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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/1662

12.6.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1662 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2024

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e l’articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione (3) stabilisce le norme relative all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione di determinate partite di alimenti e mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell’allegato I di tale regolamento di esecuzione e all’imposizione di condizioni speciali di ingresso nell’Unione di determinate partite di alimenti e mangimi, provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell’allegato II del richiamato regolamento di esecuzione, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da coloranti Sudan, da rodammina B e da tossine vegetali.

(2)

L’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 stabilisce l’obbligo per la Commissione di riesaminare periodicamente, almeno ogni sei mesi, gli elenchi figuranti negli allegati del medesimo regolamento di esecuzione, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi per la salute umana e alla non conformità alla legislazione dell’Unione. Dette nuove informazioni comprendono i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (di seguito «RASFF») istituito con regolamento (CE) n. 178/2002, come pure i dati e le informazioni riguardanti le partite e i risultati dei controlli documentali, di identità e fisici effettuati dagli Stati membri e comunicati alla Commissione.

(3)

Recenti notifiche pervenute tramite il sistema RASFF indicano il sussistere di un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana dovuto a determinati alimenti o mangimi. Inoltre i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su determinati alimenti e mangimi di origine non animale nel secondo semestre del 2023 evidenziano la necessità di modificare gli elenchi figuranti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 al fine di tutelare la salute umana nell’Unione.

(4)

Per quanto riguarda le partite di melanzane (Solanum aethiopicum) provenienti dal Burkina Faso, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all’ingresso di questo prodotto proveniente dal Burkina Faso. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione.

(5)

Dal gennaio 2019 le noci del Brasile con guscio e i miscugli di noci del Brasile o di frutta secca contenenti noci del Brasile con guscio provenienti dal Brasile sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. Questi prodotti non sono importati nell’Unione da più di tre anni. È pertanto opportuno sopprimere la relativa voce dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(6)

Dall’ottobre 2021 le arachidi e i prodotti ottenuti da arachidi provenienti dal Brasile sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questi prodotti indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questi prodotti ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(7)

Dal gennaio 2010 i fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenienti dalla Repubblica dominicana sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l’ingresso di questi prodotti alimentari nell’Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Gli Stati membri dovrebbero tuttavia continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire il mantenimento dell’attuale livello di conformità. Alla luce del numero di partite negli ultimi anni, la voce relativa ai fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenienti dalla Repubblica dominicana, figurante nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 30 % delle partite che entrano nell’Unione.

(8)

Dal febbraio 2015 le nocciole, i miscugli e i prodotti ottenuti da nocciole provenienti dalla Georgia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Pertanto, seppure un livello maggiore di controlli ufficiali sia ancora opportuno, il livello pari al 30 % delle partite che entrano nell’Unione non è più giustificato per questi prodotti e nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 20 % delle partite che entrano nell’Unione.

(9)

Dal dicembre 2019 le arachidi e i prodotti ottenuti da arachidi provenienti dalla Gambia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. Questi prodotti non sono importati nell’Unione da più di tre anni. È pertanto opportuno sopprimere la relativa voce dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(10)

Dal dicembre 2019 le arachidi e i prodotti ottenuti da arachidi provenienti dal Ghana sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. Questi prodotti non sono importati nell’Unione da più di tre anni. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell’attuale livello di conformità. La voce relativa alle arachidi e ai prodotti ottenuti da arachidi provenienti dal Ghana, figurante nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, mantenendo il livello di frequenza dei controlli di identità e fisici al 50 % delle partite che entrano nell’Unione.

(11)

Per quanto riguarda le partite di foglie di betel (Piper betle L.) provenienti dall’India, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da Salmonella. Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell’Unione.

(12)

Per quanto riguarda le partite di frutti della moringa (Moringa oleifera) provenienti dall’India, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell’Unione.

(13)

Dal dicembre 2021 le carrube, i semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati, e le mucillagini e gli ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati, provenienti dall’India sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questi prodotti indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questi prodotti ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(14)

Dal febbraio 2015 la gomma di guar proveniente dall’India è soggetta a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine e dal dicembre 2021 è soggetta a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questo prodotto ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(15)

Dal gennaio 2022 le miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube o gomma di guar, la vaniglia e i garofani (antofilli, chiodi e steli) provenienti dall’India sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l’ingresso di questi prodotti alimentari nell’Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell’attuale livello di conformità. Alla luce del numero di partite negli ultimi anni, le voci relative alle miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube o gomma di guar, alla vaniglia e ai garofani (antofilli, chiodi e steli) provenienti dall’India, figuranti nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbero pertanto essere soppresse e trasferite nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione.

