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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/1555

27.6.2024

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 15/2024

del 2 febbraio 2024

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/1555]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2089 della Commissione del 28 settembre 2023 che approva la massa di reazione di propionato di N,N-didecil-N-(2-idrossietil)-N-metilammonio, propionato di N,N-didecil-N-(2-(2-idrossietossi)etil)-N-metilammonio e propionato di N,N-didecil-N-(2-(2-(2-idrossietossi)etossi)etil)-N-metilammonio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 4 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2023/2100 della Commissione, del 28 settembre 2023, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'ossido di rame ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2023/2101 della Commissione, del 28 settembre 2023, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2023/2377 della Commissione, del 28 settembre 2023, che non approva a zeolite di argento e di rame come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 4 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2023/2378 della Commissione, del 28 settembre 2023, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'alfa-cloraloso ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2023/2380 della Commissione, del 28 settembre 2023, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del carbonato basico di rame ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2023/2386 della Commissione, del 29 settembre 2023, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'idrossido di rame ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(8)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XV, dopo il punto 12zzzzzzzzzn (Decisione di esecuzione (UE) 2023/471 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:

"12zzzzzzzzzo.

32023 R 2089: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2089 della Commissione del 28 settembre 2023 che approva la massa di reazione di propionato di N,N-didecil-N-(2-idrossietil)-N-metilammonio, propionato di N,N-didecil-N-(2-(2-idrossietossi)etil)-N-metilammonio e propionato di N,N-didecil-N-(2-(2-(2-idrossietossi)etossi)etil)-N-metilammonio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 4 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 241 del 29.9.2023, pag. 102).

12zzzzzzzzzp.

32023 D 2100: Decisione di esecuzione (UE) 2023/2100 della Commissione, dell'28 settembre 2023, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'ossido di rame ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 241 del 29.9.2023, pag. 145).

12zzzzzzzzzq.

32023 D 2101: Decisione di esecuzione (UE) 2023/2101 della Commissione, del 28 settembre 2023, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 241 del 29.9.2023, pag. 147).

12zzzzzzzzzr.

32023 D 2377: Decisione di esecuzione (UE) 2023/2377 della Commissione, del 28 settembre 2023, che non approva la zeolite di argento e di rame come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 4 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2023/2377 del 3.10.2023).

12zzzzzzzzzs.

32023 D 2378: Decisione di esecuzione (UE) 2023/2378 della Commissione, del 28 settembre 2023, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'alfa-cloraloso ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2023/2378, 3.10.2023)

12zzzzzzzzzt.

32023 D 2380: Decisione di esecuzione (UE) 2023/2380 della Commissione, del 28 settembre 2023, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del carbonato basico di rame ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2023/2380, 2.10.2023)

12zzzzzzzzzu.

32023 D 2386: Decisione di esecuzione (UE) 2023/2386 della Commissione, del 29 settembre 2023, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'idrossido di rame ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2023/2386, 2.10.2023)."

Articolo 2

Fanno fede i testi del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2089 e delle decisioni di esecuzione (UE) 2023/2100, (UE) 2023/2101, (UE) 2023/2377, (UE) 2023/2378, (UE) 2023/2380 e (UE) 2023/2386 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 febbraio 2024 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2024

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)   GU L 241 del 29.9.2023, pag. 102.

(2)   GU L 241 del 29.9.2023, pag. 145.

(3)   GU L 241 del 29.9.2023, pag. 147.

(4)   GU L 2023/2377 del 3.10.2023.

(5)   GU L 2023/2378 del 3.10.2023.

(6)   GU L 2023/2380 del 2.10.2023.

(7)   GU L 2023/2386 del 2.10.2023.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1555/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)