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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/1359

22.5.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/1359 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2024

concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettere d) ed e),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe assicurare che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne, sviluppare una politica comune in materia di asilo e migrazione, di controllo delle frontiere esterne e di rimpatri, e prevenire i movimenti non autorizzati tra Stati membri, basandosi sulla solidarietà e sull'equa ripartizione della responsabilità fra Stati membri, che sia equa anche nei confronti dei cittadini dei paesi terzi e degli apolidi, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

(2)

È necessario un approccio globale, che abbia l'obiettivo di rafforzare la reciproca fiducia fra gli Stati membri, nella consapevolezza che questa impostazione generale può essere efficace se tutte le componenti vengono affrontate congiuntamente e attuate in maniera integrata.

(3)

L'Unione e i suoi Stati membri potrebbero trovarsi di fronte a sfide migratorie che possono variare notevolmente, in particolare per quanto riguarda l'entità e la composizione degli arrivi. È pertanto essenziale che l'Unione sia dotata di una serie di strumenti per rispondere a tutti i tipi di situazioni. L'approccio globale di cui al regolamento (UE) 2024/ 1351 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), anche mediante il ricorso a partenariati con i paesi terzi interessati, dovrebbe assicurare che l'Unione disponga di norme specifiche per gestire efficacemente la migrazione, in particolare per quanto riguarda l'attivazione di un meccanismo di solidarietà obbligatorio, e che siano predisposte tutte le misure necessarie per prevenire l'insorgere di crisi. Il presente regolamento stabilisce norme complementari a tale approccio e alle norme stabilite nella direttiva 2001/55/CE (5) del Consiglio, che possono essere utilizzate contemporaneamente.

(4)

Nonostante l'introduzione delle necessarie misure preventive, non può essere escluso che si verifichi una situazione di crisi o di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo, dovuta a circostanze al di fuori del controllo dell'Unione e dei suoi Stati membri. Tale situazione eccezionale può includere arrivi in massa di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio di uno o più Stati membri, o una situazione di strumentalizzazione di migranti da parte di un paese terzo o di un attore non statale ostile con l'obiettivo di destabilizzare lo Stato membro o l'Unione, oppure una situazione di forza maggiore nello Stato membro. In tali circostanze, è possibile che le misure e la flessibilità previste dal regolamento (UE) 2024/ 1351 e dal regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) non siano sufficienti per far fronte a tali situazioni eccezionali. Tali situazioni eccezionali si distinguono da quelle in cui uno Stato membro si trova ad affrontare una situazione migratoria significativa a causa dell'effetto cumulativo degli arrivi sul suo sistema ben preparato di asilo, accoglienza e migrazione, o in cui uno Stato membro è soggetto a pressioni migratorie a causa dell'entità degli arrivi che, pur non raggiungendo i livelli degli arrivi in massa, ma creano tuttavia obblighi sproporzionati sui suoi sistemi, situazioni per le quali il regolamento (UE) 2024/ 1351 prevede misure pertinenti. Inoltre, il presente regolamento non osta all'esercizio delle responsabilità che gravano sugli Stati membri per quanto riguarda il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

(5)

Il presente regolamento intende migliorare la preparazione e la resilienza dell'Unione nella gestione delle situazioni di crisi e agevolare il coordinamento operativo, il sostegno in termini di capacità e la disponibilità di finanziamenti in situazioni di crisi.

(6)

Il presente regolamento provvede all'applicazione efficace del principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri e all'adattamento delle pertinenti disposizioni sulla procedura di asilo, compresa l'applicazione della procedura accelerata in modo che gli Stati membri e l'Unione dispongano degli strumenti giuridici necessari per reagire rapidamente alle situazioni di crisi e di forza maggiore, compreso l'adeguamento dei termini per espletare tutte le procedure.

(7)

Il presente regolamento garantisce che gli Stati membri ricevano pieno sostegno in situazioni di crisi e di forza maggiore, anche attraverso il meccanismo di solidarietà che garantisce un'equa ripartizione della responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri in situazioni di crisi.

(8)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), in particolare il rispetto e la tutela della dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il rispetto della vita privata e della vita familiare, il principio dell'interesse superiore del minore e il diritto di asilo e protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione, come pure la convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 («convenzione di Ginevra»). Il presente regolamento dovrebbe essere attuato nel rispetto della Carta e dei principi generali del diritto dell'Unione così come del diritto internazionale. Per tenere conto della preminenza dell'interesse superiore del minore, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, e della necessità di rispettare la vita familiare e di garantire la tutela della salute delle persone interessate, dovrebbero essere applicate garanzie ai minori e relativi familiari nonché ai richiedenti protezione internazionale («richiedenti») il cui stato di salute richiede un sostegno specifico e adeguato. Nei confronti delle persone soggette alle deroghe previste dal presente regolamento dovrebbero continuare ad applicarsi le norme e le garanzie di cui al regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, salvo se diversamente disposto dal presente regolamento. Dal momento in cui è fatta la domanda di protezione internazionale dovrebbero continuare ad applicarsi le norme stabilite dalla direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), incluse quelle relative al trattenimento dei richiedenti.

(9)

Il presente regolamento non prevede deroghe alle norme né alle garanzie, né a quelle relative alle condizioni materiali di accoglienza, ai sensi della direttiva (UE) 2024/1346. Lo Stato membro in una situazione di crisi dovrebbe mettere a disposizione risorse umane e materiali supplementari e sufficienti per essere in grado di adempiere ai propri obblighi a norma di tale direttiva.

(10)

Le norme e le garanzie di cui ai regolamenti (UE) 2024/1356 (8), (UE) 2024/1358 (9) e (UE) 2024/1347 (10) del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva (UE) 2024/XXX. del Parlamento europeo e del Consiglio (11) dovrebbero continuare ad applicarsi indipendentemente dalle deroghe applicate a norma del presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero applicare le misure di cui al presente regolamento solo alle condizioni ivi stabilite, nella misura prevista dalla decisione di esecuzione del Consiglio ivi menzionata e ove strettamente necessario e proporzionato.

(11)

L'adozione di misure nei confronti di un particolare Stato membro non dovrebbe pregiudicare la possibilità di applicare l'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(12)

Gli arrivi in massa di cittadini di paesi terzi o di apolidi potrebbero portare a una situazione in cui uno Stato membro non è in grado di trattare le domande di protezione internazionale di cittadini di paesi terzi e di apolidi in conformità delle disposizioni stabilite nel regolamento (UE) 2024/1351 e nel regolamento (UE) 2024/1348, il che si può ripercuotere sul funzionamento dei sistemi di asilo e migrazione, non solo nello Stato membro in questione ma anche nell'insieme dell'Unione. È necessario pertanto definire norme e meccanismi specifici che permettano di intraprendere azioni efficaci per affrontare tali situazioni.

(13)

Gli Stati membri dovrebbero disporre di risorse umane e finanziarie e di infrastrutture sufficienti per attuare efficacemente le politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione. Gli Stati membri dovrebbero garantire un adeguato coordinamento tra le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali degli altri Stati membri al fine di assicurare che i rispettivi sistemi di asilo, accoglienza, compresi i servizi di protezione dei minori, o rimpatrio siano ben preparati, anche per quanto riguarda la preparazione e la pianificazione di emergenza, e che ciascuna componente disponga di una capacità sufficiente.

(14)

Una situazione di strumentalizzazione potrebbe verificarsi quando un paese terzo o un attore non statale ostile incoraggia o favorisce lo spostamento verso le frontiere esterne dell'Unione o verso uno Stato membro di cittadini di paesi terzi e di apolidi, se tali azioni denotano l'intenzione del paese terzo o dell'attore non statale ostile di destabilizzare l'Unione o uno Stato membro e sono tali da mettere a repentaglio funzioni essenziali di uno Stato membro, compresi il mantenimento dell’ordine pubblico o la salvaguardia della sicurezza nazionale.

(15)

Le situazioni in cui attori non statali siano coinvolti nella criminalità organizzata, in particolare nel traffico di migranti, non dovrebbero essere considerate strumentalizzazione dei migranti quando non vi è alcuna finalità di destabilizzare l’Unione o uno Stato membro.

(16)

L’assistenza umanitaria non dovrebbe essere considerata strumentalizzazione dei migranti quando non vi è alcuna finalità di destabilizzare l’Unione o uno Stato membro.

(17)

Fatte salve le misure applicabili nell’ambito di altri settori d’intervento e strumenti giuridici, per garantire una risposta immediata e appropriata alle minacce ibride, conformemente al diritto dell’Unione e agli obblighi internazionali, il presente regolamento si concentra sulle misure specifiche applicabili nel settore della migrazione al fine di affrontare le situazioni di strumentalizzazione.

(18)

In una situazione di strumentalizzazione, i cittadini di paesi terzi e gli apolidi potrebbero chiedere protezione internazionale alla frontiera esterna o in una zona di transito di uno Stato membro, trattandosi spesso di persone rintracciate in relazione ad attraversamenti non autorizzati della frontiera esterna via terra, mare o aria o sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso. Da tale situazione può derivare, in particolare, un aumento significativo e imprevisto del carico di lavoro generato dalle domande di protezione internazionale alle frontiere esterne. A tale riguardo occorre garantire l’accesso effettivo ed efficace alla procedura di protezione internazionale, conformemente all’articolo 18 della Carta e alla convenzione di Ginevra.

(19)

Per quanto riguarda Cipro, il regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio (12) stabilisce norme specifiche che si applicano alla linea che separa le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo da quelle sulle quali esso non esercita un controllo effettivo. Sebbene tale linea non costituisca una frontiera esterna, una situazione in cui un paese terzo o un attore non statale ostile incoraggia o favorisce l’attraversamento di tale linea da parte di cittadini di paesi terzi o di apolidi dovrebbe essere considerata strumentalizzazione se sono presenti tutti gli altri elementi della strumentalizzazione.

(20)

Uno Stato membro può anche trovarsi a dover affrontare circostanze anormali e imprevedibili che sfuggono al suo controllo, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante il ricorso a tutta la dovuta diligenza. Tali situazioni di forza maggiore potrebbero impedire allo Stato membro di adempiere i propri obblighi previsti dal diritto dell’Unione e potrebbero ripercuotersi non solo nello Stato membro in questione, ma anche nell’insieme dell’Unione. Tra le situazioni di forza maggiore rientrano, tra l'altro, pandemie e catastrofi naturali.

(21)

Qualora ritenga di trovarsi in una situazione di crisi o di forza maggiore, uno Stato membro dovrebbe poter chiedere l’autorizzazione ad applicare le deroghe e le misure di solidarietà di cui al presente regolamento. Tale richiesta dovrebbe includere una descrizione della situazione e dovrebbe indicare quali misure richiede per affrontare la situazione specifica. Dovrebbe inoltre fornire i motivi per cui la situazione impone il ricorso a tali misure nonché, se del caso, indicare quali misure sono già state adottate per affrontare la situazione.

(22)

Il ricorso alle misure incluse nel pacchetto di strumenti permanenti di sostegno dell'UE in materia di migrazione stabilito dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1351 («pacchetto di strumenti») non dovrebbe essere una precondizione per beneficiare delle misure di solidarietà di cui al presente regolamento.

