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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/1214

3.5.2024

ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E GLI STATI UNITI D'AMERICA CHE STABILISCE PROCEDURE DI SICUREZZA PER IL LANCIO DI SATELLITI GALILEO A PARTIRE DAL TERRITORIO DEGLI STATI UNITI

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione»,

e

gli STATI UNITI DI AMERICA, in seguito denominati «Stati Uniti», in seguito congiuntamente le «parti»,

CONSIDERANDO l'importanza delle tecnologie spaziali per le nazioni e i loro cittadini nei settori della comunicazione, del telerilevamento, della navigazione e della sicurezza nazionale;

CONVINTI della necessità che gli Stati Uniti e l'Unione cooperino affinché i vantaggi di dette importanti tecnologie possano essere pienamente realizzati per tutte le applicazioni pertinenti;

RICORDANDO che Galileo è il sistema globale di navigazione satellitare dell'Unione concepito per fornire gratuitamente informazioni di posizionamento e misurazione del tempo per un'ampia gamma di settori quali l'aviazione, le ferrovie, il trasporto marittimo o le telecomunicazioni;

CONSAPEVOLI del fatto che l'importazione nel territorio degli Stati Uniti di apparecchiature classificate UE ai fini del lancio di satelliti comporta rischi intrinseci per la sicurezza e richiede misure di sicurezza e una cooperazione adeguate tra gli Stati Uniti e l'Unione;

CONSIDERANDO che gli Stati Uniti e l'Unione condividono gli obiettivi in materia di prevenzione dell'uso improprio delle tecnologie spaziali e di protezione da tale uso improprio, rafforzando in tal modo la rispettiva sicurezza e garantendo ai rispettivi cittadini un elevato livello di sicurezza;

TENENDO CONTO dell'importanza strategica e scientifica e del valore economico dei satelliti Galileo;

RICONOSCENDO la necessità di garantire la protezione delle informazioni classificate e dei beni connessi al lancio dei satelliti Galileo;

CONSIDERANDO che le sfide a livello tecnico che accompagnano i lanci dei satelliti rendono indispensabile che lo scambio di informazioni e la cooperazione tra gli Stati Uniti e l'Unione continui;

RICORDANDO l'accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e delle relative applicazioni tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Dromoland Castle, Co. Clare, il 26 giugno 2004;

RICORDANDO l'accordo tra l'Unione europea e il governo degli Stati Uniti d'America sulla sicurezza delle informazioni classificate concluso a Washington il 30 aprile 2007, in particolare l'articolo 19 («accordo sulla sicurezza»), e il relativo accordo tecnico in materia di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate scambiate tra l'UE e gli Stati Uniti d'America, approvato dal comitato per la sicurezza del Consiglio il 29 giugno 2007 e dagli Stati Uniti il 18 luglio 2007 («accordo tecnico in materia di sicurezza»);

CONSIDERANDO che la Commissione europea ha affidato la gestione dei contratti di servizi di lancio per Galileo all'Agenzia spaziale europea, che realizza le campagne di lancio dei satelliti per l'Unione;

CONSIDERANDO le responsabilità dei fornitori di servizi di lancio commerciale statunitensi quali definite dalla legislazione, dalla regolamentazione, dalla politica, dalle licenze applicabili e dagli accordi di sostegno degli Stati Uniti, nonché il ruolo e le responsabilità corrispondenti dei dipartimenti e delle agenzie statunitensi,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente accordo si applica ai lanci di satelliti Galileo a partire dal territorio degli Stati Uniti.

2.   Le parti riconoscono che le apparecchiature e la documentazione classificate UE saranno esportate dall'Unione e importate negli Stati Uniti, utilizzate nel territorio degli Stati Uniti e riesportate nell'Unione. Al fine di proteggere le apparecchiature e la documentazione classificate UE, entrambe le parti, in stretto coordinamento con il fornitore di servizi di lancio, provvedono affinché siano predisposte tutte le misure necessarie e appropriate conformemente ai termini del presente accordo per controllare e proteggere tali apparecchiature e documentazione.

3.   Salvo altrimenti disposto nel presente accordo o autorizzato dalla Commissione europea previa consultazione delle parti, il responsabile locale della sicurezza dell'Agenzia spaziale europea, i soggetti da esso designati e i soggetti designati della Commissione europea hanno accesso esclusivo alle apparecchiature e alla documentazione classificate UE durante ciascuna campagna di lancio, che ha inizio con l'arrivo di tali apparecchiature e documentazione sul territorio degli Stati Uniti e si conclude con la loro rimozione dal territorio degli Stati Uniti.

