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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/1468

24.5.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/1468 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2024

che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune («piani strategici della PAC»), finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce le norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (PAC).

(2)

Sebbene i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 concedano una notevole flessibilità agli Stati membri e offrano la possibilità di ridurre gli oneri amministrativi per gli agricoltori, il primo anno di applicazione concreta di tali regolamenti tramite i piani strategici della PAC ha chiaramente dimostrato che sono necessari alcuni adeguamenti limitati del quadro giuridico dell’Unione per la PAC per garantire un’attuazione efficace dei piani strategici della PAC e ridurre gli oneri amministrativi connessi alla loro attuazione e al controllo di determinati requisiti.

(3)

Gli agricoltori si trovano, inoltre, ad affrontare una serie eccezionale di difficoltà e incertezze. In particolare, gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un numero considerevole di eventi meteorologici estremi, tra cui siccità e inondazioni in varie parti dell’Unione. Tali eventi incidono sulla produzione e sulle entrate e hanno anche un impatto significativo sull’esecuzione e sul calendario delle normali pratiche agronomiche. Gli elevati prezzi dell’energia e dei fattori di produzione e le incertezze derivanti dalla guerra di aggressione della Ruussia nei confronti dell’Ucraina, il costo della vita, l’inflazione, il calo del valore della produzione cerealicola nel 2023 e il cambiamento dei flussi commerciali internazionali hanno causato ulteriori incertezze e pressioni sugli agricoltori. La concomitanza di tali eventi esercita una forte pressione sugli agricoltori e li spinge, in qualità di gestori di risorse naturali e attori economici, ad adeguare la gestione delle loro aziende e l’esecuzione delle pratiche agronomiche.

(4)

È pertanto necessario rivedere e semplificare alcune disposizioni dei regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 affinché gli Stati membri possano adattare meglio i loro piani strategici della PAC alle esigenze degli agricoltori e offrire a questi ultimi maggiore flessibilità nello svolgimento delle attività agricole, tenendo conto delle sfide crescenti, delle condizioni meteorologiche imprevedibili e delle incertezze economiche.

(5)

A norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2021/2115 gli Stati membri devono provvedere affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri devono stabilire, a livello nazionale o regionale, norme minime per gli agricoltori e altri beneficiari per ciascuna norma sulle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) elencata nell’allegato III del medesimo regolamento, in linea con il principale obiettivo di ciascuna delle norme di cui a tale allegato. La protezione e la qualità del suolo, obiettivi generali delle norme BCAA 5, 6 e 7, sono influenzate da numerosi fattori, fra cui il tipo di suolo, la scelta delle colture, le condizioni climatiche e meteorologiche, e gli usi del suolo passati e attuali e i metodi colturali, come l’agricoltura biologica, che richiede un approccio diverso a determinate operazioni. L’esperienza ha dimostrato che in alcune situazioni imporre determinati requisiti, come le restrizioni alla lavorazione del terreno o l’obbligo di semina in un determinato periodo, senza tenere debitamente conto dei fattori di cui sopra, può avere conseguenze negative su alcuni suoli o colture e rischia persino di compromettere l’obiettivo di protezione del suolo. La norma BCAA 9 stabilisce un divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000. L’esperienza ha, però, dimostrato che esistono situazioni eccezionali in cui tali prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale sono danneggiati, ad esempio da fauna selvatica o specie invasive, e per ripristinarli possono essere necessarie misure adeguate ad affrontare tali situazioni, tra cui deroghe al divieto di aratura delle zone interessate, così da assicurare che i requisiti della norma BCAA 9 contribuiscano alla protezione degli habitat e delle specie.

(6)

Il numero crescente di eventi meteorologici estremi e dei casi in cui prati permanenti indicati come sensibili sotto il profilo ambientale sono danneggiati da fattori quali fauna selvatica o specie invasive aumenta l’incidenza di problemi specifici incontrati degli agricoltori nell’applicazione dei requisiti delle norme BCAA 5, 6, 7 e 9, a cui gli Stati membri devono far fronte. Tali requisiti rischiano inoltre di risultare sproporzionati rispetto al loro effettivo contributo al raggiungimento dell’obiettivo di protezione del suolo per le norme BCAA 5, 6 e 7 e dell’obiettivo di protezione degli habitat e delle specie per la norma BCAA 9. Per evitare situazioni del genere, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a stabilire esenzioni specifiche dai requisiti delle norme BCAA 5, 6, 7 e 9 al fine di affrontare problemi specifici relativi alla loro applicazione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, quali i tipi di suolo, le colture o i metodi colturali o i danni subiti da prati permanenti dovuti, tra gli altri fattori, alla fauna selvatica o alle specie invasive. Dette esenzioni dovrebbero essere limitate in termini di zona di copertura e non dovrebbero ostacolare il contributo di tali norme al raggiungimento dei loro obiettivi principali, elencati nell’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115.

