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dell'Unione europea

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2024/1711

26.6.2024

DIRETTIVA (UE) 2024/1711 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2024

che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell’assetto del mercato dell’energia elettrica dell’Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Dal settembre 2021 si osserva sui mercati dell’energia elettrica una situazione caratterizzata da prezzi molto elevati e volatilità. Come indica l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) nella valutazione finale dell’assetto del mercato dell’energia elettrica all’ingrosso dell’UE dell’aprile 2022, ciò deriva principalmente dal prezzo elevato del gas, utilizzato come combustibile per produrre energia elettrica.

(2)

Dal febbraio 2022 l’escalation della guerra di aggressione russa nei confronti dell’Ucraina, che è parte contraente del trattato che istituisce la Comunità dell’energia (4), e le conseguenti sanzioni internazionali hanno portato a una crisi del gas, hanno perturbato i mercati mondiali dell’energia, hanno acuito il problema degli elevati prezzi del gas e hanno prodotto considerevoli ripercussioni sui prezzi dell’energia elettrica. La guerra di aggressione russa nei confronti dell’Ucraina ha inoltre reso incerto l’approvvigionamento di altre materie prime utilizzate dagli impianti di generazione di energia, come il carbon fossile e il petrolio greggio. Tale incertezza ha comportato un ulteriore e considerevole aumento della volatilità dei prezzi dell’energia elettrica. La ridotta disponibilità di diversi reattori nucleari e la scarsa produzione di energia idroelettrica hanno ulteriormente amplificato l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica.

(3)

In risposta a tale situazione, nella comunicazione del 13 ottobre 2021«Risposta all’aumento dei prezzi dell’energia: un pacchetto di misure d’intervento e di sostegno» la Commissione ha proposto un pacchetto di misure di cui l’Unione e gli Stati membri possono valersi per parare l’impatto immediato dei prezzi elevati dell’energia sui clienti civili e sulle imprese, anche sotto forma di sostegno al reddito, sgravi fiscali, misure di risparmio e stoccaggio di energia, e per rafforzare la resilienza rispetto a futuri shock di prezzo. Nella comunicazione dell’8 marzo 2022«REPowerEU: azione europea comune per un’energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili», la Commissione ha delineato una serie di misure supplementari atte a rafforzare il citato pacchetto e reagire all’aumento dei prezzi dell’energia. Il 23 marzo 2022 la Commissione ha inoltre varato un quadro temporaneo di aiuti di Stato per autorizzare talune sovvenzioni volte ad attutire l’impatto dei prezzi elevati dell’energia.

(4)

Nella comunicazione del 18 maggio 2022 la Commissione ha presentato il suo «Piano REPowerEU», che ha varato misure supplementari incentrate sul risparmio energetico, la diversificazione dell’approvvigionamento energetico, un obiettivo di efficienza energetica più ambizioso e l’accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili e finalizzate a ridurre la dipendenza dell’Unione dai combustibili fossili russi, fra cui la proposta di aumentare al 45 % l’obiettivo dell’Unione al 2030 in materia di consumo finale lordo di energie rinnovabili. Oltre a varare ulteriori misure a breve termine per parare i prezzi elevati dell’energia, la comunicazione della Commissione del 18 maggio 2022«Interventi a breve termine nei mercati dell’energia e miglioramenti a lungo termine dell’assetto del mercato dell’energia elettrica» ha indicato i settori in cui è possibile migliorare l’assetto del mercato dell’energia elettrica e ha annunciato l’intenzione di valutarli nella prospettiva di modificare il quadro normativo.

(5)

Per fare urgentemente fronte alla crisi dei prezzi dell’energia, fugare i timori per la sicurezza e contrastare gli aumenti dei prezzi per i cittadini, l’Unione ha adottato vari atti giuridici, tra cui il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che ha istituito un solido regime di stoccaggio del gas, il regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio (6), che ha introdotto misure efficaci di riduzione della domanda di gas e energia elettrica, il regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio (7), che ha istituito regimi di limitazione dei prezzi per evitare i proventi straordinari sui mercati del gas e dell’energia elettrica, e il regolamento (UE) 2022/2577 (8) del Consiglio, che ha stabilito misure volte ad accelerare le procedure autorizzative per gli impianti a energia rinnovabile.

(6)

Grazie a un mercato dell’energia adeguatamente integrato, che si fondi sui regolamenti (UE) 2018/1999 (9), (UE) 2019/942 (10) e (UE) 2019/943 (11) del Parlamento europeo e del Consiglio e sulle direttive (UE) 2018/2001 (12), (UE) 2018/2002 (13) e (UE) 2019/944 (14) del Parlamento europeo e del Consiglio, all’insieme dei quali ci si riferisce comunemente come pacchetto Energia pulita per tutti gli europei, adottato nel biennio 2018-2019, l’Unione riesce a godere dei benefici economici di un mercato unico dell’energia in tutte le condizioni, garantendo la sicurezza dell’approvvigionamento e sostenendo il processo di decarbonizzazione per conseguire l’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione. Inoltre l’interconnettività transfrontaliera offre una maggiore sicurezza, affidabilità ed efficienza di funzionamento dei sistemi elettrici, nonché una migliore resilienza agli shock dei prezzi nel breve periodo.

(7)

Il rafforzamento del mercato interno dell’energia e il conseguimento degli obiettivi della transizione climatica ed energetica richiedono un potenziamento sostanziale della rete elettrica dell’Unione affinché possa accogliere un notevole aumento della capacità di generazione da fonti rinnovabili, unito alla variabilità delle quantità di generazione dipendente dalle condizioni meteorologiche e all’evoluzione dei modelli di flusso dell’energia elettrica in tutta l’Unione, e affinché possa far fronte alla nuova domanda, ad esempio in termini di veicoli elettrici e pompe di calore. Gli investimenti nelle reti, all’interno e al di là delle frontiere, sono fondamentali per il corretto funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento. Tali investimenti sono necessari per integrare le energie rinnovabili e la domanda in un contesto in cui queste sono più distanti rispetto al passato e, in ultima analisi, per conseguire gli obiettivi dell’Unione in materia di clima ed energia. Qualsiasi riforma del mercato dell’energia elettrica dell’Unione dovrebbe pertanto contribuire a una maggiore integrazione della rete elettrica europea, al fine di garantire che ciascuno Stato membro raggiunga un livello di interconnettività elettrica conforme al traguardo d’interconnessione minima del 15 % per il 2030, a norma dell’articolo 4, lettera d), punto 1, del regolamento (UE) 2018/1999, che tale capacità di interconnessione sia utilizzata il più possibile per gli scambi transfrontalieri e che la rete elettrica e l’infrastruttura di connettività dell’Unione siano costruite o potenziate, ad esempio nell’ambito dei progetti di interesse comune dell’Unione istituiti a norma del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). È opportuno fornire una connettività adeguata a tutti i cittadini e a tutte le imprese dell’Unione, in quanto ciò può offrire loro notevoli opportunità di partecipare alla transizione energetica e alla trasformazione digitale dell’Unione. È opportuno tenere in particolare considerazione le regioni ultraperiferiche menzionate nell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che riconosce i vincoli specifici di queste regioni e stabilisce l’adozione di misure specifiche nei loro confronti.

(8)

L’attuale assetto del mercato dell’energia elettrica ha contribuito tra l’altro a far emergere sui mercati al dettaglio prodotti, servizi e misure nuovi e innovativi, sostenendo così l’efficienza energetica e la diffusione delle energie rinnovabili e arricchendo la scelta, al fine di aiutare i consumatori a diminuire la spesa in bolletta anche grazie agli impianti di generazione su piccola scala e ai servizi emergenti di gestione della domanda. Sfruttare e sviluppare le potenzialità della digitalizzazione del sistema energetico, ad esempio la partecipazione attiva dei consumatori, è un elemento fondamentale dei futuri mercati e sistemi unionali dell’energia elettrica. Allo stesso tempo è necessario rispettare le scelte dei consumatori e offrire loro una varietà di offerte contrattuali, oltre a proteggere i clienti civili dai prezzi elevati durante una crisi energetica. L’integrazione del sistema energetico è intesa come la pianificazione e il funzionamento del sistema energetico nel suo complesso, ossia dei suoi molteplici vettori energetici, infrastrutture e settori di consumo, attraverso la creazione di connessioni più forti tra tali elementi, in sinergia reciproca e con il sostegno della digitalizzazione, con l’obiettivo di offrire un’energia sicura, a prezzi accessibili, affidabile e sostenibile.

