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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/1331

14.5.2024

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1331 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2024

recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l’inclusione del precursore di droghe isopropilidene (2-(3,4-metilenediossifenil)acetil)malonato (IMDPAM) e di altre sostanze nell’elenco delle sostanze classificate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (1), in particolare l’articolo 15,

visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l’Unione e i paesi terzi (2), in particolare l’articolo 30 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 273/2004 fissa provvedimenti per il monitoraggio del commercio dei precursori di droghe all’interno dell’Unione, mentre il regolamento (CE) n. 111/2005 disciplina il commercio dei precursori di droghe tra l’Unione e i paesi terzi. L’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e l’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 contengono ciascuno un elenco di sostanze classificate soggette a una serie di misure armonizzate di controllo e di monitoraggio previste da tali regolamenti.

(2)

Le autorità nazionali competenti hanno segnalato il sequestro di sale sodico di isopropilidene (2-(3,4-metilenediossifenil)acetil)malonato (IMDPAM) nel contesto della fabbricazione illecita di stupefacenti.

(3)

L’IMDPAM è usato per produrre il 3,4-metilenediossifenilpropano-2-one, che a sua volta è un precursore della 3,4-metilenediossimetanfetamina (MDMA), comunemente nota come «ecstasy».

(4)

L’MDMA è una delle droghe più comuni prodotte illecitamente nell’Unione. È noto che essa comporta rischi significativi per la salute umana.

(5)

Al fine di rafforzare il controllo e il monitoraggio dell’IMDPAM, esso dovrebbe pertanto essere aggiunto all’elenco delle sostanze classificate a livello dell’Unione.

(6)

Sono stati inoltre identificati sette esteri dell’acido 2-metil-3-fenilossiran-2-carbossilico (acido BMK glicidico) e sei esteri dell’acido 3-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilossiran-2-carbossilico (acido PMK glicidico) come possibili sostituti dell’acido BMK glicidico e dell’acido PMK glicidico nella produzione illecita di droghe. Tali esteri possono essere facilmente strutturati in modo da evitare le misure di controllo e monitoraggio applicabili all’acido BMK glicidico e all’acido PMK glicidico, sostanze classificate di categoria 1. Essi sono inoltre facilmente convertibili nelle due sostanze classificate. Al fine di garantirne il controllo e il monitoraggio, anche i rispettivi esteri dovrebbero essere aggiunti all’elenco delle sostanze classificate di cui ai regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005.

(7)

Le sostanze classificate elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 sono suddivise in categorie per le quali si applicano misure distinte, in modo da conseguire un giusto equilibrio tra il livello di minaccia posto da ogni sostanza specifica e l’impatto sul commercio lecito. Le sostanze della categoria 1 sono sottoposte alle misure di controllo e di monitoraggio più rigorose.

(8)

L’IMDPAM e gli esteri identificati dell’acido BMK glicidico e dell’acido PMK glicidico rappresentano una grave minaccia sociale e per la salute pubblica nell’Unione. Per tali sostanze non esistono produzione, commercio o usi leciti noti, se non a fini di ricerca. L’inclusione di tali sostanze nella categoria 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e nella categoria 1 dell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 costituirebbe pertanto una risposta adeguata per evitare il loro uso nella fabbricazione illecita di stupefacenti e, allo stesso tempo, non comporterebbe oneri amministrativi supplementari significativi per gli operatori economici e le autorità competenti dell’Unione.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005.

(10)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione (3) ha riclassificato il fosforo rosso nella nomenclatura combinata («NC»). È pertanto opportuno modificare di conseguenza i codici NC nei regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005.

(11)

I regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005 attuano congiuntamente alcune disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, conclusa a Vienna il 20 dicembre 1988 e approvata con decisione 90/611/CEE del Consiglio (4). Tenuto conto della stretta correlazione sostanziale tra le deleghe di potere contenute nei suddetti regolamenti, è opportuno adottare le modifiche mediante un unico atto delegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 273/2004

L’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 111/2005

L’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1.

(2)   GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione, del 21 settembre 2020, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 361 del 30.10.2020, pag. 1).

(4)  Decisione 90/611/CEE del Consiglio, del 22 ottobre 1990, relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (GU L 326 del 24.11.1990, pag. 56).


ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 è così modificato:

(1)

la tabella «Categoria 1» è così modificata:

a)

la voce «Metil 2-metil-3-fenilossiran-2-carbossilato (BMK metil glicidato)» è soppressa;

b)

la voce «Acido 2-metil-3-fenilossiran-2-carbossilico (acido BMK glicidico)» è sostituita dalla seguente:

Sostanza

Denominazione NC (se diversa)

Codice NC

N. CAS

«Acido 2-metil-3-fenilossiran-2-carbossilico

(acido BMK glicidico) (*1)

 

2918 99 90

25547-51-7

c)

le voci «Etil 3-(2H–1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilossirano-2-carbossilato (PMK etil glicidato)» e «Metil 3-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilossiran-2-carbossilato (PMK metil glicidato)» sono soppresse;

d)

la voce «Acido 3-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilossiran-2-carbossilico (acido PMK glicidico)» è sostituita dalla seguente:

Sostanza

Denominazione NC (se diversa)

Codice NC

N. CAS

«Acido 3-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilossiran-2-carbossilico (acido PMK glicidico) (*2)

 

2932 99 00

2167189-50-4

e)

la voce seguente è inserita nell’elenco delle sostanze nel punto appropriato in ordine sequenziale secondo il codice NC:

Sostanza

Denominazione NC (se diversa)

Codice NC

N. CAS

«Isopropilidene (2-(3,4-metilenediossifenil)acetil)malonato

(IMDPAM) (*3)

IMDPAM

2932 99 00

 

(2)

nella tabella «Sottocategoria 2 A», alla voce «Fosforo rosso», il codice NC «2804 70 00» è sostituito dal codice NC «2804 70 10».


(*1)  e i suoi esteri etilici, metilici (n. CAS 80532-66-7), propilici, isopropilici, butilici, isobutilici, sec-butilici e terz-butilici, con lo stesso codice NC dell’acido BMK glicidico.»;

(*2)  e i suoi esteri etilici (n. CAS 28578-16-7), metilici (n. CAS 13605-48-6), propilici, isopropilici, butilici, isobutilici, sec-butilici e terz-butilici, con lo stesso codice NC dell’acido PMK glicidico.»;

(*3)  noto anche come 5-[2-(1,3-benzodiossol-5-il)acetil]–2,2-dimetil–1,3-diossano–4,6-dione, secondo l’IUPAC (Unione internazionale di chimica pura e applicata).»;


ALLEGATO II

L’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 è così modificato:

(1)

la tabella «Categoria 1» è così modificata:

a)

la voce «Metil 2-metil-3-fenilossiran-2-carbossilato (BMK metil glicidato)» è soppressa;

b)

la voce «Acido 2-metil-3-fenilossiran-2-carbossilico (acido BMK glicidico)» è sostituita dalla seguente:

Sostanza

Denominazione NC (se diversa)

Codice NC

N. CAS

«Acido 2-metil-3-fenilossiran-2-carbossilico

(acido BMK glicidico) (*1)

 

2918 99 90

25547-51-7

c)

le voci «Etil 3-(2H–1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilossirano-2-carbossilato (PMK etil glicidato)» e «Metil 3-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilossiran-2-carbossilato (PMK metil glicidato)» sono soppresse;

d)

la voce «Acido 3-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilossiran-2-carbossilico (acido PMK glicidico)» è sostituita dalla seguente:

Sostanza

Denominazione NC (se diversa)

Codice NC

N. CAS

«Acido 3-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilossiran-2-carbossilico (acido PMK glicidico) (*2)

 

2932 99 00

2167189-50-4

e)

la voce seguente è inserita nell’elenco delle sostanze nel punto appropriato in ordine sequenziale secondo il codice NC:

Sostanza

Denominazione NC (se diversa)

Codice NC

N. CAS

«Isopropilidene (2-(3,4-metilenediossifenil)acetil)malonato

(IMDPAM) (*3)

IMDPAM

2932 99 00

[]

(2)

nella tabella «Categoria 2», alla voce «Fosforo rosso», il codice NC «2804 70 00» è sostituito dal codice NC «2804 70 10».


(*1)  e i suoi esteri etilici, metilici (n. CAS 80532-66-7), propilici, isopropilici, butilici, isobutilici, sec-butilici e terz-butilici, con lo stesso codice NC dell’acido BMK glicidico.»;

(*2)  e i suoi esteri etilici (n. CAS 28578-16-7), metilici (n. CAS 13605-48-6), propilici, isopropilici, butilici, isobutilici, sec-butilici e terz-butilici, con lo stesso codice NC dell’acido PMK glicidico.»;

(*3)  noto anche come 5-[2-(1,3-benzodiossol-5-il)acetil]–2,2-dimetil–1,3-diossano–4,6-dione, secondo l’IUPAC (Unione internazionale di chimica pura e applicata).»;


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1331/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)