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dell'Unione europea

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Serie L


2024/1673

7.6.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1673 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2024

recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio per quanto riguarda la comunicazione e l'esecuzione delle operazioni di entrata per il contributo finanziario dovuto all'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1), in particolare l'articolo 5 bis, paragrafo 13,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 maggio 2024 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2024/1469 (2), che ha modificato il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio e ha introdotto misure supplementari per sostenere l'Ucraina e la sua ripresa e ricostruzione attraverso un contributo finanziario calcolato sulla base dell'utile netto generato dalle disponibilità liquide accumulate esclusivamente in conseguenza di misure restrittive.

(2)

A tal fine, i depositari centrali di titoli che detengono attività e riserve della Banca centrale di Russia, o di qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia, come il Fondo di ricchezza nazionale russo, per un valore complessivo superiore a 1 milione di EUR devono contabilizzare e gestire tali disponibilità liquide straordinarie accumulate in conseguenza del blocco delle attività e delle riserve della Banca centrale di Russia, o di qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia, come il Fondo di ricchezza nazionale russo, separatamente dalle altre attività, così come devono tenere separate le entrate inattese e straordinarie che generano. Tali depositari centrali di titoli devono versare all'Unione un contributo finanziario pari al 99,7 % del conseguente utile netto accumulato dal 15 febbraio 2024.

(3)

Una quota non superiore al 10 % di tale contributo finanziario può essere trattenuta a titolo provvisorio dai depositari centrali di titoli al fine di assolvere gli obblighi in materia di requisiti patrimoniali e di gestione del rischio e alla luce delle ripercussioni della guerra in Ucraina sulle attività detenute dai depositari centrali di titoli. Se in futuro tale quota diventasse insufficiente, il depositario centrale di titoli potrebbe presentare una richiesta debitamente giustificata per trattenere una percentuale aggiuntiva del contributo finanziario dovuto.

(4)

Al fine di tener conto delle caratteristiche specifiche del contributo finanziario e, se necessario, di integrare le norme orizzontali sulle operazioni di entrata, è opportuno che il presente regolamento stabilisca disposizioni dettagliate per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione e l'esecuzione delle operazioni di entrata.

(5)

Affinché la Commissione possa verificare gli importi da versare con cadenza semestrale e le condizioni in base alle quali gli importi sono dovuti, è opportuno che il presente regolamento stabilisca norme generali in materia di comunicazione finanziaria.

(6)

Al fine di definire i pagamenti semestrali del contributo finanziario è necessario specificare i diversi elementi che i depositari centrali di titoli dovrebbero divulgare nel bilancio intermedio, tra cui l'importo del contributo finanziario, e stabilire un termine per la presentazione. Al fine di agevolare la corretta pianificazione degli esborsi corrispondenti, i depositari centrali di titoli dovrebbero inoltre presentare previsioni trimestrali non vincolanti del contributo finanziario.

(7)

I depositari centrali di titoli dovrebbero presentare alla Commissione e alle autorità nazionali di vigilanza i propri bilanci annuali obbligatori sottoposti a revisione per consentire la riconciliazione del contributo finanziario versato per un determinato anno con gli importi definitivi dovuti per lo stesso anno sulla base dei bilanci sottoposti a revisione. È pertanto opportuno che il presente regolamento specifichi le informazioni da divulgare nei bilanci sottoposti a revisione e nella documentazione giustificativa, nonché il termine per la loro presentazione.

(8)

Al fine di garantire la riscossione trasparente del contributo finanziario, è opportuno stabilire norme dettagliate per quanto riguarda la comunicazione degli importi trattenuti a titolo provvisorio. I depositari centrali di titoli dovrebbero fornire in particolare informazioni sulle ipotesi formulate e su qualsiasi altro elemento necessario utilizzato per determinare l'importo del contributo finanziario trattenuto a titolo provvisorio, come pure sull'utilizzo di tali importi. Le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero riferire senza indugio alla Commissione in merito alle loro decisioni riguardanti gli importi trattenuti a titolo provvisorio o le misure di vigilanza o di altro tipo adottate nei confronti dei depositari centrali di titoli.

(9)

La Commissione dovrebbe richiedere con cadenza semestrale il contributo finanziario sulla base dei bilanci intermedi. Il contributo finanziario versato dovrebbe riflettere, se del caso, gli importi risultanti dall'esercizio di riconciliazione e gli importi trattenuti a titolo provvisorio che non sono stati utilizzati entro cinque anni. Tale contributo dovrebbe essere versato dai depositari centrali di titoli entro il termine specificato nel presente regolamento. Alla riscossione del contributo finanziario dovrebbero applicarsi le norme orizzontali sulle operazioni di entrata di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Sono comprese le norme sulla trasmissione delle note di addebito e sull'applicazione degli interessi di mora.

