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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/1338

15.5.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/1338 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2024

che modifica il regolamento (UE) 2023/1529, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2024/ 1336 del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica la decisione (PESC) 2023/1532, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 luglio 2023 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2023/1529 (2).

(2)

Il regolamento (UE) 2023/1529 attua talune misure disposte dalla decisione (PESC) 2023/1532 del Consiglio (3).

(3)

In considerazione della gravità della situazione relativa al sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, il 14 maggio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/ 1336, modificando la decisione (PESC) 2023/1532.

(4)

È opportuno modificare il regolamento (UE) 2023/1529 e imporre misure di congelamento dei beni nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi che sono responsabili del programma missilistico iraniano ovvero lo sostengono o vi partecipano, o forniscono o vendono missili o veicoli aerei senza equipaggio iraniani o tecnologie connesse alla Russia, o sono altrimenti implicati nel trasferimento degli stessi, a sostegno della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina o di gruppi ed entità armati che minano la pace e la sicurezza nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso, oppure sono in violazione della risoluzione 2216 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. È pertanto altresì opportuno modificare il titolo del regolamento (UE) 2023/1529.

(5)

È opportuno vietare l’esportazione, la vendita, il trasferimento o la fornitura all’Iran di ulteriori componenti che potrebbero essere utilizzati nello sviluppo e nella produzione di veicoli aerei senza equipaggio.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1529,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2023/1529 è così modificato:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (UE) 2023/1529 del Consiglio, del 20 luglio 2023, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso»;

2)

all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a o posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell’allegato III che:

a)

sono responsabili del programma missilistico o di UAV iraniano ovvero lo sostengono o vi partecipano;

b)

forniscono o vendono UAV o missili iraniani o tecnologie connesse o sono altrimenti implicati nel trasferimento degli stessi:

i)

alla Russia a sostegno della guerra di aggressione che conduce nei confronti dell’Ucraina;

ii)

a gruppi ed entità armati che minano la pace e la sicurezza nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso;

iii)

a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscono in violazione della risoluzione 2216 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; o

c)

sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a) o b).»

;

3)

l’allegato II è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2024

Per il Consiglio

Il presidente

V. VAN PETEGHEM


(1)   GU L, 2024/1336, 15.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1336/oj.

(2)  Regolamento (UE) 2023/1529 del Consiglio, del 20 luglio 2023, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina (GU L 186 del 25.7.2023, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2023/1532 del Consiglio, del 20 luglio 2023, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina (GU L 186 del 25.7.2023, pag. 20).


ALLEGATO

Nel regolamento (UE) 2023/1529, l’allegato II è sostituito dal seguente:

«Allegato II

Elenco dei prodotti di cui all’articolo 2

Categoria 3 — Materiali elettronici

Descrizione

Codice NC

Circuiti integrati, come segue: rete di porte programmabili dall’utilizzatore (FPGA), microcontrollori, microprocessori, processori di segnale, analizzatori di segnale, convertitori analogico-digitale (ADC), regolatori di tensione, codificatori video e convertitori CC/CC

ex 8542 31

ex 8542 39

Amplificatori e dispositivi a “circuiti integrati monolitici a microonde” (“MMIC”)

ex 8542 33

8543 70 02

Filtri RF o filtri per interferenza elettromagnetica (EMI) adatti per aeromobili

ex 8548 00

Condensatori al tantalio

8532 21

Condensatori elettrolitici all’alluminio

8532 22

Condensatori a dielettrico di ceramica, a più strati

8532 24

Memorie a circuiti integrati, come segue:

1.

memorie di sola lettura cancellabili e programmabili elettricamente (EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memories) con capacità di memoria:

a)

superiore a 16 Mbit per package per tipi a memoria flash; o

b)

superiore a uno dei seguenti limiti per tutti gli altri tipi di EEPROM:

i)

superiore a 1 Mbit per package; o

ii)

superiore a 256 kbit per package e con un tempo massimo di accesso inferiore a 80 ns;

2.