(9)

Sullo sfondo della crisi energetica, l’attuale assetto del mercato dell’energia elettrica ha rivelato una serie di gravi carenze e inattese conseguenze legate al livello elevato e alla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili sui mercati a breve termine dell’energia elettrica, che espongono clienti civili e imprese a forti picchi di prezzo e alle relative ripercussioni nelle bollette elettriche.

(10)

L’accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili e di tecnologie pulite flessibili costituisce il modo più sostenibile ed efficace sotto il profilo dei costi per ridurre strutturalmente la domanda di combustibili fossili per la generazione di energia elettrica e consentire il consumo diretto di elettricità, mediante elettrificazione della domanda energetica e integrazione del sistema energetico. In ragione dei loro bassi costi operativi, le fonti rinnovabili possono esercitare un influsso positivo sui prezzi dell’energia elettrica in tutta l’Unione e ridurre il consumo di combustibili fossili.

(11)

È opportuno modificare l’assetto del mercato dell’energia elettrica in modo che i benefici derivanti dalla crescente diffusione delle energie rinnovabili e dalla transizione energetica in generale siano destinati ai consumatori, compresi quelli più vulnerabili, in ultima analisi mettendoli al riparo da crisi energetiche e scongiurando il rischio che altri clienti civili cadano nella povertà energetica. Le modifiche dovrebbero attutire l’impatto che i prezzi elevati dei combustibili fossili, in particolare del gas, producono sui prezzi dell’energia elettrica, affinché clienti civili e imprese possano godere nel lungo periodo dei benefici di un’energia sicura e a prezzi accessibili generata da fonti rinnovabili sostenibili e a basse emissioni di carbonio, nonché di soluzioni efficienti sotto il profilo energetico nel limitare i costi complessivi dell’energia, il che può ridurre la necessità di ampliare la rete elettrica e la capacità di generazione.

(12)

La riforma dell’assetto del mercato dell’energia elettrica mira a ottenere prezzi dell’energia elettrica accessibili e competitivi per tutti i consumatori. Tale riforma non dovrebbe pertanto giovare solo ai clienti civili, ma anche alla competitività delle industrie dell’Unione, agevolando gli investimenti in tecnologie pulite di cui necessitano al fine di rispettare il percorso di transizione verso l’azzeramento delle emissioni nette. La transizione energetica nell’Unione deve poter contare su una solida base manifatturiera a tecnologia pulita. Tali riforme sosterranno l’elettrificazione dell’industria a prezzi accessibili e la posizione dell’Unione quale leader mondiale in termini di ricerca e innovazione nelle tecnologie energetiche pulite.

(13)

Per la connessione alla rete di impianti di generazione e di domanda nuovi, in particolare quelli a energia rinnovabile, si registrano spesso ritardi nella connessione. Una delle cause di questi ritardi risiede nell’indisponibilità di capacità di rete nel luogo scelto dall’investitore, con conseguente necessità di ampliare o potenziare la rete per collegare gli impianti al sistema in modo sicuro. L’introduzione del nuovo obbligo per i gestori dei sistemi elettrici, a livello sia di trasmissione sia di distribuzione, di pubblicare e tenere aggiornate informazioni sulla capacità disponibile per le nuove connessioni nelle zone in cui operano faciliterebbe l’accesso degli investitori alle informazioni sulla disponibilità della capacità di rete all’interno del sistema e accelererebbe pertanto il processo decisionale, il che, a sua volta, accelererebbe la necessaria diffusione delle energie rinnovabili. Tali informazioni dovrebbero essere aggiornate periodicamente, almeno con cadenza trimestrale, dai gestori dei sistemi di distribuzione. Se da un lato gli Stati membri dovrebbero poter decidere di non applicare tale obbligo alle imprese elettriche che riforniscono meno di 100 000 clienti allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati, dall’altro essi dovrebbero incoraggiare tali imprese a fornire dette informazioni agli utenti del sistema una volta all’anno e dovrebbero promuovere la cooperazione tra i gestori dei sistemi di distribuzione a tal fine. I gestori dei sistemi di distribuzione dovrebbero inoltre pubblicare i criteri utilizzati per determinare le capacità di rete disponibili, quali la domanda e le capacità di generazione esistenti, le ipotesi formulate per valutare l’eventuale ulteriore integrazione di altri utenti del sistema, le pertinenti informazioni sull’eventuale riduzione dell’energia, e le aspettative riguardo ai pertinenti sviluppi futuri della rete.

(14)

Per affrontare il problema dei tempi lunghi di risposta alle richieste di connessione alla rete, i gestori dei sistemi di distribuzione dovrebbero informare gli utenti del sistema, in modo chiaro e trasparente, dello stato di avanzamento e del trattamento delle loro richieste. I gestori dei sistemi di distribuzione dovrebbero fornire tali informazioni entro tre mesi dalla data di presentazione della richiesta e dovrebbero aggiornarle periodicamente, almeno con cadenza trimestrale.

(15)

Nelle zone in cui le reti elettriche hanno una capacità di rete limitata o nulla, gli utenti della rete che richiedono la connessione alla rete dovrebbero poter beneficiare della conclusione di un accordo di connessione non continua, flessibile. Tale accordo di connessione terrebbe conto, ad esempio, dello stoccaggio di energia o limiterebbe i tempi in cui una centrale di generazione può immettere energia elettrica nella rete o la capacità che può essere esportata, consentendone la connessione parziale. I gestori dei sistemi dovrebbero offrire la possibilità di stabilire accordi di connessione flessibili in tali zone. L’autorità di regolazione, o un’altra autorità competente qualora uno Stato membro abbia così disposto, dovrebbe elaborare quadri che consentano ai gestori dei sistemi di istituire tali connessioni flessibili, garantendo che sia data priorità ai rafforzamenti della rete che forniscono le soluzioni strutturali, che gli accordi di connessione diventino continui non appena le reti sono pronte, che le connessioni flessibili siano rese possibili come soluzione permanente per le zone in cui il rafforzamento della rete non è efficiente e che, nella misura del possibile, sia data visibilità agli utenti della rete che richiedono la connessione alla rete per quanto riguarda i livelli di riduzione previsti dall’accordo di connessione flessibile.

(16)

Nel corso della crisi energetica i consumatori erano esposti a prezzi all’ingrosso estremamente volatili e avevano possibilità limitate di interagire sul mercato dell’energia. Per molti clienti civili questo ha determinato difficoltà finanziarie e l’impossibilità di pagare le bollette. Se i soggetti più colpiti sono certamente stati i clienti vulnerabili e i clienti in condizioni di povertà energetica, le difficoltà non hanno risparmiato neppure i clienti civili a medio reddito. I prezzi elevati dell’energia potrebbero inoltre avere un impatto negativo sulla salute, sul benessere e sulla qualità di vita in generale dei consumatori. È importante pertanto migliorare i diritti dei consumatori e la tutela su cui possono contare, consentendo loro di godere dei benefici della transizione energetica, dissociando le bollette dell’energia elettrica dalle fluttuazioni dei prezzi a breve termine sui mercati dell’energia e riequilibrando la ripartizione del rischio tra fornitori e consumatori.

(17)

I consumatori dovrebbero avere accesso a una vasta gamma di offerte così da poter scegliere il contratto che corrisponde alle loro esigenze. I fornitori hanno tuttavia ridotto la gamma d’offerta: i contratti di fornitura di energia elettrica a prezzo fisso sono ormai rari e la scelta è limitata. È opportuno che i consumatori abbiano sempre la possibilità di optare per un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a un prezzo fisso abbordabile e che i fornitori non possano modificare unilateralmente le condizioni del contratto o risolvere quest’ultimo prima della scadenza. Ciononostante, i contratti a prezzo dinamico rimangono essenziali e una crescente penetrazione delle fonti energetiche rinnovabili può aiutare i consumatori a ridurre la spesa in bolletta. Gli Stati membri dovrebbero poter esentare i fornitori con più di 200 000 clienti finali che offrono solo contratti a prezzo dinamico dall’obbligo di offrire contratti di fornitura di energia a tempo determinato, a prezzo fisso, a condizione che tale esenzione non abbia un impatto negativo sulla concorrenza e che sia conservata una scelta sufficiente di contratti di fornitura di energia a tempo determinato e a prezzo fisso.

