Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/1496 |
28.5.2024 |
DECISIONE (PESC) 2024/1496 DEL CONSIGLIO
del 27 maggio 2024
che modifica la decisione 2013/255/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC (1). |
(2) |
Il Consiglio continua a essere fortemente preoccupato per la situazione in Siria. Dopo oltre 13 anni, il conflitto in Siria è lungi dall’essere terminato e rimane una fonte di sofferenza e instabilità. Il tragico terremoto del 6 febbraio 2023 ha esacerbato la già disastrosa situazione umanitaria in cui versa il paese, portando a un aumento dei bisogni della popolazione siriana. |
(3) |
Il Consiglio ricorda che le misure restrittive dell’Unione, comprese quelle adottate in considerazione della situazione in Siria, non sono intese a intralciare o impedire la fornitura degli aiuti umanitari, compresa l’assistenza medica. Nella maggior parte dei settori, compresi i prodotti alimentari e i medicinali, gli scambi commerciali tra l’Unione e la Siria non sono limitati dalle misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria. Inoltre, per quanto riguarda le singole misure, vigono eccezioni che consentono di mettere comunque a disposizione di persone ed entità designate i fondi e le risorse economiche che risultano necessari al solo scopo di fornire soccorso umanitario in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria. In alcuni casi la prestazione è subordinata alla preventiva autorizzazione della pertinente autorità nazionale competente. |
(4) |
Nelle conclusioni del 20 maggio 2021 dal titolo «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’azione umanitaria dell’UE: nuove sfide, stessi principi», il Consiglio ha ribadito il suo impegno a evitare e, ove inevitabile, attenuare al massimo i potenziali effetti negativi indesiderati delle misure restrittive dell’Unione sull’azione umanitaria basata su principi. Il Consiglio ha ribadito che le misure restrittive dell’Unione rispettano tutti gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani, il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei rifugiati. Ha sottolineato l’importanza di rispettare pienamente i principi umanitari e il diritto internazionale umanitario nella politica dell’Unione in materia di sanzioni, anche attraverso l’inclusione coerente di eccezioni umanitarie nei regimi di misure restrittive, ove opportuno, e provvedendo affinché sia istituito un quadro efficace per il ricorso a tali eccezioni da parte delle organizzazioni umanitarie. |
(5) |
Il 9 dicembre 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2664 (2022), ricordando le sue precedenti risoluzioni che impongono misure sanzionatorie in risposta a minacce alla pace e alla sicurezza internazionali e sottolineando che le misure adottate dagli Stati membri delle Nazioni Unite per attuare le sanzioni devono conformarsi agli obblighi che incombono loro a norma del diritto internazionale non sono intese ad avere conseguenze umanitarie avverse per le popolazioni civili né conseguenze negative per le attività umanitarie o per coloro che le svolgono. L’UNSC, al paragrafo 1 dell’UNSCR 2664 (2022), ha deciso che la fornitura, il trattamento o il pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o la fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria o supportare altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali da parte di determinati soggetti sono consentiti e non costituiscono una violazione del congelamento dei beni imposto dall’UNSC o dai suoi comitati delle sanzioni. |
(6) |
Il 14 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/338 (2), che ha introdotto l’esenzione umanitaria ai sensi dell’UNSCR 2664 (2022) nei regimi di misure restrittive dell’Unione, che attuano le misure decise dall’UNSC o dai suoi comitati delle sanzioni. Il 31 marzo 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/726 (3), che ha introdotto l’esenzione umanitaria ai sensi dell’UNSCR 2664 (2022) nei regimi di misure restrittive dell’Unione, che attuano le misure decise dall’UNSC o dai suoi comitati delle sanzioni, e nelle misure complementari decise dal Consiglio. Il 27 novembre 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/2686 (4), che ha introdotto in taluni regimi di misure restrittive dell’Unione l’esenzione umanitaria a vantaggio dei soggetti di cui all’UNSCR 2664 (2022), delle organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario, delle organizzazioni e agenzie che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro, e delle agenzie specializzate degli Stati membri. |
(7) |
Il 23 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/408 (5), che ha introdotto un’esenzione dal congelamento dei beni delle persone fisiche o giuridiche ed entità designate e dalle restrizioni che limitano loro la disponibilità di fondi e risorse economiche, esenzione di cui fruiscano le organizzazioni internazionali e determinate categorie di operatori che intervengono in attività umanitarie per un periodo iniziale di sei mesi, fino al 24 agosto 2023. Il 14 luglio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1467 (6), che ha prorogato tale esenzione fino al 24 febbraio 2024. Il 18 dicembre 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/2876 (7), che ha ulteriormente prorogato l’esenzione fino al 1o giugno 2024 per agevolare il rapido inoltro degli aiuti e fornire prevedibilità e certezza del diritto agli operatori che beneficiano della suddetta esenzione. |
(8) |