(23)

In una situazione di crisi, lo Stato membro interessato dovrebbe avere la possibilità di chiedere ad altri Stati membri misure di solidarietà e di sostegno che siano le più idonee alle sue esigenze al fine di gestire la situazione, e che richiedano una maggiore solidarietà rispetto a quella prevista dal regolamento (UE) 2024/1351 al fine di alleggerire la responsabilità dello Stato membro per la gestione della situazione di crisi. Le misure rafforzate di solidarietà e di sostegno potrebbero assumere la forma di ricollocazioni, contributi finanziari, misure di solidarietà alternative o una combinazione di tali misure.

(24)

In una situazione di crisi o di forza maggiore, lo Stato membro interessato dovrebbe avere la possibilità di chiedere l'autorizzazione ad applicare deroghe alle pertinenti norme sulla procedura di asilo, compresa la procedura di asilo alla frontiera. Se del caso, tale richiesta dovrebbe includere anche la scelta dello Stato membro interessato per quanto riguarda l'esclusione di specifiche categorie di richiedenti o la cessazione della procedura di frontiera per specifiche categorie di richiedenti. Unitamente a tale richiesta, lo Stato membro interessato dovrebbe poter notificare alla Commissione la sua intenzione di applicare la deroga al termine di registrazione prima che sia autorizzata nella decisione di esecuzione del Consiglio, nonché le ragioni precise per le quali è necessaria un'azione immediata, per un periodo massimo di 10 giorni dal giorno successivo alla richiesta, salvo autorizzazione nella decisione di esecuzione del Consiglio. La Commissione e il Consiglio, nell'adempimento delle rispettive responsabilità nell'ambito della procedura di autorizzazione, dovrebbero procedere rapidamente per limitare lo scarto temporale tra la fine di tale periodo e l'adozione della corrispondente decisione di esecuzione del Consiglio.

(25)

Considerato che uno Stato membro potrebbe trovarsi ad affrontare contemporaneamente più situazioni descritte nel presente regolamento, tale Stato deve avere la possibilità di richiedere varie misure a norma del presente regolamento ed essere autorizzato ad applicare o a beneficiare simultaneamente di tali misure, che sono concepite come provvedimenti complementari.

(26)

Onde consentire la corretta gestione di una situazione di crisi, compresa la strumentalizzazione, o di forza maggiore, e garantire la prevedibilità e l'adattamento delle pertinenti norme sulla procedura di asilo adeguato a tali situazioni, compresa la procedura di asilo alla frontiera, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di valutare la situazione, su richiesta motivata dello Stato membro interessato, e di determinare, mediante una decisione di esecuzione, se lo Stato membro richiedente stia affrontando una situazione di crisi, compresa la strumentalizzazione, o di forza maggiore.

(27)

In una situazione di crisi, le misure di solidarietà volte ad affrontare tale situazione dovrebbero andare oltre quelle previste dal regolamento (UE) 2024/1351. Per tale motivo, nel valutare la situazione, la Commissione dovrebbe tenere conto degli indicatori quantitativi e qualitativi di cui all'articolo 9 di tale regolamento, delle informazioni circostanziate fornite dallo Stato membro richiedente e delle informazioni raccolte a norma del regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), nonché della relazione europea annuale sull’asilo e sulla migrazione di cui al regolamento (UE) 2024/1351. Nelle situazioni di strumentalizzazione, la Commissione dovrebbe anche tener conto dei motivi per cui il pacchetto di strumenti non è sufficiente per affrontare la situazione. La Commissione dovrebbe raccogliere informazioni sufficienti per valutare adeguatamente se lo Stato membro richiedente stia affrontando una situazione di crisi, compresa la strumentalizzazione, o di forza maggiore, in consultazione con le agenzie competenti, in particolare l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo («Agenzia per l’asilo»), l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, nonché le organizzazioni internazionali, in particolare l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l' Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), e altre organizzazioni pertinenti.

(28)

Per garantire un livello elevato di controllo e sostegno politico e l'espressione della solidarietà dell'Unione, è importante verificare se il Consiglio europeo ha riconosciuto che l'Unione o uno o più dei suoi Stati membri si trovano ad affrontare una situazione di strumentalizzazione dei migranti. La strumentalizzazione dei migranti può mettere a repentaglio le funzioni essenziali di uno Stato membro, tra cui il mantenimento dell'ordine pubblico o la salvaguardia della sicurezza nazionale.

(29)

Al fine di fornire una risposta adeguata che sia necessaria e proporzionata per affrontare la situazione, la proposta della Commissione dovrebbe individuare, se del caso, le deroghe specifiche che gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare. In una situazione di strumentalizzazione, le persone oggetto di strumentalizzazione alle quali potrebbero essere applicate le pertinenti deroghe dovrebbero essere chiaramente identificate. In una situazione di crisi, se del caso e previa consultazione dello Stato membro interessato, la Commissione dovrebbe includere nella sua proposta un progetto di piano per la risposta di solidarietà che indichi le pertinenti misure di solidarietà e il loro livello richiesto per la situazione specifica, compresi l'ammontare complessivo delle ricollocazioni, dei contributi finanziari o delle misure di solidarietà alternative e il loro livello, che riconosca che i vari tipi di solidarietà hanno pari valore e che rispetti la piena discrezionalità degli Stati membri nella scelta delle misure di solidarietà.

(30)

Mentre in una situazione di pressione migratoria la ricollocazione o le compensazioni di competenza devono coprire il 60 % delle esigenze di ricollocazione a norma del regolamento (UE) 2024/1351, in una situazione di crisi è importante che siano affrontate tutte le esigenze di solidarietà dello Stato membro interessato. Per tale motivo, se una decisione di esecuzione del Consiglio istituisce un piano per la risposta di solidarietà, lo Stato membro che si trova ad affrontare una situazione di crisi dovrebbe avere la priorità sull'utilizzo degli impegni di solidarietà non assegnati o di quelli che non sono ancora stati attuati e che sono disponibili nella riserva annuale di solidarietà a norma dell’articolo 57del regolamento (UE) 2024/1351. Se ciò non è possibile o se la riserva annuale di solidarietà non contiene impegni sufficienti a coprire le esigenze individuate, lo Stato membro che si trova ad affrontare una situazione di crisi dovrebbe anche poter avvalersi dei contributi contenuti nella decisione di esecuzione del Consiglio, riconoscendo che i vari tipi di solidarietà hanno pari valore. Al fine di rispondere a tutte le esigenze dello Stato membro interessato, se la combinazione degli impegni in materia di ricollocazione disponibili nella riserva annuale di solidarietà e nella decisione di esecuzione del Consiglio non è sufficiente, le compensazioni di competenza dovrebbero diventare obbligatorie per soddisfare le esigenze stabilite nel piano per la risposta di solidarietà. A tal fine è opportuno che vi siano persone presenti nel territorio dello Stato membro contributore cui si applicano le compensazioni.

(31)

Anche le situazioni di crisi o di forza maggiore possono mettere a repentaglio le funzioni essenziali di uno Stato membro. Al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri e migliorare il coordinamento a livello dell'Unione, è opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione per adottare una decisione di esecuzione che autorizzi uno Stato membro ad applicare le deroghe e le misure di solidarietà previste dal presente regolamento, qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite. Le misure autorizzate dalla decisione di esecuzione iniziale dovrebbero essere applicate per un periodo di tre mesi. Dovrebbe essere possibile prorogare tale periodo per ulteriori tre mesi previa conferma da parte della Commissione del persistere della situazione di crisi o di forza maggiore. Il Consiglio dovrebbe avere il potere di prorogare ulteriormente l'autorizzazione ad applicare le deroghe e le misure di solidarietà, per un periodo massimo di tre mesi, sulla base di una proposta della Commissione, se persistono le circostanze che giustificano la proroga delle deroghe e delle misure di solidarietà. Dovrebbe essere possibile prorogare tale periodo per ulteriori tre mesi previa conferma da parte della Commissione del persistere della situazione. Il Consiglio dovrebbe avere il potere di abrogare l'applicazione delle misure sulla base di una proposta della Commissione se cessano le circostanze che giustificano l'applicazione delle deroghe e delle misure di solidarietà. La decisione di proroga dell'autorizzazione dovrebbe poter modificare le deroghe applicate. Nell'esercizio delle loro competenze e nell'assolvimento delle loro responsabilità, la Commissione e il Consiglio dovrebbero garantire in ogni momento il rispetto dei principi di proporzionalità e di necessità.

(32)

La decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe specificare, se del caso, le deroghe specifiche che lo Stato membro che si trova ad affrontare una situazione di crisi o di forza maggiore è autorizzato ad applicare, a seconda della natura di ciascuna deroga, e fissare la data a decorrere dalla quale potrebbero applicarsi. Inoltre la decisione dovrebbe indicare i motivi su cui si basa e l'ambito di applicazione personale delle deroghe.

(33)

La decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe istituire, se del caso, il piano per la risposta di solidarietà, indicando le misure specifiche di solidarietà e di sostegno necessarie e il relativo livello, nonché gli impegni assunti dagli Stati membri contributori. A tal fine, il ciclo di impegni dovrebbe svolgersi nel quadro dell'adozione della decisione di esecuzione del Consiglio. È importante garantire la piena discrezionalità dello Stato membro contributore nella scelta tra i tipi di misure di solidarietà e di sostegno.

(34)

Data l'importanza di applicare le misure di cui al presente regolamento solo per la durata e nella misura strettamente necessarie, la Commissione e il Consiglio dovrebbero monitorare e riesaminare costantemente la situazione per quanto riguarda la necessità e la proporzionalità di tali misure. In tale contesto, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al rispetto dei diritti fondamentali e delle norme umanitarie e può chiedere all'Agenzia per l’asilo di avviare un esercizio di monitoraggio del sistema di asilo o di accoglienza dello Stato membro interessato a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2303.

(35)

Onde garantire la corretta attuazione delle misure di solidarietà in una situazione di crisi, si applicano le norme procedurali definite nel regolamento (UE) 2024/1351 per eseguire la ricollocazione, tenendo conto della gravità e dell'urgenza di tale situazione.

(36)

Per garantire l'agevole attuazione del meccanismo di solidarietà previsto dal presente regolamento, il coordinatore UE della solidarietà dovrebbe, oltre ai compiti indicati nel regolamento (UE) 2024/1351, sostenere le attività di ricollocazione e promuovere una cultura della preparazione, della cooperazione e della resilienza tra gli Stati membri. In una situazione di crisi, ogni due settimane il coordinatore UE della solidarietà dovrebbe pubblicare un bollettino relativo allo stato di attuazione e funzionamento del meccanismo di ricollocazione. L'ufficio del coordinatore UE della solidarietà dovrebbe essere dotato di personale e risorse sufficienti per svolgere efficacemente il suo ruolo ai sensi del presente regolamento. Nel realizzare la ricollocazione si dovrebbero considerare in via preminente le persone vulnerabili.