(16)

Dal dicembre 2021 gli spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse provenienti dalla Corea del Sud sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questo prodotto ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(17)

Dal dicembre 2021 la gotu kola (Centella asiatica) proveniente dallo Sri Lanka è soggetta a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello maggiore di controlli ufficiali. Detti controlli dimostrano che l’ingresso di questo prodotto nell’Unione comporta un grave rischio per la salute umana. È pertanto necessario prevedere, oltre al livello maggiore di controlli ufficiali, condizioni speciali per l’importazione di gotu kola (Centella asiatica) proveniente dallo Sri Lanka. In particolare, tutte le partite di gotu kola (Centella asiatica) provenienti dallo Sri Lanka dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità alle prescrizioni dell’Unione. Al certificato dovrebbero essere allegati i risultati del campionamento e delle analisi. La voce relativa alla gotu kola (Centella asiatica) proveniente dallo Sri Lanka, figurante nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato II, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell’Unione.

(18)

Dal maggio 2022 le miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube provenienti dalla Malaysia sono soggette a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I risultati dei suddetti controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri dimostrano che l’ingresso di questi prodotti alimentari nell’Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell’attuale livello di conformità. Alla luce del numero di partite negli ultimi anni, la voce relativa alle miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube provenienti dalla Malaysia, figurante nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 30 % delle partite che entrano nell’Unione.

(19)

Dal maggio 2020 le miscele di spezie provenienti dal Pakistan sono soggette a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Pertanto, seppure un livello maggiore di controlli ufficiali sia ancora opportuno, il livello pari al 50 % delle partite che entrano nell’Unione non è più giustificato per questo prodotto e nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 30 % delle partite che entrano nell’Unione.

(20)

Dal gennaio 2019 i peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dal Pakistan sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. Questo prodotto non è importato nell’Unione da più di tre anni. È pertanto opportuno sopprimere la relativa voce dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(21)

Dal gennaio 2019 le arachidi e i prodotti ottenuti da arachidi provenienti dal Sudan sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. Questi prodotti non sono importati nell’Unione da più di tre anni. È pertanto opportuno sopprimere la relativa voce dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(22)

Dal dicembre 2021 i pompelmi provenienti dalla Turchia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Pertanto, seppure un livello maggiore di controlli ufficiali sia ancora opportuno, il livello pari al 30 % delle partite che entrano nell’Unione non è più giustificato per questo prodotto e nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 20 % delle partite che entrano nell’Unione.

(23)

Dal dicembre 2021 le carrube, i semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati, e le mucillagini e gli ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati, provenienti dalla Turchia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questi prodotti indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questi prodotti ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(24)

Dal maggio 2022 le miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube provenienti dalla Turchia sono soggette a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I risultati dei suddetti controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri dimostrano che l’ingresso di questi prodotti alimentari nell’Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell’attuale livello di conformità. Alla luce del numero di partite negli ultimi anni, la voce relativa alle miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube provenienti dalla Turchia, figurante nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 30 % delle partite che entrano nell’Unione.

(25)

Dal gennaio 2013 i peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dal Vietnam sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello maggiore di controlli ufficiali. Detti controlli dimostrano che l’ingresso di questo prodotto nell’Unione comporta un grave rischio per la salute umana. È pertanto necessario prevedere, oltre al livello maggiore di controlli ufficiali, condizioni speciali per l’importazione di peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dal Vietnam. In particolare, tutte le partite di peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dal Vietnam dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità alle prescrizioni dell’Unione. Al certificato dovrebbero essere allegati i risultati del campionamento e delle analisi. La voce relativa ai peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dal Vietnam, figurante nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell’Unione.

(26)

Dal dicembre 2021 gli spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse provenienti dal Vietnam sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questo prodotto ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(27)

Dal dicembre 2019 il pepe del genere Piper, i pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati, lo zenzero, lo zafferano, la curcuma, il timo, le foglie di alloro, il curry ed altre spezie provenienti dall’Etiopia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Pertanto, seppure un livello maggiore di controlli ufficiali sia ancora opportuno, il livello pari al 50 % delle partite che entrano nell’Unione non è più giustificato per questi prodotti e nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 30 % delle partite che entrano nell’Unione.

(28)

Per quanto riguarda le partite di noci moscate (Myristica fragrans) provenienti dall’Indonesia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da aflatossine. Nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell’Unione.

(29)

Per quanto riguarda le partite di noci moscate, macis, amomi e cardamomi provenienti dall’India, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da ossido di etilene. Nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell’Unione.

(30)

Dall’agosto 2014 i fichi secchi, i miscugli e i prodotti ottenuti da fichi secchi provenienti dalla Turchia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Pertanto, seppure un livello maggiore di controlli ufficiali sia ancora opportuno, il livello pari al 30 % delle partite che entrano nell’Unione non è più giustificato per questi prodotti e nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 20 % delle partite che entrano nell’Unione.