4.   Nel caso in cui informazioni classificate UE siano comunicate al governo degli Stati Uniti o a terzi autorizzati di cui all'articolo 5, paragrafo 4, o ad altri terzi decisi di comune accordo dalle parti o siano altrimenti ricevute dagli stessi, i termini dell'accordo sulla sicurezza e i termini qui inclusi si applicano a tali informazioni classificate UE e ne disciplinano la protezione, indipendentemente dai soggetti europei che le forniscono.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

1.

«informazioni classificate UE» o «ICUE»: qualsiasi informazione o qualsiasi materiale designati da una classificazione di sicurezza UE, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe recare in varia misura pregiudizio agli interessi dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri. Le ICUE possono avere forma orale, visiva, elettronica, magnetica o documentaria, o presentarsi sotto forma di materiale, comprese attrezzature e tecnologie;

2.

«apparecchiature e documentazione classificate UE»: le apparecchiature e la documentazione contenenti ICUE;

3.

«beni protetti dell'UE»: qualsiasi oggetto o materiale in una base di lancio, importato nel territorio degli Stati Uniti ai fini del lancio di un satellite Galileo, comprese, tra l'altro, le apparecchiature e la documentazione classificate UE;

4.

«zone sicure»: le aree della base di lancio destinate allo stoccaggio e al trattamento dei beni protetti dell'UE, conformemente all'accordo contrattuale dell'Unione con il fornitore di servizi di lancio e agli accordi di sostegno del fornitore di servizi di lancio con la base di lancio;

5.

«base di lancio»: uno o più siti specifici di proprietà del governo statunitense dotati di impianti per l'assemblaggio del veicolo di lancio, il trattamento del relativo combustibile, la preparazione di un veicolo spaziale per il lancio, il lancio e il monitoraggio dei lanci, che sono ubicati nel territorio degli Stati Uniti e a partire dai quali deve avvenire il lancio dei satelliti Galileo;

6.

«impianto di trattamento del carico utile commerciale»: un impianto adibito alla preparazione di un veicolo spaziale e del carico utile per il lancio, ubicato nel territorio degli Stati Uniti all'interno di una proprietà privata al di fuori della base di lancio;

7.

«incidente di sicurezza»: qualsiasi evento che può comportare l'accesso, l'uso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzati di informazioni, documentazione o apparecchiature, o interferenze con le operazioni di sistema dei beni protetti dell'UE;

8.

«fornitore di servizi di lancio»: un'organizzazione degli Stati Uniti incaricata dalla Commissione europea di effettuare il lancio dei satelliti Galileo;

9.

«Galileo»: il sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) civile e autonomo dell’Unione sotto controllo civile costituito da una costellazione di satelliti, centri di controllo e una rete globale di stazioni di terra, che offre servizi di posizionamento, navigazione e misurazione del tempo e che integra le esigenze e i requisiti di sicurezza;

10.

«satellite Galileo»: un veicolo spaziale appartenente al sistema Galileo importato nel territorio degli Stati Uniti ai fini del lancio;

11.

«detriti di satelliti Galileo»: qualsiasi satellite Galileo o sua parte, compresi suoi frammenti ed elementi, che sono trovati sul territorio degli Stati Uniti o nelle acque territoriali degli Stati Uniti o nelle acque internazionali a seguito di un problema o di un incidente che ha coinvolto il satellite Galileo;

12.

«Agenzia spaziale europea» o «ESA»: un'organizzazione intergovernativa istituita dalla convenzione istitutiva di una Agenzia spaziale europea, aperta alla firma a Parigi il 30 maggio 1975 ed entrata in vigore il 30 ottobre 1980; in conformità all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale («regolamento dell'UE sullo spazio»), l'Unione ha affidato all'ESA i compiti relativi all'attuazione del programma spaziale dell'Unione, compresi l'appalto e l'esecuzione di specifici contratti di servizi di lancio, che l'ESA esegue per l'Unione;

13.

«Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale» o «EUSPA»: l'Agenzia dell'UE istituita dal regolamento spaziale dell'UE, incaricata dalla Commissione europea della gestione e della fase operativa della componente Galileo del programma spaziale dell'Unione;

14.