(7)

Le condizioni meteorologiche e il loro impatto sulle condizioni delle superfici agricole possono impedire agli agricoltori e ad altri beneficiari di rispettare i requisiti delle norme BCAA, quali limiti di tempo e periodi per le operazioni, in un determinato anno. Per evitare che gli agricoltori, a fronte di tali requisiti, siano costretti, ad esempio, a seminare colture entro una determinata data quando le condizioni meteorologiche dell’anno in corso non consentono di effettuare le operazioni necessarie o a costo di causare gravi effetti sul suolo, come la compattazione, è opportuno che gli Stati membri, nell’attuare le norme minime in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali stabilite dal regolamento (UE) 2021/2115, possano concedere deroghe temporanee a tali requisiti. È opportuno che tali deroghe temporanee siano limitate, nel loro campo di applicazione, agli agricoltori e altri beneficiari interessati o a zone colpite dalle condizioni meteorologiche e siano applicate dagli Stati membri solo per il periodo strettamente necessario.

(8)

Il regolamento (UE) 2021/2115 prevede una serie di elementi e strumenti che permettono agli Stati membri di conseguire l’obiettivo specifico di contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento. Uno di questi elementi è il sistema di condizionalità. In particolare, la norma BCAA 8 elencata nell’allegato III di tale regolamento comprende diversi requisiti, tra cui l’obbligo di destinare una determinata percentuale dei seminativi a superfici ed elementi non produttivi. L’obiettivo principale della norma BCAA 8 è il mantenimento di elementi e superfici non produttivi per migliorare la biodiversità nelle aziende agricole. Gli Stati membri possono anche progettare interventi a sostegno di tale obiettivo, quali i regimi ecologici volti a coprire i settori di intervento di cui all’articolo 31del regolamento (UE) 2021/2115. Nel contesto delle sfide e delle insicurezze derivanti dalla concomitanza di eventi avversi e di incertezze economiche, l’esperienza ha dimostrato la necessità di adeguare l’equilibrio tra i diversi strumenti strategici che contribuiscono alla tutela e al miglioramento della biodiversità, concedendo agli agricoltori maggiore flessibilità nel contribuire al raggiungimento di tale obiettivo in funzione della situazione specifica della loro azienda e fornendo loro una compensazione finanziaria più elevata per tale contributo.

(9)

Più specificamente, poiché l’obbligo di destinare una percentuale dei seminativi a superfici ed elementi non produttivi rientra attualmente nel primo requisito della norma BCAA 8 elencata nell’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, gli agricoltori che presentano domanda per ottenere pagamenti diretti e interventi di cui agli articoli 70, 71 e 72 di detto regolamento devono rispettare tale requisito senza alcuna compensazione dei costi sostenuti o del mancato guadagno. In alcuni casi ciò può comportare un significativo onere finanziario per gli agricoltori e i beneficiari interessati, specialmente tenendo conto che sui seminativi destinati a superfici o elementi non produttivi in base alla norma BCAA 8 non è possibile alcuna produzione vegetale o animale. Considerati gli oneri e le conseguenze che ciò comporta per alcuni agricoltori e la serie eccezionale di difficoltà e incertezze che essi si trovano ad affrontare, la necessità di creare superfici ed elementi non produttivi sui seminativi sarebbe affrontata meglio tramite uno strumento che permettesse maggiore flessibilità e, soprattutto, offrisse un incentivo tale da compensare almeno una parte dei costi sostenuti e del mancato guadagno dovuti a tali superfici ed elementi non produttivi. È pertanto opportuno modificare l’articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 per fare in modo che gli Stati membri sostengano regimi ecologici comprendenti, per i seminativi, pratiche per il mantenimento di superfici non produttive, quali terreni lasciati a riposo, e per la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio.

(10)

Allo stesso tempo è opportuno adeguare il sistema di condizionalità istituito dal regolamento (UE) 2021/2115 rimuovendo l’obbligo di destinare una percentuale dei seminativi a superfici ed elementi non produttivi dalla norma BCAA 8 elencata nell’allegato III di tale regolamento. L’obbligo di mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio e il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, che attualmente fanno parte dei requisiti della norma BCAA 8, dovrebbero essere mantenuti nell’ambito del sistema di condizionalità per garantire la protezione degli elementi caratteristici del paesaggio esistenti nelle zone agricole.

