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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/1306

8.5.2024

DIRETTIVA (UE) 2024/1306 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2024

che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda i termini per l’adozione di principi di rendicontazione di sostenibilità per taluni settori e per talune imprese di paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 50, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la trasparenza del mercato e l’assunzione di responsabilità da parte delle imprese per l’impatto che esercitano sulle persone e sull’ambiente. È tuttavia importante razionalizzare tali obblighi, affinché consentano di conseguire lo scopo per il quale sono stati introdotti e al fine di limitare gli oneri amministrativi.

(2)

La direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) impone alla Commissione di stabilire mediante atti delegati, entro il 30 giugno 2024, principi di rendicontazione di sostenibilità che specifichino le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare in relazione alle questioni di sostenibilità e agli ambiti di rendicontazione specifici del settore in cui operano, oltre alle informazioni che le imprese sono già tenute a fornire a norma del regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione (4).

(3)

Per ridurre gli oneri di rendicontazione a carico delle imprese, come indicato nella comunicazione della Commissione del 16 marzo 2023 dal titolo «Competitività a lungo termine dell’UE: prospettive oltre il 2030», si dovrebbe consentire alle imprese di concentrarsi dapprima sull’attuazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2023/2772. Per tale ragione è opportuno prorogare di due anni il termine per l’adozione degli atti delegati contenenti i principi di rendicontazione di sostenibilità che specifichino le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare in relazione alle questioni di sostenibilità e agli ambiti di rendicontazione specifici del settore in cui operano di cui alla direttiva 2013/34/UE. Tuttavia, tale proroga non dovrebbe impedire alla Commissione di pubblicare gli atti delegati contenenti i principi di rendicontazione di sostenibilità settoriali prima della scadenza di tale periodo di due anni, e la Commissione dovrebbe adoperarsi per adottare gli atti delegati contenenti otto dei principi di rendicontazione di sostenibilità settoriali non appena ciascuno di essi è pronto.

(4)

Le imprese dello stesso settore sono spesso esposte a rischi simili legati alla sostenibilità e spesso hanno un impatto simile sulla società e sull’ambiente. I confronti tra imprese dello stesso settore sono particolarmente utili per gli investitori e per altri utilizzatori delle informazioni sulla sostenibilità. I principi di rendicontazione di sostenibilità dovrebbero pertanto specificare sia le informazioni che le imprese di tutti i settori devono comunicare sia le informazioni che le imprese devono comunicare in funzione del loro settore di attività. I principi di rendicontazione di sostenibilità settoriali sono particolarmente importanti nel caso di settori associati ad elevati rischi o impatti in termini di sostenibilità per l’ambiente, i diritti umani e la governance, compresi i settori elencati nelle sezioni A, da B (inclusi i settori del petrolio, del gas, delle attività estrattive e del carbone) ad H, K e L dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), e le attività pertinenti nell’ambito di tali settori. Nell’adottare atti delegati contenenti principi di rendicontazione di sostenibilità settoriali, la Commissione dovrebbe garantire che le informazioni specificate da tali principi di rendicontazione di sostenibilità siano proporzionate alla portata dei rischi e degli impatti connessi alle questioni di sostenibilità specifiche per ciascun settore, tenendo conto del fatto che i rischi e gli impatti di alcuni settori sono più elevati rispetto a quelli di altri settori. La Commissione dovrebbe inoltre tenere conto del fatto che non tutte le attività nell’ambito di un particolare settore sono necessariamente associate a rischi o impatti elevati in termini di sostenibilità. Per le imprese che operano in settori particolarmente dipendenti dalle risorse naturali, i principi di rendicontazione di sostenibilità settoriali richiederebbero la comunicazione degli impatti e dei rischi relativi alla natura per la biodiversità e gli ecosistemi.

(5)

La direttiva 2013/34/UE impone altresì alla Commissione di adottare, entro il 30 giugno 2024, un atto delegato che preveda principi di rendicontazione di sostenibilità da utilizzare per comunicare informazioni sulla sostenibilità relative alle imprese di paesi terzi con ricavi netti delle vendite e delle prestazioni nell’Unione superiori a 150 milioni di EUR e che hanno nell’Unione imprese figlie che sono imprese di grandi dimensioni o piccole e medie imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati dell’Unione, oppure che hanno nell’Unione succursali con ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di EUR. Tale obbligo di rendicontazione per talune imprese di paesi terzi si applica solo a decorrere dall’esercizio finanziario 2028. Poiché il termine per l’adozione degli atti delegati contenenti i principi di rendicontazione di sostenibilità che specifichino le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare in relazione alle questioni di sostenibilità e agli ambiti di rendicontazione specifici del settore in cui operano deve essere prorogato di due anni, è opportuno applicare la medesima proroga di due anni anche al termine per l’adozione dei principi di rendicontazione di sostenibilità per talune imprese di paesi terzi.

(6)

Al fine di sostenere il controllo democratico, il controllo parlamentare e la trasparenza, almeno una volta all’anno la Commissione dovrebbe consultare, per quanto riguarda l’elaborazione di principi di rendicontazione di sostenibilità, il Parlamento europeo, e congiuntamente il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile e il comitato di regolamentazione contabile, in merito al programma di lavoro dell’EFRAG. Per quanto riguarda l’elaborazione di principi di rendicontazione di sostenibilità, Il programma di lavoro dell’EFRAG dovrebbe includere informazioni sulla programmazione, sulla definizione delle priorità e sui termini per i futuri progetti di principi e altri risultati attesi.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2013/34/UE. Poiché le modifiche introdotte dalla presente direttiva modificativa riguardano un elemento specifico del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione, non è necessario che gli Stati membri recepiscano tali modifiche nel caso in cui la loro legislazione nazionale si limiti a fare riferimento a tale potere,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 2013/34/UE

La direttiva 2013/34/UE è così modificata:

1)

l’articolo 29 ter, paragrafo 1, è così modificato:

a)

al terzo comma, frase introduttiva, la data «30 giugno 2024» è sostituita dalla data «30 giugno 2026»;

b)

al, paragrafo 1, dopo il terzo comma è inserito il comma seguente:

«La Commissione si adopera per adottare atti delegati contenenti otto dei principi di rendicontazione di sostenibilità settoriali di cui al terzo comma, punto ii), non appena ciascuno di essi è pronto.»;

2)

all’articolo 40 ter, la data «30 giugno 2024» è sostituita dalla data «30 giugno 2026».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2024

Per il Parlamento europeo Per

Il presidente

R. METSOLA

il Consiglio

Il presidente

M. MICHEL


(1)   GU C, C/2024/1584, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1584/oj.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 10 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 aprile 2024.

(3)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/2024-01-09).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità (GU L, 2023/2772, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/oj).

(5)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/2019-07-26).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1306/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)