Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/1701 |
17.6.2024 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1701 DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 2024
che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2008 per quanto riguarda l’esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali per uso umano
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (1), in particolare l’articolo 23 ter, paragrafo 2 bis,
visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure dell’Unione per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano, e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali (2), in particolare l’articolo 16 bis, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il quadro giuridico dell’Unione relativo alle variazioni dei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio è stabilito dal regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione (3). Alla luce dell’esperienza pratica derivante dall’applicazione del suddetto regolamento è opportuno procedere al suo riesame al fine di stabilire un quadro giuridico più semplice, più chiaro e più flessibile, che garantisca nel contempo il medesimo livello di tutela della salute pubblica. |
(2) |
È pertanto opportuno modificare le procedure istituite dal regolamento (CE) n. 1234/2008, continuando a rispettare i principi generali che disciplinano tali procedure. |
(3) |
Al fine di conseguire incrementi di efficienza, ridurre l’onere amministrativo per l’industria farmaceutica e utilizzare meglio le risorse delle autorità competenti, il quadro giuridico esistente dovrebbe essere semplificato e razionalizzato, garantendo gli stessi standard di qualità, efficacia e sicurezza dei medicinali. |
(4) |
Per tenere costantemente conto del progresso scientifico e tecnico e garantire la semplificazione delle procedure riguardanti le variazioni, potrebbe essere necessario aggiornare con maggiore frequenza gli orientamenti in materia di classificazione sulla base di tali conoscenze. A tal fine l’Agenzia dovrebbe fornire raccomandazioni annuali sulle variazioni non previste e sugli eventuali aggiornamenti da integrare negli orientamenti e da pubblicare in versione elettronica sul sito web della Commissione. |
(5) |
In alcuni casi è già possibile raggruppare diverse variazioni in un’unica presentazione. L’esperienza pratica e le conoscenze acquisite con la procedura di condivisione del lavoro hanno tuttavia dimostrato che il raggruppamento di variazioni potrebbe essere esteso per consentire una maggiore flessibilità e aumentare l’armonizzazione. È pertanto opportuno introdurre la possibilità di effettuare un’unica presentazione di variazioni dei termini di più di un’autorizzazione all’immissione in commercio («superraggruppamento di variazioni») al fine di consentire ai titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio di includere la loro autorizzazione all’immissione in commercio meramente nazionale nel superraggruppamento di variazioni e di armonizzare le loro autorizzazioni all’immissione in commercio meramente nazionali nei diversi Stati membri. |
(6) |
La procedura di condivisione del lavoro applicata alle variazioni consente già oggi di effettuare un’unica presentazione di variazioni dei termini di più di un’autorizzazione all’immissione in commercio di proprietà dello stesso titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. Al fine di evitare la duplicazione del lavoro di valutazione delle variazioni, le autorità competenti dovrebbero poter trattare tutte le variazioni opportune nell’ambito della procedura di condivisione del lavoro. |
(7) |
I progressi scientifici e tecnologici e decenni di esperienza nella fabbricazione di medicinali biologici consentono di applicare un approccio basato sul rischio per le modifiche della qualità relative a tali medicinali biologici. È pertanto opportuno adattare l’approccio di classificazione automatica di alcune modifiche della qualità relative ai medicinali biologici come variazioni maggiori. Ciò si applicherà a tutti i medicinali biologici, compresi i medicinali per terapie avanzate. |
(8) |
Sulla base dell’esperienza acquisita con la pandemia di COVID-19 e degli adeguamenti apportati ai sistemi di variazione per garantire la continua efficacia dei vaccini modificandone la composizione affinché proteggano da ceppi nuovi o da numerosi ceppi varianti nel contesto di tale pandemia o in altro contesto, è opportuno introdurre analoghe possibilità di modificare la composizione per altri vaccini per far fronte a un’emergenza di sanità pubblica. |
(9) |
In linea con l’approccio adottato con i vaccini antinfluenzali per uso umano, gli aggiornamenti dei vaccini contro il coronavirus per uso umano dovrebbero essere razionalizzati al di fuori di un’emergenza di sanità pubblica. Anche l’esame delle variazioni riguardanti le modifiche della sostanza attiva ai fini dell’aggiornamento annuale di un vaccino contro il coronavirus per uso umano dovrebbe pertanto seguire le stesse norme dei vaccini antinfluenzali quando l’Agenzia lo ritiene necessario dal punto di vista della salute pubblica e tiene conto degli approcci globali agli aggiornamenti dei vaccini contro il coronavirus per uso umano. |
(10) |
È necessario tenere conto degli sviluppi frutto degli sforzi tesi ad allineare a livello internazionale la gestione del ciclo di vita dei medicinali, in particolare nel contesto del Consiglio internazionale sull’armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione di medicinali per uso umano. A tal fine potrebbero essere utilizzati anche ulteriori strumenti normativi, come i protocolli di gestione delle modifiche approvati a posteriori. |
(11) |
