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dell'Unione europea

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Serie L


2024/1698

26.6.2024

DECISIONE (UE) 2024/1698 DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2015

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e la Repubblica popolare del Bangladesh

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo a livello di Unione.

(2)

La Commissione ha pertanto negoziato, a nome dell'Unione, un accordo con la Repubblica popolare del Bangladesh relativo ad alcuni aspetti dei servizi aerei («accordo»). I negoziati sono stati condotti a buon fine e l'accordo è stato siglato il 27 febbraio 2015.

(3)

L'obiettivo dell'accordo è conformare al diritto dell'Unione gli accordi bilaterali sui servizi aerei tra otto Stati membri e la Repubblica popolare del Bangladesh.

(4)

È opportuno pertanto firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.

(5)

Al fine di realizzare i vantaggi dell'accordo quanto prima possibile, esso dovrebbe essere applicato in via provvisoria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica popolare del Bangladesh su alcuni aspetti dei servizi aerei è approvata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di detto accordo.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine (1).

Articolo 4

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. ETGEN


(1)  La data a decorrere dalla quale l'accordo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1698/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)