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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/1693

14.6.2024

DECISIONE (UE) 2024/1693 DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2024

che autorizza l’avvio di negoziati per un accordo tra l’Unione europea e il Principato di Andorra relativo a vari aspetti nel settore della gestione delle frontiere

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e c), e l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

È necessario un accordo al fine di costituire la base giuridica per l’assenza di controlli di frontiera tra la Francia e Andorra e tra la Spagna e Andorra.

(2)

La conclusione di tale accordo sarebbe utile in considerazione della vicinanza geografica e dell’interdipendenza economica tra Andorra e l’Unione.

(3)

È necessario garantire un equo trattamento dei cittadini di paesi terzi titolari di permessi di soggiorno rilasciati da Andorra alle frontiere esterne dell’Unione.

(4)

Il rilascio di tali permessi di soggiorno da parte di Andorra dovrebbe essere subordinato a un parere vincolante della Francia o della Spagna, basato su una valutazione della sicurezza effettuata da uno di tali Stati membri secondo un criterio di ripartizione prestabilito.

(5)

L’accordo permetterebbe la conclusione di intese amministrative esecutive di natura operativa tra la Francia, la Spagna e Andorra su materie da esso disciplinate, purché tali intese siano compatibili con l’accordo e con il diritto dell’Unione.

(6)

È pertanto opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo tra l’Unione e Andorra.

(7)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (1); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(8)

In conformità degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati per un accordo con il Principato di Andorra su vari aspetti nel settore della gestione delle frontiere.

2.   I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell’addendum della presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è designata negoziatore dell’Unione.

Articolo 3

I negoziati si svolgono in consultazione con il gruppo di lavoro competente del Consiglio.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2024

Per il Consiglio

Il presidente

T. VAN DER STRAETEN


(1)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1693/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)