Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/1415 |
22.5.2024 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1415 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2024
che modifica il regolamento (CE) n. 810/2009 per quanto riguarda l’importo dei diritti per i visti
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 9,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 16, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 810/2009, la Commissione ha valutato l’esigenza di rivedere gli importi dei diritti per i visti stabiliti in tale regolamento, tenendo conto di criteri obiettivi. |
(2) |
Nella valutazione la Commissione ha analizzato l’andamento del tasso d’inflazione generale a livello dell’Unione e la media ponderata delle retribuzioni dei funzionari degli Stati membri tra il 1o luglio 2020 e il 1o luglio 2023. Ha concluso che è necessario aumentare del 12,5 % l’importo dei diritti per i visti. |
(3) |
Dato che la Danimarca ha deciso di recepire nel proprio diritto interno il regolamento (CE) n. 810/2009, basato sull’acquis di Schengen, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca è vincolata ad attuare il presente regolamento in forza del diritto internazionale. |
(4) |
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (2); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
(5) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (4). |
(6) |
Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (6). |
(7) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (8). |
(8) |
Per quanto concerne Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003. |
(9) |
Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005. |
(10) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 810/2009, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 16 del regolamento (CE) n. 810/2009, i paragrafi 1, 2 e 2 bis sono sostituiti dai seguenti:
«1. |
I richiedenti pagano diritti pari a 90 EUR. |
2. |
Per i minori di età uguale o superiore a sei anni e inferiore a dodici anni i diritti per i visti ammontano a 45 EUR. |
2bis |
. Se una decisione di esecuzione è adottata dal Consiglio in conformità dell’articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera b), si applicano diritti per i visti pari a 135 EUR o 180 EUR. La presente disposizione non si applica ai minori di età inferiore a dodici anni.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/810/oj?locale=it.
(2) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj).
(3) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj.
(4) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj).
(5) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(6) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj).
(7) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(8) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1415/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)