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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/1288

7.5.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1288 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2024

che concede a Cabo Verde una deroga temporanea alle norme sull’origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le preparazioni o conserve di filetti di tonno (crudi, cotti e congelati), le preparazioni o conserve di filetti di sgombro e le preparazioni o conserve di filetti di tombarello

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 64, paragrafo 6, e l’articolo 66, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Cabo Verde è un paese che beneficia del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in appresso denominato il sistema di preferenze generalizzate (SPG+). Le norme sull’origine preferenziale ai fini dell’applicazione dell’SPG, ad eccezione delle norme procedurali, sono stabilite nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (3).

(2)

Con lettera del 14 luglio 2023 Cabo Verde ha presentato una richiesta di proroga delle deroghe temporanee alle norme sull’origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446, che erano state concesse con i regolamenti di esecuzione (UE) 2019/561 (4), (UE) 2019/620 (5) e (UE) 2021/966 (6) della Commissione. La richiesta verteva su un volume annuale di 5 000 tonnellate di preparazioni o conserve di filetti di tonno (crudi, cotti e congelati), 3 000 tonnellate di preparazioni o conserve di filetti di sgombro e 1 000 tonnellate di preparazioni o conserve di filetti di tombarello. In virtù della deroga richiesta tali prodotti sarebbero considerati originari di Cabo Verde anche se ottenuti da pesce non originario.

(3)

Cabo Verde ha corroborato la sua richiesta di proroga di dette deroghe con gli argomenti addotti nelle precedenti richieste, tuttora pertinenti, ossia i modesti quantitativi di tonno e di sgombro catturati nelle proprie acque territoriali, le ridotte possibilità di pesca al di fuori delle proprie acque territoriali nonché la durata limitata della stagione di pesca, che riduce le opportunità di catturare pesce originario. Un altro elemento importante è che Cabo Verde ha sviluppato le proprie infrastrutture portuali. Ne consegue che possono essere trattate maggiori quantità di pesce e quindi il settore della pesca ha ora la possibilità di crescere. Cabo Verde non dispone tuttavia di una flotta industriale in grado di soddisfare il settore della pesca né investe a sufficienza in essa. Le attuali capacità di cattura di pesce originario non consentirebbero al settore della pesca di produrre fino al massimo della propria capacità. Infine, la richiesta ha sottolineato le difficoltà che Cabo Verde si trova ad affrontare a seguito dei ritardi nell’entrata in vigore dell’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e l’Africa occidentale. Nella sua argomentazione Cabo Verde rimarca la sua esigenza di deroga alle norme di origine preferenziale dell’SPG al fine di compensare il fatto che non sia ancora possibile far affidamento sui contingenti di origine o sulle norme sul cumulo nell’ambito dell’accordo di partenariato economico, non ancora applicato in via provvisoria.

(4)

La deroga di cui all’articolo 64, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 952/2013 (il «codice doganale dell’Unione») ha carattere temporaneo ed è subordinata a un maggiore rispetto delle norme di origine per i prodotti interessati e del requisito relativo alla cooperazione amministrativa. Al fine di poter gestire tale deroga alle norme sull’origine preferenziale, il paese richiedente dovrebbe soddisfare i requisiti relativi alle informazioni sull’utilizzo della deroga e alla gestione dei quantitativi per i quali la deroga è concessa.

(5)

Le azioni di monitoraggio condotte dalla Commissione negli ultimi anni in merito al rispetto da parte di Cabo Verde delle norme sull’origine preferenziale, delle relative procedure e della cooperazione amministrativa con l’Unione hanno evidenziato talune carenze, in particolare per quanto attiene al requisito sulla cooperazione amministrativa con le autorità doganali degli Stati membri nel controllo delle prove dell’origine nel settore della pesca.

