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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/1204

23.4.2024

DECISIONE (PESC) 2024/1204 DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 2024

che modifica la decisione (PESC) 2017/1775, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 settembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha adottato la risoluzione 2374 (2017), che ha istituito un quadro per l’imposizione del divieto di viaggio e del congelamento dei beni nei confronti di persone ed entità che sono responsabili o complici di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o sono coinvolti, direttamente o indirettamente, in tali azioni o politiche.

(2)

Il 28 settembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1775 (1), con la quale ha recepito nel diritto dell’Unione le misure stabilite dalla risoluzione 2374 (2017) dell’UNSC.

(3)

Il 13 dicembre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/2208 (2), con la quale ha modificato la decisione (PESC) 2017/1775 e istituito un nuovo quadro che consente misure restrittive nei confronti di persone ed entità responsabili di minacciare la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o di ostacolare o compromettere il positivo completamento della transizione politica del Mali.

(4)

Il 31 agosto 2023 il regime di sanzioni delle Nazioni Unite è cessato quando è mancato l’accordo sulla sua proroga da parte del Consiglio di sicurezza.

(5)

Il 4 gennaio 2024, in considerazione della cessazione del regime di sanzioni delle Nazioni Unite nei confronti del Mali, il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (PESC) 2024/215 (3), che ha soppresso tutte le voci dell’allegato I della decisione (PESC) 2017/1775.

(6)

In tale contesto è altresì opportuno sopprimere talune disposizioni relative alla risoluzione 2374 (2017) dell’UNSC dal dispositivo della decisione (PESC) 2017/1775.

(7)

Al fine di aumentare l’uniformità e la coerenza tra le misure restrittive dell’Unione, è inoltre opportuno modificare l’attuale esenzione umanitaria e il meccanismo di deroga, nonché introdurre una clausola di riesame relativa a tali eccezioni umanitarie.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2017/1775.

(9)

È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare talune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2017/1775 è così modificata:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone fisiche:

a)

che sono responsabili o complici di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o sono coinvolti, direttamente o indirettamente, in tali azioni o politiche, quali:

i)

il coinvolgimento nella pianificazione, direzione, promozione o esecuzione di attacchi contro:

l’Organizzazione delle Nazioni Unite e il personale associato in Mali;

le presenze internazionali di sicurezza in Mali;

ii)

l’ostruzione dell’inoltro di aiuti umanitari al Mali, oppure dell’accesso o della distribuzione di aiuti umanitari nel paese;

iii)

la pianificazione, direzione o esecuzione in Mali di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, inclusi quelli che prevedono attacchi contro civili, tra cui donne e bambini, mediante atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in cui i civili cercano rifugio;

iv)

l’impiego o il reclutamento di bambini da parte di gruppi armati o forze armate nell’ambito del conflitto armato in Mali, che sono una violazione del diritto internazionale applicabile;

v)

l’agevolazione consapevole del viaggio di una persona inserita nell’elenco in violazione delle restrizioni di viaggio;

b)

che ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della transizione politica del Mali, anche ostacolando o pregiudicando lo svolgimento di elezioni o il passaggio dei poteri alle autorità elette; o

c)

che sono associate alle persone fisiche di cui alle lettere a) o b).

L’elenco delle persone designate di cui al presente paragrafo figura nell’allegato.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l’ingresso nel territorio nazionale.

3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo di diritto internazionale, segnatamente:

a)

in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;

b)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale indetta dalle Nazioni Unite o sotto i suoi auspici;

c)

in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

d)

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia.

4.   Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga a norma dei paragrafi 3 o 4.

6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da necessità umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative o a riunioni promosse o ospitate dall’Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi strategici delle misure restrittive.

7.   Gli Stati membri possono anche concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando l’ingresso o il transito è necessario per l’espletamento di un procedimento giudiziario.

8.   Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui ai paragrafi 6 o 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più Stati membri. Se uno o più Stati membri sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

9.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 o 7, l’ingresso o il transito nel territorio nazionale delle persone elencate nell’allegato, l’autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate.»