(18)

Se il fornitore non assicura una copertura sufficiente del proprio portafoglio di energia elettrica, le variazioni dei prezzi all’ingrosso di tale energia possono esporlo a rischi finanziari e condurlo al dissesto, con conseguente trasferimento dei costi sui consumatori e sugli altri utenti della rete. È pertanto opportuno provvedere a che i fornitori abbiano una copertura congrua quando offrono contratti di fornitura di energia a tempo determinato, a prezzo fisso. Un’adeguata strategia di copertura dovrebbe tenere conto dell’accesso del fornitore alla propria generazione, della sua capitalizzazione e della sua esposizione alle variazioni dei prezzi sul mercato all’ingrosso, nonché delle sue dimensioni o della struttura di mercato. L’esistenza di adeguate strategie di copertura può essere garantita da norme generali controllate senza procedere a un riesame specifico delle posizioni o delle strategie dei singoli fornitori. Per valutare le strategie di copertura del fornitore si potrebbero utilizzare strumenti quali prove di stress e obblighi di comunicazione per i fornitori.

(19)

I consumatori dovrebbero poter scegliere il fornitore che offre loro il prezzo e il servizio che meglio rispondono alle loro esigenze. Grazie ai progressi compiuti nelle tecnologie di misurazione e contabilizzazione divisionale combinate con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, dal punto di vista tecnico è possibile servirsi di più fornitori per una singola sede. I clienti dovrebbero poter scegliere un fornitore distinto, in particolare per l’energia elettrica usata per alimentare gli apparecchi, quali le pompe di calore o i veicoli elettrici, che sono caratterizzati da un consumo particolarmente elevato o che sono anche in grado di spostare automaticamente il consumo di energia elettrica in funzione dei segnali di prezzo. A tal fine, i clienti dovrebbero essere autorizzati ad avere più di un punto di misurazione e di fatturazione coperti dal punto di connessione unico per i loro locali, il che consente una misurazione e una fornitura separate per apparecchi differenti. I punti di misurazione dovrebbero essere chiaramente distinti gli uni dagli altri e dovrebbero rispettare le norme tecniche applicabili. Le norme per la ripartizione dei costi associati dovrebbero essere stabilite dagli Stati membri. Alcuni sistemi di misurazione intelligenti possono coprire direttamente più di un punto di misurazione e possono pertanto essere utilizzati per consentire ai clienti di avere più di un contratto di fornitura di energia elettrica od accordo di condivisione dell’energia allo stesso tempo. I fornitori dovrebbero avere la responsabilità del bilanciamento solo per i punti di misurazione e di fatturazione che riforniscono. Inoltre, consentendo il ricorso a soluzioni di misurazione dedicate, collegate o incorporate in apparecchi a carico flessibile e modulabile, i clienti finali possono partecipare ad altri regimi di gestione della domanda basati su incentivi che forniscono servizi di flessibilità sul mercato dell’energia elettrica e ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai gestori dei sistemi di distribuzione. Nel complesso siffatte modalità dovrebbero essere compatibili con la condivisione dell’energia e dovrebbero concorrere a una maggiore diffusione della gestione della domanda e alla responsabilizzazione dei consumatori, in modo da conferire ai clienti maggiore controllo sul consumo energetico e sulle bollette, incrementando nel contempo la flessibilità del sistema elettrico di fronte alle fluttuazioni dell’offerta e della domanda.

(20)

Date la sempre maggiore complessità dell’offerta energetica e le diverse pratiche di commercializzazione, spesso i consumatori faticano a comprendere appieno le implicazioni delle offerte dei fornitori o del contratto che sottoscrivono. In particolare manca spesso chiarezza sulle modalità di fissazione del prezzo, sulle condizioni di rinnovo del contratto, sulle conseguenze della risoluzione del contratto o sui motivi per cui il fornitore può modificare le modalità e le condizioni. È pertanto opportuno che, prima della conclusione o della proroga del contratto, il fornitore o il partecipante al mercato coinvolto nell’aggregazione comunichi al consumatore le informazioni salienti sull’offerta energetica, in termini succinti e di agevole comprensione.

(21)

Per garantire ai consumatori la continuità di fornitura, soprattutto nei casi di dissesto del fornitore, è opportuno che gli Stati membri dispongano di un regime di fornitori di ultima istanza. Dovrebbe essere possibile nominare il fornitore di ultima istanza o prima o al momento del dissesto del fornitore. Tale fornitore di ultima istanza può essere equiparato a un fornitore del servizio universale. Un fornitore di ultima istanza potrebbe essere la divisione vendite di un’impresa verticalmente integrata che svolge altresì le funzioni di distribuzione, a condizione che rispetti gli obblighi in materia di separazione previsti dalla direttiva (UE) 2019/944. Questo non obbliga tuttavia gli Stati membri ad assicurare la fornitura a un determinato prezzo minimo fisso. Quando uno Stato membro obbliga un fornitore di ultima istanza a fornire energia elettrica a un cliente che non riceve offerte basate sul mercato, si applicano le condizioni di cui all’articolo 5 della direttiva (UE) 2019/944 e l’obbligo può comportare un prezzo regolato solo nella misura in cui il cliente ha il diritto di beneficiarne. Nel valutare se le offerte ricevute dai clienti non civili sono basate sul mercato, gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle singole circostanze commerciali e tecniche. Qualora, prima del 16 luglio 2024, uno Stato membro abbia già nominato un fornitore di ultima istanza mediante una procedura equa, trasparente e non discriminatoria, non è necessario avviare una nuova procedura per la nomina del fornitore di ultima istanza.

(22)

La condivisione dell’energia può creare resilienza di fronte agli effetti che i prezzi elevati e volatili sul mercato all’ingrosso producono sulle bollette energetiche dei consumatori, può responsabilizzare un gruppo più ampio di consumatori ai quali vincoli finanziari o spaziali impedirebbero altrimenti di evolvere in clienti attivi, come i clienti vulnerabili e i clienti in condizioni di povertà energetica, e può determinare una maggiore diffusione delle energie rinnovabili mobilitando ulteriori investimenti di capitali privati e diversificando le modalità di remunerazione. Con l’integrazione di segnali di prezzo e impianti di stoccaggio adeguati, la condivisione dell’energia elettrica può concorrere a gettare le fondamenta su cui costruire per valorizzare il potenziale di flessibilità dei consumatori più piccoli. Le disposizioni sulla condivisione dell’energia di cui alla presente direttiva integrano le disposizioni relative all’autoconsumo di cui all’articolo 21 della direttiva (UE) 2018/2001 e all’articolo 15 della direttiva (UE) 2019/944, in particolare per quanto riguarda l’autoconsumo collettivo.

(23)

È opportuno abilitare i clienti attivi che possiedono, noleggiano o locano un impianto di stoccaggio o di generazione a condividere la produzione eccedentaria a pagamento o a titolo gratuito così come mettere altri consumatori in condizione di diventare clienti attivi o di condividere, direttamente o per il tramite di un organizzatore terzo, l’energia rinnovabile generata o stoccata mediante impianti noleggiati, affittati o posseduti in consorzio, fino a 6 MW di capacità. Nel caso di clienti che partecipano a meccanismi di condivisione dell’energia di dimensioni maggiori rispetto alle piccole e medie imprese, la capacità installata massima dell’impianto di generazione associato al meccanismo di condivisione dell’energia dovrebbe essere di 6 MW e la condivisione dell’energia dovrebbe avvenire all’interno di un’area geografica limitata o locale, quale definita dagli Stati membri. Qualsiasi pagamento per la condivisione della produzione eccedentaria a pagamento può essere effettuato direttamente tra clienti attivi o automatizzato attraverso una piattaforma di scambio tra pari. Gli accordi di condivisione dell’energia si configurano come accordi contrattuali privati tra clienti attivi o sono organizzati tramite un soggetto giuridico. Il soggetto giuridico che soddisfa i criteri di una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell’articolo 2, punto 16, della direttiva (UE) 2018/2001 o di una comunità energetica dei cittadini ai sensi dell’articolo 2, punto 11, della direttiva (UE) 2019/944 potrebbe condividere con i propri membri l’energia elettrica generata dagli impianti di cui ha la piena proprietà. Il quadro di tutela e responsabilizzazione per la condivisione dell’energia dovrebbe prestare particolare attenzione ai clienti vulnerabili e ai clienti in condizioni di povertà energetica.

