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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/1181

18.4.2024

DECISIONE N. 081/23/COL DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

del 31 maggio 2023

che modifica le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo orientamenti riveduti relativi all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali [2024/1181]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA («L'AUTORITÀ»),

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

visto l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l'articolo 24 e l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

Considerando quanto segue:

A norma dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità rende esecutive le disposizioni dell'accordo SEE in materia di aiuti di Stato.

A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell’accordo SEE, sempre che tale accordo o l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l’Autorità lo consideri necessario.

Il 10 giugno 2009 l'Autorità ha adottato la decisione n. 254/09/COL che introduce orientamenti relativi all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali («orientamenti dell'Autorità sull'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato») (1).

Detti orientamenti corrispondono alla comunicazione della Commissione europea («la Commissione») relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali («la comunicazione sull'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato») (2).

Il 23 luglio 2021 la Commissione ha adottato una comunicazione riveduta relativa all’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali («la comunicazione riveduta sull'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato») (3).

Le modifiche apportate dalla Commissione nella comunicazione riveduta sull'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato sono pertinenti anche per lo Spazio economico europeo («il SEE»).

È opportuno garantire l'applicazione uniforme, in tutto lo Spazio economico europeo, delle norme SEE in materia di aiuti di Stato conformemente all'obiettivo di omogeneità di cui all'articolo 1 dell'accordo SEE.

È opportuno modificare gli orientamenti dell'Autorità in linea con la comunicazione riveduta della Commissione sull'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato.

Gli orientamenti riveduti relativi all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (doc n. 1251068) forniscono ai giudici nazionali e alle altre parti interessate informazioni pratiche e linee guida sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato a livello nazionale. Gli orientamenti riveduti tengono inoltre conto degli sviluppi recenti della giurisprudenza del SEE.

Ai sensi del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» a pagina 11 dell’allegato XV dell’accordo SEE, l’Autorità, dopo aver consultato la Commissione, adotta gli atti corrispondenti a quelli adottati da quest'ultima.

Previa consultazione della Commissione europea e degli Stati EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato sono modificate con l’introduzione di orientamenti riveduti relativi all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali. Gli orientamenti riveduti sono allegati alla presente decisione e ne costituiscono parte integrante.

Articolo 2

Gli orientamenti riveduti relativi all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali sostituiscono gli orientamenti dell'Autorità relativi all'attuazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali del 2009.

Articolo 3

Gli orientamenti riveduti relativi all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali entrano in vigore il 1o giugno 2023.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2023

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Arne RØKSUND

Presidente

Membro del Collegio responsabile

Stefan BARRIGA

Membro del Collegio

Árni Páll ÁRNASON

Membro del Collegio

Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS

Controfirmataria in qualità di direttrice,

Affari giuridici e amministrativi


(1)  Pubblicata nella GU L del 5 maggio 2011, pag. 13 (GU L 115 del 5.5.2011, pag. 13).

(2)  Pubblicata nella GU C del 9 aprile 2009, pag. 1 (GU C 85 del 9.4.2009, pag. 1).

(3)  Pubblicata nella GU C del 30 luglio 2021, pag. 1 (GU C 305 del 30.7.2021, pag. 1).


ALLEGATO

Orientamenti relativi all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali  (*1)

1.

INTRODUZIONE 5

1.1.

Il sistema di controllo degli aiuti di Stato 6

1.2.

La clausola di sospensione 8

2.

PRINCIPI GENERALI DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI AIUTI DI STATO 9

2.1.

Il principio di leale cooperazione 9

2.2.

I principi di equivalenza e di effettività applicati alle procedure nazionali 10

2.2.1.

Legittimazione ad agire 10

2.2.2.

Giurisdizione 11

2.2.3.

Il principio dell'autorità di cosa giudicata 12

3.

IL RUOLO DELL'AUTORITÀ 13

3.1.

La competenza esclusiva dell'Autorità 13

3.2.

I poteri dell'Autorità per l'applicazione delle norme in merito agli aiuti di Stato 14

4.

IL RUOLO DEI GIUDICI NAZIONALI 15

4.1.

Delimitazione delle competenze dei giudici nazionali nell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato 15

4.1.1.

In seguito a una decisione dell'Autorità 16

4.1.1.1.

In seguito a una decisione dell'Autorità che dichiara l'aiuto compatibile 16

4.1.1.2.

In seguito a una decisione di avvio dell'Autorità 17

4.2.

Le competenze dei giudici nazionali 18

4.2.1.

Valutazione dell'esistenza di un aiuto 18

4.2.2.

Valutazione della presenza di una violazione della clausola di sospensione 18

4.2.2.1.

Applicazione delle condizioni dei regolamenti di esenzione per categoria 18

4.2.2.2.

Aiuti esistenti 19

4.2.3.

Salvaguardare i diritti dei singoli di fronte alla violazione della clausola di sospensione 20

4.2.3.1.

Sospensione o cessazione dell'attuazione della misura 20

4.2.3.2.

Recupero 21

4.2.3.3.

Misure provvisorie 22

4.2.3.4.

Ricorso per risarcimento danni 23

5.

LA COOPERAZIONE TRA L'AUTORITÀ E LE GIURISDIZIONI NAZIONALI 27

5.1.

Assistenza dell'Autorità ai giudici nazionali 27

5.1.1.

I mezzi di cooperazione 27

5.1.1.1.

Trasmissione di informazioni ai giudici nazionali 28

5.1.1.2.

Trasmissione di pareri su questioni attinenti all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato 29

5.1.1.3.

Presentazione di osservazioni scritte 30

5.2.

Assistenza dei giudici nazionali all'Autorità 31

6.

CONSEGUENZE DELLA MANCATA ATTUAZIONE DELLE NORME E DELLE DECISIONI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO 32

6.1.

Procedure dinanzi all'Autorità concernenti gli aiuti illegali 33

6.2.

Procedimento d'infrazione 33

7.

DISPOSIZIONI FINALI 33

1.   INTRODUZIONE

(1)

Dal 2012 la Commissione attua un programma di modernizzazione degli aiuti di Stato (1). Nell'ambito di tale programma la Commissione ha adottato un pacchetto di leggi, orientamenti e comunicazioni per la valutazione delle misure di aiuto di Stato, in base al quale l'Autorità di vigilanza EFTA ("l'Autorità") ha potuto concentrare il suo esame ex ante sui casi con il maggiore impatto sul funzionamento dell'accordo SEE, sviluppando al contempo una più stretta cooperazione con gli Stati EFTA-SEE nell'applicazione degli aiuti di Stato. A tal fine sono state introdotte maggiori possibilità per gli Stati EFTA-SEE di concedere aiuti senza un esame preliminare da parte della Commissione o dell'Autorità, prevedendo ulteriori deroghe all'obbligo di notificare qualsiasi misura di aiuto di Stato prevista. Di conseguenza, l'importo degli aiuti concessi sulla base delle esenzioni per categoria è aumentato (2). In questo contesto, il ruolo dei giudici nazionali nel garantire il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato è diventato ancora più rilevante.

(2)

Nel 2019 la Commissione ha pubblicato uno studio sull'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato e delle decisioni dei giudici nazionali in 28 Stati membri (3) (lo "Studio sull'applicazione della legislazione") (4). Tale studio ha esaminato oltre 750 sentenze nazionali che rientrano in due categorie: 1) casi in cui i giudici nazionali intervengono per trarre le conseguenze dell'esecuzione illegale di un aiuto ("applicazione delle norme da parte dei privati") e 2) casi in cui i giudici nazionali intervengono nell'esecuzione delle decisioni della Commissione che ordinano il recupero ("applicazione delle norme da parte delle autorità pubbliche").

(3)

Dallo studio sull'applicazione della legislazione è emerso che il numero di casi di aiuti di Stato deferiti ai giudici nazionali è aumentato tra il 2007 e il 2017. Nonostante questo aumento, le autorità giudiziarie nazionali hanno concesso misure correttive solo in rare occasioni e le domande di risarcimento del danno rappresentano un numero molto limitato di casi. Inoltre i mezzi di cooperazione tra la Commissione e i giudici nazionali, introdotti nel 2009 dalla comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (la "comunicazione del 2009 relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato") (5) e nel 2015 dal regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (il "regolamento di procedura"), non sono stati ampiamente utilizzati (6).

(3 bis)

Nel 2019 l'Autorità ha pubblicato uno studio sull'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato e delle decisioni dei giudici nazionali nei tre Stati EFTA-SEE (lo "Studio sull'applicazione della legislazione EFTA-SEE") (*). Lo studio sull'applicazione della legislazione EFTA-SEE ha individuato 45 sentenze di diversa pertinenza. Dallo studio sull'applicazione della legislazione EFTA-SEE è emerso che i casi di applicazione da parte di privati sono stati piuttosto pochi negli Stati EFTA-SEE sin dall'entrata in vigore dell'accordo SEE. Delle 45 sentenze analizzate, sei riguardavano l'applicazione da parte di privati della clausola di sospensione e due il recupero di aiuti di Stato illegali sulla base di una decisione negativa contenente un ordine di recupero da parte dell'Autorità. In nessuno dei casi il giudice nazionale ha avviato la procedura di cooperazione a norma degli orientamenti dell'Autorità relativi all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (*).

(4)

I presenti orientamenti forniscono ai giudici nazionali e alle altre parti interessate informazioni pratiche sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato a livello nazionale. Essi tengono conto delle questioni sollevate da tali giudici nell'ambito dello studio sull'applicazione della legislazione EFTA-SEE o nei casi deferiti alla Corte di giustizia dell'Unione europea ("Corte di giustizia") o delle richieste di formulazione di pareri consultivi alla Corte EFTA (**). Alcuni esempi sono la coerenza tra le procedure dinanzi alla Commissione e i procedimenti dinanzi ai giudizi nazionali, o le questioni sollevate dalla scorretta applicazione dei regolamenti di esenzione per categoria.

(5)

I presenti orientamenti hanno lo scopo di fornire linee guida alle giurisdizioni degli Stati EFTA-SEE ai sensi dell'articolo 34 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia ("l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte") (7) e mirano a incoraggiare una più stretta cooperazione tra l'Autorità e i giudici nazionali, definendo tutti gli strumenti di cooperazione disponibili. Gli orientamenti non sono vincolanti per i giudici nazionali e non ne pregiudicano l'indipendenza (8); essi sono incentrati sull'applicazione delle norme da parte dei privati. La comunicazione della Commissione sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili (9) ("la comunicazione sul recupero") affronta gli aspetti relativi all'applicazione delle norme da parte delle autorità pubbliche.

(6)

Dall'adozione degli orientamenti sull'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali del 2009, la giurisprudenza del Tribunale, quella della Corte di giustizia e quella della Corte EFTA (congiuntamente "organi giurisdizionali del SEE") si sono evolute (*). I presenti orientamenti incorporano tali sviluppi e sostituiscono gli orientamenti relativi all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali del 2009.

1.1.   Il sistema di controllo degli aiuti di Stato

(7)

La nozione di aiuto di Stato è un concetto giuridico definito direttamente dall'accordo SEE, da interpretare sulla base di elementi oggettivi (10). In forza dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, "sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri […], da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza". L'Autorità ha fornito orientamenti per l'interpretazione della nozione di aiuto di Stato (11).

(8)

Il divieto generale di erogare aiuti di Stato si basa su un duplice sistema di controllo ex ante ed ex post degli interventi che comportano aiuti di Stato. A norma dell'articolo 62 dell'accordo SEE, l'Autorità procede all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti e valuta i progetti di uno Stato EFTA-SEE diretti a istituire nuovi aiuti o a modificare aiuti esistenti. Affinché l'Autorità possa svolgere efficacemente tale esame, gli Stati EFTA-SEE devono cooperare fornendo tutte le informazioni pertinenti e notificando le misure di aiuto di Stato.

(9)

Gli Stati EFTA-SEE hanno l'obbligo da un lato di notificare all'Autorità qualsiasi misura destinata a istituire nuovi aiuti o a modificare aiuti esistenti e, dall'altro, di non dare esecuzione alla misura in questione prima che l'Autorità ne abbia valutato la compatibilità con il funzionamento dell'accordo SEE ("clausola di sospensione") (12). La clausola di sospensione che deriva dall'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte ("il protocollo 3") conferisce ai singoli diritti che possono essere fatti valere dinanzi ai giudici nazionali (13).

(9 bis)

Per gli Stati EFTA-SEE, l'attuazione delle norme SEE è soggetta al protocollo 35 dell'accordo SEE ("il protocollo 35 SEE"), in base al quale per i casi di eventuale conflitto tra norme SEE attuate ed altre disposizioni legislative gli Stati EFTA-SEE si impegnano a garantire la prevalenza delle norme SEE. I singoli e gli operatori economici devono avere il diritto di invocare e rivendicare a livello nazionale i diritti derivanti dalle disposizioni dell'accordo SEE che sono state introdotte nell'ordinamento giuridico nazionale, a condizione che siano incondizionate e sufficientemente precise (*) come la clausola di sospensione.

(10)

Ne consegue che l'attuazione del sistema di controllo degli aiuti di Stato, di cui la disposizione dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 costituisce una caratteristica fondamentale, è di competenza sia dell'Autorità sia dei giudici nazionali, i cui rispettivi ruoli sono complementari ma separati. Sebbene l'Autorità abbia competenza esclusiva per valutare la compatibilità delle misure di aiuto con il funzionamento dell'accordo SEE, spetta ai giudici nazionali salvaguardare i diritti dei singoli di fronte a un'eventuale violazione dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 (14).

1.2.   La clausola di sospensione

(11)

L'esecutività dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 implica che i giudici nazionali devono adottare tutte le misure adeguate, conformemente al loro diritto nazionale, per far fronte alle conseguenze di una violazione di tale disposizione (15).

(12)

Una misura è soggetta all'obbligo di sospensione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3, solo se sono soddisfatte due condizioni: in primo luogo, la misura configura un nuovo aiuto, concetto che comprende anche le modifiche di un aiuto esistente (16), e, in secondo luogo, la misura deve essere soggetta all'obbligo di notifica preventiva di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo.

(13)

Se una misura non costituisce un nuovo aiuto, gli Stati EFTA-SEE possono quindi attuarla senza previa notifica all'Autorità. Inoltre gli Stati EFTA-SEE possono attuare misure di aiuto che soddisfano tutte le condizioni per beneficiare di un'esenzione dall'obbligo di notifica.

(14)

I regolamenti "de minimis" (17) hanno stabilito le condizioni in base alle quali si ritiene che un aiuto non incida sugli scambi tra Stati SEE e non falsi o minacci di falsare la concorrenza. (18) Se una misura di aiuto soddisfa tutte le condizioni pertinenti previste nei regolamenti "de minimis", lo Stato EFTA-SEE interessato è esentato dall'obbligo di notificare l'aiuto all'Autorità.

(15)

I regolamenti di esenzione per categoria, come il regolamento generale di esenzione per categoria (19), stabiliscono le condizioni in base alle quali le misure di aiuto devono o possono essere considerate compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 2 o 3 (20). Se una misura di aiuto soddisfa tutte le condizioni previste in tali regolamenti, lo Stato EFTA-SEE interessato è esentato dall'obbligo di notificare l'aiuto all'Autorità.

(16)

Inoltre la decisione della Commissione 2012/21/UE (21), in merito agli aiuti di Stato a favore dei servizi di interesse economico generale in generale, e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), con particolare riguardo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia, hanno stabilito le condizioni in base alle quali considerare le compensazioni per gli obblighi di servizio pubblico compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2 (*), e dell'articolo 93 TFUE (**). Anche in tali casi le misure in questione non sono soggette alla clausola di sospensione.

2.   PRINCIPI GENERALI DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

2.1.   Il principio di leale cooperazione

(17)

Ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo SEE, che ricalca l'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (23) ("TUE"), le parti contraenti sono tenute ad adottare tutte le misure atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'accordo SEE e ad incoraggiare la cooperazione nell'ambito dell'accordo stesso. In virtù del principio di leale cooperazione sancito in questo articolo, l'Autorità e gli Stati EFTA-SEE, agendo nell'ambito delle loro competenze, devono assistersi reciprocamente nello svolgimento di tali compiti. L'articolo 2 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte impone agli Stati EFTA di adottare tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'accordo stesso. Gli Stati EFTA devono inoltre astenersi da qualsiasi misura che potrebbe compromettere la realizzazione degli scopi dell'accordo SEE e dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte.