(37)

Ai fini della ricollocazione, si dovrebbero considerare in via preminente le persone vulnerabili, in particolare quando hanno esigenze di accoglienza particolari ai sensi dell'articolo 24 della direttiva (UE) 2024/1436 o necessitano di garanzie procedurali particolari di cui agli articoli da 20 a 23 del regolamento (UE) 2024/1348. A norma dell'articolo 24 della direttiva (UE) 2024/1436, i richiedenti che rientrano in una delle categorie seguenti hanno maggiori probabilità di avere esigenze di accoglienza particolari: minori, minori non accompagnati, persone con disabilità, anziani, donne in stato di gravidanza, persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali, genitori soli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, tra cui la sindrome da stress post-traumatico, e persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di violenze di genere, di mutilazioni genitali femminili, di matrimoni infantili o forzati o di violenze a matrice sessuale, di genere, razzista o religiosa.

(38)

Diversamente da quanto disposto dalle norme stabilite nel regolamento (UE) 2024/1351, secondo le quali gli Stati membri non sono obbligati ad assumere la competenza al di sopra della loro quota equa, in una situazione di crisi, l'attuazione del piano per la risposta di solidarietà potrebbe portare uno o più Stati membri contributori ad assumere la competenza per l'esame delle domande di protezione internazionale al di sopra della loro quota equa. In tali casi, detti Stati membri dovrebbero avere il diritto di ridurre proporzionalmente la parte al di sopra della quota equa derivante dall'attuazione degli impegni di solidarietà nell'ambito dei successivi cicli annuali del regolamento (UE) 2024/1351 su un periodo di cinque anni. Tale riduzione potrebbe essere applicata anche in una decisione di esecuzione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, con il corrispondente numero di domande al di sopra della quota equa ed entro cinque anni dalla data in cui non è più in vigore la decisione di esecuzione del Consiglio che ha indotto lo Stato membro a superare la sua quota equa. Dovrebbe essere impossibile applicare le riduzioni nell'ambito dei successivi cicli annuali e di una decisione di esecuzione del Consiglio essere applicate in alternativa o simultaneamente, a condizione che corrispondano e non siano superiori al numero di domande per le quali lo Stato membro in questione ha contribuito in misura superiore alla sua quota equa.

(39)

Quando uno Stato membro si trova ad affrontare una situazione di crisi o forza maggiore, potrebbe dover riorientare risorse per gestire gli arrivi di cittadini di paesi terzi o di apolidi alle sue frontiere. Di conseguenza tale Stato membro potrebbe necessitare di tempo per riorganizzare le sue risorse e aumentare la sua capacità, anche con il sostegno delle pertinenti agenzie dell'Unione. Tale Stato membro potrebbe altresì necessitare di più tempo per essere in grado di decidere in merito alle domande senza consentire l'ingresso nel proprio territorio. In tale situazione dovrebbe essere possibile per tale Stato membro derogare ai termini per la registrazione e la procedura di frontiera.

(40)

Quando applica una o più misure previste dal presente regolamento, lo Stato membro dovrebbe informare i cittadini di paesi terzi e gli apolidi, in una lingua che comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile, circa le deroghe applicate e la durata delle misure. Gli Stati membri sono tenuti a rispondere a qualsiasi esigenza procedurale o di accoglienza particolare dei richiedenti che potrebbero sorgere e a fornire di conseguenza informazioni in modo appropriato. Si applicano l'articolo 8 sulla fornitura di informazioni e l'articolo 36, paragrafo 3, per quanto riguarda le informazioni sulla possibilità di impugnare la decisione sulla domanda, del regolamento (UE) 2024/1348.

(41)

Nel caso in cui siano applicate le deroghe alla procedura di asilo, le garanzie per i richiedenti con esigenze procedurali o di accoglienza particolari, tra cui la presenza di patologie, dovrebbero costituire un criterio fondamentale per le autorità competenti. Per tale motivo, lo Stato membro che stia affrontando una situazione di crisi o di forza maggiore non dovrebbe applicare, o dovrebbe cessare di applicare, le deroghe alla procedura di asilo nei casi in cui motivi medici impediscano di applicare la procedura di frontiera a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2024/1348, nei casi in cui non possa essere fornito il sostegno necessario ai richiedenti con esigenze procedurali particolari a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento o non possa essere fornito il sostegno necessario ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari in conformità della direttiva (UE) 2024/1346. Lo Stato membro interessato dovrebbe dare priorità all'esame delle domande di persone con esigenze procedurali particolari in conformità del regolamento (UE) 2024/1348 e con esigenze di accoglienza particolari quali definite all'articolo 2, punto 14), della direttiva (UE) 2024/1346, in particolare dei minori e relativi familiari.

(42)

In situazioni di crisi e di forza maggiore, lo Stato membro dovrebbe essere autorizzato a derogare al regolamento (UE) 2024/1348 al fine di registrare le domande di protezione internazionale entro quattro settimane da quando vengono fatte. Una tale proroga non dovrebbe pregiudicare i diritti dei richiedenti asilo garantiti dalla Carta, dal regolamento (UE) 2024/1348 e dalla direttiva (UE) 2024/1346. Fatta salva la deroga prevista nel periodo compreso tra la richiesta e l'adozione della decisione di esecuzione del Consiglio, in una situazione di crisi caratterizzata da arrivi in massa di cittadini di paesi terzi e di apolidi, la proroga del periodo di registrazione dovrebbe essere applicata soltanto durante il periodo stabilito nella decisione di esecuzione iniziale del Consiglio.

(43)

A fronte di una situazione di crisi o di forza maggiore, lo Stato membro interessato dovrebbe poter prorogare di sei settimane la durata dell'esame delle domande di protezione internazionale alla frontiera. La proroga non dovrebbe essere utilizzata in aggiunta al periodo di cui all'articolo 51, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) 2024/1348.

(44)

Quando si trova ad affrontare una situazione di crisi o di forza maggiore, uno Stato membro dovrebbe poter richiedere misure tra una serie di opzioni in relazione alla procedura di frontiera, tenendo conto della composizione dei flussi e della loro diversa natura, a seconda della particolare situazione di crisi.

(45)

In situazioni di crisi, caratterizzate da arrivi in massa di cittadini di paesi terzi e di apolidi, o di forza maggiore, potrebbe essere necessario consentire a uno Stato membro di non applicare la procedura di frontiera nei confronti di persone provenienti da paesi terzi il cui tasso medio di riconoscimento a livello dell'Unione sia inferiore al 20 %. Per l'applicazione di tale deroga, la decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe valutare se le misure contenute nel piano di emergenza dello Stato membro interessato di cui all'articolo 32 della direttiva (UE) 2024/1346 siano sufficienti per far fronte alla situazione. In ogni caso, gli Stati membri sono tenuti ad applicare la procedura di frontiera nelle situazioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere c) ed f), del regolamento (UE) 2024/1348.

(46)

In una situazione di crisi caratterizzata da arrivi in massa di cittadini di paesi terzi e di apolidi richiedenti protezione internazionale, potrebbe essere necessario consentire a uno Stato membro di abbassare la soglia per l'applicazione obbligatoria della procedura di frontiera di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2024/1348. In ogni caso, la soglia ridotta non dovrebbe scendere al di sotto del 5 %. Gli Stati membri sono tenuti ad applicare la procedura di frontiera nelle situazioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere c) ed f), di tale regolamento.

(47)

In una situazione di crisi caratterizzata da arrivi in massa di cittadini di paesi terzi e di apolidi richiedenti protezione internazionale, potrebbe essere necessario ampliare l'ambito di applicazione della procedura di frontiera stabilita dall'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348 e consentire a uno Stato membro di adottare, nel quadro di una procedura di frontiera, una decisione anche sul merito di una domanda nei casi in cui il richiedente sia un cittadino o, se apolide, una precedente dimora abituale, in un paese terzo, per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale a livello dell'Unione sia pari o inferiore al 50 %. Di conseguenza, nell'applicazione della procedura di frontiera di crisi, gli Stati membri dovrebbero continuare ad applicare la procedura di frontiera di cui agli articoli da 43 a 54 di tale regolamento, ma potrebbero estenderla a cittadini di paesi terzi o ad apolidi provenienti da paesi terzi il cui tasso medio di riconoscimento a livello dell'Unione è superiore al 20 % ma inferiore al 50 %, tenendo conto delle esigenze di protezione in rapida evoluzione che potrebbero verificarsi in tale paese di origine come indicato negli aggiornamenti trimestrali dei dati Eurostat. Tale ampliamento dell'ambito di applicazione della procedura di frontiera non dovrebbe incidere sui motivi e sulle altre norme applicabili alla procedura di frontiera obbligatoria a norma di tale regolamento. Se uno Stato membro è autorizzato ad ampliare l'ambito di applicazione della procedura di frontiera, le domande esaminate secondo tale procedura non dovrebbero essere considerate parte della capacità adeguata ai sensi dell'articolo 47 né conteggiate ai fini dell'applicazione del massimale annuo a norma dell'articolo 50 di tale regolamento.

(48)

Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe applicato in conformità del principio fondamentale per cui una persona non dovrebbe essere trattenuta per il solo fatto che tale persona chieda protezione internazionale, in particolare in conformità degli obblighi giuridici internazionali degli Stati membri, e dell'articolo 31 della convenzione di Ginevra. In conformità della Direttiva (UE) 2024/1346, di norma i minori non dovrebbero essere trattenuti, ma dovrebbero essere collocati in alloggi specialmente predisposti per minori, anche, se del caso, in strutture comunitarie non detentive. Tenuto conto dell'impatto negativo del trattenimento sui minori, tale trattenimento potrebbe essere utilizzato, conformemente al diritto dell'Unione, esclusivamente in circostanze eccezionali, ove strettamente necessario, solo in ultima istanza, per il più breve tempo possibile, e mai in strutture carcerarie o altre strutture destinate a fini di contrasto. I minori non devono essere separati dai genitori o dai tutori e il principio dell'unità del nucleo familiare dovrebbe, in generale, comportare il ricorso ad alternative adeguate al trattenimento per le famiglie con minori, in alloggi adatti a loro. Inoltre, è necessario fare il possibile per garantire la disponibilità e l'accessibilità di una gamma praticabile di alternative adeguate al trattenimento dei minori.