memorie statiche ad accesso casuale (SRAM, Static Random Access Memories) con capacità di memoria:

a)

superiore a 1 Mbit per package; o

b)

superiore a 256 kbit per package e con un tempo massimo di accesso inferiore a 25 ns

ex 8542 32

Cristalli piezoelettrici montati

8541 60

Categoria 6 — Sensori e laser

Descrizione

Codice NC

Apparecchi da ripresa per rilevazione aerea

ex 9006 30

Sensori termici per apparecchi da ripresa

ex 8529 90

ex 8542 39

ex 9006 91

ex 9013 80

ex 9025 80

ex 9025 90

ex 9026 80

ex 9026 90

ex 9027 50

ex 9032 10

Apparecchi da ripresa per la visione notturna

8525 83

Apparecchi da ripresa che soddisfano i criteri della nota 3 di 6A003.b.4. (1)

ex 8525 89

ex 9006 30

Telemetri laser avionici

ex 9015 10

ex 9015 80

ex 9015 90

ex 9013 20 00

ex 9013 80 00

ex 9013 90 80

ex 9031 80 20

ex 9031 80 80

ex 9031 90 00

ex 9033 00 90

“Celle primarie” o batterie aventi una densità di energia di 150 Wh/kg o più alla temperatura di 293 K (20 oC)

ex 8506

Categoria 7 — Materiale avionico e di navigazione

Descrizione

Codice NC

Sistemi di navigazione inerziale, unità di misura inerziali (IMU), accelerometri o giroscopi

ex 9014 20

Antenne e riflettori di antenne per“aeromobili”

ex 8517 71

ex 8529 10

Attrezzature del “sistema di navigazione via satellite”, comprese le antenne adatte alla ricezione di segnali GNSS

ex 8526 91

ex 8529 90

ex 8526 10

ex 8526 92

ex 8517 71

ex 8529 10

Registratori digitali di dati di volo

8543 70 04

Radar per “veicoli aerei senza equipaggio” e loro componenti appositamente concepiti

Nota: l’autorizzazione per l’esportazione comprende fra gli altri i sistemi radar seguenti: a rivelazione e misura della distanza a mezzo della luce (LIDAR), avioportato da intercettazione (AI), di inseguimento del bersaglio (TT), di artiglieria contraerea (AAA), di acquisizione del bersaglio (TA), avioportato di allarme tempestivo (AEW).

ex 8526 10

ex 8529 90

Apparecchi di radionavigazione per “aeromobili” e loro componenti appositamente concepiti

ex 8526 91

ex 8529 90

Apparecchiature, dispositivi o macchinari di telecomunicazione per “aeromobili”

ex 8517 62

ex 8517 69

Unità di controllo di volo per “veicoli aerei senza equipaggio” (“UAV”)

ex 8537 10

ex 8807 30

Unità di controllo a distanza per “veicoli aerei senza equipaggio” (“UAV”)

ex 8517 61

ex 8526 92

ex 8537 10

ex 8543 70 90

ex 8807 30

Categoria 9 — Materiale aerospaziale e propulsione

Descrizione

Codice NC

“Veicoli aerei senza equipaggio” (“UAV”) diversi da quelli destinati al trasporto di passeggeri

8806 91

8806 92

8806 93

8806 94

8806 99

Motori aeronautici a turbina a gas (turboelica, turbogetto e turboventola) per “aeromobili”, e loro componenti appositamente concepiti

ex 8411 11

ex 8411 12

ex 8411 21

ex 8411 22

ex 8411 91

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) per “aeromobili”

8407 10

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone a combustione interna per “aeromobili”

8409 10

Motori a pistone, con accensione per compressione per “aeromobili”

ex 8408 90

Servomotori per “veicoli aerei senza pilota” (“UAV”)

ex 8501

ex 8807 30

Sistemi di lancio per “UAV”

ex 8805 10

ex 8807 30

Apparecchiature e assiemi di supporto a terra per “UAV”

ex 8807 30

Categoria 10 — Tecnologie

Tecnologie concepite o specificamente adattate per testare, sviluppare o produrre le attrezzature di cui sopra

DEFINIZIONI

“Aeromobile”: veicolo aereo ad ala fissa, ala a geometria variabile, ala rotante (elicottero), rotore basculante o ala basculante.

“Circuito integrato monolitico a microonde” (“MMIC”): circuito integrato monolitico che funziona a frequenze d’onda millimetriche o microonde.

“Cella primaria”: cella che non è progettata per essere caricata da un’altra sorgente.

“Sistema di navigazione via satellite”: sistema costituito da stazioni di terra, da una costellazione di satelliti e da ricevitori, che consente di calcolare la posizione di questi ultimi sulla base dei segnali ricevuti dai satelliti; comprende i sistemi globali di navigazione via satellite (GNSS) e i sistemi regionali di navigazione via satellite (RNSS).

“Veicolo aereo senza equipaggio” (“UAV”): aeromobile capace di alzarsi in volo e di eseguire il volo controllato e la navigazione senza presenza umana a bordo.».


(1)  V. allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell’11.6.2021, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1338/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)