(11)

È opportuno concedere agli Stati membri ulteriore flessibilità per modificare i propri piani strategici della PAC, pur garantendone la stabilità e la gestibilità , nonché l’efficienza amministrativa del processo di modifica. L’esperienza ha dimostrato che può essere difficile affrontare le esigenze specifiche sia del FEAGA che del FEASR in un’unica domanda di modifica. Al contempo è opportuno limitare il numero di modifiche per anno civile affinché gli agricoltori e gli altri beneficiari dispongano di tempo sufficiente per tenere conto delle modifiche, e per limitare gli oneri amministrativi per gli Stati membri e consentire alla Commissione di valutare la compatibilità delle modifiche con il quadro giuridico dell’Unione di cui ai regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116, entro i termini ivi stabiliti. Il numero massimo di domande di modifica dei piani strategici della PAC dovrebbe pertanto aumentare a due domande di modifica per anno civile, oltre alle tre ulteriori domande di modifica del piano strategico della PAC che possono essere presentate in conformità dell’articolo 119, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115.

(12)

In conformità dell’articolo 120 del regolamento (UE) 2021/2115, in caso di modifica degli atti legislativi dell’Unione elencati nell’allegato XIII di tale regolamento ciascuno Stato membro è tenuto a valutare se il proprio piano strategico della PAC debba essere modificato e a notificare alla Commissione l’esito di tali valutazioni entro un determinato termine. Poiché tale obbligo si è rivelato oneroso per gli Stati membri e gli sforzi che gli Stati membri sono altrimenti chiamati a dedicare alla valutazione della parte residua del periodo di programmazione dei piani strategici della PAC in corso dovrebbero essere limitati, è opportuno che tale obbligo non si applichi alle modifiche che entrano in vigore dopo il 31 dicembre 2025 degli atti legislativi elencati nell’allegato XIII.

(13)

L’esperienza ha dimostrato che la concomitanza di numerosi eventi avversi pone difficoltà agli agricoltori, imponendo una maggiore flessibilità e una semplificazione dell’attuazione dei piani strategici della PAC per quanto riguarda determinate norme BCAA elencate nell’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115.

(14)

L’obiettivo principale della norma BCAA 6 elencata nell’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 è la protezione dei suoli nei periodi più sensibili, mediante il requisito di una copertura minima del suolo per evitare di lasciarlo nudo in tali periodi. La definizione e l’attuazione dei requisiti previsti dalla norma BCAA 6 sono influenzate, più che nel caso di altre norme BCAA, da un’ampia gamma di fattori. In particolare, la copertura minima del suolo può essere effettuata con diversi mezzi, che dipendono non solo dalle condizioni pedoclimatiche, ma anche da fattori quali la scelta delle colture e la durata della stagione di crescita in un determinato anno. I periodi sensibili possono inoltre variare, specialmente in funzione delle specifiche condizioni pedoclimatiche. Inoltre, nell’operare le scelte di produzione e in particolare le decisioni di semina, gli agricoltori e gli altri beneficiari devono essere in grado di conciliare i requisiti della norma BCAA 6 con condizioni meteorologiche imprevedibili. Alla luce di questi fattori, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di gestire i suddetti requisiti della norma BCAA 6 in modo più flessibile rispetto a quelli di altre norme BCAA e in modo da garantire che tali requisiti contribuiscano al raggiungimento dell’obiettivo principale di tale norma, tenendo conto nel contempo di una serie di elementi, tra cui le condizioni pedoclimatiche.

(15)

È quindi opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a determinare i principali elementi della norma BCAA 6 e a sintetizzarli nei propri piani strategici della PAC conformemente all’articolo 109, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115. Pertanto la Commissione dovrebbe garantire, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, all’articolo 109, paragrafo 2, e agli articoli 118 e 119 di tale regolamento, che gli elementi principali della norma BCAA 6, quali determinati dagli Stati membri, siano, nel complesso, in linea con l’obiettivo principale della norma stessa.

