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dell'Unione europea

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Serie L


2024/1382

24.5.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1382 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2024

che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di pescare al di sopra di habitat protetti, la distanza minima dalla costa e la profondità minima per i pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui» operanti in talune acque territoriali francesi (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, e l'articolo 13, paragrafi 5 e 10,

considerando quanto segue:

(1)

Il 2 giugno 2014 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 586/2014 (2) che, per la prima volta, istituiva una deroga all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006 riguardante l'uso di pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui» in talune acque territoriali della Francia (Provence-Alpes-Côte d'Azur) fino al 6 giugno 2017. Sono state concesse diverse proroghe della deroga, da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2363 della Commissione (3), che scadrà l'11 maggio 2024.

(2)

Il 27 ottobre 2023 la Commissione ha ricevuto dalla Francia una nuova richiesta di proroga fino all'11 maggio 2026. La Francia ha fornito giustificazioni scientifiche e tecniche aggiornate per la proroga della deroga, tra cui le relazioni concernenti l'attuazione del piano di gestione per il 2022 e per il 2023 adottato dal paese il 13 maggio 2014 (4) ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006, una stima dell'impronta ecologica della pesca con «gangui» nel 2022 effettuata utilizzando i dati trasmessi dai trasponditori VMS («dati VMS»), un'analisi socioeconomica approfondita di questo tipo di pesca e una valutazione di rischio riguardante l'impatto ambientale di questo tipo di pesca.

(3)

Nel corso della sua 74 a riunione plenaria svoltasi dal 13 e al 17 novembre 2023, il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) (5) ha valutato la richiesta di proroga della deroga, inclusi i dati giustificativi e la relazione di attuazione. Lo CSTEP ha concluso che le misure in vigore sono efficaci per ridurre la flotta che pratica la pesca con «gangui» e l'impatto di tale attrezzo sull'ambiente. A tale riguardo, lo CSTEP ha osservato che la pesca con «gangui» soddisfa i requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1967/2006. Lo CSTEP ha inoltre concluso che, poiché dal 2014 al 2022 il numero di pescherecci attivi provvisti di «gangui» è notevolmente diminuito, passando da 36 a 7, gli impatti delle attività di pesca hanno continuato a ridursi nel tempo. Lo CSTEP ha osservato anche che detta attività di pesca sarà gradualmente eliminata nei prossimi 10 anni per via del mancato rinnovo delle licenze di pesca dei pescatori che dismettono l'attività.

(4)

La proroga della deroga richiesta dalla Francia riguarda la pesca esercitata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore o pari a 12 metri e con potenza del motore inferiore o pari a 85 kW con reti trainate sul fondo, tradizionalmente intrapresa sulle praterie di Posidonia oceanica conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(5)

Le attività di pesca in questione riguardano meno del 33 % della zona coperta da praterie di Posidonia oceanica all'interno dell'area oggetto del piano di gestione francese e meno del 10 % delle praterie di Posidonia oceanica nelle acque territoriali francesi, nel rispetto dei massimali di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, punti ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(6)

Viste le ridotte dimensioni della piattaforma continentale, sussistono vincoli geografici specifici, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(7)

Secondo la valutazione contenuta nell'analisi dei rischi delle attività di pesca che interessano il sito Natura 2000 «Rade d'Hyères» condotta dalle autorità francesi l'attività di pesca con «gangui» comporta un rischio moderato di compromettere gli obiettivi di conservazione delle praterie di Posidonia oceanica.

(8)

La Commissione osserva che le attività di pesca con «gangui» sulle praterie di Posidonia oceanica sono diminuite e che le autorità francesi le hanno vietate nel cuore del parco nazionale di «Port Cros» per proteggere dette praterie. Lo CSTEP ha inoltre rilevato che la percentuale delle attività di pesca con «gangui» sulle praterie di posidonia è scesa dal 21 % al 17,2 % nella zona interessata dal piano di gestione e dal 7,6 % al 6,1 % nelle acque territoriali della Francia, ben al di sotto dei limiti di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(9)

Questo tipo di pesca non ha un impatto significativo sull'ambiente marino.

(10)

La pesca effettuata con pescherecci da traino provvisti di «gangui» interessa una serie di specie corrispondenti a una nicchia ecologica. La composizione delle catture di questo tipo di pesca, in particolare per quanto riguarda la varietà delle specie catturate, non trova riscontro in altri attrezzi da pesca. Si tratta pertanto di un tipo di pesca che non può essere praticato con altri attrezzi.

(11)

La richiesta riguarda pescherecci che hanno un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e che operano nell'ambito del piano di gestione francese, conformemente all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(12)

La proroga della deroga chiesta dalla Francia riguarda un numero limitato di nove pescherecci autorizzati identificati dal piano di gestione, per un totale di 434 kW, di cui solo sette erano attivi nel 2023. Si tratta di una riduzione dello sforzo di pesca del 75 % per quanto riguarda il numero di pescherecci autorizzati rispetto al 2014, quando la deroga riguardava 36 pescherecci autorizzati specificati nel piano di gestione francese adottato. Tali pescherecci sono inclusi in un elenco trasmesso alla Commissione conformemente a quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(13)

Il piano di gestione adottato dalla Francia, inoltre, garantisce che non vi sia alcun aumento futuro dello sforzo di pesca, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Le autorizzazioni di pesca saranno rilasciate esclusivamente ai nove pescherecci specificati, la cui attività di pesca è già stata autorizzata dalla Francia ed il cui sforzo totale è pari a 434 kW.

