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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/1256 |
30.4.2024 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1256 DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2024
che modifica e rettifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 per quanto riguarda le norme armonizzate per le macchine agricole con caricatore frontale, i quadricicli fuoristrada (quad) e gli utensili elettrici a motore portatili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l’articolo 10,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente all’articolo 7 della direttiva 2006/42/CE, le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata. |
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(2) |
Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta («richiesta M/396») di redazione, revisione e completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
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(3) |
Sulla base della richiesta M/396, il CEN e il Cenelec hanno redatto le norme armonizzate EN 12525:2000+A2:2010, relativa alle macchine agricole e alla sicurezza dei caricatori frontali; EN 15997:2011, come rettificata dalla norma EN 15997:2011/AC:2012, relativa ai quadricicli fuoristrada e alla sicurezza dei quad; EN 62841-1:2015, come rettificata dalla norma EN 62841-1:2015/AC:2015 e modificata dalla norma EN 62841-1:2015/A11:2022, relativa alla sicurezza degli utensili e apparecchi per giardinaggio elettrici a motore portatili e trasportabili; e EN 62841-2-11:2016, come modificata dalla norma EN 62841-2-11:2016/A1:2020, relativa agli utensili elettrici a motore portatili, agli utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi per il giardinaggio e a prescrizioni particolari per seghe alternative portatili. I riferimenti di tali norme sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione (3). |
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(4) |
Il 6 giugno 2022 la Germania ha avanzato un’obiezione formale conformemente all’articolo 10 della direttiva 2006/42/CE per contestare la norma armonizzata EN 12525:2000+A2:2010 sostenendo che questa non soddisferebbe i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I, punto 1.1.2 e punto 1.7.4.2, lettera l), della direttiva 2006/42/CE. La Germania sostiene che la norma relativa ai caricatori frontali per i veicoli agricoli impone misure organizzative anziché misure tecniche per quanto riguarda i requisiti di cui all’allegato I, punto 1.1.2, di tale direttiva. La Germania sostiene inoltre che la presenza di una struttura di protezione antiribaltamento non sarebbe sufficiente per soddisfare i requisiti di cui all’allegato I, punto 1.7.4.2, lettera l), della direttiva 2006/42/CE, e che dovrebbe invece esservi una struttura di protezione dalla caduta di oggetti corrispondente al codice 10 dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) (4). |
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(5) |
L’obiezione formale è stata discussa nell’ambito del gruppo di esperti della Commissione sulle macchine (5) nelle riunioni del 10 ottobre 2022 e del 23 marzo 2023. Il 15 dicembre 2023 è stata discussa anche in seno al comitato istituito dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del parlamento europeo e del Consiglio (6) sulla normazione europea del 15 dicembre 2023. |
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(6) |
Esaminata la norma armonizzata EN 12525:2000+A2:2010 insieme ai rappresentanti del gruppo di esperti della Commissione sulle macchine e del comitato istituito dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione ha concluso che la norma non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I, punto 1.1.2 e punto 1.7.4.2, lettera l), della direttiva 2006/42/CE. |
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(7) |
Il 30 settembre 2022 la Francia ha avanzato un’obiezione formale conformemente all’articolo 10 della direttiva 2006/42/CE per contestare la norma armonizzata EN 15997:2011, come rettificata dalla norma EN 15997:2011/AC:2012, sostenendo che questa non soddisferebbe i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I, punti 1.1.2, 1.3.1 e 3.4.1, della direttiva 2006/42/CE. La Francia sostiene che la norma, che riguarda i veicoli fuoristrada e i quad, non terrebbe adeguatamente conto dei principi di integrazione della sicurezza e dell’uso scorretto ragionevolmente prevedibile di cui all’allegato I, punto 1.1.2, della direttiva 2006/42/CE. La Francia sostiene inoltre che la norma presenterebbe gravi carenze per quanto riguarda la perdita di stabilità, in quanto non dispone requisiti di stabilità laterale e di stabilità longitudinale in avanti di cui all’allegato I, punto 1.3.1, della direttiva. Sostiene ancora che tale norma armonizzata non conterrebbe specifiche per impedire i movimenti incontrollati di cui all’allegato I, punto 3.4.1, della direttiva 2006/42/CE. La Francia ritiene che gli scenari di incidente più rilevanti siano il ribaltamento del veicolo e l’espulsione del conducente. |
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(8) |
L’obiezione formale è stata discussa nell’ambito del gruppo di esperti della Commissione sulle macchine nella riunione del 23 marzo 2023. Il 15 dicembre 2023 è stata discussa anche in seno al comitato istituito dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea. |
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(9) |
Esaminata la norma armonizzata EN 15997:2011, come rettificata dalla norma EN 15997:2011/AC:2012, insieme ai rappresentanti del gruppo di esperti della Commissione sulle macchine e del comitato istituito dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione ha concluso che la norma non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I, punti 1.1.2, 1.3.1 e 3.4.1, della direttiva 2006/42/CE. |
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(10) |
Il 20 maggio 2022 la Germania ha avanzato un’obiezione formale conformemente all’articolo 10 della direttiva 2006/42/CE per contestare la norma armonizzata EN 62841-1:2015, come rettificata dalla norma EN 62841-1:2015/AC:2015, e la norma armonizzata EN 62841-2-11:2016, come modificata dalla norma EN 62841-2-11:2016/A1:2020, sostenendo che tali norme armonizzate non soddisferebbero i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I, punti 1.2.3 e 2.2.1, della direttiva 2006/42/CE. La Germania sostiene che la norma armonizzata EN 62841-1:2015, come rettificata dalla norma EN 62841-1:2015/AC:2015, e la norma armonizzata EN 62841-2-11:2016, come modificata dalla norma EN 62841-2-11:2016/A1:2020, entrambe riguardanti macchine elettriche portatili come i seghetti alternativi, non tutelino a sufficienza dalla rimessa in moto non intenzionale in seguito a una perdita di tensione, in riferimento ai requisiti di cui all’allegato I, punti 1.2.3 (secondo comma, primo trattino, applicato insieme al primo comma) e 2.2.1 (primo comma, terzo trattino), della direttiva 2006/42/CE. |
