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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/1666 |
7.6.2024 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1666 DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 2024
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore
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(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1796/1999 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping sulle importazioni di cavi d’acciaio originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»), dell’Ungheria, dell’India, del Messico, della Polonia, del Sud Africa e dell’Ucraina. Tali misure sono denominate in prosieguo le «misure iniziali» e l’inchiesta che ha portato all’adozione delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 1796/1999 è denominata in prosieguo l’«inchiesta iniziale». |
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(2) |
Successivamente, a seguito di inchieste svolte a norma dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (3), è emerso che l’elusione delle misure iniziali sulle importazioni dall’Ucraina e dalla Repubblica popolare cinese avveniva rispettivamente attraverso la Moldova e il Marocco. Con il regolamento (CE) n. 760/2004 (4) il Consiglio ha pertanto esteso il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di cavi d’acciaio originarie dell’Ucraina alle importazioni degli stessi prodotti spediti dalla Moldova. Analogamente, il dazio antidumping istituito sulle importazioni cavi d’acciaio originarie della RPC è stato esteso, con il regolamento (CE) n. 1886/2004 del Consiglio (5), alle importazioni degli stessi prodotti spediti dal Marocco. |
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(3) |
Con il regolamento (CE) n. 1858/2005 (6), in seguito a un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96, il Consiglio ha prorogato di cinque anni le misure iniziali istituite sulle importazioni di cavi d’acciaio originarie della RPC, dell’India, del Sud Africa e dell’Ucraina. Le misure applicabili alle importazioni originarie del Messico sono scadute il 18 agosto 2004 (7). Le misure sono state abrogate il 1o maggio 2004, data in cui l’Ungheria e la Polonia sono divenute membri dell’Unione europea. |
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(4) |
Nel maggio 2010, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 (8), il Consiglio ha esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1858/2005 sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della RPC alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, a seguito di un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento di base. Alcuni produttori esportatori coreani hanno ottenuto un’esenzione dall’estensione del dazio in quanto non è risultato che eludessero i dazi antidumping definitivi. |
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(5) |
Le misure applicabili alle importazioni originarie dell’India sono scadute il 17 novembre 2010 (9). |
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(6) |
Nel gennaio 2012, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 (10), il Consiglio, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha istituito il dazio antidumping sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina, esteso alle importazioni spedite dalla Repubblica di Corea, dal Marocco e dalla Moldova. Allo stesso tempo è stato esentato dalle misure il produttore esportatore marocchino esentato dalle misure estese con il regolamento (CE) n. 1886/2004. Sono stati esentati dalle misure anche i 15 produttori esportatori della Repubblica di Corea esentati dalle misure estese con il regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010. |
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(7) |
Con lo stesso regolamento il Consiglio ha chiuso il procedimento per quanto riguarda le importazioni di cavi d’acciaio originari del Sud Africa. Le misure applicabili alle importazioni originarie del Sud Africa sono scadute il 9 febbraio 2012. |
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(8) |
Nell’aprile 2018, con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/607 (11), la Commissione, successivamente a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha istituito un dazio antidumping per quanto concerne le importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso al Marocco e alla Repubblica di Corea («precedente riesame in previsione della scadenza»). |
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(9) |
Le misure applicabili alle importazioni originarie dell’Ucraina sono scadute il 10 febbraio 2017 (12). |
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(10) |
I dazi antidumping definitivi attualmente in vigore ammontano al 60,4 %. |
1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza
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(11) |
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (13), la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
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(12) |
La domanda di riesame è stata presentata il 17 gennaio 2023 dalla European Federation of Steel Wire Rope Industries («richiedente») per conto dell’industria dell’Unione di cavi d’acciaio ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. |
1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza
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(13) |
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 14 aprile 2023 la Commissione, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha avviato un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell’Unione di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (14) («avviso di apertura»). |
1.4. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
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(14) |
L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 («periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»). |
1.5. Parti interessate
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(15) |
Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. |
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(16) |
La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori noti della RPC e le autorità della RPC, gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all’apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare all’inchiesta. |
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(17) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
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(18) |
Nessuna parte ha chiesto di essere sentita. |
1.6. Osservazioni in merito all’apertura
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(19) |
Sono pervenute osservazioni in merito all’apertura da un produttore cinese, ossia Fasten Group Imp. & Exp. Co., Ltd. e le sue società collegate («Fasten Group»). |
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(20) |
Secondo Fasten Group, il richiedente non ha dimostrato che l’industria dell’Unione si è trovata in una situazione sfavorevole, in quanto dai dati forniti è emerso che la stessa ha registrato buoni risultati durante il periodo di valutazione del pregiudizio. È stato inoltre affermato che il richiedente non ha dimostrato il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio. In particolare, è stato affermato che le informazioni relative alle esportazioni della Cina verso paesi terzi e alle importazioni da paesi terzi verso l’Unione erano irrilevanti ai fini della valutazione dell’impatto sull’industria dell’Unione e non erano coerenti con le prescrizioni del regolamento antidumping e dell’accordo antidumping dell’OMC. L’esportatore cinese ha anche fornito dati sui propri prezzi all’esportazione dei cavi d’acciaio nell’Unione e ha affermato che tali prezzi erano più vicini ai prezzi dell’Unione, per cui non vi era alcun rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio. Secondo Fasten Group i prezzi all’esportazione cinesi indicati nella domanda non erano corretti in quanto erano nettamente inferiori ai suoi prezzi all’esportazione. Fasten Group ha inoltre chiesto alla Commissione di chiudere il riesame in previsione della scadenza. |
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(21) |
La Commissione ha osservato che lo scopo delle misure antidumping è eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsioni degli scambi e ripristinare una concorrenza effettiva, generando un effetto positivo sulla situazione dell’industria dell’Unione. Anche se l’industria dell’Unione non avesse subito un pregiudizio notevole nel periodo oggetto della domanda, occorrerebbe valutare se il pregiudizio derivante dalle importazioni cinesi possa reiterarsi in caso di scadenza delle misure. Inoltre al punto 4.2 dell’avviso di apertura si comunicava che il richiedente sosteneva che sussisteva il rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalla RPC. A tale proposito il richiedente ha fornito sufficienti elementi di prova del fatto che l’eventuale scadenza delle misure avrebbe potuto comportare l’aumento considerevole del livello attuale delle importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame provenienti dal paese interessato. Come sottolineato nella domanda, a causa dell’esistenza di capacità produttive inutilizzate nella RPC, della politica dei prezzi degli esportatori cinesi sui mercati dei paesi terzi e dell’attrattiva del mercato dell’Unione, l’aumento delle importazioni avverrà a prezzi di dumping inferiori a quelli dell’Unione, causando in tal modo un pregiudizio all’industria dell’Unione. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
1.7. Campionamento
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(22) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base. |
Campionamento dei produttori dell’Unione
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(23) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base della rappresentatività in termini di entità della produzione e del volume delle vendite sul mercato libero dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame nonché dell’ubicazione geografica. Il campione era composto da tre produttori dell’Unione: Gustav Wolf GmbH, WIRECO Poland sp. z o.o. e Redaelli Tecna SpA. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. |
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(24) |
Il richiedente ha informato la Commissione che le vendite e i volumi di produzione di una delle società selezionate, Gustaf Wolf GmbH, presentati nell’ambito della domanda erano in realtà consolidati anziché forniti separatamente per i soggetti giuridici facenti parte del gruppo. Dopo aver esaminato i volumi di vendita e di produzione del prodotto oggetto del riesame per le singole società del gruppo, la Commissione ha deciso di rivedere il campione proposto e di sostituire Gustav Wolf GmbH con DIEPA Drahtseilwerk Dietz GmbH & Co. KG. Ciò al fine di mantenere la metodologia basata sulla selezione dei soggetti di maggiori dimensioni. |
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(25) |
DIEPA Drahtseilwerk Dietz GmbH & Co. KG ha successivamente informato la Commissione che, per motivi tecnici temporanei, non sarebbe stata in grado di fornire le informazioni richieste entro i termini previsti per collaborare in qualità di società inserita nel campione. La Commissione ha pertanto riveduto il campione proposto e ha sostituito DIEPA Drahtseilwerk Dietz GmbH & Co. KG con un altro produttore tedesco, Pfeifer Drako Drahtseilwerk GmbH. Tale decisione si è basata sul volume delle vendite e della produzione del prodotto simile nell’Unione nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e sulla distribuzione geografica. I produttori dell’Unione inseriti nel campione riveduto rappresentavano il 21 % del volume stimato delle vendite dell’Unione e circa il 21 % della produzione totale dell’Unione dei prodotti simili. Il campione riveduto è stato considerato rappresentativo dell’industria dell’Unione. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione riveduto. Non sono pervenute osservazioni. Il campione riveduto è stato pertanto confermato. |
Campionamento degli importatori
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(26) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. |
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(27) |
Nessuno degli importatori indipendenti si è manifestato per fornire le informazioni richieste. Non è stato quindi necessario ricorrere al campionamento. |
Campionamento dei produttori esportatori della RPC
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(28) |
Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della RPC presso l’Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. |
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(29) |
Nella RPC, un produttore esportatore ha risposto al questionario di campionamento. Tuttavia né tale produttore né alcun altro produttore esportatore/produttore hanno fornito le informazioni richieste. |
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(30) |
Nel precedente riesame in previsione della scadenza erano stati individuati 21 produttori esportatori, mentre la presente domanda di riesame elencava 46 produttori di cavi d’acciaio della RPC. Soltanto una di tali società ha fornito una risposta ai fini del campionamento, senza tuttavia fornire le informazioni richieste in merito ai fattori produttivi. Tale società rappresentava meno di un terzo del volume totale delle importazioni di cavi d’acciaio dalla RPC nell’Unione europea e meno del 2 % della produzione totale di cavi d’acciaio nella RPC. Dato che la quota delle importazioni dalla RPC nel mercato dell’Unione era pari a circa l’1 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha ritenuto che un volume pari a meno di un terzo di tali importazioni non fornisse informazioni sufficienti per valutare il prezzo all’esportazione e l’esistenza di una persistenza del dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame e non possa essere considerato rappresentativo delle importazioni totali dalla RPC. |
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(31) |
In considerazione dell’insufficiente livello di collaborazione, la Commissione ha deciso di non ricorrere al campionamento a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. Non sono pervenute osservazioni. |
1.8. Risposte al questionario
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(32) |
La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Non è pervenuta alcuna risposta. |
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(33) |
Nonostante la scarsa rappresentatività del produttore cinese che ha risposto ai fini del campionamento, la Commissione ha invitato il produttore esportatore a fornire ulteriori informazioni in forma semplificata, relative alle sue vendite sul mercato interno, alla sua produzione e alle sue esportazioni verso paesi terzi nonché alle sue esportazioni verso l’Unione, che potessero essere utilizzate per l’inchiesta. Non è pervenuta alcuna risposta. |
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(34) |
Tutti e tre i produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno risposto al questionario. |
1.9. Verifica
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(35) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso i locali delle seguenti società:
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(36) |
Inoltre è stata effettuata una verifica a Bruxelles presso la sede del legale rappresentante dell’associazione di produttori seguente:
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2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto oggetto del riesame
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(37) |
Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso prodotto oggetto del precedente riesame in previsione della scadenza, ossia cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi, ad esclusione dei cavi d’acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm (prodotto oggetto del riesame), attualmente classificabili ai codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 (codici TARIC 7312108112, 7312108113, 7312108119, 7312108312, 7312108313, 7312108319, 7312108512, 7312108513, 7312108519, 7312108912, 7312108913, 7312108919, 7312109812, 7312109813 e 7312109819) («prodotto oggetto del riesame»). |
2.2. Prodotto in esame
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(38) |
Il prodotto in esame nella presente inchiesta corrisponde a quello oggetto del riesame originario della RPC («prodotto in esame»). |
2.3. Prodotto simile
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(39) |
Come stabilito nel precedente riesame in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e i medesimi impieghi di base:
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(40) |
Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
3. DUMPING
3.1. Osservazioni preliminari
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(41) |
Durante il periodo dell’inchiesta di riesame (ossia dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2022), le importazioni di cavi d’acciaio dalla RPC sono rimaste a un livello molto basso, simile a quello del precedente riesame in previsione della scadenza. Secondo la banca dati Comext, nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di cavi d’acciaio dalla RPC rappresentavano circa l’1,2 % del mercato dell’Unione. |
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(42) |
Come indicato al considerando 29, soltanto un produttore esportatore ha risposto al questionario di campionamento, ma non ha presentato alcuna delle informazioni successivamente richieste. La Commissione ha pertanto informato le autorità della RPC che, data la mancanza di collaborazione, in relazione alle conclusioni riguardanti la RPC intendeva applicare l’articolo 18 del regolamento di base. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione. |
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(43) |
Pertanto, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping si sono basate sui fatti disponibili, in particolare sulle informazioni ricevute nella domanda, sulle informazioni trasmesse da uno dei produttori dell’Unione inseriti nel campione nonché sulle statistiche disponibili, in particolare quelle tratte dalla banca dati Comext e dalla banca dati del Global Trade Atlas («GTA»). |
3.2. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, per le importazioni di cavi d’acciaio originari della RPC
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(44) |
Dati i sufficienti elementi di prova disponibili all’apertura dell’inchiesta, tendenti a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l’inchiesta sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
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(45) |
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura, la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non sono pervenute risposte al questionario da parte del governo della RPC, né comunicazioni riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base entro la scadenza fissata. Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC. |
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(46) |
Al punto 5.3.2. dell’avviso di apertura la Commissione ha altresì comunicato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, la Turchia avrebbe potuto essere considerata un paese terzo rappresentativo appropriato per la PRC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri eventuali paesi appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, primo trattino, del regolamento di base. |
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(47) |
Il 13 novembre 2023 la Commissione ha informato le parti interessate, con una nota al fascicolo («nota») in merito alle fonti pertinenti, che intendeva utilizzare la Turchia come paese rappresentativo per la determinazione del valore normale. Ha anche informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per la società Celik Halat, produttrice del prodotto oggetto del riesame nel paese rappresentativo. Non sono pervenute osservazioni. |
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(48) |
Nella nota la Commissione ha presentato i principali fattori produttivi. Oltre a tali fattori produttivi, la Commissione ha aggiunto anche le spese generali, come spiegato al considerando 106. Considerato inoltre che la presente inchiesta è un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, che non richiede un calcolo preciso del margine di dumping, ma piuttosto di stabilire il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping, la Commissione ha ritenuto che nel presente caso avrebbe potuto eccezionalmente concentrarsi sui principali fattori produttivi per il calcolo del valore normale. |
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(49) |
A causa dell’insufficiente collaborazione dei produttori esportatori cinesi e del governo della RPC di cui al considerando 32, la Commissione ha determinato il valore normale sulla base delle informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza e di altre informazioni prontamente disponibili come spiegato nella sezione seguente. |
3.3. Valore normale
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(50) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore». |
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(51) |
Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti»; (le «spese generali, amministrative e di vendita» sono di seguito denominate «SGAV»). |
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(52) |
Come ulteriormente spiegato in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e del produttore esportatore, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata. |
3.3.1. Esistenza di distorsioni significative
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(53) |
Nell’ambito di recenti inchieste relative al settore dell’acciaio nella RPC (15), la Commissione ha rilevato l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. |
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(54) |
In tali inchieste la Commissione ha constatato l’esistenza nella RPC di un intervento pubblico sostanziale che ha per effetto di falsare l’efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato (16). La Commissione ha concluso, in particolare, che nel settore dell’acciaio, che fornisce la principale materia prima per fabbricare il prodotto oggetto del riesame, non solo persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base (17), ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base (18). La Commissione ha inoltre rilevato che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Nel complesso, il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano concentrate in settori designati dal governo della RPC come strategici o comunque politicamente importanti (19). La Commissione ha inoltre concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni nella RPC (20). Analogamente, la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore dell’acciaio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base (21), nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale da parte delle imprese della RPC (22). |
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(55) |
Come avvenuto nell’ambito di inchieste precedenti relative al settore siderurgico nella RPC, la Commissione ha valutato nella presente inchiesta se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC, a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tal fine la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella domanda, e nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale (23) («relazione»), che si basa su fonti pubblicamente disponibili. Tale analisi ha riguardato l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC, come constatato anche nell’ambito di precedenti inchieste condotte a tale riguardo. |
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(56) |
La domanda asseriva che l’intera economia cinese è ampiamente influenzata e interessata da interventi sostanziali del governo, in considerazione dei quali i prezzi e i costi sul mercato interno dell’industria siderurgica cinese non possono essere utilizzati nella presente inchiesta. |
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(57) |
La domanda forniva esempi di elementi che indicano l’esistenza di distorsioni di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), dal primo al sesto trattino, del regolamento di base. In particolare, facendo riferimento a una serie di fonti di informazione pubblicamente disponibili, quali la relazione, precedenti inchieste della Commissione nel settore dell’acciaio, la legislazione cinese, nonché ad altre fonti, il richiedente ha formulato le affermazioni riportate di seguito.
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(58) |
In conclusione, secondo la domanda esistono numerosi e convincenti elementi di prova del fatto che l’industria dei cavi d’acciaio cinese è soggetta a interventi del governo della RPC che hanno comportato distorsioni significative. Pertanto nella domanda si affermava che l’esistenza di tali distorsioni significative giustificava la determinazione del valore normale e del margine di dumping con riferimento all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
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(59) |
Il governo della RPC non ha presentato osservazioni, né fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova esistenti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal richiedente, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie. |
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(60) |
In particolare nel settore del prodotto oggetto del riesame, ossia il settore siderurgico, persiste un livello elevato di proprietà in capo al governo della RPC, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base. Tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore sono soggette alla supervisione strategica e all’orientamento delle autorità. Tra gli esempi figurano Ansteel Group (25) e Baowu Steel Group, (26) che sono imprese di proprietà dello Stato nell’ambito della Commissione per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato («SASAC») centrale, e le controllate di Baowu, Chongqing Iron & Steel Company Ltd. (27) e Maanshan Iron & Steel Company Limited (28); Baotou Steel Group, che è un’impresa di proprietà dello Stato detenuta dal governo della Mongolia interna (29), Angang Steel Group, che è un’impresa di proprietà dello Stato nell’ambito della SASAC centrale (30), e Shougang Group, che è un’impresa di proprietà dello Stato detenuta al 100 % da Beijing State-Owned Asset Management Ltd (31). In assenza di collaborazione da parte degli esportatori cinesi del prodotto oggetto del riesame, non è stato possibile determinare il rapporto esatto tra i produttori privati e quelli di proprietà dello Stato. Anche in assenza di informazioni specifiche per il prodotto oggetto del riesame, si tratta comunque di un sottosettore dell’industria siderurgica, per cui le risultanze concernenti il settore siderurgico sono ritenute indicative anche per il prodotto oggetto del riesame. |
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(61) |
I più recenti documenti strategici cinesi concernenti il settore siderurgico confermano l’importanza costantemente attribuita dal governo della RPC al settore, compresa l’intenzione di intervenire nel settore al fine di plasmarlo secondo le politiche governative. Quanto precede è esemplificato dal parere di orientamento del ministero dell’Industria e della tecnologia dell’informazione sulla promozione di un elevato sviluppo qualitativo del settore dell’acciaio, che auspica l’ulteriore consolidamento della base industriale e il miglioramento significativo del grado di modernizzazione della catena industriale (32), dal quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo dell’industria della materia prima, secondo il quale il settore «aderirà alla combinazione di leadership di mercato e promozione statale» e «coltiverà un gruppo di aziende all’avanguardia, dotate di leadership in ambito ecologico e competitività di base» (33), e dal piano di lavoro del 2023 per la crescita stabile dell’industria dell’acciaio (34), che stabilisce gli obiettivi seguenti: «nel 2023, […] gli investimenti in immobilizzazioni in tutto il settore manterranno una crescita costante e i benefici economici aumenteranno notevolmente; gli investimenti in R&S dell’industria raggiungeranno l’1,5 %; la crescita del valore aggiunto dell’industria raggiungerà il 3,5 % circa; nel 2024 il contesto di sviluppo industriale e la struttura industriale saranno ulteriormente ottimizzati, il passaggio a prodotti di alta gamma, intelligenti e verdi continuerà e la crescita del valore aggiunto dell’industria supererà il 4 %» con un consolidamento del settore dell’acciaio su mandato governativo: «[i]ncoraggiare le imprese leader del settore a realizzare fusioni e acquisizioni, costruire gruppi di vastissime dimensioni di imprese siderurgiche di livello mondiale e promuovere la configurazione ottimale della capacità produttiva nazionale di ferro e acciaio. Sostenere le imprese specializzate leader in particolari segmenti del mercato dell’acciaio al fine di integrare ulteriormente le risorse e creare un ecosistema dell’industria dell’acciaio. Incoraggiare le imprese siderurgiche a effettuare […] fusioni e riorganizzazioni interregionali […]. Valutare la possibilità di fornire un maggiore sostegno politico per la sostituzione delle capacità alle imprese siderurgiche che hanno portato a termine fusioni e riorganizzazioni sostanziali». |
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(62) |
Esempi analoghi dell’intenzione delle autorità cinesi di monitorare e orientare gli sviluppi del settore sono evidenti a livello provinciale, come nello Hebei, in cui si prevede di «attuare in modo costante lo sviluppo di gruppi di imprese, accelerare la riforma in materia di proprietà mista delle imprese statali, concentrarsi sulla promozione di fusioni interregionali e la riorganizzazione delle imprese private del settore siderurgico e adoperarsi per costituire uno o due grandi gruppi di livello mondiale, da tre a cinque grandi gruppi di sostegno in grado di esercitare un’influenza a livello interno» e di «espandere ulteriormente i canali per il riciclaggio e la circolazione dei cascami di acciaio, rafforzare l’analisi e la classificazione dei cascami di acciaio» (35). Il piano di Hebei per il settore dell’acciaio afferma inoltre quanto segue: «Aderire all’adeguamento strutturale ed evidenziare la diversificazione dei prodotti. Promuovere senza riserve l’adeguamento strutturale e l’ottimizzazione della configurazione dell’industria siderurgica, incentivare il consolidamento, la riorganizzazione, la trasformazione e l’aggiornamento comuni delle imprese e promuovere su larga scala lo sviluppo dell’industria siderurgica puntando alle grandi imprese, all’ammodernamento delle attrezzature tecniche, alla diversificazione dei processi di produzione e alla diversificazione dei prodotti a valle». |
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(63) |
Analogamente il piano di attuazione dell’Henan per la trasformazione e il potenziamento dell’industria dell’acciaio durante il quattordicesimo piano quinquennale prevede la «costruzione di basi di produzione di acciaio specializzate […], la costruzione di sei basi di produzione di acciaio specializzate ad Anyang, Jiyuan, Pingdingshan, Xinyang, Shangqiu, Zhoukou ecc., e l’aumento delle dimensioni, dell’intensificazione e della specializzazione del settore. Tra queste, entro il 2025 la capacità produttiva di ghisa greggia ad Anyang sarà mantenuta al di sotto dei 14 milioni di tonnellate e la capacità produttiva di acciaio grezzo sarà mantenuta al di sotto dei 15 milioni di tonnellate.» (36). |
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(64) |
