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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/1732 |
19.6.2024 |
REGOLAMENTO (UE) 2024/1732 DEL CONSIGLIO
del 17 giugno 2024
che modifica il regolamento (UE) 2021/1173 per quanto riguarda un’iniziativa EuroHPC per le start-up al fine di rafforzare la leadership europea nell’intelligenza artificiale affidabile
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 187 e l’articolo 188, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su regole armonizzate sull’intelligenza artificiale («regolamento sull’IA») è inteso a migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, la commercializzazione e l’uso dell’intelligenza artificiale («IA») in conformità dei valori dell’Unione. |
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(2) |
Dal 2021, anno in cui è stato adottato il regolamento (UE) 2021/1173 del Consiglio (3), l’ambito dell’IA ha registrato enormi progressi tecnici ed è divenuto un settore altamente strategico, oggetto di contesa a livello globale. L’Unione è in prima linea negli sforzi a sostegno di una ricerca e un’innovazione responsabili nell’ambito dell’IA affidabile ed etica, accompagnati dalla definizione di misure protettive e dallo sviluppo di una governance efficace. |
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(3) |
Il 13 settembre 2023, nel quadro di un approccio generale a sostegno della ricerca e dell’innovazione responsabili nell’IA, la Commissione ha annunciato una nuova iniziativa strategica per mettere la capacità di calcolo ad alte prestazioni dell’Unione a disposizione delle start-up europee innovative nel settore dell’IA affidabile al fine di addestrare i loro modelli. Tale iniziativa integra la definizione di misure protettive per l’IA attraverso regolamento sull’intelligenza artificiale, la creazione di strutture di governance e il sostegno all’innovazione attraverso il piano coordinato sull’intelligenza artificiale. |
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(4) |
Poiché la più potente capacità di supercalcolo di livello mondiale dell’Unione è situata nelle strutture dell’impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo («impresa comune»), sono proprio tali strutture che dovrebbero essere rese disponibili affinché l’iniziativa dell’Unione possa concretizzarsi. È quindi necessario aggiungere un settimo obiettivo, relativo al contributo dei supercomputer alla nuova iniziativa dell’Unione in materia di IA, ai sei obiettivi dell’impresa comune già esistenti. |
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(5) |
Il nuovo obiettivo consentirebbe all’impresa comune di svolgere attività nei settori dell’acquisizione e della gestione di supercomputer o partizioni di supercomputer ottimizzati per l’IA per consentire l’apprendimento automatico e l’addestramento di modelli di IA per finalità generali. L’impresa comune dovrebbe essere autorizzata a creare una nuova modalità di accesso alle sue risorse di calcolo per l’ecosistema delle start-up nel settore dell’IA e l’ecosistema della ricerca e innovazione e a sviluppare applicazioni di IA dedicate e ottimizzate per essere eseguite sui suoi supercomputer. L’impresa comune dovrebbe anche essere autorizzata a nominare i soggetti ospitanti il calcolo ad alte prestazioni europeo esistenti quali fabbriche di IA se il soggetto ospitante può dimostrare che il proprio supercomputer dispone di risorse di calcolo sufficienti per l’addestramento di modelli di IA su larga scala e per finalità generali e per applicazioni emergenti di IA, e a condizione che il soggetto ospitante attui l’insieme delle attività supplementari necessarie per sviluppare e sostenere l’ecosistema di IA. Tali cambiamenti consentirebbero all’impresa comune di offrire potenza di calcolo e servizi su misura per favorire l’addestramento, lo sviluppo dell’IA su larga scala e la sua adozione nell’Unione, cosa che non è possibile con l’attuale regolamento. Le fabbriche di IA dovrebbero interagire tra di loro e con le pertinenti iniziative dell’Unione in materia di IA e, se del caso, possono interagire con i pertinenti ecosistemi di IA nazionali e le pertinenti iniziative nazionali in materia di IA. |
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(6) |
Al fine di coordinare la data di applicazione delle modifiche introdotte dal presente regolamento con la data di applicazione del regolamento sull’IA è opportuno che il presente regolamento si applichi senza indebito ritardo. |
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(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/1173, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2021/1173 è così modificato:
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1) |
l’articolo 2 è così modificato:
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2) |
all’articolo 3, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:
