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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/1209

3.5.2024

DECISIONE (UE) 2024/1209 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 aprile 2024

relativa alla remunerazione dei depositi non collegati alla politica monetaria detenuti presso le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea (BCE/2024/11)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1 e 14.3 e gli articoli 17, 22 e 23,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio direttivo ha condotto un riesame della remunerazione applicata ai depositi detenuti presso le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito le «BCN») e la Banca centrale europea (BCE) che non sono connessi all’attuazione della politica monetaria («depositi non collegati alla politica monetaria»). L’obiettivo del riesame era quello di evitare potenziali interferenze di tali depositi con la politica monetaria unica, garantendo nel contempo il rispetto del principio di un’economia di mercato aperta e la coerenza nel trattamento di depositi analoghi all’interno dell’Eurosistema.

(2)

A seguito del riesame, il Consiglio direttivo ha stabilito che è necessaria una maggiore trasparenza della remunerazione dei depositi non collegati alla politica monetaria. I tassi di remunerazione applicabili a tali depositi sono stabiliti negli indirizzi (UE) 2019/671 (BCE/2019/7) (1), (UE) 2024/1211 BCE/2024/13) (2), (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) (3) della Banca centrale europea e nella decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea (BCE/2019/31 (4)). Al fine di migliorare la trasparenza e la coerenza tra atti giuridici correlati, è opportuno che i tassi di remunerazione siano definiti in modo esaustivo in un unico atto giuridico per facilitare la comunicazione dei tassi di remunerazione e consentire futuri adeguamenti di tali tassi.

(3)

È opportuno che la remunerazione dei depositi non collegati alla politica monetaria non contribuisca a perturbare in modo persistente o strutturale la trasmissione o l’attuazione della politica monetaria e che salvaguardi il corretto funzionamento del mercato, limitando in tal modo la possibilità di un’elevata volatilità di tali depositi.

(4)

Il Consiglio direttivo ha fissato il tasso principale della politica di remunerazione sottraendo un differenziale allo euro short-term rate (EURSTR). Il differenziale può essere adeguato facilmente nel caso in cui mutino le condizioni di mercato al fine di preservare l’efficacia della trasmissione della politica monetaria, riducendo al minimo il rischio di flussi improvvisi in entrata o in uscita dai mercati monetari e consentendo un sistema di remunerazione semplice e coerente, con pochissime eccezioni. Il Consiglio direttivo ha fissato e, se necessario, adeguerà il differenziale per conseguire gli obiettivi della politica di remunerazione ed evitare effetti negativi sull’attuazione della politica monetaria o sul funzionamento del mercato. Il differenziale è attualmente fissato a 20 punti base.

(5)

Il Consiglio direttivo ha stabilito che sono necessarie alcune deviazioni o eccezioni rispetto al tasso principale della politica di remunerazione. Il concetto di massimale dovrebbe continuare ad applicarsi alla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche e di taluni altri depositi non collegati alla politica monetaria, al fine di consentire alle BCN di remunerare tali depositi a un tasso inferiore al massimale, se del caso, tenendo conto delle condizioni specifiche di ciascun paese, quali quelle del mercato delle operazioni pronti contro termine. È opportuno applicare un differenziale inferiore a 20 punti base, inizialmente fissato a zero, ai fondi di garanzia detenuti da infrastrutture dei mercati finanziari dello Spazio economico europeo quali sistemi di pagamento, controparti centrali e sistemi di deposito accentrati, nonché ai conti prefinanziati detenuti in TARGET, data l’importanza di tali disponibilità per il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e la stabilità finanziaria. I fondi che devono essere depositati temporaneamente presso le BCN o la BCE in relazione all’assistenza finanziaria dovrebbero continuare a essere esentati dai tassi negativi.