(10)

La Commissione dovrebbe stabilire l'importo risultante dalla riconciliazione dei contributi finanziari versati con cadenza semestrale sulla base dei bilanci intermedi per l'anno precedente con l'importo definitivo dovuto sulla base dei bilanci sottoposti a revisione e della documentazione giustificativa per lo stesso anno. Tale importo dovrebbe essere tenuto presente per il calcolo del successivo pagamento dovuto dai depositari centrali di titoli. Se nessun ulteriore pagamento semestrale è dovuto dai depositari centrali di titoli, la Commissione dovrebbe inviare una nota di addebito separata in conformità all'articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

(11)

La Commissione ha consultato, in conformità all'articolo 5 bis, paragrafo 13, ultima frase, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, le autorità nazionali di vigilanza competenti quali definite nel presente regolamento in merito alle disposizioni del presente regolamento.

(12)

Alla luce della situazione in Ucraina, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate specifiche riguardanti:

(a)

la comunicazione alla Commissione e alle autorità nazionali di vigilanza; e

(b)

l'esecuzione delle operazioni di entrata.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1)

"depositario centrale di titoli": una persona giuridica, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), soggetta agli obblighi di cui all'articolo 5 bis, paragrafi da 8 a 12, del regolamento (UE) n. 833/2014;

(2)

"contributo finanziario": il contributo finanziario di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 833/2014;

(3)

"autorità nazionale di vigilanza": autorità designata da uno Stato membro a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 909/2014, cui sono conferite competenze di vigilanza dei depositari centrali di titoli quali definiti al punto 1);

(4)

"bilancio intermedio": il bilancio intermedio di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 11, primo comma, del regolamento (UE) n. 833/2014;

(5)

"revisione legale dei conti": revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati quale definita all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

CAPO II

COMUNICAZIONE

Articolo 3

Norme generali

1.   Ai fini della contabilità separata delle disponibilità liquide, delle entrate e dell'utile netto di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 833/2014, sono utilizzate nella misura del possibile le normali relazioni dei depositari centrali di titoli.

2.   Le relazioni da presentare alla Commissione sono redatte sulla base delle norme contabili applicate dai depositari centrali di titoli.

3.   Le relazioni da presentare alla Commissione sono espresse in euro. Tali relazioni possono essere estratte da bilanci denominati in altre valute conformemente agli obblighi cui sono soggetti i depositari centrali di titoli. Ove necessario gli importi sono convertiti in euro. In tal caso le relazioni dovrebbero indicare i tassi di cambio utilizzati.

4.   Le relazioni, le previsioni e le informazioni di cui agli articoli da 4 a 6 sono trasmesse alla Commissione, firmate elettronicamente con firma elettronica qualificata ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), agli indirizzi comunicati dalla Commissione.

5.   I depositari centrali di titoli conservano i documenti finanziari e contabili relativi al contributo finanziario per un periodo di cinque anni a decorrere dall'approvazione definitiva dei conti. I documenti e i dati relativi a revisioni, ricorsi, contenziosi, azioni legali riguardanti impegni giuridici o relativi a indagini sono conservati fino alla conclusione di tali revisioni, ricorsi, contenziosi, azioni legali o indagini.

Articolo 4

Bilancio intermedio

1.   I depositari centrali di titoli presentano alla Commissione e alle autorità nazionali di vigilanza il bilancio intermedio per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al 25 luglio dello stesso anno, e per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al 25 marzo dell'anno seguente. Per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2024 il bilancio intermedio è presentato al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al 19 luglio 2024 e riflette il fatto che le norme di cui all'articolo 5 bis, paragrafi da 8 a 14, del regolamento (UE) n. 833/2014 si applicano a decorrere dal 15 febbraio 2024.

2.   Il bilancio intermedio riporta:

(a)

le disponibilità liquide, le entrate e le spese di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 8, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 833/2014 nonché gli importi dovuti a titolo di imposta sul reddito delle società prevista dal regime generale dello Stato membro interessato per il rispettivo semestre;

(b)

l'utile netto di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 8, lettera c), del regolamento (UE) n. 833/2014.

