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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/1338 |
15.5.2024 |
REGOLAMENTO (UE) 2024/1338 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2024
che modifica il regolamento (UE) 2023/1529, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2024/ 1336 del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica la decisione (PESC) 2023/1532, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 20 luglio 2023 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2023/1529 (2). |
(2) |
Il regolamento (UE) 2023/1529 attua talune misure disposte dalla decisione (PESC) 2023/1532 del Consiglio (3). |
(3) |
In considerazione della gravità della situazione relativa al sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, il 14 maggio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/ 1336, modificando la decisione (PESC) 2023/1532. |
(4) |
È opportuno modificare il regolamento (UE) 2023/1529 e imporre misure di congelamento dei beni nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi che sono responsabili del programma missilistico iraniano ovvero lo sostengono o vi partecipano, o forniscono o vendono missili o veicoli aerei senza equipaggio iraniani o tecnologie connesse alla Russia, o sono altrimenti implicati nel trasferimento degli stessi, a sostegno della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina o di gruppi ed entità armati che minano la pace e la sicurezza nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso, oppure sono in violazione della risoluzione 2216 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. È pertanto altresì opportuno modificare il titolo del regolamento (UE) 2023/1529. |
(5) |
È opportuno vietare l’esportazione, la vendita, il trasferimento o la fornitura all’Iran di ulteriori componenti che potrebbero essere utilizzati nello sviluppo e nella produzione di veicoli aerei senza equipaggio. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1529, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2023/1529 è così modificato:
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (UE) 2023/1529 del Consiglio, del 20 luglio 2023, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso»; |
2) |
all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a o posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell’allegato III che:
|
3) |
l’allegato II è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2024
Per il Consiglio
Il presidente
V. VAN PETEGHEM
(1) GU L, 2024/1336, 15.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1336/oj.
(2) Regolamento (UE) 2023/1529 del Consiglio, del 20 luglio 2023, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina (GU L 186 del 25.7.2023, pag. 1).
(3) Decisione (PESC) 2023/1532 del Consiglio, del 20 luglio 2023, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina (GU L 186 del 25.7.2023, pag. 20).
ALLEGATO
Nel regolamento (UE) 2023/1529, l’allegato II è sostituito dal seguente:
«Allegato II
Elenco dei prodotti di cui all’articolo 2
Categoria 3 — Materiali elettronici
Descrizione |
Codice NC |
||||||||||||||||
Circuiti integrati, come segue: rete di porte programmabili dall’utilizzatore (FPGA), microcontrollori, microprocessori, processori di segnale, analizzatori di segnale, convertitori analogico-digitale (ADC), regolatori di tensione, codificatori video e convertitori CC/CC |
ex 8542 31 ex 8542 39 |
||||||||||||||||
Amplificatori e dispositivi a “circuiti integrati monolitici a microonde” (“MMIC”) |
ex 8542 33 8543 70 02 |
||||||||||||||||
Filtri RF o filtri per interferenza elettromagnetica (EMI) adatti per aeromobili |
ex 8548 00 |
||||||||||||||||
Condensatori al tantalio |
8532 21 |
||||||||||||||||
Condensatori elettrolitici all’alluminio |
8532 22 |
||||||||||||||||
Condensatori a dielettrico di ceramica, a più strati |
8532 24 |
||||||||||||||||
Memorie a circuiti integrati, come segue:
|
ex 8542 32 |
||||||||||||||||
Cristalli piezoelettrici montati |
8541 60 |
Categoria 6 — Sensori e laser
Descrizione |
Codice NC |
Apparecchi da ripresa per rilevazione aerea |
ex 9006 30 |
