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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/1233 |
30.4.2024 |
DIRETTIVA (UE) 2023/1233 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 24 aprile 2024
relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro
(rifusione)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre apportare una serie di modifiche alla direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). A fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione. |
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(2) |
L’Unione dovrebbe garantire un trattamento equo ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente nel territorio degli Stati membri e una politica di integrazione più incisiva dovrebbe mirare a garantire a tali cittadini di paesi terzi diritti e obblighi comparabili a quelli dei cittadini dell’Unione. |
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(3) |
L’istituzione di una procedura unica di domanda volta al rilascio di un titolo combinato che comprenda sia il permesso di soggiorno sia i permessi di lavoro in un unico atto amministrativo contribuirà alla semplificazione e all’armonizzazione delle norme che vigono attualmente negli Stati membri. |
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(4) |
Al fine di permettere il primo ingresso nel loro territorio, gli Stati membri dovrebbero poter rilasciare un permesso unico o, se rilasciano permessi unici solo dopo l’ingresso, un visto. Gli Stati membri dovrebbero rilasciare tali permessi unici o visti in maniera tempestiva. |
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(5) |
È opportuno fissare una serie di norme nella presente direttiva che disciplinino la procedura di esame della domanda di permesso unico. Tale procedura dovrebbe essere efficace e gestibile, tenendo conto del normale carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri, nonché trasparente, equa e non discriminatoria, in modo da garantire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto entro un lasso di tempo ragionevole. |
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(6) |
Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato il 17 novembre 2017 a Göteborg, stabilisce una serie di principi che fungono da guida per garantire pari opportunità, accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, nonché protezione e inclusione sociali. La revisione della direttiva 2011/98/UE fa parte del pacchetto di misure sulle competenze e sui talenti proposto a seguito della comunicazione della Commissione del 23 settembre 2020 su un nuovo patto sulla migrazione e l’asilo. Tale revisione è inoltre uno degli elementi della comunicazione della Commissione del 4 marzo 2021 sul piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali. |
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(7) |
Le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero pregiudicare la competenza degli Stati membri a stabilire i requisiti per il rilascio di un permesso unico a scopo lavorativo. La presente direttiva non dovrebbe incidere sul diritto degli Stati membri conformemente all’articolo 79, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Su questa base, gli Stati membri dovrebbero poter giudicare inammissibile o respingere una domanda di permesso unico. |
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(8) |
La presente direttiva dovrebbe contemplare i contratti e i rapporti di lavoro tra cittadini di paesi terzi e datori di lavoro. Qualora il diritto nazionale di uno Stato membro consenta l’ammissione di cittadini di paesi terzi tramite agenzie di lavoro interinale stabilite nel suo territorio e aventi un rapporto di lavoro con il lavoratore, tali cittadini di paesi terzi non dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva. Tutte le disposizioni della presente direttiva concernenti i datori di lavoro dovrebbero applicarsi anche a dette agenzie. |
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(9) |
La presente direttiva non dovrebbe riguardare i cittadini di paesi terzi che sono lavoratori distaccati. Ciò non dovrebbe impedire ai cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente in uno Stato membro e sono distaccati in un altro Stato membro di continuare a godere della parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro di origine per la durata del loro distacco, per quanto riguarda i termini e le condizioni di lavoro che non sono interessati dall’applicazione della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
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(10) |
I cittadini di paesi terzi che sono beneficiari di protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi di uno Stato membro non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva, ad esclusione del Capo III, che dovrebbe applicarsi se, conformemente al diritto nazionale, i suddetti cittadini sono autorizzati a lavorare ed effettivamente lavorano o hanno lavorato. |
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(11) |
La presente direttiva non dovrebbe riguardare i cittadini di paesi terzi che hanno acquisito lo status di soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio (6), tenuto conto del loro status generalmente più privilegiato e del loro tipo specifico di permesso di soggiorno («soggiornante di lungo periodo-UE»). |
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(12) |
È opportuno escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva i cittadini di paesi terzi che siano stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgere un’attività lavorativa stagionale e che abbiano presentato domanda di ammissione o siano stati ammessi nel territorio di uno Stato membro conformemente alla direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), dal momento che ricadono nell’ambito di applicazione di detta direttiva, che istituisce un regime specifico. |
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(13) |
L’obbligo per gli Stati membri di stabilire se la domanda debba essere presentata dal cittadino di paese terzo o dal datore di lavoro di tale cittadino di paese terzo dovrebbe far salve eventuali modalità di partecipazione obbligatoria di entrambe le parti alla procedura. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione ed esaminare le domande di permesso unico qualora il cittadino di paese terzo interessato soggiorna al di fuori del territorio dello Stato membro in cui intende essere ammesso oppure quando già soggiorna nel territorio di tale Stato membro in quanto titolare di un permesso di soggiorno valido rilasciato dallo stesso Stato membro conformemente al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio (8). Gli Stati membri dovrebbero anche avere la possibilità di accettare le domande presentate da altri cittadini di paesi terzi che si trovano regolarmente nel loro territorio. |
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(14) |
Le disposizioni della presente direttiva relative alla procedura unica di domanda e al permesso unico non dovrebbero riguardare i visti uniformi o i visti per soggiorni di lunga durata. A condizione che siano soddisfatti i requisiti stabiliti dal diritto dell’Unione o nazionale e qualora uno Stato membro rilasci permessi unici solo sul suo territorio, lo Stato membro interessato dovrebbe rilasciare al cittadino di paese terzo il visto richiesto per l’ottenimento di un permesso unico. |
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(15) |
Il termine per l’adozione di una decisione sulla domanda dovrebbe includere il tempo richiesto per verificare le situazioni del mercato del lavoro, qualora tali verifiche siano effettuate in relazione a una domanda singola di permesso unico. Una verifica generale della situazione del mercato del lavoro che non sia collegata a una domanda singola di permesso unico non rientra pertanto nel termine per l’adozione di una decisione. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per rilasciare tempestivamente il visto necessario per ottenere un permesso unico. |
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(16) |