(14)

Il piano di gestione francese stabilisce peraltro che qualsiasi autorizzazione di pesca con «gangui» debba essere revocata se il peschereccio autorizzato è sostituito o venduto dal comandante o in caso di pensionamento di quest'ultimo. La Commissione osserva pertanto che tale disposizione ha l'effetto di eliminare gradualmente questo tipo di pesca, il che comporta anche una corrispondente riduzione del suo impatto sugli stock.

(15)

La deroga richiesta è conforme ai requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e all'allegato IX, parte B, punto 1, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) relativamente alle dimensioni di maglia degli attrezzi trainati, in quanto essa riguarda pescherecci da traino operanti con maglie di dimensioni non inferiori a 40 mm e, per armare una rete «gangui», non si utilizzano maglie quadrate di dimensioni inferiori a 40 mm.

(16)

Le attività di pesca interessate non interferiscono con le attività dei pescherecci che utilizzano attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate conformemente all'articolo 13, paragrafo 9, lettera b, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(17)

L'attività dei pescherecci da traino provvisti di «gangui» è regolamentata dal piano di gestione francese in modo da garantire che le catture delle specie di cui all'allegato IX, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241 siano minime, come prescritto dall'articolo13, paragrafo 9, lettera c), del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(18)

I pescherecci da traino provvisti di «gangui» non catturano cefalopodi, come prescritto dall'articolo 13, paragrafo 9, lettera d), del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(19)

Il piano di gestione francese istituisce un piano di monitoraggio, come previsto all'articolo 4, paragrafo 5, quinto comma, e all'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Comprende inoltre misure per la registrazione delle attività di pesca, soddisfacendo così le condizioni di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1224/2009 del Consiglio (7).

(20)

La proroga della deroga richiesta dalla Francia è pertanto conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e dovrebbe essere concessa.

(21)

È opportuno che la Francia trasmetta informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità del piano di monitoraggio previsto nel suo piano di gestione. Per consentire l'adozione tempestiva di misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione trasmessa alla Commissione evidenziasse un cattivo stato di conservazione degli stock sfruttati e permettere l'elaborazione di un piano di gestione più efficiente suffragato da maggiori dati scientifici, è opportuno limitare la durata della proroga della deroga.

(22)

Il 4 marzo 2024 la Commissione ha ricevuto dalla Francia una richiesta di limitare a un anno la proroga della deroga richiesta il 27 ottobre 2023, con l'impegno di non chiedere una nuova proroga della deroga e di mettere in atto nel 2024 un piano per l'arresto dei pescherecci da traino provvisti di «gangui» in attività in tale tipo di pesca.

(23)

Poiché la deroga concessa con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2363 giungerà a scadenza l'11 maggio 2024, è opportuno che, per garantire continuità giuridica, il presente regolamento si applichi a decorrere dal 12 maggio 2024. Per motivi di certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(24)

L'applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto l'attività di pesca in questione è stata costantemente inclusa nel piano di gestione francese.

(25)

Il presente regolamento non pregiudica la posizione della Commissione in merito alla conformità dell'attività oggetto della presente deroga ad altre normative dell'Unione, in particolare la direttiva 92/43/CEE del Consiglio (8).

(26)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio

L'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, e l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applicano, nelle acque territoriali francesi adiacenti alla costa della Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur, ai pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui» purché essi:

a)

abbiano un numero di registrazione indicato nel piano di gestione, adottato dalla Francia ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006;

b)

abbiano un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operino in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca;

c)

siano titolari di un'autorizzazione di pesca e operino nell'ambito del piano di gestione adottato dalla Francia ai sensi dell'articolo 19, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Articolo 2

Relazioni

Entro il 31 marzo 2025 la Francia trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di monitoraggio stabilito nel piano di gestione di cui all'articolo 1, lettera c).

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 12 maggio 2024 all'11 maggio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 586/2014 della Commissione, del 2 giugno 2014, che deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di pescare al di sopra di habitat protetti nonché la distanza minima dalla costa e la profondità minima per pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui» operanti in talune acque territoriali della Francia (Provence-Alpes-Côte d'Azur) (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 10).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2363 della Commissione, del 2 dicembre 2022, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di pescare al di sopra di habitat protetti, la distanza minima dalla costa e la profondità minima per i pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui» operanti in talune acque territoriali francesi (Provence-Alpes-Côte d'Azur) (GU L 312 del 5.12.2022, pag. 95).

(4)   https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000028986590/

(5)   1_RepCovTempl_STR_IPSC.doc (europa.eu)

(6)  Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

(7)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(8)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1382/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)