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3) |
all’articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
; |
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4) |
l’articolo 9 è così modificato:
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5) |
all’articolo 10, paragrafo 2, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
; |
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6) |
è inserito l’articolo il seguente: «Articolo 12 bis Acquisizione e proprietà dei supercomputer ottimizzati per l’IA 1. L’impresa comune acquisisce i supercomputer ottimizzati per l’IA ne diventa proprietaria. 2. Il contributo finanziario dell’Unione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, copre fino al 50 % dei costi di acquisizione oltre fino al 50 % dei costi operativi dei supercomputer ottimizzati per l’IA. I costi operativi comprendono i costi per i servizi di supercalcolo orientati all’IA. Il rimanente costo totale di proprietà dei supercomputer ottimizzati per l’IA è sostenuto dallo Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o dagli Stati partecipanti al consorzio ospitante ed è eventualmente integrato dai contributi di cui all’articolo 6. 3. La selezione del fornitore dei supercomputer ottimizzati per l’IA tiene conto della sicurezza della catena di approvvigionamento. È basata sulle specifiche della gara d’appalto che sono orientate alla domanda e tengono conto delle esigenze degli utenti e delle specifiche generali del sistema fornite dal soggetto ospitante selezionato nella domanda presentata in occasione dell’invito a manifestare interesse. 4. L’impresa comune può fungere da primo utente dei supercomputer ottimizzati per l’IA che integrano tecnologie sviluppate principalmente nell’Unione. 5. Il consiglio di direzione può decidere, se debitamente giustificato per motivi di sicurezza, di stabilire nel programma di lavoro delle condizioni per la partecipazione dei fornitori all’acquisizione di supercomputer ottimizzati per l’IA conformemente all’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/694 o di limitare la partecipazione dei fornitori per motivi di sicurezza o, qualora le azioni siano direttamente connesse all’autonomia strategica dell’Unione, conformemente all’articolo 18, paragrafo 4, dello stesso. 6. I supercomputer ottimizzati per l’IA sono ubicati presso un soggetto ospitante di un supercomputer EuroHPC o un centro di supercalcolo situato nell’Unione. 7. Fatto salvo lo scioglimento dell’impresa comune, di cui all’articolo 23, paragrafo 4, dello statuto, non prima di cinque anni dopo che il supercomputer ottimizzato per l’IA installato presso un soggetto ospitante ha superato la prova di accettazione, la proprietà di tale supercomputer ottimizzato per l’IA può essere trasferita a tale soggetto ospitante oppure il supercomputer ottimizzato per l’IA può essere venduto a un altro soggetto o dismesso con decisione del consiglio di direzione e conformemente alla convenzione di accoglienza. In caso di trasferimento della proprietà di un supercomputer ottimizzato per l’IA, il soggetto ospitante rimborsa all’impresa comune il valore residuo del supercomputer trasferito. Se vi è una decisione di dismettere il supercomputer ottimizzato per l’IA senza alcun trasferimento della proprietà al soggetto ospitante, i costi pertinenti sono equamente sostenuti dall’impresa comune e dal soggetto ospitante. L’impresa comune non è responsabile dei costi sostenuti dopo il trasferimento della proprietà o dopo la vendita o la dismissione del supercomputer ottimizzato per l’IA.» |
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7) |
l’articolo 15 è così modificato:
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8) |
l’articolo 16 è così modificato:
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9) |
all’articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La quota del tempo di accesso dell’Unione a ciascun supercomputer EuroHPC quantistico, di fascia alta e ottimizzato per l’IA è direttamente proporzionale al contributo finanziario dell’Unione, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, al costo totale di proprietà del supercomputer EuroHPC e pertanto non supera il 50 % del tempo di accesso totale al supercomputer EuroHPC.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2024
Per il Consiglio
Il presidente
A. MARON
(1) Parere del 24 aprile 2024 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del 20 marzo 2024 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Regolamento (UE) 2021/1173 del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativo all’istituzione dell’impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo e che abroga il regolamento (UE) 2018/1488 (GU L 256 del 19.7.2021, pag. 3).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1732/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)