(24)

La condivisione dell’energia dà concretezza al consumo collettivo dell’energia elettrica autoprodotta o stoccata immessa nella rete pubblica da più clienti attivi consorziati. È opportuno che gli Stati membri predispongano l’infrastruttura informatica atta a consentire, entro un dato lasso di tempo, l’abbinamento amministrativo fra consumo totale misurato del cliente ed energia rinnovabile autoprodotta o stoccata, che è dedotta dal consumo totale ai fini del calcolo della componente energetica della bolletta emessa dal fornitore, riducendo in tal modo la fattura del cliente. La produzione di questo tipo di impianti dovrebbe essere distribuita tra i profili di carico aggregati dei consumatori secondo un metodo di calcolo statico, variabile o dinamico, prestabilito o concordato dai clienti attivi. I clienti attivi che partecipano alla condivisione dell’energia sono finanziariamente responsabili degli sbilanciamenti che provocano, fatta salva la possibilità per i clienti attivi di delegare le loro responsabilità in materia di bilanciamento ad altri partecipanti al mercato. Tutti i diritti e gli obblighi dei consumatori di cui alla direttiva (UE) 2019/944 si applicano ai clienti finali che partecipano a meccanismi di condivisione dell’energia. Tuttavia, i clienti civili con una capacità installata fino a 10,8 kW per abitazioni singole e fino a 50 kW per i condominii non dovrebbero essere tenuti a rispettare gli obblighi che incombono ai fornitori. Gli Stati membri dovrebbero poter adeguare tali soglie per tenere conto delle circostanze nazionali, fino a 30 kW per le abitazioni singole e tra 40 kW e 100 kW per i condominii.

(25)

I mini sistemi solari plug-in potrebbero, insieme ad altri sistemi e tecnologie, contribuire a una maggiore diffusione delle energie rinnovabili e a un maggiore coinvolgimento dei cittadini nella transizione energetica. Gli Stati membri dovrebbero poter promuovere l’introduzione di tali sistemi per ridurre gli oneri amministrativi e tecnici. Le autorità di regolazione dovrebbero poter fissare le tariffe di rete per l’immissione di energia elettrica proveniente da mini sistemi solari plug-in o stabilire la metodologia di calcolo di tali tariffe. A seconda della situazione in uno Stato membro, le tariffe potrebbero essere molto basse o addirittura nulle, pur rispecchiando i costi ed essendo trasparenti e non discriminatorie.

(26)

È opportuno prevedere un’adeguata tutela dei clienti vulnerabili e dei clienti in condizioni di povertà energetica dalle interruzioni della fornitura elettrica ed evitare altresì che tali clienti si ritrovino costretti a scollegarsi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché i clienti vulnerabili e i clienti in condizioni di povertà energetica siano pienamente protetti dalle interruzioni della fornitura di energia elettrica attraverso l’adozione di misure adeguate, tra cui il divieto di interruzioni della fornitura o altre azioni equivalenti. Gli Stati membri dispongono di molteplici strumenti e buone pratiche che comprendono, tra l’altro, divieti di interruzione della fornitura di energia elettrica per tutto l’anno o stagionali, prevenzione del debito e soluzioni sostenibili per aiutare i clienti in difficoltà a pagare le bollette energetiche. Resta fondamentale il compito dei fornitori e di tutte le autorità nazionali competenti di individuare le misure adeguate, a breve e a lungo termine, atte a permettere ai clienti vulnerabili e ai clienti in condizioni di povertà energetica di gestire il proprio consumo energetico e i relativi costi; i fornitori e le autorità nazionali competenti dovrebbero cooperare strettamente con le autorità di sicurezza sociale.

(27)

I consumatori hanno il diritto di ricorrere a procedure di reclamo gestite dai loro fornitori nonché a procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie al fine di garantire che i loro diritti siano effettivamente rispettati e di non essere svantaggiati in caso di disaccordo con i fornitori, in particolare per quanto riguarda le bollette o l’importo dovuto. Qualora i clienti ricorrano a tali procedure, i fornitori non dovrebbero risolvere i contratti sulla base dei fatti che sono ancora oggetto di controversia. I fornitori e i clienti dovrebbero continuare a rispettare i loro diritti e obblighi contrattuali, in particolare per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica e il relativo pagamento, e le procedure di reclamo non dovrebbero diventare motivo di abusi che consentano ai clienti di non onorare i loro obblighi contrattuali, compreso il pagamento delle bollette. Gli Stati membri dovrebbero poter adottare misure adeguate per evitare abusi di tali procedure di reclamo o di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

(28)

Gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi per la fornitura dell’energia elettrica costituirebbero, in linea di principio, una misura che falsa il mercato. Tali interventi dovrebbero pertanto essere effettuati solo ove opportuno e sotto forma di obblighi di servizio pubblico, e dovrebbero essere soggetti a determinate condizioni. Ai sensi della presente direttiva, è possibile applicare prezzi regolati ai clienti vulnerabili e ai clienti in condizioni di povertà energetica, anche a livello sottocosto, nonché, in via transitoria, ai clienti civili e alle microimprese, indipendentemente dalla presenza o meno di una crisi dei prezzi dell’energia elettrica. Durante una crisi dei prezzi dell’energia elettrica, quando i prezzi all’ingrosso e al dettaglio dell’energia elettrica aumentano in modo significativo, gli Stati membri dovrebbero poter estendere in via temporanea alle piccole e medie imprese l’applicazione dei prezzi regolati. Durante una crisi dei prezzi dell’energia elettrica è opportuno autorizzare in via eccezionale e temporanea gli Stati membri a fissare, per quanto riguarda i clienti civili e le piccole e medie imprese, prezzi regolati a livello sottocosto, purché ciò non crei distorsioni tra fornitori e questi ultimi ricevano una compensazione dei costi per la fornitura sottocosto. Occorre tuttavia accertare che la regolazione dei prezzi sia mirata e non incentivi un incremento del consumo. Tale estensione eccezionale e temporanea del prezzo regolato dovrebbe pertanto limitarsi all’80 % del consumo mediano per i clienti civili e al 70 % del consumo dell’anno precedente per le piccole e medie imprese. Il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbe potere dichiarare, mediante una decisione di esecuzione, una crisi dei prezzi dell’energia elettrica a livello regionale o dell’Unione. La valutazione dell’esistenza di una tale crisi dei prezzi dell’energia elettrica dovrebbe basarsi su un confronto con i prezzi in periodi di normale funzionamento del mercato e dovrebbe escludere pertanto l’impatto di crisi dei prezzi dell’energia elettrica precedenti dichiarate a norma della presente direttiva. Tale decisione di esecuzione dovrebbe precisare anche il periodo di validità della dichiarazione di una crisi dei prezzi dell’energia elettrica in cui si applica l’estensione temporanea dei prezzi regolati. Tale periodo non dovrebbe essere superiore ad un anno. Qualora continuino ad essere soddisfatte le condizioni per dichiarare tale crisi dei prezzi dell’energia elettrica, il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbe poter prorogare il periodo di validità della decisione di esecuzione. Il conferimento di competenze di esecuzione al Consiglio è giustificato considerate le significative implicazioni orizzontali per gli Stati membri di una decisione che dichiari una crisi dei prezzi dell’energia elettrica per attivare e le possibilità ampliate di interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura di energia elettrica. Tali implicazioni sono significative in termini sia del numero di clienti interessati sia dell’importanza delle categorie di tali clienti. Il conferimento di competenze di esecuzione al Consiglio tiene inoltre adeguatamente conto della natura politica di tale decisione che dichiara una crisi dei prezzi dell’energia elettrica, che richiede di trovare un delicato equilibrio tra diverse considerazioni politiche essenziali per la decisione degli Stati membri idi fissare i prezzi dell’energia. Nel caso dei clienti vulnerabili e dei clienti in condizioni di povertà energetica, la regolazione dei prezzi applicata dagli Stati membri potrebbe coprire il 100 % del prezzo a norma dell’articolo 5 della direttiva (UE) 2019/944. In ogni caso, la dichiarazione di una crisi dei prezzi dell’energia elettrica a livello regionale o dell’Unione dovrebbe garantire condizioni di parità in tutti gli Stati membri interessati dalla decisione, in modo da non creare indebite distorsioni nel mercato interno.

(29)

Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di fornire sostegno, conformemente agli articoli 107 e 108 TFUE, per i costi aggiuntivi dell’energia elettrica dei clienti industriali in tempi di crisi dell’energia elettrica e di aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi.