(18)

L'obbligo di reciproca assistenza derivante dall'articolo 3 dell'accordo SEE e dall'articolo 2 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte si applica anche ai giudici nazionali (24). Ciò significa che l'Autorità assiste i giudici nazionali nell'applicazione del diritto del SEE (25) e che, per contro, i giudici nazionali assistono l'Autorità nell'adempimento dei suoi compiti. I giudici nazionali devono quindi adottare tutte le misure necessarie per garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'accordo SEE e astenersi dall'adottare decisioni che possano compromettere la realizzazione degli scopi dell'accordo SEE (26).

2.2.   I principi di equivalenza e di effettività applicati alle procedure nazionali

(19)

La Corte di giustizia ha costantemente riconosciuto il principio dell'autonomia procedurale nell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato (27). Secondo tale principio, in assenza di una legislazione del SEE in materia, gli Stati EFTA-SEE sono liberi di scegliere come adempiere ai loro obblighi derivanti dall'accordo SEE, a condizione che i mezzi da essi utilizzati non incidano negativamente sulla portata e sull'effettività del diritto del SEE.

(20)

Secondo la giurisprudenza degli organi giurisdizionali del SEE, la legislazione nazionale applicabile non dev'essere meno favorevole quando si applica l'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3, di quella che disciplina situazioni nazionali analoghe ("principio di equivalenza") e non dev'essere strutturata in modo tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto del SEE ("principio di effettività") (28). I punti 2.2.1., 2.2.2. e 2.2.3. illustrano l'interazione tra il principio dell'autonomia procedurale, da un lato, e i principi di equivalenza e di effettività, dall'altro, in relazione alla legittimazione ad agire, alla competenza dei giudici nazionali e al principio dell'autorità di cosa giudicata (29).

2.2.1.   Legittimazione ad agire

(21)

In applicazione del principio dell'autonomia procedurale, gli Stati SEE applicano le loro norme nazionali sulla legittimazione ad agire alle controversie nazionali in materia di aiuti di Stato, purché rispettino i principi di equivalenza e di effettività.

(22)

In virtù del principio di effettività, le norme nazionali sulla legittimazione ad agire e sull'interesse ad avviare procedimenti giudiziari dei singoli non dovrebbero pregiudicare il loro diritto a un'effettiva tutela giurisdizionale dei diritti loro conferiti dal diritto del SEE (30).

(23)

Lo studio sull'applicazione della legislazione ha dimostrato che i giudici nazionali si pronunciano soprattutto su cause intentate dai concorrenti del beneficiario dell'aiuto, che sono direttamente interessati dalla distorsione della concorrenza derivante dall'attuazione dell'aiuto illegale (31).

(24)

Tuttavia, nell'applicare le norme nazionali sulla legittimazione ad agire, i giudici nazionali devono tener conto del loro dovere di tutelare l'interesse di qualsiasi parte che abbia un interesse giuridico sufficiente ad avviare un procedimento ("terzi"), indipendentemente dal fatto che dette parti siano state direttamente colpite dalla distorsione della concorrenza derivante dall'esecuzione illegale della misura di aiuto.

(25)

I giudici nazionali devono prendere in considerazione ulteriori elementi nel valutare la legittimità di terzi in cause relative ad aiuti di Stato concessi mediante misure fiscali. Si può ritenere che i contribuenti terzi abbiano un interesse ad avviare un'azione legale per ottenere il rimborso dell'importo riscosso in violazione della clausola di sospensione solo se l'imposta o il contributo a cui sono soggetti fa parte del finanziamento dell'aiuto di Stato illegale (32). La loro legittimità ad agire non dipende dall'esistenza di un rapporto di concorrenza con il beneficiario dell'aiuto (33).

(26)

Per contro, i contribuenti terzi non possono invocare l'illegittimità di una misura di aiuto che esenta da imposizione fiscale alcune imprese o settori per sottrarsi al pagamento di tale imposta o contributo o per ottenerne il rimborso, a meno che il gettito fiscale non sia riservato esclusivamente al finanziamento dell'aiuto di Stato illegale, come indicato al punto 25. Ciò vale anche quando essi operano in concorrenza con i beneficiari (34). Una soluzione di questo tipo comporterebbe un aumento degli effetti anticoncorrenziali dell'aiuto di Stato in quanto amplierebbe il numero di imprese che beneficiano di un'esenzione fiscale che costituisce un aiuto di Stato illegale (35).

(27)

Ove sorgano questioni concernenti l'accordo SEE, l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte o le decisione in materia di aiuti di Stato dell'Autorità nel contesto di procedimenti nazionali, le parti in tali procedimenti possono chiedere ai giudici nazionali di adire la Corte EFTA per la formulazione di un parere consultivo. A norma dell'articolo 34 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, la Corte EFTA è competente a formulare pareri consultivi sull'interpretazione dell'accordo SEE, compreso, tra l'altro, l'articolo 61 del medesimo accordo. Tuttavia, per chiedere l'annullamento di una decisione in materia di aiuti di Stato adottata dall'Autorità, deve essere proposta una domanda ai sensi dell'articolo 36 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte. […] (36).[…] (37).

2.2.2.   Giurisdizione

(28)

Il principio dell'autonomia procedurale implica che spetta al sistema giuridico nazionale di ciascuno Stato SEE designare i giudici competenti per i procedimenti relativi alla concessione di aiuti illegali. Ciò comporta anche che gli Stati SEE determinino le norme procedurali dettagliate che disciplinano tali azioni legali, a condizione che siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività (38).

(29)

In mancanza di norme specifiche del diritto del SEE, la struttura dei sistemi giudiziari degli Stati SEE varia notevolmente. Mentre alcuni Stati SEE hanno istituito tribunali specializzati in materia di aiuti di Stato, altri hanno assegnato la competenza esclusiva alle camere dei tribunali esistenti o hanno adottato norme procedurali che chiariscono la competenza dei tribunali nei casi di applicazione delle norme da parte delle autorità pubbliche e dei privati (39). Nella maggior parte degli Stati SEE i tribunali civili e amministrativi sono competenti per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato (40).

2.2.3.   Il principio dell'autorità di cosa giudicata

(30)

Il principio dell'autorità di cosa giudicata stabilisce che le sentenze divenute definitive non possono più essere rimesse in discussione. È il caso in cui sono stati esauriti tutti i diritti di ricorso o sono scaduti i termini previsti per l'esercizio di tali diritti. Il principio dell'autorità di cosa giudicata mira a garantire la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici nonché la buona amministrazione della giustizia ed è sancito sia nell'ordinamento giuridico del SEE sia negli ordinamenti giuridici nazionali (41). Secondo la giurisprudenza, in assenza di una legislazione del SEE in materia, le modalità di attuazione del principio dell'autorità di cosa giudicata rientrano nell'ordinamento giuridico nazionale degli Stati SEE in virtù del principio dell'autonomia procedurale di questi ultimi. Tuttavia tali norme procedurali devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività (42).

(31)

[…] (43). I giudici nazionali sono tenuti a dare piena attuazione alle disposizioni del diritto del SEE. A norma del protocollo 35 dell'accordo SEE, nei casi di conflitto tra norme SEE attuate e altre disposizioni legislative, gli Stati EFTA-SEE si impegnano a garantire la prevalenza delle norme SEE. (*) Ciò vale anche per le norme nazionali che sanciscono il principio dell'autorità di cosa giudicata (44).

(32)

La giurisprudenza degli organi giurisdizionali del SEE ha limitato la forza del principio dell'autorità di cosa giudicata nel campo degli aiuti di Stato. L'applicazione del principio dell'autorità di cosa giudicata non deve limitare la competenza esclusiva conferita all'Autorità dall'accordo SEE di valutare la compatibilità degli aiuti di Stato (45). Inoltre la circostanza che un giudice nazionale abbia escluso l'esistenza di un aiuto di Stato in relazione a una misura non può impedire all'Autorità di concludere successivamente che la misura in questione costituisce un aiuto di Stato illegale e incompatibile (46). Ciò vale anche nel caso di una sentenza di un giudice nazionale di ultimo grado (47), e anche nel caso in cui le norme nazionali sull'autorità di cosa giudicata si estendono a motivi che avrebbero potuto essere invocati, ma non sono stati fatti valere in giudizio (48).

3.   IL RUOLO DELL'AUTORITÀ

(33)

L'obiettivo del sistema di controllo preventivo istituito dall'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3, è quello di garantire che venga data esecuzione solo ad aiuti compatibili (49). Per raggiungere tale obiettivo, l'attuazione dei progetti di aiuto che non rientrano nell'esenzione per categoria deve essere rinviata fino a quando l'Autorità non avrà adottato una decisione sulla loro compatibilità con il funzionamento dell'accordo SEE (50).

3.1.   La competenza esclusiva dell'Autorità

(34)

In generale, l'Autorità esercita la sua competenza di valutare la compatibilità di una misura di aiuto in due fasi. In primo luogo, l'Autorità valuta se la misura si configura come aiuto di Stato a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE (51); in secondo luogo, esamina se la misura è compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE. La prima fase, che consiste nella valutazione dell'esistenza di un aiuto, è una competenza esercitata sia dall'Autorità sia dai giudici nazionali, in quanto questi ultimi possono essere tenuti a stabilire se una misura è soggetta alla clausola di sospensione (52) (cfr. punti 4.2.1 e 4.2.2). La seconda fase, che consiste nella valutazione della compatibilità, è di esclusiva competenza dell'Autorità. La valutazione della compatibilità dev'essere inclusa in una decisione (53) che è soggetta al controllo della Corte EFTA (54).

(35)

L'Autorità può valutare la compatibilità di una misura con il funzionamento dell'accordo SEE dopo un esame preliminare (quando non ha dubbi sulla compatibilità della misura con il funzionamento dell'accordo SEE) (55) o un'indagine formale (quando, nell'ambito dell'esame preliminare, ha dubbi sulla compatibilità della misura con il funzionamento dell'accordo SEE) (56). Quando avvia un'indagine formale, l'Autorità adotta una decisione in cui espone la sua valutazione preliminare sul carattere di aiuto della misura e i suoi dubbi sulla compatibilità della misura con il funzionamento dell'accordo SEE ("decisione di avvio") (57).

(36)

La competenza esclusiva dell'Autorità di valutare la compatibilità degli aiuti di Stato può limitare l'esercizio della competenza dei giudici nazionali ad applicare l'articolo 61, paragrafo 1, e l'articolo 1, paragrafo 3, della parte II del protocollo 3 (cfr. punto 4.1) (58). Ciò vale per le decisioni di avvio che, in attesa della valutazione della compatibilità della misura, hanno determinate conseguenze giuridiche sul procedimento dinanzi ai giudici nazionali (cfr. punto 4.1.1.2).

(37)

Nel contesto dell'accordo SEE, i giudici nazionali devono rispettare la valutazione dell'Autorità sull'esistenza di aiuti, come stabilito nella decisione definitiva dell'Autorità adottata prima della decisione del giudice nazionale (59). Per contro, se un giudice nazionale si pronuncia prima di una decisione dell'Autorità, tale sentenza, sebbene passata in giudicato, non può impedire all'Autorità di esercitare in un determinato momento la competenza esclusiva conferitale dall'accordo SEE (cfr. punto 2.2.3) (60).

3.2.   I poteri dell'Autorità per l'applicazione delle norme in merito agli aiuti di Stato

(38)

Di norma, per imporre misure correttive per la violazione delle norme in materia di aiuti di Stato, quando conclude che la misura esaminata costituisce un aiuto di Stato illegale e incompatibile, l'Autorità deve adottare una decisione definitiva che concluda l'indagine formale e ordini il recupero di tale aiuto ("decisione di recupero") (61).

(39)

Le norme procedurali in materia di aiuti di Stato codificano i poteri di attuazione dell'Autorità (62). A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, della parte II del protocollo 3, l'Autorità deve ordinare il recupero degli aiuti illegali e incompatibili adottando una decisione. Quando, in una decisione, stabilisce l'illegalità e l'incompatibilità di una misura di aiuto con il funzionamento dell'accordo SEE, l'Autorità non dispone di alcuna discrezionalità e deve ordinare il recupero dell'aiuto (63), a meno che ciò non sia in contrasto con un principio generale del diritto del SEE (64). Inoltre i poteri dell'Autorità di ordinare il recupero sono soggetti a un termine di prescrizione di dieci anni a decorrere dal giorno in cui l'aiuto illegale è stato concesso al beneficiario (65).

(40)

In alcuni casi, a norma dell'articolo 11 della parte II del protocollo 3, l'Autorità potrebbe, a sua discrezione, adottare misure provvisorie mentre completa la valutazione della compatibilità. In particolare l'Autorità può emettere ingiunzioni di sospensione o di recupero, purché sia soddisfatta una serie di condizioni (66). Tali misure mirano a limitare i danni associati all'attuazione dell'aiuto in violazione degli obblighi di notifica e di sospensione (67).

4.   IL RUOLO DEI GIUDICI NAZIONALI

(41)

Mentre l'Autorità deve esaminare la compatibilità di una misura di aiuto con il funzionamento dell'accordo SEE, anche qualora ne abbia accertato l'attuazione in violazione dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3, il ruolo principale dei giudici nazionali è quello di preservare i diritti dei singoli di fronte a tale violazione (68).

(42)

I giudici nazionali hanno la responsabilità di offrire una tutela giuridica effettiva ai soggetti terzi (69). Il loro contributo al sistema di controllo degli aiuti di Stato è necessario soprattutto nei casi in cui vengono concessi aiuti illegali, in mancanza di una decisione definitiva dell'Autorità sulla stessa misura o fino all'adozione di tale decisione, nonché nei casi in cui un aiuto possibilmente compatibile sia stato concesso in violazione della clausola di sospensione (70).

4.1.   Delimitazione delle competenze dei giudici nazionali nell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato

(43)

I giudici nazionali hanno il potere di interpretare e di applicare l'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE e l'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3. In particolare, in mancanza di una decisione dell'Autorità in merito alla stessa misura (71), i giudici nazionali, nell'esercizio della loro competenza a valutare l'esistenza di un aiuto di Stato, sono vincolati solo dalla nozione oggettiva di aiuto di Stato (72).

(44)

L'Autorità valuta inoltre l'esistenza di un aiuto di Stato, il che costituisce di norma un primo passo prima di valutarne la compatibilità. Di conseguenza, qualsiasi procedimento dinanzi all'Autorità, precedente o successivo a quelli dinanzi ai giudici nazionali, potrebbe riguardare questi ultimi (73), come spiegato al punto 4.1.1.

4.1.1.   In seguito a una decisione dell'Autorità

(45)

I giudici nazionali devono astenersi dall'adottare decisioni in contrasto con una decisione dell'Autorità (74) al fine di non violare l'accordo SEE e devono pertanto attenersi alla valutazione dell'Autorità circa l'esistenza di un aiuto di Stato. Inoltre non sono competenti a dichiarare nulle le decisioni dell'Autorità (75). Solo la Corte EFTA ha tale competenza a norma dell'articolo 36 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte (76).

(46)

Qualora un giudice nazionale nutra dubbi sull'interpretazione o sulla validità di una decisione dell'Autorità, esso può chiedere chiarimenti a quest'ultima (cfr. punto 5.1), Qualora sorga una questione concernente l'interpretazione dell'accordo SEE, il giudice nazionale può (77) sottoporre alla Corte EFTA una domanda di parere consultivo sulla questione ai sensi dell'articolo 34 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte (78).

4.1.1.1.   In seguito a una decisione dell'Autorità che dichiara l'aiuto compatibile

(47)

Una decisione definitiva dell'Autorità che riconosca la compatibilità di un aiuto illegale dopo la sua concessione non ha l'effetto di regolarizzare ex post facto le misure di esecuzione adottate in violazione della clausola di sospensione prevista dal protocollo 3 (79).

(48)

In questo contesto, i giudici nazionali devono assicurare ai singoli che saranno tratte tutte le conseguenze (80) derivanti dalla violazione della clausola di sospensione, anche ordinando il recupero degli interessi dovuti per la durata dell'aiuto illegale, conformemente al diritto nazionale (81).

(49)

Ne consegue che, quando un terzo chiede al giudice nazionale l'eliminazione dei vantaggi connessi all'attuazione prematura dell'aiuto, il giudice dovrebbe accoglierne il ricorso anche se l'Autorità ha già dichiarato compatibile l'aiuto in questione. Qualsiasi altra interpretazione avrebbe l'effetto di consentire agli Stati EFTA-SEE di ignorare le disposizioni del protocollo 3 e quindi di privarle della loro effettività (82).

4.1.1.2.   In seguito a una decisione di avvio dell'Autorità

(50)

La situazione è diversa quando l'Autorità si è limitata ad avviare, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della parte II del protocollo 3, un procedimento di indagine in merito a una misura di aiuto proposta davanti a un giudice nazionale. Nella decisione di avvio del procedimento l'Autorità, in linea di principio, esprime i propri dubbi sulla compatibilità di una misura di aiuto con il funzionamento dell'accordo SEE. Per quanto tali dubbi riguardino in generale la compatibilità dell'aiuto, la valutazione dell'esistenza dell'aiuto è di natura preliminare e si basa su un primo esame della misura in questione (83).