Al fine di evitare duplicazioni di lavoro e non prolungare le procedure, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per esigere che i richiedenti presentino i documenti pertinenti solo una sola volta ed effettuare soltanto un controllo sostanziale dei documenti presentati dal richiedente per il rilascio sia del permesso unico che, se del caso, del visto necessario per ottenere un permesso unico. |
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(17) |
La designazione dell’autorità competente ai sensi della presente direttiva dovrebbe far salvi il ruolo e le responsabilità delle altre autorità e, se del caso, delle parti sociali, in relazione all’esame della domanda e alla decisione sulla stessa. |
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(18) |
Il termine per l’adozione di una decisione sulla domanda non dovrebbe tuttavia includere il tempo necessario per il riconoscimento delle qualifiche professionali. La presente direttiva dovrebbe far salve le procedure nazionali relative al riconoscimento dei diplomi. |
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(19) |
Le eventuali conseguenze in caso di mancata adozione di una decisione da parte delle autorità entro i termini dovrebbero essere stabilite dal diritto nazionale e dovrebbero poter essere oggetto di ricorso giurisdizionale. |
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(20) |
Come indicato nella comunicazione della Commissione del 27 aprile 2022 dal titolo «Attirare competenze e talenti nell’UE», i «partenariati volti ad attirare talenti» sono tra gli strumenti fondamentali del nuovo patto sulla migrazione e l’asilo per quanto riguarda la sua dimensione esterna. Tali partenariati mirano a rafforzare la cooperazione tra l’Unione, gli Stati membri e i paesi partner, nonché a promuovere la mobilità internazionale dei lavoratori e a sviluppare talenti in modo reciprocamente vantaggioso e circolare. L’accelerazione del trattamento delle domande di permesso unico entro i limiti previsti dalla presente direttiva potrebbe inoltre contribuire all’efficace attuazione dei «partenariati volti ad attirare talenti» con i principali paesi partner. |
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(21) |
Al fine di rendere più efficienti e appetibili i mercati del lavoro dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di accelerare il trattamento delle domande di permesso unico presentate da o per conto di cittadini di paesi terzi che sono già titolari di permesso unico in un altro Stato membro, entro i limiti previsti dalla presente direttiva. |
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(22) |
Il permesso unico dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 1030/2002 e consentire agli Stati membri di aggiungere ulteriori informazioni, in particolare su un eventuale permesso di lavoro della persona interessata. Anche al fine di controllare meglio l’immigrazione, gli Stati membri dovrebbero indicare quest’ultima informazione non solo nel permesso unico, ma anche negli altri permessi di soggiorno rilasciati, a prescindere dal tipo di permesso o dal permesso di soggiorno in base al quale il cittadino di paese terzo è stato ammesso nel territorio di uno Stato membro e ha ottenuto l’accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro. I cittadini di paesi terzi dovrebbero avere il diritto di verificare le informazioni contenute in formato cartaceo o elettronico e, se del caso, di farle rettificare o sopprimere, conformemente al regolamento (CE) n. 1030/2002. |
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(23) |
Le disposizioni della presente direttiva relative ai permessi di soggiorno a fini diversi dall’attività lavorativa dovrebbero applicarsi soltanto al modello di tali permessi e dovrebbero far salve le norme dell’Unione o nazionali concernenti le procedure di ingresso e le procedure di rilascio di tali permessi. |
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(24) |
Le disposizioni della presente direttiva sul permesso unico e sul permesso di soggiorno rilasciato per fini diversi dall’attività lavorativa non dovrebbero impedire agli Stati membri di rilasciare un documento cartaceo aggiuntivo che consenta loro di fornire informazioni più precise sul rapporto di lavoro per le quali non vi è sufficiente spazio nel modello di permesso di soggiorno. Un tale documento può servire a impedire lo sfruttamento dei cittadini di paesi terzi e a lottare contro il lavoro irregolare, ma dovrebbe essere facoltativo per gli Stati membri e non dovrebbe fungere da sostituto del permesso di lavoro, compromettendo in tal modo il concetto del permesso unico. Per memorizzare tali informazioni in formato elettronico ci si può altresì avvalere delle possibilità tecniche offerte dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e dalla lettera a), punto 20, del relativo allegato. Inoltre, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare ai lavoratori di paesi terzi gli elementi essenziali del rapporto di lavoro e qualsiasi loro modifica, conformemente alla direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). |
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(25) |
Le condizioni e i criteri in base ai quali una domanda di rilascio, modifica o rinnovo di un permesso unico può essere respinta o in base ai quali il permesso unico può essere revocato dovrebbero essere oggettivi e dovrebbero essere stabiliti a livello nazionale, incluso l’obbligo di rispettare il principio della preferenza dell’Unione enunciato in particolare nelle disposizioni pertinenti degli atti di adesione del 2003 e del 2005. È opportuno che le decisioni di rigetto o revoca siano debitamente motivate. Una decisione che respinge una domanda di rilascio, modifica o rinnovo di un permesso unico e una decisione che revoca un permesso unico dovrebbe basarsi sui criteri previsti dal diritto dell’Unione o nazionale e dovrebbe tenere conto delle circostanze specifiche del caso, ove opportuno, e rispettare il principio di proporzionalità. In circostanze eccezionali e debitamente giustificate connesse alla complessità della domanda, nonché nell’interesse del richiedente, dovrebbe essere possibile prorogare il termine per l’adozione di una decisione a norma della presente direttiva di un ulteriore periodo di 30 giorni. In caso di cambiamento di datore di lavoro da parte del titolare di permesso unico, una proroga, per un ulteriore periodo di 15 giorni dovrebbe essere debitamente giustificata. |
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(26) |
Per garantire che tali cittadini di paesi terzi e le loro famiglie abbiano effettivamente accesso ai loro diritti, gli Stati membri dovrebbero fornire loro informazioni accessibili, gratuitamente, sui documenti giustificativi necessari per richiedere il permesso unico, nonché sulle condizioni di ingresso e soggiorno e sui diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali per la loro protezione e quella dei loro familiari. Tali informazioni dovrebbero includere informazioni sulle parti sociali, con particolare riferimento alle organizzazioni dei lavoratori, in modo da facilitarne la conoscenza e garantire loro una protezione migliore sul luogo di lavoro. |
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(27) |
I cittadini di paesi terzi in possesso di un documento di viaggio valido e di un permesso unico rilasciato da uno Stato membro che applica integralmente l’acquis di Schengen dovrebbero poter entrare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l’acquis di Schengen per un periodo non superiore a tre mesi per semestre, in conformità del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e dell’articolo 21 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (11) (convenzione Schengen). |
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(28) |
