Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/1555 |
27.6.2024 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 15/2024
del 2 febbraio 2024
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/1555]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2089 della Commissione del 28 settembre 2023 che approva la massa di reazione di propionato di N,N-didecil-N-(2-idrossietil)-N-metilammonio, propionato di N,N-didecil-N-(2-(2-idrossietossi)etil)-N-metilammonio e propionato di N,N-didecil-N-(2-(2-(2-idrossietossi)etossi)etil)-N-metilammonio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 4 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2023/2100 della Commissione, del 28 settembre 2023, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'ossido di rame ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2023/2101 della Commissione, del 28 settembre 2023, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2023/2377 della Commissione, del 28 settembre 2023, che non approva a zeolite di argento e di rame come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 4 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(5) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2023/2378 della Commissione, del 28 settembre 2023, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'alfa-cloraloso ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
(6) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2023/2380 della Commissione, del 28 settembre 2023, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del carbonato basico di rame ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
(7) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2023/2386 della Commissione, del 29 settembre 2023, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'idrossido di rame ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). |
(8) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XV, dopo il punto 12zzzzzzzzzn (Decisione di esecuzione (UE) 2023/471 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:
"12zzzzzzzzzo. |
32023 R 2089: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2089 della Commissione del 28 settembre 2023 che approva la massa di reazione di propionato di N,N-didecil-N-(2-idrossietil)-N-metilammonio, propionato di N,N-didecil-N-(2-(2-idrossietossi)etil)-N-metilammonio e propionato di N,N-didecil-N-(2-(2-(2-idrossietossi)etossi)etil)-N-metilammonio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 4 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 241 del 29.9.2023, pag. 102). |
12zzzzzzzzzp. |
32023 D 2100: Decisione di esecuzione (UE) 2023/2100 della Commissione, dell'28 settembre 2023, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'ossido di rame ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 241 del 29.9.2023, pag. 145). |
12zzzzzzzzzq. |
32023 D 2101: Decisione di esecuzione (UE) 2023/2101 della Commissione, del 28 settembre 2023, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 241 del 29.9.2023, pag. 147). |
12zzzzzzzzzr. |
32023 D 2377: Decisione di esecuzione (UE) 2023/2377 della Commissione, del 28 settembre 2023, che non approva la zeolite di argento e di rame come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 4 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2023/2377 del 3.10.2023). |
12zzzzzzzzzs. |
32023 D 2378: Decisione di esecuzione (UE) 2023/2378 della Commissione, del 28 settembre 2023, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'alfa-cloraloso ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2023/2378, 3.10.2023) |
12zzzzzzzzzt. |
32023 D 2380: Decisione di esecuzione (UE) 2023/2380 della Commissione, del 28 settembre 2023, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del carbonato basico di rame ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2023/2380, 2.10.2023) |
12zzzzzzzzzu. |
32023 D 2386: Decisione di esecuzione (UE) 2023/2386 della Commissione, del 29 settembre 2023, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'idrossido di rame ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2023/2386, 2.10.2023)." |
Articolo 2
Fanno fede i testi del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2089 e delle decisioni di esecuzione (UE) 2023/2100, (UE) 2023/2101, (UE) 2023/2377, (UE) 2023/2378, (UE) 2023/2380 e (UE) 2023/2386 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 3 febbraio 2024 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2024
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 241 del 29.9.2023, pag. 102.
(2) GU L 241 del 29.9.2023, pag. 145.
(3) GU L 241 del 29.9.2023, pag. 147.
(4) GU L 2023/2377 del 3.10.2023.
(5) GU L 2023/2378 del 3.10.2023.
(6) GU L 2023/2380 del 2.10.2023.
(7) GU L 2023/2386 del 2.10.2023.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1555/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)