(51)

Ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo SEE e dell'articolo 2 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, i giudici nazionali devono tener conto della situazione giuridica derivante dalle procedure in corso dinanzi all'Autorità, anche se provvisorie.

(52)

Ciò significa che, mentre la procedura d'indagine è in corso, i giudici nazionali devono trarre conseguenze giuridiche dalla decisione di avvio stessa. Se, a seguito di una decisione di avvio del procedimento, un giudice nazionale sostiene che tale misura non costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, l'effettività dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 sarebbe compromessa (84).

(53)

A tal fine spetta ai giudici nazionali adottare tutte le misure adeguate per far fronte alla potenziale violazione della clausola di sospensione. I giudici nazionali possono decidere di sospendere l'attuazione della misura di cui trattasi e ingiungere il recupero delle somme già versate. Essi possono anche decidere di ordinare altre misure provvisorie per salvaguardare sia gli interessi delle parti interessate sia l'effettività della decisione di avvio dell'Autorità (85).

(54)

Inoltre i giudici nazionali non possono semplicemente sospendere il loro procedimento fino a quando l'Autorità non abbia raggiunto una decisione definitiva (86), in quanto ciò equivarrebbe a mantenere il vantaggio sul mercato nonostante la potenziale violazione della clausola di sospensione.

(55)

Gli stessi vincoli possono applicarsi ai giudici nazionali quando una decisione definitiva dell'Autorità (87) è stata annullata dalla Corte EFTA, in quanto l'Autorità non è tenuta a ricominciare la procedura dall'inizio, ma può riprendere dal punto in cui si è verificato l'aiuto illegale (88). La decisione di avvio del procedimento può pertanto restare in vigore fino all'adozione di una nuova decisione definitiva da parte dell'Autorità. In tali circostanze, i giudici nazionali sono quindi tenuti a garantire il rispetto della clausola di sospensione derivante dall'avvio del procedimento formale, ad esempio impedendo di versare di nuovo l'aiuto recuperato.

4.2.   Le competenze dei giudici nazionali

(56)

Come indicato ai punti da 11 a 13, i giudici nazionali devono stabilire se sia stato concesso un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3, entro i limiti fissati dalla competenza esclusiva dell'Autorità per valutare la compatibilità dell'aiuto e da qualsiasi decisione preesistente dell'Autorità sulla stessa misura.

(57)

I giudici nazionali effettuano la loro valutazione in due fasi: in primo luogo, valutano la natura della misura per stabilire se si configura come aiuto di Stato a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE; in secondo luogo, se i giudici nazionali concludono che la misura costituisce un aiuto di Stato, devono decidere se la misura è soggetta alla clausola di sospensione. Qualora i giudici nazionali rilevino una violazione della clausola di sospensione, devono adottare rimedi adeguati per tutelare i diritti dei singoli lesi da tale violazione.

4.2.1.   Valutazione dell'esistenza di un aiuto

(58)

Gli organi giurisdizionali del SEE hano confermato che, come l'Autorità, i giudici nazionali sono competenti a interpretare la nozione di aiuto di Stato (89).

(59)

Per accertare l'esistenza di un aiuto di Stato, spesso è necessario valutare una serie di questioni complesse (cfr. punto 14). Nella comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE (90), l'Autorità ha pubblicato orientamenti dettagliati che possono fornire assistenza ai giudici nazionali.

(60)

Qualora sorgano dubbi sull'esistenza di elementi di aiuto di Stato, i giudici nazionali possono chiedere all'Autorità di formulare un parere (cfr. punto 5.1.1.2). I giudici nazionali hanno anche la possibilità di adire la Corte EFTA perché formuli un parere consultivo ai sensi dell'articolo 34 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte.

4.2.2.   Valutazione della presenza di una violazione della clausola di sospensione

(61)

Nel valutare se una misura di aiuto è soggetta alla clausola di sospensione, i giudici nazionali devono esaminare se la misura rientra in una delle eccezioni all'obbligo di notifica (cfr. punto 1.2). In particolare, i giudici nazionali valutano se la misura in questione soddisfi i criteri stabiliti da un regolamento di esenzione per categoria o costituisca un aiuto esistente.

(62)

Se una misura di aiuto soddisfa tutte le condizioni pertinenti previste da un regolamento di esenzione per categoria, è esentata dalla notifica preventiva all'Autorità ed è considerata compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE.

(63)

Gli aiuti esistenti non sono soggetti all'obbligo di notifica degli Stati EFTA-SEE ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3, ma sono soggetti a un diverso sistema di esame da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo SEE. Tuttavia le modifiche degli aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 1, lettera c), della parte II del protocollo 3, non rientrano nella nozione di aiuti esistenti.

4.2.2.1.   Applicazione delle condizioni dei regolamenti di esenzione per categoria

(64)

Gli Stati EFTA possono contare sul fatto che una misura sia esentata dall'obbligo di notifica se soddisfa le condizioni generali e specifiche previste dai regolamenti di esenzione per categoria. Tuttavia se uno Stato EFTA-SEE attua una misura di aiuto che non soddisfa tutte le condizioni dell'esenzione per categoria applicabile senza previa notifica all'Autorità, l'attuazione di tale aiuto è illegale.

(65)

Gli obblighi di notifica e di sospensione derivanti dal protocollo 3 sono vincolanti non solo per gli organi giurisdizionali nazionali, ma anche per tutti gli organi amministrativi degli Stati EFTA-SEE (91).

(66)

Quando i giudici nazionali valutano se una misura di aiuto di Stato è stata attuata legittimamente, devono verificare se sono state rispettate le condizioni di un regolamento di esenzione per categoria, per stabilire se la misura era esente dall'obbligo di notifica. La Corte di giustizia ha definito l'ambito delle competenze dei giudici nazionali quando essi stabiliscono se le condizioni del regolamento generale di esenzione per categoria siano state applicate correttamente (92), vale a dire in che misura i giudici nazionali possano interpretarne le sue disposizioni.

(67)

L'adozione dei regolamenti di esenzione per categoria non intende trasferire agli Stati EFTA-SEE la valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato con il funzionamento dell'accordo SEE, che rimane di competenza esclusiva dell'Autorità (93). Spetta tuttavia ai giudici nazionali verificare se le autorità nazionali abbiano concesso aiuti che soddisfano pienamente le condizioni generali e specifiche del regolamento di esenzione per categoria applicabile, interpretate in modo restrittivo (94).

(68)

Qualora l'aiuto sia stato attuato in base a un regolamento di esenzione per categoria senza soddisfare tutte le condizioni applicabili, il beneficiario di tale aiuto non può nutrire, in quel momento, la legittima aspettativa che la concessione dell'aiuto sia legittima (95). Ciò è dovuto al fatto che le autorità nazionali non hanno il potere di adottare decisioni definitive che stabiliscano l'assenza di un obbligo di notifica dell'aiuto (96).

4.2.2.2.   Aiuti esistenti

(69)

Come indicato al punto 63, contrariamente ai nuovi aiuti, gli aiuti esistenti non sono soggetti all'obbligo di notifica. Spetta esclusivamente all'Autorità valutare se un aiuto esistente è ancora compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE e proporre misure adeguate qualora un regime non sia più considerato compatibile. Nell'applicare le norme in materia di aiuti di Stato, i giudici nazionali si limitano a valutare se una misura di aiuto costituisca un aiuto esistente a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, della parte I del protocollo 3. Se la misura è un aiuto esistente, non si tratta di una violazione dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 che deve essere rimediata dal giudice nazionale.

(70)

L'accordo SEE non fornisce alcuna indicazione sulla classificazione di una misura di aiuto come aiuto esistente. È nelle disposizioni dell'articolo 1, lettera b), della parte II del protocollo 3 che si definiscono le circostanze in cui l'aiuto dev'essere considerato esistente (97). Il protocollo 3 tuttavia non contiene disposizioni relative ai poteri e agli obblighi dei giudici nazionali (98).

4.2.3.   Salvaguardare i diritti dei singoli di fronte alla violazione della clausola di sospensione

(71)

Per tutelare i diritti dei singoli contro l'attuazione illegale di aiuti di Stato, i giudici nazionali possono adottare diversi tipi di rimedi a seconda della situazione. Possono decidere, ad esempio, di sospendere o di porre fine all'attuazione della misura (punto 4.2.3.1), ordinare il recupero delle somme già erogate (punto 4.2.3.2) o adottare diverse misure provvisorie per salvaguardare in altro modo gli interessi delle parti interessate (punto 4.2.3.3) (99). Infine può essere chiesto loro di pronunciarsi sul risarcimento dei danni subiti da terzi in conseguenza dell'attuazione illegale dell'aiuto di Stato (punto 4.2.3.4). In ogni caso, i giudici nazionali devono offrire ai singoli la certezza che saranno adottate tutte le misure opportune, conformemente al loro diritto nazionale, per far fronte alle conseguenze della violazione dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 (100).

4.2.3.1   Sospensione o cessazione dell'attuazione della misura

(72)

Qualora un'autorità statale non abbia ancora attuato una misura di aiuto di Stato concessa in violazione dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3, i giudici nazionali devono impedire tale attuazione, o sospendendola o ponendovi termine. Tale rimedio potrebbe essere appropriato anche nei casi in cui la misura di aiuto di Stato sia entrata in vigore, ma l'aiuto non sia ancora stato erogato (in tutto o in parte), nonostante la necessità di ulteriori rimedi per la parte dell'aiuto già erogata.

(73)

Il diritto del SEE non impone alcuna conclusione specifica che i giudici nazionali debbano necessariamente trarre in merito alla validità dell'atto di concessione dell'aiuto di Stato illegale. Esso richiede unicamente che i giudici adottino misure effettive per impedire l'erogazione dell'aiuto illegale al beneficiario. Tuttavia vi possono essere situazioni secondo il diritto nazionale in cui la sospensione dell'illegittima attuazione della misura può essere ottenuta mediante l'annullamento dell'atto di concessione (101).

(74)

Di conseguenza, i giudici nazionali possono dichiarare nullo il contratto con il quale viene concesso l'aiuto, annullare la decisione di concessione dell'aiuto delle autorità degli Stati EFTA-SEE o sospenderne l'attuazione (ad esempio, nei casi in cui l'aiuto è concesso sotto forma di accesso a una struttura o a un servizio).

(75)

Quando l'aiuto è concesso a rate, i giudici nazionali dovrebbero ordinare la sospensione dei pagamenti futuri.

4.2.3.2   Recupero

(76)

Quando l'aiuto illegale è già stato erogato al beneficiario, i giudici nazionali devono, in linea di principio, e in mancanza di una decisione dell'Autorità che dichiari la compatibilità dell'aiuto, ordinare il recupero integrale dell'importo erogato illegalmente (102). La soppressione degli aiuti mediante il recupero è la logica conseguenza della loro illegalità (103).

(77)

Per ripristinare la situazione esistente prima della concessione dell'aiuto, i giudici nazionali devono abolire completamente il vantaggio illegittimamente conferito al beneficiario. Tale vantaggio comprende l'aiuto (il "capitale dell'aiuto") nonché il mancato pagamento degli interessi che l'impresa avrebbe pagato se avesse dovuto prendere a prestito l'importo dell'aiuto sul mercato durante il periodo dell'illegittimità, da cui deriva un miglioramento della sua posizione concorrenziale per quel periodo ("interessi dovuti per la durata dell'aiuto illegale") (104). I giudici nazionali devono quindi ordinare il recupero sia del capitale dell'aiuto sia degli interessi dovuti per la durata dell'aiuto illegale.

(78)

In caso di procedimenti paralleli dinanzi a un giudice nazionale e dinanzi all'Autorità, e se l'Autorità dichiara incompatibile l'aiuto, il giudice nazionale dovrebbe trarne le conseguenze appropriate, secondo le norme nazionali che disciplinano l'esecuzione delle decisioni di recupero (105).

(79)

Come indicato al punto 48, se l'Autorità dichiara compatibile l'aiuto, il diritto del SEE impone agli Stati EFTA-SEE di recuperare gli interessi dovuti per la durata dell'aiuto illegale (106), che va dall'erogazione dell'aiuto fino alla dichiarazione di compatibilità.

(80)

Se una decisionedell'Autorità che dichiara compatibile la misura viene annullata, tale misura non può essere considerata autorizzata dall'Autorità e la sua attuazione è considerata illegale (107). In tal caso, il beneficiario non ha il diritto di invocare il legittimo affidamento nella regolarità dell'aiuto, dato il ricorso per annullamento della decisione positiva (108).

(81)

Per il calcolo degli interessi dovuti per la durata dell'aiuto illegale, né l'articolo 14, paragrafo 2, della parte II del protocollo 3, né gli articoli 9 e 11 della decisione n. 195/04/COL (109) si applicano al recupero di aiuti illegali da parte di uno Stato EFTA-SEE in mancanza di una decisione di recupero dell'Autorità. Pertanto in tali casi le autorità dello Stato EFTA-SEE interessato devono calcolare gli interessi dovuti per la durata dell'aiuto illegale conformemente alle norme applicabili del diritto nazionale, purché siano soddisfatte due condizioni. In primo luogo, queste norme devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività (cfr. punto 2.2); e, in secondo luogo, gli interessi dovuti per la durata dell'aiuto illegale devono essere calcolati, come minimo, a un tasso equivalente a quello che sarebbe stato applicato se il beneficiario avesse dovuto prendere in prestito sul mercato l'importo dell'aiuto in questione nell'arco di tale periodo (110).

(82)

Per quanto riguarda il termine di prescrizione applicato ai poteri dei giudici nazionali di ordinare il recupero, gli organi giurisdizionali del SEE hanno stabilito che il termine di prescrizione di dieci anni previsto dal regolamento di procedura e dalla parte II del protocollo 3 si applica esclusivamente alla Commissione e all'Autorità (111). A condizione che le procedure nazionali prevedano un termine di prescrizione più lungo, il giudice nazionale deve ordinare il recupero degli aiuti concessi in violazione della clausola di sospensione, anche dopo la scadenza del termine di prescrizione previsto dall'Autorità. Anche termini di prescrizione nazionali inferiori ai dieci anni sono vincolanti per i giudici nazionali, a meno l'Autorità abbia adottato una decisione di recupero (112). Quando l'Autorità adotta una decisione di recupero, gli Stati EFTA-SEE non possono giustificare la mancata esecuzione di tale decisione sulla base di requisiti del diritto nazionale, quali i termini di prescrizione nazionali (113).

4.2.3.3   Misure provvisorie

(83)

Nell'ambito degli obblighi derivanti dall'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3, i giudici nazionali sono tenuti ad adottare provvedimenti provvisori ove ciò sia opportuno per salvaguardare i diritti dei singoli e l'effetto dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 quale attuato nel diritto nazionale (114). I giudici nazionali adottano tali misure, che mirano a eliminare gli effetti anticoncorrenziali dell'aiuto in via provvisoria (115), conformemente al loro diritto nazionale, purché siano soddisfatte le condizioni di equivalenza e di effettività (cfr. punto 2.2).

(84)

I giudici nazionali possono scegliere di adottare misure provvisorie qualora l'aiuto presumibilmente illegale sia già stato (116) o stia per essere erogato. Nel primo caso i giudici nazionali possono ordinare o il rimborso dell'aiuto con gli interessi dovuti per la durata dell'aiuto illegale o il trasferimento provvisorio dell'aiuto, compresi gli interessi per il periodo che intercorre tra l'esecuzione dell'aiuto e il suo trasferimento, su un conto bloccato. Queste soluzioni garantiscono che il beneficiario non usufruisca ulteriormente del vantaggio legato all'aiuto presumibilmente illegale. In caso di rischio di pagamento imminente dell'aiuto, il tribunale può emettere un'ordinanza provvisoria che impedisca l'erogazione dell'aiuto presumibilmente illegittimo fino a quando non sia stata risolta la questione nel merito (117).

(85)

Un'indagine dell'Autorità in corso non esenta i giudici nazionali dall'obbligo di tutelare i diritti dei singoli in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3 della parte I del protocollo 3 (118). Il giudice nazionale può pertanto adottare opportuni provvedimenti provvisori per far fronte alle conseguenze di una potenziale violazione della clausola di sospensione.

(86)

I giudici nazionali hanno l'obbligo di adottare provvedimenti provvisori se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) non vi è alcun dubbio sull'esistenza di un aiuto di Stato; b) l'aiuto sta per essere, o è stato, attuato; e c) non sono state riscontrate circostanze eccezionali che rendano inopportuno il recupero (119).

