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dell'Unione europea

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Serie L


2024/1392

29.5.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/1392 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2024

relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (2) («accordo di associazione»), costituisce la base delle relazioni tra l’Unione e l’Ucraina. Conformemente alla decisione 2014/668/UE del Consiglio (3), il titolo IV dell’accordo di associazione, relativo agli scambi e alle questioni commerciali, è stato applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2016 ed è entrato in vigore il 1o settembre 2017 a seguito della ratifica da parte di tutti gli Stati membri.

(2)

L’accordo di associazione esprime il desiderio delle parti dell’accordo di associazione («parti») di rafforzare e ampliare le relazioni in una forma ambiziosa e innovativa, al fine di agevolare e realizzare una graduale integrazione economica, nel rispetto dei diritti e degli obblighi che discendono dall’appartenenza delle parti all’Organizzazione mondiale del commercio.

(3)

L’articolo 25 dell’accordo di associazione prevede la progressiva istituzione di una zona di libero scambio tra le parti conformemente all’articolo XXIV dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994). A tal fine, l’articolo 29 dell’accordo di associazione prevede la progressiva soppressione dei dazi doganali conformemente alle tabelle ivi incluse e la possibilità di accelerare ed estendere la portata di tale soppressione.

(4)

La guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, ha avuto profonde ripercussioni negative sulla capacità dell’Ucraina di commerciare con il resto del mondo, a causa della distruzione della capacità produttiva e dell’indisponibilità di una parte significativa dei mezzi di trasporto dovuta, ad esempio, alla restrizione e all’incertezza della possibilità di accesso al Mar Nero. In tali circostanze eccezionali e per attenuare l’impatto economico negativo della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, è necessario accelerare lo sviluppo di relazioni economiche più strette tra l’Unione e l’Ucraina al fine di continuare a sostenere le autorità e la popolazione ucraine. È pertanto necessario e opportuno continuare a stimolare i flussi commerciali e accordare concessioni sotto forma di misure di liberalizzazione degli scambi per tutti i prodotti, in linea con l’accelerazione della soppressione dei dazi doganali sugli scambi tra l’Unione e l’Ucraina.

(5)

A norma dell’articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE), l’Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell’azione esterna. A norma dell’articolo 207, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la politica commerciale comune deve essere condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell’azione esterna dell’Unione.

(6)

Il regolamento (UE) 2023/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) scade il 5 giugno 2024.

(7)

Le misure temporanee di liberalizzazione degli scambi stabilite dal presente regolamento dovrebbero assumere la forma seguente: i) la sospensione dell’applicazione del regime dei prezzi d’entrata per i prodotti ortofrutticoli; ii) la sospensione dei contingenti tariffari e dei dazi all’importazione; e iii) la sospensione dell’applicazione del capo V e dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Con tali misure l’Unione fornirà in pratica, in via temporanea, un adeguato sostegno economico e finanziario a beneficio dell’Ucraina e degli operatori economici interessati.

(8)

Al fine di prevenire frodi, i regimi preferenziali stabiliti dal presente regolamento dovrebbero essere subordinati al rispetto da parte dell’Ucraina di tutte le condizioni pertinenti per l’ottenimento dei benefici a norma dell’accordo di associazione, comprese le norme relative all’origine dei prodotti in questione e le procedure correlate, nonché alla partecipazione dell’Ucraina a una stretta collaborazione amministrativa con l’Unione, a norma dell’accordo di associazione.

(9)

I regimi preferenziali stabiliti dal presente regolamento dovrebbero anche essere subordinati alla condizione che l’Ucraina si astenga dall’introdurre nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, o dall’aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti, o dall’introdurre altre restrizioni degli scambi con l’Unione, salvo in casi chiaramente giustificati nel contesto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.