(31)

Dall’agosto 2014 i pistacchi, i miscugli e i prodotti ottenuti da pistacchi provenienti dalla Turchia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Pertanto, seppure un livello maggiore di controlli ufficiali sia ancora opportuno, il livello pari al 50 % delle partite che entrano nell’Unione non è più giustificato per questi prodotti e nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 30 % delle partite che entrano nell’Unione.

(32)

Per quanto riguarda le partite di semi di sesamo provenienti dall’Uganda, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da Salmonella. Nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell’Unione.

(33)

Per quanto riguarda le partite di pitahaya (frutto del drago) provenienti dal Vietnam, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. Nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell’Unione.

(34)

Dal giugno 2023 i pistacchi, i miscugli e i prodotti ottenuti da pistacchi originari degli Stati Uniti e spediti nell’Unione dalla Turchia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Pertanto, seppure un livello maggiore di controlli ufficiali sia ancora opportuno, il livello pari al 50 % delle partite che entrano nell’Unione non è più giustificato per questi prodotti e nell’allegato II, punto 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 30 % delle partite che entrano nell’Unione.

(35)

Al fine di consentire un’identificazione più precisa dei prodotti soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali, è opportuno specificare la suddivisione TARIC per diversi codici NC nelle voci relative al tahini e all’halva da semi di sesamo provenienti dalla Siria e ai semi di sesamo provenienti dalla Turchia nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 e nelle voci relative alle melanzane (Solanum melongena) provenienti dalla Repubblica dominicana e ai semi di sesamo provenienti dall’Etiopia, dall’India, dalla Nigeria, dal Sudan e dall’Uganda nell’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione.

(36)

Al fine di garantire la certezza del diritto per l’ingresso nell’Unione di partite che, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, erano già state spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, è opportuno prevedere un periodo transitorio per le partite di gotu kola (Centella asiatica) provenienti dallo Sri Lanka e per le partite di peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dal Vietnam che non sono accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né da un certificato ufficiale. La protezione della salute pubblica è garantita in relazione a tali partite poiché questi prodotti sono soggetti a controlli di identità e fisici con una frequenza pari al 50 % delle partite che entrano nell’Unione.

(37)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(38)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato:

1)

l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Periodi transitori

Le partite di gotu kola (Centella asiatica) provenienti dallo Sri Lanka e le partite di peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dal Vietnam, spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1662 della Commissione (*1), possono entrare nell’Unione fino al 2 settembre 2024, senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11.

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1662 della Commissione, dell'11 giugno 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1662, 12.6.2024, ELI: ...).»;"

2)

gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj.

(2)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1793/oj).

(4)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj).


ALLEGATO

ALLEGATO I

Alimenti e mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, temporaneamente soggetti a maggiori controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo

Riga

Paese di origine

Alimenti e mangimi (uso previsto)

Codice NC (1)

Suddivisione TARIC

Rischio

Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)

1

Azerbaigian (AZ)

Nocciole (Corylus sp.) con guscio

0802 21 00

 

Aflatossine

20

Nocciole (Corylus sp.) sgusciate

0802 22 00

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti nocciole

ex 0813 50 39

70

ex 0813 50 91

70

ex 0813 50 99

70

Pasta di nocciole

ex 2007 10 10

70

 

ex 2007 10 99

40

 

ex 2007 99 39

05; 06

 

ex 2007 99 50

33

 

ex 2007 99 97

23

Nocciole altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

ex 2008 19 12

30

ex 2008 19 19

30

ex 2008 19 92

30

 

ex 2008 19 95

20

 

ex 2008 19 99

30

 

ex 2008 97 12

15

 

ex 2008 97 14

15

 

ex 2008 97 16

15

 

ex 2008 97 18

15

 

ex 2008 97 32

15

 

ex 2008 97 34

15

 

ex 2008 97 36

15

 

ex 2008 97 38

15

 

ex 2008 97 51

15

 

ex 2008 97 59

15

 

ex 2008 97 72

15

 

ex 2008 97 74

15

 

ex 2008 97 76

15

 

ex 2008 97 78

15

 

ex 2008 97 92

15

 

ex 2008 97 93

15

 

ex 2008 97 94

15

 

ex 2008 97 96

15

 

ex 2008 97 97

15

 

ex 2008 97 98

15

Farine, semolini e polveri di nocciole

ex 1106 30 90

40

 

 

Olio di nocciole

ex 1515 90 99

20

(Alimenti)

 

 

2

Bangladesh (BD)

Fagioli Lablab (Lablab purpureus)

(Alimenti)

ex 0708 90 00

30

Residui di antiparassitari (3)

20

3

Burkina Faso (BF)

Melanzane (Solanum aethiopicum)

(Alimenti)

ex 0709 30 00

70

Residui di antiparassitari (3)

20

4

Costa d’Avorio (CI)

Olio di palma

(Alimenti)

1511 10 90

 

Coloranti Sudan (14)