In mancanza di una normativa orizzontale a livello di Unione, i cittadini dei paesi terzi hanno diritti diversi a seconda dello Stato membro in cui lavorano e della loro cittadinanza. Al fine di sviluppare ulteriormente una politica di immigrazione coerente, di ridurre la disparità di diritti tra i cittadini dell’Unione e i cittadini di paesi terzi che lavorano regolarmente in uno Stato membro e di integrare l’acquis esistente in materia di immigrazione, è opportuno definire un insieme di diritti al fine, in particolare, di specificare i settori in cui è garantita la parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro e i cittadini di paesi terzi che non beneficiano ancora dello status di soggiornanti di lungo periodo. Tali disposizioni mirano a creare condizioni di concorrenza uniformi minime nell’Unione, a riconoscere che tali cittadini di paesi terzi contribuiscono all’economia dell’Unione con il loro lavoro e i loro versamenti di imposte e a fungere da garanzia per ridurre la concorrenza sleale tra i cittadini di uno Stato membro e i cittadini di paesi terzi derivante dall’eventuale sfruttamento di questi ultimi. Ai fini della presente direttiva un lavoratore di paese terzo dovrebbe essere definito come un cittadino di paese terzo che è stato ammesso nel territorio di uno Stato membro, che vi soggiorna regolarmente e al quale è ivi consentito lavorare conformemente al diritto o alla prassi nazionale nel contesto di un rapporto di lavoro. In tale contesto, un lavoratore di paese terzo deve avere un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi nazionali di uno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. |
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(29) |
Quando il titolare di un permesso di soggiorno cambia datore di lavoro, il nuovo datore di lavoro deve comunicare alle autorità competenti i dettagli dell’impiego secondo le procedure previste dal diritto nazionale. Una modifica delle condizioni di lavoro quali l’indirizzo del datore di lavoro, il luogo di lavoro abituale, l’orario di lavoro e la retribuzione non costituisce di per sé un cambiamento di datore di lavoro. |
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(30) |
Tutti i cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente negli Stati membri dovrebbero beneficiare quanto meno di un insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro in cui risiedono, a prescindere dal fine iniziale o dal motivo dell’ammissione. Il diritto alla parità di trattamento nei settori interessati dalla presente direttiva dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi e che hanno ottenuto l’accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro in conformità di altre disposizioni del diritto dell’Unione o nazionale, compresi i familiari di un lavoratore di paese terzo che sono ammessi nello Stato membro in conformità della direttiva 2003/86/CE del Consiglio (12) e i cittadini di paesi terzi che sono ammessi nel territorio di uno Stato membro in conformità della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). |
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(31) |
Il diritto alla parità di trattamento in specifici settori dovrebbe essere strettamente collegato al soggiorno regolare del cittadino del paese terzo e all’accesso al mercato del lavoro di uno Stato membro risultanti dal permesso unico che autorizza il soggiorno e il lavoro e dai permessi di soggiorno rilasciati per altri motivi che contengono informazioni relative al permesso di lavoro. |
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(32) |
Il diritto alla parità di trattamento dei lavoratori di paesi terzi rispetto ai cittadini dello Stato membro per quanto riguarda le condizioni di occupazione e di lavoro di cui alla presente direttiva contribuisce a un lavoro dignitoso e a prevenire lo sfruttamento dei lavoratori di paesi terzi. Tale diritto dovrebbe comprendere almeno le condizioni di impiego, la retribuzione, comprese le tariffe per il lavoro straordinario, le trattenute e gli arretrati, i diritti in caso di insolvenza del datore di lavoro, l’applicazione del principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro, il licenziamento, la parità di trattamento di uomini e donne, la formazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, l’orario di lavoro e le ferie e i giorni festivi. Il diritto alla parità di trattamento dovrebbe includere le condizioni di lavoro stabilite dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi e dalle prassi nazionali di uno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro interessato. |
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(33) |
Uno Stato membro dovrebbe riconoscere le qualifiche professionali acquisite da un cittadino di paese terzo in un altro Stato membro nello stesso modo di quelle dei cittadini dell’Unione e dovrebbe prendere in considerazione le qualifiche acquisite in un paese terzo conformemente alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14). Il diritto alla parità di trattamento dei lavoratori dei paesi terzi per quanto riguarda il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili dovrebbe far salva la competenza degli Stati membri ad ammettere tali lavoratori di paesi terzi nei rispettivi mercati del lavoro. |
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(34) |
I lavoratori di paesi terzi dovrebbero beneficiare della parità di trattamento per quanto riguarda la sicurezza sociale. I settori della sicurezza sociale sono definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). Le disposizioni della presente direttiva relative alla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale dovrebbero applicarsi anche ai lavoratori ammessi in uno Stato membro direttamente da un paese terzo. La presente direttiva non dovrebbe tuttavia conferire ai lavoratori di paesi terzi diritti maggiori di quelli che il diritto vigente dell’Unione già prevede in materia di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi che si trovano in situazioni transfrontaliere. |
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(35) |
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha ritenuto, nella sentenza del 25 novembre 2020 nella causa C-302/19 (16), che uno Stato membro non possa rifiutare o ridurre il beneficio di una prestazione di sicurezza sociale al titolare di un permesso unico per il fatto che i suoi familiari o taluni di essi risiedono non nel suo territorio, bensì in un paese terzo, quando invece accorda tale beneficio ai propri cittadini indipendentemente dal luogo in cui i loro familiari risiedano. |
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(36) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire per lo meno la parità di trattamento per i cittadini di paesi terzi che lavorano o che, dopo un periodo minimo di lavoro, sono registrati come disoccupati. Qualsiasi restrizione alla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale in virtù della presente direttiva dovrebbe far salvi i diritti conferiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). |
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(37) |
Il diritto dell’Unione non limita la facoltà degli Stati membri di organizzare i rispettivi regimi di sicurezza sociale. Spetta a ciascuno Stato membro stabilire le condizioni per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale nonché l’importo di tali prestazioni e il periodo durante il quale sono concesse. Tuttavia, nell’esercitare tale facoltà, gli Stati membri dovrebbero conformarsi al diritto dell’Unione. |
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(38) |
La parità di trattamento dei lavoratori di paesi terzi non dovrebbe applicarsi alle misure adottate nel settore della formazione professionale finanziate a titolo dei regimi di assistenza sociale. |
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(39) |
Gli Stati membri dovrebbero provvedere a prevenire la discriminazione ai danni dei lavoratori di paesi terzi in relazione al loro accesso a beni e servizi per i quali è garantita la parità di trattamento con i lavoratori di paese terzo con i cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, conformemente alla presente direttiva e al diritto nazionale. Va prestata particolare attenzione per prevenire possibili discriminazioni nell’accesso agli alloggi privati in affitto per garantire che le condizioni abitative e i contratti di locazione soddisfino gli standard e le norme nazionali per la locazione privata compresi gli standard e le norme relative agli importi dei canoni di locazione. È particolarmente importante garantire che i lavoratori di paese terzo rimangano liberi di scegliere il proprio alloggio, senza l’obbligo di risiedere in un alloggio fornito dal datore di lavoro, come avviene per i lavoratori dello Stato membro interessato, conformemente al diritto nazionale. |