4.2.3.4   Ricorso per risarcimento danni

(87)

Nell'ambito del loro ruolo a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3, i giudici nazionali possono anche essere tenuti a pronunciarsi sulle domande di risarcimento dei danni causati a terzi da aiuti di Stato illegali. In caso di esito positivo, tali domande di risarcimento garantiscono ai ricorrenti un risarcimento finanziario diretto per la perdita subita.

(88)

La Corte di giustizia ha ripetutamente affermato che i terzi interessati possono proporre tali azioni per il risarcimento dei danni dinanzi ai giudici nazionali conformemente al diritto nazionale (120), che dovrebbe rispettare i principi di equivalenza e di effettività (cfr. punto 2.2).

(89)

[…] (121) […] (122). A partire dalla giurisprudenza della Corte EFTA nella causa "Sveinbjörnsdóttir(123), gli Stati EFTA-SEE sono tenuti a compensare le perdite e i danni causati ai singoli da violazioni del diritto del SEE delle quali sia responsabile lo Stato EFTA-SEE (124). Tale responsabilità esiste laddove: a) la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli; b) la violazione sia sufficientemente grave; e c) esista un nesso di causalità diretta tra la violazione dell'obbligo che incombe allo Stato EFTA-SEE e i danni subiti dalle parti lese (125).

(90)

I primi due requisiti di cui al punto 89 saranno generalmente soddisfatti in relazione all'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3. La Corte di giustizia ha confermato l'esistenza di diritti dei singoli ai sensi di questa disposizione e ha chiarito che l'essenza del ruolo dei giudici nazionali è la tutela di tali diritti (126).

(91)

Analogamente, poiché le autorità degli Stati EFTA-SEE hanno, in linea di principio, l'obbligo di notificare le misure di aiuto di Stato prima della loro attuazione, la violazione dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3, sarà nella maggior parte dei casi sufficiente a stabilire l'esistenza di una violazione grave secondo la giurisprudenza degli organi giurisdizionali del SEE. In presenza di aiuti di Stato, le autorità degli Stati EFTA-SEE non possono di norma sostenere di non essere a conoscenza della clausola di sospensione, in quanto esistono una giurisprudenza e orientamenti dell'Autorità sufficienti sull'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, e dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3. In caso di dubbio, e per motivi di certezza del diritto, gli Stati EFTA-SEE possono sempre notificare la misura all'Autorità prima della sua attuazione (127).

(92)

Il terzo requisito di cui al punto 89, in base al quale la violazione del diritto del SEE deve avere causato un danno finanziario reale e certo al ricorrente, può essere soddisfatto in vari modi. Lo studio sull'applicazione della legislazione ha sottolineato che raramente i giudici nazionali hanno concesso un risarcimento danni, specificando che la quantificazione dei danni e la determinazione del nesso causale tra il danno e l'aiuto illegale rappresentano gravi ostacoli per i ricorrenti (128). Dallo studio sull'applicazione della legislazione EFTA-SEE è emerso che, finora, i tribunali nazionali degli Stati EFTA SE non hanno mai concesso un risarcimento danni.

(93)

I ricorrenti sostengono spesso che l'aiuto ha causato direttamente una perdita di profitto. Di fronte a siffatte domande di risarcimento il giudice nazionale dovrebbe tener conto delle considerazioni seguenti:

(a)

in virtù dei principi giuridici di equivalenza e di effettività del SEE, le norme nazionali non possono escludere la responsabilità di uno Stato EFTA-SEE per il lucro cessante (129). Qualora la legislazione nazionale escluda il lucro cessante dai danni risarcibili, il giudice nazionale dovrebbe disapplicare la disposizione relativa al risarcimento dei danni per violazione dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3;

(b)

la determinazione dell'importo effettivo del mancato guadagno sarà più facile quando l'aiuto illegale ha permesso al beneficiario di aggiudicarsi un contratto o una specifica opportunità commerciale a scapito del ricorrente e il beneficiario vi ha già dato esecuzione;

(c)

quando l'aiuto determina soltanto una perdita di quote di mercato sono necessarie quantificazioni più complesse dei danni. Un modo possibile per risolvere tali casi potrebbe consistere nel confrontare l'effettiva situazione reddituale del ricorrente (sulla base del conto profitti e perdite) con la situazione reddituale ipotetica ottenibile se l'aiuto illegale non fosse stato concesso (130).

(d)

possono sussistere circostanze in cui il danno subito dal ricorrente eccede il lucro cessante, ad esempio quando, in conseguenza dell'aiuto illegale, il ricorrente è costretto a cessare l'attività.

(94)

Le norme procedurali nazionali a volte consentono al giudice nazionale di consultare esperti ai fini della quantificazione dell'importo effettivo dei danni da risarcire. In tal caso, e a condizione che sia rispettato il principio di effettività (131), il ricorso a tali stime sarebbe possibile anche per le richieste di risarcimento danni derivanti dall'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 quale attuato nel diritto nazionale.

(95)

La possibilità di chiedere un risarcimento danni è, in linea di massima, indipendente da qualsiasi indagine parallela dell'Autorità concernente la stessa misura di aiuto. Eventuali indagini in corso da parte dell'Autorità non esonerano i giudici nazionali dall'obbligo di tutelare i diritti dei singoli a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 (132). Poiché è possibile che i ricorrenti siano in grado di dimostrare di aver subito un danno a causa dell'esecuzione prematura dell'aiuto illegale e, più specificamente, in conseguenza del vantaggio temporale illegale goduto dal beneficiario, non è neppure esclusa la ricevibilità di domande di risarcimento danni qualora l'Autorità abbia già dichiarato compatibile l'aiuto nel momento in cui il giudice nazionale adotta la sua decisione (133).

(96)

La Corte di giustizia ha ricordato che gli aiuti di Stato sono fondamentalmente diversi, per la loro natura giuridica, dai danni che le autorità nazionali possono essere condannate a pagare ai singoli a titolo di risarcimento dei danni da esse causati (giurisprudenza Asteris(134). Tuttavia quando si pronunciano sul risarcimento a terzi per i costi sostenuti come diretta conseguenza di un aiuto illegale, i giudici nazionali devono fare attenzione a non adottare decisioni che abbiano l'effetto di concedere un aiuto (135) o di allargare la cerchia dei beneficiari (136).

(97)

Sebbene i singoli possano chiedere ai giudici nazionali di ordinare il risarcimento dei danni a cui ritengono di avere diritto, tali azioni non possono avere l'effetto di eludere l'effettiva applicazione delle norme del SEE in materia di aiuti di Stato (137). In particolare, i singoli che potrebbero avere il diritto, in base al diritto nazionale, di ricevere aiuti che non sono stati notificati all'Autorità e da essa approvati, ma che non hanno ricevuto tali aiuti, non possono chiedere a titolo di risarcimento danni l'equivalente della somma degli aiuti non percepiti, in quanto ciò costituirebbe una concessione indiretta di aiuti illegali (138). Ne consegue che la giurisprudenza Asteris non riguarda i casi in cui il ricorrente chieda a un giudice nazionale di concederle un precedente aiuto di Stato, che il ricorrente non ha ricevuto per qualsiasi motivo (139).

(98)

I beneficiari di aiuti illegali cercano talvolta di chiedere allo Stato il risarcimento dei danni dopo aver ricevuto l'ordine di rimborsare l'importo dell'aiuto. Di solito, questi beneficiari avanzano argomentazioni relative alla presunta violazione delle loro legittime aspettative. Tuttavia la Corte di giustizia ha ritenuto che una misura concessa illegalmente non poteva generare alcuna legittima aspettativa per il beneficiario, che dovrebbe essere in grado di determinare se per la concessione dell'aiuto è stata seguita la procedura corretta (140). Le loro domande di risarcimento andrebbero pertanto respinte.

(99)

Mentre la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto del SEE di chiedere il risarcimento dei danni nei confronti dello Stato SEE interessato da terzi che hanno subito perdite a causa dell'esecuzione illegale di un aiuto, le azioni per il risarcimento dei danni contro i beneficiari di un aiuto sono consentite ma non richieste ai sensi del diritto del SEE in materia di aiuti di Stato, dal momento che l'articolo 61 dell'accordo SEE e l'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 non impongono alcun obbligo diretto ai beneficiari. Nella sentenza "SFEI", la Corte di giustizia ha concluso che, poiché l'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, (articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3) non impone obblighi diretti al beneficiario, la violazione di tale articolo non costituisce una base sufficiente per far sorgere la responsabilità del beneficiario (141). Ciò non pregiudica la possibilità di intentare un'azione di risarcimento danni contro il beneficiario conformemente al diritto nazionale, ad esempio sulla base delle disposizioni nazionali che disciplinano la responsabilità extracontrattuale (142).

5.   LA COOPERAZIONE TRA L'AUTORITÀ E LE GIURISDIZIONI NAZIONALI

(100)

L'Autorità deve sostenere i le giurisdizioni nazionali nell'adempimento del loro ruolo chiave nell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, a norma dell'articolo 3 dell'accordo SEE e dell'articolo 2 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte. Per contro, i giudici nazionali possono chiedere l'assistenza dell'Autorità quando applicano queste norme nel contesto di una causa pendente. La stretta collaborazione tra i giudici nazionali e l'Autorità contribuisce ad aumentare il livello di coerenza (143) e di efficacia nell'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato in tutto il SEE.

5.1.   Assistenza dell'Autorità ai giudici nazionali

(101)

Nel prestare assistenza ai giudici nazionali, l'Autorità deve rispettare l'obbligo del segreto di ufficio e salvaguardare il proprio funzionamento e la propria indipendenza (144). Nell'adempimento del dovere impostole dall'articolo 3 dell'accordo SEE e dell'articolo 2 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, di assistere i giudici nazionali, l'Autorità si impegna a mantenersi neutrale e obbiettiva. l'Autorità può chiedere ai giudici nazionali di trasmettere le informazioni e i documenti necessari per fornire l'assistenza richiesta. Nell'assistere i giudici nazionali, l'Autorità non servirà gli interessi privati delle parti. Il contributo dell'Autorità rientra infatti nel suo dovere di garantire la corretta applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato e di difendere l'interesse pubblico (145). L'Autorità non ascolterà pertanto nessuna delle parti coinvolte nel procedimento nazionale.

(102)

Il sostegno offerto ai giudici nazionali ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo SEE e dell'articolo 2 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte non pregiudica la possibilità (146) per i giudici nazionali di chiedere alla Corte EFTA un parere consultivo (147) sull'interpretazione del diritto del SEE conformemente all'articolo 34 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte (148). […] (149).

5.1.1.   I mezzi di cooperazione

(103)

Ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo SEE, che ricalca l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, le parti contraenti sono tenute ad adottare tutte le misure atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'accordo SEE, ad astenersi da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'accordo SEE e ad incoraggiare la cooperazione nell'ambito dell'accordo stesso. Inoltre ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte gli Stati EFTA-SEE sono tenuti ad adottare tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal medesimo accordo e ad astenersi da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'accordo stesso. (*) (**) (***) I punti 5.1.1.1, 5.1.1.2 e 5.1.1.3 dei presenti orientamenti spiegano in modo più dettagliato i diversi mezzi di cooperazione.

5.1.1.1.   Trasmissione di informazioni ai giudici nazionali

(104)

I giudici nazionali possono chiedere all'Autorità di trasmettere loro le informazioni in suo possesso (150).

(105)

I giudici nazionali possono chiedere all'Autorità di fornire informazioni sulle procedure in materia di aiuti di Stato dinanzi ad essa. Questo include, ad esempio, informazioni in merito a: a) se è pendente dinanzi all'Autorità un procedimento relativo a una misura di aiuto di Stato; b) se uno Stato EFTA-SEE ha debitamente notificato una determinata misura di aiuto a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3; c) se l'Autorità ha avviato un'indagine formale; e d) se l'autorità ha già adottato una decisione (151).

(106)

Inoltre i giudici nazionali possono chiedere all'Autorità di trasmettere i documenti in suo possesso. Ciò può includere copie di decisioni esistenti dell'Autorità, se tali decisioni non sono già state pubblicate sul suo sito web, dati di fatto, statistiche, studi di mercato e analisi economiche.

(107)

Il dovere di leale cooperazione sancito dall'articolo 3 dell'accordo SEE e dall'articolo 2 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte impone all'Autorità di fornire ai giudici nazionali tutte le informazioni richieste (152). Ciò include anche le informazioni coperte da segreto professionale.

(108)

Nel trasmettere informazioni ai giudici nazionali l'Autorità deve garantire alle persone fisiche e giuridiche la tutela offerta dall'articolo 122 dell'accordo SEE e dall'articolo 14 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte (153). L'articolo 14 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte vieta ai membri, funzionari e altri agenti dell'Autorità di divulgare informazioni protette dal segreto d'ufficio. Tali informazioni possono comprendere sia informazioni private sia segreti commerciali.

(109)

Qualora l'Autorità intenda trasmettere informazioni coperte dal segreto d'ufficio a un giudice nazionale, chiederà a quest'ultimo di confermare che garantirà la protezione di tali informazioni riservate e segreti aziendali. Nei casi in cui il giudice nazionale offra tale garanzia (ad esempio facendo riferimento alla relativa base giuridica nazionale), l'Autorità trasmetterà le informazioni richieste, indicando le parti che sono coperte dal segreto d'ufficio e che pertanto non dovrebbero essere divulgate. Qualora invece il giudice nazionale non possa offrire tale garanzia, l'Autorità si asterrà dal trasmettere le informazioni in questione (154).

(110)

L'Autorità potrebbe anche non essere in grado di divulgare informazioni ai giudici nazionali. In particolare, l'Autorità può rifiutare di trasmettere informazioni a un giudice di uno Stato EFTA-SEE qualora tale trasmissione ostacoli il funzionamento e l'indipendenza del SEE. Tale caso ricorre quando la trasmissione di informazioni pregiudica l'assolvimento dei compiti affidati all'Autorità (155) (ad esempio, informazioni concernenti il processo decisionale interno dell'Autorità).

(111)

Per garantire l'efficienza della sua cooperazione con i giudici nazionali, l'Autorità si adopera per fornire loro le informazioni richieste entro un mese dalla data della richiesta. Qualora l'Autorità debba chiedere ai giudici nazionali ulteriori chiarimenti sulle loro richieste iniziali o consultare terzi direttamente interessati dalla trasmissione delle informazioni, il termine di un mese ricomincia a decorrere dal momento in cui è ricevuto il chiarimento o si è conclusa la consultazione (156).

5.1.1.2.   Trasmissione di pareri su questioni attinenti all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato

(112)

A norma dell'articolo 3 dell'accordo SEE e dell'articolo 2 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, i giudici nazionali hanno la possibilità di chiedere all'Autorità di formulare un parere su questioni relative all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato (157).

(113)

Nell'applicare le norme in materia di aiuti di Stato a una causa pendente dinanzi a loro, i giudici nazionali sono tenuti a rispettare le pertinenti norme del SEE e la giurisprudenza degli organi giurisdizionali del SEE. Fatta salva l'interpretazione definitiva dell'accordo SEE da parte degli organi giurisdizionali del SEE, i giudici nazionali possono trovare indicazioni sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato nella prassi decisionale dell'Autorità, nonché nei relativi orientamenti e comunicazioni dell'Autorità. I giudici nazionali possono anche trovare indicazioni su precedenti pareri dell'Autorità pubblicati sul suo sito web quando le questioni in gioco presentano elementi di analogia con quelle affrontate da altri giudici nazionali (158).

(114)

Tuttavia vi possono essere circostanze in cui le decisioni o i pareri precedenti dell'Autorità e i suoi orientamenti e comunicazioni non forniscono sufficienti indicazioni ai giudici nazionali. Conformemente al principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 3 dell'accordo SEE e dell'articolo 2 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, e dato il ruolo cruciale svolto dai giudici nazionali nell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, l'Autorità offre ai giudici degli Stati membri la possibilità di chiedere il suo parere su questioni pertinenti relative all'applicazione di tali norme (159).