(10)

I regimi preferenziali stabiliti dal presente regolamento dovrebbero inoltre essere subordinati al costante rispetto da parte dell’Ucraina dei principi generali dell’accordo di associazione. A tale riguardo, l’articolo 2 dell’accordo di associazione stabilisce, tra l’altro, che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la promozione del rispetto dei principi di sovranità e integrità territoriale, inviolabilità delle frontiere e indipendenza, come pure la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei loro componenti e dei relativi vettori costituiscono elementi essenziali di tale accordo. Inoltre l’articolo 3 dell’accordo di associazione afferma che lo Stato di diritto, il buon governo, la lotta alla corruzione, la lotta contro le varie forme di criminalità organizzata transnazionale e di terrorismo, la promozione dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo efficace sono essenziali per il rafforzamento del rapporto tra le parti.

(11)

Previa valutazione della Commissione, eseguita nel contesto del monitoraggio periodico dell’impatto del presente regolamento e avviata su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, è necessario prevedere la possibilità di adottare qualsiasi misura necessaria riguardo alle importazioni di tutti i prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, ad esempio il frumento e altri cereali, che incidano negativamente sul mercato dell’Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. La situazione dei mercati delle uova, del pollame, dello zucchero, dell’avena, del granturco, delle semole e del miele è particolarmente precaria e può danneggiare i produttori agricoli dell’Unione in caso di aumento delle importazioni dall’Ucraina. È opportuno introdurre una salvaguardia automatica per tali prodotti che sia attivata qualora i volumi cumulativi delle importazioni di uno o più di tali prodotti in uno specifico periodo raggiungano un certo livello basato su una media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2021, nel 2022 e nel 2023.

(12)

Le importazioni dall’Ucraina, compresi cereali e semi oleosi, possono essere assoggettati a vigilanza a norma del capo IV del regolamento (UE) 2015/478, che comprende l’opzione di richiedere la presentazione di un documento di vigilanza come condizione per la libera circolazione (licenza di importazione), se l’andamento delle importazioni rischia di causare pregiudizio ai produttori dell’Unione e ove gli interessi dell’Unione lo esigano.

(13)

Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di sospendere temporaneamente i regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, qualora non siano più soddisfattele condizioni di ammissione a tali regimi preferenziali e di introdurre salvaguardie nei casi in cui le importazioni a norma del presente regolamento incidano negativamente sul mercato dell’Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Per l’adozione di misure di salvaguardia provvisorie, dati gli effetti e la natura di tali misure e la sequenzialità rispetto all’adozione di misure di salvaguardia definitive, è opportuno fare ricorso alla procedura consultiva prevista in tale regolamento. Inoltre, si dovrebbe fare ricorso a tale procedura consultiva per l’adozione delle modalità per il controllo del volume di uova, pollame, zucchero, avena, granturco, semole e miele dall’Ucraina, al fine di garantire il funzionamento effettivo della salvaguardia automatica.

(14)

La relazione annuale della Commissione sull’attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito, che è parte integrante dell’accordo di associazione, dovrebbe includere una valutazione dettagliata dell’attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi istituite dal presente regolamento.

(15)

In previsione della scadenza, fissata per il 5 giugno 2024, del regolamento (UE) 2023/1077, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il 6 giugno 2024,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Misure di liberalizzazione degli scambi

1.   Sono introdotti i regimi preferenziali seguenti:

a)

l’applicazione del regime dei prezzi d’entrata è sospesa per i prodotti ai quali esso si applica come specificato nell’allegato I-A dell’accordo di associazione. Non si applicano dazi doganali sull’importazione di tali prodotti;

b)

tutti i contingenti tariffari istituiti a norma dell’allegato I-A dell’accordo di associazione sono sospesi e i prodotti oggetto di tali contingenti sono ammessi all’importazione nell’Unione dall’Ucraina senza alcun dazio doganale.

2.   L’applicazione del capo V e dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2015/478 è temporaneamente sospesa per quanto riguarda le importazioni originarie dell’Ucraina.