20

1511 90 11

 

ex 1511 90 19

90

1511 90 99

 

5

Cina (CN)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Aflatossine

10

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91

 

2008 11 96

 

2008 11 98

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 99

50

 

ex 2007 99 39

07; 08

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

(Alimenti – tritati o polverizzati)

ex 0904 22 00

11

Salmonella  (4)

10

Tè, anche aromatizzato

(Alimenti)

0902

 

Residui di antiparassitari (3)  (5)

20

6

Colombia (CO)

Granadilla e frutto della passione (Passiflora ligularis e Passiflora edulis)

(Alimenti)

ex 0810 90 20

ex 0810 90 20

40

50

Residui di antiparassitari (3)

10

7

Repubblica dominicana (DO)

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

0709 60 10

 

Residui di antiparassitari (3)  (16)

50

0710 80 51

 

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99

20

ex 0710 80 59

20

Fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0708 20 00

10

Residui di antiparassitari (3)  (12)

30

ex 0710 22 00

10

 

 

8

Egitto (EG)

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

0709 60 10

0710 80 51

 

Residui di antiparassitari (3)  (6)

30

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99

20

ex 0710 80 59

20

Arance

(Alimenti – freschi o essiccati)

0805 10

 

Residui di antiparassitari (3)

30

Mela cannella (Annona squamosa)

(Alimenti – freschi o refrigerati)

ex 0810 90 75

20

Residui di antiparassitari (3)

20

Foglie di vite

(Alimenti)

ex 2008 99 99

ex 2008 99 99

11

19

Residui di antiparassitari (3)

20

9

Georgia (GE)

Nocciole (Corylus sp.) con guscio

0802 21 00

 

Aflatossine

20

Nocciole (Corylus sp.) sgusciate

0802 22 00

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti nocciole

ex 0813 50 39

70

ex 0813 50 91

70

ex 0813 50 99

70

Pasta di nocciole

ex 2007 10 10

70

 

ex 2007 10 99

40

 

ex 2007 99 39

05; 06

 

ex 2007 99 50

33

 

ex 2007 99 97

23

Nocciole altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

ex 2008 19 12

30

ex 2008 19 19

30

ex 2008 19 92

30

 

ex 2008 19 95

20

 

ex 2008 19 99

30

 

ex 2008 97 12

15

 

ex 2008 97 14

15

 

ex 2008 97 16

15

 

ex 2008 97 18

15

 

ex 2008 97 32

15

 

ex 2008 97 34

15

 

ex 2008 97 36

15

 

ex 2008 97 38

15

 

ex 2008 97 51

15

 

ex 2008 97 59

15

 

ex 2008 97 72

15

 

ex 2008 97 74

15

 

ex 2008 97 76

15

 

ex 2008 97 78

15

 

ex 2008 97 92

15

 

ex 2008 97 93

15

 

ex 2008 97 94

15

 

ex 2008 97 96

15

 

ex 2008 97 97

15

 

ex 2008 97 98

15

Farine, semolini e polveri di nocciole

ex 1106 30 90

40

 

 

Olio di nocciole

ex 1515 90 99

20

(Alimenti)

 

 

10

Ghana (GH)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91

 

2008 11 96

 

2008 11 98

 

 

ex 2008 19 12

40

 

ex 2008 19 19

50

 

ex 2008 19 92

40

 

ex 2008 19 95

40

 

ex 2008 19 99

50

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 99

50

 

ex 2007 99 39

07; 08

11

Israele (IL)  (15)

Basilico (Ocimum basilicum)

(Alimenti)

ex 1211 90 86

20

Residui di antiparassitari (3)

10

12

India (IN)

Foglie di betel (Piper betle L.)

(Alimenti)

ex 1404 90 00  (11)

10

Salmonella  (4)

50

Gombi (Okra)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

20

30

Residui di antiparassitari (3)  (7)  (13)

20

Frutti della moringa (Moringa oleifera)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

10

75

Residui di antiparassitari (3)

30

Riso

(Alimenti)

1006

 

Aflatossine e

ocratossina A

5

Residui di antiparassitari (3)

10

Fagioli asparago

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Alimenti – ortaggi o legumi freschi, refrigerati o congelati)

ex 0708 20 00

10

Residui di antiparassitari (3)

30

ex 0710 22 00

10

Guaiava (Psidium guajava)

(Alimenti)

ex 0804 50 00

30

Residui di antiparassitari (3)

30

Noci moscate (Myristica fragrans)

(Alimenti – spezie essiccate)

0908 11 00

0908 12 00

 

Aflatossine

30

Peperoni del genere Capsicum

(dolci o diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – essiccati, grigliati,

tritati o polverizzati)

0904 21 10

 

Aflatossine

10

ex 0904 22 00

11; 19

ex 0904 21 90

20

ex 2005 99 10

10; 90

ex 2005 99 80

94

Semi di cumino

0909 31 00

 