(49)

In una situazione di strumentalizzazione e onde evitare che un paese terzo o un attore non statale ostile prenda di mira specifiche nazionalità o specifiche categorie di cittadini di paesi terzi o di apolidi, in deroga alla procedura di asilo di cui al presente regolamento uno Stato membro dovrebbe poter adottare una decisione nel quadro della procedura di frontiera di cui agli articoli da 44 a 55 del regolamento (UE) 2024/1348 sul merito di tutte le domande. I principi e le garanzie stabiliti in tale regolamento dovrebbero essere rispettati. La decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza lo Stato membro ad applicare le suddette deroghe dovrebbe specificare i cittadini di paesi terzi o gli apolidi soggetti alla situazione di strumentalizzazione. Nell'applicare questa deroga, è opportuno prestare particolare attenzione a determinate categorie di cittadini di paesi terzi e apolidi che sono oggetto di strumentalizzazione, in particolare i minori di età inferiore ai 12 anni e i relativi familiari, nonché le persone vulnerabili con esigenze procedurali o di accoglienza particolari. Tali gruppi dovrebbero pertanto essere esclusi dalla procedura di frontiera o, qualora una valutazione individuale concluda che le loro domande sono verosimilmente fondate, tale procedura dovrebbe cessare di applicarsi loro. La scelta tra queste alternative rimane a discrezione dello Stato membro che richiede l'applicazione della deroga. La scelta indicata nella richiesta dovrebbe essere rispecchiata nella decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza l'applicazione di tale deroga. L'ampliamento dell'ambito di applicazione della procedura di frontiera in una situazione di strumentalizzazione non dovrebbe incidere sui motivi e sulle altre norme applicabili alla procedura di frontiera obbligatoria a norma del regolamento (UE) 2024/1348. Se uno Stato membro è autorizzato ad ampliare l'ambito di applicazione della procedura di frontiera, le domande esaminate secondo tale procedura non dovrebbero essere considerate parte della capacità adeguata ai sensi dell'articolo 48 né conteggiate ai fini dell'applicazione del massimale annuo a norma dell'articolo 51 di tale regolamento.

(50)

Al fine di sostenere lo Stato membro interessato nel prestare la necessaria assistenza ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, le agenzie delle Nazioni Unite, in particolare l’UNHCR), e altre organizzazioni partner pertinenti incaricate di compiti specifici dagli Stati membri dovrebbero avere un accesso effettivo alla frontiera alle condizioni stabilite nella direttiva (UE) 2024/1346 e nel regolamento (UE) 2024/1348. L'UNHCR dovrebbe poter avere accesso ai richiedenti, compresi quelli che si trovano alla frontiera. A tal fine, lo Stato membro interessato dovrebbe mantenere la cooperazione con tali organizzazioni.

(51)

Dovrebbero essere stabilite norme specifiche per consentire agli Stati membri, in situazioni di crisi caratterizzate da arrivi in massa o in situazioni di forza maggiore, di estendere, a rigorose condizioni, i termini stabiliti nel regolamento (UE) 2024/1351 qualora si trovino nell'impossibilità di rispettarli, vista la circostanza straordinaria. È opportuno prorogare simultaneamente i termini stabiliti per l'invio delle richieste di presa in carico e delle notifiche di ripresa in carico e per la risposta ad esse, così come i termini per il trasferimento di un richiedente verso lo Stato membro competente. I termini dovrebbero essere prorogati indipendentemente dal fatto che tale regolamento preveda termini più brevi per determinate situazioni.

(52)

Al fine di garantire un accesso effettivo alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, se il trasferimento non ha luogo a causa del persistere di una situazione di crisi caratterizzata da arrivi in massa o di una situazione di forza maggiore, o se lo Stato membro che dovrebbe provvedere al trasferimento non attua il trasferimento quando il richiedente è a disposizione delle autorità competenti di detto Stato membro, è opportuno fissare un termine massimo per effettuare il trasferimento verso uno Stato membro che stia affrontando tale situazione. Tale termine massimo non dovrebbe essere superiore a un anno dall'accettazione della richiesta di presa in carico, dalla conferma della notifica di ripresa in carico da parte di un altro Stato membro o dalla decisione definitiva su un ricorso avverso una decisione di trasferimento o una revisione della stessa che abbia un effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1351. Tale termine massimo non pregiudica la possibilità di prorogare i termini di cui all'articolo 46, paragrafo 2, di tale regolamento per effettuare un trasferimento.

(53)

Al fine di evitare che il sistema europeo comune di asilo diventi inefficace a causa di arrivi in massa di entità e intensità straordinarie tali che se la situazione non è affrontata dall’Unione nel suo insieme, anche qualora uno Stato membro disponga di un sistema di asilo, accoglienza e rimpatrio ben preparato, potrebbe generarsi un serio rischio di gravi carenze nel trattamento dei richiedenti, lo Stato membro dovrebbe poter essere sollevato, in tali circostanze del tutto eccezionali, dall'obbligo di riprendere in carico un richiedente a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, e dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351. Tuttavia, al fine di garantire che l'applicazione di tale deroga non comporti ulteriori pressioni sullo Stato membro che si trova ad affrontare tale situazione, tale deroga dovrebbe applicarsi retroattivamente solo alle domande già registrate in tale Stato membro nei quattro mesi precedenti alla data di adozione della decisione di esecuzione del Consiglio.

(54)

Qualora, in conformità del regolamento (UE) 2024/1347, circostanze oggettive suggeriscano che le domande di protezione internazionale fatte da gruppi di richiedenti provenienti da uno specifico paese di origine o da una precedente dimora abituale o da una parte di tale paese o sulla base dei criteri di cui a tale regolamento potrebbero essere fondate, è nell'interesse sia delle autorità accertanti sia dei richiedenti interessati che l'esame della domanda nel merito sia concluso quanto prima e che sia consentita la concessione rapida ed efficace della protezione internazionale in una situazione di crisi.

(55)

I richiedenti le cui domande sono esaminate nel contesto della procedura accelerata prevista dal presente regolamento godono di tutti i diritti e le garanzie riconosciuti ai richiedenti a norma del regolamento (UE) 2024/1348, compreso il diritto all'informazione e a un ricorso effettivo.

(56)

Nell'applicare la raccomandazione della Commissione sulla procedura accelerata non dovrebbe essere svolto alcun colloquio sul merito ma, in caso di dubbi quanto all'appartenenza del richiedente alla categoria o alle categorie di persone individuate in tale raccomandazione o all'applicabilità dei motivi di esclusione, un colloquio potrebbe rendersi necessario. In ogni caso, la durata della procedura non dovrebbe superare le quattro settimane dalla data di presentazione della domanda. Qualora uno Stato membro abbia accertato che un richiedente costituisce una minaccia per la sicurezza interna, tale Stato membro dovrebbe poter non applicare la procedura accelerata nei confronti di tale richiedente. In tali circostanze, la domanda dovrebbe essere esaminata conformemente agli articoli 36 e 40 del regolamento (UE) 2024/1348.

(57)

I richiedenti le cui domande sono esaminate nell'ambito della procedura accelerata prevista dal presente regolamento dovrebbero, conformemente all'articolo 29 del regolamento (UE) 2024/1348, ricevere un documento che certifichi il loro status in una lingua a loro comprensibile o che si può ragionevolmente supporre a loro comprensibile.

(58)

Le agenzie competenti dell'Unione, l'UNHCR e altre organizzazioni pertinenti possono essere consultate nelle diverse fasi di applicazione della procedura accelerata.

(59)

Per garantire un livello sufficiente di preparazione a una situazione di crisi, gli Stati membri dovrebbero includere nei rispettivi piani di emergenza le misure necessarie ad affrontare e risolvere una situazione di crisi, comprese le misure necessarie a superare le difficoltà nel funzionamento del sistema europeo comune di asilo e tutelare i diritti dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale, nonché promuovere la resilienza futura nello Stato membro interessato. Gli Stati membri dovrebbero inoltre utilizzare tutti gli strumenti disponibili a norma del diritto nazionale e dell'Unione, compreso il ricorso a strumenti di anticipazione e allarme rapido nell'ambito del meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione previsto dalla raccomandazione (UE) 2020/1366 della Commissione (15).

(60)

Fatto salvo quanto precede e se del caso, in una situazione di crisi dovrebbero essere mobilitati tutti i meccanismi di crisi compresi nel pacchetto di strumenti, in particolare il sostegno finanziario e operativo che le agenzie dell'Unione, i fondi dell'Unione e il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea possono fornire conformemente agli atti giuridici applicabili. Successivamente, nel contesto del forum di livello tecnico sulla migrazione, la Commissione dovrebbe garantire il coordinamento e lo scambio di informazioni con altre piattaforme pertinenti per la gestione della situazione di crisi, tra cui la rete dell'UE per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione, conformemente alla raccomandazione (UE) 2020/1366, e i dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (Integrated Political Crisis Response — «IPCR»).

(61)

Uno Stato membro che stia affrontando una situazione di crisi o di forza maggiore può chiedere il sostegno dell'Agenzia per l’asilo, dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera o di Europol conformemente ai loro mandati. Inoltre, se del caso, l'Agenzia per l’asilo può proporre assistenza di propria iniziativa ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2303, mentre l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può proporre assistenza nel settore del rimpatrio ai sensi degli articoli 48, 50, 52 e 53 del regolamento (UE) 2019/1896 in accordo con lo Stato membro interessato, ed Europol può proporre assistenza ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

(62)

Per sostenere gli Stati membri che procedono alla ricollocazione come misura di solidarietà, dovrebbe essere fornito sostegno finanziario dal bilancio dell'UE, anche a titolo dello strumento tematico di cui al regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

(63)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire prevedere il necessario adattamento delle norme in materia di procedure di asilo e, se del caso, delle norme in materia di solidarietà per garantire che gli Stati membri siano in grado di affrontare situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della gestione dell'asilo e della migrazione all'interno dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(64)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che gli articoli 12 e 13, e gli articoli da 1 a 6 nella misura in cui riguardano le deroghe di cui agli articoli 12 e 13, del presente regolamento costituiscono modifiche ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo concluso tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (18), al momento dell'adozione delle modifiche oppure nei 30 giorni successivi, la Danimarca deve notificare alla Commissione la sua decisione di attuarne o meno il contenuto.

(65)

A norma degli articoli 1 e 2 e dell’articolo 4-bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(66)

Per quanto concerne l'Islanda e la Norvegia, gli articoli 12 e 13, e gli articoli da 1 a 6 nella misura in cui riguardano le deroghe di cui agli articoli 12 e 13, del presente regolamento costituiscono una nuova normativa in uno dei settori contemplati dall'allegato dell'accordo concluso fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia (19).

(67)

Per quanto concerne la Svizzera, gli articoli 12 e 13, e gli articoli da 1 a 6 nella misura in cui riguardano le deroghe di cui agli articoli 12 e 13, del presente regolamento costituiscono atti o provvedimenti che modificano o completano le disposizioni di cui all'articolo 1 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (20).

(68)

Per quanto concerne il Liechtenstein, gli articoli 12 e 13, e gli articoli da 1 a 6 nella misura in cui riguardano le deroghe di cui agli articoli 12 e 13, del presente regolamento costituiscono atti o provvedimenti che modificano o completano le disposizioni di cui all'articolo 1 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera, cui si riferisce l'articolo 3 del protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (21),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento affronta, mediante misure temporanee, situazioni eccezionali di crisi, compresa la strumentalizzazione, e di forza maggiore, nel settore della migrazione e dell'asilo all'interno dell'Unione. Esso prevede misure rafforzate di solidarietà e di sostegno che si basano sul regolamento (UE) 2024/1351, garantendo nel contempo un'equa ripartizione delle responsabilità, nonché norme specifiche temporanee di deroga alle disposizioni stabilite nei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1348.