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(11) |
L’obiezione formale è stata discussa nell’ambito del gruppo di esperti della Commissione sulle macchine nella riunione del 10 ottobre 2022 e il 15 dicembre 2023 in seno al comitato istituito dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea. |
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(12) |
Esaminate la norma armonizzata EN 62841-1:2015, come rettificata dalla norma EN 62841-1:2015/AC:2015, e la norma armonizzata EN 62841-2-11:2016, come modificata dalla norma EN 62841-2-11:2016/A1:2020, insieme ai rappresentanti del gruppo di esperti della Commissione sulle macchine e del comitato istituito dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione ha concluso che la norma non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I, punti 1.2.3 e 2.2.1, della direttiva 2006/42/CE. |
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(13) |
Poiché il riferimento della modifica EN 62841-1:2015/A11:2022 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2023/1586, in seguito all’obiezione sollevata dalla Germania la Commissione ha preso in considerazione anche la norma armonizzata EN 62841-1:2015, come rettificata dalla norma EN 62841-1:2015/AC:2015 e modificata dalla norma EN 62841-1:2015/A11:2022, e ha concluso che continua a non soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I, punti 1.2.3 (secondo comma, primo trattino, applicato insieme al primo comma) e 2.2.1 (primo comma, terzo trattino), della direttiva 2006/42/CE. |
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(14) |
Le norme armonizzate EN 12525:2000+A2:2010; EN 15997:2011, come rettificata dalla norma EN 15997:2011/AC:2012; EN 62841-1:2015, come rettificata dalla norma EN 62841-1:2015/AC:2015 e modificata dalla norma EN 62841-1:2015/A11:2022; e EN 62841-2-11:2016, come modificata dalla norma EN 62841-2-11:2016/A1:2020, dovrebbero pertanto essere mantenute nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con una restrizione. |
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(15) |
I riferimenti delle norme armonizzate EN 12525:2000+A2:2010; EN 15997:2011, come rettificata dalla norma EN 15997:2011/AC:2012; EN 62841-1:2015, come rettificata dalla norma EN 62841-1:2015/AC:2015 e modificata dalla norma EN 62841-1:2015/A11:2022; e EN 62841-2-11:2016, come modificata dalla norma EN 62841-2-11:2016/A1:2020, sono elencati nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586. Tale allegato comprende anche i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE ma pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con restrizioni. È pertanto opportuno mantenere i riferimenti di tali norme armonizzate, sopprimendoli da tale allegato e reintroducendoli con le opportune restrizioni. |
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(16) |
Il riferimento della norma armonizzata EN 62841-1:2015, come rettificata dalla norma EN 62841-1:2015/AC:2015, è inserito nell’elenco dell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586, che riporta i riferimenti delle norme armonizzate ritirati dopo determinate date. Tale allegato comprende anche i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE con restrizioni. È pertanto opportuno mantenere il riferimento di tale norma armonizzata, sopprimendolo da tale allegato e reintroducendolo con l’opportuna restrizione. |
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(17) |
Per motivi di chiarezza e certezza del diritto, l’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 dovrebbe prevedere che l’applicabilità delle norme i cui riferimenti sono elencati in tale allegato sia soggetta alle restrizioni di cui all’allegato III di tale decisione di esecuzione. L’articolo 3 di tale decisione di esecuzione dovrebbe pertanto essere rettificato. |
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(18) |
È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586. |
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(19) |
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586
La decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 è così modificata:
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(1) |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 I riferimenti delle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE elencati nell’allegato I della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I riferimenti delle norme elencate nell’allegato I, parte terza, punto 2, righe 121, 266, 324 bis, 343, 405, 495, 513 bis, 671 bis e 681 bis della presente decisione sono pubblicati o mantenuti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con restrizioni.»; |
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(2) |
all’articolo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate che figurano nell’allegato II della presente decisione fino alle date di ritiro di tali riferimenti indicate nel medesimo allegato, fatte salve le eventuali restrizioni stabilite in tale allegato.»; nonché |
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(3) |
gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato alla presente decisione. |
Articolo 2
Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586
All’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Essa continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate che figurano nell’allegato III della presente decisione fino alle date di ritiro di tali riferimenti indicate nel medesimo allegato, fatte salve le eventuali restrizioni stabilite in tale allegato.».
Articolo 3
Data di entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/42/oj.
(2) Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione, del 26 luglio 2023, relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 2.8.2023, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1586/oj).
(4) Codice 10 dell’OCSE, relativo alle prove ufficiali delle strutture di protezione dalla caduta di oggetti di trattori agricoli e forestali, istituito dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, di cui all’allegato I, riga 40, del regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).
(5) Gruppo E03676 nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi.
(6) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj).
ALLEGATO
Gli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 sono così modificati:
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(1) |
nell’allegato I, parte terza, il punto 2 è così modificato:
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(2) |
nell’allegato II, parte seconda, il punto 2 è così modificato:
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ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1256/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)