Residui di antiparassitari (3)

20

Semi di cumino tritati o polverizzati

(Alimenti)

0909 32 00

Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube o gomma di guar

(Alimenti)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

 

Residui di antiparassitari (13)

20

Vaniglia

(Alimenti – spezie essiccate)

0905

 

Residui di antiparassitari (13)

20

Garofani (antofilli, chiodi e steli)

(Alimenti – spezie essiccate)

0907

 

Residui di antiparassitari (13)

20

13

Kenya (KE)

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Alimenti – freschi o refrigerati)

0708 20

 

Residui di antiparassitari (3)

10

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Residui di antiparassitari (3)

20

14

Sri Lanka (LK)

Mukunuwenna (Alternanthera sessilis)

(Alimenti)

ex 0709 99 90

35

Residui di antiparassitari (3)

50

Fagioli asparago

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Alimenti – ortaggi o legumi freschi, refrigerati o congelati)

ex 0708 20 00

ex 0710 22 00

10

10

Residui di antiparassitari (3)

20

15

Madagascar (MG)

Fagioli dall’occhio (Vigna unguiculata)

(Alimenti)

0713 35 00

 

Residui di antiparassitari (3)

30

16

Messico (MX)

Papaya verde (Carica papaya)

(Alimenti – freschi e refrigerati)

0807 20 00

 

Residui di antiparassitari (3)

20

17

Malaysia (MY)

Frutta del jack (Artocarpus heterophyllus)

(Alimenti – freschi)

ex 0810 90 20

20

Residui di antiparassitari (3)

50

Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube

(Alimenti)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

 

Residui di antiparassitari (13)

30

18

Pakistan (PK)

Miscele di spezie

(Alimenti)

0910 91 10

0910 91 90

 

Aflatossine

30

Riso

(Alimenti)

1006

 

Aflatossine e

ocratossina A

10

Residui di antiparassitari (3)

10

19

Ruanda (RW)

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Residui di antiparassitari (3)

20

20

Siria (SY)

Tahini e halva da semi di sesamo

(Alimenti)

ex 1704 90 99

ex 1806 20 95

ex 1806 90 50

ex 1806 90 60

ex 2008 19 19

ex 2008 19 99

12; 92

13; 93

10

11; 91

41

41

Salmonella  (2)

20

21

Thailandia (TH)

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Residui di antiparassitari (3)  (8)

30

Granadilla e frutto della passione (Passiflora ligularis e Passiflora edulis)

(Alimenti – freschi)

ex 0810 90 20

ex 0810 90 20

40

50

Residui di antiparassitari (3)

10

22

Turchia (TR)

Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)

( Alimenti – freschi, refrigerati o essiccati )

0805 50 10

 

Residui di antiparassitari (3)

30

Pompelmi

(Alimenti)

0805 40 00

 

Residui di antiparassitari (3)

20

Melagrane

(Alimenti – freschi o refrigerati)

ex 0810 90 75

30

Residui di antiparassitari (3)  (9)

30

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

0709 60 10

0710 80 51

 

Residui di antiparassitari (3)  (10)

20

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Semi di cumino

0909 31 00

 

Alcaloidi pirrolizidinici

30

Semi di cumino tritati o polverizzati

(Alimenti)

0909 32 00

 

Origano secco

(Alimenti)

ex 1211 90 86

40

Alcaloidi pirrolizidinici

20

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Salmonella  (2)

20

ex 2008 19 19

49

ex 2008 19 99

49

Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube

(Alimenti)

ex 2106 90 92

 

Residui di antiparassitari (13)

30

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

23

Uganda (UG)

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Residui di antiparassitari (3)

50

24

Stati Uniti (US)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Aflatossine

20

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 99

50

 

ex 2007 99 39

07; 08

25

Vietnam (VN)

Durian (Durio zibethinus)

(Alimenti – freschi o refrigerati)

0810 60 00

 

Residui di antiparassitari (3)

10


(1)  Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con “ex”.

(2)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera a).

(3)  Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

(4)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera b).

(5)  Residui di tolfenpyrad.

(6)  Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p’ e o,p’), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), tiofanato-metile e triforina.

(7)  Residui di diafentiuron.

(8)  Residui di formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato), protiofos e triforina.

(9)  Residui di procloraz.

(10)  Residui di diafentiuron, formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato) e metiltiofanato.

(11)  Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle), compresi, tra l’altro, quelli dichiarati nell’ambito del codice NC 1404 90 00.

(12)  Residui di amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafentiuron, dicofol (somma degli isomeri p, p’ e o,p’) e ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram).

(13)  Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo, espressa in ossido di etilene). Nel caso degli additivi alimentari il livello massimo di residui (LMR) applicabile è di 0,1 mg/kg (limite di quantificazione, LOQ). Divieto dell’uso dell’ossido di etilene disposto dal regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj).