3.   I depositari centrali di titoli determinano nel bilancio intermedio il contributo finanziario, diminuito degli importi trattenuti a titolo provvisorio a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 10, lettere a), b) e c), di tale regolamento e, se del caso, aumentato degli importi da trasferire all'Unione a norma dell'articolo 9.

4.   I depositari centrali di titoli trasmettono alla Commissione una previsione indicativa non vincolante degli importi del contributo finanziario dovuto all'Unione entro il primo giorno lavorativo che cade dopo il 25o giorno del mese successivo a ciascun trimestre.

Articolo 5

Bilanci e relazioni sottoposti a revisione

1.   I depositari centrali di titoli presentano alla Commissione e alle autorità nazionali di vigilanza i bilanci annuali obbligatori, redatti conformemente alle norme nazionali applicabili e sottoposti a revisione da parte di un revisore legale a norma della direttiva 2006/43/CE, entro il 31 maggio dell'anno n+1 per l'anno n.

2.   I bilanci annuali obbligatori sottoposti a revisione riportano separatamente l'importo totale rispettivamente delle disponibilità liquide, delle entrate e dell'utile netto di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 8, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 833/2014.

3.   I depositari centrali di titoli presentano alla Commissione e alle autorità nazionali di vigilanza, unitamente ai bilanci annuali obbligatori sottoposti a revisione, una relazione separata che riporta:

(a)

gli importi annuali trattenuti a titolo provvisorio dai depositari centrali di titoli, che costituiscono passività nei confronti dell'Unione a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 10, lettera a), del regolamento (UE) n. 833/2014, salvo che siano utilizzati conformemente all'articolo 5 bis, paragrafo 10, lettera d), dello stesso regolamento;

(b)

l'ammontare complessivo rimanente cumulato degli importi trattenuti a titolo provvisorio a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 833/2014;

(c)

gli importi che cessano di essere dovuti all'Unione a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 10, lettera d), del regolamento (UE) n. 833/2014;

(d)

il contributo finanziario totale per l'anno n:

i)

ridotto dell'importo trattenuto a titolo provvisorio a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 10, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 833/2014;

ii)

aumentato degli importi da trasferire all'Unione a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 10, lettere e) e f), del regolamento (UE) n. 833/2014;

(e)

la ripartizione per valuta di denominazione delle disponibilità liquide e delle entrate di cui al paragrafo precedente e all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

Tale relazione dovrebbe essere corredata di una relazione di affidabilità redatta dal revisore legale del depositario centrale di titoli e riconciliata con il bilancio annuale obbligatorio.

4.   Su richiesta della Commissione, i depositari centrali di titoli le trasmettono eventuali informazioni supplementari relative ai bilanci o alle relazioni di cui al presente articolo.

Articolo 6

Comunicazione da parte dei depositari centrali di titoli e delle autorità nazionali di vigilanza sugli importi trattenuti a titolo provvisorio

1.   I depositari centrali di titoli presentano alla Commissione e alle autorità nazionali di vigilanza, unitamente a ciascun bilancio intermedio di cui all'articolo 4 e ai bilanci e alle relazioni sottoposti a revisione di cui all'articolo 5, un documento separato che riporta:

(a)

le ipotesi formulate e qualsiasi altra informazione necessaria utilizzate per determinare l'importo del contributo finanziario trattenuto a titolo provvisorio a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 10, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 833/2014;

(b)

informazioni sull'utilizzo degli importi trattenuti a titolo provvisorio a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 10, lettera d), del regolamento (UE) n. 833/2014.

Le informazioni di cui al presente articolo, lettera b), primo comma, comprendono la quantificazione dettagliata delle spese, dei rischi e delle perdite sostenuti o per i quali sono stati disposti accantonamenti a causa della guerra in Ucraina in relazione alle attività detenute da tali depositari centrali di titoli, e delle quote di tali importi che non possono essere coperte dalle risorse interne dei depositari centrali di titoli al momento in cui si verificano.

2.   Le informazioni delle autorità nazionali di vigilanza in merito alla decisione, a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 10, lettera e), del regolamento (UE) 833/2014, che stabilisce se gli importi trattenuti a titolo provvisorio, o una loro parte, siano ancora necessari per soddisfare i requisiti di gestione del rischio alla luce delle ripercussioni della guerra in Ucraina sulle attività detenute dai depositari centrali di titoli, comprendono una descrizione dettagliata del pertinente fabbisogno con la relativa stima e le ipotesi utilizzate per la stima, unitamente a tutte le informazioni supplementari che le autorità nazionali di vigilanza possono ritenere rilevanti. Le autorità nazionali di vigilanza notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi misura di vigilanza o altra misura da esse adottata nei confronti dei depositari centrali di titoli tale da incidere sugli importi trattenuti a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 833/2014.