Ulteriori obiettivi di politica industriale sono evidenti anche nei documenti di pianificazione di altre province come lo Jiangsu (37), lo Shandong (38), lo Shanxi (39), il Liaoning Dalian (40) o lo Zhejiang (41). |
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(65) |
La pubblicazione da parte di Ansteel Group di un avviso del comitato del partito di Ansteel Group Co., Ltd. relativo allo studio, alla divulgazione e all’attuazione consapevoli dello spirito del ventesimo Congresso nazionale del partito (42) costituisce un altro esempio dell’effettivo orientamento esercitato dai piani. Nell’avviso si dichiara che Ansteel Group attuerà coscienziosamente i piani di orientamento e li farà conoscere meglio ai membri del partito, ai quadri e ai dipendenti dell’intero gruppo. |
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(66) |
Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC sia in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base a causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, è stato impossibile stabilire sistematicamente l’esistenza di legami personali tra i produttori del prodotto oggetto del riesame e il PCC. Sono tuttavia disponibili alcuni esempi specifici relativi al prodotto oggetto del riesame. Dal momento che il prodotto oggetto del riesame rappresenta un sottosettore dell’industria dell’acciaio, le informazioni disponibili per quanto riguarda i produttori di acciaio sono pertinenti anche per il prodotto oggetto del riesame. |
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(67) |
A titolo di esempio, il presidente del consiglio di amministrazione di Baotou Steel Union, appartenente a Baotou Steel Group, svolge nel contempo la funzione di segretario della sezione di partito della società e il presidente del sindacato della società è il vicesegretario della sezione di partito (43). Analogamente, all’interno di Shougang Group, il presidente del consiglio di amministrazione svolge la funzione di segretario del comitato di partito mentre il vicedirettore esecutivo è membro del comitato di partito (44). Similmente una figura di spicco di Hongguang Handan Company ha dichiarato pubblicamente che l’impresa non avrebbe raggiunto risultati altrettanto positivi senza l’assistenza, il sostegno e le garanzie forniti dal governo della RPC e dal PCC, che conta oltre 20 membri presso Hongguang Casting Co., Ltd (45). Un altro esempio di legame con il PCC si riscontra nell’articolo 3 dello statuto dell’Associazione cinese delle fonderie, in base al quale quest’ultima accetta la guida, la supervisione e la gestione aziendale da parte delle rispettive entità di partito, ad esempio la SASAC e il ministero degli Affari civili, e garantisce le condizioni necessarie per la sua partecipazione (46). |
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(68) |
Altri esempi di tali legami si riscontrano in Jiangsu Fasten Holding (47) e Ansteel Group (48). Nel primo caso, l’ex presidente del consiglio di amministrazione del gruppo aziendale nonché titolare effettivo del gruppo è il segretario del comitato di partito (49). Nel caso del secondo gruppo, il direttore esecutivo e il vicedirettore esecutivo sono membri del comitato permanente del partito, mentre il presidente del consiglio di amministrazione è anche segretario del comitato di partito. |
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(69) |
Nel settore del prodotto oggetto del riesame inoltre sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. L’inchiesta ha individuato ulteriori documenti attestanti che l’industria beneficia di orientamenti e interventi governativi nel settore siderurgico, dato che il prodotto oggetto del riesame rappresenta uno dei suoi sottosettori. |
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(70) |
L’industria siderurgica continua ad essere considerata un settore chiave dal governo della RPC (50). Ciò trova conferma nei numerosi piani, direttive e altri documenti relativi al settore emanati a livello nazionale, regionale e comunale. Nel quattordicesimo piano quinquennale il governo della RPC ha previsto per l’industria siderurgica interventi di trasformazione, potenziamento, ottimizzazione e adeguamento strutturale (51). Analogamente il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del settore delle materie prime, applicabile anche all’industria siderurgica, definisce il settore come il «fondamento dell’economia reale» e «un settore chiave che determina il vantaggio competitivo della Cina a livello internazionale»; il piano fissa anche una serie di obiettivi e metodi di lavoro determinanti per lo sviluppo del settore siderurgico nel periodo 2021-2025, quali l’aggiornamento tecnologico, il miglioramento della struttura del settore (non da ultimo mediante ulteriori concentrazioni societarie) e la trasformazione digitale (52). Il piano di lavoro sulla crescita stabile dell’industria dell’acciaio citato sopra (cfr. considerando 61) dimostra la centralità del settore per le autorità cinesi nel contesto generale dell’orientamento dell’economia cinese da parte del governo della RPC: «[s]ostenere le imprese siderurgiche nell’adeguarsi alla necessità di nuove infrastrutture, nuovi interventi di urbanizzazione, rilancio rurale e industrie emergenti, realizzare i principali progetti di ingegneria relativi al quattordicesimo piano quinquennale in diverse regioni e adoperarsi per garantire l’offerta di acciaio. Stabilire e approfondire meccanismi di cooperazione a monte e a valle tra l’industria dell’acciaio e i principali settori utilizzatori, quali costruzioni navali, trasporti, edilizia, energia, automobili, elettrodomestici, macchine agricole e attrezzature pesanti, svolgere attività per agganciare la domanda alla produzione ed espandere attivamente i campi di applicazione dell’acciaio» (53). |
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(71) |
Per quanto riguarda inoltre il minerale di ferro, una materia prima utilizzata per la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame, secondo il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime lo Stato prevede di «sviluppare razionalmente le risorse minerarie nazionali. Intensificare l’attività di prospezione del minerale di ferro […], attuare regimi fiscali preferenziali, incoraggiare l’adozione di tecnologie e attrezzature avanzate per ridurre la generazione di rifiuti estrattivi solidi» (54) portando alla creazione di un sistema per le riserve di produzione di minerale di ferro e di terreni minerali che «diventeranno una misura importante per stabilizzare il prezzo di mercato del minerale di ferro e garantire la sicurezza della catena industriale» (55). In province come l’Hebei le autorità prevedono per il settore quanto segue: «fornire agevolazioni sugli interessi per gli investimenti in nuovi progetti; esaminare e guidare gli enti finanziari affinché forniscano prestiti agevolati alle imprese siderurgiche perché passino a nuove industrie mentre saranno erogate sovvenzioni pubbliche sotto forma di agevolazioni» (56). In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali da incentivare, tra cui la produzione delle principali materie prime utilizzate nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente. |
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(72) |
Il prodotto oggetto del riesame subisce altresì gli effetti della distorsione dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato anche ai considerando 54 e 57. Tali distorsioni incidono sul settore sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso ai fattori produttivi di società soggette al medesimo sistema occupazionale nella RPC) (57). |
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(73) |
Nella presente inchiesta non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto oggetto del riesame non sia influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 54. Il piano di lavoro sulla crescita stabile (cfr. considerando 61) esemplifica molto bene anche questo tipo di intervento pubblico: «incoraggiare gli istituti finanziari a fornire attivamente servizi finanziari alle società del settore dell’acciaio che attuano fusioni e riorganizzazioni, adeguamenti dell’assetto, trasformazione e potenziamento, conformemente ai principi di controllo del rischio e di sostenibilità delle imprese». Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli. |
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(74) |
La Commissione rammenta infine che per fabbricare il prodotto oggetto del riesame sono necessari vari fattori produttivi. Quando i produttori del prodotto oggetto del riesame acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche sopra menzionate. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori. |
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(75) |
Dunque non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto del riesame ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. |
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(76) |
In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi interni per stabilire il valore normale nel caso di specie. La Commissione ha pertanto provveduto a costruire il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come descritto nella sezione in appresso. |
3.3.2. Paese rappresentativo
3.3.2.1. Osservazioni generali
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(77) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:
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(78) |
Come spiegato al considerando 47, la Commissione ha pubblicato una nota al fascicolo relativa alle fonti per la determinazione del valore normale («nota»). Nella nota sono descritti i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti. Mediante la nota le parti interessate sono state informate dell’intenzione di utilizzare la Turchia come paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, se fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
Un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC
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(79) |
In linea con i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la Commissione ha individuato la Turchia quale paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, come suggerito dal richiedente nella domanda di riesame. La Banca mondiale ha classificato la Turchia come paese a «reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo. Si è ritenuto pertanto che abbia un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. |
Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo
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(80) |
La Commissione ha stabilito che la Turchia soddisfaceva tutti i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e che tutti i dati pubblici pertinenti erano prontamente disponibili e accessibili, compresi le statistiche sulle importazioni e i dati sui costi delle materie prime e del lavoro. |
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(81) |
In particolare la Commissione ha reperito informazioni finanziarie pubblicamente disponibili per un produttore in Turchia, Celik Halat, riguardanti i mesi da gennaio a settembre dell’esercizio finanziario 2022, che coprivano parte del periodo dell’inchiesta di riesame. Celik Halat evidenziava un congruo livello di SGAV e profitti. |
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(82) |
La Commissione ha riscontrato che in Turchia i prezzi dell’energia elettrica sono aumentati nel primo semestre del 2022 a un ritmo di gran lunga superiore al tasso di inflazione del paese. Inoltre i prezzi dell’energia elettrica afferenti alla seconda metà del 2022 non sono stati pubblicati dall’Istituto di statistica turco. Pertanto, data l’assenza di dati per il secondo semestre del 2022, la Commissione ha basato il costo dell’energia elettrica esente da distorsioni per il calcolo del valore di riferimento per l’energia sui dati pubblicamente disponibili pubblicati dalla società elettrica malese Tenaga Nasional Berhad (60), dal ministero brasiliano delle Miniere e dell’energia in Brasile (61) e dall’autorità metropolitana per l’energia elettrica della Thailandia (62). |
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(83) |
La Commissione ha altresì analizzato le importazioni in Turchia dei principali fattori produttivi. Dall’analisi dei dati sulle importazioni è emerso che le importazioni in Turchia dei principali fattori produttivi non erano sostanzialmente interessate dalle importazioni dalla RPC o da paesi che figurano nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (63). |
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(84) |
Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza della Turchia come paese rappresentativo e di Celik Halat come produttore nel paese rappresentativo. |
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(85) |
A seguito della nota, nessuna parte interessata ha presentato osservazioni in merito alla scelta della Turchia come paese rappresentativo. |
Livello di protezione sociale e ambientale
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(86) |
Infine, data l’assenza di collaborazione e avendo stabilito che la Turchia era un paese rappresentativo appropriato sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, non è stato necessario effettuare una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. |
3.3.2.2. Conclusioni
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(87) |
Alla luce della collaborazione insufficiente, come proposto nella domanda di riesame in previsione della scadenza e dato che la Turchia ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha scelto la Turchia quale paese rappresentativo appropriato. |
3.3.3. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni
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(88) |
Nella nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi determinati sulla base della risposta al questionario di un produttore dell’Unione, quali materiali, energia elettrica e lavoro, utilizzati nella produzione del prodotto oggetto del riesame da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi menzionati nella suddetta nota. La Commissione ha stabilito l’elenco dei fattori produttivi e dei loro indici di consumo sulla base delle informazioni fornite nella domanda e delle successive informazioni presentate dal richiedente e raccolte durante le visite di verifica presso uno dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. La Commissione ha inoltre dichiarato che per calcolare il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base avrebbe utilizzato i dati del GTA per stabilire il costo esente da distorsioni dei principali fattori produttivi, in particolare delle materie prime principali. La Commissione ha anche dichiarato che per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni avrebbe utilizzato i dati pubblicamente disponibili dell’Istituto di statistica turco pubblicati dal governo turco (64). |
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(89) |
Come indicato al considerando 82, per il calcolo del valore di riferimento per l’energia la Commissione ha utilizzato un paniere di paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC generalmente utilizzati come paesi rappresentativi, che fabbricavano anch’essi cavi d’acciaio, e ha tenuto conto del fatto che i prezzi dell’energia elettrica sono aumentati nel primo semestre del 2022 a un ritmo superiore all’inflazione. |
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(90) |
Nella nota la Commissione ha altresì informato le parti interessate che, a causa del peso trascurabile del valore di alcune materie prime sul costo totale di produzione, tali voci sono state raggruppate sotto la dicitura «materiali di consumo». La Commissione ha poi comunicato di voler calcolare la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e applicare tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime utilizzando i valori di riferimento esenti da distorsioni stabiliti nel paese rappresentativo appropriato. |