(6)

Spetta alla Commissione europea provvedere affinché la concessione di deroghe temporanee porti comunque Cabo Verde a soddisfare le condizioni per conformarsi alla verifica delle prove dell’origine e a rimediare alle carenze in materia di cooperazione amministrativa. Una deroga non costituisce lo strumento più appropriato per fornire una soluzione a lungo termine ai problemi strutturali del settore della pesca a Cabo Verde.

(7)

Considerate le difficoltà economiche ricorrenti e l’assenza di soluzioni alternative, si dovrebbe pertanto concedere a Cabo Verde, a condizioni rigorose, una deroga temporanea al requisito previsto dalle norme di origine preferenziale secondo cui i prodotti sono considerati originari del paese beneficiario solo se incorporano materiali interamente ottenuti in detto paese. Sulla scorta dei volumi interamente fruiti durante la precedente deroga per il periodo 2020-2023, la deroga dovrebbe essere concessa per un volume annuale di 3 000 tonnellate di preparazioni o conserve di filetti di tonno (crudi, cotti e congelati), 2 700 tonnellate di preparazioni o conserve di filetti di sgombro e 600 tonnellate di preparazioni o conserve di filetti di tombarello. La durata della deroga dovrebbe essere limitata a un periodo di due anni per consentire a Cabo Verde di impegnarsi a portare a termine gli aggiustamenti strutturali necessari nel settore della pesca, al fine di soddisfare le norme di origine per i prodotti interessati. Tuttavia, la deroga dovrebbe essere concessa a condizione che le autorità doganali di Cabo Verde adottino tutte le disposizioni necessarie per effettuare controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti oggetto della deroga e che trasmettano alla Commissione una dichiarazione dei quantitativi per i quali sono state rilasciate attestazioni di origine a norma del presente regolamento nonché i numeri di serie di tali dichiarazioni.

(8)

Cabo Verde dovrebbe inoltre beneficiare di una deroga alle norme di origine per il tonno e lo sgombro, a condizione di trasmettere periodicamente ai servizi competenti della Commissione relazioni sulle misure adottate per garantire il rispetto delle norme di origine dei prodotti interessati e delle relative procedure nonché di fornire la cooperazione amministrativa, conformemente a quanto richiesto ai fini dell’attuazione dei regimi preferenziali nell’ambito dell’SPG di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 (regolamento SPG). Tali relazioni dovrebbero essere presentate secondo scadenze definite. Gli eventuali ritardi nel rispetto dei termini fissati dovrebbero comportare la sospensione della deroga, che sarà notificata alle autorità competenti di Cabo Verde in seguito a un sollecito e a un invito a trasmettere le relazioni entro 10 giorni lavorativi. Gli elementi da includere in tali relazioni dovrebbero essere elencati in un allegato del presente regolamento. L’applicazione della deroga è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

(9)

I quantitativi di cui agli allegati del presente regolamento dovrebbero essere gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (7), che disciplinano la gestione dei contingenti tariffari.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento dovrebbero entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione ed essere applicate retrospettivamente a decorrere dal 1o gennaio 2024, al fine di tener conto della difficile situazione di Cabo Verde e di consentire al paese di applicare la deroga a decorrere da tale data.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 41, lettera b), e all’articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, i prodotti di cui agli allegati I e II ottenuti a Cabo Verde da pesce non originario sono considerati originari di Cabo Verde a norma degli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento.

Articolo 2

1.   La deroga si applica ai prodotti esportati da Cabo Verde e dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione nel periodo compreso tra il 1 o gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025.

2.   La deroga è applicabile ai prodotti nei limiti dei quantitativi annuali di cui all’allegato I (tonno) e all’allegato II (sgombro e tombarello) del presente regolamento.

3.   L’applicazione della deroga è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Articolo 3

I quantitativi di cui agli allegati I e II del presente regolamento sono gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, che disciplinano la gestione dei contingenti tariffari.

Articolo 4

La deroga è concessa alle condizioni indicate di seguito.

1)

Le autorità doganali di Cabo Verde adottano le disposizioni necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti di cui all’articolo 1.