3.   Su richiesta della Commissione, le autorità nazionali di vigilanza le trasmettono senza indugio eventuali informazioni supplementari relative alla quantificazione delle spese, dei rischi e delle perdite sostenuti o per i quali sono stati disposti accantonamenti a causa della guerra in Ucraina in relazione alle attività detenute dai depositari centrali di titoli o alla quantificazione delle risorse interne utilizzate per coprire tali rischi.

I depositari centrali di titoli e le autorità nazionali di vigilanza cooperano con la Commissione per quanto riguarda lo scambio di informazioni utilizzate per la decisione sugli importi trattenuti.

CAPO III

OPERAZIONI DI ENTRATA

Articolo 7

Versamento del contributo finanziario

Esaminato il bilancio intermedio di cui all'articolo 4 del presente regolamento, la Commissione invia con cadenza semestrale una nota di addebito a norma dell'articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per richiedere il contributo finanziario dovuto. I depositari centrali di titoli versano il contributo finanziario entro 5 giorni lavorativi dalla data della richiesta del contributo finanziario.

Gli importi richiesti con cadenza semestrale:

(a)

sono aumentati o diminuiti, se del caso, dell'importo risultante dalla riconciliazione del contributo finanziario versato nell'anno precedente con l'importo definitivo dovuto sulla base del bilancio sottoposto a revisione per lo stesso anno, di cui all'articolo 5 del presente regolamento; e

(b)

sono comprensivi dell'importo trattenuto a titolo provvisorio che non è più necessario per soddisfare i requisiti di gestione del rischio e riportato nella comunicazione dei depositari centrali di titoli a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del presente regolamento.

Articolo 8

Riconciliazione del contributo finanziario versato con gli importi definitivi dovuti

1.   La Commissione stabilisce l'importo definitivo del contributo finanziario dovuto per un determinato anno sulla base del bilancio annuale obbligatorio sottoposto a revisione.

2.   Se l'importo annuo del contributo finanziario dovuto per un determinato anno, eventualmente diminuito degli importi trattenuti a titolo provvisorio a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 10, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 833/2014, ed eventualmente aumentato degli importi da trasferire all'Unione a norma dell'articolo 9, è inferiore alla somma degli importi dei pagamenti semestrali effettuati per tale anno a norma dell'articolo 7 del presente regolamento, la differenza è dedotta dal pagamento successivo dovuto dai depositari centrali di titoli all'Unione.

3.   L'importo dovuto dai depositari centrali di titoli risultante dalla compensazione ai sensi della frase precedente non è inferiore a zero.

4.   Se l'importo annuo del contributo finanziario dovuto per un determinato anno, eventualmente diminuito degli importi trattenuti a titolo provvisorio a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 10, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 833/2014, ed eventualmente aumentato degli importi da trasferire all'Unione a norma dell'articolo 9, è superiore alla somma degli importi dei pagamenti semestrali effettuati per tale anno a norma dell'articolo 7 del presente regolamento, la Commissione aggiunge l'importo della differenza al pagamento successivo dovuto dai depositari centrali di titoli all'Unione oppure invia, a norma dell'articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, una nota di addebito separata relativa a tale importo se non sono dovuti ulteriori pagamenti semestrali dai depositari centrali di titoli.

Articolo 9

Trasferimento degli importi trattenuti a titolo provvisorio

Ricevuta dai depositari centrali di titoli a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 11, secondo comma, del regolamento (UE) n. 833/2014, l'informazione che gli importi trattenuti a titolo provvisorio non sono più necessari per soddisfare i requisiti di gestione del rischio alla luce delle ripercussioni della guerra in Ucraina sulle attività detenute dai depositari centrali di titoli, la Commissione aggiunge tali importi al pagamento successivo dovuto dai depositari centrali di titoli all'Unione a norma dell'articolo 7 oppure invia, a norma dell'articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, una nota di addebito separata relativa a tale importo se non sono dovuti ulteriori pagamenti semestrali dai depositari centrali di titoli.

Tale nota di addebito separata può anche comprendere, se del caso, la riconciliazione dei contributi finanziari semestrali versati con gli importi definitivi dovuti di cui all'articolo 8.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj.

(2)  Regolamento (UE) 2024/1469 del Consiglio, del 21 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2024/1469, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1469/oj).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj).

(4)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj).

(5)  Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj).

(6)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1673/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)