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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/1693 |
14.6.2024 |
DECISIONE (UE) 2024/1693 DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 2024
che autorizza l’avvio di negoziati per un accordo tra l’Unione europea e il Principato di Andorra relativo a vari aspetti nel settore della gestione delle frontiere
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e c), e l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
È necessario un accordo al fine di costituire la base giuridica per l’assenza di controlli di frontiera tra la Francia e Andorra e tra la Spagna e Andorra. |
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(2) |
La conclusione di tale accordo sarebbe utile in considerazione della vicinanza geografica e dell’interdipendenza economica tra Andorra e l’Unione. |
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(3) |
È necessario garantire un equo trattamento dei cittadini di paesi terzi titolari di permessi di soggiorno rilasciati da Andorra alle frontiere esterne dell’Unione. |
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(4) |
Il rilascio di tali permessi di soggiorno da parte di Andorra dovrebbe essere subordinato a un parere vincolante della Francia o della Spagna, basato su una valutazione della sicurezza effettuata da uno di tali Stati membri secondo un criterio di ripartizione prestabilito. |
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(5) |
L’accordo permetterebbe la conclusione di intese amministrative esecutive di natura operativa tra la Francia, la Spagna e Andorra su materie da esso disciplinate, purché tali intese siano compatibili con l’accordo e con il diritto dell’Unione. |
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(6) |
È pertanto opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo tra l’Unione e Andorra. |
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(7) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (1); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
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(8) |
In conformità degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati per un accordo con il Principato di Andorra su vari aspetti nel settore della gestione delle frontiere.
2. I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell’addendum della presente decisione.
Articolo 2
La Commissione è designata negoziatore dell’Unione.
Articolo 3
I negoziati si svolgono in consultazione con il gruppo di lavoro competente del Consiglio.
Articolo 4
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2024
Per il Consiglio
Il presidente
T. VAN DER STRAETEN
(1) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1693/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)