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(40) |
Per rafforzare la parità di trattamento dei lavoratori di paesi terzi, gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei datori di lavoro in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro, la libertà di associazione e di affiliazione e i rami della sicurezza sociale, quali definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004. |
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(41) |
Per garantire la corretta attuazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva, gli Stati membri, in cooperazione con le parti sociali, ove applicabile conformemente al diritto nazionale, dovrebbero prevedere adeguati meccanismi di monitoraggio e, se del caso, ispezioni efficaci e adeguate nei loro rispettivi territori conformemente al diritto o alle prassi amministrative nazionali. I servizi incaricati dell’ispezione del lavoro o altre autorità competenti dovrebbero, se del caso, avere accesso al luogo di lavoro. |
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(42) |
Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire meccanismi efficaci che consentano ai lavoratori di paesi terzi di chiedere riparazione attraverso le vie legali e di presentare denuncia, direttamente o tramite terzi che, conformemente ai criteri stabiliti dal diritto nazionale, alle prassi amministrative o agli accordi collettivi applicabili, abbiano un interesse legittimo a garantire il rispetto della presente direttiva, quali i sindacati o altre associazioni, o le autorità competenti. Tali meccanismi efficaci sono considerati necessari per ovviare alle situazioni in cui i lavoratori di paesi terzi non sono consapevoli dell’esistenza di meccanismi di attuazione o esitano a ricorrervi a proprio nome, ad esempio nel timore delle possibili conseguenze. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i lavoratori di paesi terzi abbiano lo stesso accesso dei cittadini dello Stato membro in cui risiedono ai procedimenti giudiziari, comprese le procedure giudiziarie e amministrative, le denunce, la mediazione e altri meccanismi previsti dal diritto nazionale per i cittadini dello Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire l’accesso al patrocinio a spese dello Stato alle stesse condizioni previste per i lavoratori nazionali in tali procedimenti, se previsto dal diritto nazionale. |
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(43) |
Nel contesto della protezione dei lavoratori, dovrebbero essere già adottate e in vigore a livello nazionale analoghe misure nazionali in materia di monitoraggio, valutazione, ispezioni, sanzioni e agevolazione delle denunce. |
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(44) |
Durante il suo periodo di validità il permesso unico dovrebbe autorizzare il suo titolare a cambiare datore di lavoro. Oltre a verificare se il titolare del permesso unico continua a soddisfare i requisiti stabiliti dal diritto dell’Unione o nazionale, gli Stati membri dovrebbero poter porre in essere determinate condizioni per il cambiamento di datore di lavoro, tra cui una procedura di notifica e una verifica della situazione del mercato del lavoro se lo Stato membro interessato effettua verifiche della situazione del mercato del lavoro per le domande di permesso unico. Al fine di prevenire potenziali abusi nelle disposizioni della presente direttiva relative al cambiamento di datore di lavoro, gli Stati membri dovrebbero inoltre poter stabilire un periodo minimo durante il quale il titolare del permesso unico è tenuto a lavorare per il primo datore di lavoro prima di cambiare datore di lavoro. A prescindere dalla durata del contratto di lavoro stabilita dal diritto nazionale, tale periodo minimo non supera, in ogni caso, i sei mesi. In casi eccezionali e debitamente giustificati, ad esempio in caso di sfruttamento del titolare del permesso unico ovvero qualora il datore di lavoro non adempia i suoi obblighi legali nei confronti del titolare del permesso unico, gli Stati membri dovrebbero consentire il cambiamento di datore di lavoro prima della scadenza di tale periodo minimo. |
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(45) |
Il permesso unico non dovrebbe essere revocato per un periodo di almeno tre mesi in caso di disoccupazione o di sei mesi se il cittadino di paese terzo è titolare del permesso unico da più di due anni. Per periodi di disoccupazione superiori a tre mesi, gli Stati membri possono esigere che i titolari del permesso unico dimostrino di disporre di risorse sufficienti per provvedere al proprio mantenimento. |
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(46) |
Al fine di rafforzare la conoscenza della procedura per l’ottenimento del permesso unico e dei diritti, degli obblighi e delle garanzie procedurali dei lavoratori di paesi terzi e dei loro familiari, gli Stati membri sono incoraggiati a rafforzare le attività pubblicitarie e le campagne di informazione su tali questioni, comprese, se del caso, le attività e le campagne rivolte ai paesi terzi. |
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(47) |
La presente direttiva dovrebbe applicarsi senza pregiudizio delle disposizioni più favorevoli contenute nel diritto dell’Unione e negli strumenti internazionali applicabili. |
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(48) |
Gli Stati membri dovrebbero attuare le disposizioni della presente direttiva senza discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età od orientamento sessuale, in particolare in conformità delle direttive 2000/43/CE (18) e 2000/78/CE (19) del Consiglio. |
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(49) |
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, cioè la fissazione di una procedura unica di domanda per il rilascio ai cittadini di paesi terzi di un permesso unico per lavorare nel territorio di uno Stato membro e un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornino regolarmente in uno Stato membro, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(50) |
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, TUE. |
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(51) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
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(52) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
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(53) |
È opportuno che l’obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva precedente. L’obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva precedente. |
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(54) |
È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno della direttiva di cui all’allegato I, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
1. La presente direttiva stabilisce:
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a) |
una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare a fini lavorativi nel territorio di uno Stato membro, al fine di semplificare le procedure di ingresso e di agevolare il controllo del loro status; |
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b) |
un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, a prescindere dalle finalità dell’ingresso iniziale nel territorio dello Stato membro in questione, sulla base della parità di trattamento rispetto ai cittadini di quello Stato membro. |
2. La presente direttiva non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso di cittadini di paesi terzi conformemente all’articolo 79, paragrafo 5, TFUE.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
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1) |
«cittadino di paese terzo»: chi non è cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE; |
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2) |
«lavoratore di paese terzo»: un cittadino di paese terzo, ammesso nel territorio di uno Stato membro, che soggiorni regolarmente e sia autorizzato a lavorare in tale Stato membro nel quadro di un rapporto di lavoro conformemente al diritto, agli accordi collettivi o alla prassi nazionali; |
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3) |
