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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/1471

22.5.2024

DECISIONE (PESC) 2024/1471 DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 2024

sull'assegnazione degli importi del contributo finanziario versato allo strumento europeo per la pace a norma della decisione (PESC) 2024/1470

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Nelle conclusioni del 22 marzo 2024 il Consiglio europeo ha dichiarato che, data l'urgenza della situazione, l'Unione europea è determinata a continuare a fornire all'Ucraina e alla sua popolazione tutto il necessario sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico per tutto il tempo necessario e con l'intensità necessaria.

(2)

Il 21 maggio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/1470 (1), che modifica la decisione 2014/512/PESC (2) al fine di garantire che i depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) («depositari centrali di titoli») che detengono attività e riserve per un valore complessivo superiore a 1 milione di EUR devono versare un contributo finanziario pari al 99,7 % dagli utili netti straordinari derivanti dal blocco di beni russi accumulati dal 15 febbraio 2024. I pagamenti dovrebbero essere effettuati in rate semestrali fino a quando gli utili straordinari avranno cessato di accumularsi nei bilanci dei depositari centrali di titoli in seguito alla revoca delle misure restrittive che vietano operazioni con le attività e le riserve della Banca centrale di Russia. A norma di tale decisione, il 90 % degli importi del contributo finanziario versato all'Unione deve essere utilizzato per sostenere l'Ucraina, attraverso lo strumento europeo per la pace, istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (4) (EPF). Poiché l'assegnazione deve essere riesaminata con cadenza annuale e per la prima volta entro il 1o gennaio 2025, la percentuale del contributo finanziario assegnato all'EPF potrebbe cambiare in futuro.

(3)

Al fine di avvalersi dei meccanismi di erogazione esistenti, gli importi assegnati all’EPF dovrebbero essere destinati a misure di assistenza per la fornitura di sostegno militare alle forze armate ucraine in aggiunta ai contributi volontari di cui all'articolo 30 della decisione (PESC) 2021/509. Tali importi destinati dovrebbero aggiungersi agli importi di riferimento concordati per le rispettive misure di assistenza. È opportuno prevedere norme specifiche per questa nuova fonte di finanziamento, che integrino le norme vigenti dell'EPF. In particolare, non è necessario che il contributo supplementare sia accettato dal comitato politico e di sicurezza (CPS) né autorizzato dal comitato dell'EPF; poiché la decisione (PESC) 2024/1470 prevede già un'autorizzazione diretta da parte del Consiglio, non è richiesta tale ulteriore procedura di accettazione. Inoltre, non è necessario concludere accordi amministrativi con i depositari centrali di titoli, in quanto le norme relative al contributo sono stabilite nella presente decisione.

(4)

L'assegnazione di importi alle misure di assistenza a sostegno dell'Ucraina non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri e la posizione degli Stati membri che si sono astenuti dal voto e hanno fatto una dichiarazione formale o che si asterranno dal voto e faranno una dichiarazione formale conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sull’Unione europea (TUE), riguardo a una misura di assistenza nell'ambito dell'EPF. Tali Stati membri, pertanto, continuano a non essere obbligati ad applicare le decisioni relative alle misure di assistenza nell'ambito dell'EPF qualora si siano astenuti e abbiano fatto una dichiarazione formale. Non si applica l'articolo 5, paragrafo 3, seconda frase, della decisione (PESC) 2021/509.

(5)

È opportuno prevedere che i costi amministrativi relativi alla gestione degli importi non siano a carico dei contributi nazionali all'EPF, ma siano coperti da tali importi. Il sostegno militare nell'ambito dell'EPF dovrebbe essere fornito conformemente al pertinente quadro normativo, comprese le norme di esecuzione dell'EPF. Inoltre, qualsiasi sostegno militare nell'ambito dell'EPF dovrebbe essere fornito nel pieno rispetto della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, garantendo la trasparenza e la tracciabilità del sostegno finanziato dall’EPF e tenendo conto degli interessi in materia di sicurezza e difesa di tutti gli Stati membri. Inoltre, conformemente all'articolo 73, paragrafo 10, della decisione (PESC) 2021/509, nei casi in cui uno Stato membro si sia astenuto dal voto e abbia fatto una dichiarazione formale a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, TUE in merito a una misura di assistenza da finanziare con l'importo destinato di cui all'articolo 73, paragrafo 10, primo comma, della decisione (PESC) 2021/509, detto Stato membro non contribuisce ai costi di tale misura di assistenza e, conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, della decisione (PESC) 2021/509, non è uno Stato membro contributore ai fini dell'assunzione della responsabilità non contrattuale dell'Unione derivante dall'attuazione di una misura di assistenza adottata a norma della decisione (PESC) 2021/509. Lo stesso vale ugualmente per uno Stato membro che si sia astenuto e abbia fatto una dichiarazione conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, TUE in merito alla misura di assistenza di cui alla decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio (5).

(6)

In considerazione dell'evoluzione delle esigenze delle forze armate ucraine e al fine di massimizzare il valore aggiunto dell'Unione, il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 dovrebbe stabilire e riesaminare periodicamente l'assegnazione degli importi ricevuti tra le misure di assistenza conformemente a un orientamento strategico ad hoc fornito dal CPS conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509. È opportuno applicare le norme stabilite all'articolo 5, paragrafo 5, nonché all’articolo 11, paragrafi 8 e 14, della decisione (PESC) 2021/509,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi assegnati allo strumento europeo per la pace («EPF») a norma della decisione (PESC) 2024/1470 che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina sono destinati a misure di assistenza per la fornitura di sostegno militare alle forze armate ucraine, in aggiunta ai contributi volontari di cui all'articolo 30 della decisione (PESC) 2021/509.

Articolo 2

I costi amministrativi relativi alla gestione degli importi sono coperti dagli importi stessi. Gli stanziamenti corrispondenti alle entrate provenienti da tale contributo finanziario specifico sono aperti una volta ricevuti i pagamenti e sono riportati di diritto. Essi sono versati su appositi conti bancari e sono destinati all'esecuzione delle spese la cui amministrazione è stata affidata allo strumento europeo per la pace.

Il sostegno militare a titolo dell’EPF è effettuata conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme di esecuzione dell'EPF.

Articolo 3

In considerazione dell'evoluzione delle esigenze delle forze armate ucraine e al fine di massimizzare il valore aggiunto dell'Unione, l'assegnazione degli importi ricevuti tra le misure di assistenza è determinata e revisionata periodicamente dal comitato dello strumento istituito all’articolo 11 della decisione (PESC) 2021/509 conformemente a un orientamento strategico ad hoc fornito dal comitato politico e di sicurezza conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, di tale decisione. Si applicano le norme stabilite all'articolo 5, paragrafo 5, nonché all’articolo 11, paragrafi 8 e 14, di tale decisione. In considerazione di circostanze specifiche, non si applica la seconda frase dell’articolo 5, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2021/509.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2024

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB


(1)  Decisione (PESC) 2024/1470 del Consiglio, del 21 maggio 2024, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2024/1470, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1470/oj).

(2)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).

(3)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

(4)  Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio del 22 marzo 2021 che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

(5)  Decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza (GU L 60 del 28.2.2022, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1471/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)