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dell'Unione europea

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Serie L


2024/1403

24.5.2024

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1403 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2024

che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le condizioni e le procedure per l’accreditamento dei soggetti qualificati da parte dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 62, paragrafo 13 lettera f),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1139 consente all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («Agenzia») e alle autorità nazionali competenti di assegnare i loro compiti di certificazione e sorveglianza a soggetti qualificati che siano stati accreditati in conformità degli atti delegati di cui all’articolo 62, paragrafo 13, lettera f), o degli atti di esecuzione di cui all’articolo 62, paragrafo 14, primo comma, lettera e), in quanto soddisfano i criteri di cui all’allegato VI del medesimo regolamento.

(2)

L’Agenzia dovrebbe assegnare compiti di certificazione e sorveglianza solo a soggetti qualificati in grado di eseguire tali compiti. L’Agenzia dovrebbe pertanto istituire e mantenere un sistema di accreditamento completo al fine di garantire la conformità dei soggetti qualificati ai requisiti di cui all’allegato VI del regolamento (UE) 2018/1139.

(3)

Il presente regolamento dovrebbe introdurre una procedura mediante la quale l’Agenzia possa accreditare soggetti qualificati per garantire che siano in grado di svolgere i loro compiti in modo continuativo. Per una cooperazione efficace tra l’Agenzia e le autorità nazionali competenti, l’Agenzia dovrebbe avere la facoltà di richiedere all’autorità nazionale competente le pertinenti relazioni di accreditamento dei soggetti qualificati.

(4)

Nell’eseguire compiti di certificazione e sorveglianza per conto dell’Agenzia, i soggetti qualificati accreditati svolgono funzioni pubbliche. Tali compiti non costituiscono servizi offerti da un operatore economico nell’ambito di un appalto pubblico e pertanto non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Pertanto, al fine di garantire un’assegnazione trasparente, equa e non discriminatoria dei compiti agli enti qualificati, l’Agenzia dovrebbe stabilire criteri di assegnazione che fungano da base per la conclusione di accordi scritti con tali soggetti.

(5)

Al fine di evitare interruzioni nell’esecuzione dei compiti assegnati, il presente regolamento dovrebbe inoltre specificare le condizioni alle quali un soggetto qualificato accreditato può continuare a svolgere i propri compiti in caso di cambiamenti riguardanti la sua organizzazione, le sue procedure e il suo personale tali da poter incidere sul suo status di accreditamento.

(6)

L’Agenzia dovrebbe assicurare la sorveglianza continua dei soggetti qualificati accreditati al fine di garantirne la costante conformità all’allegato VI del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce:

a)

le norme e le procedure per l’accreditamento dei soggetti qualificati da parte dell’Agenzia;

b)

le condizioni alle quali l’Agenzia può assegnare compiti di certificazione o sorveglianza a soggetti qualificati.

2.   Il presente regolamento riguarda tutti i settori in cui l’Agenzia può accreditare soggetti qualificati che agiscono in veste di autorità competente a norma dell’articolo 62, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/1139.

Articolo 2

Sistema di accreditamento dei soggetti qualificati

1.   L’Agenzia istituisce e mantiene un sistema di accreditamento dei soggetti qualificati. Tale sistema comprende le procedure che disciplinano tutti i seguenti aspetti:

a)

l’accreditamento iniziale dei soggetti qualificati;

b)

la sorveglianza e la valutazione continue della conformità dei soggetti qualificati accreditati;

c)

la modifica, la sospensione, la limitazione e la revoca dell’accreditamento;

d)

un meccanismo di risoluzione delle controversie utilizzabile almeno per le decisioni dell’Agenzia di cui all’articolo 3, paragrafo 5, e all’articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento.

Il sistema di accreditamento e i risultati dell’accreditamento iniziale e della sorveglianza e valutazione continue dei soggetti qualificati accreditati sono documentati e detenuti dall’Agenzia.

2.   Qualora un’autorità nazionale competente abbia già accreditato un soggetto qualificato in conformità a un atto di esecuzione adottato sulla base dell’articolo 62, paragrafo 14, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1139, l’Agenzia può chiedere all’autorità nazionale competente che ha rilasciato l’accreditamento di fornirle le relative relazioni di accreditamento.

3.   Qualora intendano accreditare congiuntamente un soggetto interessato, l’Agenzia e una o più autorità nazionali competenti concludono un accordo sui rispettivi ruoli e le rispettive responsabilità per quanto riguarda le procedure del sistema di accreditamento di cui al punto 1 del presente articolo.

Articolo 3

Procedura di accreditamento dei soggetti qualificati

1.   Qualora intenda ricorrere a soggetti qualificati, l’Agenzia pubblica sul suo sito web un avviso con cui invita i soggetti interessati a presentare domanda di accreditamento.

Tale avviso specifica in particolare:

a)

le categorie di compiti di certificazione e sorveglianza che l’Agenzia intende svolgere tramite soggetti qualificati;

b)

se l’Agenzia intende includere nell’ambito di accreditamento il privilegio di rilasciare, rinnovare, modificare, limitare, sospendere e revocare i certificati o di ricevere dichiarazioni per conto dell’Agenzia;

c)

i documenti e le informazioni che i richiedenti devono presentare e il termine per la presentazione delle domande.