(115)

Le richieste di parere dell'Autorità possono, in linea di massima, riguardare tutte le questioni economiche, di fatto o di diritto relative agli aiuti di Stato che si presentano nel contesto dei procedimenti nazionali. I giudici nazionali possono chiedere all'Autorità, tra l'altro:

(a)

se una determinata misura presenti elementi di aiuto ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, e in caso affermativo possono chiedere indicazioni su come quantificare l'importo dell'aiuto. Tali richieste possono riguardare uno specifico elemento di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE (ossia la nozione di impresa, l'esistenza di un vantaggio selettivo, l'imputabilità della misura allo Stato EFTA-SEE e il coinvolgimento di risorse statali, l'eventuale distorsione della concorrenza e l'incidenza sugli scambi tra parti contraenti);

(b)

se una determinata misura di aiuto soddisfi un requisito di un regolamento di esenzione per categoria o un requisito di un regolamento "de minimis", cosicché non sia necessaria una notifica previa all'Autorità e non si applichi la clausola di sospensione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3;

(c)

se un aiuto individuale rientri in un regime di aiuti notificato all'Autorità e dichiarato compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE mediante una decisione dell'Autorità, o si configuri altrimenti come aiuto esistente, e quindi non si applichi la clausola di sospensione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3;

(d)

se sussistano circostanze eccezionali (160) che impediscano al giudice nazionale di ordinare il recupero integrale a norma del diritto del SEE;

(e)

quali siano i prerequisiti legali per le richieste di risarcimento danni a norma del diritto del SEE e le indicazioni su come quantificare i danni subiti;

(f)

come calcolare l'importo dell'aiuto da recuperare e come calcolare gli interessi per il recupero.

(116)

I giudici nazionali non sono competenti a valutare la compatibilità di una misura di aiuto sulla base dell'articolo 61, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 59, paragrafo 2, e dell'articolo 49 dell'accordo SEE (161). Non possono quindi chiedere all'Autorità di pronunciarsi sulla compatibilità di una determinata misura di aiuto con il funzionamento dell'accordo SEE. I giudici nazionali possono tuttavia chiedere all'Autorità se sta già valutando la compatibilità di una determinata misura di aiuto, come spiegato al punto 5.1.1.1.

(117)

Nel formulare il suo parere, l'Autorità, in linea con il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 3 dell'accordo SEE e dell'articolo 2 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, fornirà al giudice nazionale le informazioni fattuali o i chiarimenti economici o giuridici richiesti. Il parere dell'Autorità non vincola giuridicamente il giudice nazionale.

(118)

L'Autorità fornirà il suo parere ai giudici nazionali, conformemente alle loro norme e pratiche procedurali. Al fine di garantire un'efficace cooperazione con i giudici nazionali, l'Autorità si adopererà per fornire al giudice nazionale il parere richiesto entro quattro mesi dalla data della richiesta. Qualora l'Autorità debba chiedere al giudice nazionale ulteriori chiarimenti in merito alla sua richiesta, il termine di quattro mesi può essere prorogato.

(119)

I giudici nazionali devono tutelare i diritti dei singoli di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3, anche durante il periodo in cui l'Autorità prepara il parere richiesto. Come sopra esposto (162), l'obbligo del giudice nazionale di tutelare i diritti dei singoli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3, anche mediante provvedimenti provvisori, si applica a prescindere da un parere dell'Autorità ancora pendente.

5.1.1.3   Presentazione di osservazioni scritte

(120)

Conformemente al principio di leale cooperazione sancito dal diritto del SEE (articolo 3 dell'accordo SEE e articolo 2 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte) l'Autorità può assistere i giudici nazionali degli Stati EFTA-SEE nell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.

(121)

Conformemente al diritto nazionale degli Stati EFTA-SEE, l'Autorità può presentare osservazioni scritte nel contesto di procedimenti giudiziari nazionali al fine di contribuire all'applicazione coerente delle norme in materia di aiuti di Stato dell'accordo SEE.

(122)

La decisione di presentare osservazioni scritte conformemente al diritto nazionale rientra interamente nella discrezionalità dell'Autorità (163). Per valutare la necessità e l'adeguatezza del suo contributo, l'Autorità può prendere in considerazione, tra l'altro:

(a)

se si prevede che il caso abbia un'importanza che va oltre il caso specifico in questione (ad esempio, quando il caso riguarda una questione generale di aiuti di Stato);

(b)

se le osservazioni dell'Autorità possono contribuire all'effettività dell'applicazione delle norme in merito agli aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali interessati;

(c)

se il caso comporta una nuova questione di merito, che non rientra nella prassi decisionale dell'Autorità o nelle comunicazioni e negli orientamenti; o

(d)

se la causa è pendente davanti a un giudice la cui sentenza non può essere oggetto di ulteriori appelli.

(123)

[...].

(124)

Per poter presentare osservazioni utili l'Autorità può chiedere al giudice nazionale competente di trasmetterle i documenti in suo possesso, necessari per la valutazione della questione da parte dell'Autorità. L'Autorità utilizzerà tali documenti per formulare le sue osservazioni.

(125)

L'Autorità rispetta pienamente l'indipendenza e il funzionamento dei giudici nazionali. L'Autorità presenta pertanto le sue osservazioni conformemente alle norme e alle prassi procedurali degli Stati EFTA-SEE, comprese quelle che tutelano i diritti delle parti.

(126)

[…].

(127)

I giudici nazionali possono rivolgere tutte le richieste di cui ai punti 5.1.1.1, 5.1.1.2 e 5.1.1.3 dei presenti orientamenti e qualsiasi altra domanda scritta (preferibilmente per posta elettronica) o orale sulla politica in materia di aiuti di Stato che possano sorgere nel loro lavoro quotidiano:

all'Autorità di vigilanza dell'EFTA

Direzione Concorrenza e aiuti di Stato

Avenue des Arts 19H

1000 Bruxelles/Brussel

Belgio

Telefono: +32 2 286 18 11

email: registry@eftasurv.int

(128)

[…] (164).

(129)

[…].

(130)

Nel presentare pareri o osservazioni l'Autorità chiede ai giudici nazionali di autorizzarne la pubblicazione. Ciò consente all'Autorità di pubblicare sul suo sito web i pareri e le osservazioni scritte da essa presentati e, se disponibili, le sentenze pronunciate dal giudice nazionale interessato.

5.2.   Assistenza dei giudici nazionali all'Autorità

(131)

[…].

(132)

Ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo SEE, che ricalca l'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea ("TUE"), le parti contraenti sono tenute ad adottare tutte le misure atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'accordo SEE e ad incoraggiare la cooperazione nell'ambito dell'accordo stesso. In virtù del principio di leale cooperazione sancito in questo articolo, l'Autorità e gli Stati EFTA-SEE, comprese le loro autorità giudiziarie, agendo nell'ambito delle loro competenze, devono assistersi reciprocamente nello svolgimento di tali compiti. L'articolo 2 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte fornisce un'ulteriore base per tale cooperazione.

(133)

Per garantire l'effettiva applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato i giudici nazionali sono invitati a trasmettere senza indugio all'Autorità una copia di qualsiasi sentenza scritta emessa a seguito della trasmissione, da parte dell'Autorità, di informazioni o di un parere, o della presentazione di osservazioni scritte. Ciò consente all'Autorità di venire a conoscenza tempestivamente dei casi per i quali potrebbe essere opportuno presentare osservazioni scritte, qualora una delle parti presentasse un ricorso contro la sentenza. All'atto dell'invio di una sentenza, i giudici nazionali indicano all'Autorità se autorizzano la pubblicazione di tale sentenza sul sito web dell'Autorità.

(134)

Per un'applicazione più efficace e coerente delle norme in merito agli aiuti di Stato l'Autorità incoraggia gli Stati EFTA-SEE a istituire punti di coordinamento per i giudici nazionali che si occupano di questioni relative a tale materia. Tali punti di coordinamento dovrebbero corrispondere alla struttura amministrativa degli Stati EFTA-SEE e rispettare l'indipendenza dell'autorità giudiziaria. L'Autorità ritiene inoltre che la creazione di reti formali o informali di giudici che si occupano di questioni relative agli aiuti di Stato, a livello nazionale o europeo, possa essere particolarmente importante per la condivisione delle conoscenze. I punti di coordinamento centrali e le reti di giudici possono consentire ai giudici nazionali di condividere le migliori pratiche nel settore degli aiuti di Stato e facilitare la trasmissione di informazioni da parte dell'Autorità su eventuali sviluppi recenti della politica sugli aiuti di Stato, ad esempio attraverso corsi di formazione e newsletter […].

6.   CONSEGUENZE DELLA MANCATA ATTUAZIONE DELLE NORME E DELLE DECISIONI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

(135)

Come indicato ai punti 4.2.1 e 4.2.2 dei presenti orientamenti, i giudici nazionali possono essere chiamati ad applicare direttamente nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali le disposizioni dell'articolo 61, paragrafo 1, e dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 quale attuati nell'ordinamento giuridico nazionale. Qualora i giudici nazionali, mediante le loro sentenze, concedano nuovi aiuti in violazione della clausola di sospensione, l'Autorità può avviare un procedimento di indagine a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3, al fine di valutare la compatibilità dell'aiuto di Stato illegale con il funzionamento dell'accordo SEE. Inoltre, qualora i giudici nazionali non garantiscano il rispetto degli obblighi derivanti da una decisione di recupero dell'Autorità o dall'accordo SEE (165), l'Autorità può avviare una procedura d'infrazione a carico degli Stati EFTA-SEE interessati.

(136)

In quanto organi degli Stati EFTA-SEE, i giudici nazionali sono chiamati ad adottare opportune misure per garantire l'effettiva attuazione delle decisioni di recupero. Le conseguenze della mancata esecuzione delle decisioni di recupero dell'Autorità da parte degli Stati EFTA-SEE sono illustrate nella comunicazione sul recupero (166).

(137)

I giudici nazionali devono anche salvaguardare i diritti dei singoli in presenza di una possibile violazione della clausola di sospensione (167). Come indicato al punto 6.2 dei presenti orientamenti, gli Stati EFTA-SEE, compresi i loro giudici nazionali, che non tutelano tali diritti non adempiono agli obblighi loro imposti dal diritto del SEE (168).

6.1.   Procedure dinanzi all'Autorità concernenti gli aiuti illegali

(138)

I giudici nazionali possono violare direttamente l'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3, concedendo nuovi aiuti nell'ambito del loro procedimento. Si tratta di un caso che può verificarsi quando un giudice nazionale emette una sentenza che incide sull'attuazione di un atto di concessione di aiuti di Stato. Ciò avviene, ad esempio, quando l'interpretazione di un contratto o di una decisione di concessione di un aiuto ha l'effetto di prolungare la durata iniziale di una misura di aiuto (169).

(139)

I giudici nazionali devono quindi conformarsi all'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo e, di conseguenza, garantire che tutte le loro decisioni che modificano o prorogano un atto di concessione di un aiuto di Stato, ad esempio mediante l'interpretazione dello stesso (170), siano notificate prima dell'attuazione, conformemente alle norme amministrative applicabili in vigore nello Stato EFTA-SEE.

(140)

Se il giudice nazionale non garantisce il rispetto della clausola di sospensione e il nuovo aiuto non viene notificato, fatto salvo l'esame dell'Autorità, quest'ultima può avviare un'indagine sull'aiuto di Stato illegale di propria iniziativa o dopo aver ricevuto una denuncia da una qualsiasi parte interessata a norma dell'articolo 20 della parte II del protocollo 3.

6.2.   Procedimento d'infrazione

(141)

A norma dell'articolo 31 dell'Accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, se l'Autorità ritiene che uno Stato EFTA-SEE abbia mancato a uno degli obblighi a esso incombenti in virtù dell'Accordo SEE, può avviare una procedura d'infrazione. Lo scopo della procedura è quello di porre fine all'infrazione. L'Autorità può deferire la questione alla Corte EFTA dopo una fase precontenziosa in cui emette un parere motivato a seguito di uno scambio di opinioni formale con lo Stato EFTA-SEE interessato (171).

(142)

Quando i giudici nazionali non traggono le conseguenze appropriate dalla violazione dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3, essi violano gli obblighi loro incombenti in forza dell'accordo SEE. Ciò può avvenire quando i giudici nazionali non impediscono l'esecuzione di una misura illegale o non ne ordinano il recupero (172).

(143)

La mancata tutela, da parte dei giudici nazionali, dei diritti dei singoli in violazione dei loro obblighi derivanti dall'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3, può altresì determinare la responsabilità dello Stato EFTA-SEE. La Corte di giustizia ha dichiarato che gli Stati SEE sono responsabili dei danni conseguenti a violazioni del diritto del SEE, comprese le violazioni derivanti da una decisione di un giudice nazionale di ultimo grado (173).

7.   DISPOSIZIONI FINALI

(144)

I presenti orientamenti sostituiscono gli attuali orientamenti dell'Autorità di vigilanza EFTA relativi all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali.

(145)

I presenti orientamenti intendono fornire orientamenti ai giudici nazionali nell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Essa non è vincolante per i giudici nazionali e non ne pregiudica l'indipendenza.

(146)

L'Autorità potrà rivedere i presenti orientamenti, se lo ritiene opportuno, tra l'altro sulla base di modifiche delle norme del SEE applicabili o di futuri importanti sviluppi della giurisprudenza.

(*1)  I presenti orientamenti corrispondono alla comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (GU C 305 del 30.7.2021, pag. 1). Rispetto alla comunicazione della Commissione sono state tuttavia eliminate alcune parti del testo, tra cui quelle che fanno riferimento ad atti giuridici e a disposizioni che non fanno parte dell'accordo SEE o non hanno equivalenti in quest'ultimo, e le parti in cui non è chiaro, a questo stadio, quali saranno le implicazioni dell'atto giuridico richiamato nel contesto dell'accordo SEE. Le parti di testo eliminate sono state sostituite da […].

(1)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE, COM(2012) 209 final.

(2)  […]. Nel 2019 oltre l'86 % delle misure di aiuto attive nell'UE è stato disciplinato dal regolamento di esenzione per categoria. Cfr. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html. Il corrispondente numero per gli Stati EFTA-SEE era pari al 67 %. Ulteriori informazioni sono reperibili all'indirizzo: https://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-scoreboards.

(3)  Lo studio sull'applicazione della legislazione è stato condotto prima della firma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (24 gennaio 2020) e prima della sua entrata in vigore (1o febbraio 2020). Tutti i riferimenti agli Stati membri nello studio sull'applicazione della legislazione sono da intendere come riferimenti anche al Regno Unito.

(4)  Cfr. "Final Study on the enforcement of State aid rules and decisions by national courts (COMP/2018/001)", Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2019.

(5)  Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (GU C 85 del 9.4.2009, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (codificazione) (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9) (Testo rilevante ai fini del SEE). Il regolamento deve ancora essere incorporato nell'accordo SEE.

(*)  Studio sull'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei privati dinanzi ai giudici nazionali negli Stati EFTA-SEE, pubblicato nel luglio 2019: https://www.eftasurv.int/state-aid/private-enforcement.

(*)   GU L 115 del 5.5.2011, pag. 13, e supplemento SEE n. 25 del 5.5.2011, pag. 1.

(**)  Sentenza della Corte EFTA del 15 dicembre 2016 nella causa E-1/16, Synnøve Finden AS/Staten v/Landbruks- og matdepartmentet, Corte EFTA Racc. [2016] pag. 931, punti da 47 a 48, e sentenza del 14 luglio 2000 nella causa E-1/00, State Debt Management Agency/Íslandsbanki-FBA hf, Corte EFTA Racc. [2000-2001] pag. 8, punto 37.

(7)  Per valutare se un organo rientri nella nozione di corte o tribunale ai sensi dell'articolo 34 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte (l'articolo corrisponde all'articolo 267 TFUE), la Corte EFTA ha ripetutamente affermato che l'articolo 34 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte non prevede un'interpretazione restrittiva della nozione di corte o tribunale, che è una nozione autonoma del diritto del SEE (cfr. la sentenza della Corte EFTA del 16 luglio 2020 nella causa E-8/19, Scanteam AS/Governo norvegese, non ancora pubblicata, punto 41 e giurisprudenza citata).[…].

(8)  Tuttavia, anche se tali orientamenti non sono destinati a produrre effetti vincolanti, i giudici nazionali sono tenuti a prenderli in considerazione al fine di pronunciarsi sulle controversie loro sottoposte. Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2014, Baltlanta, C-410/13, EU:C:2014:2134, punto 64 e la sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 1989, Grimaldi, C-322/88, ECLI:EU:C:1989:646, punto 18; la sentenza della Corte di giustizia del 13 febbraio 2014, Mediaset, C-69/13, EU:C:2014:71, punto 31.

(9)  L'Autorità adotta orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato sotto forma di una versione EFTA-SEE del pertinente atto della Commissione europea o mediante un riferimento a tale atto. La Commissione europea ha adottato una comunicazione sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili (GU C 247 del 23.7.2019, pag.1) che ha sostituito la comunicazione sul recupero del 2007 (GU C 272 del 15.11.2007, pag.4). La comunicazione sul recupero degli aiuti di Stato illeciti e incompatibili segue, in certa misura, il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9), il "regolamento di procedura", che non è stato ancora incorporato nell'accordo SEE. Pertanto l'Autorità fa riferimento alla sua comunicazione sul recupero del 2008 attualmente applicabile, disponibile qui (GU L 105 del 21.4.2011, pag. 32).