(6)

Il Consiglio direttivo ha inoltre ritenuto necessario prevedere che, in determinate circostanze, la BCE possa chiedere alle BCN informazioni granulari riguardanti i depositi non collegati alla politica monetaria e condividerle nell’ambito della BCE e dell’Eurosistema rigorosamente in base al principio della necessità di sapere, laddove la BCE stabilisca, caso per caso, che tali informazioni sono necessarie per consentire all’Eurosistema di valutare l’impatto potenziale di tali depositi sull’attuazione della politica monetaria.

(7)

Al fine di conseguire tali obiettivi e di concedere alle BCN tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione della nuova politica di remunerazione ai depositi non collegati alla politica monetaria, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1o dicembre 2024,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

1)

per «deposito» si intende un saldo creditore in euro o in una diversa valuta originato da fondi detenuti su un conto presso una BCN o la BCE ovvero da situazioni temporanee derivanti da altri servizi forniti da una BCN o dalla BCE che dia luogo a una passività iscritta nel bilancio di tale BCN o della BCE e che tale BCN o la BCE è tenuta a rimborsare ai sensi delle condizioni contrattuali o normative applicabili, compresi i depositi overnight e a tempo determinato;

2)

per «EURSTR» si intende lo euro short-term rate quale definito all’articolo 2, paragrafo 2, dell’indirizzo (UE) 2019/1265 della Banca centrale europea (BCE/2019/19) (5) e pubblicato dalla BCE;

3)

per «OIS basato sull’EURSTR» si intende il tasso swap su indice overnight (overnight index swap, OIS) come definito all’articolo 1, punto 25), del regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/48) (6) in cui i pagamenti periodici al tasso di interesse variabile si riferiscono all’EURSTR quale tasso sull’indice overnight;

4)

per «depositi non collegati alla politica monetaria» si intendono i depositi che non sono eseguiti per attuare la politica monetaria unica decisa dal Consiglio direttivo e che rientrano in uno dei seguenti ambiti:

a)

Indirizzo (UE) 2019/671 (BCE/2019/7) sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali;

b)

Indirizzo (UE) 2024/1211 (BCE/2024/13) sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali;

c)

Indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET);

d)

Decisione (UE) 2022/911 della Banca centrale europea (BCE/2022/22) (7) relativa ai termini e alle condizioni di TARGET-ECB;

e)

Decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi.

Articolo 2

Remunerazione dei depositi non collegati alla politica monetaria

1.   La remunerazione dei depositi detenuti presso le BCN che rientrano nell’ambito di applicazione dell’indirizzo (UE) 2019/671 (BCE/2019/7) è soggetta ai seguenti massimali:

a)

per i seguenti depositi delle amministrazioni pubbliche denominati in euro:

i)

per i depositi overnight: l’EURSTR meno 20 punti base;

ii)

per i depositi a tempo determinato: il tasso OIS basato sull’EURSTR con scadenza corrispondente meno 20 punti base;

iii)

per i depositi overnight delle amministrazioni pubbliche relativi a un programma di aggiustamento: lo zero per cento o l’EURSTR meno 20 punti base, se superiore;

iv)

per i depositi a tempo determinato delle amministrazioni pubbliche relativi a un programma di aggiustamento: lo zero per cento o il tasso OIS basato sull’EURSTR con scadenza corrispondente meno 20 punti base, se superiore;

b)

per i depositi delle amministrazioni pubbliche denominati in valute diverse dall’euro: i tassi corrispondenti per la valuta in questione applicando lo stesso differenziale di cui alla lettera a);

c)

per i depositi diversi dai depositi delle amministrazioni pubbliche, denominati in euro:

i)

per i depositi overnight: l’EURSTR meno 20 punti base;

ii)

per i depositi a tempo determinato: il tasso OIS basato sull’EURSTR con scadenza corrispondente meno 20 punti base;

d)

per i depositi diversi dai depositi delle amministrazioni pubbliche denominati in valute diverse dall’euro: i tassi corrispondenti per la valuta in questione applicando lo stesso differenziale di cui alla lettera c).

