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dell'Unione europea

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Serie L


2024/1677

13.6.2024

Decisione (UE) 2024/1677 del Consiglio

del 30 maggio 2024

che approva il recesso della Comunità europea dell’energia atomica dal trattato sulla Carta dell’energia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 98/181/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione (1) la Comunità europea dell’energia atomica («Comunità») ha concluso il trattato sulla Carta dell’energia (Energy Charter Treaty — «ECT»), che è entrato in vigore il 16 aprile 1998.

(2)

L’ECT non ha subito alcun aggiornamento sostanziale dagli anni novanta ed è diventato pertanto sempre più obsoleto.

(3)

Nel 2019 le parti contraenti dell’ECT («parti contraenti») avevano avviato negoziati tesi a modernizzarlo onde allinearlo ai principi dell’accordo di Parigi (2) e ai requisiti dello sviluppo sostenibile e della lotta contro i cambiamenti climatici, nonché alle norme moderne che disciplinano la tutela degli investimenti.

(4)

Nel corso di una conferenza ad hoc tenutasi il 24 giugno 2022 le parti contraenti hanno raggiunto un accordo di massima sul testo aggiornato, concludendo in tal modo i negoziati, fatta salva la loro valutazione finale. L’adozione dell’esito negoziato era prevista in occasione della 33a riunione della Conferenza della Carta dell’energia («Conferenza») del 22 novembre 2022.

(5)

Prima della Conferenza della Carta dell’energia, la Comunità non ha adottato una posizione sulla modernizzazione dell’ECT.

(6)

In assenza di una posizione della Comunità, quest’ultima non è in grado di votare l’adozione dell’ECT modernizzato in sede di Conferenza.

(7)

Alla luce di quanto precede, è opportuno che la Comunità receda dall’ECT. A norma dell’articolo 101, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, la decisione di recesso è adottata dalla Commissione previa approvazione del Consiglio.

(8)

Vari Stati membri hanno espresso il loro sostegno alle modifiche proposte all’ECT e hanno manifestato l’intenzione di rimanerne parti contraenti, fatta salva la sua modernizzazione. Pertanto dovrebbe essere consentito a tali Stati membri, mediante una decisione distinta, di approvare o non opporsi alla modernizzazione dell’ECT in occasione della Conferenza che adotterà tale modernizzazione.

(9)

A norma dell’articolo 47, paragrafo 1, dell’ECT, una parte contraente può notificare per iscritto il proprio recesso dall’ECT al depositario di quest’ultimo, vale a dire la Repubblica portoghese. A norma dell’articolo 47, paragrafo 2, dell’ECT, il recesso prende effetto alla scadenza di un anno dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario.

(10)

È opportuno approvare il recesso della Comunità dall’ECT,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il recesso della Comunità europea dell’energia atomica dal trattato sulla Carta dell’energia.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2024

Per il Consiglio

Il presidente

T. VAN DER STRAETEN


(1)  Decisione 98/181/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 settembre 1997, concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del trattato sulla Carta dell’energia e del protocollo della Carta dell’energia sull’efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati (GU L 69 del 9.3.1998, pag. 1).

(2)   GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1677/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)