(*)  Cfr., ad esempio, la sentenza della Corte EFTA del 15 dicembre 2016 nella causa E-1/16, Synnøve Finden AS/Staten v/Landbruks- og matdepartmentet, Corte EFTA Racc.[2016] pag. 931, punti da 47 a 48, e la sentenza del 14 luglio 2000 nella causa E-1/00, State Debt Management Agency/Íslandsbanki-FBA hf, Corte EFTA Racc. [2000-2001] pag. 8, punto 37.

(10)  Sentenza della Corte di giustizia del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, C-487/06 P, EU:C:2008:757, punto 111; sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2000, Francia/Ladbroke Racing e Commissione, C-83/98 P, EU:C:2000:248, punto 25.

(11)  Cfr., ad esempio, gli orientamenti sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 342 del 21.12.2017, pag. 35, e supplemento SEE n. 82 del 21.12.2017, pag. 1); applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU L 161 del 13.6.2013, pag. 12, e supplemento SEE n. 34 del 13.6.2013, pag. 1); orientamenti sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie statali (GU L 105 del 21.4.2011, pag. 32, e supplemento SEE n. 23 del 21.4.2011, pag. 1); orientamenti sugli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU L 209 del 6.8.2015, pag. 17, e supplemento SEE n. 44 del 6.8.2015, pag. 1).

(12)  Sentenza della Corte di giustizia del 14 novembre 2019, Dilly's Wellnesshotel, C-585/17, EU:C:2019:969, punto 54.

(13)  La clausola di sospensione derivante dall'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, che è ripresa dall'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3, ha un effetto diretto negli Stati membri dell'UE. Sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, punto 88; sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2020, Vodafone Magyarország, C-75/18, EU:C:2020:139, punto 22; sentenza della Corte di giustizia del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C-284/12, EU:C:2013:755, punto 29.

(*)  Sentenza nella causa E-1/94, Restamark, Corte EFTA Racc. [1994-1995] pag. 15, punto 77, procedimento E-2/12 HOB-vín ehf/Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins, Corte EFTA Racc. [2012] pag. 1092, punto 122, e procedimento E-6/17 Fjarskipti hf./síminn hf., Corte EFTA Racc. [2018] pag.78, punti 27 e 28.

(14)  Sentenza della Corte di giustizia del 5 ottobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich, C-368/04, EU:C:2006:644, punto 38; sentenza della Corte di giustizia dell'11 marzo 2010, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, C-1/09, EU:C:2010:136, punto 26; sentenza della Corte di giustizia dell'11 novembre 2015, Klausner Holz Niedersachsen, C-505/14, EU:C:2015:742, punto 21; sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2020, Vodafone Magyarország, C-75/18, EU:C:2020:139, punto 21.

(15)  Sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C-349/17, ECLI:EU:C:2019:172, punti da 88 a 89; sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2020, Vodafone Magyarország, C-75/18, ECLI:EU:C:2020:139, punti da 22 a 23. Sentenza della Corte EFTA del 15 dicembre 2016 nella causa E-1/16, Synnøve Finden AS/Staten v/Landbruks- og matdepartmentet, Corte EFTA Racc. [2016] pag. 931, punto 48.

(16)  Ai sensi dell'articolo 1, lettera c), della parte II del protocollo 3, costituiscono "nuovi aiuti" "tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti". Tale disposizione, vista la sua ampia formulazione, può coprire non soltanto la modifica stessa, ma anche l’aiuto interessato da tale modifica. Inoltre, a norma dell'articolo 1, lettera b), punto ii), della parte II del protocollo 3, per "aiuti esistenti" si intendono, tra l'altro, "gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dall'Autorità di vigilanza EFTA o di comune accordo, come stabilito nella parte I, articolo 1, paragrafo 2, terzo comma, dagli Stati EFTA". Pertanto, può costituire un aiuto nuovo un aiuto che sia stato oggetto di una decisione di autorizzazione e che, in seguito a una modifica apportata in violazione di una condizione prevista dalla stessa decisione al fine di garantire la compatibilità di tale aiuto con il mercato interno, non sia più coperto dalla decisione che l’ha autorizzato. Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 25 ottobre 2017, Commissione/Italia, C-467/15 P, EU:C:2017:799, punti 46 e 47. Cfr. anche il punto 4.2.2.2. dei presenti orientamenti.

(17)  Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1). Il regolamento è stato integrato nell'accordo SEE al punto 1ea dell'allegato XV dalla decisione del comitato misto SEE n. 98/2014 del 16 maggio 2014 (GU L 310 del 30.10.2014, pag. 65, e supplemento SE n. 63 del 30.10.2014, pag. 56); regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8). Il regolamento è stato integrato nell'accordo SEE al punto 1ha dell'allegato XV dalla decisione del comitato misto SEE n. 225/2012 del 7 dicembre 2012 (GU L 81 del 21.3.2013, pag. 27, e supplemento SE n. 18 del 21.3.2013, pag. 32).

(18)  Tali regolamenti sono adottati sulla base del regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1).

(19)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1). Il regolamento è stato integrato nell'accordo SEE al punto 1j dell'allegato XV dalla decisione del comitato misto SEE n. 152/2014 del 27 giugno 2014 (GU L 342 del 27.11.2014, pag. 63, e supplemento SE n. 71 del 27.11.2014, pag. 61).

(20)  Ai sensi dell'articolo 109 TFUE, il Consiglio dell'Unione europea può adottare regolamenti per l'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE e determinare le categorie di aiuti che sono esentate dall'obbligo di notifica. Come previsto dall'articolo 108, paragrafo 4, TFUE, la Commissione può quindi adottare regolamenti relativi alle categorie di aiuti di Stato che il Consiglio ha determinato, conformemente all'articolo 109 TFUE.

(21)  Decisione della Commissione 2012/21/UE, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (notificata con il numero C(2011) 9380) (GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3). La decisione è stata integrata nell'accordo SEE al punto 1h dell'allegato XV dalla decisione del comitato misto SEE n. 66/2012 del 30 marzo 2012 (GU L 207 del 2.8.2012, pag. 46, e supplemento SE n. 43 del 2.8.2012, pag. 56).

(22)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1). Il regolamento è stato integrato nell'accordo SEE al punto 4a dell'allegato XIII dalla decisione del comitato misto SEE n. 85/2008 del 4 luglio 2008 (GU L 280 del 23.10.2008, pag. 20, e supplemento SE n. 64 del 23.10.2008, pag. 13).

(*)  L'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, corrisponde all'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE.

(**)  L'articolo 93 TFUE corrisponde all'articolo 49 dell'accordo SEE.

(23)   GU C 202 del 7.6.2016, pag. 13.

(24)  Sentenza della Corte di giustizia del 22 ottobre 2002, Roquette Frères, C-94/00, EU:C:2002:603, punto 31, e sentenza della Corte EFTA del 28 settembre 2012 nella causa E-18/11, Irish Bank Resolution Corporation Ltd/Kaupþing hf, Corte EFTA Racc. [2012] pag. 592, punti 58 e 123.

(25)  Sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1996, SFEI e altri, C-39/94, EU:C:1996:285, punto 50; sentenza della Corte di giustizia del 28 febbraio 1991, Delimitis/Henninger Bräu, C-234/89, EU:C:1991:91, punto 53.

(26)  Sentenza della Corte di giustizia dell'11 settembre 2014, Commissione/Germania, C-527/12, EU:C:2014:2193, punto 56; sentenza della Corte di giustizia del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C-284/12, EU:C:2013:755, punto 41, e sentenza della Corte EFTA del 17 ottobre 2014 nella causa E-28/13, LBI hf/Merril Lynch Int Ltd, Corte EFTA Racc. [2014] pag. 970, punto 40.

(27)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 settembre 1983, Deutsche Milchkontor GmbH, C-205/82, EU:C:1983:233, punti da 22 a 23; sentenza della Corte di giustizia del 13 giugno 2002, Paesi Bassi/Commissione, C-382/99, EU:C:2002:363, punto 90; sentenza della Corte di giustizia dell'11 settembre 2014, Commissione/Germania, C-527/12, EU:C:2014:2193, punti da 39 a 42; sentenza della Corte di giustizia del 23 gennaio 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo, C-387/17, EU:C:2019:51, punto 72; sentenza della Corte di giustizia dell'11 novembre 2015, Klausner Holz Niedersachsen, C-505/14, EU:C:2015:742, punti da 40 a 41; sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, punto 135.

(28)  Il rispetto del principio di effettività dev'essere trattato analizzando le caratteristiche particolari di tale disposizione e il suo ruolo nella procedura di riferimento. In tal senso, si veda la sentenza della Corte di giustizia dell'11 novembre 2015, Klausner Holz Niedersachsen, C-505/14, EU:C:2015:742, punto 40; la sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, punti da 138 a 140. Sentenza della Corte EFTA del 17 settembre 2018 nella causa E-10/17, Nye Kystlink AS/Color Group AS and Color Line AS, Corte EFTA Racc. [2018] pag. 292, punti da 73 a 75 e da 110 a 111, e giurisprudenza citata.

(29)  La conformità tra norme procedurali nazionali applicabili e principi di equivalenza e di effettività può tuttavia riguardare qualsiasi altro aspetto della legislazione nazionale, compreso, ad esempio, il livello dei costi associati all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato da parte dei privati dinanzi ai giudici nazionali.

(30)  Sentenza della Corte di giustizia del 13 gennaio 2005, Streekgewest, C-174/02, EU:C:2005:10, punto 18, e sentenza della Corte EFTA del 13 giugno 2013 nella causa E-11/12, Beatrix Koch, Dipl. Kfm. Lothar Hummel e Stefan Muller/Swiss Life AG, Corte EFTA Racc. [2013] pag. 272, punto 117.

(31)  In Romania, ad esempio, chiunque sia interessato da una misura di aiuto di Stato illegale ha la legittimazione ad agire in tribunale. Cfr. allegato 3: relazioni nazionali del "Final Study on the enforcement of State aid rules and decisions by national courts (COMP/2018/001)", Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2019, pag. 404. Inoltre in Lettonia la legittimazione ad agire si basa direttamente sull'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, e pertanto i giudici nazionali possono basarsi sulla definizione di "parte interessata" del regolamento di procedura per determinare se una persona sia legittimata ad agire in una causa. Cfr. allegato 3: relazioni nazionali del "Final Study on the enforcement of State aid rules and decisions by national courts (COMP/2018/001)", Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2019, pag. 300.

(32)  Si fa riferimento, ad esempio, ai casi in cui l'aiuto illegale è finanziato tramite un prelievo imposto al ricorrente. La posizione è però diversa quando la controversia non riguarda una domanda di esenzione dall'imposta contestata, bensì la legalità delle norme relative a tale imposta. Cfr., in tal senso, la sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2020, Vodafone Magyarország, C-75/18, EU:C:2020:139, punto 25, e la sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 2018, ANGED, C-233/16, EU:C:2018:280, punto 26.

(33)  Sentenza della Corte di giustizia del 13 gennaio 2005, Streekgewest, C-174/02, EU:C:2005:10, punto 19.

(34)  Sentenza della Corte di giustizia del 10 novembre 2016, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commissione, C-449/14 P, EU:C:2016:848, punti da 81 a 82; sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016, Commissione/Aer Lingus, C-164/15 P, EU:C:2016:990, punto 121; sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2020, Vodafone Magyarország, C-75/18, EU:C:2020:139, punti da 24 a 28.

(35)  Sentenza della Corte di giustizia del 15 giugno 2006, Air Liquide Industries Belgium, C-393/04, EU:C:2006:403, punto 45.

(36)  […].

(37)  […].

(38)  Sentenza della Corte di giustizia del 23 gennaio 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo, C-387/17, EU:C:2019:51, punto 72.

(39)  Ad esempio, l'Irlanda ha attribuito alla "Competition List" della Corte Suprema la competenza esclusiva a conoscere delle controversie in materia di diritto della concorrenza, compresi i casi di aiuti di Stato. Inoltre in Italia, a partire dal 19 gennaio 2013, ai tribunali amministrativi del paese è stata attribuita la quasi esclusiva competenza a conoscere dei casi relativi all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato da parte delle autorità pubbliche e dei privati. I tribunali civili hanno mantenuto la loro competenza per quanto riguarda alcuni tipi di procedimenti e azioni. Cfr. allegato 3: relazioni nazionali del "Final Study on the enforcement of State aid rules and decisions by national courts (COMP/2018/001)", Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2019, pagg. 253 e 263-264, disponibili all'indirizzo https://state-aid-caselex-accept.mybit.nl/report. Cfr. anche "Final Study on the enforcement of State aid rules and decisions by national courts (COMP/2018/001)", pagg. 103-104.

(40)  In particolare, nella maggior parte degli Stati membri dell'UE i tribunali amministrativi sono competenti quando il ricorrente contesta un atto dell'autorità pubblica, come l'ordine di esecuzione del recupero o la concessione dell'aiuto, mentre i tribunali civili sono competenti per le questioni relative al recupero degli aiuti di Stato nell'ambito di una procedura di insolvenza o alla concessione di un risarcimento dei danni. Cfr. "Final Study on the enforcement of State aid rules and decisions by national courts (COMP/2018/001), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2019, pag. 64. In Norvegia e in Irlanda non vi sono tribunali specializzarti e i tribunali nazionali trattano tutte le questioni. Nel Liechtenstein i tribunali nazionali sono competenti ad annullare o dichiarare nulli il contratto o la legge in base ai quali era stato concesso l'aiuto, con efficacia retroattiva. L'autorità che eroga l'aiuto può rivedere la propria decisione o ordinare il recupero di aiuti di Stato illegali a seguito di una decisione negativa dell'Autorità; le denunce a fini di vigilanza possono essere presentate a un'autorità nazionale.

(41)  Sentenza della Corte di giustizia dell'11 novembre 2015, Klausner Holz Niedersachsen, C-505/14, EU:C:2015:742, punto 38.

(42)  Sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2009, Fallimento Olimpiclub, C-2/08, EU:C:2009:506, punto 24. Sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 2014 , Impresa Pizzarotti, C-213/13, EU:C:2014:2067, punto 54; sentenza della Corte di giustizia del 4 maggio 2020, Telecom Italia, C-34/19, EU:C:2020:148, punto 58.

(43)  […].

(*)  Sentenza della Corte EFTA del 22 febbraio 2022 nella causa E-1/01, Hörður Einarsson/The Icelandic State, Corte EFTA Racc. [2002], pag. 1, punti da 52 a 53.

(44)  Sentenza della Corte di giustizia del 18 luglio 2007, Lucchini, C-119/05, EU:C:2007:434, punti 60 e 61.

(45)  Sentenza della Corte di giustizia del 18 luglio 2007, Lucchini, C-119/05, EU:C:2007:434, punti da 61 a 63; sentenza della Corte di giustizia dell'11 novembre 2015, Klausner Holz Niedersachsen, C-505/14,EU:C:2015:742, punto 44; sentenza della Corte di giustizia del 4 marzo 2020, Buonotourist/Commissione, C-586/18 P, EU:C:2020:152, punti da 92 a 96; sentenza della Corte di giustizia del 4 marzo 2020, CSTP Azienda della Mobilità/Commissione, C-587/18 P, EU:C:2020:150, punti da 92 a 96; sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2009, Fallimento Olimpiclub, C-2/08, EU:C:2009:506, punti da 22 a 25.

(46)   "Una norma nazionale la quale impedisca al giudice nazionale di trarre tutte le conseguenze della violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, terza frase, TFUE [articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3], a causa di una decisione giurisdizionale nazionale, passata in giudicato, emessa con riferimento a una controversia che non ha lo stesso oggetto e che non ha riguardato il carattere di aiuto di Stato dei contratti di cui trattasi, deve essere considerata incompatibile con il principio di effettività", sentenza della Corte di giustizia dell'11 novembre 2015, Klausner Holz Niedersachsen, C-505/14, ECLI:EU:C:2015:742, punto 45.

(47)  Sentenza della Corte di giustizia del 4 marzo 2020, Buonotourist/Commissione, C-586/18 P, EU:C:2020:152, punti da 92 a 96.

(48)  Sentenza della Corte di giustizia dell'11 novembre 2015, Klausner Holz Niedersachsen, C-505/14, EU:C:2015:742, punti 30 e da 42 a 43.

(49)  Sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2020, Vodafone Magyarország, C-75/18, EU:C:2020:139, punto 19.

(50)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C-284/12, EU:C:2013:755, punti da 25 a 26; sentenza della Corte di giustizia del 18 maggio 2017, Fondul Proprietatea, C-150/16, EU:C:2017:388, punto 40; sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, punto 84.

