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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/1320 |
16.5.2024 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1320 DELLA COMMISSIONE
del 15 maggio 2024
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda l’elenco delle zone infette per il contenimento della Xylella fastidiosa (Wells et al.)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione (2) è applicato dall’agosto 2020 allo scopo di prevenire l’introduzione e l’ulteriore diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) («organismo nocivo specificato»). |
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(2) |
A seguito delle indagini svolte a norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, l’Italia ha confermato che l’eradicazione dell’organismo specificato nei comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Monopoli, Polignano a Mare e Putignano nella provincia di Bari e nel comune di Fasano nella provincia di Taranto non è più possibile. |
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(3) |
Tali comuni dovrebbero pertanto essere aggiunti al rispettivo elenco di zone infette sottoposte a contenimento di cui all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda le province di Taranto e Bari. |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201
L’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione, del 14 agosto 2020, relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) (GU L 269 del 17.8.2020, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1201/oj).
ALLEGATO
L’allegato III, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è così modificato:
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(1) |
al punto 3, «I seguenti comuni della provincia di Taranto:», dopo «Faggiano» è inserito «Fasano»; |
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(2) |
il punto 4 è sostituito dal seguente:
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1320/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)