Il regolamento (UE) 2019/5 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha spostato alcuni elementi fondamentali del sistema di esame delle domande di variazioni di cui al regolamento (CE) n. 1234/2008 inserendoli nella direttiva 2001/83/CE e nel regolamento (CE) n. 726/2004. La direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 conferiscono alla Commissione la delega di poteri per integrare tali elementi fondamentali stabilendo ulteriori elementi necessari e per adeguare al progresso tecnico e scientifico il sistema di esame delle domande di variazioni. Al fine di evitare duplicazioni, è opportuno sopprimere tali elementi dal regolamento (CE) n. 1234/2008. Considerate le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che prevede che il regolamento (CE) n. 1234/2008 non si applichi più ai medicinali veterinari, qualsiasi riferimento ai medicinali veterinari dovrebbe essere rimosso dal regolamento (CE) n. 1234/2008. |
(12) |
È opportuno stabilire un periodo transitorio per dare a tutte le parti interessate, in particolare alle autorità competenti degli Stati membri e all’industria farmaceutica, il tempo di adeguarsi al nuovo quadro giuridico. |
(13) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1234/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1234/2008 è così modificato:
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, concernente l’esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali per uso umano»; |
2) |
l’articolo 1 è così modificato:
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3) |
l’articolo 2 è così modificato:
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4) |
all’articolo 3, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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5) |
l’articolo 4 è così modificato:
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6) |
l’articolo 5 è così modificato:
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7) |
è inserito il seguente articolo 6 bis: «Articolo 6 bis Ulteriori strumenti normativi Per talune modifiche delle informazioni chimiche, farmaceutiche e biologiche di un medicinale, il titolare può basarsi su una serie di parametri di processo, attributi di qualità, protocolli o documenti di sintesi, previo accordo dell’autorità pertinente e fatte salve le condizioni indicate negli allegati e negli orientamenti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, per quanto riguarda lo specifico strumento normativo.»; |
8) |
all’articolo 7, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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9) |
è inserito il seguente articolo 7 bis: «Articolo 7 bis Superraggruppamento di variazioni 1. In deroga agli articoli 7 e 13 quinquies, il titolare può presentare un’unica notifica delle variazioni dei termini di più di un’autorizzazione all’immissione in commercio di cui ai capi II, II bis e III di proprietà dello stesso titolare se le stesse o più variazioni minori di tipo IA di cui all’articolo 8, all’articolo 13 bis o all’articolo 14 sono notificate contemporaneamente e rientrano in uno dei casi di superraggruppamento di variazioni elencati negli orientamenti di cui all’articolo 4, paragrafo 1 («superraggruppamento»). 2. La notifica unica di cui al paragrafo 1 è effettuata simultaneamente all’autorità di riferimento e a tutte le autorità pertinenti.» |
10) |
il titolo del capo II è sostituito dal seguente: «CAPO II VARIAZIONI DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO RILASCIATE IN CONFORMITÀ DEL CAPO 4 DELLA DIRETTIVA 2001/83/CE »; |
11) |
all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Laddove sia apportata una variazione minore di tipo IA, il titolare presenta contemporaneamente a tutte le autorità pertinenti una notifica contenente gli elementi di cui all’allegato IV. Tale notifica è presentata entro 12 mesi dall’attuazione della variazione come aggiornamento annuale per tutte le variazioni minori di tipo IA o come parte di un raggruppamento di variazioni a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), o come parte di un superraggruppamento di variazioni a norma dell’articolo 7 bis. La notifica è presentata immediatamente dopo l’attuazione della variazione nel caso di variazioni minori che necessitano di una notifica immediata ai fini di un controllo continuo del medicinale interessato. In deroga al primo comma, in casi giustificati, l’autorità competente dello Stato membro di riferimento può accettare la presentazione immediata della notifica dopo l’attuazione della variazione.» |
12) |
l’articolo 10, paragrafo 2, è così modificato:
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13) |
all’articolo 13, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Qualora il riconoscimento di una decisione a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, o l’approvazione di un parere a norma dell’articolo 20, paragrafo 8, lettera b), non sia possibile a causa di un potenziale grave rischio per la salute pubblica, un’autorità pertinente chiede che la questione controversa sia immediatamente deferita al gruppo di coordinamento. La parte in disaccordo fornisce una dichiarazione dettagliata degli elementi che motivano la propria posizione a tutti gli Stati membri interessati e al titolare. 2. In caso di questione controversa di cui al paragrafo 1 si applica l’articolo 29, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2001/83/CE.» |
14) |
all’articolo 13 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando viene effettuata una variazione minore di tipo IA, il titolare presenta all’autorità competente una notifica contenente gli elementi di cui all’allegato IV. Tale notifica è presentata entro 12 mesi dall’attuazione della variazione come aggiornamento annuale per tutte le variazioni minori di tipo IA o come parte di un raggruppamento a norma dell’articolo 13 quinquies, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), o come parte di un superraggruppamento di variazioni a norma dell’articolo 7 bis. La notifica è presentata immediatamente dopo l’attuazione della variazione nel caso di variazioni minori che necessitano di una notifica immediata ai fini di un controllo continuo del medicinale interessato. In deroga al primo comma, in casi giustificati, l’autorità competente dello Stato membro può accettare la presentazione immediata della notifica dopo l’attuazione della variazione.» |