«permesso unico»: un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che consente a un cittadino di paese terzo di soggiornare regolarmente nel territorio di quello Stato membro a fini lavorativi; |
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4) |
«procedura unica di domanda»: una procedura, avviata a seguito di una domanda unica di autorizzazione a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro presentata da un cittadino di paese terzo o dal datore di lavoro di tale cittadino di paese terzo, volta all’adozione di una decisione relativa a tale domanda di permesso unico. |
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che:
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a) |
chiedono di soggiornare in uno Stato membro a fini lavorativi; |
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b) |
sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall’attività lavorativa, a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002; o |
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c) |
sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, a norma del diritto dell’Unione o nazionale. |
2. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi:
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a) |
che sono familiari di cittadini dell’Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione nell’Unione conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20); |
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b) |
che godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla loro cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione a norma di accordi tra l’Unione e gli Stati membri o tra l’Unione e paesi terzi; |
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c) |
che sono distaccati, per la durata del distacco; |
|
d) |
che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro in qualità di lavoratori trasferiti all’interno di società conformemente alla direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21); |
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e) |
che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori stagionali conformemente alla direttiva 2014/36/UE o persone collocate alla pari; |
|
f) |
che sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro a titolo di protezione temporanea conformemente alla direttiva 2001/55/CE del Consiglio (22) ovvero hanno chiesto l’autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro status; |
|
g) |
che sono beneficiari di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (23) o hanno chiesto la protezione internazionale a norma di tale direttiva e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda; |
|
h) |
che sono beneficiari di protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi di uno Stato membro ovvero hanno presentato domanda di protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi di uno Stato membro e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda; |
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i) |
che sono soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE; |
|
j) |
il cui allontanamento è stato sospeso per motivi di fatto o di diritto; |
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k) |
che hanno presentato domanda di ammissione o che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori autonomi; |
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l) |
che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi come lavoratori marittimi o per svolgere qualunque altra attività lavorativa a bordo di una nave registrata in uno Stato membro o battente bandiera di uno Stato membro. |
3. Gli Stati membri possono decidere che il capo II non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi o che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini di studio.
4. Il capo II non si applica ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto.
5. In deroga al paragrafo 2, lettera h), del presente articolo, il capo III si applica ai beneficiari di protezione conformemente al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi di uno Stato membro, se sono autorizzati a lavorare conformemente al diritto nazionale.
CAPO II
PROCEDURA UNICA DI DOMANDA E PERMESSO UNICO
Articolo 4
Procedura unica di domanda
1. La domanda di rilascio, modifica o rinnovo di un permesso unico è presentata mediante una procedura unica di domanda. Gli Stati membri stabiliscono se le domande di permesso unico debbano essere presentate dal cittadino di paese terzo o dal datore di lavoro del cittadino di paese terzo. In alternativa, gli Stati membri possono consentire che le domande siano presentate indifferentemente da uno dei due.
2. La domanda di permesso unico è presa in considerazione ed esaminata qualora il cittadino di paese terzo soggiorna al di fuori del territorio dello Stato membro in cui intende essere ammesso oppure quando già soggiorna nel territorio di tale Stato membro in quanto titolare di un permesso di soggiorno valido. Uno Stato membro può anche accettare, conformemente al proprio diritto nazionale, le domande di permesso unico presentate da altri cittadini di paesi terzi che si trovano regolarmente nel suo territorio.
3. Gli Stati membri esaminano la domanda presentata ai sensi del paragrafo 1 e, se il richiedente soddisfa i requisiti stabiliti dal diritto dell’Unione o nazionale, adottano una decisione di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico. Una decisione di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico costituisce un atto amministrativo unico che combina il permesso di soggiorno e il permesso di lavoro.
4. A condizione che siano soddisfatti i requisiti stabiliti dal diritto dell’Unione o nazionale e qualora uno Stato membro rilasci permessi unici solo sul suo territorio, lo Stato membro interessato rilascia al cittadino di paese terzo il visto necessario per ottenere un permesso unico.
5. Gli Stati membri rilasciano un permesso unico, qualora siano soddisfatte le condizioni previste, ai cittadini di paesi terzi che chiedono l’ammissione e ai cittadini di paesi terzi già ammessi che chiedono il rinnovo o la modifica del permesso di soggiorno dopo l’entrata in vigore delle disposizioni nazionali di esecuzione.
Articolo 5
Autorità competente
1. Gli Stati membri designano un’autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso unico.
2. L’autorità competente adotta una decisione sulla domanda di permesso unico non appena possibile e in ogni caso entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda completa.
Il termine di cui al primo comma comprende la verifica della situazione del mercato del lavoro qualora tale verifica sia effettuata in relazione a una domanda singola di permesso unico.
Se, entro il termine stabilito dal presente paragrafo, non è stata adottata alcuna decisione, le eventuali conseguenze sono determinate dal diritto nazionale.
3. L’autorità competente notifica per iscritto la decisione al richiedente secondo le procedure di notifica previste dal diritto nazionale pertinente. Se il datore di lavoro di un cittadino di paese terzo presenta la domanda, gli Stati membri assicurano che il datore di lavoro informi il cittadino del paese terzo in merito allo stato della domanda e al suo esito in maniera tempestiva.
4. Se le informazioni o i documenti forniti a sostegno della domanda sono incompleti in base ai criteri specificati dal diritto nazionale, l’autorità competente notifica per iscritto al richiedente le informazioni o i documenti supplementari richiesti e può fissare un termine ragionevole per la loro presentazione. Il termine di cui al paragrafo 2, primo comma, del presente articolo, e il termine supplementare di cui all’articolo 8, paragrafo 3, è sospeso fino a quando l’autorità competente o le altre autorità interessate non abbiano ricevuto le informazioni supplementari richieste. Se le informazioni o i documenti supplementari non sono forniti entro il termine stabilito, l’autorità competente può respingere la domanda.
Articolo 6
Permesso unico
1. Gli Stati membri rilasciano il permesso unico usando il modello uniforme previsto dal regolamento (CE) n. 1030/2002 e indicano le informazioni relative al permesso di lavoro conformemente alla lettera a), punti 12 e 16, dell’allegato del medesimo regolamento.