2)

Le attestazioni di origine redatte dagli esportatori registrati recano la seguente menzione: «Derogation — Commission Implementing Regulation (UE) 2024/1288».

3)

Le autorità competenti di Cabo Verde trasmettono alla Commissione una dichiarazione dei quantitativi per i quali sono state rilasciate attestazioni di origine ai sensi dell’articolo 92 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 nonché le copie di detti documenti probatori. Tali relazioni sono trasmesse alla Commissione per tre periodi, ossia sei mesi, 12 mesi e 20 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento ed entro due mesi dalla fine di ciascun periodo.

La prima relazione è pertanto trasmessa fra il 1o luglio e il 1o settembre 2024. La seconda relazione è trasmessa fra il 1o gennaio e il 1o marzo 2025. La terza relazione è trasmessa fra il 1o agosto e il 1o ottobre 2025. Il periodo residuo compreso fra il 1o agosto e il 31 dicembre 2025 è oggetto di una relazione supplementare da trasmettersi entro due mesi dalla conclusione del periodo di applicazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

4)

Contestualmente alle relazioni di cui al paragrafo 3, le autorità competenti di Cabo Verde trasmettono alla Commissione una relazione contenente informazioni dettagliate sulle misure da esse adottate al fine di:

a)

garantire il rispetto delle norme di origine dei prodotti in parola ai fini dell’SPG e delle relative procedure;

b)

fornire la cooperazione amministrativa richiesta ai fini dell’attuazione del regime preferenziale nell’ambito del regolamento SPG.

Le informazioni richieste che le autorità competenti di Cabo Verde sono tenute a comunicare sono elencate all’allegato III.

Articolo 5

Se le autorità competenti di Cabo Verde non adempiono agli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, entro i termini ivi stabiliti, la Commissione invia loro un sollecito nel quale chiede di presentare le informazioni richieste entro 10 giorni lavorativi. Se le autorità competenti non soddisfano tale richiesta entro il termine stabilito, la Commissione ha la facoltà di sospendere la deroga di cui al presente regolamento. Tale eventuale sospensione non proroga il periodo previsto nel presente regolamento e negli allegati I e II. Detta sospensione è notificata alle autorità competenti di Cabo Verde e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj.

(2)  Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/978/oj).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/561 della Commissione, dell’8 aprile 2019, che concede a Cabo Verde una deroga temporanea alle norme sull’origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le preparazioni o conserve di filetti di tonno (GU L 98 del 9.4.2019, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/561/oj).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/620 della Commissione, del 17 aprile 2019, che concede a Cabo Verde una deroga temporanea alle norme sull’origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le preparazioni o conserve di filetti di sgombro e le preparazioni o conserve di filetti di tombarello (GU L 108 del 23.4.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/620/oj).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/966 della Commissione, dell’11 giugno 2021, che concede a Cabo Verde una deroga temporanea alle norme sull’origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le preparazioni o conserve di filetti di tonno, le preparazioni o conserve di filetti di sgombro e le preparazioni o conserve di filetti di tombarello (GU L 214 del 17.6.2021, pag. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/966/oj).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).


ALLEGATO I

N. d’ordine

Codice NC

Codice TARIC

Descrizione delle merci

Periodi

Quantitativo annuo (peso netto in t)

09.1602

1604142100

1604142690

1604142800

1604207050

1604207055

1604143190

1604143690

1604143800

1604207099

0304870090

1604144120

1604144629

1604144820

1604207045

0304870020

1604144130

1604144830

10

Preparazioni o conserve di filetti di tonnetto striato (Katsuwonus pelamis)

Dall’1.1.2024 al 31.12.2024

3 000

Dall’1.1.2025 al 31.12.2025

3 000

Preparazioni o conserve di filetti di tonno albacora (Thunnus albacares)

Preparazioni o conserve di filetti di tonno obeso (Thunnus obesus)

Preparazioni di tonno bianco (Thunnus alalunga)