Articolo 2

Condizioni di ammissione ai regimi preferenziali

I regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, sono soggetti alle condizioni seguenti:

a)

il rispetto da parte dell’Ucraina delle norme di origine dei prodotti e delle relative procedure di cui all’accordo di associazione;

b)

l’astensione da parte dell’Ucraina dall’applicare alle importazioni originarie dell’Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, dall’aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti o dall’introdurre altre restrizioni degli scambi con l’Unione, comprese misure amministrative interne discriminatorie, salvo in casi chiaramente giustificati nel contesto bellico; e

c)

il rispetto da parte dell’Ucraina dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e il rispetto del principio dello Stato di diritto come pure l’impegno costante e assiduo per quanto riguarda la lotta alla corruzione e alle attività illecite di cui agli articoli 2, 3 e 22 dell’accordo di associazione.

Articolo 3

Sospensione temporanea

1.   Qualora riscontri prove sufficienti del mancato rispetto da parte dell’Ucraina delle condizioni di cui all’articolo 2, la Commissione può, mediante un atto di esecuzione, sospendere la totalità o una parte dei regimi preferenziali previsti all’articolo 1, paragrafo 1. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 5, paragrafo 3.

2.   Qualora uno Stato membro chieda alla Commissione di sospendere uno dei regimi preferenziali sulla base del mancato rispetto da parte dell’Ucraina delle condizioni di cui all’articolo 2, lettera b), la Commissione, entro quattro mesi dalla richiesta, fornisce un parere motivato in cui indica se la presunta inosservanza da parte dell’Ucraina sia comprovata. Se conferma l’inosservanza, la Commissione avvia la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 4

Misure di salvaguardia

1.   Qualora un prodotto contemplato dall’articolo 1, paragrafo 1, originario dell’Ucraina sia importato a condizioni che incidono negativamente sul mercato dell’Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Commissione può imporre qualsiasi misura necessaria mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 5, paragrafo 3.

Tale misura può essere imposta per tutto il tempo necessario a contrastare le ripercussioni negative sul mercato dell’Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti.

2.   La Commissione monitora regolarmente l’impatto del presente regolamento, tenendo conto delle informazioni sulle esportazioni, sulle importazioni, sui prezzi sul mercato dell’Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, e sulla produzione dell’Unione dei prodotti soggetti alle misure di liberalizzazione degli scambi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b).

La Commissione informa gli Stati membri dei risultati del monitoraggio periodico ogni due mesi, a decorrere dal 6 giugno 2024.

3.   La Commissione svolge una valutazione della situazione del mercato dell’Unione, o del mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti al fine di imporre misure in conformità al paragrafo 1. Tale valutazione è avviata:

a)

a seguito di una richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, corredata di sufficienti elementi di prova prima facie di cui tale Stato membro, a norma del paragrafo 4, può ragionevolmente disporre a sostegno della presenza di importazioni che incidono negativamente sul mercato di cui al paragrafo 1, o

b)

di propria iniziativa, qualora alla Commissione appaia evidente che esistono elementi di prova prima facie sufficienti a sostegno della presenza di importazioni che incidono negativamente sul mercato di cui al paragrafo 1.

La valutazione di cui al primo comma deve concludersi entro quattro mesi dal suo avvio.

4.   Nell’eseguire la valutazione di cui al paragrafo 3, la Commissione tiene conto di tutti i pertinenti sviluppi del mercato, compreso l’impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato dell’Unione, o del mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. Tale valutazione comprende fattori quali:

a)

il tasso e l’entità dell’aumento delle importazioni dall’Ucraina del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi;

b)

l’effetto delle importazioni in questione sulla produzione e sui prezzi sul mercato dell’Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, tenendo conto nel contempo dello sviluppo delle importazioni da altre fonti.

L’elenco di fattori di cui al primo comma non è esaustivo e possono essere presi in considerazione anche altri fattori pertinenti.

5.   In circostanze critiche nelle quali un ritardo arrecherebbe un danno difficilmente riparabile, la Commissione può imporre a titolo provvisorio qualsiasi misura necessaria mediante un atto di esecuzione. Tale misura può essere imposta solo a seguito di una richiesta debitamente motivata di uno Stato membro a norma del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo ed è adottata entro 21 giorni dal ricevimento della richiesta. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 5, paragrafo 4. La durata di una misura di salvaguardia provvisoria non supera i 120 giorni.