(30)

Poiché non sono ancora sincronizzate con il sistema elettrico dell’Unione, l’Estonia, la Lettonia e la Lituania si trovano ad affrontare sfide molto specifiche nell’organizzazione dei mercati di bilanciamento e nell’acquisizione di servizi ancillari basata sul mercato. Sebbene i progressi verso la sincronizzazione sia avviata, uno dei prerequisiti indispensabili per una gestione sincrona stabile del sistema è la disponibilità di riserve di capacità di bilanciamento sufficienti per la regolazione della frequenza. Tuttavia, essendo dipendenti dall’area sincrona russa per la gestione delle frequenze, gli Stati baltici non erano ancora in grado di sviluppare un proprio mercato del bilanciamento funzionante. La guerra di aggressione russa contro l’Ucraina ha notevolmente aumentato il rischio per la sicurezza dell’approvvigionamento derivante dall’assenza di mercati del bilanciamento propri. L’Estonia, la Lettonia e la Lituania dovrebbero pertanto essere esentate dagli obblighi previsti da talune disposizioni di cui all’articolo 40, paragrafo 4, e all’articolo 54, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/944, nella misura in cui ciò sia necessario per garantire la sicurezza del sistema per un periodo di transizione. I periodi di transizione per l’Estonia, la Lettonia e la Lituania dovrebbero essere gradualmente eliminati il prima possibile in seguito alla sincronizzazione e dovrebbero essere utilizzati per sviluppare strumenti di mercato adeguati che offrano riserve per il bilanciamento a breve termine e altri servizi ancillari indispensabili, e dovrebbero essere limitati al tempo necessario per tale processo.

(31)

Considerando che il sistema di trasmissione cipriota non è collegato a quello di nessun altro Stato membro, Cipro si trova ad affrontare sfide molto specifiche nell’organizzazione dei mercati di bilanciamento e nell’acquisizione di servizi ancillari basata sul mercato. Cipro dovrebbe pertanto essere esentata dagli obblighi stabiliti dall’articolo 40, paragrafo 4, e dall’articolo 54, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/944 nella misura in cui ciò sia necessario per garantire la sicurezza del sistema per un periodo transitorio, vale a dire fino a quando il sistema di trasmissione cipriota non sarà collegato a quello di altri Stati membri tramite interconnettori.

(32)

La presente direttiva costituisce la base giuridica del trattamento di dati personali in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché siano rispettati tutti i principi e gli obblighi relativi al trattamento dei dati personali previsti dal regolamento (UE) 2016/679, compreso in tema di minimizzazione dei dati. Laddove l’obiettivo del presente regolamento possa essere conseguito senza trattare dati personali, il titolare del trattamento dovrebbe servirsi di dati anonimizzati e aggregati.

(33)

Nella misura in cui le misure previste dalla presente direttiva costituiscono un aiuto di Stato, le relative disposizioni lasciano impregiudicata l’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE. La Commissione è competente a valutare la compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno.

(34)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944.

(35)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, segnatamente migliorare l’assetto del mercato integrato dell’energia elettrica, in particolare prevenire prezzi dell’energia elettrica indebitamente elevati, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva (UE) 2018/2001

Nella direttiva (UE) 2018/2001, all’articolo 4, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«A tal fine, per quanto riguarda i regimi di sostegno diretto dei prezzi, il sostegno è concesso sotto forma di integrazione economica sul prezzo, che potrebbe, tra l’altro, essere fissa o variabile.

Il secondo comma del presente paragrafo non si applica al sostegno per l’energia elettrica dalle fonti di cui all’articolo 19 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943, cui si applica l’articolo 19 quinquies, paragrafo 1, di tale regolamento.»

;

Articolo 2

Modifica della direttiva (UE) 2019/944

La direttiva (UE) 2019/944 è così modificata:

1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8)

“cliente attivo”: un cliente finale o un gruppo di clienti finali consorziati che consuma o conserva l’energia elettrica prodotta nei propri locali situati all’interno di un’area delimitata o autoprodotta o condivisa in altri locali, oppure vende l’energia elettrica autoprodotta o partecipa a meccanismi di flessibilità o di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la principale attività commerciale o professionale;»

;

b)

è inserito il punto seguente:

«10 bis)

“condivisione dell’energia”: l’autoconsumo, da parte dei clienti attivi, di energia rinnovabile:

a)

generata o stoccata extra loco o in siti tra di essi condivisi da un impianto che possiedono, noleggiano, locano in tutto o in parte; oppure

b)

il cui diritto è stato trasferito loro da un altro cliente attivo a pagamento o a titolo gratuito;»

;

c)

è inserito il punto seguente:

«15 bis)

“contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso”: un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che garantisce condizioni contrattuali invariate, compreso il prezzo, per l’intera durata del contratto, ma può includere, per un prezzo fisso, un elemento flessibile, comprese, ad esempio, variazioni di prezzo tra ore di punta e ore non di punta, e in cui le variazioni nella bolletta che ne risulta possono essere riconducibili soltanto agli elementi che non sono determinati dai fornitori, quali imposte e prelievi;»

;

d)

sono inseriti i punti seguenti:

«24 bis)

“fornitore di ultima istanza”: un fornitore designato per rilevare la fornitura di energia elettrica ai clienti di un fornitore che ha cessato l’attività;

24 ter)

“povertà energetica”: la povertà energetica quale definita all’articolo 2, punto 52), della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

24 quater)

“accordo di connessione flessibile”: una serie di condizioni concordate per la connessione della capacità elettrica alla rete che comprende condizioni per limitare e controllare l’immissione di energia elettrica nella rete di trasmissione o nella rete di distribuzione e il prelievo di energia elettrica da tali reti;

(*1)  Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull’efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).»;"

e)

il punto 31 è sostituito dal seguente:

«31)

“energia da fonti rinnovabili” o “energia rinnovabile”: energia da fonti rinnovabili o energia rinnovabile quale definita all’articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2018/2001;»

;

2)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Libertà di scelta del fornitore

Gli Stati membri assicurano che tutti i clienti siano liberi di acquistare energia elettrica dai fornitori di loro scelta. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti siano liberi di avere più di un contratto di fornitura di energia elettrica o più di un accordo di condivisione dell’energia allo stesso tempo e che, a tal fine, abbiano il diritto di avere più di un punto di misurazione e di fatturazione coperti dal punto di connessione unico per i loro locali. Ove tecnicamente fattibile, i sistemi di misurazione intelligenti introdotti in conformità dell’articolo 19 possono essere utilizzati per consentire ai clienti di avere più di un contratto di fornitura di energia elettrica o più di un accordo di condivisione dell’energia allo stesso tempo.»

;

3)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 6 bis

Accordi di connessione flessibile

1.   L’autorità di regolazione, o un’altra autorità competente qualora uno Stato membro abbia così disposto, elabora un quadro che consenta ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai gestori dei sistemi di distribuzione di offrire la possibilità di stabilire accordi di connessione flessibile nelle zone in cui la capacità di rete disponibile per nuove connessioni è limitata o nulla, come pubblicato conformemente all’articolo 31, paragrafo 3, e all’articolo 50, paragrafo 4 bis, primo comma, del regolamento (UE) 2019/943. Tale quadro garantisce che:

a)

come regola generale, le connessioni flessibili non ritardino i rafforzamenti della rete nelle zone individuate;

b)

la conversione da accordi di connessione flessibile ad accordi di connessione continua una volta sviluppata la rete sia garantita sulla base di criteri stabiliti; e

c)

per le zone in cui l’autorità di regolazione, o un’altra autorità competente qualora uno Stato membro abbia così disposto, ritiene che lo sviluppo della rete non sia la soluzione più efficiente, siano consentiti, se del caso, accordi di connessione flessibile come soluzione permanente, anche per lo stoccaggio di energia.

2.   Il quadro di cui al paragrafo 1 può garantire che gli accordi di connessione flessibile specifichino almeno quanto segue:

a)

l’immissione e il prelievo continui massimi di energia elettrica nella rete e dalla rete, nonché la capacità aggiuntiva di immissione e di prelievo flessibili che può essere connessa e differenziata per blocchi temporali durante l’anno;

b)

gli oneri di rete applicabili alla capacità di immissione e di prelievo continua e alla capacità di immissione e di prelievo flessibile;

c)

la durata concordata dell’accordo di connessione flessibile e la data prevista per la concessione della connessione all’intera capacità continua richiesta.

L’utente del sistema che si connette attraverso una connessione flessibile alla rete è tenuto a installare un sistema di controllo della potenza certificato da un certificatore autorizzato.»

;

4)

l’articolo 11 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Diritto a un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato, a prezzo fisso e a un contratto con prezzo dinamico dell’energia elettrica;»

;

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché il quadro normativo nazionale consenta ai fornitori di offrire contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato, a prezzo fisso e a prezzo dinamico dell’energia elettrica. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali dotati di un contatore intelligente possano concludere, su richiesta, un contratto con prezzo dinamico dell’energia elettrica e tutti i clienti finali possano concludere, su richiesta, un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso, della durata di almeno un anno, con almeno un fornitore e con qualsiasi fornitore che abbia più di 200 000 clienti finali.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono esentare un fornitore con più di 200 000 clienti finali dall’obbligo di offrire contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso se:

a)

il fornitore offre solo contratti a prezzo dinamico;

b)

l’esenzione non ha un impatto negativo sulla concorrenza; e

c)

è conservata una scelta sufficiente di contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso per i clienti finali.

Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori non modifichino unilateralmente le condizioni dei contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso, né risolvano tali contratti prima della scadenza degli stessi.»

;

c)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis.   Prima della conclusione o della proroga di qualsiasi contratto di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i clienti finali ricevono una sintesi delle principali condizioni contrattuali, in maniera evidenziata e con un linguaggio semplice e conciso. Tale sintesi illustra i diritti di cui all’articolo 10, paragrafi 3 e 4, e comprende almeno le informazioni seguenti:

a)

il prezzo totale e le singole componenti del prezzo;

b)

una spiegazione che indichi se il prezzo è fisso, variabile o dinamico;

c)

l’indirizzo di posta elettronica del fornitore e i contatti dell’assistenza ai consumatori; e

d)

se del caso, informazioni riguardanti i pagamenti una tantum, le promozioni, i servizi aggiuntivi e gli sconti.

La Commissione fornisce orientamenti a tale riguardo.

1 ter.   Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali con contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso non siano esclusi, qualora decidano in tal senso, dal partecipare alla gestione della domanda e alla condivisione dell’energia nonché dal contribuire attivamente a soddisfare le esigenze di flessibilità del sistema elettrico nazionale.»

;

d)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri assicurano che i clienti finali siano pienamente informati dai fornitori circa le opportunità, i costi e i rischi derivanti dai rispettivi tipi di contratti di fornitura dell’energia elettrica e che i fornitori siano tenuti a fornire di conseguenza informazioni ai clienti finali, anche con riferimento alla necessità di far installare un contatore di energia elettrica adeguato. Le autorità di regolazione:

a)

monitorano gli sviluppi del mercato, valutano i rischi che i nuovi prodotti e servizi possono comportare e affrontano le pratiche abusive;

b)

adottano le misure appropriate qualora siano riscontrati oneri di risoluzione non legittimi in conformità dell’articolo 12, paragrafo 3.»

;

5)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 15 bis

Diritto alla condivisione dell’energia

1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti clienti civili e le piccole e medie imprese, tutti gli enti pubblici e, qualora uno Stato membro abbia deciso in tal senso, altre categorie di clienti finali abbiano il diritto di partecipare alla condivisione dell’energia in qualità di clienti attivi, in modo non discriminatorio, all’interno della stessa zona di offerta o di un’area geografica più limitata, come stabilito da tale Stato membro.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i clienti attivi abbiano il diritto di condividere tra loro l’energia rinnovabile sulla base di accordi privati o tramite un soggetto giuridico. La partecipazione alla condivisione dell’energia non costituisce l’attività commerciale o professionale principale dei clienti attivi nella condivisione di energia.

3.   I clienti attivi possono nominare un terzo quale organizzatore della condivisione dell’energia a fini di:

a)

comunicazione con altri soggetti pertinenti, quali fornitori e operatori di rete, in merito agli accordi di condivisione dell’energia, anche per quanto riguarda gli aspetti relativi a tariffe e oneri, imposte o prelievi applicabili;

b)

sostegno alla gestione e al bilanciamento dei carichi flessibili dietro al contatore, della generazione distribuita di energia rinnovabile e degli impianti di stoccaggio che fanno parte del pertinente accordo di condivisione dell’energia;

c)

stipula di contratti e fatturazione dei clienti attivi che partecipano alla condivisione dell’energia;

d)

installazione e funzionamento, comprese la misurazione e la manutenzione, dell’impianto di generazione di energia rinnovabile o dell’impianto di stoccaggio.

L’organizzatore della condivisione dell’energia o un altro terzo può possedere o gestire un impianto di stoccaggio o di produzione di energia rinnovabile per un massimo di 6 MW, senza essere considerato un cliente attivo, tranne nel caso in cui uno dei clienti attivi partecipi al progetto di condivisione dell’energia. L’organizzatore della condivisione dell’energia fornisce servizi non discriminatori e prezzi, tariffe e condizioni di servizio trasparenti. Per quanto riguarda il primo comma, lettera c), del presente paragrafo si applicano gli articoli 10, 12 e 18. Gli Stati membri stabiliscono il quadro normativo per l’applicazione del presente paragrafo.

4.   Gli Stati membri assicurano che i clienti attivi che partecipano alla condivisione dell’energia:

a)

abbiano diritto a che l’energia elettrica condivisa immessa nella rete sia dedotta dal consumo totale misurato entro un intervallo di tempo non superiore al periodo di regolazione degli sbilanciamenti e fatti salvi le imposte e i prelievi non discriminatori e gli oneri di rete commisurati ai costi applicabili;

b)

beneficino di tutti i diritti e obblighi dei consumatori in quanto clienti finali a norma della presente direttiva;

c)

non siano tenuti a rispettare gli obblighi che incombono ai fornitori, qualora l’energia rinnovabile sia condivisa tra clienti civili con una capacità installata fino a 10,8 kW per le singole abitazioni e fino a 50 kW per i condomini;

d)

abbiano accesso a contratti tipo su base volontaria che prevedano condizioni eque e trasparenti per gli accordi di condivisione dell’energia;

e)

in caso di conflitto derivante da un accordo di condivisione dell’energia, abbiano accesso alla risoluzione extragiudiziale delle controversie con altri partecipanti all’accordo di condivisione dell’energia conformemente all’articolo 26;

f)

non subiscano un trattamento iniquo e discriminatorio dai partecipanti al mercato o dai loro responsabili del bilanciamento;

g)

siano informati della possibilità che le zone di offerta siano modificate in conformità dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2019/943 e del fatto che il diritto di condividere energia rinnovabile è limitato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo;

h)

notifichino gli accordi di condivisione dell’energia ai pertinenti gestori di sistema e partecipanti al mercato, compresi i fornitori interessati, direttamente o tramite un organizzatore della condivisione dell’energia.

Gli Stati membri possono adattare le soglie di cui al primo comma, lettera c), secondo quanto segue:

a)

nel caso di singole abitazioni, la soglia può essere aumentata fino a 30 kW;

b)

nel caso di condomini, la soglia può essere aumentata fino a 100 kW o, in caso di circostanze specifiche debitamente giustificate dovute alle dimensioni medie ridotte dei condomini, ridotta fino a un minimo di 40 kW.

5.   Se altre categorie di clienti finali che partecipano a meccanismi di condivisione dell’energia sono di dimensioni maggiori rispetto alle piccole e medie imprese, si applicano le condizioni supplementari seguenti:

a)

la capacità installata massima dell’impianto di generazione associato al meccanismo di condivisione dell’energia deve essere di 6 MW;

b)

la condivisione dell’energia avviene all’interno di un’area geografica limitata o locale, quale definita dallo Stato membro interessato.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di trasmissione o i gestori dei sistemi di distribuzione pertinenti o gli altri organi designati:

a)

monitorino, raccolgano, convalidino e comunichino, con frequenza almeno mensile e in conformità dell’articolo 23, i dati di misurazione relativi all’energia elettrica condivisa con i clienti finali e i partecipanti al mercato interessati, e a tal fine predispongano gli adeguati sistemi informatici;

b)

forniscano un punto di contatto atto a:

i)

registrare gli accordi di condivisione dell’energia;

ii)

mettere a disposizione informazioni pratiche per la condivisione dell’energia;

iii)

ricevere informazioni sui pertinenti punti di misurazione, cambiamenti di ubicazione e partecipazione; e

iv)

se del caso, convalidare i metodi di calcolo in modo chiaro, trasparente e tempestivo.

7.   Gli Stati membri adottano misure appropriate e non discriminatorie per garantire che i clienti vulnerabili e i clienti in condizioni di povertà energetica possano accedere ai meccanismi di condivisione dell’energia. Tali misure possono includere misure di sostegno finanziario o quote di allocazione della produzione.

8.   Gli Stati membri provvedono affinché i progetti di condivisione dell’energia di proprietà delle autorità pubbliche rendano l’energia elettrica condivisa accessibile ai clienti o cittadini vulnerabili e ai clienti o cittadini in condizioni di povertà energetica. Nel fare ciò, gli Stati membri fanno il possibile affinché la quantità di tale energia accessibile sia in media pari almeno al 10 % dell’energia condivisa.

9.   Gli Stati membri possono incoraggiare l’introduzione di mini sistemi solari plug-in con una capacità massima di 800 W integrati all’interno e all’esterno degli edifici.

10.   La Commissione fornisce orientamenti agli Stati membri senza accrescere l’onere amministrativo al fine di agevolare la definizione di un approccio standardizzato in relazione alla condivisione dell’energia e garantire condizioni di parità per le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini.