«responsabile locale della sicurezza dell'ESA» o «LSO dell’ELSA»: il funzionario dell'ESA designato dalla Commissione europea che è responsabile della sicurezza delle campagne di lancio Galileo dell'Unione;

15.

«soggetti designati dall'LSO dell'ESA»: il personale dell'ESA e i contraenti dell'ESA designati per iscritto dall'LSO dell'ESA per assumere, per conto di quest'ultimo, un ruolo, una responsabilità o un compito specifici; la designazione è limitata a un compito specifico e non autorizza il soggetto designato ad agire per conto dell'LSO dell'ESA in senso generale;

16.

«soggetti designati dalla Commissione europea»: il personale dell'Unione, compreso quello dell'EUSPA, e gli esperti degli Stati membri dell'Unione designati per iscritto dalla Commissione europea per assumere, per suo conto, un ruolo, una responsabilità o un compito specifici. La designazione è limitata a un compito specifico e non autorizza il soggetto designato ad agire per conto della Commissione europea in senso generale.

Articolo 3

Procedure di importazione

1.   L'importazione di beni protetti dell'UE nel territorio degli Stati Uniti è soggetta alle leggi degli Stati Uniti, comprese le leggi di cui è responsabile e a cui dà esecuzione l'ufficio statunitense delle dogane e della protezione delle frontiere (Customs and Border Protection – CBP). Il CBP esercita, conformemente al diritto e alle politiche applicabili, un potere discrezionale quanto alla necessità di ispezionare gli elementi in questione.

2.   L'Unione, in coordinamento con il fornitore di servizi di lancio, fornisce alle pertinenti agenzie statunitensi tutte le informazioni richieste a norma del diritto degli Stati Uniti per consentire lo sdoganamento di beni protetti dell'UE, compresa la dimostrazione del rispetto delle prescrizioni per la concessione delle licenze. Gli Stati Uniti forniscono alla Commissione europea informazioni sulle procedure di sdoganamento previste.

3.   Qualora il CBP rilevi la necessità di ispezionare un satellite Galileo o altri beni protetti dell'Unione, il punto di contatto del CBP designato a norma dell'articolo 9 contatta l'LSO dell'ESA e, nella misura del possibile, provvede affinché l'LSO dell'ESA e/o i soggetti da esso designati siano presenti a tale ispezione. Tali ispezioni doganali sono eseguite in conformità al diritto applicabile degli Stati Uniti, in una zona sicura o in un altro impianto designato reciprocamente nella base di lancio, con una sicurezza commisurata alla natura degli elementi oggetto dell'ispezione, e sono eseguite solo nella misura necessaria a garantire la conformità al diritto degli Stati Uniti.

4.   L'LSO dell'ESA ha facoltà di presentare al CBP una richiesta affinché qualsiasi ispezione sia sospesa per consentire consultazioni bilaterali preliminari tra la Commissione europea e il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. In assenza di un pericolo immediato per la vita umana o per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, il CBP dovrebbe accogliere tale richiesta.

Articolo 4

Protezione delle zone sicure della base di lancio e dei beni protetti dell'UE

1.   Nel rispetto del diritto, delle politiche, delle procedure e degli accordi di sostegno degli Stati Uniti con il fornitore di servizi di lancio:

a)

gli Stati Uniti adottano tutti provvedimenti necessari e appropriati per proteggere la base di lancio da eventuali intrusioni, comprese le aree che contengono una zona sicura;

b)

gli Stati Uniti adottano tutte le misure necessarie e appropriate per prevenire danni ai satelliti Galileo, così come per prevenirne l'alterazione e la manomissione durante la campagna di lancio che ha inizio con il loro arrivo sul territorio degli Stati Uniti e si conclude con la rimozione dal territorio degli Stati Uniti;

c)

gli Stati Uniti confermano, su richiesta della Commissione europea, lo status del nulla osta di sicurezza dell'impianto del fornitore di servizi di lancio e del proprietario/operatore dell'impianto di trattamento del carico utile a norma del diritto nazionale degli Stati Uniti in materia di stoccaggio delle apparecchiature e della documentazione classificate; gli Stati Uniti notificano alla Commissione europea qualsiasi modifica dello status precedentemente confermato;

d)

a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'articolo 5, paragrafo 4, e dell'articolo 6, paragrafo 3, in una base di lancio gli Stati Uniti non accedono ai beni protetti dell'UE né li ispezionano; gli Stati Uniti proteggono le zone sicure da qualsiasi forma di ingresso non autorizzato, intercettazione o altre forme di interferenza con le attività svolte in tali zone;