2.   Le misure temporanee adottate a norma del presente regolamento soddisfano i requisiti di necessità e proporzionalità, sono idonee a conseguire gli obiettivi dichiarati e a garantire la tutela dei diritti dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale e sono coerenti con gli obblighi degli Stati membri ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), del diritto internazionale e dell'acquis dell'Unione in materia di asilo. Il presente regolamento non pregiudica i principi e le garanzie fondamentali stabiliti dagli atti legislativi ai quali sono consentite deroghe in virtù del presente regolamento.

3.   Le misure adottate conformemente al presente regolamento si applicano solo nella misura strettamente richiesta dalle esigenze della situazione, in modo temporaneo e limitato e solo in circostanze eccezionali. Gli Stati membri possono applicare le misure di cui al capo IV e beneficiare delle misure di cui al capo III solo su richiesta e nella misura prevista dalla decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 4, paragrafo 3, fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 5.

4.   Ai fini del presente regolamento, per «situazione di crisi» si intende:

a)

una situazione eccezionale di arrivi in massa di cittadini di paesi terzi o di apolidi in uno Stato membro via terra, aria o mare, incluse persone che sono state sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, le cui entità e natura, tenuto conto, tra l'altro, della popolazione, del PIL e delle specificità geografiche dello Stato membro, comprese le dimensioni del suo territorio, rendono inefficace, anche in conseguenza di una situazione a livello locale o regionale, i ben preparati sistemi di asilo, di accoglienza, compresi i servizi di protezione dei minori, o di rimpatrio dello Stato membro, al punto che potrebbero esservi gravi conseguenze sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo; o

b)

una situazione di strumentalizzazione in cui un paese terzo o un attore non statale ostile incoraggia o favorisce lo spostamento verso le frontiere esterne o uno Stato membro di cittadini di paesi terzi o di apolidi con l'intenzione di destabilizzare l'Unione o uno Stato membro, e laddove tali azioni possano mettere a repentaglio funzioni essenziali di uno Stato membro, ivi incluso il mantenimento dell'ordine pubblico o la salvaguardia della sicurezza nazionale.

Gli Stati membri possono chiedere l'autorizzazione ad applicare le misure elencate nei capi III e IV, in particolare in caso di aumento significativo e imprevisto del carico di lavoro in relazione alle domande di protezione internazionale alle frontiere esterne. Gli Stati membri possono applicare le deroghe previste dalla decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 4, paragrafo 3, in situazioni di strumentalizzazione soltanto rispetto a cittadini di paesi terzi o ad apolidi oggetto di strumentalizzazione, rintracciati o trovati in prossimità delle frontiere esterne, ovverosia le frontiere terrestri dello Stato membro, comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri, che non siano frontiere interne, in relazione a un attraversamento non autorizzato via terra, mare o aria, o sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, o presentatisi ai valichi di frontiera.

5.   Ai fini del presente regolamento, per «forza maggiore» si intendono le circostanze anormali e imprevedibili che sfuggono al controllo dello Stato membro, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante il ricorso a tutta la dovuta diligenza, che impediscono a tale Stato membro di adempiere agli obblighi di cui ai regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1348.

CAPO II

GOVERNANCE

Articolo 2

Richiesta motivata di uno Stato membro

1.   Qualora ritenga di trovarsi in una situazione di crisi o di forza maggiore, uno Stato membro può, date tali circostanze eccezionali, presentare alla Commissione una richiesta motivata volta a beneficiare di misure di solidarietà che permettano la corretta gestione di tale situazione nonché a consentire eventuali deroghe alle pertinenti norme sulla procedura di asilo, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti fondamentali dei richiedenti.

2.   La richiesta motivata di cui al paragrafo 1 comprende:

a)

una descrizione di quanto segue:

i)

il modo in cui, a seguito di una situazione di crisi di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), il sistema di asilo e accoglienza dello Stato membro, compresi i servizi di protezione dei minori, sia diventato inefficace, nonché le misure già adottate per affrontare la situazione e una giustificazione che dimostri come tale sistema, benché ben preparato e nonostante le misure già adottate, non sia in grado di farvi fronte; oppure

ii)

il modo in cui lo Stato membro stia affrontando una situazione di strumentalizzazione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b), che mette a repentaglio le sue funzioni essenziali, ivi compreso il mantenimento dell'ordine pubblico o la salvaguardia della sua sicurezza nazionale; oppure

iii)

il modo in cui lo Stato membro sia soggetto a circostanze anormali e imprevedibili che sfuggono al suo controllo, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante il ricorso a tutta la dovuta diligenza, e il modo in cui tale situazione di forza maggiore gli impedisca di adempiere ai propri obblighi disposti all'articolo 27, all'articolo 45, paragrafo 1, all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1348 e agli articoli 39, 40, 41 e 46 del regolamento (UE) 2024/1351;

b)

se del caso, il tipo e il livello delle misure di solidarietà di cui all'articolo 8, paragrafo 1, che lo Stato membro ritiene necessarie;

c)

se del caso, le deroghe di cui agli articoli da 10 a 13 che lo Stato membro ritiene necessarie; e

d)

ove lo Stato membro richieda l'applicazione della deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 6, se intenda prevedere l'esclusione di specifiche categorie di richiedenti di cui al paragrafo 7, lettera a), o al paragrafo 7, lettera b), di detto articolo o la cessazione della procedura di frontiera per specifiche categorie di richiedenti a seguito di una valutazione individuale come disposto al paragrafo 9 di tale articolo.

Articolo 3

Decisione di esecuzione della Commissione che stabilisce l’esistenza di una situazione di crisi o di forza maggiore

1.   A seguito della presentazione della richiesta motivata di cui al paragrafo 2, la Commissione, in stretta cooperazione con lo Stato membro richiedente e in consultazione con le competenti agenzie dell’Unione e organizzazioni internazionali, in particolare l’UNHCR e l’OIM, valuta rapidamente la situazione e, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 1, adotta la decisione di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo.

2.   La Commissione può inoltre adottare una raccomandazione sull’applicazione di una procedura accelerata per il riconoscimento della protezione internazionale a determinate categorie di richiedenti di cui all’articolo 14.

3.   La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri del fatto che sta effettuando una valutazione di cui al paragrafo 1.

4.   Nel valutare se lo Stato membro stia affrontando una situazione di strumentalizzazione di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettera b), del presente regolamento, la Commissione valuta, tra l’altro, quanto segue:

a)

se un paese terzo o un attore non statale ostile stia favorendo lo spostamento di cittadini di paesi terzi o di apolidi verso l’Unione;

b)

se le informazioni fornite dallo Stato membro dimostrino adeguatamente che un’azione ricadente nell’ambito della lettera a) abbia lo scopo di destabilizzare l’Unione o lo Stato membro interessato;

c)

se vi sia un aumento significativo e imprevisto del carico di lavoro in relazione alle domande di protezione internazionale alle frontiere esterne o nello Stato membro interessato rispetto al numero medio di domande;

d)

se la risposta alle implicazioni della situazione di strumentalizzazione sul sistema di migrazione e asilo dello Stato membro interessato non possa essere sostenuta in misura sufficiente mediante le misure contenute nel pacchetto di strumenti in materia di migrazione a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1351.

5.   La Commissione determina se siano soddisfatte le condizioni relative alla situazione che lo Stato membro si trova ad affrontare di cui all'articolo 1, tenendo conto della richiesta motivata di cui all'articolo 2 e alla luce delle informazioni fornite e degli indicatori relativi allo Stato membro interessato di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1351. La Commissione valuta le informazioni fornite nelle richieste motivate alla luce della situazione nello Stato membro interessato nei due mesi precedenti e le confronta con la situazione generale nell'Unione.

6.   La Commissione determina in particolare:

a)

se il sistema di asilo, accoglienza, compresi i servizi di protezione dei minori, o migrazione dello Stato membro richiedente, benché ben preparato e nonostante le misure già adottate, sia diventato inefficace a seguito di una situazione caratterizzata da arrivi in massa di cittadini di paesi terzi o di apolidi, rendendo tale Stato membro incapace di far fronte alla situazione e se vi possano essere gravi conseguenze sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo;

b)

se lo Stato membro stia affrontando una situazione di strumentalizzazione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b), cui far fronte con l'uso necessario e proporzionato delle misure di cui al presente regolamento;

c)

se lo Stato membro stia affrontando circostanze anormali e imprevedibili che sfuggono al suo controllo, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante il ricorso a tutta la dovuta diligenza, e come tale situazione di forza maggiore gli impedisca di adempiere ai propri obblighi di cui all'articolo 27, all'articolo 51, paragrafo 2 e all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348 e agli articoli 39, 40, 41 e 46 del regolamento (UE) 2024/1351.

7.   Nell'adottare una decisione di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo, la Commissione indica i motivi per cui la risposta alla situazione di strumentalizzazione non può essere affrontata in misura sufficiente mediante le misure contenute nel pacchetto di strumenti a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1351.

8.   Qualora la Commissione stabilisca a norma del paragrafo 5 del presente articolo che la valutazione di cui al paragrafo 1 dimostra l'esistenza delle condizioni di cui all'articolo 1, tenendo conto della richiesta motivata di cui all'articolo 2, e alla luce delle informazioni fornite e degli indicatori relativi allo Stato membro interessato di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1351, la Commissione adotta, senza ritardo e in ogni caso entro due settimane dalla presentazione della richiesta motivata di cui all'articolo 2 del presente regolamento, una decisione di esecuzione che stabilisce se lo Stato membro richiedente stia affrontando una situazione di crisi di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a) o b), del presente regolamento, o una situazione di forza maggiore. La Commissione trasmette la decisione di esecuzione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 4

Proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza deroghe e stabilisce misure di solidarietà

1.   Parallelamente all'adozione della decisione di esecuzione della Commissione di cui all'articolo 3, la Commissione presenta, se del caso, una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio. La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo di tale proposta.

2.   La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio presentata dalla Commissione di cui al paragrafo 1 garantisce il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità e comprende:

a)

se del caso, le deroghe specifiche di cui agli articoli da 10 a 13 che lo Stato membro dovrebbe essere autorizzato ad applicare;

b)

se del caso, e qualora lo Stato membro stia affrontando una situazione di crisi, un progetto di piano per la risposta di solidarietà, previa consultazione dello Stato membro richiedente, che garantisca agli Stati membri contributori la piena discrezionalità nella scelta tra i tipi di misure di solidarietà, e che includa:

i)

se del caso, l’ammontare totale dei contributi di ricollocazione necessari per affrontare la situazione di crisi;

ii)

se del caso, le altre misure di solidarietà pertinenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), e il livello di tali misure necessario per affrontare la specifica situazione di crisi;

iii)

se del caso, il numero totale dei contributi relativi alle misure di solidarietà da prelevare dagli impegni disponibili nella riserva annuale di solidarietà;

iv)

qualora gli impegni disponibili nella riserva annuale di solidarietà non coprono le esigenze di cui ai punti i) e ii) della presente lettera, il piano per la risposta di solidarietà deve stabilire anche gli impegni supplementari necessari per coprire tali esigenze; e

v)

i contributi indicativi per ciascuno Stato membro perché contribuisca con la propria quota equa, calcolata secondo la chiave di riferimento di cui all'articolo 66 del regolamento (UE) 2024/1351; e

c)

qualora lo Stato membro stia affrontando una situazione di crisi di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b), l'identificazione dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi soggetti a tale situazione.

