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dell'Unione europea

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Serie L


2024/1608

6.6.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1608 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2024

che dispone la registrazione delle importazioni di eritritolo originario della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 novembre 2023 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni nell'Unione di eritritolo originario della Repubblica popolare cinese («Cina»), in seguito a una denuncia presentata il 9 ottobre 2023 da Jungbunzlauer S.A. («denunciante») unico produttore dell'Unione di eritritolo.

1.   PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE

(2)

Il prodotto soggetto a registrazione è costituito da eritritolo, un alcol di zucchero a quattro atomi di carbonio (poliolo) ottenuto da zucchero o glucosio, nella sua forma pura o contenuto in miscele contenenti in peso meno del 10 % di altri prodotti, attualmente classificato con il codice NC ex 2905 49 00 per l'eritritolo nella sua forma pura e i codici NC ex 2106 90 92 ed ex 2106 90 98 per i prodotti miscelati (codici TARIC 2905 49 00 15, 2106 90 92 65 e 2106 90 98 15) («prodotto in esame») originario della Cina.

2.   DOMANDA

(3)

Il 10 aprile 2024 il denunciante ha presentato una domanda di registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Il denunciante ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione.

3.   MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE

(4)

In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni fissate nel regolamento di base. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.

(5)

Il denunciante ha affermato che, sulla base dei dati più recenti di cui alla nota 3, dall'inizio dell'inchiesta si è verificato un aumento sostanziale delle importazioni del prodotto in esame, che potrebbe compromettere gravemente l'effetto riparatore di potenziali dazi definitivi.

(6)

La fonte dei dati per quanto riguarda le esportazioni della Cina nell'UE non è stata divulgata su richiesta del fornitore dei dati. La Commissione ha però effettuato controlli incrociati sui dati forniti dal denunciante ricorrendo ad altre fonti statistiche disponibili (Eurostat e Surveillance) e al campionamento e alle risposte al questionario fornite dai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato.

(7)

La Commissione ha quindi esaminato gli elementi di prova a sua disposizione alla luce dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha verificato se gli importatori fossero, oppure avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato. Essa ha anche esaminato se si fosse verificato un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni che, alla luce della collocazione temporale e del volume, nonché di altre circostanze, avrebbe potuto compromettere gravemente l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.

3.1.   Informazione degli importatori sulle pratiche di dumping, sulla loro portata e sul presunto pregiudizio

(8)

Nella fase attuale la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame dalla Cina siano oggetto di dumping. In particolare, il denunciante ha fornito sufficienti elementi di prova dell'esistenza del dumping sulla base di un confronto tra un valore normale stabilito a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione. Nel complesso, vista anche l'entità dei presunti margini di dumping, che variano dal 151 % al 189 %, tali elementi di prova dimostrano in modo sufficiente nella fase attuale che i produttori esportatori ricorrono a pratiche di dumping.

(9)

Il denunciante ha fornito inoltre elementi di prova sufficienti del presunto pregiudizio causato all'industria dell'Unione, compreso l'andamento negativo degli indicatori chiave di prestazione dell'industria dell'Unione.

(10)

Tali informazioni figuravano sia nella versione non riservata della denuncia sia nell'avviso di apertura del presente procedimento pubblicato il 21 novembre 2023. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea fa dell'avviso di apertura un documento pubblico accessibile a tutte le parti interessate, tra cui gli importatori. Questi ultimi inoltre, in quanto parti interessate all'inchiesta, hanno accesso alla versione non riservata della denuncia. In base a ciò la Commissione ha ritenuto che gli importatori fossero o avrebbero dovuto essere informati delle presunte pratiche di dumping, della loro portata e del presunto pregiudizio.

(11)

La Commissione ha pertanto concluso che il criterio per la registrazione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di base era soddisfatto.

3.2.   Ulteriore aumento sostanziale delle importazioni

(12)

I dati Eurostat non consentono un'analisi completa dell'evoluzione delle importazioni del prodotto in esame dalla Cina nell'Unione per il periodo precedente l'apertura della presente inchiesta. La Commissione ha pertanto analizzato il criterio di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base sulla base delle informazioni di mercato specializzate provenienti da un fornitore di dati e presentate dal denunciante, unitamente alle informazioni proveniente da banche dati di Eurostat e di Surveillance 3.

(13)

Per valutare se dall'apertura dell'inchiesta si fosse verificato un ulteriore aumento sostanziale, la Commissione ha innanzitutto confrontato il livello delle importazioni dal primo mese completo successivo all'apertura dell'inchiesta (dicembre 2023) fino all'ultimo mese completo disponibile (marzo 2024) con i corrispondenti volumi delle importazioni nello stesso periodo dell'anno precedente (da dicembre 2022 a marzo 2023).

Importazioni dalla Cina nel periodo dicembre-marzo rispetto al periodo corrispondente dell'anno precedente

 

Dicembre 2022 - marzo 2023

Dicembre 2023 - marzo 2024

Variazione

Esportazioni dalla Cina nell'Unione in kg

5 519 958

6 968 666

+ 26,2 %

Fonte:

fornitore di dati delle statistiche cinesi sulle esportazioni (Poiché l'eritritolo rientra attualmente nel codice generale NC 2905 49 00 per l'eritritolo nella sua forma pura e nei codici NC 2106 90 92 e 2106 90 98 per i prodotti miscelati, non è stato possibile valutare le importazioni sulla base delle statistiche di Eurostat nei periodi precedenti l'apertura dell'inchiesta. Le statistiche sulle importazioni sono state ottenute invece sulla base dei dati di un fornitore specializzato di informazioni di mercato sulle statistiche commerciali cinesi, presso il quale il denunciante ha un abbonamento. L'analisi delle importazioni ai fini dell'inchiesta nel suo complesso si basa sui dati presentati da tale fornitore).