e)

il personale del governo degli Stati Uniti e dei contraenti che svolgono attività di supporto può accedere a una zona sicura situata in una base di lancio e ispezionarla allo scopo limitato di confermare il rispetto dei requisiti in materia di sicurezza e ambiente, per l'applicazione del diritto penale, o secondo quanto altrimenti previsto all'articolo 5. Se si verifica tale accesso o ispezione, il personale del governo degli Stati Uniti e dei contraenti che svolgono attività di supporto garantiscono un preavviso ragionevole per agevolare l'accesso tempestivo alla zona sicura da parte dell'LSO dell'ESA o dei soggetti da esso designati, e non escludono l'LSO dell'ESA o i soggetti da esso designati da una zona sicura, salvo in casi limitati di minaccia urgente e immediata per la vita umana o di rischio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti o per finalità di applicazione del diritto penale. In tali casi il personale del governo degli Stati Uniti tiene comunque debitamente informato l'LSO dell'ESA o, in caso quest'ultimo non sia disponibile, i soggetti da esso designati e fa quanto in suo potere per garantire il funzionamento ininterrotto dei sistemi video dell'Unione autorizzati a norma del contratto con il fornitore di servizi di lancio;

f)

gli Stati Uniti non ostacolano l'uso da parte dell'Unione di apparecchiature volte a criptare le telecomunicazioni debitamente importate nelle zone sicure della base di lancio o dell'impianto di trattamento del carico utile commerciale; l'Unione utilizza tali apparecchiature esclusivamente attraverso la rete di comunicazione del fornitore di servizi di lancio o dell'impianto di trattamento del carico utile commerciale, salvo diversamente autorizzato dagli Stati Uniti.

2.   Gli Stati Uniti informano l'LSO dell'ESA tramite il fornitore di servizi di lancio prima di qualsiasi decisione di evacuare qualsiasi area della base di lancio relativa al lancio dell'Unione. Nella misura del possibile in tali circostanze, l'Unione è autorizzata a collocare una guardia 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 nelle zone sicure o intorno ad esse e a continuare a monitorare a distanza le zone sicure tramite sistemi video dell'Unione autorizzati a norma del contratto con il fornitore di servizi di lancio.

3.   Prima dell'installazione o dello stoccaggio delle apparecchiature e della documentazione classificate UE in una zona sicura situata in una base di lancio o in un impianto di trattamento del carico utile commerciale, gli Stati Uniti, su richiesta della Commissione europea, notificano per iscritto a quest'ultima che sono attuate tutte le misure di sicurezza necessarie e appropriate.

4.   Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano principalmente alle attività e ai beni protetti dell'UE presso una base di lancio e, salvo disposizione contraria contenuta nel presente articolo, non si estendono alle attività e ai beni protetti dell'UE situati in un impianto di trattamento del carico utile commerciale. Le attività dell'Unione e i beni protetti dell'UE situati presso un impianto di trattamento del carico utile commerciale sono in primo luogo disciplinati tramite accordi contrattuali tra l'Unione, il fornitore di servizi di lancio e il proprietario/operatore di tale impianto.

5.   L'Unione fornisce per iscritto agli Stati Uniti l'elenco delle apparecchiature e della documentazione classificate UE coinvolte in una campagna di lancio e l'elenco dei beni protetti dell'UE.

6.   Le parti designano congiuntamente per iscritto la base di lancio, l'impianto di trattamento del carico utile commerciale e le zone sicure che possono essere utilizzate dall'Unione nel corso di ciascuna campagna di lancio.

Articolo 5

Indagine di sicurezza

1.   In caso di sospetto incidente di sicurezza, l'LSO dell'ESA, se lo ritiene opportuno e in seguito a una riunione informativa con il responsabile della sicurezza del fornitore di servizi di lancio, segnala l'incidente di sicurezza all'autorità di sicurezza della base di lancio degli Stati Uniti per ulteriori indagini. L'LSO dell'ESA segnala inoltre l'incidente di sicurezza al Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

2.   L'autorità di sicurezza della base di lancio degli Stati uniti, in coordinamento con il fornitore di servizi di lancio, l'LSO dell'ESA e altre organizzazioni applicabili, indaga sugli incidenti di sicurezza segnalati dall'LSO dell'ESA.

3.   Al termine di un'indagine, gli Stati Uniti presentano alla Commissione europea una relazione completa, conformemente all'articolo 25, lettera b), dell'accordo tecnico in materia di sicurezza, e individuano le azioni correttive da adottare, se del caso.