3.3.3.1. Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni
3.3.3.1.1. Fattori produttivi
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(91) |
Considerando tutte le informazioni basate sulla domanda e le informazioni successivamente presentate dal richiedente e raccolte nel corso delle visite di verifica presso uno dei produttori dell’Unione inseriti nel campione con il volume di produzione più elevato, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi, indici di consumo e le rispettive fonti. Tabella 1 Fattori produttivi dei cavi d’acciaio
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3.3.3.1.2. Materie prime
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(92) |
Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, ad esclusione della RPC e dei paesi che non sono membri dell’OMC elencati nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (66). La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso nella sezione 3.3.1 che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. Dopo l’esclusione delle importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo. |
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(93) |
Per alcuni fattori produttivi, i costi effettivi sostenuti dai produttori dell’Unione che hanno collaborato rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell’inchiesta di riesame. Dato che il valore utilizzato per tali fattori produttivi non ha avuto un impatto apprezzabile sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi nei materiali di consumo, come spiegato al considerando 90. |
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(94) |
Di norma tali prezzi all’importazione dovrebbero essere maggiorati anche del costo del trasporto sul mercato interno. In considerazione della natura delle inchieste di riesame in previsione della scadenza, che mirano a stabilire se le pratiche di dumping siano proseguite nel periodo dell’inchiesta di riesame o possano ripetersi, piuttosto che a determinarne l’esatta entità, la Commissione ha deciso tuttavia che gli adeguamenti per tenere conto del trasporto sul mercato interno non fossero necessari nel caso di specie. Tali adeguamenti avrebbero unicamente l’effetto di accrescere il valore normale e dunque il margine di dumping. |
3.3.3.1.3. Lavoro (manodopera)
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(95) |
Per stabilire il valore di riferimento per il costo del lavoro, la Commissione ha utilizzato le statistiche più recenti pubblicate dall’Istituto di statistica turco (67), che pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici della Turchia. La Commissione ha stabilito il valore di riferimento sulla base del costo orario del lavoro relativo al 2020 per l’attività economica C.24 «Attività metallurgiche» secondo la classificazione NACE Rev.2. I valori sono stati ulteriormente adeguati al fine di tenere conto dell’inflazione utilizzando l’indice dei prezzi alla produzione sul mercato interno (68) in modo da rispecchiare i costi del periodo dell’inchiesta di riesame. |
3.3.3.1.4. Energia elettrica
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(96) |
Come indicato al considerando 82, in Turchia i prezzi dell’energia elettrica sono aumentati nel 2022 a un ritmo di gran lunga superiore al tasso di inflazione del paese e per il periodo dell’inchiesta di riesame erano a disposizione solo in parte prezzi pubblicamente disponibili. La Commissione ha pertanto basato il costo esente da distorsioni dell’energia elettrica sui valori di riferimento di un paniere di paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, vale a dire Brasile, Malaysia e Thailandia, e sui dati relativi al consumo di un produttore dell’Unione (69). |
Brasile
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(97) |
I prezzi dell’energia elettrica erano pubblicamente disponibili sul sito web del ministero brasiliano delle Miniere e dell’energia (Ministério de Minas e Energia) (70). La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell’energia elettrica per uso industriale nella fascia di consumo corrispondente in kWh, basati sulle relazioni mensili relative al periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha utilizzato la tariffa industriale media corrispondente a 1,01 CNY/kWh. |
Malaysia
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(98) |
I prezzi dell’energia elettrica erano pubblicamente disponibili sul sito web della società elettrica Tenaga Nasional Berhad (TNB) (71) nei comunicati stampa periodici della società. La Commissione ha utilizzato i dati relativi ai prezzi dell’energia elettrica per uso industriale nella fascia di consumo corrispondente in kWh durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
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(99) |
La Commissione ha utilizzato le tariffe applicabili ai clienti della categoria «media tensione». Il prezzo finale dell’energia elettrica era costituito da una componente relativa alla potenza elettrica (kW) e da una componente relativa al consumo (kWh). Le informazioni disponibili indicano una tariffa media per il periodo dell’inchiesta di riesame («PIR») pari a 0,58 CNY/kWh. |
Thailandia
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(100) |
I prezzi dell’energia elettrica erano pubblicamente disponibili sul sito web dell’«Autorità metropolitana dell’energia elettrica» della Thailandia, relativo all’intera Thailandia (72). La Commissione ha utilizzato la tariffa industriale media corrispondente a 0,86 CNY/kWh (73). |
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(101) |
Successivamente la Commissione ha calcolato un costo medio semplice esente da distorsioni dell’energia elettrica applicabile al paniere selezionato di paesi, pari a 0,824 CNY/kWh. |
3.3.3.1.5. Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti
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(102) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione per coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. |
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(103) |
Al fine di stabilire il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione e data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Sulla base dei dati di un produttore dell’Unione inserito nel campione, la Commissione ha pertanto stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e il costo totale della produzione e del lavoro. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione, a seconda del modello prodotto. |
3.3.3.2. Calcolo del valore normale
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(104) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. |
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(105) |
La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di produzione esenti da distorsioni. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame e sui dati relativi agli indici di consumo di un produttore dell’Unione inserito nel campione per ciascun fattore (materiali, energia elettrica e lavoro) per la produzione di cavi d’acciaio. |
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(106) |
Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti, come indicato ai considerando da 102 a 103. Le spese generali di produzione sono state stabilite sulla base dei dati forniti da un produttore dell’Unione. Le SGAV e i profitti sono stati determinati sulla base dei rendiconti finanziari del produttore turco Celik Halat per i trimestri 1-3 del 2022, quali riportati nei conti della società (74) (cfr. la sezione 3.3.2.1). La Commissione ha constatato che il tasso di profitto riscontrato per Celik Halat per i trimestri 1-3 del 2022 non era congruo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Tale risultanza si basa sul fatto che il tasso di profitto riscontrato sembra essere troppo basso sia rispetto al profitto medio nel settore del prodotto in esame, basato sulle informazioni fornite nella domanda di riesame, sia rispetto al profitto di riferimento per il prodotto in esame di cui al considerando 186. Tuttavia, trattandosi di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha osservato che l’aggiunta di qualsiasi importo per il profitto poteva solo aumentare l’importo del dumping, risultato considerevole anche senza l’aggiunta di alcun importo relativo al profitto. La Commissione ha aggiunto ai costi di produzione esenti da distorsioni le voci indicate di seguito:
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(107) |
Su tale base la Commissione ha costruito il valore normale, su base franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. |
3.4. Prezzo all’esportazione
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(108) |
Come indicato al considerando 32, vista l’assenza di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all’esportazione è stato determinato in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, ossia in base alle informazioni fornite da Eurostat. |
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(109) |
In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, il prezzo all’esportazione è stato stabilito sulla base delle statistiche disponibili, vale a dire della banca dati Comext (Eurostat). Durante il PIR le esportazioni dalla Cina sono avvenute sia in regime di perfezionamento attivo («RPA») sia nell’ambito del regime normale, come indicato al considerando 137. I calcoli sono stati realizzati sul prezzo all’esportazione in entrambi i regimi, in quanto informazione ragionevolmente disponibile sul prezzo all’esportazione verso l’Unione. Dal momento che in Comext i prezzi sono registrati a livello di costo, assicurazione e nolo («cif»), per i costi di trasporto, movimentazione e nolo marittimo e terrestre il livello franco fabbrica è stato stabilito in base agli elementi di prova forniti nella domanda. |
3.5. Confronto
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(110) |
La Commissione ha confrontato il valore normale costruito conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base con il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica come determinato sopra. |
3.6. Dumping
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(111) |
Su tale base il prezzo all’esportazione è risultato notevolmente inferiore (del 50 %) rispetto al valore normale costruito. Si è pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
4. RISCHIO DI PERSISTENZA O DI REITERAZIONE DEL DUMPING
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(112) |
Dopo aver constatato l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. Sono stati analizzati gli elementi aggiuntivi seguenti: 1) la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC e 2) l’attrattiva del mercato dell’Unione e i prezzi all’esportazione verso i paesi terzi, nonché l’eventuale capacità di assorbimento dei mercati dei paesi terzi e le misure di difesa commerciale in altri mercati di esportazione. |
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(113) |
In conseguenza dell’omessa collaborazione dei produttori esportatori cinesi e del governo della RPC, la Commissione ha fondato la sua valutazione sui dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, sulle informazioni pubblicamente disponibili e sulle informazioni dalla banca dati GTA. |
4.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC
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(114) |
Nella domanda il richiedente ha fornito stime relative alla produzione, alla capacità produttiva e alla capacità inutilizzata di cavi d’acciaio nella RPC (75). Tali stime si basavano sulla Global Steel Wire Rope Market Research Report, Segment by Major Player, Types, Applications and Regions, 2017-2027 («relazione») (76). La produzione cinese di cavi d’acciaio è stata stimata a 3,6 milioni di tonnellate nel 2022, con una crescita di quasi il 10 % rispetto al 2019. La capacità produttiva di cavi d’acciaio nella RPC nel 2022 è stata stimata a circa 6,0 milioni di tonnellate, pari al 75 % della capacità produttiva mondiale stimata di cavi d’acciaio nel 2022. Il consumo interno di cavi d’acciaio in Cina nel 2022 è stato stimato a circa 3,1 milioni di tonnellate. Dopo aver detratto le esportazioni stimate dalla Cina verso tutti i paesi (stimate a circa 0,5 milioni di tonnellate), la capacità inutilizzata cinese è stata stimata a circa 2,4 milioni di tonnellate. Considerando che nel periodo dell’inchiesta di riesame il consumo del mercato libero dell’Unione ammontava a 0,18 milioni di tonnellate (cfr. la sezione 5.2), la capacità inutilizzata cinese era superiore di dieci volte al consumo dell’Unione nel mercato libero. |
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(115) |
La Commissione ha anche confrontato la capacità inutilizzata nella RPC durante il periodo dell’inchiesta di riesame con la capacità inutilizzata durante la precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza e ha rilevato un aumento significativo. Mentre la capacità inutilizzata cinese nel precedente riesame in previsione della scadenza era stata stimata a circa 1,8 milioni di tonnellate (77), quella relativa al periodo dell’inchiesta di riesame dell’attuale inchiesta è stimata a 2,4 milioni di tonnellate. Ciò significa che l’aumento della capacità inutilizzata rispetto all’ultimo riesame in previsione della scadenza supera da solo l’intera domanda dell’Unione. Il richiedente ha inoltre fornito informazioni secondo le quali, nonostante le già significative capacità inutilizzate, i produttori cinesi di cavi d’acciaio continuano ad aumentare ulteriormente la capacità produttiva (78). Non vi sono elementi per ritenere che tale aumento di capacità inutilizzata possa essere assorbito dal mercato interno cinese o da qualsiasi mercato di un paese terzo. |
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(116) |
L’eccesso di capacità produttiva costituisce un incentivo a continuare a esportare a prezzi di dumping. È ragionevole supporre che l’industria cinese dei cavi d’acciaio debba sfruttare tutte le possibilità esistenti di aumentare la produzione per beneficiare pienamente dei consistenti investimenti effettuati nelle capacità installate. La modalità più ovvia è la penetrazione del mercato dell’Unione, che è quello più attraente per prezzi e dimensioni, come precisato di seguito nella sezione 4.2; ne è prova il persistere delle pratiche di dumping dei produttori esportatori cinesi di cui al considerando 111. |
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(117) |
Sulla base dei fatti e delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che i produttori esportatori cinesi dispongono di notevoli capacità inutilizzate che, in caso di scadenza delle misure, sarebbero probabilmente sfruttate per esportare cavi d’acciaio a prezzi di dumping nell’Unione. |
4.2. Attrattiva del mercato dell’Unione e prezzi all’esportazione nei mercati dei paesi terzi
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(118) |
La Commissione ha esaminato la probabilità che i produttori esportatori cinesi aumentino le loro vendite all’esportazione nel mercato dell’Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha pertanto analizzato il livello dei prezzi delle esportazioni cinesi verso i mercati dei paesi terzi e lo ha confrontato con il livello dei prezzi delle esportazioni cinesi verso il mercato dell’Unione, al fine di stabilire se il mercato dell’Unione fosse attraente in termini di livelli dei prezzi. I prezzi delle esportazioni cinesi e l’attrattiva del mercato dell’Unione sono stati stabiliti in base ai dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, ossia i dati e le informazioni del GTA contenuti nella domanda. |
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(119) |