ALLEGATO II

N. d’ordine

Codice NC

Codice TARIC

Descrizione delle merci

Periodi

Quantitativo annuo (peso netto in t)

09.1647

1604151100

ex 1604 19 97

10

Preparazioni o conserve di filetti di sgombro (Scomber scombrus, Scomber japonicus, Scomber colias)

Dall’1.1.2024 al 31.12.2024

2 700

Dall’1.1.2025 al 31.12.2025

2 700

09.1648

ex 1604 19 97

1604209000

10

Preparazioni o conserve di filetti di tombarello (Auxis thazard, Auxis rochei)

Dall’1.1.2024 al 31.12.2024

600

Dall’1.1.2025 al 31.12.2025

600


ALLEGATO III

Misure che le autorità competenti di Cabo Verde sono tenute a comunicare a norma dell’articolo 4, paragrafo 4

La relazione di cui all’articolo 4, paragrafo 4, contiene una descrizione dettagliata delle misure adottate dalle autorità competenti di Cabo Verde intese a garantire che:

a)

i controlli del carattere originario dei prodotti su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri siano effettuati per tutte le richieste entro i termini stabiliti agli articoli 108 e 109 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;

b)

i controlli del carattere originario dei prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare di cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettera h), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 includano un controllo del luogo di cattura, e, se estratti al di fuori delle acque territoriali di cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettera h), del medesimo regolamento, includano un controllo delle condizioni di proprietà della nave;

c)

i controlli di cui all’articolo 108, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 siano effettuati sugli esportatori a intervalli determinati sulla base di appropriati criteri di analisi dei rischi a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, di detto regolamento;

d)

gli esportatori e i funzionari del governo di Cabo Verde siano debitamente informati in merito alle norme sull’origine preferenziale ai fini dell’SPG e alle relative procedure attraverso istruzioni, formazioni, seminari e/o informazioni in rete adeguati.

La relazione, relativamente alle misure di cui alla lettera a), contiene, per ogni richiesta di controllo dell’origine pervenuta dalle autorità doganali degli Stati membri, le seguenti informazioni:

il riferimento e la data della richiesta di controllo dell’origine;

lo Stato membro che ha inviato la richiesta («lo Stato membro richiedente»);

la data alla quale le autorità competenti di Cabo Verde hanno ricevuto la richiesta;

i prodotti interessati (codice SA e descrizione dei prodotti);

la data dell’invio della risposta allo Stato membro richiedente;

i motivi degli eventuali ritardi nella risposta alla richiesta, se del caso;

la valutazione della richiesta da parte delle autorità competenti di Cabo Verde (ossia se l’origine iscritta nell’attestazione di origine è confermata o no).

La relazione, relativamente alle misure di cui alla lettera c), contiene le seguenti informazioni:

il numero di controlli effettuati;

i criteri di analisi dei rischi utilizzati dalle autorità competenti per valutare i rischi e determinare gli intervalli fra i controlli periodici sugli esportatori:

la metodologia seguita nei controlli;

se le autorità competenti abbiano richiesto agli esportatori di fornire le copie o un elenco delle attestazioni di origine da essi redatte ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, al fine di svolgere i controlli di cui all’articolo 108, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento;

se i controlli abbiano evidenziato che gli esportatori di Cabo Verde hanno una buona comprensione delle procedure e delle norme di origine preferenziale applicabili ai fini dell’SPG;

le eventuali misure correttive adottate e/o le sanzioni imposte all’esportatore per aver redatto un’attestazione di origine non corretta.

La relazione, relativamente alle misure di cui alla lettera d), include le istruzioni, i documenti e i materiali formativi sulle norme di origine preferenziale ai fini dell’SPG e le relative procedure utilizzati per informare gli esportatori e i funzionari del governo di Cabo Verde.

La relazione di cui all’articolo 4, paragrafo 4, aggiorna le informazioni contenute nelle relazioni precedenti.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1288/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)