4.   Il personale governativo degli Stati Uniti o di altre autorità federali o statali, il personale del fornitore di servizi di lancio e i rispettivi contraenti che svolgono attività di supporto, in possesso dei necessari nulla osta di sicurezza, possono accedere ai beni protetti dell'UE o ispezionarli solo in caso di indagini a seguito di un incidente di sicurezza segnalato dall'LSO dell'ESA all'autorità di sicurezza della base di lancio degli Stati Uniti. Tale accesso è consentito esclusivamente a fini investigativi e previa autorizzazione della Commissione europea trasmessa dall'LSO dell'ESA all'autorità di sicurezza della base di lancio degli Stati Uniti. L'autorità di sicurezza della base di lancio degli Stati Uniti, o altra autorità competente degli Stati Uniti, autorizza a sua volta il competente personale federale, statale e del fornitore di servizi di lancio, e i rispettivi contraenti, ad accedere alle ICUE, conformemente all'autorizzazione della Commissione europea.

5.   Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo sulla sicurezza, le informazioni classificate UE comunicate dalla Commissione europea, da soggetti designati dalla Commissione europea o dall'LSO dell'ESA, compresi i soggetti designati da quest'ultimo, agli Stati Uniti ai fini dell'attuazione del presente accordo, o che gli Stati Uniti hanno altrimenti ricevuto, ottengono dagli Stati Uniti una protezione almeno equivalente a quella accordata dall'Unione. L'allegato del presente accordo si applica alle informazioni timbrate, contrassegnate o identificate con «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» comunicate agli Stati Uniti o altrimenti ricevute da questi ultimi.

6.   Le parti riconoscono che un incidente di sicurezza che si verifica in transito o presso un impianto di trattamento del carico utile commerciale comporterebbe sfide giurisdizionali complesse e uniche. In tale circostanza, l'autorità di sicurezza della base di lancio degli Stati Uniti dovrebbe adoperarsi al massimo per facilitare le indagini su qualsiasi incidente di questo tipo insieme alle parti pertinenti, tra cui l'Unione, il fornitore di servizi di lancio, il proprietario/operatore dell'impianto di trattamento del carico utile commerciale e le autorità federali e statali competenti degli Stati Uniti.

Articolo 6

Recupero dei detriti di satelliti Galileo

1.   In caso di problemi o incidenti che portino alla distruzione del satellite Galileo, gli Stati Uniti, nel rispetto del diritto, delle politiche, delle procedure e degli accordi di sostegno degli Stati Uniti con il fornitore di servizi di lancio, autorizzano l'LSO dell'ESA, i soggetti designati da quest'ultimo e i soggetti designati della Commissione europea, come comunicato dal suo punto di contatto di cui all'articolo 9, a:

a)

partecipare alla ricerca e a raccogliere i detriti di satelliti Galileo nei luoghi in cui si trovano;

b)

conservare i detriti di satelliti Galileo in una zona sicura sotto la supervisione continua dell'LSO dell'ESA;

c)

trasportare i detriti di satelliti Galileo nel territorio dell'Unione.

2.   Nel corso delle operazioni di recupero, ciascuna parte informa senza indugio l'altra parte ogni qualvolta venga a conoscenza di un luogo in cui si trovano detriti di satelliti Galileo, al di fuori della zona di ricerca definita, nella misura del possibile prima della rimozione fisica dei detriti da tale luogo.

3.   Il governo degli Stati Uniti e il personale del fornitore di servizi di lancio e i loro contraenti che svolgono attività di supporto possono ispezionare i detriti di satelliti Galileo recuperati solo a fini investigativi. Nel far ciò essi rendono possibile la presenza dell'LSO dell'ESA. Qualsiasi ispezione di detriti di satelliti Galileo recuperati diversa da un'ispezione visiva dovrebbe aver luogo solo previa consultazione tra le parti.

4.   L'LSO dell'ESA può chiedere al punto di contatto dell'amministrazione federale dell'aviazione (Federal Aviation Administration, FAA), designato a norma dell'articolo 9, la sospensione di qualsiasi ispezione prevista dei detriti di satelliti Galileo per consentire consultazioni bilaterali preliminari tra la Commissione europea e il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. In assenza di un pericolo immediato per la vita o la sicurezza umana, la FAA dovrebbe accogliere tale richiesta.