(14)

Su tale base, la Commissione ha constatato che il volume mensile medio delle importazioni del prodotto in esame dalla Cina nel periodo compreso tra dicembre 2023 e marzo 2024, ossia dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping, era superiore del 26,2 % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente durante il periodo dell'inchiesta.

(15)

La Commissione ha inoltre confrontato le importazioni medie mensili durante il periodo dell'inchiesta (3) (dal 1o ottobre 2022 al 30 settembre 2023) con le importazioni medie mensili nei tre mesi interi successivi all'apertura dell'inchiesta (da dicembre 2023 a marzo 2024). Il confronto, illustrato nella tabella successiva, ha evidenziato un aumento del 58,8 %.

Importazioni dalla Cina durante il periodo dell'inchiesta e dopo l'apertura dell'inchiesta

 

Periodo dell'inchiesta

Media mensile nel periodo dell'inchiesta

Dicembre 2023 – marzo 2024

Media mensile nel periodo dicembre 2023 – marzo 2024

Variazione

Esportazioni dalla Cina nell'Unione in kg

13 168 288

1 097 357

6 968 666

1 742 167

+58,8  %

Fonte:

Fornitore di dati delle statistiche cinesi sulle esportazioni.

(16)

Su tale base, la Commissione ha constatato che le importazioni del prodotto in esame dalla Cina sono aumentate sostanzialmente dopo l'apertura dell'inchiesta.

(17)

La Commissione ha quindi concluso che anche il secondo criterio per la registrazione era soddisfatto.

3.3.   Indebolimento dell'effetto riparatore del dazio

(18)

La Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che un perdurante aumento delle importazioni dalla Cina a prezzi ulteriormente in calo causerebbe un pregiudizio aggiuntivo.

(19)

Come stabilito nei considerando da 13 a 15, esistono elementi di prova sufficienti di un sostanziale aumento delle importazioni del prodotto in esame nel periodo successivo all'apertura dell'inchiesta antidumping. Il notevole ordine di grandezza di tale aumento indica già la probabilità di indebolimento dell'effetto riparatore di un dazio definitivo, qualora siano soddisfatte le condizioni di legge.

(20)

Esistono inoltre elementi di prova di una tendenza al ribasso dei prezzi all'importazione del prodotto in esame.

 

Periodo dell'inchiesta

Dicembre 2023 - marzo 2024

Variazione

Prezzi in EUR/kg

1,57

1,54

–2,0  %

Fonte:

Fornitore di dati delle statistiche cinesi sulle esportazioni.

(21)

A tale riguardo, mentre i prezzi delle importazioni dalla Cina nell'Unione nel periodo dicembre 2023 – marzo 2024, in media, non hanno mostrato variazioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, ossia dicembre 2022 – marzo 2023, se si effettua il confronto con la media mensile durante il periodo dell'inchiesta si osserva una riduzione del 2 %. Tale fatto potrebbe gravemente compromettere l'effetto riparatore dei dazi da applicare.

(22)

Tale ulteriore aumento delle importazioni a seguito dell'apertura del procedimento potrebbe, alla luce della sua collocazione nel tempo, del suo volume e di altre circostanze (come l'eccesso di capacità in Cina e la politica di fissazione dei prezzi dei produttori esportatori cinesi), compromettere gravemente l'effetto riparatore dei dazi definitivi, a meno che i dazi non vengano applicati con effetto retroattivo.

(23)

La Commissione ha quindi concluso che anche il terzo criterio per la registrazione era soddisfatto.

3.4.   Conclusioni

(24)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

4.   PROCEDURA

(25)

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

5.   REGISTRAZIONE

(26)

In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame originarie della Cina al fine di garantire che, se dalle risultanze dell'inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.

(27)

L'eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dai risultati dell'inchiesta.

(28)

Secondo quanto asserito nella denuncia con cui è stata chiesta l'apertura di un'inchiesta antidumping, il margine di dumping medio sarebbe del 170 % e il livello medio di eliminazione del pregiudizio sarebbe del 156,5 % per il prodotto in esame. L'importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra i due margini, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.

(29)

L'importo di eventuali futuri dazi da pagare può essere stimato come il livello di eliminazione del pregiudizio asserito nella denuncia, ossia fino al 156,5 % ad valorem sul valore cif all'importazione del prodotto in esame.

6.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(30)

I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune misure per registrare le importazioni di eritritolo, un alcol di zucchero a quattro atomi di carbonio (poliolo) ottenuto da zucchero o glucosio, nella sua forma pura o contenuto in miscele contenenti in peso meno del 10 % di altri prodotti, attualmente classificato con il codice NC ex 2905 49 00 per l'eritritolo nella sua forma pura e i codici NC ex 2106 90 92 ed ex 2106 90 98 per i prodotti miscelati (codici TARIC 2905 49 00 15, 2106 90 92 65 e 2106 90 98 15), originario della Repubblica popolare cinese.

2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.

(2)   GU C (C/2023/1020) del 21.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1020/oj.

(3)  Il periodo dell'inchiesta ha riguardato il periodo dal 1o ottobre 2022 al 30 settembre 2023.

(4)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1608/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)