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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/1703 |
18.6.2024 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1703 DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 2024
che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/1732 per quanto riguarda l’armonizzazione di alcuni aspetti delle commissioni imposte ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/1732 della Commissione (2) specifica il tipo e l’importo delle commissioni imposte ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), e le relative modalità di pagamento. |
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(2) |
Nel 2018 sia l’esame del servizio di audit interno della Commissione che l’audit della Corte dei conti europea (3) sono giunti alla conclusione che il sistema di finanziamento dell’Autorità basato su commissioni è inutilmente complesso. Per semplificare la riscossione delle commissioni e ridurre i rischi legati al calcolo errato o alla distribuzione inefficiente delle stesse occorre garantire la coerenza degli aspetti tecnici tra i diversi atti delegati sulle commissioni imposte dall’ESMA. |
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(3) |
Per coprire integralmente le spese dell’ESMA relative alla vigilanza dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni, le commissioni annuali di vigilanza dovrebbero essere determinate sulla base della stima annuale di tutti i costi diretti necessari allo svolgimento dei compiti di vigilanza da parte dell’ESMA e di una ripartizione ragionevole delle spese generali fisse e variabili di quest’ultima. |
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(4) |
In linea con il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione (4), le commissioni imposte ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero essere fissate a un livello tale da garantire la copertura integrale del costo dei servizi forniti dall’ESMA e impedire un disavanzo, evitando al tempo stesso l’accumulo di un avanzo importante. Se un risultato di bilancio significativamente positivo o negativo diventa ricorrente, è opportuno rivedere il livello delle commissioni. |
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(5) |
L’Autorità dovrebbe poter stabilire il proprio bilancio annuale nei tempi previsti, sulla base di dati certificati sul fatturato. Per consentire all’ESMA di calcolare le commissioni annuali di vigilanza, è opportuno fissare un termine entro il quale i repertori di dati sulle cartolarizzazioni devono presentare all’ESMA i propri conti sottoposti a revisione contabile. |
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(6) |
Il fatturato applicabile dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni è calcolato in euro. È quindi necessario specificare un meccanismo per la conversione in euro delle entrate generate in altre valute. |
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(7) |
La commissione di registrazione e la commissione per l’estensione della registrazione sono intese a coprire i costi sostenuti dall’ESMA per verificare se il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni interessato soddisfi tutte le condizioni per la registrazione o l’estensione della registrazione. Quando un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni ritira la domanda che ha presentato, l’ESMA avrà sostenuto dei costi e non ha l’obbligo di rimborsare le commissioni relative alla registrazione o all’estensione della registrazione. |
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(8) |
Per un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato nel mese di dicembre, i costi amministrativi connessi alla commissione di vigilanza per il primo anno non sono proporzionati alla commissione stessa. Pertanto un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato a dicembre dovrebbe essere esentato dall’obbligo di pagare una commissione annuale di vigilanza per l’anno in cui tale repertorio di dati sulle cartolarizzazioni è stato registrato. |
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(9) |
Per garantire la coerenza tra gli atti delegati sulle commissioni da versare all’ESMA, quest’ultima dovrebbe calcolare la penale in caso di ritardi di pagamento conformemente alle disposizioni sugli interessi di mora di cui all’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
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(10) |
Per semplificare ulteriormente la gestione delle commissioni e garantire che l’ESMA disponga delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività di vigilanza programmate, l’ESMA non dovrebbe rimborsare le commissioni annuali di vigilanza. |
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(11) |
Al fine di evitare incertezza giuridica per il processo di riscossione delle commissioni in corso, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2025. |
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(12) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/1732, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/1732
Il regolamento delegato (UE) 2020/1732 è così modificato:
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1) |
l’articolo 1 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 1 Recupero integrale dei costi di vigilanza Le commissioni a carico dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni coprono:
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2) |
l’articolo 2 è così modificato:
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3) |
all’articolo 4, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. La commissione annuale di vigilanza a carico del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni per l’anno in cui il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni è stato registrato è pari alla commissione di registrazione dovuta a norma dell’articolo 3, moltiplicata per il numero di giorni di calendario dalla data di registrazione del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni fino alla fine di tale anno e divisa per il numero totale di giorni dell’anno in questione. In deroga al primo comma, un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato durante il mese di dicembre non è tenuto al pagamento di una commissione annuale di vigilanza per l’anno in cui è stato registrato. 3. La commissione annuale di vigilanza per un determinato anno n a carico di un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato il 1 o ottobre dell’anno precedente o in data successiva è pari alla commissione di registrazione dovuta a norma dell’articolo 3.» |
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4) |
all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. I ritardi di pagamento sono maggiorati degli interessi di mora di cui all’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). (*1) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj).»;" |
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5) |
l’articolo 6 è così modificato:
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6) |
all’articolo 7 è aggiunto il comma seguente:
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Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2402/oj.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/1732 della Commissione, del 18 settembre 2020, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 390 del 20.11.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1732/oj).
(3) Corte dei conti, Relazione annuale sulle agenzie dell’UE per l’esercizio finanziario 2018 (GU C 417 dell’11.12.2019, pag. 29 e pag. 85 e segg.).
(4) Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all’articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/715/oj).
(5) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1703/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)