Articolo 7

Immatricolazione

1.   In relazione a ciascun satellite Galileo lanciato dal territorio degli Stati Uniti sulla base del presente accordo, l'Unione garantisce la fornitura di informazioni sull'oggetto spaziale al Segretario generale delle Nazioni Unite, conformemente alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, firmata il 12 novembre 1974 (Convenzione sull'immatricolazione).

2.   Le parti convengono che gli Stati Uniti non sono responsabili dell'immatricolazione dei satelliti Galileo in conformità alla Convenzione sull'immatricolazione e che gli Stati Uniti non hanno giurisdizione o controllo su tali oggetti nello spazio extra-atmosferico.

Articolo 8

Responsabilità

1.   Nel caso in cui il satellite Galileo, o una sua parte componente, provochi un danno che dà luogo a una o più richieste di risarcimento presentate contro gli Stati Uniti a norma del diritto internazionale:

a)

gli Stati Uniti possono cercare di essere sostituiti dall'Unione europea in qualsiasi sede tale richiesta venga presentata. L'Unione agevola tali sforzi;

b)

se tale sostituzione non va a buon fine, l'UE accetta di sollevare gli Stati Uniti dalle responsabilità e di indennizzarli in relazione a qualsiasi obbligo finanziario derivante da una transazione o dalla decisione di un organo giurisdizionale per la risoluzione di tali richieste di risarcimento. Le parti si coordinano in merito alla difesa rispetto a tali richieste.

c)

in caso di controversia o potenziale richiesta di risarcimento, gli Stati Uniti ne danno immediata notifica all'Unione per iscritto, fornendo tutti i dettagli pertinenti.

d)

se scelgono la via della transazione per la risoluzione della richiesta di risarcimento, gli Stati Uniti dovrebbero ottenere il consenso scritto dell'Unione prima di acconsentire al risarcimento. L'Unione è responsabile dell'indennizzo degli Stati Uniti per l'importo di tale risarcimento solo se ha acconsentito a tale transazione.

e)

Le parti convengono di consultarsi in tutte le fasi, se del caso, del trattamento e della risoluzione di tali richieste.

2.   Ai fini del presente articolo, per «danno» si intende la perdita di vite umane, le lesioni personali o altri danni alla salute, o la perdita o i danni alle cose di Stati o di persone fisiche o giuridiche.

3.   Nessuna disposizione del presente accordo deve essere interpretata come una rinuncia all'immunità sovrana degli Stati Uniti o ad altri privilegi o immunità derivanti dal diritto internazionale consuetudinario, dai trattati e dagli accordi in vigore tra gli Stati Uniti e l'Unione o da qualsiasi altro obbligo giuridico internazionale.

Articolo 9

Punti di contatto

1.   Per facilitare l'attuazione del presente accordo, le parti designano e forniscono per iscritto all'altra parte l'elenco dei punti di contatto operativi, e le relative informazioni di contatto, per i soggetti di cui ai paragrafi 2 e 3.

2.   Dalla parte dell'Unione:

Commissione europea;

LSO dell’ESA;

ESA;

EUSPA;

fornitore di servizi di lancio;

fabbricante del satellite.

3.   Dalla parte degli Stati Uniti:

autorità di sicurezza della base di lancio (Launch Base Security Authority);

autorità di alto livello della base di lancio (Launch Base Senior Authority);

CBP (Customs and Border Protection);

amministrazione federale dell'aviazione (Federal Aviation Administration).

Articolo 10

Risoluzione delle controversie

Eventuali controverse tra le parti derivanti dal presente accordo o relative allo stesso sono risolte unicamente tramite consultazioni tra le parti stesse.

Articolo 11

Altri accordi

Nessuna disposizione del presente accordo modifica gli accordi o le intese esistenti tra le parti.

Articolo 12

Entrata in vigore e denuncia

1.   Il presente accordo entra in vigore il giorno successivo alla data di ricevimento dell'ultima nota di uno scambio di note diplomatiche con la quale le parti si sono date reciproca notifica dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore del presente accordo e rimane in vigore fino al 1o gennaio 2027.

2.   L'Unione e gli Stati Uniti possono applicare il presente accordo a titolo provvisorio, integralmente o in parte, conformemente alle rispettive legislazioni e procedure interne. L'applicazione provvisoria ha inizio il giorno successivo alla data in cui:

a)

l'Unione ha notificato agli Stati Uniti le parti del presente accordo che propone di applicare in via provvisoria; e

b)

gli Stati Uniti confermano il loro accordo sulle parti dell'accordo che saranno applicate in via provvisoria.