6.   Qualora, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 3, ritenga che il mercato dell’Unione, o il mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti abbia subito ripercussioni negative e intenda imporre una misura definitiva a norma del paragrafo 1, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciando l’introduzione di tale misura. L’avviso contiene una sintesi dei principali risultati della valutazione e fissa il termine entro il quale le parti interessate possono presentare le loro osservazioni per iscritto. Tale termine non supera i 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso.

7.   Se, nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2024, i volumi cumulativi delle importazioni di uova, di pollame, di zucchero, di avena, di granturco, di semole e di miele avvenute dal 1o gennaio 2024 raggiungono la corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2021, nel 2022 e nel 2023, la Commissione, entro 14 giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia istituito dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478 («comitato per le misure di salvaguardia»):

a)

reintroduce, per il prodotto in questione, il contingente tariffario corrispondente sospeso dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento fino al 31 dicembre 2024; e

b)

introduce, a partire dal 1o gennaio 2025, un contingente tariffario pari a cinque dodicesimi di tale media aritmetica oppure il contingente tariffario corrispondente sospeso dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento se superiore.

Se, nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 5 giugno 2025, i volumi cumulativi delle importazioni di uova, di pollame, di zucchero, di avena, di granturco, di semole e di miele avvenute dal 1o gennaio 2025 raggiungono i cinque dodicesimi della corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2021, nel 2022 e nel 2023, la Commissione, entro 14 giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia, reintroduce, per il prodotto in questione, il contingente tariffario corrispondente sospeso dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera b).

Ai fini del presente paragrafo, i termini «uova», «pollame», «zucchero», «avena», «granturco», «semole» e «miele» si riferiscono a tutti i prodotti contemplati dai contingenti tariffari di cui all’appendice dell’allegato I-A dell’accordo di associazione, rispettivamente alle voci «Uova e albumine», «Carni di pollame e preparazioni a base di carne di pollame», «Zuccheri», «Avena», «Granturco», «Farine e agglomerati in forma di pellets», «Semole e semolini di orzo», «Cereali altrimenti lavorati» e «Miele». La media aritmetica di cui al presente paragrafo è calcolata dividendo per due e mezzo la somma dei volumi delle importazioni nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2021, nel 2022 e nel 2023.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che dispongano le modalità per il controllo dei volumi di importazioni di cui al presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati sercondo la procedura consultiva di cui all’articolo 5, paragrafo 4.

8.   Se la Commissione impone una misura a norma del paragrafo 1, 5 o 7 che reintroduce un contingente tariffario sospeso dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), il quantitativo importato durante l’anno civile in cui la Commissione impone tale misura è preso in considerazione nella gestione di tale contingente tariffario.

Articolo 5

Procedura di comitato

1.   Relativamente all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall’articolo 285, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Relativamente all’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 6

Valutazione dell’attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi

La relazione annuale della Commissione sull’attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito include una valutazione dettagliata dell’attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi previste dal presente regolamento come pure, ove appropriato, una valutazione dell’impatto sociale di tali misure in Ucraina e nell’Unione. Le informazioni sulle importazioni dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), sono rese disponibili sul sito web della Commissione e sono aggiornate mensilmente.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 2024.

Il presente regolamento si applica fino al 5 giugno 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2024

Per il Parlamento europeo

Il presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)] e decisione del Consiglio del 13 maggio 2024.

(2)   GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

(3)  Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2023/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (GU L 144 del 5.6.2023, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


 

In relazione al presente atto è stata formulata una dichiarazione che figura nella GU C (1).


(1)  Dichiarazione della Commissione sul monitoraggio delle importazioni di cereali dall’Ucraina in occasione dell’adozione del regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (GU C, C/2024/3357, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3357/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1392/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)