(14)  Ai fini del presente allegato i “coloranti Sudan” comprendono le sostanze chimiche seguenti: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Rosso scarlatto o Sudan IV (numero CAS 85-83-6). I residui di coloranti Sudan, utilizzando un metodo di analisi con un LOQ, devono essere inferiori a 0,5 mg/kg.

(15)  Nel seguito inteso come lo Stato d’Israele, ad esclusione dei territori amministrati dallo Stato d’Israele dopo il 5 giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

(16)  Residui di acefato.


ALLEGATO II

Alimenti e mangimi, provenienti da alcuni paesi terzi, soggetti a condizioni speciali di ingresso nell’Unione a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da coloranti Sudan, rodammina B e tossine vegetali

1.   ALIMENTI E MANGIMI DI ORIGINE NON ANIMALE DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, LETTERA b), PUNTO i)

Riga

Paese di origine

Alimenti e mangimi (uso previsto)

Codice NC (1)

Suddivisione TARIC

Rischio

Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)

1

Bangladesh (BD)

Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle)

(Alimenti)

ex 1404 90 00  (8)

10

Salmonella  (5)

50

2

Bolivia (BO)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91

 

2008 11 96

 

2008 11 98

 

ex 2008 19 12

40

 

ex 2008 19 19

50

 

ex 2008 19 92

40

 

ex 2008 19 95

40

 

ex 2008 19 99

50

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 99

50

 

ex 2007 99 39

07; 08

3

Brasile (BR)

Pepe nero (Piper nigrum)

(Alimenti – non tritati né

polverizzati)

ex 0904 11 00

10

Salmonella  (2)

50

4

Cina (CN)

Gomma di xantano

(Alimenti e mangimi)

ex 3913 90 00

40

Residui di antiparassitari (9)

20

5

Repubblica

dominicana (DO)

Melanzane (Solanum melongena)

(Alimenti – freschi o refrigerati)

ex 0709 30 00

05

Residui di antiparassitari (3)

50

6

Egitto (EG)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Aflatossine

30

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91

 

2008 11 96

 

2008 11 98

 

 

ex 2008 19 12

40

 

ex 2008 19 19

50

 

ex 2008 19 92

40

 

ex 2008 19 95

40

 

ex 2008 19 99

50

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 99

50

 

ex 2007 99 39

07; 08

7

Etiopia (ET)

Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati

0904

 

Aflatossine

30

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie

(Alimenti – spezie essiccate)

0910

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Salmonella  (5)

50

ex 2008 19 19

49

ex 2008 19 99

49

8

Ghana (GH)

Olio di palma

(Alimenti)

1511 10 90

 

Coloranti Sudan (10)

50

1511 90 11

 

ex 1511 90 19

90

1511 90 99

 

9

Indonesia (ID)

Noci moscate (Myristica fragrans)

(Alimenti – spezie essiccate)

0908 11 00

0908 12 00

 

Aflatossine

50

10

India (IN)

Foglie di curry (Bergera/Murraya koenigii)

(Alimenti – freschi, refrigerati, congelati o essiccati)

ex 1211 90 86

10

Residui di antiparassitari (3)  (12)

50

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91

 

2008 11 96

2008 11 98

ex 2008 19 12

40

 

ex 2008 19 19

50

 

ex 2008 19 92

40

 

ex 2008 19 95

40

 

ex 2008 19 99

50

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 99

50

 

ex 2007 99 39

07; 08

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99

20

Residui di antiparassitari (3)  (4)

30

ex 0710 80 59

20

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Salmonella  (5)

30

ex 2008 19 19

49

ex 2008 19 99

49

Semi di sesamo

(Alimenti e mangimi)

1207 40 90

 

Residui di antiparassitari (9)

30

ex 2008 19 19

49

ex 2008 19 99

49

Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati

(Alimenti – spezie essiccate)

0904

 

Residui di antiparassitari (9)

20

Cannella e fiori di cinnamomo

(Alimenti – spezie essiccate)

0906

 

Residui di antiparassitari (9)

20

Noci moscate, macis, amomi e cardamomi

(Alimenti – spezie essiccate)

0908

 

Residui di antiparassitari (9)

30

Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro

(Alimenti – spezie essiccate)

0909

 

Residui di antiparassitari (9)

20

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie

(Alimenti – spezie essiccate)

0910

 

Residui di antiparassitari (9)

20

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata

(Alimenti)

2103

 

Residui di antiparassitari (9)

20

Carbonato di calcio

(Alimenti e mangimi)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 2530 90 70

2836 50 00

55

60

10

Residui di antiparassitari (9)

30

Integratori alimentari contenenti prodotti botanici (13)

(Alimenti)

ex 1302

ex 2106

 

Residui di antiparassitari (9)

20

11

Iran (IR)

Pistacchi con guscio

0802 51 00

 