Nello stabilire le esigenze di solidarietà dello Stato membro, la Commissione considera se lo Stato membro sia già uno Stato membro beneficiario a norma degli articoli 58e 59 del regolamento (UE) 2024/1351.

Se, nella richiesta motivata di cui all'articolo 2, lo Stato membro ritiene che la ricollocazione sia la principale o l'unica misura di solidarietà per affrontare la situazione, la Commissione tiene conto di tale richiesta nella sua proposta di decisione di esecuzione del Consiglio, fatta salva la discrezionalità degli Stati membri contributori nella scelta tra i tipi di misure di solidarietà.

3.   Il Consiglio valuta la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio presentata dalla Commissione di cui al paragrafo 1e adotta entro due settimane dalla ricezione di tale proposta, una decisione di esecuzione che autorizza lo Stato membro ad applicare le deroghe di cui agli articoli da 10 a 13 e istituisce il piano per la risposta di solidarietà di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, comprese le misure di solidarietà di cui lo Stato membro interessato può beneficiare per affrontare la situazione.

4.   Se del caso, all'atto dell'adozione della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio di cui al paragrafo 1, la Commissione può adottare una raccomandazione sull'applicazione di una procedura accelerata per il riconoscimento della protezione internazionale a determinate categorie di richiedenti di cui all'articolo 14.

5.   La decisione di esecuzione del Consiglio garantisce il rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità, indica le motivazioni su cui è basata e stabilisce la data a decorrere dalla quale possono essere applicate le deroghe di cui agli articoli da 10 a 13 così come la durata della loro applicazione, in conformità dell'articolo 5. La decisione di esecuzione del Consiglio:

a)

se del caso, individua le deroghe specifiche di cui agli articoli da 10 a 13 che lo Stato membro interessato è autorizzato ad applicare;

b)

se del caso, istituisce un piano per la risposta di solidarietà che comprenda:

i)

l'importo totale dei contributi di ricollocazione necessari per affrontare la situazione di crisi, tenendo pienamente conto della valutazione della Commissione;

ii)

le altre misure di solidarietà pertinenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), e il livello di tali misure necessario per affrontare la situazione di crisi;

iii)

l'importo complessivo delle misure di solidarietà da prelevare dalla riserva annuale di solidarietà;

iv)

gli impegni aggiuntivi necessari per coprire le esigenze per affrontare la situazione di crisi, se gli impegni esistenti nella riserva annuale di solidarietà non sono sufficienti;

v)

il contributo specifico di ciascuno Stato membro impegnato conformemente alla quota equa obbligatoria calcolata secondo la chiave di riferimento di cui all'articolo 66 del regolamento (UE) 2024/1351;

c)

qualora lo Stato membro interessato stia affrontando una situazione di crisi di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b), identifica i cittadini di paesi terzi o gli apolidi soggetti a tale situazione.

Il Consiglio trasmette immediatamente la decisione di esecuzione al Parlamento europeo e alla Commissione.

Articolo 5

Durata

1.   Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, il periodo per l'applicazione delle deroghe e delle misure di solidarietà previste dalla decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 4, paragrafo 3, è di tre mesi. A meno che tale decisione non sia abrogata a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, tale periodo può essere prorogato una sola volta per un periodo di tre mesi previa conferma da parte della Commissione che la situazione di crisi o di forza maggiore persiste.

2.   Al termine del periodo di cui al paragrafo 1 e su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione può presentare una proposta di nuova decisione di esecuzione del Consiglio volta a modificare o prorogare le deroghe specifiche o il piano per la risposta di solidarietà di cui all'articolo 4, paragrafo 5, per un periodo non superiore a tre mesi. A meno che tale decisione non sia abrogata a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, tale periodo può essere prorogato una sola volta per un periodo di tre mesi previa conferma da parte della Commissione del persistere della situazione di crisi o di forza maggiore. Si applicano l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 4, paragrafo 5.

3.   Gli Stati membri che si trovano ad affrontare una situazione di crisi o di forza maggiore applicano gli articoli da 10 a 13 non più a lungo di quanto strettamente necessario per far fronte alla situazione e, in ogni caso, non oltre il periodo stabilito nella decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 4, paragrafo 3. La durata totale dell'applicazione delle misure non supera la durata della situazione di crisi o di forza maggiore ed è pari al massimo a 12 mesi.

Articolo 6

Monitoraggio

1.   La Commissione e il Consiglio monitorano costantemente l'eventuale persistenza di una situazione di crisi o di una situazione di forza maggiore, individuata in una decisione di esecuzione della Commissione di cui all'articolo 3, paragrafo 8.

2.   La Commissione presta particolare attenzione al rispetto dei diritti fondamentali e delle norme umanitarie e può chiedere all'Agenzia per l’asilo di avviare un esercizio di monitoraggio specifico a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2303.

3.   Qualora ritenga che le circostanze che hanno portato all'accertamento della situazione di crisi o di forza maggiore siano venute meno, la Commissione propone l'abrogazione della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 4, paragrafo 3. Se lo ritiene opportuno sulla base delle informazioni pertinenti, la Commissione propone l'adozione di una nuova decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la modifica o la proroga delle misure istituite a norma dell'articolo 5, paragrafo 2.

4.   La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, ogni tre mesi dopo l'entrata in vigore della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 4, paragrafo 3, in merito all'applicazione di tale decisione, con particolare riguardo all'efficacia delle misure adottate per risolvere la situazione di crisi o di forza maggiore, e stabilisce se la situazione persiste e se le misure continuano a essere necessarie e proporzionate.

Articolo 7

Coordinatore UE della solidarietà

Il coordinatore UE della solidarietà, istituito dagli articoli 15 e 60 del regolamento (UE) 2024/1351, oltre ai compiti elencati in tali articoli:

a)

sostiene le attività di ricollocazione dallo Stato membro interessato allo Stato membro contributore a norma del presente regolamento;

b)

promuove una cultura della preparazione, della cooperazione e della resilienza tra gli Stati membri nel settore dell'asilo e della migrazione, anche attraverso la condivisione di migliori pratiche.

A tal fine, il coordinatore UE della solidarietà è aggiornato dalla rete dell'UE per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione nel quadro delle fasi pertinenti del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione a norma della raccomandazione (UE) 2020/1366 nella sua versione originale.

Ogni due settimane il coordinatore UE della solidarietà per la ricollocazione pubblica un bollettino relativo allo stato di attuazione e funzionamento del meccanismo di ricollocazione. Tale bollettino è trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio.

CAPO III

MISURE DI SOLIDARIETÀ APPLICABILI IN UNA SITUAZIONE DI CRISI

Articolo 8

Misure di solidarietà e di sostegno in una situazione di crisi

1.   Lo Stato membro che stia affrontando una situazione di crisi può chiedere i tipi di contributi seguenti nella richiesta motivata di cui all'articolo 2:

a)

ricollocazioni, da effettuare secondo le procedure di cui agli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) 2024/1351:

i)

di richiedenti protezione internazionale;

ii)

qualora sia concordato a livello bilaterale dallo Stato membro contributore e dallo Stato membro beneficiario interessati, di beneficiari di protezione internazionale cui sia stata concessa protezione internazionale meno di tre anni prima dell'adozione dell'atto di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva annuale di solidarietà;

b)

contributi finanziari destinati ad azioni pertinenti per affrontare la situazione di crisi nello Stato membro interessato o nei paesi terzi interessati, nel pieno rispetto dei diritti umani, che altri Stati membri sono tenuti a fornire a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2024/1351;

c)

misure di solidarietà alternative di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1351, specificamente necessarie per affrontare la situazione di crisi e conformemente alle norme di cui all'articolo 65, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento. Tali misure sono considerate solidarietà finanziaria e il loro valore effettivo è stabilito sulla base di criteri oggettivi.

2.   Nel realizzare le ricollocazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, gli Stati membri danno precedenza alla ricollocazione delle persone vulnerabili a norma dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2024/1351.

Articolo 9

Compensazioni di competenza

1.   Se gli impegni aggiuntivi in materia di ricollocazione stabiliti nella decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e gli impegni disponibili nel quadro della riserva annuale di solidarietà sono inferiori alle esigenze di ricollocazione individuate in tale decisione di esecuzione del Consiglio:

a)

gli Stati membri contributori assumono la competenza, fino al 100 % delle esigenze di ricollocazione individuate nel piano per la risposta di solidarietà stabilito nella decisione di esecuzione del Consiglio, per le domande di protezione internazionale per le quali lo Stato membro che si trova ad affrontare una situazione di crisi è stato dichiarato competente;

b)

nell'applicare la lettera a) del presente comma e ove necessario, gli Stati membri contributori assumono la competenza al di sopra della loro quota equa in deroga all'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1351;

c)

nell'applicare le lettere a) e b) del presente comma, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 63, paragrafi 6, 8 e 9 del regolamento (UE) 2024/1351.

Quando la direttiva 2001/55/CE è attivata in relazione alla stessa situazione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a) e al momento dell'attivazione gli Stati membri convengono di non applicare il relativo articolo 11 di tale direttiva, non si applicano le compensazioni obbligatorie di cui all'articolo 9. Quando la decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 4, paragrafo 3, autorizza lo Stato membro interessato ad applicare l'articolo 13, non si applicano le compensazioni obbligatorie di cui al presente articolo.

2.   Qualora l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo non sia sufficiente a coprire il 100 % delle esigenze di ricollocazione individuate nella decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 4, paragrafo 3, il forum dell'UE di alto livello sulla solidarietà è convocato con urgenza, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351 e secondo la procedura di cui all'articolo 57 di tale regolamento.

3.   Uno Stato membro beneficiario può chiedere agli altri Stati membri di assumersi la competenza per l'esame delle domande di protezione internazionale per le quali lo Stato membro beneficiario è stato determinato come competente in luogo delle ricollocazioni secondo la procedura di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) 2024/1351.

4.   Qualora uno Stato membro contributore sia diventato competente per le domande in misura superiore alla sua quota equa a norma del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo o dell'articolo 13, esso ha il diritto di:

a)

ridurre proporzionalmente la sua quota equa, in relazione ai futuri contributi di solidarietà nell'ambito dei successivi cicli annuali del regolamento (UE) 2024/1351, deducendo il corrispondente numero di domande per le quali lo Stato membro in questione ha contribuito in misura superiore alla sua quota equa su un periodo di cinque anni;

b)

ridurre la sua quota equa, in relazione ai futuri contributi di solidarietà stabiliti in una decisione di esecuzione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, deducendo il corrispondente numero di domande per le quali tale Stato membro ha contribuito in misura superiore alla sua quota equa; tale riduzione può essere richiesta solo entro cinque anni dalla data in cui non è più in vigore la decisione di esecuzione del Consiglio che ha portato lo Stato membro a superare la sua quota equa.

5.   Se uno Stato membro intende avvalersi della possibilità di cui al paragrafo 4, lo notifica alla Commissione. La notifica contiene il numero di domande per le quali lo Stato membro ha assunto la competenza in misura superiore alla sua quota equa e la riduzione che intende applicare nell'ambito dei successivi cicli annuali del regolamento (UE) 2024/1351 o durante l'attuazione di una determinata decisione di esecuzione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3.