Sensori termici per apparecchi da ripresa |
ex 8529 90 ex 8542 39 ex 9006 91 ex 9013 80 ex 9025 80 ex 9025 90 ex 9026 80 ex 9026 90 ex 9027 50 ex 9032 10 |
Apparecchi da ripresa per la visione notturna |
8525 83 |
Apparecchi da ripresa che soddisfano i criteri della nota 3 di 6A003.b.4. (1) |
ex 8525 89 ex 9006 30 |
Telemetri laser avionici |
ex 9015 10 ex 9015 80 ex 9015 90 ex 9013 20 00 ex 9013 80 00 ex 9013 90 80 ex 9031 80 20 ex 9031 80 80 ex 9031 90 00 ex 9033 00 90 |
“Celle primarie” o batterie aventi una densità di energia di 150 Wh/kg o più alla temperatura di 293 K (20 oC) |
ex 8506 |
Categoria 7 — Materiale avionico e di navigazione
Descrizione |
Codice NC |
Sistemi di navigazione inerziale, unità di misura inerziali (IMU), accelerometri o giroscopi |
ex 9014 20 |
Antenne e riflettori di antenne per“aeromobili” |
ex 8517 71 ex 8529 10 |
Attrezzature del “sistema di navigazione via satellite”, comprese le antenne adatte alla ricezione di segnali GNSS |
ex 8526 91 ex 8529 90 ex 8526 10 ex 8526 92 ex 8517 71 ex 8529 10 |
Registratori digitali di dati di volo |
8543 70 04 |
Radar per “veicoli aerei senza equipaggio” e loro componenti appositamente concepiti Nota: l’autorizzazione per l’esportazione comprende fra gli altri i sistemi radar seguenti: a rivelazione e misura della distanza a mezzo della luce (LIDAR), avioportato da intercettazione (AI), di inseguimento del bersaglio (TT), di artiglieria contraerea (AAA), di acquisizione del bersaglio (TA), avioportato di allarme tempestivo (AEW). |
ex 8526 10 ex 8529 90 |
Apparecchi di radionavigazione per “aeromobili” e loro componenti appositamente concepiti |
ex 8526 91 ex 8529 90 |
Apparecchiature, dispositivi o macchinari di telecomunicazione per “aeromobili” |
ex 8517 62 ex 8517 69 |
Unità di controllo di volo per “veicoli aerei senza equipaggio” (“UAV”) |
ex 8537 10 ex 8807 30 |
Unità di controllo a distanza per “veicoli aerei senza equipaggio” (“UAV”) |
ex 8517 61 ex 8526 92 ex 8537 10 ex 8543 70 90 ex 8807 30 |
Categoria 9 — Materiale aerospaziale e propulsione
Descrizione |
Codice NC |
“Veicoli aerei senza equipaggio” (“UAV”) diversi da quelli destinati al trasporto di passeggeri |
8806 91 8806 92 8806 93 8806 94 8806 99 |
Motori aeronautici a turbina a gas (turboelica, turbogetto e turboventola) per “aeromobili”, e loro componenti appositamente concepiti |
ex 8411 11 ex 8411 12 ex 8411 21 ex 8411 22 ex 8411 91 |
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) per “aeromobili” |
8407 10 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone a combustione interna per “aeromobili” |
8409 10 |
Motori a pistone, con accensione per compressione per “aeromobili” |
ex 8408 90 |
Servomotori per “veicoli aerei senza pilota” (“UAV”) |
ex 8501 ex 8807 30 |
Sistemi di lancio per “UAV” |
ex 8805 10 ex 8807 30 |
Apparecchiature e assiemi di supporto a terra per “UAV” |
ex 8807 30 |
Categoria 10 — Tecnologie
Tecnologie concepite o specificamente adattate per testare, sviluppare o produrre le attrezzature di cui sopra
DEFINIZIONI
“Aeromobile”: veicolo aereo ad ala fissa, ala a geometria variabile, ala rotante (elicottero), rotore basculante o ala basculante.
“Circuito integrato monolitico a microonde” (“MMIC”): circuito integrato monolitico che funziona a frequenze d’onda millimetriche o microonde.
“Cella primaria”: cella che non è progettata per essere caricata da un’altra sorgente.
“Sistema di navigazione via satellite”: sistema costituito da stazioni di terra, da una costellazione di satelliti e da ricevitori, che consente di calcolare la posizione di questi ultimi sulla base dei segnali ricevuti dai satelliti; comprende i sistemi globali di navigazione via satellite (GNSS) e i sistemi regionali di navigazione via satellite (RNSS).
“Veicolo aereo senza equipaggio” (“UAV”): aeromobile capace di alzarsi in volo e di eseguire il volo controllato e la navigazione senza presenza umana a bordo.».
(1) V. allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell’11.6.2021, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1338/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)