(51)  [...]. Orientamenti sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 342 del 21.12.2017, pag. 35, e supplemento SEE n. 82 del 21.12.2017, pag. 1).

(52)  Sentenza della Corte di giustizia del 4 marzo 2020, Buonotourist/Commissione, C-586/18 P, EU:C:2020:152, punto 90.

(53)  Cfr. articoli 4 e 7 della parte II del protocollo 3.

(54)  Sentenza della Corte di giustizia del 19 luglio 2016, Kotnik e altri, C-526/14, EU:C:2016:570, punto 37.

(55)  Decisione di non sollevare obiezioni, articolo 4, paragrafo 3, della parte II del protocollo 3.

(56)  Cfr. le nozioni di "decisione positiva" e "decisione negativa" rispettivamente all'articolo 7, paragrafi 3 e 5, della parte II del protocollo 3.

(57)  Cfr. articolo 4, paragrafi 3 e 4, della parte II del protocollo 3.

(58)  Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 4 marzo 2020, Buonotourist /Commissione, C-586/18 P, EU:C:2020:152, punti da 93 a 94, "l'esercizio di siffatta competenza implica che la Commissione possa esaminare, in forza dell'articolo 108 TFUE, se una misura costituisca un aiuto di Stato che avrebbe dovuto esserle notificato, conformemente al paragrafo 3 di tale articolo, in una situazione in cui le autorità di uno Stato membro hanno ritenuto che tale misura non soddisfacesse le condizioni fissate all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, anche quando tali autorità si sono conformate, al riguardo, alla valutazione di un giudice nazionale. Questa affermazione resta valida anche se tale giudice ha adottato una decisione passata in giudicato. Infatti, occorre sottolineare che il principio della competenza esclusiva della Commissione è vincolante nell'ordinamento giuridico nazionale come corollario del principio del primato del diritto dell’Unione".

(59)  Sentenza della Corte di giustizia del 15 settembre 2016, PGE, C-574/14, EU:C:2016:686, punti 33 e da 36 a 37.

(60)  Sentenza della Corte di giustizia del 4 marzo 2020, Buonotourist/Commissione, C-586/18 P, EU:C:2020:152, punti da 92 a 96; sentenza della Corte di giustizia del 4 marzo 2020, CSTP Azienda della Mobilità/Commissione, C-587/18 P, EU:C:2020:150, punti da 92 a 96.

(61)  Sentenza della Corte di giustizia del 14 febbraio 1990, Francia/Commissione (" Boussac "), C-301/87, EU:C:1990:67, punti da 9 a 22. Ciò non esclude la possibilità per l'Autorità di emettere un'ingiunzione di recupero prima di aver completato la valutazione di compatibilità, in casi specifici di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della parte II del protocollo 3.

(62)  Sentenza della Corte di giustizia del 23 gennaio 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo, C-387/17, EU:C:2019:51, punto 66; sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, punto 110. In entrambi i casi, la Corte di giustizia ha fatto riferimento al regolamento di procedura (rivisto) che, nella misura in cui contiene norme di natura procedurale applicabili a tutti i procedimenti amministrativi in materia di aiuti di Stato pendenti dinanzi alla Commissione, codifica e rafforza la prassi della Commissione in materia di controllo degli aiuti di Stato. Il regolamento di procedura rivisto (regolamento (UE) 2105/1589) non è stato ancora integrato nell'accordo SEE.

(63)  Sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 2002, Italia/Commissione, C-310/99, EU:C:2002:143, punto 99.

(64)  Cfr. articolo 14, paragrafo 1, della parte II del protocollo 3.

(65)  Cfr. articolo 15, paragrafo 1, della parte II del protocollo 3.

(66)  Sentenza della Corte di giustizia del 14 febbraio 1990, Francia/Commissione, C-301/87, EU:C:1990:67, punti da 19 a 20; sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 1991, Italia/Commissione, C-303/88,EU:C:1991:136, punto 46. Se lo Stato membro non si conforma a un'ingiunzione di sospensione o di recupero, l'Autorità, pur continuando a esaminare il caso nel merito, può adire direttamente la Corte EFTA chiedendo di dichiarare che tale mancato rispetto configura una violazione dell'accordo SEE, a norma dell'articolo 12 del regolamento di procedura.

(67)  Cfr. articolo 11, paragrafi 1 e 2, della parte II del protocollo 3.

(68)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 febbraio 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, C-199/06, EU:C:2008:79, punto 38; sentenza della Corte di giustizia del 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e altri/Francia, C-354/90, EU:C:1991:440, punti da 11 a 12.

(69)  Sentenza della Corte di giustizia dell'11 dicembre 1973, Lorenz GmbH/Repubblica federale di Germania e altri, C-120/73, EU:C:1973:152, punto 8; sentenza della Corte di giustizia del 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e altri/Francia, C-354/90, EU:C:1991:440, punto 11; sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1996, SFEI e altri, C-39/94, EU:C:1996:285, punto 39.

(70)  Per il ruolo dei giudici nazionali nell'attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato da parte delle autorità pubbliche, cfr. la comunicazione sul recupero (GU C 247 del 23.7.2019, pag. 1). L'Autorità adotta orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato, o sotto forma di una versione EFTA-SEE del pertinente atto della Commissione europea o mediante un riferimento a tale atto.

La Commissione europea ha adottato una comunicazione sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili (GU C 247 del 23.7.2019, pag.1) che ha sostituito la comunicazione sul recupero del 2007 (GU C 272 del 15.11.2007, pag.4). La comunicazione sul recupero degli aiuti di Stato illeciti e incompatibili è basata, in certa misura, sul regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9), il "regolamento di procedura", che non è stato ancora integrato nell'accordo SEE. Per tale motivo l'Autorità non ha potuto adottare una versione EFTA-SEE significativa della comunicazione sul recupero e sugli aiuti di Stato illegali e incompatibili e pertanto fa riferimento alla sua comunicazione sul recupero attualmente applicabile del 2008, disponibile qui (GU L 105 del 21.4.2011, pag. 32).

(71)  Cfr. anche la sentenza del Tribunale del 20 giugno 2019, A&O hostel and hotel Berlin/Commissione, T-578/17, EU:T:2019:437, punto 72.

(72)  In tal senso, cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 22 marzo 1977, Steineke e Weinlig, 78/76, EU:C:1977:52, punto 14.

(73)  Sentenza della Corte di giustizia del 4 marzo 2020, CSTP Azienda della Mobilità /Commissione, C-587/18 P, EU:C:2020:150, punti da 92 a 93; sentenza della Corte di giustizia del 4 marzo 2020, Buonotourist/Commissione, C-586/18 P, EU:C:2020:152, punto 96.

(74)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C-284/12, EU:C:2013:755, punto 41.

(75)  Sentenza della Corte di giustizia del 22 ottobre 1987, Foto-Frost/Hauptzollamt Lübeck-Ost, C-314/85, EU:C:1987:452, punto 20.

(76)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 febbraio 1991, Zuckerfabrik Süderdithmarschen e Zuckerfabrik Soest/Hauptzollamt Itzehoe e Hauptzollamt Paderborn, C-143/88 e C-92/89, EU:C:1991:65, punto 23; sentenza della Corte di giustizia del 9 novembre 1995, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e altri (I)/Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, C-465/93, EU:C:1995:369, punto 51; sentenza della Corte di giustizia del 18 luglio 2007, Lucchini, C-119/05, EU:C:2007:434, punto 53.

(77)  […] A norma dell'articolo 34 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, la Corte EFTA è competente a formulare pareri consultivi sull'interpretazione dell'accordo SEE. Quando una questione del genere è sollevata davanti a una corte o a un tribunale di uno degli Stati EFTA-SEE, tale corte o tribunale può, qualora lo reputi necessario per emanare la sua sentenza, domandare alla Corte EFTA di formulare un tale parere.

(78)  Sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1996, SFEI e altri, C-39/94, EU:C:1996:285, punti da 50 a 51;. sentenza della Corte di giustizia del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C-284/12, EU:C:2013:755, punto 44.

(79)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 febbraio 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, C-199/06, EU:C:2008:79, punto 40; sentenza della Corte di giustizia del 19 marzo 2015, OTP Bank, C-672/13, EU:C:2015:185, punto 76; sentenza della Corte di giustizia del 23 gennaio 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo, C-387/17, EU:C:2019:51, punto 59.

(80)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C-284/12, EU:C:2013:755, punto 30; sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, punto 89; sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2020, Vodafone Magyarország, C-75/18, EU:C:2020:139, punto 23; sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 2018, Rittinger e altri, C-492/17, EU:C:2018:1019, punto 42.

(81)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 febbraio 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, C-199/06, EU:C:2008:79, punti da 52 a 55. Nell'ambito del suo diritto nazionale, il giudice nazionale può, all'occorrenza, ordinare inoltre il recupero dell'aiuto illegale, fermo restando il diritto dello Stato SEE di dare nuovamente esecuzione a quest'ultimo in un momento successivo. Egli può altresì essere indotto ad accogliere le domande di risarcimento dei danni causati a motivo dell'illegittimità dell'aiuto (Ibidem, punto 53).

(82)  Cfr., a tal fine, la sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, Arriva Italia e altri, C-385/18, EU:C:2019:1121, punto 85.

(83)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C-284/12, EU:C:2013:755, punti da 37 a 40.

(84)   Ibidem, punto 38.

(85)   Ibidem, punti da 41 a 43.

(86)  Sentenza della Corte di giustizia dell'11 marzo 2010, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, C-1/09, EU:C:2010:136, punto 31 e successivi; ordinanza della Corte di giustizia del 4 aprile 2014, Flughafen Lübeck, C-27/13, EU:C:2014:240, punto 30.

(87)  Vale a dire una decisione che concluda l'indagine formale sulla base dell'articolo 7 della parte II del protocollo 3.

(88)  Cfr., in tal senso, la sentenza della Corte di giustizia del 12 novembre 1998, Spagna/Commissione, C-415/96, EU:C:1998:533, punto 31; sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Consiglio, C-458/98 P, EU:C:2000:531, punto 82; sentenza della Corte di giustizia del 9 luglio 2008, Alitalia/Commissione, T-301/01, EU:T:2008:262, punti 99 e 142.

(89)  Sentenza della Corte di giustizia del 22 marzo 1977, Steinike & Weinlig, C-78/76, EU:C:1977:52, punto 14; sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1996, SFEI e altri, C-39/94, EU:C:1996:285, punto 49; sentenza della Corte di giustizia del 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e altri /Francia, C-354/90, EU:C:1991:440, punto 10; sentenza della Corte di giustizia del 18 luglio 2007, Lucchini, C-119/05, EU:C:2007:434, punto 50; sentenza della Corte di giustizia del 5 ottobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich, C-368/04, EU:C:2006:644, punto 39.

(90)   GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1.

(91)  Sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, punti da 90 a 92.

(92)   Ibidem, punto 101; sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2019, BMW/Commissione, C-654/17 P, EU:C:2019:634, punto 151.

(93)  Sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2019, BMW/Commissione, C-654/17 P, EU:C:2019:634, punti 132 e 133; sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, punto 67.

(94)  Sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, punto 60. A tale riguardo, la Corte ha specificato che i criteri per l'applicazione dell'esenzione devono essere chiari e facilmente applicabili e che la loro verifica da parte dei giudici nazionali non dovrebbe richiedere valutazioni economiche complesse caso per caso (Ibidem, punti 61 e 68).

(95)  Sentenza della Corte di giustizia del 15 dicembre 2005, Unicredito Italiano, C-148/04, EU:C:2005:774, punto 104. sentenza della Corte di giustizia del 19 marzo 2015, OTP Bank, C-672/13, EU:C:2015:185, punto 77; sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, punto 104.

(96)  Sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, punto 101. Sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2019, BMW/Commissione, C-654/17 P, EU:C:2019:634, punto 151.

(97)  Articolo 1, lettera b), e articolo 15, paragrafo 3, della parte II del protocollo 3.

(98)  Sentenza della Corte di giustizia del 23 gennaio 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo, C-387/17, EU:C:2019:51, punto 66; sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, punto 110. Ad esempio, l'articolo 15, paragrafo 1, della parte II del protocollo 3, che stabilisce che i poteri dell'Autorità di recuperare gli aiuti sono soggetti a un termine di prescrizione di dieci anni, e il paragrafo 3 di tale articolo che stabilisce che "[o]gni aiuto per il quale è scaduto il termine di prescrizione è considerato un aiuto esistente", non stabiliscono un principio generale applicabile ai giudici nazionali (cfr. il successivo punto 82).

(99)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C-284/12, EU:C:2013:755, punto 43; sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016, Commissione/ Hansestadt Lübeck, C-524/14 P, EU:C:2016:971, punto 29.

(100)  Sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2020, Vodafone Magyarország, C-75/18, EU:C:2020:139, punto 23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, Arriva Italia e altri, C-385/18, EU:C:2019:1121, punto 84.

(101)  Sentenza della Corte di giustizia dell'8 dicembre 2011, Residex Capital IV, C-275/10, EU:C:2011:814, punti da 44 a 47.

(102)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 luglio 2005, Xunta de Galicia, C-71/04, EU:C:2005:493, punto 49; sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1996, SFEI e altri, C-39/94, EU:C:1996:285, punti 40 e 68; sentenza della Corte di giustizia del 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e altri /Francia, C-354/90, EU:C:1991:440, punto 12; sentenza della Corte di giustizia dell'8 dicembre 2011, Residex Capital IV, C-275/10, EU:C:2011:814, punto 43.

(103)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016, Commissione/Aer Lingus, C-164/15 P e C-165/15 P, EU:C:2016:990, punto 116; sentenza della Corte di giustizia del 19 marzo 2015, OTP Bank, C-672/13, EU:C:2015:185, punto 70; sentenza della Corte di giustizia dell'8 dicembre 2011, Residex Capital IV, C-275/10, EU:C:2011:814, punto 33. Sentenza della Corte EFTA dell'8 aprile 2013, Hurtigruten ASA, Regno di Norvegia/Autorità di vigilanza dell'EFTA, causa E-10/11, E-11/11, Corte EFTA Racc. [2012] pag.758, punti 283 e 284; sentenza della Corte EFTA del 21 luglio 2005, Fesil ASA e Finnfjord Smelteverk AS (causa E-5/04), Prosessindustriens Landsforening e altri (causa E-6/04), Regno di Norvegia (causa E-7/04)/Autorità di vigilanza dell'EFTA, Corte EFTA Racc. [2005] pag. 117, punto 178. Sentenza della Corte EFTA del 29 luglio 2016, Autorità di sorveglianza dell'EFTA/Islanda, causa E-25/15, Corte EFTA Racc. [2016] pag. 631, punto 43.

(104)  Sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, punto 132. sentenza della Corte di giustizia dell'8 dicembre 2011, Residex Capital IV, C-275/10, EU:C:2011:814, punto 39.

(105)  […].

(106)  Sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, punto 134.

(107)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 febbraio 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, C-199/06, EU:C:2008:79, punto 63.

(108)   Ibidem, punto 68.

(109)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1). Il regolamento è stato integrato nell'accordo SEE al punto 2 dell'allegato II dalla decisione del comitato misto SEE n. 123/2005 del 30 settembre 2005 (GU L 339 del 22.12.2005, pag. 32, e supplemento SE n. 66 del 22.12.2005, pag. 18).

(110)  Sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, punto 141.

(111)  Sentenza della Corte di giustizia del 23 gennaio 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo, C-387/17, EU:C:2019:51, punto 61.

(112)   Ibidem, punti da 71 a 75.

(113)  Sentenza della Corte di giustizia del 20 marzo 1997, Land Rheinland-Pfalz/Alcan Deutschland, C-24/95, EU:C:1997:163, punti da 34 a 37; sentenza della Corte di giustizia del 29 marzo 2012, Commissione/Italia, C-243/10, EU:C:2012:182, punto 35; sentenza della Corte di giustizia del 30 aprile 2020, Nelson Antunes da Cunha, C-627/18, EU:C:2020:321, punto 60.

(114)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e altri/Francia, C-354/90, EU:C:1991:440, punto 12; sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016, Commissione/Hansestadt Lübeck, C-524/14 P, EU:C:2016:971, punto 29; sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1996, SFEI e altri, C-39/94, EU:C:1996:285, punto 52; sentenza della Corte di giustizia del 5 ottobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich, C-368/04, EU:C:2006:644, punto 46.

(115)  Sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1996, SFEI e altri, C-39/94, EU:C:1996:285, punto 52; sentenza della Corte di giustizia del 5 ottobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich, C-368/04, EU:C:2006:644, punto 46.

