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Serie L


2024/1504

30.5.2024

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1504 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2024

che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le norme procedurali per l’esercizio, da parte dell’Autorità bancaria europea, della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 134, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Per assicurare alla persona oggetto di indagini per una presunta violazione di cui all’allegato V o VI del regolamento (UE) 2023/1114 la possibilità di essere sentita, è opportuno garantirle il diritto di presentare osservazioni scritte sulla sintesi delle conclusioni d’indagine entro un termine ragionevole non inferiore a quattro settimane, prima che il funzionario incaricato trasmetta le conclusioni all’Autorità bancaria europea (ABE). È opportuno che la persona oggetto delle indagini possa avvalersi di un difensore di sua scelta nel corso delle stesse. Il funzionario incaricato delle indagini dovrebbe valutare se, a seguito delle osservazioni presentate dalla persona oggetto delle indagini, sia necessario modificare la sintesi delle conclusioni prima di trasmetterla all’ABE.

(2)

L’ABE dovrebbe valutare la completezza del fascicolo presentato dal funzionario incaricato delle indagini sulla base di un elenco di documenti. Affinché la persona oggetto delle indagini sia in grado di preparare adeguatamente la propria difesa, è opportuno che l’ABE, prima di adottare una decisione definitiva in merito a sanzioni amministrative pecuniarie o misure di vigilanza, le riconosca il diritto di presentare ulteriori osservazioni scritte.

(3)

Per assicurare la collaborazione alle indagini da parte della persona interessata, è opportuno che l’ABE possa adottare determinate misure coercitive. Qualora adotti una decisione che imponga a una persona oggetto di indagini di porre fine a una violazione o chieda alla stessa di produrre informazioni complete o di presentare registri, dati o qualsiasi altro materiale nella loro interezza, oppure qualora decida di svolgere un’ispezione in loco, l’ABE può imporre penalità di mora volte a obbligare la persona interessata a rispettare la decisione adottata. Prima di imporre penalità di mora è opportuno che l’ABE dia alla persona oggetto delle indagini la possibilità di presentare osservazioni scritte.

(4)

Poiché il funzionario incaricato delle indagini opera in modo indipendente, l’ABE non dovrebbe essere vincolata dal fascicolo da questi redatto. Tuttavia, indipendentemente dal fatto che l’ABE disapprovi o approvi in tutto o in parte le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini, la persona oggetto delle indagini dovrebbe esserne informata e avere la possibilità di rispondere per poter preparare adeguatamente la propria difesa.

(5)

Qualora adotti una decisione provvisoria a norma dell’articolo 135, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, l’ABE dovrebbe concedere alla persona oggetto delle indagini la possibilità di essere sentita quanto prima possibile dopo aver adottato la decisione provvisoria e prima dell’adozione di una decisione di conferma. La procedura dovrebbe tuttavia garantire il diritto della persona oggetto delle indagini di essere sentita in anticipo dal funzionario incaricato.

(6)

La facoltà dell’ABE di imporre una penalità di mora deve essere esercitata nel debito rispetto del diritto alla difesa e non deve essere mantenuta oltre il periodo necessario. È pertanto opportuno che, qualora l’ABE decida di imporre una penalità di mora, la persona interessata abbia la possibilità di essere sentita e non sia più soggetta a penalità di mora dal momento in cui ottempera alla decisione presa dall’Autorità nei suoi confronti.

(7)

I fascicoli preparati dall’ABE e dal funzionario incaricato delle indagini contengono informazioni che, per la persona interessata, sono indispensabili per la preparazione ai fini dei procedimenti giudiziari o amministrativi. Di conseguenza, dopo aver ricevuto la notifica della sintesi delle conclusioni dal funzionario incaricato delle indagini o dall’ABE, è opportuno che la persona oggetto delle indagini abbia diritto di accesso al fascicolo, fatto salvo l’interesse legittimo di altre persone alla tutela dei segreti aziendali. È opportuno che l’uso dei documenti del fascicolo consultati sia consentito solo per i procedimenti giudiziari o amministrativi in relazione a violazioni del regolamento (UE) 2023/1114.

