasferito. Se vi è una decisione di dismettere il supercomputer ottimizzato per l’IA senza alcun trasferimento della proprietà al soggetto ospitante, i costi pertinenti sono equamente sostenuti dall’impresa comune e dal soggetto ospitante. L’impresa comune non è responsabile dei costi sostenuti dopo il trasferimento della proprietà o dopo la vendita o la dismissione del supercomputer ottimizzato per l’IA.»

;

7)

l’articolo 15 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’impresa comune può lanciare un invito a manifestare interesse per adeguare i supercomputer EuroHPC di cui è proprietaria o comproprietaria, per innalzare il livello di prestazione del supercomputer vicino all’esascala, per aumentare le capacità di intelligenza artificiale del supercomputer o per aumentare le prestazioni operative del supercomputer in qualsiasi altro modo, anche mediante acceleratori quantistici.»

;

b)

il paragrafo 2 è soppresso;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La percentuale del contributo finanziario dell’Unione per i costi di acquisizione dell’adeguamento è uguale alla percentuale del contributo finanziario dell’Unione per il supercomputer EuroHPC originale, ammortizzata nel corso della vita residua prevista del supercomputer originale. La percentuale del contributo finanziario dell’Unione per i costi operativi aggiuntivi dell’adeguamento è uguale alla percentuale del contributo finanziario dell’Unione per il supercomputer EuroHPC originale. Per i supercomputer a petascala acquisiti durante il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2018/1488, il contributo finanziario dell’Unione per l’adeguamento copre fino al 35 % dei costi operativi aggiuntivi.»

;

8)

l’articolo 16 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   I supercomputer ottimizzati per l’IA e i supercomputer EuroHPC adeguati per le capacità di IA sono utilizzati principalmente per lo sviluppo, la prova, la valutazione e la convalida di modelli di addestramento di IA per finalità generali su larga scala e per le applicazioni emergenti di IA, nonché per l’ulteriore sviluppo di soluzioni di IA nell’Unione che richiedono il calcolo ad alte prestazioni e l’esecuzione di algoritmi di IA su larga scala per la risoluzione di problemi scientifici.»

;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Il consiglio di direzione definisce condizioni di accesso speciali per i supercomputer ottimizzati per l’IA e per i supercomputer EuroHPC adeguati per le capacità di IA in conformità dell’articolo 17, tenendo conto delle esigenze specifiche dell’ecosistema delle start-up nel settore dell’IA e dell’ecosistema della ricerca e innovazione. Ciò include un accesso dedicato alle start-up e alle piccole e medie imprese. Solo le proposte per lo sviluppo di modelli, sistemi e applicazioni di IA affidabili ed etici, in linea con i valori dell’UE, sono ammissibili ai fini dell’accesso.»

;

9)

all’articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La quota del tempo di accesso dell’Unione a ciascun supercomputer EuroHPC quantistico, di fascia alta e ottimizzato per l’IA è direttamente proporzionale al contributo finanziario dell’Unione, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, al costo totale di proprietà del supercomputer EuroHPC e pertanto non supera il 50 % del tempo di accesso totale al supercomputer EuroHPC.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2024

Per il Consiglio

Il presidente

A. MARON


(1)  Parere del 24 aprile 2024 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 20 marzo 2024 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (UE) 2021/1173 del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativo all’istituzione dell’impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo e che abroga il regolamento (UE) 2018/1488 (GU L 256 del 19.7.2021, pag. 3).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1732/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)