Gli Stati membri possono indicare informazioni supplementari concernenti il rapporto di lavoro del cittadino di paese terzo (ad esempio nome e indirizzo del datore di lavoro, luogo di lavoro, tipo di lavoro, orario di lavoro e retribuzione) in formato cartaceo oppure memorizzare tali dati in formato elettronico come previsto all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e alla lettera a), punto 20, del relativo allegato. Conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002, un cittadino di paese terzo cui è rilasciato il permesso unico ha il diritto di verificare le informazioni personali contenute in tale permesso e, se del caso, di ottenerne la rettifica o la cancellazione.
2. Quando rilasciano un permesso unico, gli Stati membri non rilasciano permessi aggiuntivi come prova di autorizzazione all’accesso al mercato del lavoro.
Articolo 7
Permessi di soggiorno rilasciati per fini diversi dall’attività lavorativa
1. Quando rilasciano permessi di soggiorno per fini diversi dall’attività lavorativa ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, gli Stati membri indicano le informazioni relative al permesso di lavoro, a prescindere dal tipo di permesso.
Gli Stati membri possono indicare informazioni supplementari concernenti il rapporto di lavoro del cittadino di paese terzo (ad esempio nome e indirizzo del datore di lavoro, luogo di lavoro, tipo di lavoro, orario di lavoro e retribuzione) in formato cartaceo oppure memorizzare tali dati in formato elettronico come previsto all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e alla lettera a), punto 20, del relativo allegato. Conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002, un cittadino di paese terzo cui è rilasciato il permesso di soggiorno ha il diritto di verificare le informazioni supplementari contenute in tale permesso e, se del caso, di ottenerne la rettifica o la cancellazione.
2. Quando rilasciano permessi di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, gli Stati membri non rilasciano permessi aggiuntivi come prova di autorizzazione all’accesso al mercato del lavoro.
Articolo 8
Garanzie procedurali
1. Le decisioni che respingono la domanda di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico o le decisioni che revocano il permesso unico in base a criteri previsti dal diritto dell’Unione o nazionale sono motivate e notificate per iscritto.
2. Le decisioni che respingono una domanda di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico o le decisioni che revocano il permesso unico, tengono conto delle specifiche circostanze del caso e rispettano il principio di proporzionalità, conformemente al diritto nazionale e dell’Unione. Tali decisioni sono impugnabili nello Stato membro interessato, conformemente al diritto nazionale. Nella notifica scritta di cui al paragrafo 1 sono indicati l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa presso cui l’interessato può presentare ricorso nonché i termini entro cui presentarlo.
3. Il termine per l’adozione di una decisione a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, può essere prorogato di un ulteriore periodo di 30 giorni, in circostanze eccezionali e debitamente giustificate connesse alla complessità della domanda, mediante notifica o comunicazione al richiedente conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale.
4. Il periodo di cui all’articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, può essere prorogato di ulteriori 15 giorni, in circostanze eccezionali e debitamente giustificate.
Articolo 9
Accesso all’informazione
Gli Stati membri provvedono affinché siano facilmente accessibili e forniscono a richiesta, al cittadino del paese terzo e al futuro datore di lavoro:
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a) |
informazioni adeguate su tutti i documenti giustificativi richiesti per una domanda e, se del caso, sui diritti applicabili; |
|
b) |
informazioni sulle condizioni di ingresso e soggiorno, compresi i diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali, tra cui i mezzi di ricorso disponibili, dei cittadini di paesi terzi e dei loro familiari, nonché informazioni sulle organizzazioni dei lavoratori conformemente al diritto nazionale. |
Articolo 10
Diritti da pagare
Gli Stati membri possono imporre il pagamento di diritti per il trattamento delle domande ai sensi della presente direttiva. L’importo dei diritti richiesti da uno Stato membro per il trattamento delle domande non deve essere sproporzionato né eccessivo. Se a pagare i diritti per il trattamento delle domande è il datore di lavoro, questi non è autorizzato a recuperarli dal cittadino di paese terzo.
Articolo 11
Diritti derivanti dal permesso unico
1. Durante il suo periodo di validità, il permesso unico rilasciato autorizza il titolare quanto meno a:
|
a) |
entrare e soggiornare nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso unico, a condizione che il titolare soddisfi tutti i requisiti per l’ingresso conformemente al diritto nazionale; |
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b) |
accedere liberamente a tutto il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso unico, nei limiti previsti dal diritto nazionale; |
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c) |
svolgere la specifica attività lavorativa autorizzata dal permesso unico conformemente al diritto nazionale; |
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d) |
essere informato dei diritti conferitigli dal permesso in virtù della presente direttiva, di altro diritto dell’Unione o del diritto nazionale. |
2. Gli Stati membri consentono al titolare di un permesso unico di cambiare datore di lavoro. Gli Stati membri possono subordinare il diritto del titolare di un permesso unico di cambiare datore di lavoro a una delle condizioni di cui al paragrafo 3.
3. Durante il periodo di validità di un permesso unico, gli Stati membri possono:
|
a) |
esigere che un cambiamento di datore di lavoro sia notificato alle autorità competenti dello Stato membro interessato, secondo le procedure previste dal diritto nazionale; |
|
b) |
esigere che un cambiamento di datore di lavoro sia subordinato a una verifica della situazione del mercato del lavoro se lo Stato membro interessato effettua verifiche della situazione del mercato del lavoro per le domande di permesso unico; |
|
c) |
esigere un periodo minimo durante il quale il titolare del permesso unico è tenuto a lavorare per il primo datore di lavoro. Il periodo minimo di cui al primo comma, lettera c), non supera la durata del contratto di lavoro o il periodo di validità del permesso. In ogni caso, tale periodo non supera i sei mesi. |
Gli Stati membri autorizzano un titolare di permesso unico a cambiare datore di lavoro prima della scadenza di tale periodo minimo in casi debitamente giustificati di grave violazione delle condizioni e termini del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro.
Qualora lo Stato membro esiga che un cambiamento di datore di lavoro sia notificato conformemente al primo comma, lettera a), il diritto del titolare di un permesso unico di cambiare datore di lavoro può essere sospeso per un periodo massimo di 45 giorni a decorrere dalla data in cui è stata effettuata la notifica alle autorità nazionali competenti. Durante tale periodo le autorità nazionali competenti possono verificare se siano soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, lettere b) e c), a seconda dei casi, e anche verificare se continuino ad essere soddisfatti gli altri requisiti stabiliti dal diritto dell’Unione o nazionale. Lo Stato membro può opporsi al cambiamento di datore di lavoro entro 45 giorni.