Aflatossine

50

Pistacchi sgusciati

0802 52 00

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi

ex 0813 50 39

60

ex 0813 50 91

60

 

ex 0813 50 99

60

Pasta di pistacchi

ex 2007 10 10

60

 

ex 2007 10 99

30

 

ex 2007 99 39

03; 04

 

ex 2007 99 50

32

 

ex 2007 99 97

22

Pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli

ex 2008 19 13

20

ex 2008 19 93

20

ex 2008 97 12

19

 

ex 2008 97 14

19

 

ex 2008 97 16

19

 

ex 2008 97 18

19

 

ex 2008 97 32

19

 

ex 2008 97 34

19

 

ex 2008 97 36

19

 

ex 2008 97 38

19

 

ex 2008 97 51

19

 

ex 2008 97 59

19

 

ex 2008 97 72

19

 

ex 2008 97 74

19

 

ex 2008 97 76

19

 

ex 2008 97 78

19

 

ex 2008 97 92

19

 

ex 2008 97 93

19

 

ex 2008 97 94

19

 

ex 2008 97 96

19

 

ex 2008 97 97

19

 

ex 2008 97 98

19

Farine, semolini e polveri di pistacchi

ex 1106 30 90

50

 

 

(Alimenti)

 

 

12

Libano (LB)

Rape (Brassica rapa ssp. rapa)

(Alimenti – preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico)

ex 2001 90 97

11; 19

Rodammina B (14)

50

Rape (Brassica rapa ssp. rapa)

(Alimenti – preparati o conservati in salamoia o nell’acido citrico, non congelati)

ex 2005 99 80

93

Rodammina B (14)

50

13

Sri Lanka (LK)

Peperoni del genere Capsicum

(dolci o diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)

0904 21 10

 

Aflatossine

50

ex 0904 21 90

20

ex 0904 22 00

11; 19

ex 2005 99 10

10; 90

ex 2005 99 80

94

Gotu kola (Centella asiatica)

(Alimenti)

ex 1211 90 86

60

Residui di antiparassitari (3)

50

14

Nigeria (NG)

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Salmonella  (5)

50

ex 2008 19 19

49

ex 2008 19 99

49

15

Sudan (SD)

Semi di sesamo

1207 40 90

 

Salmonella  (5)

50

(Alimenti)

ex 2008 19 19

49

 

ex 2008 19 99

49

16

Turchia (TR)

Fichi secchi

0804 20 90

 

Aflatossine

20

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti fichi

ex 0813 50 99

50

 

 

Pasta di fichi secchi

ex 2007 10 10

50

 

ex 2007 10 99

20

 

ex 2007 99 39

01; 02

 

ex 2007 99 50

31

 

ex 2007 99 97

21

Fichi secchi, preparati o conservati, compresi i miscugli

ex 2008 97 12

11

ex 2008 97 14

11

ex 2008 97 16

11

 

ex 2008 97 18

11

 

ex 2008 97 32

11

 

ex 2008 97 34

11

 

ex 2008 97 36

11

 

ex 2008 97 38

11

 

ex 2008 97 51

11

 

ex 2008 97 59

11

 

ex 2008 97 72

11

 

ex 2008 97 74

11

 

ex 2008 97 76

11

 

ex 2008 97 78

11

 

ex 2008 97 92

11

 

ex 2008 97 93

11

 

ex 2008 97 94

11

 

ex 2008 97 96

11

 

ex 2008 97 97

11

 

ex 2008 97 98

11

 

ex 2008 99 28

10

 

ex 2008 99 34

10

 

ex 2008 99 37

10

 

ex 2008 99 40

10

ex 2008 99 49

60

 

ex 2008 99 67

95

 

ex 2008 99 99

60

Farine, semolini e polveri di fichi secchi

ex 1106 30 90

60

 

 

(Alimenti)

 

 

Pistacchi con guscio

0802 51 00

 

Aflatossine

30

Pistacchi sgusciati

0802 52 00

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi

ex 0813 50 39

60

ex 0813 50 91

60

 

ex 0813 50 99

60

Pasta di pistacchi

ex 2007 10 10

60

 

ex 2007 10 99

30

 

ex 2007 99 39

03; 04

 

ex 2007 99 50

32

 

ex 2007 99 97

22

Pistacchi, altrimenti preparati o conservati, compresi i miscugli

ex 2008 19 13

20

ex 2008 19 93

20

ex 2008 97 12

19

 

ex 2008 97 14

19

 

ex 2008 97 16

19

 

ex 2008 97 18

19

 

ex 2008 97 32

19

 

ex 2008 97 34

19

 

ex 2008 97 36

19

 

ex 2008 97 38

19

 

ex 2008 97 51

19

 

ex 2008 97 59

19

 

ex 2008 97 72

19

 

ex 2008 97 74

19

 

ex 2008 97 76

19

 

ex 2008 97 78

19

 

ex 2008 97 92

19

 

ex 2008 97 93

19

 

ex 2008 97 94

19

 

ex 2008 97 96

19

 

ex 2008 97 97

19

 

ex 2008 97 98

19

Farine, semolini e polveri di pistacchi

ex 1106 30 90

50

 