2.   L’Agenzia valuta la domanda di accreditamento presentata dal richiedente tenendo in considerazione i criteri di cui al paragrafo 3.

3.   L’Agenzia accredita e rilascia il certificato di accreditamento al richiedente se, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 2, conclude che:

a)

il richiedente soddisfa i requisiti essenziali di cui all’allegato VI del regolamento (UE) 2018/1139;

b)

le competenze, le conoscenze e le procedure del richiedente corrispondono al livello richiesto per l’ambito di accreditamento sia per quanto riguarda l’organizzazione che in relazione agli esperti per il settore tecnico richiesto.

4.   L’accreditamento rilasciato dall’Agenzia definisce in dettaglio la portata dei compiti, i privilegi concessi ed eventuali condizioni a essi legate.

5.   Se il richiedente non soddisfa le condizioni per l’accreditamento di cui al paragrafo 3 del presente articolo, l’Agenzia ne informa il soggetto ed espone il motivo per cui il rilascio dell’accreditamento è stato rifiutato.

Articolo 4

Assegnazione di compiti a soggetti qualificati accreditati

1.   L’Agenzia elabora criteri equi e trasparenti per l’assegnazione dei compiti ai soggetti qualificati accreditati a norma dell’articolo 3. L’Agenzia comunica i criteri per l’assegnazione dei compiti a tutti i soggetti qualificati.

2.   Nell’elaborare i criteri di assegnazione di cui al paragrafo 1 si tiene conto di quanto segue:

a)

la portata dei compiti;

b)

la qualifica e l’esperienza nel settore di attività in questione, compresi i prerequisiti tecnici, personali, organizzativi e procedurali per lo svolgimento dei compiti che devono essere assegnati;

c)

la disponibilità e la capacità del soggetto qualificato a svolgere i compiti nei tempi richiesti e al livello tecnico, qualitativo e professionale richiesto;

d)

l’interfaccia con la persona fisica o giuridica soggetta al regolamento (UE) 2018/1139, in particolare la prossimità, la capacità e la competenza a comunicare efficacemente con quest’ultima;

e)

l’efficienza dal punto di vista dei costi.

3.   Nell’assegnare compiti ai soggetti qualificati, l’Agenzia stipula un contratto scritto che stabilisca almeno:

a)

i compiti da svolgersi;

b)

la dichiarazione, le relazioni e la documentazione che il soggetto qualificato deve fornire;

c)

le condizioni tecniche che il soggetto qualificato deve soddisfare nello svolgimento dei compiti assegnatigli;

d)

la corrispondente copertura della responsabilità;

e)

la protezione data alle informazioni acquisite dal soggetto qualificato nell’ambito dello svolgimento dei compiti assegnatigli;

f)

la remunerazione del soggetto qualificato.

L’Agenzia assegna al soggetto qualificato l’incarico di eseguire i compiti, comprese le funzioni di gestione tecnica, mediante un ordine di incarico in cui è descritta dettagliatamente la portata del compito da svolgere.

4.   Quando assegna un compito a un soggetto qualificato, l’Agenzia garantisce che quest’ultimo soddisfa tutti i requisiti essenziali di cui all’allegato VI del regolamento (UE) 2018/1139.

Articolo 5

Cambiamenti dell’ambito di accreditamento

1.   Il soggetto qualificato notifica all’Agenzia senza indebito ritardo qualsiasi cambiamento che interessi la sua organizzazione, le sue procedure e il suo personale tale da poter incidere sul suo ambito di accreditamento.

2.   L’Agenzia valuta gli effetti del cambiamento notificato sull’ambito di accreditamento e sui privilegi e decide se sia necessaria un’ulteriore valutazione del soggetto qualificato.

3.   L’Agenzia può modificare l’ambito di accreditamento in funzione della rilevanza del cambiamento e, se del caso, del risultato della valutazione.

Articolo 6

Sorveglianza dei soggetti qualificati accreditati

1.   L’Agenzia verifica la costante conformità al fine di garantire che le competenze, le conoscenze e le procedure del soggetto qualificato siano conformi all’articolo 3, paragrafo 3.

2.   La verifica di cui al paragrafo 1 si fonda su un sistema di sorveglianza basato sul rischio che tiene conto della natura specifica del soggetto qualificato, della complessità delle sue attività e dei risultati delle attività di sorveglianza svolte in passato.

3.   Se in qualsiasi momento constata che le condizioni per l’accreditamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3, non sono più soddisfatte o se il soggetto qualificato accreditato ha violato l’ambito di accreditamento, l’Agenzia adotta immediatamente le appropriate misure atte a garantire l’applicazione delle norme e, se del caso, limita, sospende o revoca l’accreditamento del soggetto qualificato a seconda dell’entità della non conformità fino a quando l’organizzazione non abbia adottato azioni correttive soddisfacenti.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1403/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)