(16)

L’obiettivo principale della norma BCAA 7 elencata nell’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 è preservare il potenziale del suolo. Considerando che anche la diversificazione delle colture può contribuire a preservare il potenziale del suolo ed è al contempo più semplice da attuare per alcuni agricoltori nel contesto delle molteplici pressioni e sfide che affrontano attualmente, gli Stati membri dovrebbero poter permettere agli agricoltori di rispettare la norma BCAA 7 anche attraverso la diversificazione delle colture. È pertanto opportuno stabilire requisiti minimi in materia di diversificazione delle colture.

(17)

È importante che la PAC continui a contribuire agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e), ed f), del regolamento (UE) 2021/2115 mediante i requisiti di condizionalità. È inoltre importante garantire la stabilità di tali requisiti quale base comune per gli Stati membri e gli agricoltori. I requisiti di condizionalità di cui al regolamento (UE) 2021/2115 dovrebbero quindi continuare ad applicarsi a tutti gli agricoltori. Tuttavia, l’onere amministrativo connesso ai controlli dei requisiti di condizionalità di cui al regolamento (UE) 2021/2116 può risultare sproporzionatamente elevato per i piccoli agricoltori e le amministrazioni nazionali. Pertanto, oltre a introdurre flessibilità per quanto riguarda le norme BCAA 6, 7 e 8, è opportuno alleggerire l’onere che i controlli previsti dal regolamento (UE) 2021/2116 comportano per i piccoli agricoltori e le amministrazioni nazionali. Gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dovrebbero pertanto essere esentati dai controlli di condizionalità per quanto riguarda i requisiti di gestione obbligatori previsti dal diritto dell’Unione e le buone condizioni agronomiche e ambientali. Poiché tali piccoli agricoltori rappresentano il 65 % dei beneficiari della PAC, ma occupano solo il 10 % circa della superficie agricola totale, tale esenzione semplificherebbe il lavoro per molti agricoltori e per le amministrazioni nazionali senza ostacolare in modo significativo il contributo dei requisiti di condizionalità nel raggiungimento dei loro obiettivi.

(18)

Poiché la superficie agricola gestita dai piccoli agricoltori è limitata e le sanzioni applicabili a questi ultimi sono generalmente ridotte, l’applicazione di sanzioni potrebbe comportare oneri sproporzionati per le amministrazioni degli Stati membri. Pertanto, i piccoli agricoltori esentati dai controlli di condizionalità dovrebbero essere esentati anche dall’applicazione di sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto dei requisiti di condizionalità.

(19)

Per evitare costi e oneri amministrativi eccessivi connessi ai controlli di condizionalità, i beneficiari che ricevono pagamenti per superficie nell’ambito di un piano strategico della PAC a norma del regolamento (UE) 2021/2115 e di un programma di sviluppo rurale attuato a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) fino al 31 dicembre 2025, e che sono pertanto soggetti ai controlli di condizionalità a norma del regolamento (UE) 2021/2116, dovrebbero essere esonerati dai controlli di condizionalità e dall’applicazione di sanzioni a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(20)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire affrontare la serie eccezionale di difficoltà e incertezze affrontate dagli agricoltori rivedendo e semplificando alcune disposizioni dei regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(21)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116.

(22)

Al fine di garantire un’agevole attuazione delle misure stabilite nel presente regolamento relative alle norme BCAA 6, 7 e 8, elencate nell’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, è necessario stabilire disposizioni transitorie per quanto riguarda le modifiche dei piani strategici della PAC presentati dagli Stati membri nel 2024 per l’approvazione della Commissione a norma dell’articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda gli effetti di tali modifiche nel 2024 prima dell’approvazione delle stesse da parte della Commissione.

(23)

Considerata la necessità di offrire agli agricoltori una maggiore flessibilità per svolgere le loro attività agricole, tenendo conto delle crescenti sfide, dell’imprevedibilità delle condizioni meteorologiche e delle incertezze economiche che si trovano ad affrontare, e dell’urgenza di affrontare l’impatto della serie eccezionale di difficoltà e incertezze, si ritiene opportuno invocare l’eccezione al periodo di otto settimane prevista all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(24)

Al fine di garantire un’agevole attuazione delle misure previste e vista l’urgenza dovuta all’eccezionale quantità di difficoltà e incertezze affrontate dagli agricoltori, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(25)

Al fine di evitare oneri amministrativi sproporzionati per i piccoli agricoltori e per le autorità nazionali, è opportuno che l’esenzione dalle sanzioni per mancato rispetto dei requisiti di condizionalità della vecchia e della nuova PAC si applichi retroattivamente per quanto riguarda l’anno di domanda 2024.