2.   La remunerazione dei depositi detenuti presso le BCN che rientrano nell’ambito di applicazione dell’indirizzo (UE) 2024/1211 (BCE/2024/13) è la seguente:

a)

per i servizi di investimento in contanti overnight:

i)

per il servizio di investimento di Tipo 1: l’EURSTR meno 20 punti base;

ii)

per il servizio di investimento di Tipo 2: il tasso effettivo al quale i fondi sono immessi sul mercato meno un margine determinato di volta in volta dal Consiglio direttivo e a condizione che tale tipo di investimento sia effettuato unicamente se la remunerazione è superiore a quella delle disponibilità liquide in eccesso;

iii)

per le disponibilità liquide in eccesso: l’EURSTR meno 20 punti base;

b)

per i depositi a tempo determinato:

i)

per i depositi a tempo determinato per conto altrui: il tasso effettivo al quale i fondi sono immessi sul mercato meno un margine deciso di volta in volta dal Consiglio direttivo;

ii)

per i depositi a tempo determinato per conto proprio con scadenza inferiore a sette giorni di calendario: il tasso OIS basato sull’EURSTR con scadenza corrispondente meno 20 punti base;

iii)

per i depositi a tempo determinato per conto proprio con una scadenza di almeno sette giorni di calendario: un tasso non superiore al tasso ottenuto nel caso in cui il deposito sia riversato sul mercato.

3.   La remunerazione dei depositi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) e della decisione (UE) 2022/911 (BCE/2022/22) è la seguente:

a)

per i depositi delle amministrazioni pubbliche denominati in euro detenuti in TARGET si applica la remunerazione stabilita al paragrafo 1, lettera a);

b)

per i depositi non collegati alla politica monetaria detenuti in TARGET diversi dai depositi delle amministrazioni pubbliche di cui alla lettera a), tranne nei casi in cui si applica la lettera c): lo zero per cento o l’EURSTR meno 20 punti base, se inferiore;

c)

per i saldi overnight detenuti su un conto tecnico TIPS AS o su un conto tecnico RTGS AS per la procedura di regolamento AS di tipo D e i fondi di garanzia detenuti da infrastrutture dei mercati finanziari dello Spazio economico europeo, compresi quelli detenuti su un conto del fondo di garanzia AS: l’EURSTR meno 0 punti base;

d)

per i saldi TARGET delle BCN connesse:

i)

per i saldi pari o inferiori al 10 % del valore medio giornaliero delle operazioni: l’EURSTR meno 20 punti base;

ii)

per i saldi eccedenti quelli di cui al punto i): lo zero per cento o l’EURSTR meno 20 punti base, se inferiore;

4.   La remunerazione dei depositi detenuti presso la BCE che rientrano nell’ambito di applicazione della decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) è la seguente:

a)

per i conti accesi ai sensi delle decisione BCE/2003/14 (8), BCE/2010/4 (9), BCE/2010/17 (10), BCE/2010/31 (11) della Banca centrale europea e del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio (12):

i)

l’EURSTR meno 20 punti base, eccetto nei casi in cui si applica il punto ii);

ii)

per il periodo in cui è necessaria la giacenza di depositi anticipata rispetto alla data nella quale deve essere effettuato il pagamento in conformità alle disposizioni normative o contrattuali applicabili al servizio interessato: lo zero per cento oppure l’EURSTR meno 20 punti base, se superiore;

b)

per altri conti di deposito per il Meccanismo europeo di stabilità e per la European Financial Stability Facility non contemplati alla lettera a): l’EURSTR meno 20 punti base;

c)

per il conto dedicato acceso ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, della decisione di esecuzione della Commissione, del 14 aprile 2021, che stabilisce le disposizioni necessarie per la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e per le operazioni di concessione di prestiti relative ai prestiti concessi in conformità all’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e utilizzato ai fini delle giacenze monetarie prudenziali relative al NextGenerationEU, allo strumento per fornire sostegno all’Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +) (14) o ad altri programmi di finanziamento dell’Unione, come convenuto dalla BCE e dalla Commissione europea:

i)

l’EURSTR meno 20 punti base, eccetto nei casi in cui si applica il punto ii);

ii)

per un importo aggregato di depositi non superiore a 20 miliardi di EUR: lo zero per cento o l’EURSTR meno 20 punti base, se superiore;