(116)  Un'interessante ordinanza del tribunale francese a seguito di una decisione negativa della Commissione è stata riportata nello studio sull'applicazione della legislazione: per compensare l'effetto sospensivo automatico di un ricorso contro l'ordine di recupero, il giudice nazionale ha ordinato al beneficiario di versare le somme dovute su un conto bloccato. In questo modo il tribunale si è avvalso di una disposizione del diritto francese che consente il pagamento provvisorio nei casi in cui l'obbligo di pagamento non può essere messo seriamente in discussione. Cfr. allegato 3: relazioni nazionali del "Final Study on the enforcement of State aid rules and decisions by national courts (COMP/2018/001)", Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2019, pag. 156, sintesi della causa FR8: Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 dicembre 2015.

(117)  Sentenza della Corte di giustizia del 26 ottobre 2016, DEI e Commissione/Alouminion tis Ellados, C-590/14 P, EU:C:2016:797, punto 101. dallo studio sull'applicazione della legislazione EFTA-SEE è emerso che non vi è una prassi per quanto riguarda le misure provvisorie negli Stati EFTA-SEE.

(118)  I giudici nazionali possono anche scegliere di adottare misure provvisorie in attesa di un parere o di informazioni da parte dell'Autorità, o di una sentenza di un tribunale nazionale superiore o della Corte EFTA.

(119)  Sentenza della Corte di giustizia dell'11 marzo 2010, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, C-1/09, EU:C:2010:136, punto 36; ordinanza del Tribunale del 3 marzo 2015, Gemeente Nijmegen/Commissione, T-251/13, EU:T:2015:142, punto 45.

(120)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 febbraio 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, C-199/06, EU:C:2008:79, punto 55; Sentenza della Corte di giustizia del 5 ottobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich, C-368/04, EU:C:2006:644, punto 56; sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1996, SFEI e altri, C-39/94, EU:C:1996:285, punto 75; sentenza della Corte di giustizia del 23 gennaio 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo, C-387/17, EU:C:2019:51, punto 56.

(121)  […].

(122)  […].

(123)  Sentenza della Corte di giustizia del 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo, C-173/03, EU:C:2006:391, punto 41. […].

(124)  […]. Sentenza della Corte EFTA del 10 dicembre 1998 nella causa E-9/97 Erla María Sveinbjörnsdóttir. Corte EFTA Racc. [1998] pag. 95, punti da 62 a 63, sentenza del 30 maggio 2002 nella causa E-4/01 Karl K.Karlsson/ The Icelandic State Corte EFTA Racc. [2002] 240, punto 25, sentenza del 20 giugno 2008 nella causa E-8/07 Celina Ngyen/Staten v/Justis-og politidepartementet Corte EFTA Racc. [2008] 224, punto 31, e dell'11 dicembre 2012 nella causa E-2/12 HOB vín ehf./Áfengis-og tóbaksverslun ríkisins Corte EFTA Racc. [2012] 1092, punto 119.

(125)  Sentenza della Corte di giustizia del 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo, C-173/03, EU:C:2006:391, punto 45, e sentenza della Corte EFTA del 10 dicembre 1998 nella causa E-9/97, Erla María Sveinbjörnsdóttir, Corte EFTA Racc. [1998] pag. 95, punto 66.

(126)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e altri/Francia, C-354/90, EU:C:1991:440, punti da 12 a 14; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2003, van Calster e Cleeren, C-261/01 e C-262/01, EU:C:2003:571, punto 53; sentenza della Corte di giustizia del 12 febbraio 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, C-199/06, EU:C:2008:79, punto 38.

(127)  In alcuni casi tuttavia gli organi giurisdizionali del SEE hanno ritenuto che, per stabilire se una mera violazione del diritto del SEE da parte di uno Stato SEE costituisca una violazione sufficientemente grave, i giudici nazionali devono tener conto di diversi fattori, quali la scusabilità della violazione in questione o il fatto che la posizione assunta da un'istituzione del SEE possa aver contribuito a tale violazione. In tal senso cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 25 gennaio 2007, Robins e altri, C-278/05, EU:C:2007:56, punto 71; la sentenza della Corte di giustizia del 4 luglio 2000, Haim, C-424/97, EU:C:2000:357, punto 38; la sentenza della Corte di giustizia del 23 maggio 1996, The Queen/Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte Hedley Lomas (Ireland), C-5/94, EU:C:1996:205, punto 28.

(128)  In alcuni casi tuttavia i giudici nazionali hanno accettato il principio di responsabilità dello Stato. In tal senso, cfr. Corte d'appello amministrativa di Marsiglia, CTC/Corsica Ferries France, 12 febbraio 2018; Rapport d'expertise, CTC/Corsica Ferries France, 28 febbraio 2019, N/REF: 500060, allegato 3: relazioni nazionali del "Final Study on the enforcement of State aid rules and decisions by national courts (COMP/2018/001)", Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2019, pag. 152.

(129)  Sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur/Bundesrepublik Deutschland and The Queen / Secretary of State for Transport, ex parte Factortame e altri, C-46/93 e C-48/93, EU:C:1991:428, punti 87 e 90.

(130)  Un caso interessante è stato riportato nello studio sull'applicazione della legislazione in cui un tribunale amministrativo francese, a seguito di una decisione della Commissione che ordinava il recupero di un aiuto incompatibile, ha deciso di concedere un risarcimento danni per la perdita di quote di mercato al principale concorrente del beneficiario. La Corte d'Appello ha parzialmente annullato la precedente sentenza sulla stima dei danni e ha quindi nominato un esperto indipendente per il calcolo dell'esatto ammontare del risarcimento. L'esperto ha valutato il numero di clienti che erano passati dal denunciante al beneficiario per effetto dell'aiuto incompatibile e ha quantificato l'importo del reddito successivamente perso. Tale quantificazione è spesso complessa e dipende dalle caratteristiche del mercato e dal numero di concorrenti. Cfr. allegato 3: relazioni nazionali del "Final Study on the enforcement of State aid rules and decisions by national courts (COMP/2018/001)", Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2019, pag. 152, sintesi della causa FR6: Tribunal administratif de Bastia, 23 febbraio 2017. Cfr. anche Corte d'appello di Marsiglia, CTC/Corsica Ferries France, 12 febbraio 2018; Rapport d'expertise, CTC/Corsica Ferries France, 28 febbraio 2019, N/REF: 500060.

(131)  Cfr. punto 2.2.

(132)  Sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1996, SFEI e altri, C-39/94, EU:C:1996:285, punto 44; sentenza della Corte di giustizia del 23 gennaio 2019,Fallimento Traghetti del Mediterraneo, C-387/17, EU:C:2019:51, punti da 57 a 58.

(133)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 febbraio 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, C-199/06, EU:C:2008:79, punti 53 e 55; sentenza della Corte di giustizia del 23 gennaio 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo, C-387/17, EU:C:2019:51, punto 60.

(134)  Sentenza della Corte di giustizia del 27 settembre 1988, Asteris e altri/Grecia e CEE, cause riunite da C-106 a 120/87, EU:C:1988:457, punto 23; sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016, Commissione/Aer Lingus, C-164/15 P e C-165/15 P, EU:C:2016:990, punto 72.

(135)  Cfr. la decisione 2014/201/UE della Commissione, del 2 ottobre 2013, relativa alla compensazione di Simet SpA per l'esercizio di servizi di trasporto pubblico dal 1987 al 2003 [Aiuto di Stato SA.33037 (2012/C) Italia] (GU L 114 del 16.4.2014, pag. 67), confermata su questo punto dalla sentenza del Tribunale del 3 marzo 2016, Simet/Commissione, causa T-15/14, EU:T:2016:124, punti da 102 a 104. Cfr. anche la decisione (UE) 2015/1470 della Commissione, del 30 marzo 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) cui la Romania ha dato esecuzione — Lodo nella causa Micula/Romania dell'11 dicembre 2013 (GU L 232 del 4.9.2015, pag. 43), annullata dalla sentenza del Tribunale del 18 giugno 2019, European Food e altri/Commissione, T-624/15, EU:T:2019:423, attualmente all'esame della Corte di giustizia nella causa C-638/19 P, Commissione/European Food e altri.

(136)  Sentenza della Corte di giustizia del 5 ottobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich, C-368/04, EU:C:2006:644, punto 57.

(137)  Sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 2004, Commissione/Consiglio, C-110/02, EU:C:2004:395, punto 43; sentenza della Corte di giustizia del 18 luglio 2007, Lucchini, C-119/05, EU:C:2007:434, punti da 59 a 63; sentenza della Corte di giustizia dell'11 novembre 2015, Klausner Holz Niedersachsen, C-505/14, EU:C:2015:742, punti da 42 a 44.

(138)  Cfr. anche, a questo proposito, le conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 28 aprile 2005 nelle cause riunite C-346/03 e C-529/03 Atzeni e altri, EU:C:2005:256, punto 198.

(139)  La giurisprudenza Asteris riguarda invece i casi in cui il ricorrente si limita a chiedere un risarcimento (ad esempio, la rettifica di un danno causato illecitamente dalle autorità pubbliche) cui ogni altra persona che si trovi in una situazione analoga avrebbe diritto in tale Stato SEE. In quest'ultimo caso, il semplice fatto che il convenuto sia un ente pubblico non trasforma in aiuti di Stato la compensazione che ogni parte avrebbe ricevuto in una situazione analoga, come nel caso di controversie analoghe tra due soggetti privati.

(140)  Sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, punti da 98 a 104. Sentenza della Corte di giustizia del 15 dicembre 2005, Unicredito Italiano, C-148/04, EU:C:2005:774, punto 104; sentenza della Corte di giustizia del 19 marzo 2015, OTP Bank, C-672/13, EU:C:2015:185, punto 77.

(141)  Sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1996, SFEI e altri, C-39/94, EU:C:1996:285, punti da 72 a 74.

(142)  […].

(143)  […].

(144)  Ordinanza della Corte di giustizia del 6 dicembre 1990, Zwartveld e altri, C-2/88 Imm., EU:C:1990:440, punti 10 e 11; sentenza del Tribunale del 18 settembre 1996, Postbank/Commissione, T-353/94, EU:T:1996:119, punto 93.

(145)  […].

(146)  Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 1982, CILFIT/Ministero della Sanità, C-283/81, EU:C:1982:335, punti da 14 a 20; sentenza della Corte di giustizia dell'11 settembre 2008, Unión General de Trabajadores de la Rioja, cause riunite da C-428/06 a C-434/06, EU:C:2008:488, punti da 42 a 43; sentenza della Corte di giustizia del 28 luglio 2016, Association France Nature Environnement, C-379/15, EU:C:2016:603, punti da 47 a 50; sentenza della Corte di giustizia del 15 settembre 2016, PGE, C-574/14, EU:C:2016:686, punto 40; sentenza della Corte di giustizia del 4 ottobre 2018, Commissione/France (Advance Payment), C-416/17, EU:C:2018:811, punto 108 e successivi.

(147)  Le richieste di informazioni o di pareri presentano il vantaggio di essere meno formalistiche e possono sempre essere integrate da una domanda di parere consultivo. Cfr., al riguardo, la sentenza della Corte di giustizia del 28 ottobre 2020, INAIL, C-608/19, EU:C:2020:865, in cui sono state utilizzate entrambe le possibilità.

(148)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C-284/12, EU:C:2013:755, punto 44; sentenza della Corte di giustizia del 15 settembre 2016, PGE, C-574/14, EU:C:2016:686, punto 40.

(149)  […].

(*)  I tre i mezzi di cooperazione tra la Commissione europea e gli Stati membri sono stati codificati ora nell'articolo 29 del regolamento di procedura riveduto (2015/1589) che non è stato ancora incorporato nell'accordo SEE.

(**)  Causa C-39/94 SFEI e altri, punto 50; ordinanza del 13 luglio 1990 nella causa C-2/88 Imm. Zwartveld e altri [1990] Racc. I-3365, punti da 16 a 22; e nella causa C-234/89, Delimitis/Henninger Bräu, Racc. [1991] pag. I-935, punto 53.

(***)  Causa C-94/00 Roquette Frères Racc. [2002] pag. I-9011, punto 31.

(150)  […].

(151)  Ricevute tali informazioni, il giudice nazionale richiedente può chiedere di essere regolarmente aggiornato sulla situazione.

(152)  Sentenza della Corte di giustizia del 18 settembre 1996, Postbank/Commissione, T-353/94, EU:T:1996:119, punto 64; ordinanza della Corte di giustizia del 13 luglio 1990, Zwartveld e altri, C-2/88 Imm., EU:C:1990:315, punti da 16 a 22.

(153)  Sentenza della Corte di giustizia del 28 febbraio 1991, Delimitis/Henninger Bräu, C-234/89, EU:C:1991:91, punto 53; sentenza della Corte di giustizia del 18 settembre 1996, Postbank/Commissione, T-353/94, EU:T:1996:119, punto 90.

(154)  Sentenza della Corte di giustizia del 18 settembre 1996, Postbank/Commissione, T-353/94, EU:T:1996:119, punto 93; ordinanza della Corte di giustizia del 6 dicembre 1990, Zwartveld e altri, C-2/88 Imm., EU:C:1990:440, punti 10 e 11.

(155)  Ordinanza della Corte di giustizia del 6 dicembre 1990, Zwartveld e altri, C-2/88 Imm., EU:C:1990:440, punto 11; sentenza della Corte di giustizia del 26 novembre 2002, First and Franex, C-275/00, EU:C:2002:711, punto 49; sentenza della Corte di giustizia del 18 settembre 1996, Postbank/Commissione, T-353/94, EU:T:1996:119, punto 93.

(156)  Tale caso potrebbe, ad esempio, ricorrere per determinati tipi di informazioni fornite da un privato, oppure quando un'informazione fornita da uno Stato EFTA-SEE sia richiesta da un giudice nazionale di un altro Stato EFTA-SEE.

(157)  […].

(158)  Cfr. punto 5.1.2.

(159)  Sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1996, SFEI e altri, C-39/94, EU:C:1996:285, punto 50.

(160)  A tal fine cfr. la sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1996, SFEI e altri, C-39/94, EU:C:1996:285, punti da 68 a 71.

(161)  Sentenza della Corte di giustizia del 4 marzo 2020, CSTP Azienda della Mobilità/Commissione, C-587/18 P, EU:C:2020:150, punto 90; sentenza della Corte di giustizia del 19 luglio 2007, Lucchini, C-119/05, ECLI:EU:C:2007:434, punti da 50 a 52.

(162)  Cfr. sopra, punto 4.2.3.3.

(163)  […].

(164)  […].

(165)  Sentenza della Corte di giustizia dell'11 settembre 2014, Commissione/Germania, C-527/12, ECLI:EU:C:2014:2193, punto 56.

(166)   […]. L'Autorità adotta orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato, o sotto forma di una versione EFTA-SEE del pertinente atto della Commissione europea o mediante un riferimento a tale atto. La Commissione europea ha adottato una comunicazione sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili (GU C 247 del 23.7.2019, pag.1) che ha sostituito la comunicazione sul recupero del 2007 (GU C 272 del 15.11.2007, pag.4). La comunicazione sul recupero degli aiuti di Stato illeciti e incompatibili è basata, in certa misura, sul regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9), il "regolamento di procedura", che non è stato ancora integrato nell'accordo SEE. Per tale motivo l'Autorità non ha potuto adottare una versione EFTA-SEE significativa della comunicazione sul recupero e sugli aiuti di Stato illegali e incompatibili e pertanto fa riferimento alla sua comunicazione sul recupero attualmente applicabile del 2008, disponibile qui, (GU L 105 del 21.4.2011, pag. 32).

(167)  Sentenza della Corte di giustizia del 5 ottobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich, C-368/04, EU:C:2006:644, punto 38; sentenza della Corte di giustizia del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C-284/12, EU:C:2013:755, punto 28.

(168)  sentenza della Corte di giustizia del 23 gennaio 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo, C-387/17, EU:C:2019:51, punto 66; sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, punto 110.

(169)  Il fatto che il giudice nazionale si pronunci nell'ambito di un procedimento incidentale o di un procedimento di merito è irrilevante, in quanto in entrambi i casi la sentenza può essere suscettibile di incidere sulla misura di aiuto, anche se solo temporaneamente.

(170)  Sentenza della Corte di giustizia del 26 ottobre 2016, DEI e Commissione/Alouminion tis Ellados, C-590/14 P, EU:C:2016:797, punti 107 e 108.

(171)  L'Autorità, quando reputi che uno Stato EFTA-SEE abbia mancato agli obblighi stabiliti in una sentenza a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, dell'Accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, può adire la Corte EFTA.

(172)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e altri/Francia, C-354/90, EU:C:1991:440, punto 12; sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1996, SFEI e altri, C-39/94, EU:C:1996:285, punto 70.

(173)  Sentenza della Corte di giustizia del 30 settembre 2003, Köbler, C-224/01, EU:C:2003:513, punto 50.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1181/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)