Se, al termine del suo esame della notifica di cui al primo comma, la Commissione conferma che lo Stato membro interessato ha contribuito in misura superiore alla sua quota equa, lo autorizza, mediante atto di esecuzione, a ridurre la propria quota equa deducendo il corrispondente numero di domande per le quali tale Stato membro ha contribuito in misura superiore alla sua quota equa nell'ambito dei successivi cicli annuali del regolamento (UE) 2024/1351; quando attua una decisione di esecuzione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, entro il periodo di cui al paragrafo 4, lettera b) del presente articolo, per sostenere un altro Stato membro; o quando sono necessarie compensazioni di competenza a norma del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.

6.   Qualora le esigenze di solidarietà di altri Stati membri che sono Stati membri beneficiari a norma dell'articolo 58 o 59 del regolamento (UE) 2024/1351. non possano essere affrontate in ragione dell'utilizzo degli impegni disponibili nella riserva annuale di solidarietà di cui all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), del presente articolo, da parte dello Stato membro che stia affrontando una situazione di crisi, il forum dell’UE di alto livello sulla migrazione è riconvocato con urgenza ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1351 e conformemente alle procedure di cui all'articolo 57 di tale regolamento.

7.   Qualora, a seguito delle misure necessarie per sostenere lo Stato membro che si trova ad affrontare una situazione di crisi incluse nella decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 4, paragrafo 3, un altro Stato membro si ritenga soggetto a pressioni migratorie o in una situazione migratoria significativa ai sensi dell'articolo 2, rispettivamente punti 24) e 25), del regolamento (UE) 2024/1351 o in una situazione di crisi, lo Stato membro interessato può chiedere misure di solidarietà o riduzioni totali o parziali dei suoi contributi di solidarietà a norma di tale regolamento, o misure di solidarietà e di sostegno a norma del presente regolamento.

Nel valutare la richiesta motivata dello Stato membro di cui all'articolo 2 del presente regolamento, la Commissione considera inoltre se tale Stato membro abbia assunto la competenza per l'esame delle domande di protezione internazionale in misura superiore alla sua quota equa, oltre alle informazioni di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento 2024/1351.

CAPO IV

DEROGHE

Articolo 10

Registrazione delle domande di protezione internazionale in situazioni di crisi o di forza maggiore

1.   In una situazione di crisi o di forza maggiore, in deroga all'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348, lo Stato membro che si trova ad affrontare tale situazione può registrare le domande fatte durante il periodo d'applicazione del presente paragrafo, entro quattro settimane da quando tali domande vengono fatte.

2.   Nell'applicare il paragrafo 1, lo Stato membro interessato dà la precedenza alla registrazione delle domande di persone con esigenze di accoglienza particolari come definite nella direttiva (UE) 2024/1346 e di minori e relativi familiari.

3.   Nell'applicare il paragrafo 1, gli Stati membri possono dare precedenza alla registrazione delle domande che sono verosimilmente fondate.

4.   In una situazione di crisi di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), la deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto durante il periodo stabilito nella decisione di esecuzione iniziale del Consiglio di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e non durante le eventuali successive proroghe della stessa a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 o 2.

5.   A norma dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2024/1346 e del regolamento (UE) 2024/1348, gli Stati membri assicurano che i richiedenti siano in grado di avere accesso ai propri diritti e di esercitarli in maniera effettiva nell'ambito di tali strumenti non appena fanno la domanda, indipendentemente dal momento in cui ha luogo la registrazione. Lo Stato membro interessato informa debitamente i cittadini di paesi terzi o gli apolidi, in una lingua che comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile, in merito alla misura applicata, all'ubicazione dei punti di registrazione, compresi i valichi di frontiera, accessibili per la registrazione e la presentazione di una domanda di protezione internazionale, e alla durata della misura.

6.   Nel presentare la richiesta motivata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, uno Stato membro può comunicare alla Commissione che ritiene necessario applicare la deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo prima che ne sia autorizzato dalla decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 4, paragrafo 3, indicando i motivi esatti per cui è necessaria un'azione immediata.

In tal caso lo Stato membro interessato può applicare la deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo per un periodo superiore a 10 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della richiesta, a meno che la decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 4, paragrafo 3, non autorizzi lo Stato membro interessato a continuare ad applicare tale deroga.

7.   La proroga del termine temporale per la registrazione delle domande di protezione internazionale lascia impregiudicati gli obblighi di rispettare i termini di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1358.

Articolo 11

Misure applicabili alla procedura di asilo alla frontiera in una situazione di crisi o di forza maggiore

1.   In una situazione di crisi o di forza maggiore, gli Stati membri possono, per quanto riguarda le domande fatte durante il periodo di applicazione del presente articolo, derogare all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1348 prorogando la durata massima della procedura di esame alla frontiera delle domande di cui a tale articolo di un periodo supplementare di sei settimane al massimo. Tale periodo non è utilizzato in aggiunta al periodo di cui all'articolo 51, paragrafo 2, terzo comma, di tale regolamento.

2.   In una situazione di crisi di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), o di forza maggiore, in deroga all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348 gli Stati membri non possono essere tenuti ad esaminare nell'ambito di una procedura di frontiera le domande fatte dai richiedenti di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera j), di tale regolamento, quando le misure contenute nel piano di emergenza dello Stato membro interessato di cui all'articolo 32 della direttiva (UE) 2024/1346 non sono sufficienti per far fronte a tale situazione.

3.   In una situazione di crisi di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), in deroga all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348, gli Stati membri possono ridurre al 5 % la soglia prevista all'articolo 42, paragrafo 1, lettera j).

4.   In una situazione di crisi di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), in deroga all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1348, gli Stati membri possono, nell'ambito di una procedura di frontiera, adottare decisioni sul merito di una domanda nei casi in cui il richiedente sia un cittadino o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità responsabile di tale riconoscimento sia, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 50 %, in aggiunta ai casi previsti all'articolo 42, paragrafo 1, lettera j), di tale regolamento, tenendo conto delle esigenze di protezione in rapida evoluzione che possono verificarsi nel paese di origine come indicato negli aggiornamenti trimestrali dei dati Eurostat.

5.   Nell'applicare i paragrafi 3 o 4 del presente articolo, lo Stato membro interessato dà la precedenza all'esame delle domande di protezione internazionale presentate da persone con esigenze procedurali o di accoglienza particolari come definite nella direttiva (UE) 2024/1346 e nel regolamento (UE) 2024/1348, e da minori e relativi familiari. Nell'applicare i paragrafi 3, 4 o 6 del presente articolo, lo Stato membro interessato può inoltre dare priorità all'esame delle domande di protezione internazionale che sono verosimilmente fondate.

6.   In una situazione di crisi di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b), in deroga all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1348 gli Stati membri possono, nell'ambito di una procedura di frontiera, adottare decisioni sul merito di tutte le domande fatte da cittadini di paesi terzi o da apolidi oggetto di strumentalizzazione e registrate nel periodo di applicazione del presente paragrafo.

7.   Nell'applicare il paragrafo 6, lo Stato membro:

a)

esclude dalla procedura di frontiera i minori di età inferiore ai 12 anni e i relativi familiari nonché le persone con esigenze procedurali o di accoglienza particolari, secondo le definizioni di cui alla direttiva (UE) 2024/1346 e al regolamento (UE) 2024/1348; oppure

b)

cessa di applicare la procedura di frontiera relativamente alle seguenti categorie di richiedenti, laddove sia accertato sulla base di una valutazione individuale che le loro domande sono verosimilmente fondate:

i)

i minori di età inferiore ai 12 anni e i relativi familiari; e

ii)

le persone vulnerabili con esigenze procedurali o di accoglienza particolari, secondo le definizioni di cui alla direttiva (UE) 2024/1346 e al regolamento (UE) 2024/1348.

Il presente paragrafo non pregiudica il carattere obbligatorio della procedura di frontiera di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) 2024/1348.

8.   Qualora lo Stato membro interessato sia autorizzato ad applicare la deroga di cui al paragrafo 6 del presente articolo, la decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 4, paragrafo 3, specifica se si applica il paragrafo 7, lettera a) o b), sulla base dell'indicazione data dallo Stato membro interessato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d).

9.   Lo Stato membro che stia affrontando una situazione di crisi o di forza maggiore non applica o cessa di applicare la deroga alla procedura di asilo di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo nei casi in cui motivi medici impediscano di eseguire la procedura di frontiera in conformità dell'articolo 53, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2024/1348 o in cui non possa essere fornito il sostegno necessario ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari in conformità della direttiva (UE) 2024/1346 o con esigenze procedurali particolari conformemente all'articolo 53, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1348.

10.   Ai fini dell'applicazione delle deroghe di cui al presente articolo, si applicano i principi fondamentali del diritto di asilo e il rispetto del principio di non respingimento, nonché le garanzie previste dai capi I e II del regolamento (UE) 2024/1348 al fine di garantire la tutela dei diritti di coloro che chiedono protezione internazionale, compreso il diritto a un ricorso effettivo.

Le organizzazioni e le persone ammesse ai sensi del diritto nazionale a prestare consulenza e assistenza hanno un accesso effettivo ai richiedenti nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera. Gli Stati membri possono limitare tali azioni laddove ciò sia oggettivamente necessario, a norma del diritto nazionale, per la sicurezza, l'ordine pubblico o la gestione amministrativa di un centro di trattenimento, purché l'accesso non risulti seriamente limitato o non sia reso impossibile.

11.   Le deroghe di cui al presente articolo non incidono sulla procedura di determinazione dello Stato membro competente nel quadro del regolamento (UE) 2024/1351. Nel caso in cui tale procedura sia più lunga della durata massima della procedura di asilo alla frontiera in una situazione di crisi o di forza maggiore, la procedura di determinazione e la parte restante della procedura di asilo sono completate nel territorio dello Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione in conformità dell'articolo 51 del regolamento (UE) 2024/1348.

Articolo 12

Proroga dei termini stabiliti per le richieste di presa in carico, le notifiche di ripresa in carico e i trasferimenti in una situazione di crisi di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), o di forza maggiore

1.   In una situazione di crisi di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), o di forza maggiore che renda impossibile, per uno Stato membro che stia affrontando tale situazione, rispettare i termini stabiliti agli articoli 39, 40, 41 e 46 del regolamento (UE) 2024/1351 o ricevere persone di cui è responsabile ai sensi di tale regolamento, gli Stati membri possono derogare simultaneamente ai termini stabiliti agli articoli 39, 40 e 41 e all'articolo 46 di tale regolamento.