(8)

Sia la facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie e penalità di mora sia quella di applicarle dovrebbero essere soggette a un termine di prescrizione. Per motivi di coerenza, i termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora dovrebbero tenere conto della legislazione vigente dell’Unione in materia di imposizione e applicazione di sanzioni nei confronti delle entità sottoposte a vigilanza come pure dell’esperienza dell’ABE nell’applicazione di tale legislazione.

(9)

Per garantire la custodia degli importi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dalle penalità di mora riscosse, è opportuno che l’ABE le depositi su conti fruttiferi, aperti esclusivamente ai fini di una singola sanzione amministrativa pecuniaria o penalità di mora volta a porre fine ad una singola violazione. Per motivi di prudenza di bilancio, è opportuno che l’ABE trasferisca gli importi alla Commissione solo una volta che le decisioni sono definitive a seguito dell’esaurimento o della decadenza dei diritti di ricorso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi al funzionario incaricato delle indagini

1.   Al termine di un’indagine su una presunta violazione di cui all’allegato V o VI del regolamento (UE) 2023/1114 e prima di trasmettere il fascicolo all’Autorità bancaria europea (ABE) a norma dell’articolo 134, paragrafo 2, di tale regolamento, il funzionario incaricato delle indagini comunica per iscritto le sue conclusioni alla persona oggetto delle indagini, dandole modo di presentare osservazioni scritte conformemente all’articolo 134, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

2.   La sintesi delle conclusioni espone i fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all’allegato V o VI del regolamento (UE) 2023/1114, compresa una valutazione della natura e della gravità di tali violazioni, tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 130, paragrafo 3, di tale regolamento.

3.   La sintesi delle conclusioni fissa un termine ragionevole entro cui la persona oggetto delle indagini può presentare osservazioni scritte. Nelle indagini diverse da quelle di cui all’articolo 4, tale termine è di almeno quattro settimane. Il funzionario incaricato delle indagini non è tenuto a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.

4.   Nelle osservazioni scritte la persona oggetto delle indagini può esporre tutti i fatti ad essa noti che ritiene pertinenti per la sua difesa e, se possibile, acclude documenti come prova di tali fatti. La persona oggetto delle indagini può proporre al funzionario incaricato delle indagini di ascoltare altre persone che possano confermare i fatti da essa esposti nelle osservazioni. La persona oggetto delle indagini può essere assistita da un difensore di sua scelta nella preparazione delle osservazioni scritte.

5.   Il funzionario incaricato delle indagini può invitare a un’audizione la persona oggetto delle indagini alla quale è stata trasmessa la sintesi delle conclusioni. Le persone oggetto delle indagini possono essere assistite da un difensore di loro scelta. Le audizioni non sono pubbliche.

Articolo 2

Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi all’ABE in materia di sanzioni amministrative pecuniarie e misure di vigilanza

1.   Il fascicolo completo che il funzionario incaricato delle indagini è tenuto a trasmettere all’ABE include i documenti seguenti:

a)

la sintesi delle conclusioni e una copia della stessa indirizzata alla persona oggetto delle indagini, nonché l’eventuale sintesi delle conclusioni modificata a seguito delle osservazioni presentate da tale persona;

b)

la copia delle osservazioni scritte trasmesse dalla persona oggetto delle indagini;

c)

il verbale dell’audizione, se del caso.

2.   Se un fascicolo è incompleto, l’ABE presenta al funzionario incaricato delle indagini una richiesta motivata di documenti supplementari.

3.   Se reputa che i fatti esposti nella sintesi delle conclusioni del funzionario incaricato delle indagini non costituiscano una violazione di cui all’allegato V o VI del regolamento (UE) 2023/1114, l’ABE decide di chiudere l’indagine e notifica tale decisione alla persona oggetto delle indagini.