11.   Il presente articolo non pregiudica il diritto dei clienti di scegliere il proprio fornitore in conformità dell’articolo 4 né le norme nazionali applicabili in materia di autorizzazione dei fornitori.»

;

6)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 18 bis

Gestione del rischio del fornitore

1.   Le autorità di regolazione, oppure, qualora uno Stato membro abbia designato a tal fine un’autorità competente indipendente alternativa, tale autorità competente designata, tenendo conto delle dimensioni del fornitore o della struttura di mercato nonché, se del caso, effettuando prove di stress, provvedono affinché i fornitori:

a)

introducano e attuino opportune strategie di copertura, finalizzate a limitare il rischio che le eventuali variazioni nella fornitura all’ingrosso di energia elettrica potrebbero comportare per la sostenibilità economica dei loro contratti conclusi con i clienti, mantenendo al tempo stesso la liquidità sui mercati a breve termine e i relativi segnali di prezzo;

b)

intraprendano tutte le azioni ragionevoli per limitare il rischio di interruzione della fornitura.

2.   Le strategie di copertura del fornitore possono includere il ricorso ad accordi di compravendita di energia elettrica quali definiti all’articolo 2, punto 77), del regolamento (UE) 2019/943 o altri strumenti idonei, quali i contratti a termine. Qualora per tali accordi esistano mercati sufficientemente sviluppati che consentano una concorrenza effettiva, gli Stati membri possono esigere che una quota dell’esposizione dei fornitori al rischio di variazione dei prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica sia coperta mediante accordi di compravendita per l’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, che corrispondano alla durata della loro esposizione al rischio dal lato dei consumatori, fatto salvo il rispetto del diritto dell’Unione sulla concorrenza.

3.   Gli Stati membri si adoperano per garantire l’accessibilità dei prodotti di copertura per le comunità energetiche dei cittadini e le comunità di energia rinnovabile e per creare le condizioni favorevoli a tal fine.»

;

7)

all’articolo 27, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se lo ritengono necessario, le piccole imprese usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, vale a dire del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi competitivi, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri impongono ai gestori dei sistemi di distribuzione l’obbligo di collegare i clienti alla loro rete alle condizioni e alle tariffe stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 59, paragrafo 7. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri rafforzino la posizione di mercato dei clienti civili e dei clienti non civili piccoli e medi promuovendo la possibilità di associazione su base volontaria ai fini della rappresentanza di tale categoria di clienti.»

;

8)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 27 bis

Fornitore di ultima istanza

1.   Qualora non abbiano già istituito un regime per quanto riguarda i fornitori di ultima istanza, gli Stati membri introducono tale regime per garantire la continuità dell’approvvigionamento almeno per i clienti civili. I fornitori di ultima istanza sono nominati mediante una procedura equa, trasparente e non discriminatoria.

2.   I clienti finali trasferiti a fornitori di ultima istanza continuano a godere di tutti i loro diritti di cliente di cui alla presente direttiva.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di ultima istanza comunichino senza indugio i loro termini e le loro condizioni ai clienti trasferiti e garantiscano loro la continuità del servizio per il periodo necessario a trovare un nuovo fornitore e per almeno sei mesi.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali ricevano informazioni e siano incoraggiati a passare a un’offerta basata sul mercato.

5.   Gli Stati membri possono imporre a un fornitore di ultima istanza di fornire energia elettrica ai clienti civili e alle piccole e medie imprese che non ricevono offerte basate sul mercato. In siffatti casi si applicano le condizioni di cui all’articolo 5.»

;

9)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 28 bis

Protezione dalle interruzioni della fornitura

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i clienti vulnerabili e i clienti in condizioni di povertà energetica siano pienamente protetti dalle interruzioni della fornitura di energia elettrica attraverso l’adozione di misure adeguate, compresi il divieto di interruzione della fornitura o altre azioni equivalenti. Gli Stati membri forniscono tale protezione quale parte della loro politica riguardo ai clienti vulnerabili ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, fatte salve le misure di cui all’articolo 10, paragrafo 11.

Nel notificare alla Commissione il loro recepimento della presente direttiva, gli Stati membri chiariscono il rapporto tra il primo comma e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori non risolvano i contratti e non interrompano la fornitura ai clienti sulla base del fatto che i clienti hanno presentato un reclamo a norma dell’articolo 10, paragrafo 9 o che questi è oggetto di un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie a norma dell’articolo 26. Tale reclamo o il ricorso a tale meccanismo non pregiudica i diritti e gli obblighi contrattuali delle parti. Gli Stati membri possono adottare misure adeguate per evitare abusi di procedura.

3.   Gli Stati membri adottano misure adeguate di cui al paragrafo 1 per consentire ai clienti di evitare interruzioni della fornitura, che possono includere:

a)

la promozione di codici volontari per fornitori e clienti sulla prevenzione e la gestione dei casi di clienti morosi; tali disposizioni possono riguardare il sostegno ai clienti nella gestione del loro consumo energetico e dei relativi costi, anche mediante la segnalazione di picchi di energia o di un consumo energetico insolitamente elevati nella stagione invernale e in quella estiva, l’offerta di adeguati piani di pagamento flessibili, misure di consulenza sull’indebitamento, letture autonome dei contatori e una migliore comunicazione con i clienti e le agenzie di sostegno;

b)

la promozione dell’educazione e della consapevolezza dei clienti in merito ai loro diritti riguardo alla gestione dell’indebitamento;

c)

l’accesso a finanziamenti, buoni o sovvenzioni a sostegno del pagamento delle bollette;

d)

l’incentivazione e l’agevolazione della comunicazione della lettura dei contatori ogni tre mesi o, se del caso, per periodi di fatturazione più brevi, qualora sia stato attivato un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali per adempiere agli obblighi di cui al punto 2, lettere a) e b), dell’allegato I in relazione alla frequenza di fatturazione e alla fornitura delle informazioni di fatturazione.»

;

10)

all’articolo 31, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   In ogni caso il gestore del sistema di distribuzione non pone in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, comprese le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini, in particolare a favore delle sue società collegate.

3.   I gestori dei sistemi di distribuzione forniscono agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema e il relativo utilizzo. In particolare, i gestori dei sistemi di distribuzione pubblicano in modo trasparente informazioni chiare sulla capacità disponibile per nuove connessioni nelle rispettive zone di gestione con un’elevata granularità spaziale, rispettando la sicurezza pubblica e la riservatezza dei dati, comprese la capacità oggetto di richieste di connessione e la possibilità di una connessione flessibile nelle aree congestionate. La pubblicazione comprende le informazioni sui criteri utilizzati per il calcolo della capacità disponibile per le nuove connessioni. I gestori dei sistemi di distribuzione aggiornano tali informazioni periodicamente e almeno con cadenza trimestrale.

I gestori dei sistemi di distribuzione informano gli utenti del sistema, in modo trasparente, dello stato di avanzamento e del trattamento delle loro richieste di connessione. Essi forniscono tali informazioni entro tre mesi dalla presentazione della richiesta. Se la richiesta di connessione non è accolta né respinta in modo permanente, i gestori dei sistemi di distribuzione aggiornano tali informazioni periodicamente, almeno con cadenza trimestrale.

3 bis.   I gestori dei sistemi di distribuzione offrono agli utenti del sistema la possibilità di richiedere la connessione alla rete e di presentare i documenti pertinenti esclusivamente in forma digitale.

3 ter.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 3 alle imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 100 000 clienti allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati. Gli Stati membri possono applicare una soglia inferiore a quella di 100 000 clienti allacciati.

Gli Stati membri incoraggiano le imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 100 000 clienti allacciati a fornire agli utenti del sistema le informazioni di cui al paragrafo 3 una volta all’anno e promuovono la cooperazione tra i gestori dei sistemi di distribuzione a tal fine.»

;

11)

all’articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatta salva la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), gli Stati membri definiscono il quadro normativo necessario per agevolare la connessione dei punti di ricarica con funzionalità di ricarica intelligente e funzionalità di ricarica bidirezionale in conformità dell’articolo 20 bis della direttiva (UE) 2018/2001, sia pubblicamente accessibili sia privati, alle reti di distribuzione. Gli Stati membri provvedono a che i gestori dei sistemi di distribuzione cooperino su base non discriminatoria con qualsiasi impresa che possiede, sviluppa, esercisce o gestisce i punti di ricarica per i veicoli elettrici, anche per quanto riguarda la connessione alla rete.