4. La disoccupazione non costituisce di per sé motivo di revoca di un permesso unico a condizione che:
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a) |
il periodo totale di disoccupazione non superi i tre mesi durante il periodo di validità di un permesso unico o i sei mesi se il cittadino di paese terzo è titolare del permesso unico da più di due anni; |
|
b) |
l’inizio e, se del caso, la fine di un periodo di disoccupazione siano notificati alle autorità competenti dello Stato membro interessato conformemente alle procedure nazionali applicabili |
In deroga al primo comma, lettera a), lo Stato membro può consentire che il titolare di un permesso unico sia disoccupato per un periodo di tempo più lungo.
Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri stabiliscono se la notifica alle autorità competenti è effettuata dal cittadino di paese terzo o dal datore di lavoro del cittadino di paese terzo.
Per periodi di disoccupazione superiori a tre mesi, gli Stati membri possono esigere che i titolari del permesso unico dimostrino di disporre di risorse sufficienti per mantenersi senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato.
Qualora il titolare di un permesso unico disoccupato trovi un nuovo datore di lavoro entro il periodo di disoccupazione consentito di cui al presente paragrafo, e uno Stato membro subordini l’inizio del nuovo lavoro a una qualsiasi delle condizioni stabilite al paragrafo 3, lo Stato membro consente al titolare del permesso unico di soggiornare nel suo territorio fino a quando le autorità competenti non abbiano verificato il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 anche se il periodo di disoccupazione consentito è scaduto.
5. Qualora la validità del permesso unico scada durante la procedura di rinnovo, gli Stati membri consentono al cittadino di paese terzo di soggiornare nel loro territorio come se tale cittadino di paese terzo fosse un titolare di permesso unico fino a quando le autorità competenti non avranno adottato una decisione in merito alla domanda di rinnovo.
6. Qualora, conformemente alle procedure stabilite dal diritto nazionale, le autorità competenti dello Stato membro stabilisca che vi sono fondati motivi per ritenere che il titolare del permesso unico abbia subito condizioni lavorative di particolare sfruttamento, quali definite all’articolo 2, lettera i), della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24), gli Stati membri prorogano di tre mesi il periodo di disoccupazione consentito di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
CAPO III
DIRITTO ALLA PARITÀ DI TRATTAMENTO
Articolo 12
Diritto alla parità di trattamento
1. I lavoratori dei paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano della parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro in cui soggiornano almeno per quanto concerne:
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a) |
le condizioni di impiego e di lavoro, tra cui quelle riguardanti la retribuzione, il licenziamento, gli orari di lavoro, i congedi e le ferie e la parità di trattamento di uomini e donne nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro; |
|
b) |
il diritto di scioperare e di intraprendere azioni sindacali, in conformità al diritto e alla prassi nazionali dello Stato membro, nonché la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, quali i diritti e i vantaggi che ne derivano, tra cui il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza; |
|
c) |
l’istruzione e la formazione professionale; |
|
d) |
il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili; |
|
e) |
i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004; |
|
f) |
le agevolazioni fiscali, purché il lavoratore sia considerato come avente il domicilio fiscale nello Stato membro interessato; |
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g) |
l’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all’erogazione degli stessi, incluse le procedure per ottenere l’accesso all’edilizia residenziale pubblica e privata conformemente al diritto nazionale, fatta salva la libertà contrattuale conformemente al diritto dell’Unione e nazionale; |
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h) |
i servizi di consulenza e le informazioni forniti dai centri per l’impiego. |
2. Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento:
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a) |
in ordine al paragrafo 1, lettera c):
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|
b) |
limitando i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi ai sensi del paragrafo 1, lettera e), senza restringerli per i lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un’attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati. Inoltre gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1, lettera e), per quanto concerne le prestazioni familiari, non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto; |
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c) |
in ordine al paragrafo 1, lettera f), per quanto concerne le agevolazioni fiscali, limitando l’applicazione ai casi in cui i familiari del lavoratore di paese terzo per i quali il lavoratore di paese terzo chieda le agevolazioni abbiano il domicilio o la residenza abituale nel territorio dello Stato membro interessato; |
|
d) |
in ordine al paragrafo 1, lettera g):
|
3. Il diritto alla parità di trattamento stabilito al paragrafo 1 fa salvo il diritto dello Stato membro di revocare o rifiutare di rinnovare il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della presente direttiva, il permesso di soggiorno rilasciato per fini diversi dall’attività lavorativa o ogni altra autorizzazione a lavorare in uno Stato membro.
4. I lavoratori di paesi terzi che si trasferiscono in un paese terzo o i loro superstiti residenti in un paese terzo e i cui diritti derivano dai lavoratori in questione ottengono, in relazione alla vecchiaia, invalidità o morte, diritti pensionistici basati sull’occupazione precedente di tali lavoratori e acquisiti in conformità delle legislazioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, alle stesse condizioni e secondo gli stessi parametri applicabili ai cittadini degli Stati membri interessati che si trasferiscono in un paese terzo.
Articolo 13
Monitoraggio, valutazione, ispezioni e sanzioni
1. Gli Stati membri prevedono misure volte a impedire eventuali abusi e a sanzionare violazioni, da parte dei datori di lavoro, delle disposizioni nazionali sulla parità di trattamento adottate a norma dell’articolo 12. Le misure comprendono il monitoraggio, la valutazione e, ove opportuno, le ispezioni, in particolare nei settori identificati come ad alto rischio di violazioni dei diritti dei lavoratori, conformemente al diritto o alle prassi amministrative nazionali.
2. Gli Stati membri prevedono sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che non abbiano rispettato gli obblighi a norma della presente direttiva. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i servizi incaricati dell’ispezione del lavoro o le autorità competenti e, ove previsto dal diritto nazionale per i cittadini dello Stato membro, le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei lavoratori abbiano accesso al luogo di lavoro. Se l’alloggio è fornito dal datore di lavoro e se previsto dal diritto nazionale per i cittadini dello Stato membro, l’accesso al luogo di lavoro include l’accesso a tale alloggio a condizione che il lavoratore di paese terzo acconsenta a tale accesso.