3.   Ciascuna parte può notificare per iscritto all'altra parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia ha effetto otto mesi dopo la data di ricevimento della notifica.

4.   Il presente accordo può essere modificato o prorogato previo reciproco accordo scritto tra le parti.

5.   L'allegato che stabilisce le misure volte a proteggere le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED costituisce parte integrante del presente accordo.

Articolo 13

Testo autentico

È autentico il testo inglese firmato del presente accordo. Il presente accordo è redatto dall'Unione anche in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine dalle rispettive autorità, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque marzo duemilaventiquattro, in due originali in lingua inglese.

 

 


ALLEGATO

Misure volte a proteggere le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono avere forma orale, visiva, elettronica, magnetica o documentaria, o presentarsi sotto forma di materiale, comprese apparecchiature o tecnologie.

Le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono essere registrate su qualsiasi tipo di supporto fisico.

1.   Ambito di applicazione e responsabilità

Le misure stabilite nel presente allegato si applicano nel caso in cui le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED siano fornite all'autorità di sicurezza della base di lancio degli Stati Uniti o a un'altra autorità statunitense competente o siano da esse altrimenti ricevute a norma del presente accordo. Il governo degli Stati Uniti o i terzi autorizzati di cui all'articolo 5, paragrafo 4, o altri terzi decisi di comune accordo dalle parti che accedono alle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED a norma del presente accordo sono responsabili del trattamento, della conservazione e della registrazione di tali informazioni come descritto nel presente accordo.

2.   Livelli di nulla osta di sicurezza

Le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono accessibili solo al personale autorizzato degli Stati Uniti o di terzi in base al principio della «necessità di conoscere» quale definito dall'LSO dell'ESA e dall'autorità di sicurezza della base di lancio degli Stati Uniti. Prima della concessione dell'accesso, le persone ricevono istruzioni sulle norme e sui pertinenti orientamenti di sicurezza per la protezione delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED, e riconoscono le loro responsabilità per la protezione di tali informazioni.

Per il personale autorizzato degli Stati Uniti o di terzi che accede a informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED non è necessario un nulla osta di sicurezza personale.

3.   Trattamento

Le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono essere trattate nelle zone sicure della base di lancio come segue. Il personale autorizzato degli Stati Uniti o di terzi:

a)

chiude la porta dell'ufficio al momento del trattamento di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED;

b)

ripone o occulta qualsiasi informazione RESTREINT UE/EU RESTRICTED quando riceve un visitatore;

c)

non lascia in vista le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED quando l'ufficio non è occupato;

d)

orienta gli schermi che visualizzano informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED in modo che siano permanentemente non rivolti verso finestre e porte per evitare che possano essere osservati. Gli schermi dei computer portatili utilizzati nelle riunioni sono dotati di pellicole anti-riflesso e per la protezione della privacy.

Le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono essere trattate all'esterno di una zona sicura purché la persona in possesso delle informazioni («detentore») si sia impegnata ad osservare le misure compensative necessarie per proteggere tali informazioni dall'accesso da parte di persone non autorizzate. Le misure compensative prevedono almeno le seguenti azioni:

a)

le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED non sono lette in luoghi pubblici né sono lasciate incustodite in camere d'albergo o veicoli.

b)

le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono tenute sempre sotto il controllo personale del detentore;

c)

al di fuori della zona protetta le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono trasportate secondo le modalità descritte nella sezione 7 del presente allegato.

d)

i documenti sono riposti in idonei mobili chiusi a chiave quando non sono letti o discussi;

e)

le porte della stanza sono chiuse quando il documento è letto o discusso;

f)

i dettagli del documento non sono discussi per telefono su una linea non protetta o mediante sistemi audio/video VoIP che utilizzano una connessione che non è criptata con una soluzione approvata, o in un'e-mail non criptata o in un'e-mail criptata con una soluzione non approvata;

g)

i dispositivi mobili devono essere spenti (o in modalità aereo) durante la discussione del documento;

h)

il documento può essere fotocopiato o digitalizzato solo su apparecchiature indipendenti (non collegate a una rete) o con sistemi accreditati;

i)

il documento è trattato e tenuto temporaneamente all'esterno della zona sicura solo per il tempo strettamente necessario;

j)

il detentore non butta via un documento classificato, ma lo restituisce affinché sia conservato in una zona sicura, o fa in modo che il documento sia distrutto in un distruggi documenti approvato.