In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha utilizzato i dati della banca dati del GTA basati sulla categoria di prodotto (codice SA 7312 10) del prodotto in esame come informazioni ragionevolmente disponibili e si è concentrata su cinque principali mercati di esportazione per la Cina, vale a dire India, Corea del Sud, Thailandia, Stati Uniti e Vietnam. Le esportazioni verso tali cinque paesi hanno rappresentato oltre il 50 % di tutte le esportazioni cinesi nella categoria di prodotto di cui sopra. È emerso che durante il periodo dell’inchiesta di riesame il prezzo medio delle esportazioni cinesi nell’Unione per tale categoria di prodotto era superiore al prezzo medio delle esportazioni cinesi verso tutti questi altri mercati di esportazione. Le risultanze di cui sopra, basate sulle statistiche del GTA per la categoria di prodotto, hanno confermato le informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza, secondo le quali i prezzi all’importazione di cavi d’acciaio cinesi praticati agli acquirenti sul mercato dell’Unione erano più elevati di quelli applicati sul mercato di qualsiasi altro partner commerciale principale (79). |
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(120) |
Sulla base delle informazioni disponibili, come spiegato al considerando 119, è emerso che sul mercato dell’Unione i produttori esportatori della RPC possono praticare prezzi più elevati di quelli che possono applicare in altri paesi terzi. Ciò sembra indicare che il mercato dell’Unione sia un mercato molto attraente poiché i produttori esportatori cinesi possono trarre maggiori profitti sulle vendite nell’Unione rispetto alle vendite su altri mercati di esportazione. Inoltre, date le notevoli capacità inutilizzate dei produttori cinesi di cavi d’acciaio, come accertato al considerando 114, gli esportatori cinesi devono accedere sia ai mercati grandi che a quelli più piccoli per garantire un certo livello di utilizzo degli impianti di produzione di cavi d’acciaio. Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, i produttori esportatori cinesi di cavi d’acciaio effettuano vendite in più di 80 paesi (80). È ragionevole presumere che sia più interessante aumentare le esportazioni verso un unico mercato in grado di assorbire una parte cospicua dell’eccesso di capacità cinese piuttosto che verso diversi mercati più piccoli, dato che le vendite a grandi acquirenti nella stessa regione possono anche ridurre i costi di spedizione, logistica e organizzazione. |
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(121) |
Inoltre, sulla base delle informazioni disponibili, il mercato dell’Unione ospita praticamente tutte le principali industrie utilizzatrici di cavi d’acciaio, quali i settori della pesca, marittimo, della cantieristica navale, petrolifero e del gas, minerario, della silvicoltura, dei trasporti aerei, dell’ingegneria civile, dell’edilizia e della costruzione di ascensori, per cui esiste un vasto potenziale di mercato per i produttori esportatori cinesi; per contro, molte delle destinazioni di esportazione della Cina non dispongono del know-how necessario per determinati usi dei cavi d’acciaio (81). |
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(122) |
Inoltre, come indicato nella sezione 1.1, è stato accertato che i produttori esportatori cinesi eludevano le misure antidumping in vigore. I tentativi di elusione e il fatto che, nonostante l’esistenza di misure antidumping, i produttori cinesi di cavi d’acciaio mantengono ancora una certa presenza sul mercato dell’Unione testimoniano l’attrattiva del grande mercato dell’Unione per i produttori esportatori cinesi. |
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(123) |
Inoltre, secondo la banca dati dell’OMC (82), nel 2023 erano applicabili dazi antidumping sulle importazioni di cavi d’acciaio cinesi in Messico, Turchia, Ucraina e Regno Unito. |
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(124) |
Considerate le difficoltà degli esportatori cinesi a vendere in questi mercati, in caso di scadenza delle misure il mercato dell’Unione diventerebbe ancora più appetibile per gli esportatori cinesi desiderosi di esportare l’eccesso di produzione e di utilizzare la capacità inutilizzata. |
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(125) |
Sulla base di quanto precede e considerando in particolare il livello dei prezzi all’esportazione cinesi verso l’Unione rispetto ad altri mercati di esportazione e la vasta base di industrie utilizzatrici di cavi d’acciaio nell’Unione, ne consegue che, in caso di scadenza delle misure, gli esportatori cinesi avrebbero un forte incentivo a continuare a esportare quantitativi notevolmente più elevati nell’Unione a prezzi di dumping, in considerazione anche del fatto che altri mercati di esportazione non sarebbero in grado di assorbire gli eventuali ingenti volumi di produzione di cavi d’acciaio cinesi. |
4.3. Conclusioni sulla probabilità della persistenza o della reiterazione del dumping
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(126) |
Dall’inchiesta è emerso che, nonostante i volumi relativamente bassi delle importazioni rispetto al consumo dell’Unione, durante il PIR le importazioni cinesi hanno continuato a entrare nel mercato dell’Unione a prezzi di dumping. |
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(127) |
Inoltre i prezzi di dumping riscontrati sono confermati dall’analisi dei prezzi all’esportazione cinesi verso altri paesi terzi. La Commissione ha altresì riscontrato che le vendite dei produttori esportatori cinesi nei loro principali mercati di esportazione sono effettuate a prezzi notevolmente inferiori rispetto a quelle effettuate nell’Unione, e che numerosi paesi hanno istituito misure di difesa commerciale nei confronti delle esportazioni cinesi di cavi d’acciaio. |
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(128) |
Oltre a quanto precede, la Commissione ha riscontrato che la capacità inutilizzata in Cina superava di oltre dieci volte il consumo dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame e che il mercato dell’Unione è molto interessante per i produttori esportatori cinesi in termini di dimensioni e di prezzi. In considerazione della notevole capacità inutilizzata nella RPC e dell’attrattiva del mercato dell’Unione, la Commissione ha concluso che, in caso di scadenza delle misure, è probabile che i produttori esportatori cinesi attivino la capacità inutilizzata e perfino reindirizzino le esportazioni dai paesi terzi verso il mercato dell’Unione a prezzi di dumping e in volumi significativi. |
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(129) |
Di conseguenza, alla luce della persistenza del dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, delle pratiche di fissazione dei prezzi degli esportatori cinesi nei mercati terzi, della capacità inutilizzata della RPC, delle dimensioni del mercato dell’Unione e dei prezzi applicati su tale mercato, nonché delle misure di difesa commerciale in vigore nei confronti delle esportazioni di cavi d’acciaio originari della RPC su altri importanti mercati, la Commissione ha concluso che, in caso di scadenza delle misure, esiste un forte rischio di persistenza del dumping dalla RPC o comunque della sua reiterazione in volumi notevolmente maggiori. |
5. PREGIUDIZIO
5.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
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(130) |
Durante il periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da circa 25 produttori dell’Unione. Tali produttori costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
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(131) |
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata stimata pari a 137 910 tonnellate. La Commissione ha stabilito la cifra sulla base dei dati macroeconomici verificati contenuti nella risposta al questionario fornita dall’EWRIS. Come indicato al considerando 25, è stato selezionato un campione di tre produttori dell’Unione, che rappresentano il 21 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile. |
5.2. Consumo dell’Unione
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(132) |
La Commissione ha stabilito il consumo totale dell’Unione (mercato vincolato e mercato libero) sulla base dei dati macroeconomici verificati contenuti nelle risposte al questionario forniti dall’EWRIS (per le vendite totali sul mercato dell’UE) e dei dati Eurostat (per le importazioni nell’Unione). |
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(133) |
Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 2 Consumo dell’Unione (in tonnellate)
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(134) |
Il consumo del mercato libero dell’Unione è diminuito del 10 % nel 2020, per poi salire a un livello superiore a quello del 2019. Nel periodo dell’inchiesta di riesame era aumentato del 6 % rispetto al 2019. Il consumo totale ha seguito un andamento molto simile. |
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(135) |
Il calo registrato nel 2020 seguito dal successivo aumento dei consumi si spiega con la recessione economica generale causata dalle restrizioni imposte nel 2020 in relazione alla pandemia di COVID-19 e con la successiva ripresa economica dopo la revoca di tali misure nel corso del 2021. Nella maggior parte dei principali settori utilizzatori del prodotto oggetto del riesame, il consumo ha tendenzialmente rispecchiato la situazione economica generale del mercato dell’Unione. |
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(136) |
In tre dei quattro anni del periodo in esame il consumo vincolato è ammontato solamente a circa l’1 %. Tale quota è stata considerata non rilevante dalla Commissione e pertanto non ha influenzato le conclusioni generali sul consumo, né ha avuto un impatto significativo sulla situazione dell’industria dell’Unione. |
5.3. Importazioni dal paese interessato
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(137) |
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati Comext. Inoltre la quota di mercato delle importazioni è stata stabilita in base ai dati Comext sulle importazioni e al consumo del mercato libero dell’Unione. Le importazioni nell’Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento: Tabella 3 Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato
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(138) |
Durante il periodo in esame i volumi totali delle importazioni dalla Cina hanno registrato variazioni da un anno all’altro; sempre nel periodo in esame, i quantitativi complessivi delle importazioni sono diminuiti dell’11 %. |
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(139) |
La quota di mercato delle importazioni dalla Cina è diminuita di 0,2 punti percentuali nell’arco del periodo in esame. Durante tale periodo la quota di mercato delle importazioni dalla Cina si è pertanto assestata su un livello leggermente decrescente, ma complessivamente stabile. |
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(140) |
Il prodotto in esame è stato importato dalla Cina nell’ambito del normale regime di importazione, che prevede l’applicazione di dazi antidumping, e in regime di perfezionamento attivo (RPA), che non prevede l’applicazione di dazi antidumping. |
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(141) |
Le importazioni in RPA sono aumentate del 22 % tra il 2019 e il 2020, per poi diminuire del 56 % dal 2020 al periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso le importazioni in RPA dalla Cina sono diminuite del 47 % durante il periodo in esame e hanno rappresentato una quota di mercato dello 0,5 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Le importazioni in tale regime sono destinate a essere integrate in costruzioni a valle prima di essere riesportate. Un esempio è costituito dai grandi contratti di ingegneria. Di conseguenza, le notevoli fluttuazioni osservate nei quantitativi sono considerate normali. |
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(142) |
Le importazioni in regime normale sono aumentate del 62 % nel periodo in esame. Tuttavia, in termini di quota di mercato, tali importazioni sono aumentate soltanto dallo 0,5 % nel 2019 allo 0,7 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. |
5.3.1. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi
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(143) |
La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni dalla Cina sulla base dei dati Comext in quanto i produttori esportatori cinesi non hanno collaborato all’inchiesta. |
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(144) |
La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell’Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento: Tabella 4 Prezzi all’importazione (in EUR/tonnellata)
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(145) |
Nel periodo in esame il prezzo medio delle importazioni totali dalla Cina del prodotto in esame è aumentato del 37 %. L’andamento dei prezzi è stato simile sia per il regime normale che per le importazioni in RPA. |
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(146) |
L’aumento dei prezzi complessivi indicato nella tabella 9 e quello dei prezzi all’importazione da altri paesi indicato nella tabella 5 hanno seguito l’andamento dei prezzi sul mercato dell’Unione evidenziato dai prezzi dell’industria dell’Unione. |
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(147) |
La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi nel periodo dell’inchiesta di riesame confrontando:
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(148) |
Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del fatturato dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La media ponderata del margine di undercutting derivante dalle importazioni dal paese interessato verso il mercato dell’Unione è risultata pari al 20,4 % quando si è tenuto conto dei dazi antidumping e al 41,3 % senza dazi antidumping. |
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(149) |
Da un’analisi delle statistiche commerciali Comext risulta che la maggior parte delle importazioni cinesi è stata dichiarata con un codice TARIC relativo ai tipi di prodotto con diametro inferiore a 12 millimetri. La Commissione ha confrontato i prezzi di tali importazioni con tipi di prodotto simili dell’industria dell’Unione. Il risultato del confronto ha evidenziato un margine di undercutting ancora più elevato (41,2 % con dazi antidumping e 55,4 % senza dazi antidumping). |
5.4. Importazioni da paesi terzi
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(150) |
Le importazioni del prodotto oggetto del riesame da paesi terzi provenivano principalmente dalla Repubblica di Corea, dall’India, dalla Turchia e dalla Thailandia. I quantitativi e i prezzi sono stati ricavati da Comext. |
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(151) |
Il volume totale delle importazioni nell’Unione, la quota di mercato e l’andamento dei prezzi delle importazioni del prodotto oggetto del riesame da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Importazioni da paesi terzi
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(152) |
Le importazioni totali da tutti i paesi terzi, esclusa la Cina, sono aumentate del 22 % nel corso del periodo in esame. |
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(153) |
La quota di tali importazioni rispetto alle importazioni totali è aumentata dal 47,6 % nel 2019 al 54,7 % nel periodo dell’inchiesta di riesame, mentre i prezzi all’importazione sono aumentati del 34 % nel periodo in esame. |
|
(154) |
Se da un lato la quota delle importazioni dalla Repubblica di Corea rispetto alle importazioni totali è diminuita e quella delle importazioni dalla Turchia è rimasta stabile durante il periodo in esame, dall’altro lato la quota delle importazioni dall’India è aumentata, passando dall’8 % al 13 %, e quella delle importazioni dalla Thailandia dal 4,7 % al 7 %. |
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(155) |
Come indicato al considerando 6, a seguito di inchieste antielusione i dazi antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame dalla Cina sono stati estesi alle importazioni del prodotto oggetto del riesame spedite dal Marocco e dalla Repubblica di Corea. Occorre rilevare che nel periodo in esame le importazioni dal Marocco sono state trascurabili. Inoltre nel periodo in esame le importazioni dalla Repubblica di Corea provenivano da produttori esportatori esentati dalle misure dal regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010. |