Articolo 14
Agevolazione delle denunce e dei mezzi di ricorso
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili meccanismi efficaci che consentano ai lavoratori di paesi terzi di presentare denuncia contro i propri datori di lavoro:
|
a) |
direttamente; |
|
b) |
tramite terzi che, conformemente ai criteri stabiliti dal loro diritto nazionale, abbiano un interesse legittimo a garantire il rispetto della presente direttiva e delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva; e |
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c) |
tramite un’autorità competente dello Stato membro, qualora previsto dal diritto nazionale. |
2. Gli Stati membri provvedono affinché i terzi di cui al paragrafo 1, lettera b), possano, per conto o a sostegno di un lavoratore di paese terzo e con il suo consenso, avviare tutte le procedure amministrative o civili intese a garantire il rispetto della presente direttiva e delle disposizioni nazionali adottate in virtù di essa.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori di paesi terzi abbiano parità di accesso, rispetto ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano:
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a) |
alle misure di protezione contro il licenziamento o altri trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro quale reazione a un reclamo interno all’impresa; o |
|
b) |
a tutti i procedimenti giudiziari intesi a garantire il rispetto della presente direttiva e delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. |
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15
Disposizioni più favorevoli
1. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni più favorevoli:
|
a) |
del diritto dell’Unione, inclusi gli accordi bilaterali e multilaterali tra l’Unione o l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall’altra; e |
|
b) |
di accordi bilaterali o multilaterali tra uno più Stati membri e uno o più paesi terzi. |
2. La presente direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali più favorevoli alle persone a cui si applica.
Articolo 16
Informazioni al pubblico
Gli Stati membri provvedono affinché siano facilmente accessibili al pubblico informazioni regolarmente aggiornate, anche tramite fonti accessibili provenienti da paesi terzi pertinenti:
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a) |
sulle condizioni d’ingresso e di soggiorno nel loro territorio a fini lavorativi dei cittadini di paesi terzi; |
|
b) |
su tutti i documenti giustificativi richiesti per la domanda di un permesso unico; |
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c) |
sulle condizioni di ingresso e soggiorno, compresi i diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali dei cittadini di paesi terzi e dei loro familiari. |
Articolo 17
Relazioni
1. Periodicamente, e per la prima volta entro il 21 maggio 2029, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, se del caso, le modifiche che ritiene necessarie.
2. Per la prima volta entro il 30 giugno 2028 e in seguito annualmente, gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi che hanno presentato domanda di permesso unico, che hanno ottenuto un permesso unico e il cui permesso unico è stato rinnovato o revocato nell’anno civile precedente, conformemente al regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (25). Tali statistiche riguardano periodi di riferimento di un anno civile, sono disaggregate per tipo di decisione, motivo della decisione, durata di validità dei permessi, cittadinanza, sesso ed età e, se disponibile, attività lavorativa e sono trasmesse entro sei mesi dalla fine del periodo di riferimento.
Articolo 18
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 2, punto 2), all’articolo 3, paragrafi 2 e 5, all’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4, all’articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, all’articolo 6, paragrafo 1, all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4, agli articoli 9 e 10, all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), all’articolo 11, paragrafi da 2 a 6, all’articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b), g) e h), all’articolo 12, paragrafo 2, lettera d), punto ii), agli articoli 13, 14, 16 e 17 entro 21 maggio 2026. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 19
Abrogazione
La direttiva 2011/98/UE è abrogata a decorrere dal 22 maggio 2026, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno della direttiva di cui all’allegato I.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.
Articolo 20
Entrata in vigore e applicazione
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1, l’articolo 2, punti 1), 3) e 4), l’articolo 3, paragrafi 1, 3 e 4, l’articolo 4, paragrafi 3 e 5, l’articolo 5, paragrafo 1, l’articolo 6, paragrafo 2, l’articolo 7, paragrafo 2, l’articolo 8, paragrafo 1, l’articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l’articolo 12, paragrafo 1, lettere da c) a f), articolo 12, paragrafo 2, lettere a), b), c) e lettera d), punto i), articolo 12, paragrafi 3 e 4, e l’articolo 15 si applicano a decorrere dal 22 maggio 2026.
Articolo 21
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.
Fatto a Strasburgo, il 24 aprile 2024
Per il Parlamento europeo
Il presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
M. MICHEL
(1) GU C 75 del 28.2.2023, pag. 136.
(2) GU C 79 del 2.3.2023, pag. 59.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 aprile 2024.
(4) Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1).
(5) Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).
(6) Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).
(7) Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 375).
(8) Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).
(9) Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea (GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 105).
(10) Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).
(11) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.
(12) Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12).
(13) Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).
(14) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).
(15) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).
(16) Sentenza della Corte di giustizia del 25 novembre 2020, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/WS, C-302/19, ECLI:EU:C:2020:957, punto 39.
(17) Regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 344 del 29.12.2010, pag. 1).
(18) Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).
(19) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).
(20) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
(21) Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari (GU L 157 del 27.5.2014, pag. 1).
(22) Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).
(23) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).
(24) Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24).
(25) Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all’elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).
ALLEGATO I
Termine di recepimento nel diritto interno
(di cui all’articolo 19)
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Direttiva |
Termine di recepimento |
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2011/98/UE |
25 dicembre 2013 |
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
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Direttiva 2011/98/UE |
Presente direttiva |
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Articolo 1 |
Articolo 1 |
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Articolo 2 |
Articolo 2 |
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Articolo 3 |
Articolo 3 |
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— |
Articolo 3, paragrafo 5 |
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Articolo 4, paragrafo 1, prima e seconda frase |
Articolo 4, paragrafo 1, prima e seconda frase |
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Articolo 4, paragrafo 1, terza frase |
Articolo 4, paragrafo 2 |
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Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
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Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 4 |
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Articolo 4, paragrafo 4 |
Articolo 4, paragrafo 5 |
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Articolo 5 |
Articolo 5 |
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Articolo 6 |
Articolo 6 |
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Articolo 7 |
Articolo 7 |
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Articolo 8 |
Articolo 8 |
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— |
Articolo 8, paragrafo 3 |
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— |
Articolo 8, paragrafo 4 |
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Articolo 9 |
Articolo 9, lettera a) |
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Articolo 9, lettera b) |
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Articolo 10 |
Articolo 10 |
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Articolo 11 |
Articolo 11, paragrafo 1 |
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Articolo 11, paragrafi da 2 a 5 |
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Articolo 12 |
Articolo 12 |
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Articolo 13 |
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Articolo 14 |
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Articolo 13 |
Articolo 15 |
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Articolo 14 |
Articolo 16, lettera a) |
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Articolo 16, lettere b) e c) |
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Articolo 15 |
Articolo 17 |
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Articolo 16 |
Articolo 18 |
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Articolo 19 |
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Articolo 17 |
Articolo 20 |
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Articolo 18 |
Articolo 21 |
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Allegato I |
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Allegato II |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1233/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)