(26)

Poiché l’anno di domanda 2024 è iniziato il 1o gennaio 2024, è opportuno che le misure stabilite dal presente regolamento relative alle norme BAAC 6, 7 e 8 elencate all’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 si applichino per l’anno di domanda 2024, al fine di dare agli Stati membri la possibilità di applicare tali misure sin dall’anno di domanda 2024,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2021/2115

Il regolamento (UE) 2021/2115 è così modificato:

1)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

“seminativo”: terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell’impegno, terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo che sono stati ritirati dalla produzione a norma dell’articolo 31 o dell’articolo 70 del presente regolamento o degli articoli 22, 23 o 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (*1), o dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (*2), o dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3);

(*1)  Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti ( GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1257/oj)."

(*2)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1698/oj)."

(*3)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj).»;"

b)

al paragrafo 4, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

qualsiasi superficie dell’azienda che:

i)

presenta elementi caratteristici del paesaggio soggetti all’obbligo di mantenimento ai sensi della norma BCAA 8 elencata nell’allegato III; o

ii)

per la durata del corrispondente impegno dell’agricoltore, è impegnata o mantenuta a seguito di un regime per il clima e l’ambiente di cui all’articolo 31.

Se gli Stati membri decidono in tal senso, l’ettaro ammissibile può contenere altri elementi caratteristici del paesaggio, purché questi non siano predominanti e non ostacolino in modo significativo lo svolgimento dell’attività agricola a causa della superficie da essi occupata sulla parcella agricola. Nell’attuare tale principio, gli Stati membri possono fissare una quota massima della parcella agricola che può essere coperta da tali altri elementi caratteristici del paesaggio.

Per quanto riguarda i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, gli Stati membri possono decidere di applicare coefficienti fissi di riduzione per determinare la superficie considerata ammissibile.»;

2)

l’articolo 13 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Nel definire le norme BCAA 5, 6, 7 o 9 elencate nell’allegato III, gli Stati membri possono stabilire esenzioni specifiche dai requisiti di tali norme. Le esenzioni si basano su criteri oggettivi e non discriminatori, quali le colture, i tipi di suolo e i metodi colturali o i danni subiti da prati permanenti, dovuti, tra l’altro, alla fauna selvatica o alle specie invasive, e sono limitate in termini di zona di copertura. Sono stabilite esenzioni specifiche solo se e nella misura in cui sono necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell’applicazione di tali norme e non ostacolano in modo significativo il contributo di ciascuna di tali norme agli obiettivi principali elencati nell’allegato III.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Nell’attuare le norme minime definite a norma dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee a requisiti quali limiti di tempo e periodi stabiliti in tali norme in caso di condizioni meteorologiche che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di conformarsi a tali requisiti in un determinato anno. Tali deroghe temporanee sono limitate, nel loro campo di applicazione, agli agricoltori e altri beneficiari o zone colpiti dalle condizioni meteorologiche e sono applicate dagli Stati membri solo per il periodo strettamente necessario.»;

3)

all’articolo 31 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Nell’ambito dei regimi ecologici di cui al paragrafo 1 gli Stati membri istituiscono e forniscono un sostegno a favore di uno o più regimi comprendenti, per i seminativi, pratiche per il mantenimento di superfici non produttive, quali terreni lasciati a riposo, e per la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio. Tali regimi rivestono carattere volontario per gli agricoltori in attività e le associazioni di agricoltori in attività.»;

4)

all’articolo 119, paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La domanda di modifica del piano strategico della PAC può essere presentata due volte per anno civile, fatte salve eventuali deroghe previste nel presente regolamento o definite dalla Commissione conformemente all’articolo 122. Possono inoltre essere presentate tre ulteriori domande di modifica del piano strategico della PAC durante il periodo di validità del piano strategico della PAC. Il presente paragrafo non si applica alle domande di modifica intese a presentare gli elementi mancanti in conformità dell’articolo 118, paragrafo 5.»;

5)

all’articolo 120 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Il primo comma del presente articolo non si applica alle modifiche che entrano in vigore dopo il 31 dicembre 2025 degli atti legislativi elencati nell’allegato XIII.»;

6)

l’allegato III è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) 2021/2116

Il regolamento (UE) 2021/2116 è così modificato:

1)

l’articolo 83 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata a norma dell’articolo 69, paragrafo 1, sono esentati dai controlli nell’ambito del sistema istituito a norma del paragrafo 1 del presente articolo.»;

b)

al paragrafo 6, la lettera f) è soppressa;

2)

all’articolo 84 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Ggli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata a norma dell’articolo 69, paragrafo 1, sono esentati dalle sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e all’articolo 85.»;

3)

all’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv)

per il FEASR in relazione alle spese incorse dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall’organismo pagatore nel quadro dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, ad eccezione degli articoli 96 e 97 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda i beneficiari che sono soggetti al sistema di controllo di cui all’articolo 83 del presente regolamento;».