5.   Qualora a uno qualsiasi dei depositi di cui al presente articolo si applichi un tasso di interesse negativo, il titolare del deposito è tenuto a corrispondere gli interessi alla BCN interessata o alla BCE, e la BCN interessata oppure la BCE possono effettuare il conseguente addebito sul relativo conto di deposito.

Articolo 3

Condivisione di informazioni sui depositi non collegati alla politica monetaria

1.   Qualora la BCE ritenga, in base a una valutazione condotta caso per caso, che ciò sia necessario per stimare i potenziali effetti sull’attuazione della politica monetaria, le BCN condividono con la BCE informazioni complete sui depositi non collegati alla politica monetaria, tra cui i dettagli relativi a quanto segue:

a)

i titolari dei conti;

b)

la remunerazione applicata;

c)

gli importi detenuti presso la BCN interessata.

2.   La BCE condivide le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 nell’ambito della BCE e dell’Eurosistema rigorosamente in base al principio della necessità di sapere.

Articolo 4

Entrata in vigore

1.   La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Si applica a decorrere dal 1o dicembre 2024.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 aprile 2024

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea, del 9 aprile 2019, sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (BCE/2019/7) (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 11).

(2)  Indirizzo (UE) 2024/1211 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2024, sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali (BCE/2024/13) (GU L, 2024/1211, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/1211/oj).

(3)  Indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea, del 24 febbraio 2022, relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione e che abroga l’indirizzo (BCE/2012/27) (BCE/2022/8) (GU L 163 del 17.6.2022, pag. 84).

(4)  Decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2019, sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (GU L 267 del 21.10.2019, pag. 12).

(5)  Indirizzo (UE) 2019/1265 della Banca centrale europea, del 10 luglio 2019, sullo euro short-term rate (EURSTR) (BCE/2019/19) (GU L 199 del 26.7.2019, pag. 8).

(6)  Regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2014, relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2014/48) (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 97).

(7)  Decisione (UE) 2022/911 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2022, relativa ai termini e alle condizioni di TARGET-ECB e che abroga la decisione BCE/2007/7 (BCE/2022/22) (GU L 163 del 17.6.2022, pag. 1).

(8)  Decisione BCE/2003/14 della Banca centrale europea, del 7 novembre 2003, avente ad oggetto la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti e delle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea nell’ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 35).

(9)  Decisione BCE/2010/4 della Banca centrale europea, del 10 maggio 2010, riguardante la gestione dei prestiti cumulativi bilaterali a favore della Repubblica ellenica e che modifica la decisione BCE/2007/7 (GU L 119 del 13.5.2010, pag. 24).

(10)  Decisione BCE/2010/17 della Banca centrale europea, del 14 ottobre 2010, concernente l’amministrazione delle operazioni di assunzione e di concessione di prestiti concluse dall’Unione nell’ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 275 del 20.10.2010, pag. 10).

(11)  Decisione BCE/2010/31 della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2010, concernente l’apertura di conti per il trattamento dei pagamenti in relazione ai prestiti dell’EFSF agli Stati membri la cui moneta è l’euro (GU L 10 del 14.1.2011, pag. 7).

(12)  Regolamento del Consiglio (UE) 2020/672, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1).

(13)  C(2021)2502 final.

(14)  Regolamento (UE) 2022/2463 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce uno strumento per fornire sostegno all’Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +) (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1209/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)