4.   Se condivide in tutto o in parte le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini, l’ABE ne informa la persona oggetto delle indagini. Tale comunicazione fissa un termine entro cui la persona oggetto delle indagini può presentare osservazioni scritte; il termine è di almeno due settimane nel caso in cui l’ABE concordi con tutte le conclusioni e di almeno quattro settimane nel caso in cui l’ABE non concordi con tutte le conclusioni. Nell’adottare una decisione volta a constatare una violazione e a prendere misure di vigilanza nonché a imporre una sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli articoli 130 e 131 del regolamento (UE) 2023/1114, l’ABE non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine fissato.

5.   L’ABE può invitare a un’audizione la persona oggetto delle indagini alla quale è stata trasmessa la sintesi delle conclusioni. La persona oggetto delle indagini può essere assistita da un difensore di sua scelta. Le audizioni non sono pubbliche.

6.   Qualora decida che la persona oggetto delle indagini ha commesso una o più violazioni di cui all’allegato V o VI del regolamento (UE) 2023/1114 e adotti una decisione che impone una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell’articolo 131 di tale regolamento, l’ABE notifica immediatamente tale decisione alla persona oggetto delle indagini.

Articolo 3

Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi all’ABE in materia di penalità di mora

1.   Prima di adottare una decisione che imponga una penalità di mora a norma dell’articolo 132 del regolamento (UE) 2023/1114, l’ABE trasmette una sintesi delle conclusioni alla persona oggetto delle indagini in cui espone i motivi dell’imposizione di tale penalità e il relativo importo per ogni giorno di inadempimento.

La sintesi delle conclusioni fissa un termine di almeno quattro settimane entro il quale la persona oggetto delle indagini può presentare osservazioni scritte. Nel prendere una decisione sull’imposizione di una penalità di mora, l’ABE non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute dopo la scadenza del termine fissato.

2.   L’ABE può invitare a un’audizione la persona interessata dal procedimento. La persona interessata dal procedimento può essere assistita da un difensore di sua scelta. Le audizioni non sono pubbliche.

3.   Nella decisione dell’ABE di imporre una penalità di mora si specificano la base giuridica e le motivazioni alla base della decisione nonché l’importo e la data d’inizio della penalità.

4.   La penalità di mora cessa di applicarsi quando la persona interessata si conforma alla pertinente decisione di cui all’articolo 132, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 cui è soggetta.

Articolo 4

Norme procedurali per le decisioni provvisorie sulle misure di vigilanza

1.   Quando adotta una decisione provvisoria di cui all’articolo 135, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114 che impone misure di vigilanza a norma dell’articolo 130 di tale regolamento, l’ABE notifica immediatamente tale decisione provvisoria alla persona interessata.

L’ABE fissa un termine di almeno quattro settimane entro il quale la persona sottoposta alla decisione provvisoria può presentare osservazioni scritte su tale decisione. L’ABE non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.

Su richiesta, l’ABE concede alla persona sottoposta alla decisione provvisoria l’accesso al fascicolo. I documenti del fascicolo consultati sono usati soltanto ai fini dei procedimenti giudiziari o amministrativi concernenti l’applicazione del regolamento (UE) 2023/1114.

L’ABE può invitare a un’audizione la persona sottoposta alla decisione provvisoria. La persona sottoposta alla decisione provvisoria può essere assistita da un difensore di sua scelta. Le audizioni non sono pubbliche.

2.   L’ABE adotta una decisione definitiva quanto prima possibile dopo l’adozione della decisione provvisoria.

Se dopo aver sentito la persona sottoposta alla decisione provvisoria la reputa responsabile di una violazione di cui all’allegato V o VI del regolamento (UE) 2023/1114, l’ABE adotta una decisione di conferma che impone una o più misure di vigilanza di cui all’articolo 130 di tale regolamento. L’ABE notifica immediatamente tale decisione alla persona sottoposta alla decisione provvisoria.

3.   Se l’ABE adotta una decisione definitiva che non conferma la decisione provvisoria, quest’ultima si considera abrogata.

Articolo 5

Accesso al fascicolo e uso dei documenti

1.   Su richiesta, l’ABE concede l’accesso al fascicolo alla persona oggetto delle indagini che ha ricevuto una sintesi delle conclusioni dal funzionario incaricato delle indagini o dall’Autorità stessa. L’accesso è concesso a seguito della notifica di una sintesi delle conclusioni a norma dell’articolo 134, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/1114.