Articolo 3

Disposizioni transitorie

1.   In deroga all’articolo 119, paragrafo 8, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, la data di entrata in vigore delle modifiche dei piani strategici della PAC relative alle modifiche delle norme 6, 7 o 8 del FEAGA, di cui all’allegato al presente regolamento, presentate dagli Stati membri alla Commissione per approvazione a norma dell’articolo 119, paragrafo 2, di tale regolamento in relazione all’anno di domanda 2024 per quanto riguarda l’anno di domanda 2024 non è soggetta all’approvazione della Commissione.

2.   In deroga all’articolo 119, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri possono decidere, per l’anno di domanda 2024, che le modifiche dei piani strategici della PAC relative alle modifiche delle norme 6, 7 o 8 del FEAGA, di cui all’allegato al presente regolamento producano effetti giuridici prima della loro approvazione da parte della Commissione. Con riguardo alla norma BCAA 8, gli Stati membri possono adottare una siffatta decisione soltanto nel caso in cui richiedano, in relazione all’anno di domanda 2024, di attuare regimi comprendenti, per i seminativi, pratiche per il mantenimento di superfici non produttive, quali terreni lasciati a riposo, o per la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggiodi cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115.

Nell’adottare la decisione di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché siano rispettati i principi generali del diritto dell’Unione, in particolare il principio della certezza del diritto, il principio di non discriminazione e la tutela del legittimo affidamento degli agricoltori e degli altri beneficiari e affinché si tenga conto della necessità degli agricoltori e degli altri beneficiari di disporre di tempo sufficiente per conformarsi alle modifiche.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 2, punti 2) e 3), e l’allegato si applicano a partire dall’anno di domanda 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2024

Per il Parlamento europeo

Il presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 (non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 maggio 2024.

(3)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).

(4)  Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).

(5)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj).

(6)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1306/oj).


ALLEGATO

L’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 è così modificato:

1)

la voce BCAA 6 è sostituita dalla seguente:

«BCAA 6

Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri (*1).

Protezione dei suoli nei periodi più sensibili

2)

la voce BCAA 7 è sostituita dalla seguente:

«BCAA 7

Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse. Gli Stati membri possono inoltre decidere di consentire agli agricoltori e agli altri beneficiari di soddisfare tale norma mediante la diversificazione delle colture (*2).

Preservare il potenziale del suolo

3)

la voce BCAA 8 è sostituita dalla seguente:

«BCAA 8

Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli

A titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

Mantenimento di elementi non produttivi per migliorare la biodiversità nelle aziende agricole»


(*1)  Gli Stati membri possono tener conto, in particolare, del breve periodo vegetativo derivante dalla lunghezza e dal rigore del periodo invernale nelle regioni interessate.»;

(*2)  La rotazione consiste in un cambiamento di coltura a livello di parcella (tranne nel caso di colture pluriennali, erba e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo), comprese le colture secondarie adeguatamente gestite.

Sulla base della diversità dei metodi di produzione e delle condizioni agroclimatiche, gli Stati membri possono autorizzare nelle regioni interessate altre pratiche di rotazione colturale rafforzata con leguminose o di diversificazione delle colture, volte a migliorare e preservare il potenziale del suolo in linea con gli obiettivi della presente norma BCAA.

Nel definire i requisiti in materia di diversificazione delle colture, gli Stati membri rispettano i requisiti minimi seguenti:

a)

se la superficie di seminativi di un’azienda è compresa tra 10 e 30 ettari, la diversificazione delle colture consiste nella coltivazione di seminativi di un’azienda con almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi.

b)

se la superficie di seminativi di un’azienda è superiore a 30 ettari, la diversificazione delle colture consiste nella coltivazione di seminativi di un’azienda con almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi.

Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi della presente norma le aziende:

a)

i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;

b)

la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi; o

c)

con una superficie di seminativi fino a 10 ettari.

Gli Stati membri possono introdurre un limite massimo per le superfici coperte da una singola coltura al fine di evitare le monocolture di grande estensione.

Gli agricoltori certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 sono considerati conformi alla presente norma BCAA.»;


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1468/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)