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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/1415

22.5.2024

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1415 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2024

che modifica il regolamento (CE) n. 810/2009 per quanto riguarda l’importo dei diritti per i visti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 16, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 810/2009, la Commissione ha valutato l’esigenza di rivedere gli importi dei diritti per i visti stabiliti in tale regolamento, tenendo conto di criteri obiettivi.

(2)

Nella valutazione la Commissione ha analizzato l’andamento del tasso d’inflazione generale a livello dell’Unione e la media ponderata delle retribuzioni dei funzionari degli Stati membri tra il 1o luglio 2020 e il 1o luglio 2023. Ha concluso che è necessario aumentare del 12,5 % l’importo dei diritti per i visti.

(3)

Dato che la Danimarca ha deciso di recepire nel proprio diritto interno il regolamento (CE) n. 810/2009, basato sull’acquis di Schengen, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca è vincolata ad attuare il presente regolamento in forza del diritto internazionale.

(4)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (2); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(5)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (4).

(6)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (6).

(7)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (8).

(8)

Per quanto concerne Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003.

(9)

Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005.

(10)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 810/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 16 del regolamento (CE) n. 810/2009, i paragrafi 1, 2 e 2 bis sono sostituiti dai seguenti:

«1.

I richiedenti pagano diritti pari a 90 EUR.

2.

Per i minori di età uguale o superiore a sei anni e inferiore a dodici anni i diritti per i visti ammontano a 45 EUR.

2bis

. Se una decisione di esecuzione è adottata dal Consiglio in conformità dell’articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera b), si applicano diritti per i visti pari a 135 EUR o 180 EUR. La presente disposizione non si applica ai minori di età inferiore a dodici anni.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/810/oj?locale=it.

(2)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj).

(3)   GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj.

(4)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj).

(5)   GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(6)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj).

(7)   GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(8)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1415/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)