2.   I documenti del fascicolo consultati sono usati dalla persona di cui al paragrafo 1 soltanto ai fini dei procedimenti giudiziari o amministrativi concernenti l’applicazione del regolamento (UE) 2023/1114.

Articolo 6

Termini di prescrizione per l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e penalità di mora

1.   Le sanzioni amministrative pecuniarie e le penalità di mora inflitte alle persone oggetto delle indagini sono soggette a un termine di prescrizione di cinque anni.

2.   Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 decorre dal giorno successivo a quello in cui è commessa la violazione. In caso di violazioni continuative o reiterate, tale termine di prescrizione decorre dal giorno in cui la violazione cessa.

3.   Qualsiasi azione intrapresa dall’ABE, o dall’autorità nazionale competente che agisce su richiesta dell’ABE conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, ai fini delle indagini in ordine a una violazione elencata nell’allegato V o VI del regolamento (UE) 2023/1114 interrompe il termine di prescrizione per l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e penalità di mora. Il termine di prescrizione è interrotto con effetto dalla data in cui l’azione è notificata alla persona oggetto delle indagini in ordine a una violazione elencata nell’allegato V o VI del regolamento (UE) 2023/1114.

4.   Qualsiasi interruzione di cui al paragrafo 3 comporta che il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dall’inizio. Il termine di prescrizione scade al più tardi il giorno in cui giunge a compimento un periodo di durata doppia rispetto a tale termine senza che l’ABE abbia irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria o una penalità di mora. Tale termine è prorogato del periodo durante cui la prescrizione è sospesa a norma del paragrafo 5.

5.   Il termine di prescrizione per l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e di penalità di mora è sospeso fintantoché la decisione dell’ABE sia oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla commissione di ricorso di cui all’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o sia soggetta a riesame della Corte di giustizia dell’Unione europea a norma dell’articolo 136 del regolamento (UE) 2023/1114.

Articolo 7

Termini di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni

1.   La facoltà dell’ABE di applicare le decisioni adottate a norma degli articoli 131 e 132 del regolamento (UE) 2023/1114 è soggetta a un termine di prescrizione di cinque anni.

2.   Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 è calcolato dal giorno successivo a quello in cui la decisione diventa definitiva.

3.   Il termine di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni è interrotto da un’azione dell’ABE, o di un’autorità competente che agisca su richiesta dell’ABE a norma dell’articolo 138 del regolamento (UE) 2023/1114, volta a dare esecuzione al pagamento o ai termini e alle condizioni del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o della penalità di mora.

4.   Ciascuna interruzione di cui al paragrafo 3 comporta che il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dall’inizio.

5.   Il termine di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni è sospeso:

a)

durante il periodo concesso per il pagamento;

b)

fintantoché l’esecuzione del pagamento è sospesa in pendenza di una decisione della commissione di ricorso dell’ABE a norma dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e nell’ambito di un riesame della Corte di giustizia dell’Unione europea a norma dell’articolo 136 del regolamento (UE) 2023/1114.

Articolo 8

Riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle penalità di mora

1.   Gli importi risultanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dalle penalità di mora riscosse dall’ABE sono depositati su un conto fruttifero da essa aperto fino al momento in cui tali sanzioni e penalità diventano definitive. Qualora riscuota in parallelo più sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora, l’ABE provvede affinché siano depositate in conti o sottoconti distinti. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le penalità di mora pagate non sono iscritte nel bilancio dell’ABE né registrate come disponibilità di bilancio.

2.   Una volta appurato che le sanzioni amministrative pecuniarie o le penalità di mora sono ormai definitive dopo l’esperimento di tutte le possibili contestazioni giuridiche, l’ABE trasferisce alla Commissione gli importi in questione e gli eventuali interessi maturati. Gli importi sono quindi iscritti nel bilancio generale dell’Unione.

3.   L’ABE riferisce periodicamente alla Commissione in merito all’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle penalità di mora inflitte e al loro stato.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj

(2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1504/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)