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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/1400 |
24.5.2024 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1400 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2024
che modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda la sicurezza aeroportuale, il cambiamento di gestore aeroportuale e la segnalazione di eventi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 139/2014 (2) della Commissione stabilisce i requisiti e le procedure amministrative relativi agli aeroporti, in cui rientrano la gestione, il funzionamento, la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti stessi. |
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(2) |
Nel caso in cui un gestore aeroportuale certificato a norma del regolamento (UE) n. 139/2014 cessi l’attività e subentri un nuovo gestore aeroportuale, il cambiamento dovrebbe avvenire in maniera tale da garantire una transizione sicura e agevole dell’esercizio aeroportuale. |
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(3) |
Il sistema di segnalazione degli eventi dei gestori aeroportuali e dei fornitori di servizi di gestione del piazzale dovrebbe essere allineato con le disposizioni del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) al fine di garantire la coerenza tra tali regolamenti. |
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(4) |
Qualora i gestori aeroportuali forniscano anche servizi di traffico aereo, i requisiti per il monitoraggio della conformità dovrebbero essere allineati con le disposizioni corrispondenti del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione (4) al fine di agevolare l’integrazione del monitoraggio della conformità nell’ambito di un unico sistema di gestione. |
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(5) |
Il regolamento (UE) n. 139/2014 impone ai gestori aeroportuali di stabilire e guidare programmi di sicurezza e comitati per la sicurezza. Inoltre il doc. 9981 «Procedures for Air Navigation Services — Aerodromes» dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale («ICAO») ha aggiunto disposizioni specifiche per la composizione e il funzionamento di tali comitati. Pertanto le disposizioni relative al funzionamento dei gruppi locali di sicurezza della pista e degli altri comitati per la sicurezza aeroportuale dovrebbero essere modificate al fine di riflettere tali sviluppi a livello dell’ICAO. |
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(6) |
È opportuno che il gestore aeroportuale stabilisca un piano per la rimozione di aeromobili immobilizzati, affinché sia predisposto un meccanismo di coordinamento e sia garantito l’accesso a risorse e attrezzature. |
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(7) |
Dovrebbero essere stabiliti requisiti minimi comuni riguardanti la sicurezza dei lavori aeroportuali sulla base di standard e pratiche raccomandate dell’ICAO e di inchieste riguardanti eventi di sicurezza; dovrebbe essere pertanto predisposto un processo volto a gestire la sicurezza dei lavori aeroportuali, che comprenda autorizzazioni, notifiche, misure di sicurezza, sorveglianza e controllo. |
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(8) |
Le piste e le vie di rullaggio, o parti di esse, che siano chiuse in via temporanea o permanente dovrebbero essere opportunamente segnalate per evitarne l’uso da parte degli aeromobili. |
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(9) |
L’uso di un aeroporto da parte di aeromobili che superano le caratteristiche di progettazione certificate dell’aeroporto dovrebbe essere valutato e dovrebbe essere ottenuta la preventiva approvazione dell’autorità competente al fine di garantire che tutti rischi per la sicurezza siano adeguatamente valutati e attenuati. |
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(10) |
Le posizioni, nell’area di movimento di un aeroporto, in cui siano avvenute collisioni o incursioni di pista o in cui siano stati riscontrati potenziali rischi di collisioni o di incursioni di pista dovrebbero essere individuate e designate come «hot spot» e i rischi associati dovrebbero essere mitigati, al fine di evitare il rischio di incursioni di pista nonché il rischio di collisione tra aeromobili e tra aeromobili e veicoli. |
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(11) |
È opportuno che la sospensione o la chiusura delle operazioni in pista sia condotta in modo sicuro e coordinato; pertanto il gestore aeroportuale dovrebbe stabilire e attuare opportune procedure. |
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(12) |
Poiché un uso eccessivo da parte di aeromobili pesanti può danneggiare la pavimentazione, è opportuno stabilire adeguate procedure per le operazioni con sovraccarico al fine di regolare le operazioni di tali aeromobili ed evitare l’eccessivo deteriorarsi della pavimentazione. |
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(13) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 139/2014. |
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(14) |
Al fine di garantire un’agevole attuazione delle misure introdotte dal presente regolamento, mantenendo nel contempo un livello elevato e uniforme di sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione, è auspicabile accordare al settore e alle autorità competenti degli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi alle misure introdotte dal presente regolamento ed è pertanto opportuno che esso si applichi 12 mesi dopo la sua entrata in vigore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 139/2014
Il regolamento (UE) n. 139/2014 è così modificato:
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(1) |
all’articolo 7 è aggiunto seguente il paragrafo 4: «4. Il DAAD allegato al certificato è trasferito al nuovo gestore aeroportuale cui sarà trasferito l’esercizio dell’aeroporto, purché le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 siano soddisfatte.» |
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(2) |
gli allegati I, II, III e IV sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Data di entrata in vigore e di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 24 maggio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj.
(2) Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/139/oj.
(3) Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/376/oj).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1o marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 62 dell’8.3.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/373/oj).
ALLEGATO
Gli allegati I, II, III e IV al regolamento (UE) n. 139/2014 sono così modificati:
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(1) |
l’allegato I è così modificato:
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(2) |
l’allegato II è così modificato:
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(3) |
l’allegato III è così modificato:
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(4) |
l’allegato IV è così modificato:
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1400/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)