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(156) |
Durante il periodo dell’inchiesta di riesame i prezzi medi delle importazioni da paesi terzi, esclusa la Cina, erano inferiori al prezzo medio praticato dall’industria dell’Unione e leggermente inferiori ai prezzi all’importazione dalla Cina in regime normale (come indicato nelle tabelle 4 e 5). |
5.5. Situazione economica dell’industria dell’Unione
5.5.1. Osservazioni generali
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(157) |
L’analisi della situazione economica dell’industria dell’Unione comprende una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. |
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(158) |
Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici in base ai dati contenuti nella risposta al questionario fornita dall’EWRIS e relativa a tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte verificate dei produttori dell’Unione inseriti nel campione al questionario. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. |
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(159) |
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. |
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(160) |
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. |
5.5.2. Indicatori macroeconomici
5.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
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(161) |
Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali, nonché l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione, hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
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(162) |
Il volume di produzione è diminuito del 9 % tra il 2019 e il 2020, per poi aumentare del 5,3 % dal 2020 al periodo dell’inchiesta di riesame. In generale il volume di produzione è diminuito del 4 % durante il periodo in esame. |
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(163) |
Nel corso del periodo in esame la capacità produttiva dell’industria dell’Unione è rimasta stabile. |
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(164) |
L’utilizzo degli impianti è diminuito del 6 % durante il periodo in esame, rispecchiando la tendenza al ribasso della produzione di cui alla tabella 6. |
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(165) |
La Commissione ha osservato che la capacità produttiva varierebbe a seconda dei vari tipi di prodotto fabbricati. La capacità è stata calcolata sulla base del mix di prodotti di recente produzione. |
5.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato
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(166) |
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Volume delle importazioni e quota di mercato (in tonnellate)
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(167) |
Nel complesso, nel periodo in esame il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’UE è diminuito del 9 %. |
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(168) |
La quota di mercato dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione è diminuita del 14 % (pari a 7 punti percentuali) durante il periodo in esame, scendendo al 44,1 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame rispetto al 51,1 % del 2019. |
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(169) |
L’entità del calo della quota di mercato dell’industria dell’Unione durante il periodo in esame è simile all’aumento della quota di mercato di paesi terzi diversi dalla Cina, come indicato nella tabella 5. |
5.5.2.3. Crescita
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(170) |
La posizione dell’industria dell’Unione sul mercato ha subito una contrazione nel periodo in esame. Tale considerazione si basa sul calo del volume delle vendite e della quota di mercato, come indicato nella tabella 7. |
5.5.2.4. Occupazione e produttività
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(171) |
Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 8 Occupazione e produttività
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(172) |
Il numero di dipendenti dell’industria dell’Unione è diminuito del 3 % durante il periodo in esame. La riduzione principale, pari al 7 %, si è verificata tra il 2019 e il 2020 ed è stata seguita da un aumento nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame. Tale andamento ha seguito quello della produzione e del volume delle vendite, descritto alle tabelle 6 e 7. La diminuzione dell’occupazione tra il 2019 e il 2020 si spiega con il calo della produzione a seguito delle restrizioni imposte in relazione alla pandemia di COVID-19. Dopo la revoca di tali misure l’occupazione è aumentata nuovamente, ma non ha raggiunto il numero di dipendenti che registrava nel 2019. |
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(173) |
La produttività è rimasta stabile nel periodo, con un leggero calo dell’1 % tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta di riesame. |
5.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
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(174) |
Il margine di dumping stabilito nel periodo dell’inchiesta di riesame era notevolmente superiore al livello minimo. Al contempo il livello delle importazioni nel periodo dell’inchiesta di riesame ha rappresentato l’1,2 % del consumo del mercato libero dell’Unione. Di conseguenza l’impatto dell’entità dei margini di dumping reali sull’industria dell’Unione è stato piuttosto limitato. |
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(175) |
A causa dell’impatto degli ingenti quantitativi di importazioni da paesi terzi e dell’evoluzione della situazione economica complessiva dell’Unione, nel periodo in esame l’industria dell’Unione non si è ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. |
5.5.3. Indicatori microeconomici
5.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
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(176) |
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione (EUR/tonnellata)
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(177) |
Nel periodo dell’inchiesta di riesame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione è aumentata del 40 % rispetto al 2019. |
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(178) |
Nel periodo in esame il costo unitario di produzione è aumentato del 26 %. Oltre la metà di tale aumento si è verificata tra il 2021 e il periodo dell’inchiesta di riesame. |
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(179) |
L’aumento dei costi unitari di produzione è dovuto principalmente all’incremento dei costi della principale materia prima per i produttori, vale a dire i fili, oppure le vergelle nel caso dei produttori di cavi d’acciaio che fabbricano fili propri. Tale aumento dei costi è iniziato a seguito della ripresa economica dopo la revoca delle misure per contrastare la COVID ed è proseguito dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Anche i costi dell’energia sono aumentati a seguito della guerra di aggressione russa nei confronti dell’Ucraina. |
5.5.3.2. Costo del lavoro
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(180) |
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 10 Costo medio del lavoro per dipendente
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(181) |
Durante il periodo in esame il costo del lavoro è aumentato dell’11 %, anche per effetto degli adeguamenti salariali all’aumento dell’inflazione. |
5.5.3.3. Scorte
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(182) |
Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato l’andamento seguente: Tabella 11 Scorte
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(183) |
Il livello delle scorte è diminuito del 18 % durante il periodo in esame. Per quanto riguarda la produzione, le scorte finali in percentuale della produzione sono diminuite dell’1 %. |
5.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
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(184) |
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 12 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(185) |
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inseriti nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. A causa della difficile situazione di mercato in alcuni settori utilizzatori (ad esempio quello dell’estrazione del gas e del petrolio) all’inizio del periodo, seguita dalla recessione economica dovuta alla pandemia di COVID-19, l’industria dell’Unione ha registrato perdite nel 2019 e nel 2020. L’industria dell’Unione ha quindi realizzato modesti profitti nel 2021 e nel periodo dell’inchiesta di riesame, in conseguenza dell’aumento della domanda in alcuni settori utilizzatori (ad esempio le applicazioni industriali o il settore marittimo) e anche della ripresa generale dell’economia. Tale miglioramento della domanda ha fatto sì che gli aumenti dei prezzi nel 2021 e nel periodo dell’inchiesta di riesame fossero superiori agli aumenti dei costi delle materie prime, come indicato nella tabella 9. |
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(186) |
Tuttavia in tutti e quattro gli anni del periodo in esame il tasso di redditività è rimasto inferiore al profitto di riferimento del 5 % per tale industria, indicato nelle inchieste precedenti [regolamento di esecuzione (UE) 2018/607, considerando 162], nonché al profitto di riferimento minimo del 6 % di cui all’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base. |
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(187) |
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto è migliorato per effetto della riduzione delle scorte e dell’andamento della redditività nel corso del periodo in esame. |
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(188) |
Gli investimenti annui totali sono stati modesti e relativamente stabili durante il periodo in esame. Gli investimenti si sono limitati per lo più alla manutenzione e alla sostituzione delle attrezzature esistenti. |
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(189) |
L’utile sul capitale investito è il profitto espresso come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Tale utile ha seguito l’andamento della redditività, risultando negativo nel 2019 e nel 2020 e registrando un miglioramento fino a raggiungere cifre leggermente positive nel 2021 e nel periodo dell’inchiesta di riesame. |
5.6. Conclusioni relative al pregiudizio
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(190) |
Nel periodo in esame il mercato dell’Unione è stato dominato dalle importazioni provenienti da paesi terzi, in particolare Repubblica di Corea, India e Turchia. Inoltre nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni da altri paesi terzi sono aumentate, passando da circa 78 mila a circa 96 mila tonnellate, come indicato nella tabella 5. La quota di mercato di tali importazioni è passata dal 47,6 % circa nel 2019 al 54,7 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Per contro, come indicato nella tabella 3, le importazioni dalla Cina non hanno superato l’1,9 % durante tutto il periodo in esame e si sono attestate all’1,2 % del consumo durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
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(191) |
Nei primi anni del periodo in esame i macroindicatori dell’industria dell’Unione hanno risentito fortemente della recessione economica causata dalle misure adottate in relazione alla pandemia di COVID-19 nonché della difficile situazione economica in alcuni settori utilizzatori. Dopo la ripresa economica seguita alla graduale eliminazione delle misure di confinamento i macroindicatori sono migliorati in una certa misura, ma nel complesso dimostrano il persistere di una situazione pregiudizievole sia in termini assoluti di valori di produzione e di vendite sia in termini di quota di mercato, scesa dal 51,1 % al 44,1 % nel periodo in esame. Il mercato vincolato rappresentava circa l’1 % del consumo totale nel periodo dell’inchiesta di riesame e gli sviluppi di tale mercato non hanno avuto alcun impatto reale sull’industria dell’Unione. |
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(192) |
In termini di microindicatori, la situazione dell’industria dell’Unione nel 2021 e nel periodo dell’inchiesta di riesame è leggermente migliorata rispetto al 2019 e al 2020. Nonostante l’aumento dei costi, l’industria ha beneficiato di un periodo di miglioramento delle condizioni di mercato a seguito del progressivo spegnersi della pandemia di COVID-19 nel 2021, in virtù del quale ha potuto aumentare i prezzi in modo sufficiente a migliorare la redditività, l’utile sul capitale investito e il flusso di cassa. Tuttavia la redditività dell’industria era ancora inferiore al profitto di riferimento stabilito nell’inchiesta iniziale (5 %). |
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(193) |
Tenendo conto sia degli indicatori micro e macroeconomici sia, in particolare, della riduzione della quota di mercato, della mancanza di crescita, del basso utilizzo degli impianti e della redditività inadeguata, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha continuato a subire un pregiudizio notevole durante il periodo in esame ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
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(194) |
Scopo della valutazione del pregiudizio è determinare se il pregiudizio notevole sia continuato e, in caso affermativo, se tale pregiudizio sia stato causato dalle importazioni dalla Cina. La Commissione ha concluso che il pregiudizio notevole riscontrato non è stato causato dal fatto che le importazioni dalla Cina sono state scarse durante il periodo in esame, bensì dall’aumento delle importazioni da paesi terzi che hanno conquistato una quota di mercato significativa in un contesto caratterizzato da condizioni di mercato sfavorevoli, come spiegato ai considerando 191 e 192. |
6. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
6.1 Analisi
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(195) |
Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato la possibilità di reiterazione del pregiudizio notevole inizialmente causato dalle importazioni cinesi in caso di scadenza delle misure nei confronti della RPC. Dall’inchiesta è emerso che le importazioni dalla RPC sono state effettuate a prezzi di dumping durante il PIR (cfr. sezione 3.6, considerando 111) e che, in caso di scadenza delle misure, esisteva un rischio di persistenza del dumping (cfr. sezione 4.3). |
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(196) |
Per stabilire il rischio di reiterazione del pregiudizio sono stati analizzati i seguenti elementi: i) la capacità produttiva e la capacità inutilizzata disponibili nella RPC, ii) il possibile livello dei prezzi delle importazioni cinesi in caso di scadenza delle misure, iii) le pratiche dei produttori esportatori cinesi in altri paesi terzi, iv) l’attrattiva del mercato dell’Unione e v) l’incidenza delle importazioni cinesi sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure. |
6.1.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata disponibili nella RPC
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(197) |
Come spiegato ai considerando 114 e 115, i produttori della RPC dispongono di una significativa capacità produttiva in Cina e, di conseguenza, anche di capacità inutilizzate largamente superiori non solo ai quantitativi esportati nell’Unione durante il PIR, ma anche di oltre dieci volte al consumo totale dell’Unione nello stesso periodo. La Commissione ha inoltre osservato che già soltanto le capacità aggiunte dopo l’ultimo riesame in previsione della scadenza dai produttori cinesi superavano ampiamente l’intero consumo dell’Unione durante il PIR. |
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(198) |