2.   Qualora uno Stato membro applichi la deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

a)

presenta la richiesta di presa in carico di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) 2024/1351 entro quattro mesi dalla data di registrazione della domanda;

b)

risponde alla richiesta di presa in carico di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2024/1351 entro due mesi dal suo ricevimento;

c)

presenta la notifica di ripresa in carico di cui all'articolo 41 regolamento (UE) 2024/1351 entro un mese dal ricevimento del riscontro positivo di Eurodac, oppure conferma il ricevimento entro un mese dalla notifica; e

d)

procede ai trasferimenti di cui all'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351, entro un anno dall'accettazione della richiesta di presa in carico o dalla conferma della notifica di ripresa in carico da parte di un altro Stato membro, oppure dalla decisione definitiva su un ricorso avverso una decisione di trasferimento o una revisione della stessa che abbia un effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, di tale regolamento.

3.   Se lo Stato membro di cui al paragrafo 1 non rispetta i termini stabiliti al paragrafo 2, lettere a), b) o d), del presente articolo, assume o gli viene trasferita la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) 2024/1351.

4.   In caso di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, i trasferimenti a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2024/1351 verso lo Stato membro competente che si trova ad affrontare una situazione di crisi di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del presente regolamento, o di forza maggiore, non sono effettuati fino a quando tale Stato membro non si trovi più in tale situazione, a meno che, a causa delle circostanze individuali del richiedente, lo Stato membro competente non abbia accettato di accogliere l'interessato. Se il trasferimento non avviene entro un anno dall'accettazione della richiesta di presa in carico o dalla conferma della notifica di ripresa in carico da parte di un altro Stato membro, oppure dalla decisione definitiva su un ricorso avverso una decisione di trasferimento o una revisione della stessa che abbia un effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1351, anche a causa del persistere della situazione di crisi di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del presente regolamento, o di forza maggiore, in deroga all'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351, lo Stato membro competente, che si trova ad affrontare tale situazione, è liberato dall'obbligo di prendere o riprendere in carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro che provvede al trasferimento.

Articolo 13

Deroghe all'obbligo di riprendere in carico un richiedente in una situazione di arrivi in massa straordinari

1.   In deroga all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351, in una situazione di crisi di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del presente regolamento, qualora gli arrivi in massa di cittadini di paesi terzi o apolidi siano di entità e intensità straordinarie tali da poter creare un serio rischio di gravi carenze nel trattamento dei richiedenti, creando in tal modo un serio rischio che il sistema europeo comune di asilo diventi inefficace, lo Stato membro che stia affrontando tale situazione può essere esonerato dall'obbligo di:

a)

riprendere in carico un richiedente, un cittadino di paese terzo o un apolide in relazione al quale tale Stato membro è stato indicato come Stato membro competente a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358 se la competenza è stata determinata a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1351; o

b)

di riprendere in carico un richiedente a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351.

Il presente paragrafo si applica solo se la domanda è stata registrata nello Stato membro che si trova in tale situazione entro il periodo stabilito nella decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento, che non è superiore a quattro mesi prima della data di adozione di tale decisione di esecuzione del Consiglio.

2.   In caso di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, se lo Stato membro che si trova in tale situazione è stato dichiarato competente a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1351, tale Stato membro è esonerato dall'obbligo di riprendere in carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro in cui è stata registrata la seconda domanda.

Lo Stato membro che diventa competente a norma del primo comma del presente paragrafo indica nell'Eurodac di essere diventato lo Stato membro competente a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1358.

3.   In deroga all'articolo 38, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2024/1351, in caso di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, e se lo Stato membro che si trova in tale situazione è obbligato a riprendere in carico un richiedente a norma dell'articolo 38, paragrafo 4,del regolamento (UE) 2024/1351, lo Stato membro in cui è registrata la seconda domanda applica le procedure di cui alla parte III di tale regolamento, ad eccezione dell'articolo 16, paragrafo 2, dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 25, paragrafo 5, e dell'articolo 33, paragrafi 1 e 2, e l'obbligo di riprendere in carico un richiedente a norma dell'articolo 38, paragrafo 4 è trasferito a tale Stato membro.

Qualora non sia possibile dichiarare uno Stato membro competente ai sensi del primo comma del presente paragrafo, lo Stato membro in cui è stata registrata la seconda domanda è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Il presente comma lascia impregiudicate le domande di protezione internazionale per le quali uno Stato membro ha inviato una notifica di ripresa in carico a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) 2024/1351 prima della data di adozione della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del presente regolamento.

Lo Stato membro che diventa competente a norma del secondo comma del presente paragrafo indica di essere diventato competente nell'Eurodac a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358.

CAPO V

PROCEDURA ACCELERATA

Articolo 14

Procedura accelerata

1.   Qualora circostanze oggettive suggeriscano che le domande di protezione internazionale fatte da gruppi di richiedenti provenienti da uno specifico paese di origine o da una precedente dimora abituale, o da una parte di tale paese, o sulla base dei criteri di cui al regolamento (UE) 2024/1347 potrebbero essere fondate, la Commissione, previa consultazione del forum dell'UE di alto livello sulla solidarietà, può adottare una raccomandazione per l'applicazione di una procedura accelerata fornendo tutte le informazioni pertinenti al fine di agevolare, in particolare, l'applicazione da parte delle autorità accertanti dell'articolo 13, paragrafo 11, lettera a), e dell'articolo 34, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1348.

2.   Qualora, a seguito dell'adozione di una raccomandazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità accertante applica l'articolo 13, paragrafo 12, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1348 per omettere il colloquio personale e l'articolo 34, paragrafo 5, lettera a), di tale regolamento per dare priorità all'esame della domanda in quanto verosimilmente fondata, essa provvede, in deroga all'articolo 35, paragrafo 4, di tale regolamento, affinché l'esame del merito della domanda si concluda entro quattro settimane dalla presentazione della stessa.

3.   Nel valutare se adottare la raccomandazione di cui al paragrafo 1, la Commissione può consultare le agenzie competenti dell'Unione, l'UNHCR e altre organizzazioni pertinenti.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Disposizioni e garanzie specifiche

In una situazione di crisi, qualora uno Stato applichi le deroghe di cui agli articoli da 10 a 13, esso informa debitamente i cittadini di paesi terzi o gli apolidi, in una lingua che comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile, in merito alle misure applicate, all'ubicazione dei punti di registrazione, compresi i valichi di frontiera che sono accessibili per la registrazione e la presentazione di una domanda, e alla durata delle misure.

Articolo 16

Preparazione alle crisi

1.   Le strategie nazionali stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2024/1351 comprendono inoltre:

a)

misure preventive per garantire un livello sufficiente di preparazione e ridurre il rischio di situazioni di crisi e la pianificazione di emergenza, tenendo conto della pianificazione di emergenza ai sensi dei regolamenti (UE) 2021/2303 e (UE) 2019/1896 e della direttiva (UE) 2024/1346, nonché delle relazioni della Commissione pubblicate nel quadro del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione;

b)

un'analisi delle misure necessarie ad affrontare e risolvere le situazioni di crisi e di forza maggiore nello Stato membro interessato, comprese le misure volte a tutelare i diritti dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale e di altre forme di protezione.

2.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri possono consultare la Commissione e i pertinenti organi e organismi dell'Unione, in particolare l'Agenzia per l’asilo, nonché le autorità regionali e locali, se del caso e conformemente al diritto nazionale.

3.   Ove necessario, gli Stati membri rivedono le strategie nazionali stabilite a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2024/1351, in ogni caso entro un anno dalla data di fine della situazione di crisi, in conformità dell'articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 17

Cooperazione e valutazione

1.   Al fine di garantire la corretta applicazione delle misure incluse nella decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento, il coordinatore UE della solidarietà convoca una prima riunione del forum dell’UE di livello tecnico sulla solidarietà di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1351 immediatamente dopo l'adozione di tale decisione di esecuzione del Consiglio. A seguito della prima riunione, il forum dell’UE di livello tecnico sulla solidarietà si riunisce ogni volta che sia necessario.

2.   Lo Stato membro in una situazione di crisi può richiedere l'assistenza di tutte le autorità in grado di aumentare, con breve preavviso, le risorse umane delle sue autorità competenti a norma dell'articolo 5, del regolamento (UE) 2024/1348 e l'assistenza di esperti inviati dall'Agenzia per l’asilo conformemente all'articolo 5, lettera a), di tale regolamento nonché all'articolo 16, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 21, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2303.

3.   La Commissione, il Parlamento europeo, il Consiglio, le agenzie competenti dell'Unione e lo Stato membro che si trova ad affrontare una situazione di crisi o di forza maggiore cooperano strettamente e si scambiano regolarmente informazioni sull'attuazione della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

4.   Lo Stato membro che si trova ad affrontare una situazione di crisi o di forza maggiore continua a trasmettere tutti i dati pertinenti alla Commissione, comprese le statistiche rilevanti ai fini dell'attuazione del presente regolamento. Lo Stato membro interessato fornisce inoltre alla Commissione le informazioni specifiche che le sono necessarie per effettuare il riesame di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e presentare la proposta di abrogazione o proroga della decisione di esecuzione del Consiglio, come pure ogni altra informazione richiesta dalla Commissione su tale base.

5.   Lo Stato membro che si trova ad affrontare una situazione di crisi o di forza maggiore continua a mantenere una stretta cooperazione con l'UNHCR e con qualsiasi altra organizzazione incaricata dallo Stato membro di compiti in conformità del presente capo e del regolamento (UE) 2024/1348 e della direttiva (UE) 2024/1346.

6.   Nell'esercizio delle loro competenze e nell'assolvimento delle loro responsabilità a norma del presente articolo, la Commissione e il Consiglio garantiscono in ogni momento il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.

Articolo 18

Sostegno finanziario

1.   Gli Stati membri che procedono alla ricollocazione come misura di solidarietà possono beneficiare del sostegno finanziario dell'Unione alle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/1147, anche per le misure di integrazione rapida attuate dalle autorità regionali e locali.

2.   Il sostegno finanziario di emergenza per uno Stato membro in una situazione di crisi può essere assegnato a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1147, anche per la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione delle strutture di accoglienza necessarie per l'attuazione del presente regolamento, conformemente alle norme previste dalla direttiva (UE) 2024/1346.

Articolo 19

Modifica del regolamento (UE) 2021/1147

All’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1147, è aggiunta la lettera seguente:

«b bis)

una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica a partire dal 1o luglio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, 14 maggio 2024

Per il Parlamento europeo

Il presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB


(1)   GU C 155 del 30.4.2021, pag. 58.

(2)   GU C 175 del 7.5.2021, pag. 32.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 10 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 maggio 2024.

(4)  Regolamento (UE) 2024/ 1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione e che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

(5)  Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

(6)  Regolamento (UE) 2024/ 1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).

(7)  Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (GU L, 2024/1346, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj).

(8)  Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).

(9)  Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l'«Eurodac» che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj).

(10)  Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj).

(11)  Direttiva (UE) 2024/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del xxxx, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(12)  Regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 128).

(13)  Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

(15)  Raccomandazione (UE) 2020/1366 della Commissione, del 23 settembre 2020, su un meccanismo dell’UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione (GU L 317 dell'1.10.2020, pag. 26).

(16)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

(17)  Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1).

(18)   GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 38.

(19)   GU L 93 del 3.4.2001, pag. 40.

(20)   GU L 53 del 27.2.2008, pag. 5.

(21)   GU L 160 del 18.6.2011, pag. 39.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1359/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)