4.   Conservazione

Le copie di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED su supporto fisico, compresi i supporti di memorizzazione rimovibili con informazioni non criptate o criptate con una soluzione non approvata, sono conservate in mobili da ufficio chiusi a chiave in una zona sicura. Possono essere conservate temporaneamente al di fuori di una zona sicura a condizione che il detentore si sia impegnato a rispettare le pertinenti misure compensative di cui alla seconda parte della sezione 3 del presente allegato.

5.   Distribuzione e comunicazione

Il trattamento e la gestione, compresa la distribuzione delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED, sono responsabilità del detentore.

Non è consentito comunicare informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED senza il previo consenso scritto della Commissione europea.

6.   Trasmissione elettronica

Le modalità di trasmissione elettronica delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED all'interno delle reti governative degli Stati Uniti sono concordate caso per caso mediante consultazione tra le parti.

7.   Trasporto di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED

A seconda dei mezzi disponibili o in funzione delle circostanze particolari, le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono essere trasportate fisicamente a mano sotto forma di documenti su supporto cartaceo o su supporti di memorizzazione rimovibili.

Una spedizione può contenere più di una informazione RESTREINT UE/EU RESTRICTED, purché sia rispettato il principio della necessità di conoscere.

Gli imballaggi utilizzati assicurano che il contenuto non sia visibile. Le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono trasportate in imballaggi opachi, quali una busta, una cartella opaca o una valigetta portadocumenti. L'imballaggio esterno non deve recare indicazioni sulla natura o sul livello di classifica del suo contenuto. Se utilizzato, lo strato interno dell'imballaggio presenta il contrassegno RESTREINT UE/EU RESTRICTED. Entrambi gli strati indicano il nome del destinatario, il suo titolo e indirizzo, nonché un indirizzo per la restituzione nel caso in cui la consegna non possa essere effettuata.

Eventuali incidenti di sicurezza che riguardano informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED trasportate da personale autorizzato o da corrieri sono segnalati per ulteriori indagini all'LSO dell'ESA e all'autorità di sicurezza della base di lancio degli Stati Uniti.

I supporti di memorizzazione rimovibili utilizzati per il trasporto di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono accompagnati da una nota di spedizione, indicante nel dettaglio l'elenco dei supporti di memorizzazione rimovibili contenenti le informazioni classificate e di tutti i file in essi memorizzati, per consentire al destinatario di effettuare le necessarie verifiche.

Solo i documenti necessari sono memorizzati sui supporti. Ad esempio, tutte le informazioni classificate memorizzate su una singola chiave USB dovrebbero essere destinate allo stesso destinatario. Il mittente tiene presente che quando grandi quantità di informazioni classificate sono conservate su tali dispositivi può essere necessario assegnare un livello di classifica più elevato al dispositivo nel suo insieme.

Per trasportare informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono utilizzati unicamente supporti di memorizzazione rimovibili muniti di un contrassegno di classificazione appropriato. Se le informazioni sono criptate con una soluzione approvata, non è necessario contrassegnare i supporti rimovibili.

8.   Riproduzione

La riproduzione delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED deve essere effettuata dalla persona che effettua il trattamento ed essere limitata alle rigorose esigenze operative, a condizione che l'originatore non abbia imposto limitazioni. La persona che effettua il trattamento del documento tiene un registro relativo alla distribuzione che ha effettuato.

9.   Distruzione e cancellazione di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Solo i distruggi documenti di livello 4 di DIN 32757 e di livello 5 di DIN 66399, o equivalenti, sono idonei alla distruzione di documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED. I frammenti di documenti provenienti dai distruggi documenti approvati possono essere eliminati come normali rifiuti di ufficio.

Tutti i supporti e i dispositivi contenenti informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono sottoposti ad adeguata cancellazione sicura dei dati al termine del loro ciclo di vita. I dati elettronici sono distrutti o soppressi dalle risorse informatiche e dai relativi supporti di memorizzazione in modo da garantire ragionevolmente che le informazioni non possano essere recuperate. La cancellazione sicura dei dati elimina i dati dal dispositivo di memorizzazione e tutte le etichette, i contrassegni e le registrazioni delle attività.

10.   Declassificazione

Le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED non sono declassificate senza l'autorizzazione della Commissione europea.


ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1214/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)