(*2)  Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).»;"

12)

l’articolo 59 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

in stretto coordinamento con le altre autorità di regolazione, garantire che la piattaforma unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione (*3), l’ENTSO-E e l’EU DSO ottemperino agli obblighi che ad essi incombono ai sensi della presente direttiva, del regolamento (UE) 2019/943, dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 59, 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943 e di altra normativa pertinente dell’Unione, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonché delle decisioni dell’ACER, e individuare congiuntamente l’inadempimento dei rispettivi obblighi da parte della piattaforma unica di allocazione, dell’ENTSO-E e dell’EU DSO; se le autorità di regolazione non sono in grado di raggiungere un accordo entro un termine di quattro mesi dall’inizio delle consultazioni al fine di individuare congiuntamente l’inadempimento, la questione è deferita all’ACER per decisione, a norma dell’articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942;

(*3)  Regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine (GU L 259 del 27.9.2016, pag. 42).»;"

ii)

la lettera z) è sostituita dalla seguente:

«z)

monitorare l’eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di energia elettrica autoprodotta, della condivisione dell’energia, delle comunità di energia rinnovabile e delle comunità energetiche dei cittadini, compresi gli ostacoli e le restrizioni che impediscono la connessione di sistemi di generazione dell’energia distribuita flessibili entro un termine ragionevole conformemente all’articolo 58, lettera d).»

;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   L’autorità di regolazione ubicata nello Stato membro in cui ha sede la piattaforma unica di allocazione, l’ENTSO-E o l’EU DSO ha il potere di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive agli enti che non ottemperino agli obblighi ad essi imposti dalla presente direttiva, dal regolamento (UE) 2019/943 o dalle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell’autorità di regolazione o dell’ACER, o di proporre a una giurisdizione competente di imporre tali sanzioni.»

;

13)

all’articolo 66 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«6.   In deroga all’articolo 40, paragrafo 4, i gestori dei sistemi di trasmissione in Estonia, Lettonia e Lituania possono fare affidamento su servizi di bilanciamento offerti da fornitori nazionali di stoccaggio di energia elettrica, imprese collegate ai gestori dei sistemi di trasmissione e altri impianti di proprietà di questi ultimi.

In deroga all’articolo 54, paragrafo 2, l’Estonia, la Lettonia e la Lituania possono consentire ai propri gestori dei sistemi di trasmissione e alle imprese a essi collegate di possedere, sviluppare, gestire ed esercire impianti di stoccaggio dell’energia, senza dover seguire una procedura di appalto aperta, trasparente e non discriminatoria, e possono consentire a detti impianti di stoccaggio dell’energia di acquistare o vendere energia elettrica sui mercati di bilanciamento.

Le deroghe di cui al primo e al secondo comma si applicano fino a tre anni dall’adesione di Estonia, Lettonia e Lituania all’area sincrona dell’Europa continentale. Se necessario per preservare la sicurezza dell’approvvigionamento, la Commissione può concedere una proroga del periodo di tre anni iniziale pari a un massimo di cinque anni.

7.   In deroga all’articolo 40, paragrafo 4, e all’articolo 54, paragrafo 2, Cipro può consentire al proprio gestore del sistema di trasmissione di possedere, sviluppare, gestire ed esercire impianti di stoccaggio dell’energia senza dover seguire una procedura di appalto aperta, trasparente e non discriminatoria.

La deroga di cui al primo comma si applica fino a quando il sistema di trasmissione di Cipro non sarà collegato ai sistemi di trasmissione di altri Stati membri mediante interconnessione.»

;

14)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 66 bis

Accesso all’energia a prezzi accessibili durante una crisi dei prezzi dell’energia elettrica

1.   Il Consiglio può, mediante decisione di esecuzione su proposta della Commissione, dichiarare una crisi dei prezzi dell’energia elettrica a livello regionale o dell’Unione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

l’esistenza di prezzi medi molto elevati sui mercati all’ingrosso dell’energia elettrica, pari ad almeno due volte e mezzo il prezzo medio nei cinque anni precedenti, nonché pari ad almeno 180 EUR/MWh, e destinati, secondo le previsioni, a perdurare per almeno sei mesi; il calcolo del prezzo medio nei cinque anni precedenti non tiene conto dei periodi in cui è stata dichiarata una crisi dei prezzi dell’energia elettrica a livello regionale o dell’Unione;

b)

forti rincari dei prezzi al dettaglio dell’energia elettrica intorno al 70 % e destinati, secondo le previsioni, a perdurare per almeno tre mesi.

2.   La decisione di esecuzione di cui al paragrafo 1 specifica il suo periodo di validità, che può durare fino a un anno. Tale periodo può essere prorogato in conformità della procedura di cui al paragrafo 8 per periodi consecutivi pari al massimo a un anno.

3.   La dichiarazione di una crisi dei prezzi dell’energia elettrica a livello regionale o dell’Unione a norma del paragrafo 1 assicura una concorrenza e un commercio leali in tutti gli Stati membri interessati dalla decisione in modo da non creare indebite distorsioni nel mercato interno.

4.   Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, la Commissione presenta una proposta per dichiarare una crisi dei prezzi dell’energia elettrica a livello regionale o dell’Unione, che comprende il periodo di validità proposto della decisione di esecuzione.

5.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare una proposta della Commissione presentata a norma dei paragrafi 4 o 8.

6.   Se il Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione a norma del paragrafo 1, gli Stati membri possono, per la durata della validità di tale decisione, attuare interventi pubblici mirati temporanei di fissazione dei prezzi per la fornitura dell’energia elettrica alle piccole e medie imprese. Tali interventi pubblici:

a)

sono limitati al massimo al 70 % del consumo del beneficiario nello stesso periodo dell’anno precedente e conservano un incentivo alla riduzione della domanda;

b)

soddisfano le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafi 4 e 7;

c)

se del caso, soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo;

d)

sono progettati in modo da ridurre al minimo l’eventuale frammentazione negativa del mercato interno.

7.   Se il Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono, per la durata della validità di tale decisione, in deroga all’articolo 5, paragrafo 7, lettera c), stabilire in via eccezionale e temporanea un prezzo per la fornitura di energia elettrica a livello sottocosto nell’attuare interventi pubblici mirati di fissazione dei prezzi per la fornitura di energia elettrica a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, o del paragrafo 6 del presente articolo, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

il prezzo fissato per i clienti civili si applica, al massimo, all’80 % del consumo mediano delle famiglie e conserva un incentivo alla riduzione della domanda;

b)

non è fatta alcuna discriminazione tra fornitori;

c)

i fornitori ricevono una compensazione per le forniture a livello sottocosto in modo trasparente e non discriminatorio;

d)

tutti i fornitori hanno il diritto di presentare offerte al prezzo di fornitura dell’energia elettrica inferiore ai costi sulla stessa base;

e)

le misure proposte non creano distorsioni del mercato interno dell’energia elettrica.

8.   A tempo debito prima della scadenza del periodo di validità specificato a norma del paragrafo 2, la Commissione valuta se le condizioni di cui al paragrafo 1 continuano a essere soddisfatte. Se ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 1 continuino a essere soddisfatte, la Commissione presenta al Consiglio una proposta tesa a prorogare il periodo di validità di una decisione di esecuzione adottata a norma del paragrafo 1. Nel caso in cui il Consiglio decida di prorogare il periodo di validità, durante detto periodo proroga si applicano i paragrafi 6 e 7.

La Commissione valuta e monitora costantemente l’impatto delle eventuali misure adottate a norma del presente articolo e pubblica periodicamente i risultati di tali valutazioni.»

;

15)

all’articolo 69, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Entro il 31 dicembre 2025, la Commissione riesamina l’attuazione della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, unitamente alla relazione o a seguito della sua presentazione, la Commissione presenta una proposta legislativa.

Il riesame della Commissione valuta, in particolare, la qualità del servizio offerto ai clienti finali e se i clienti, specialmente i clienti vulnerabili e i clienti in condizioni di povertà energetica, siano adeguatamente tutelati dalla presente direttiva.».

Articolo 3

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 gennaio 2025.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 2, punti 2 e 5, entro il 17 luglio 2026

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2024

Per il Parlamento europeo

Il presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB


(1)   GU C 293 del 18.8.2023, pag. 112.

(2)   GU C, C/2023/253, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/253/oj.

(3)  Posizione del Parlamento europeo dell’11 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 maggio 2024.

(4)   GU L 198 del 22.7.2006, pag. 18.

(5)  Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17).

(6)  Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio, del 5 agosto 2022, relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU L 206 dell’8.8.2022, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia (GU L 261 I del 7.10.2022, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 36).

(9)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22).

(11)  Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).

(12)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(13)  Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210).

(14)  Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

(15)  Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45).

(16)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1711/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)