 

(Alimenti)

 

 

Foglie di vite

(Alimenti)

ex 2008 99 99

ex 2008 99 99

11

19

Residui di antiparassitari (3)  (6)

50

Mandarini, compresi i tangerini e i satsuma; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi

(Alimenti – freschi o essiccati)

0805 21

0805 22 00

0805 29 00

 

Residui di antiparassitari (3)

20

Arance

(Alimenti – freschi o essiccati)

0805 10

 

Residui di antiparassitari (3)

30

Semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale (15)  (16)

(Alimenti)

ex 1212 99 95

20

Cianuro

50

17

Uganda (UG)

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

ex 2008 19 19

ex 2008 19 99

49

49

Salmonella (5)

30

18

Stati Uniti (US)

Estratto di vaniglia

(Alimenti)

1302 19 05

 

Residui di antiparassitari (9)

20

19

Vietnam (VN)

Gombi (Okra)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

20

30

Residui di antiparassitari (3)  (7)

50

Pitahaya (frutto del drago)

(Alimenti – freschi o refrigerati)

ex 0810 90 20

10

Residui di antiparassitari (3)  (7)

30

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Residui di antiparassitari (3)  (11)

50

3.   ALIMENTI E MANGIMI DI ORIGINE NON ANIMALE DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, LETTERA b), PUNTO iii)

Riga

Paese di origine

Paese da cui le partite sono spedite nell’Unione

Alimenti e mangimi (uso previsto)

Codice NC (17)

Suddivisione TARIC

Rischio

Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)

1

Stati Uniti (US)

Turchia (TR) (18)

Pistacchi con guscio

0802 51 00

 

Aflatossine

30

Pistacchi sgusciati

0802 52 00

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi

ex 0813 50 39

60

ex 0813 50 91

60

ex 0813 50 99

60

Pasta di pistacchi

ex 2007 10 10

60

 

ex 2007 10 99

30

 

ex 2007 99 39

03; 04

 

ex 2007 99 50

32

 

ex 2007 99 97

22

Pistacchi, altrimenti preparati o conservati, compresi i miscugli

ex 2008 19 13

20

ex 2008 19 93

20

ex 2008 97 12

19

 

ex 2008 97 14

19

 

ex 2008 97 16

19

 

ex 2008 97 18

19

 

ex 2008 97 32

19

 

ex 2008 97 34

19

 

ex 2008 97 36

19

 

ex 2008 97 38

19

 

ex 2008 97 51

19

 

ex 2008 97 59

19

 

ex 2008 97 72

19

 

ex 2008 97 74

19

 

ex 2008 97 76

19

 

ex 2008 97 78

19

 

ex 2008 97 92

19

 

ex 2008 97 93

19

 

ex 2008 97 94

19

 

ex 2008 97 96

19

 

ex 2008 97 97

19

 

ex 2008 97 98

19

Farine, semolini e polveri di pistacchi

ex 1106 30 90

50

(Alimenti)

 

 


(1)  Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con “ex”.

(2)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera b).

(3)  Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

(4)  Residui di carbofuran.

(5)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera a).

(6)  Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone.

(7)  Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.

(8)  Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle), compresi, tra l’altro, quelli dichiarati nell’ambito del codice NC 1404 90 00.

(9)  Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo, espressa in ossido di etilene). Nel caso degli additivi alimentari il valore LMR applicabile è di 0,1 mg/kg (LOQ). Divieto dell’uso dell’ossido di etilene disposto dal regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj).

(10)  Ai fini del presente allegato i “coloranti Sudan” comprendono le sostanze chimiche seguenti: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Rosso scarlatto o Sudan IV (numero CAS 85-83-6). I residui di coloranti Sudan, utilizzando un metodo di analisi con un LOQ, devono essere inferiori a 0,5 mg/kg.

(11)  Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.

(12)  Residui di acefato.

(13)  Sia i prodotti finiti che le materie prime contenenti prodotti botanici destinate alla produzione di integratori alimentari dichiarati nell’ambito dei codici NC di cui alla colonna “Codice NC”.

(14)  Ai fini del presente allegato i residui di rodammina B, utilizzando un metodo di analisi con un LOQ, devono essere inferiori a 0,1 mg/kg.

(15)   “Prodotti non trasformati” quali definiti nel regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/852/oj).

(16)   “Immissione sul mercato” e “consumatore finale”, quali definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj).

(17)  Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con “ex”.

(18)  Conformemente agli articoli 10 e 11, le partite sono accompagnate dai risultati del campionamento e delle analisi eseguiti su tali partite e dal certificato ufficiale rilasciato dal paese da cui tali partite sono spedite nell’Unione..


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1662/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)