15) |
all’articolo 13 quater, il paragrafo 2 è così modificato:
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16) |
all’articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Laddove sia apportata una variazione minore di tipo IA, il titolare presenta all’Agenzia una notifica contenente gli elementi di cui all’allegato IV. Tale notifica è presentata entro 12 mesi dall’attuazione della variazione come aggiornamento annuale per tutte le variazioni minori di tipo IA o come parte di un raggruppamento a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), o come parte di un superraggruppamento di variazioni a norma dell’articolo 7 bis. La notifica è presentata immediatamente dopo l’attuazione della variazione nel caso di variazioni minori che necessitano di una notifica immediata ai fini di un controllo continuo del medicinale interessato. In deroga al primo comma, in casi giustificati, l’Agenzia può accettare la presentazione immediata della notifica della variazione.» |
17) |
l’articolo 16 è così modificato:
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18) |
l’articolo 17 è così modificato:
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19) |
l’articolo 18 è così modificato:
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20) |
l’articolo 20 è così modificato:
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21) |
L’articolo 21 è sostituito dal seguente: «Articolo 21 Emergenze di sanità pubblica 1. In deroga ai capi I, II, II bis e III, se un’emergenza di sanità pubblica a livello dell’Unione è riconosciuta dalla Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), le autorità pertinenti o, nel caso di autorizzazioni all’immissione in commercio centralizzate, la Commissione possono, in assenza di alcuni dati farmaceutici, non clinici o clinici, accettare in via eccezionale e provvisoria una variazione dei termini di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un vaccino per uso umano relativo all’agente patogeno all’origine dell’emergenza di sanità pubblica. 2. L’autorità pertinente può chiedere al titolare di presentare informazioni supplementari per completare la propria valutazione entro un termine da essa stabilito. 3. Le variazioni possono essere approvate a norma del paragrafo 1 solo se il rapporto rischio/beneficio del medicinale è favorevole. 4. Se una variazione è approvata a norma del paragrafo 1, il titolare presenta i dati farmaceutici, clinici e non clinici mancanti entro un termine stabilito dall’autorità pertinente. 5. Nel caso di autorizzazioni all’immissione in commercio centralizzate, i dati mancanti e il termine per la presentazione o il termine di adempimento sono precisati nelle condizioni dell’autorizzazione all’immissione in commercio. Qualora l’autorizzazione all’immissione in commercio sia stata rilasciata conformemente all’articolo 14 bis del regolamento (CE) n. 726/2004, ciò può avvenire nell’ambito degli obblighi specifici di cui al paragrafo 4 di detto articolo. (*1) Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (GU L 314 del 6.12.2022, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2371/oj).»;" |
(22) |
l’articolo 22 è così modificato:
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23) |
all’articolo 23, paragrafo 1 bis, la lettera a) è così modificata:
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24) |
all’articolo 23 bis è inserito il titolo seguente: « Conformità al piano di indagine pediatrica »; |
25) |
all’articolo 24, paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente: «In deroga al primo comma, i provvedimenti restrittivi urgenti per motivi di sicurezza e le variazioni che sono in relazione a questioni di sicurezza riguardanti autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate a norma del capo 4 della direttiva 2001/83/CE sono attuate entro un termine concordato dal titolare e dall’autorità competente dello Stato membro di riferimento, in consultazione con le altre autorità pertinenti.»; |
26) |
l’articolo 26 è soppresso; |
27) |
gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento; |
28) |
l’allegato V è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/83/oj
(2) GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/726/oj
(3) Regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, concernente l’esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1234/oj).
(4) Regolamento (UE) 2019/5 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali, il regolamento (CE) n. 1901/2006 relativo ai medicinali per uso pediatrico e la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/5/oj).
(5) Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj).
ALLEGATO I
Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1234/2008 sono così modificati:
1) |
l’allegato I è così modificato:
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2) |
l’allegato II è così modificato:
|
3) |
l’allegato III è così modificato:
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(*1) Per la somministrazione parenterale è necessario distinguere tra intrarteriosa, endovenosa, intramuscolare, subcutanea e altre vie di somministrazione.»;»
ALLEGATO II
ALLEGATO V
Variazioni riguardanti modifiche o aggiunte alle indicazioni terapeutiche.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1701/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)