;

2)

l’articolo 1 bis è soppresso;

3)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che:

a)

sono responsabili o complici di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o sono coinvolti, direttamente o indirettamente, in tali azioni o politiche, quali:

i)

il coinvolgimento nella pianificazione, direzione, promozione o esecuzione di attacchi contro:

l’Organizzazione delle Nazioni Unite e il personale associato in Mali;

le presenze internazionali di sicurezza in Mali;

ii)

l’ostruzione dell’inoltro di aiuti umanitari al Mali, oppure dell’accesso o della distribuzione di aiuti umanitari nel paese;

iii)

la pianificazione, direzione o esecuzione in Mali di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, inclusi quelli che prevedono attacchi contro civili, tra cui donne e bambini, mediante atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in cui i civili cercano rifugio;

iv)

l’impiego o il reclutamento di bambini da parte di gruppi armati o forze armate nell’ambito del conflitto armato in Mali, che sono una violazione del diritto internazionale applicabile;

v)

l’agevolazione consapevole del viaggio di una persona inserita nell’elenco in violazione delle restrizioni di viaggio;

b)

ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della transizione politica del Mali, anche ostacolando o pregiudicando lo svolgimento di elezioni o il passaggio dei poteri alle autorità elette; o

c)

sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alla lettera a) o b).

L’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi designati di cui al presente paragrafo figura nell’allegato.

2.   Non sono messi a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato fondi o risorse economiche, né sono destinati a loro vantaggio.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione siano:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere rilasciata un’autorizzazione specifica; o

e)

pagabili da o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio.

4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui al paragrafo 1 nell’elenco figurante nell’allegato, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato; e

d)

il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio.

5.   Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo elencati nell’allegato effettuino un pagamento dovuto nell’ambito di un contratto o accordo concluso, o un obbligo sorto, prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo sono stati inseriti nell’allegato, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo di cui al paragrafo 1.

6.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b)

pagamenti dovuti nell’ambito di contratti o accordi conclusi o di obblighi sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; o

c)

pagamenti dovuti nell’ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell’Unione o esecutive nello Stato membro interessato;

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.

7.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

a)

dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati delle Nazioni Unite, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari;

e)

da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;

f)

da agenzie specializzate degli Stati membri; o

g)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.

8.   Fatto salvo il paragrafo 7, e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la disponibilità di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali.

9.   In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell’autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 8, l’autorizzazione si considera concessa.

10.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 8 e 9 entro quattro settimane dal rilascio.»

;

4)

l’articolo 2 bis è soppresso;

5)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”), redige e modifica l’elenco di cui all’allegato.»

;

6)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   Il Consiglio comunica la decisione di cui all’articolo 3, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo interessati direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, offrendo a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.

2.   Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la sua decisione e ne informa la persona o l’entità interessata.»

;

7)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1.   Nell’allegato sono indicati i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi ivi menzionati.

2.   Nell’allegato figurano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per quanto riguarda le persone fisiche, tali informazioni possono comprendere: nomi e pseudonimi; data e luogo di nascita; cittadinanza; numero del passaporto e della carta d’identità; genere; indirizzo, se noto; funzione o professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono comprendere: denominazioni; data e luogo di registrazione; numero di registrazione; sede di attività.»

;

8)

l’articolo 5 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1.   Il Consiglio e l’alto rappresentante trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:

a)

per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l’introduzione delle modifiche nell’allegato;

b)

per quanto riguarda l’alto rappresentante, per la preparazione delle modifiche dell’allegato.

2.   Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato.

3.   Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l’alto rappresentante sono designati “titolari del trattamento” ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma di tale regolamento.

(*1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;"

9)

l’articolo 5 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi della presente decisione, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell’ambito di una garanzia, in particolare richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di un’obbligazione, una garanzia o una controgaranzia, in particolare di una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell’allegato;

b)

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui alla lettera a).»

;

10)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1.   Le misure di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, si applicano fino al 14 dicembre 2024 e sono costantemente riesaminate. Se del caso, sono prorogate o modificate qualora il Consiglio ritenga che i loro obiettivi non siano stati raggiunti.

2.   Le eccezioni di cui all’articolo 2, paragrafi 7 e 8, per quanto riguarda l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni dodici mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.»

;

11)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

;

12)

gli allegati sono così modificati:

a)

l’allegato I è soppresso;

b)

l’allegato II è rinominato «allegato».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 22 aprile 2024

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (PESC) 2017/1775 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (GU L 251 del 29.9.2017, pag. 23).

(2)  Decisione (PESC) 2021/2208 del Consiglio, del 13 dicembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2017/1775 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (GU L 446 del 14.12.2021, pag. 44).

(3)  Decisione di esecuzione (PESC) 2024/215 del Consiglio, del 4 gennaio 2024, che attua la decisione (PESC) 2017/1775 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (GU L, 2024/215, 5.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/215/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1204/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)