Inoltre, come indicato nei considerando 115 e 116, non sono stati riscontrati elementi che potrebbero indicare un aumento significativo della domanda interna di cavi d’acciaio nella RPC o nel mercato di qualsiasi altro paese terzo nel prossimo futuro. La Commissione ha pertanto concluso che la domanda interna in Cina o in altri mercati di paesi terzi non potrebbe assorbire la capacità inutilizzata disponibile. |
6.1.2. Possibili livelli di prezzo delle importazioni cinesi
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(199) |
Come indicato al considerando 119, i volumi delle esportazioni cinesi e l’attrattiva del mercato dell’Unione sono stati stabiliti in base ai dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base e ai dati e alle informazioni del GTA contenuti nella domanda. |
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(200) |
Come spiegato al considerando 120, i prezzi all’esportazione dalla RPC verso i cinque principali mercati di esportazione della Cina, vale a dire India, Corea del Sud, Thailandia, USA e Vietnam, erano inferiori ai prezzi all’esportazione cinesi verso l’Unione sulla base dell’analisi delle statistiche disponibili sul commercio mondiale (cfr. considerando 119 e 120). Tali prezzi all’esportazione erano di gran lunga inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione (di circa il 60 %). Su tale base si è concluso che i produttori esportatori cinesi potevano ridurre ulteriormente i prezzi all’esportazione verso l’Unione. |
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(201) |
Sempre per quanto riguarda i prezzi, il margine di undercutting delle importazioni cinesi verso il mercato dell’Unione era superiore al 40 %, senza tener conto dei dazi antidumping, come indicato al considerando 148. Ciò indicherebbe che, in assenza di misure e in presenza di volumi più ingenti, le importazioni cinesi eserciterebbero una notevole pressione sui prezzi dell’industria dell’Unione. |
6.1.3. Attrattiva del mercato dell’Unione
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(202) |
Tenendo in considerazione l’analisi dei prezzi di cui al considerando precedente e al considerando 120, in caso di scadenza delle misure, i produttori esportatori cinesi sarebbero fortemente incentivati a reindirizzare le proprie esportazioni verso l’Unione, dove otterrebbero prezzi più elevati, pur continuando a poter praticare prezzi notevolmente inferiori al prezzo di vendita dell’industria dell’Unione. Sarebbero anche in grado di utilizzare le proprie capacità inutilizzate per aumentare i quantitativi esportati verso il mercato dell’Unione. |
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(203) |
Inoltre, sulla base delle informazioni disponibili, il mercato dell’Unione è uno dei più grandi al mondo e ospita un’ampia gamma di industrie utilizzatrici di cavi d’acciaio, tra cui i settori della pesca, marittimo, della cantieristica navale, petrolifero e del gas, minerario, della silvicoltura, dei trasporti aerei, dell’ingegneria civile, dell’edilizia e della costruzione di ascensori. Ciò dimostra l’attrattiva del mercato dell’Unione. |
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(204) |
Inoltre, come precisato al considerando 122, si può ragionevolmente concludere che sia più interessante aumentare le esportazioni verso un unico mercato piuttosto che verso diversi mercati più piccoli, dato che le vendite a grandi acquirenti nella stessa regione possono ridurre i costi di spedizione, logistica e organizzazione nonché garantire un certo livello di utilizzo degli impianti di produzione di cavi d’acciaio. |
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(205) |
L’attrattiva del mercato dell’Unione è evidente anche in termini di prezzi poiché i produttori esportatori cinesi possono trarre maggiori profitti sulle vendite nell’Unione rispetto alle vendite su altri mercati di esportazione. |
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(206) |
Un’altra indicazione dell’attrattiva del mercato dell’Unione è il fatto che fin dall’inizio dell’istituzione delle misure vi sono stati tentativi di elusione da parte degli esportatori cinesi, come spiegato nella sezione 1.1. |
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(207) |
È stato pertanto concluso che, in caso di scadenza delle misure, i produttori esportatori della RPC hanno la motivazione e le capacità necessarie per aumentare notevolmente il volume delle proprie esportazioni di cavi d’acciaio nell’Unione a prezzi di dumping notevolmente inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione. |
6.1.4. Incidenza sull’industria dell’Unione
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(208) |
Qualora mantenga l’attuale livello dei prezzi, l’industria dell’Unione non sarà in grado di mantenere il proprio volume di vendite e la propria quota di mercato nei confronti delle importazioni a basso prezzo dalla Cina. In caso di scadenza della misure è molto probabile che la quota di mercato cinese aumenti rapidamente. Ciò avverrebbe con ogni probabilità a spese dell’industria dell’Unione, in quanto il livello dei suoi prezzi è il più elevato, soprattutto se confrontato con il prezzo delle importazioni dalla Cina senza dazi antidumping, come indicato al considerando 149. Il calo del volume delle vendite porterebbe a un tasso di utilizzo ancora più basso e a un aumento del costo medio di produzione, e di conseguenza a un ulteriore deterioramento della situazione finanziaria dell’industria dell’Unione e a un aumento del rischio di una situazione di perdita, che si è già concretizzata durante il periodo in esame. |
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(209) |
Nel caso in cui l’industria dell’Unione decidesse di ridurre i propri prezzi nel tentativo di mantenere il proprio volume delle vendite e la propria quota di mercato, la sua situazione finanziaria si deteriorerebbe quasi immediatamente e la situazione di perdita già osservata all’inizio del periodo in esame potrebbe ripresentarsi e persino peggiorare. |
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(210) |
In entrambi i casi le ripercussioni della scadenza delle misure potrebbero avere un’incidenza negativa sull’industria dell’Unione, anche per quanto riguarda l’occupazione. Nel periodo in esame l’industria dell’Unione era già stata costretta a ridurre del 3 % l’occupazione legata al prodotto (cfr. tabella 8). Un ulteriore deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione accresce il rischio di chiusura di intere unità di produzione. |
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(211) |
Si può quindi concludere che è altamente probabile che la scadenza delle misure in vigore comporti una reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni cinesi di cavi d’acciaio e che la situazione già pregiudizievole dell’industria dell’Unione peggiori ulteriormente. |
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(212) |
È riconosciuto che le importazioni di cavi d’acciaio dalla Repubblica di Corea e da altri paesi terzi, considerato il loro volume elevato e crescente, sono fattori che contribuiscono al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la presente inchiesta si è tuttavia limitata a valutare il rischio di persistenza o di reiterazione del pregiudizio da parte delle importazioni cinesi di cavi d’acciaio a prezzi pregiudizievoli in caso di scadenza delle misure antidumping in vigore. Data la situazione di fragilità dell’industria dell’Unione, qualsiasi aumento significativo delle importazioni cinesi aggraverebbe tale situazione a causa delle notevoli capacità inutilizzate nella RPC, dell’attrattiva del mercato dell’Unione e degli eventuali bassi livelli di prezzo delle esportazioni cinesi di cavi d’acciaio nell’Unione. |
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(213) |
Attualmente le importazioni cinesi di cavi d’acciaio entrano nel mercato dell’Unione in quantità notevolmente inferiori rispetto a prima dell’istituzione delle misure. I prezzi all’importazione, compresi i dazi antidumping, sono riusciti a ristabilire condizioni competitive non distorte tra gli esportatori cinesi del prodotto oggetto del riesame e l’industria dell’Unione. Il fatto che le importazioni da paesi terzi siano state effettuate a prezzi inferiori a quelli delle importazioni cinesi soggette a dazi antidumping non pregiudica l’obbligo della Commissione di rimanere nel quadro della presente inchiesta. Come indicato al considerando 211, la Commissione ha dimostrato l’alta probabilità che la scadenza delle misure comporti la reiterazione del pregiudizio. |
6.2. Conclusioni
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(214) |
Sulla base dell’analisi di cui sopra la Commissione conclude che l’abrogazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni cinesi di cavi d’acciaio oggetto di dumping a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, aggravando quindi ulteriormente il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Di conseguenza, la sostenibilità dell’industria dell’Unione sarebbe seriamente a rischio. |
7. INTERESSE DELL’UNIONE
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(215) |
A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore sarebbe contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi implicati, compreso l’interesse dell’industria dell’Unione, degli importatori, degli utilizzatori e dei fornitori. |
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(216) |
Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base. |
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(217) |
Si ricorda che nel precedente riesame in previsione della scadenza il mantenimento delle misure non è stato considerato contrario all’interesse dell’Unione. Inoltre il fatto che la presente inchiesta sia un riesame in previsione della scadenza, che in quanto tale esamina una situazione in cui le misure antidumping sono già in vigore, permette di valutare gli eventuali effetti negativi indebiti delle attuali misure antidumping sulle parti interessate. |
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(218) |
Su questa base è stato esaminato se, nonostante le conclusioni riguardanti il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio, esistono motivi validi che porterebbero a concludere che non è nell’interesse dell’Unione mantenere le misure in questa inchiesta specifica. |
7.1. Interesse dell’industria dell’Unione
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(219) |
L’inchiesta ha dimostrato che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente un notevole effetto negativo sull’industria dell’Unione e determinerebbe un ulteriore peggioramento della sua situazione già pregiudizievole. La scadenza delle misure comprometterebbe gravemente la sostenibilità dell’industria dell’Unione, tanto che alcuni produttori dell’Unione dovrebbero cessare (o cessare parzialmente) le proprie attività, rendendo così il mercato dell’Unione maggiormente dipendente dalle importazioni di cavi d’acciaio. |
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(220) |
Il mantenimento delle misure antidumping in vigore è quindi nell’interesse dell’industria dell’Unione. |
7.2. Interesse degli importatori
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(221) |
Come indicato al considerando 29, nessun importatore ha collaborato alla presente inchiesta. Si rammenta che nelle inchieste precedenti era stato accertato che l’incidenza dell’istituzione delle misure sugli importatori non sarebbe stata significativa. In mancanza di prove contrarie è quindi possibile confermare che le misure attualmente in vigore non hanno avuto alcun effetto particolarmente negativo sulla situazione finanziaria degli importatori e che il loro mantenimento non li penalizzerebbe indebitamente. |
7.3. Interesse degli utilizzatori
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(222) |
Il prodotto oggetto del riesame è utilizzato in un’ampia gamma di applicazioni, quali la pesca, il settore marittimo/delle spedizioni, i settori petrolifero e del gas, il settore minerario, la silvicoltura, il trasporto aereo, l’ingegneria civile, l’edilizia e gli ascensori. |
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(223) |
Come indicato al considerando 223, nessun utilizzatore ha collaborato alla presente inchiesta. Alcuni utilizzatori dell’industria dei cavi d’acciaio si sono manifestati a favore del mantenimento delle misure, sottolineando l’importanza di una catena di approvvigionamento affidabile per i cavi d’acciaio prodotti nell’UE. |
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(224) |
Pertanto, anche alla luce della mancanza di argomentazioni convincenti in senso contrario, è stato concluso che le misure attualmente in vigore non hanno alcun effetto particolarmente negativo sulla situazione economica degli utilizzatori e che il loro mantenimento non inciderebbe indebitamente sulla situazione delle industrie utilizzatrici. |
7.4. Interesse dei fornitori
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(225) |
Anche alcuni fornitori dell’industria dei cavi d’acciaio, ad esempio i produttori di fili e di materiali da imballaggio, quali i tamburi in legno per cavi, si sono espressi a favore del mantenimento delle misure, sottolineando anche l’importanza strategica dell’industria dei cavi d’acciaio situata nell’UE per altri settori, come l’industria dell’acciaio. |
7.5. Conclusioni relative all’interesse dell’Unione
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(226) |
La Commissione ha pertanto concluso che non esistono motivi validi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure antidumping definitive sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della RPC. |
8. MISURE ANTIDUMPING
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(227) |
In base alle conclusioni cui è giunta la Commissione sulla persistenza del dumping, sulla reiterazione del pregiudizio e sull’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping sui cavi d’acciaio originari della RPC. |
|
(228) |
Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della RPC. È stato inoltre concesso loro un periodo entro il quale hanno potuto presentare osservazioni su tali informazioni. Nessun’altra parte interessata ha presentato osservazioni. |
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(229) |
Come illustrato al considerando 6, i dazi antidumping in vigore sulle importazioni di cavi d’acciaio provenienti dalla RPC sono stati estesi anche alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari del Marocco o della Repubblica di Corea. Il dazio antidumping da mantenere in vigore sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della RPC dovrebbe continuare ad applicarsi anche alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari del Marocco e della Repubblica di Corea. Il produttore esportatore del Marocco esentato dalle misure estese con il regolamento (CE) n. 1886/2004 dovrebbe essere esentato anche dalle misure istituite dal presente regolamento. I 15 produttori esportatori della Repubblica di Corea esentati dalle misure estese con il regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 dovrebbero essere esentati anche dalle misure istituite dal presente regolamento. |
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(230) |
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (83), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. |
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(231) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi, ad esclusione dei cavi d’acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, attualmente classificabili ai codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 (codici TARIC 7312108112, 7312108113, 7312108119, 7312108312, 7312108313, 7312108319, 7312108512, 7312108513, 7312108519, 7312108912, 7312108913, 7312108919, 7312109812, 7312109813 e 7312109819).
2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo cif netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato nella RPC è del 60,4 %.
3. Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della RPC, quale definito al paragrafo 2, è esteso alle importazioni dei medesimi cavi d’acciaio spediti dal Marocco, anche se non dichiarati originari del Marocco (codici TARIC 7312108112, 7312108312, 7312108512, 7312108912 e 7312109812), ad eccezione di quelli prodotti da Remer Maroc SARL, Zone Industrielle, Tranche 2, Lot 10, Settat, Marocco (codice addizionale TARIC A567) e alle importazioni dei medesimi cavi d’acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea (codici TARIC 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 e 7312109813), ad eccezione di quelli prodotti dalle società di seguito elencate:
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Paese |
Società |
Codice addizionale TARIC |
|
Repubblica di Corea |
Bosung Wire Rope Co., Ltd, 568,Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimae-si, Gyeongsangnam-do, 621-872 |
A969 |
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Chung Woo Rope Co., Ltd, 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo- Gu, Busan |
A969 |
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CS Co., Ltd, 31-102, Junam maeul 2-gil, Yangsan, Gyeongsangnam-do |
A969 |
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Cosmo Wire Ltd, 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju- Kun, Ulsan |
A969 |
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Dae Heung Industrial Co., Ltd, 185 Pyunglim — Ri, Daesan- Myun, Haman — Gun, Gyungnam |
A969 |
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|
Daechang Steel Co., Ltd, 1213, Aam-daero, Namdong-gu, Incheon |
C057 |
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|
DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam |
A969 |
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Goodwire MFG. Co. Ltd, 984-23, Maegok-Dong, Yangsan-City, Kyungnam |
B955 |
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Kiswire Ltd, 37, Gurak-Ro, 141 Beon-Gil, Suyeong-Gu, Busan, Korea 48212 |
A969 |
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|
Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2 4 Street Joongang- Dong, Jong-gu, Busan |
A926 |
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Line Metal Co. Ltd, 1259 Boncho-ri, Daeji-Myeon, Changnyeong-gun, Gyeongnam |
B926 |
|
|
Seil Wire and Cable, 47-4, Soju-Dong, Yangsan-Si, Kyungsangnamdo |
A994 |
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Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-Dong, Namdong-gu, Incheon |
A969 |
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|
Ssang Yong Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan |
A969 |
|
|
YOUNGWIRE, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam (84) |
A969 |
Articolo 2
Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio, del 12 agosto 1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di cavi d’acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Ungheria, dell’India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell’Ucraina e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni originarie della Repubblica di Corea (GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(4) Regolamento (CE) n. 760/2004 del Consiglio, del 22 aprile 2004, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1796/1999 sulle importazioni di cavi d’acciaio originarie, tra l’altro, dell’Ucraina alle importazioni di cavi di acciaio spediti dalla Moldova, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari della Moldova (GU L 120 del 24.4.2004, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 1886/2004 del Consiglio, del 25 ottobre 2004, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio sulle importazioni di cavi d’acciaio originarie, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese alle importazioni cavi d’acciaio spediti dal Marocco, anche se non dichiarati originari del Marocco, e che chiude l’inchiesta per quanto riguarda le importazioni provenienti da un esportatore marocchino (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio, dell’8 novembre 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’India, del Sudafrica e dell’Ucraina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 299 del 16.11.2005, pag. 1).
(7) Avviso di scadenza di misure antidumping (GU C 203 dell’11.8.2004, pag. 4).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1858/2005 sulle importazioni di cavi d’acciaio originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, e che chiude l’inchiesta per quanto riguarda le importazioni spedite dalla Malaysia (GU L 117 dell’11.5.2010, pag. 1).
(9) Avviso di scadenza di alcune misure antidumping (GU C 311 del 16.11.2010, pag. 16).
(10) Regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio, del 27 gennaio 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina, esteso alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dal Marocco, dalla Moldova e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in vista della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in vista della scadenza relativo alle importazioni di cavi d’acciaio originari del Sud Africa a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 36 del 9.2.2012, pag. 1).
(11) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/607 della Commissione, del 19 aprile 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 40).
(12) Avviso di scadenza di alcune misure antidumping (GU C 41 dell’8.2.2017, pag. 4).
(13) GU C 280 del 21.7.2022, pag. 23.
(14) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU C 130 del 14.4.2023, pag. 8).
(15) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, dell’11 luglio 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia (GU L 177 del 12.7.2023, pag. 63); regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, dell’11 gennaio 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese (GU L 10 del 12.1.2023, pag. 36); regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, del 26 ottobre 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 149); regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 della Commissione, del 24 gennaio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 16 del 25.1.2022, pag. 36).
(16) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 66; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 58; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 80; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 208; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 59.
(17) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 45; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 38; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 192; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 46.
(18) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 58; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 40; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 66; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 193 e 194; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 47. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti, dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella Costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori del prodotto oggetto del riesame e dei fornitori dei loro fattori produttivi.
(19) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 59; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 43; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 68; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando da 195 a 201; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando da 48 a 52.
(20) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 62; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 52; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 74; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 202; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 53.
(21) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 45; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 33; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 75; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 203; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 54.
(22) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 54; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 76; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 204; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 55.
(23) Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2017) 483 final/2, del 20.12.2017, disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang=en.
(24) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 187 e seguenti; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, del 16 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 145), considerando 100 e seguenti; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 della Commissione, del 15 dicembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate torri eoliche industriali in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 450 del 16.12.2021, pag. 59), considerando 52 e seguenti; regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, del 7 aprile 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 110 del 8.4.2020, pag. 3), considerando 103 e seguenti.
(25) Cfr.: http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html (consultato il 6 dicembre 2023).
(26) Cfr.: http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html (consultato il 6 dicembre 2023).
(27) Cfr.: www.cqgt.cn (consultato il 6 dicembre 2023).
(28) Cfr.: https://www.magang.com.cn/ (consultato il 6 dicembre 2023).
(29) Cfr.: https://www.qixin.com/company/ab02483a-5ed7-49fe-b6e6-8ea39dc4dc80 (consultato il 7 dicembre 2023).
(30) Cfr.: http://www.ansteel.cn/about/company_profile/ (consultato il 10 dicembre 2023).
(31) Cfr.: https://www.qcc.com/firm/d620835aaae14e62fdc965fd41a51d8d.html (consultato il 7 dicembre 2023).
(32) Cfr.: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-02/08/content_5672513.htm (consultato il 7 dicembre 2023).
(33) Cfr. sezione IV, sottosezione 3, del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime.
(34) Cfr.: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_2a4233d696984ab59610e7498e333920.html (consultato il 7 dicembre 2023).
(35) Cfr. piano d’azione triennale della provincia di Hebei sullo sviluppo di cluster nella catena dell’industria siderurgica, capitolo I, sezione 3; disponibile all’indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20200717/1089773.shtml (consultato il 7 dicembre 2023).
(36) Cfr. piano di attuazione dell’Henan per la trasformazione e il potenziamento dell’industria siderurgica durante il quattordicesimo piano quinquennale, capitolo II, sezione 3; disponibile all’indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211210/1192881.shtml (consultato l’8 dicembre 2023).
(37) Piano di lavoro della provincia dello Jiangsu per la trasformazione, il potenziamento e l’ottimizzazione dell’assetto dell’industria dell’acciaio (2019-2025), disponibile all’indirizzo: http://www.jiangsu.gov.cn/art/2019/5/5/art_46144_8322422.html (consultato l’8 dicembre 2023).
(38) Quattordicesimo piano quinquennale della provincia dello Shandong sullo sviluppo dell’industria siderurgica, disponibile all’indirizzo: http://gxt.shandong.gov.cn/art/2021/11/18/art_15681_10296246.html (consultato l’8 dicembre 2023).
(39) Piano d’azione della provincia dello Shanxi per la trasformazione e il potenziamento dell’industria siderurgica per il 2020, disponibile all’indirizzo: http://gxt.shanxi.gov.cn/zfxxgk/zfxxgkml/cl/202110/t20211018_2708031.shtml (consultato l’8 dicembre 2023).
(40) Quattordicesimo piano quinquennale del comune di Liaoning Dalian sullo sviluppo dell’industria manifatturiera: «Entro il 2025 il valore della produzione industriale di nuovi materiali raggiungerà i 15 milioni di CNY, con l’ovvio potenziamento della capacità di garantire apparecchiature e materiali fondamentali.»; disponibile all’indirizzo: https://www.dl.gov.cn/art/2021/12/20/art_854_1995411.html (consultato il 5 dicembre 2023).
(41) Piano d’azione della provincia dello Zhejiang per promuovere un elevato sviluppo qualitativo del settore siderurgico: «Promuovere le fusioni e il risanamento delle imprese, accelerare il processo di concentrazione, ridurre il numero di impianti di fusione dell’acciaio portandolo circa a 10 imprese»; disponibile all’indirizzo: https://www.dl.gov.cn/art/2021/12/20/art_854_1995411.html (consultato il 5 dicembre 2023).
(42) Cfr.: http://www.ansteel.cn/dangdejianshe/dangjiandongtai/2023-03-17/12429.html (consultato il 6 dicembre 2023).
(43) Cfr.: https://www.baoganggf.com/ggry (consultato il 13 dicembre 2023).
(44) Cfr.: https://www.shougang.com.cn/sgweb/html/gsld.html (consultato il 13 dicembre 2023).
(45) Cfr.: https://www.handannews.com.cn/news/content/2023-05/20/content_20113749.html (consultato il 9 dicembre 2023).
(46) Cfr.: https://foundry.org.cn/%e5%8d%8f%e4%bc%9a%e7%ab%a0%e7%a8%8b (consultato il 9 dicembre 2023).
(47) Cfr.: https://www.chinafasten.com/ (consultato il 6 dicembre 2023).
(48) Cfr.: http://www.ansteel.cn/ (consultato il 6 dicembre 2023).
(49) Cfr.: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2023/2023-4/2023-04-29/9184004.PDF pag. 56 (consultato il 6 dicembre 2023).
(50) Relazione, parte III, capitolo 14, pag. 346 e ss.
(51) Cfr. quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico nazionale della Repubblica popolare cinese e gli obiettivi a lungo termine per il 2035, parte III, articolo VIII, disponibile all’indirizzo: https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/ (consultato il 13 dicembre 2023).
(52) Cfr. in particolare le sezioni I e II del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime.
(53) Cfr.: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_2a4233d696984ab59610e7498e333920.html (consultato il 13 dicembre 2023).
(54) Cfr. quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime, pag. 22.
(55) Cfr.: https://en.ndrc.gov.cn/news/mediarusources/202203/t20220325_1320408.html (consultato il 5 dicembre 2023).
(56) Cfr. piano d’azione siderurgico per il 2022 «1 + 3», del comune di Tangshan nella provincia di Hebei, capitolo 4, sezione 2; disponibile all’indirizzo: http://www.chinaisa.org.cn/gxportal/xfgl/portal/content.html?articleId=e2bb5519aa49b566863081d57aea9dfdd59e1a4f482bb7acd243e3ae7657c70b&columnId=3683d857cc4577e4cb75f76522b7b82cda039ef70be46ee37f9385ed3198f68a (consultato il 13 dicembre 2023).
(57) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 63; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 33.
(58) Dati pubblici della Banca mondiale – reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.
(59) In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.
(60) https://www.tnb.com.my/commercial-industrial/pricing-tariffs1.
(61) https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/2022-2/ingles.
(62) http://www.mea.or.th/en/profile/109/114.
(63) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33), modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/749 della Commissione del 24 febbraio 2017 (GU L 113 del 29.4.2017, pag. 11).
(64) https://data.tuik.gov.tr/Bulten/DownloadIstatistikselTablo?p=tg4QGRdNcBVDQo/mmOOyD/8g3GlHdKhwM0SMnhh4V/APyz9UrZvk0kK90vktK5jo.
(65) http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm.
(66) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33). Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi sul mercato interno in detti paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.
(67) I costi del lavoro sono disponibili all’indirizzo https://data.tuik.gov.tr/Bulten/DownloadIstatistikselTablo?p=tg4QGRdNcBVDQo/mmOOyD/8g3GlHdKhwM0SMnhh4V/APyz9UrZvk0kK90vktK5jo.
(68) https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Consumer-Price-Index-December-2022-49651&dil=2
(69) Per motivi di riservatezza, i dati relativi al consumo non sono comunicati nei pertinenti allegati sull’energia elettrica.
(70) https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/2022-2/ingles.
(71) https://www.tnb.com.my/commercial-industrial/pricing-tariffs1.
(72) http://www.mea.or.th/en/.
(73) http://www.mea.or.th/en/profile/109/114.
(74) https://www.celikhalat.com.tr/images/uploaded/Celik%20Halat%20SPK_30.09.22%20.pdf.
(75) Cfr. la sezione 5.2 della versione non riservata della domanda di riesame in previsione della scadenza e la sezione 1 della versione non riservata delle osservazioni dell’EWRIS del 15 febbraio 2024.
(76) Pagine 15 e 21-23 della relazione, un estratto della quale è contenuto nell’allegato 10 della versione non riservata della domanda di riesame in previsione della scadenza. La relazione completa è pubblicamente disponibile presso l’editore dietro pagamento.
(77) Cfr. il considerando 60 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/607.
(78) Cfr. il punto 26 della versione non riservata della domanda di riesame in previsione della scadenza.
(79) Cfr. la sezione 5.2.b della versione non riservata della domanda di riesame in previsione della scadenza.
(80) Cfr. i punti 30 e 95 della versione non riservata della domanda di riesame in previsione della scadenza.
(81) Cfr. i punti 5 e 98 della versione non riservata della domanda di riesame in previsione della scadenza e la sezione 1 della versione non riservata delle osservazioni dell’EWRIS del 15 febbraio 2024.
(82) https://ad-notification.wto.org/explore-data/measures.
(83) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(84) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1624 della Commissione, del 20 settembre 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/607 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 244 del 21.9.2022, pag. 8).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1666/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)