Al fine di aumentare la coerenza tra i regimi di misure restrittive dell’Unione e con quelli adottati dall’UNSC o dai suoi comitati delle sanzioni, e onde garantire il proseguimento dell’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o supportare altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali, il Consiglio ritiene che l’esenzione introdotta dalla decisione (PESC) 2023/408 debba essere sostituita da un’esenzione dalle misure di congelamento dei beni applicabili alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati a norma della decisione 2013/255/PESC e dalle restrizioni che limitano loro la disponibilità di fondi e risorse economiche, a vantaggio dei soggetti di cui all’UNSCR 2664 (2022), delle organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario, delle organizzazioni e agenzie che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro e delle agenzie specializzate degli Stati membri. Tale esenzione dovrebbe applicarsi fino al 1o giugno 2025, in linea con la data finale di applicazione della decisione 2013/255/PESC, tenendo presente che, fatto salvo il riesame di detta decisione, il Consiglio prevede di prorogare ulteriormente tale esenzione dopo il 1o giugno 2025.» Il Consiglio ritiene inoltre che il meccanismo di deroga esistente per le organizzazioni e i soggetti coinvolti in attività umanitarie che non possono beneficiare di tale esenzione debba essere modificato. Il Consiglio ritiene altresì che sia opportuno introdurre una clausola di riesame relativa a tali eccezioni. |
(9) |
È necessario un ulteriore intervento dell’Unione per attuare alcune misure della presente decisione. |
(10) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2013/255/PESC è così modificata:
1) |
l’articolo 28 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 28 bis 1. I divieti di cui all’articolo 28, paragrafi 1, 2 e 5, non si applicano fino al 1o giugno 2025 alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, ad altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi che sono necessari per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari e il supporto di altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:
2. Il divieto di cui all’articolo 28, paragrafo 5, non si applica ai fondi o alle risorse economiche rese disponibili alle persone fisiche o giuridiche e alle entità elencate negli allegati I e II da parte di organismi pubblici o di persone giuridiche o entità che beneficiano di finanziamenti pubblici per fornire soccorso umanitario in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria, laddove tali fondi o risorse economiche siano destinati all’acquisto o al trasporto di prodotti petroliferi, o a finanziamenti o assistenza finanziaria associati, ai soli scopi di fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria conformemente all’articolo 5, paragrafo 3. 3. Nei casi non contemplati dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e in deroga ai divieti di cui all’articolo 28, paragrafi 1, 2 e 5, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o per supportare altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali. 4. In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte della pertinente autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 2, tale autorizzazione si considera concessa. 5. Il divieto di cui all’articolo 28, paragrafo 5 non si applica ai fondi o alle risorse economiche rese disponibili alle persone fisiche o giuridiche o alle entità elencate negli allegati I e II da parte delle missioni diplomatiche o consolari qualora la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia conforme all’articolo 5, paragrafo 4. 6. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 3 e 4 entro quattro settimane da tale autorizzazione.»; |
2) |
all’articolo 34 è aggiunto il paragrafo seguente: «Le eccezioni di cui dall’articolo 28 bis, paragrafo 1, al paragrafo 4, per quanto riguarda l’articolo 28, paragrafi 1, 2 e 5, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni 12 mesi o, a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione, su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2024
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 147 dell’1.6.2013, pag. 14).
(2) Decisione (PESC) 2023/338 del Consiglio, del 14 febbraio 2023, che modifica talune decisioni e posizioni comuni del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni su un’esenzione umanitaria ( GU L 47 del 15.2.2023, pag. 50).
(3) Decisione (PESC) 2023/726 del Consiglio, del 31 marzo 2023, che modifica talune decisioni del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni su un’esenzione umanitaria ( GU L 94 del 3.4.2023, pag. 48).
(4) Decisione (PESC) 2023/2686 del Consiglio, del 27 novembre 2023, che modifica talune decisioni del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni sulle eccezioni umanitarie (GU L, 2023/2686, 28.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2686/oj).
(5) Decisione (PESC) 2023/408 del Consiglio, del 23 febbraio 2023, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 56 I del 23.2.2023, pag. 4).
(6) Decisione (PESC) 2023/1467 del Consiglio, del 14 luglio 2023, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 180 del 17.7.2023, pag. 41).
(7) Decisione (PESC) 2023/2876 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L, 2023/2876, 19.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2876/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1496/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)