|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
|
2024/1130 |
26.4.2024 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1130 DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 2024
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da paesi terzi, nonché i controlli di tali movimenti |
|
(2) |
L’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce le condizioni alle quali gli animali da compagnia delle specie elencate all’allegato I, parte A, di tale regolamento, vale a dire cani, gatti e furetti, possono essere oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo. Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), tali animali da compagnia devono essere stati sottoposti a un test di titolazione degli anticorpi per la rabbia conforme ai requisiti di validità stabiliti all’allegato IV di tale regolamento. |
|
(3) |
In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce che il test di titolazione degli anticorpi non è richiesto per cani, gatti e furetti da compagnia che sono oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo elencato, tra l’altro, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, di tale regolamento. |
|
(4) |
Per figurare nell’elenco di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013, un territorio o un paese terzo dovrebbe presentare una domanda in cui dimostra di soddisfare, per cani, gatti e furetti da compagnia, almeno i requisiti specifici di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettere da a) a e), al fine di garantire un livello sufficiente di sicurezza relativamente ai rischi per la salute pubblica e animale connessi a tali movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia. |
|
(5) |
L’allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione (2) stabilisce l’elenco dei territori e dei paesi terzi che beneficiano della deroga di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013. |
|
(6) |
I controlli effettuati negli ultimi anni dalle autorità nazionali presso i punti di ingresso nell’Unione a norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) n. 576/2013 hanno evidenziato ripetute non conformità relative alle misure sanitarie di prevenzione della rabbia per quanto riguarda cani, gatti e furetti da compagnia che sono oggetto di movimenti dalla Bielorussia e dalla Russia. Tali non conformità comprendono l’assenza e la somministrazione inadeguata della vaccinazione antirabbica nonché la presentazione di documenti falsi attestanti la vaccinazione antirabbica, la cui validità è stata tuttavia certificata in modo inesatto nei certificati sanitari che accompagnano gli animali. |
|
(7) |
Fra i requisiti che i paesi terzi devono soddisfare nella domanda di inserimento nell’elenco di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013, la lettera d) di tale articolo richiede che siano in vigore e efficacemente attuate per ridurre al minimo i rischi di infezioni degli animali da compagnia norme in materia di prevenzione e controllo della rabbia, comprese norme in materia di vaccinazione degli animali domestici contro la rabbia. |
|
(8) |
I servizi preposti ai controlli ufficiali devono inoltre garantire che cani, gatti e furetti da compagnia oggetto di movimenti siano accompagnati da certificati sanitari debitamente compilati e rilasciati conformemente all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 576/2013. Ciò implica verificare e certificare che tali animali da compagnia abbiano ricevuto una vaccinazione antirabbica pienamente conforme alle disposizioni dell’allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013. |
|
(9) |
La Bielorussia e la Russia hanno fornito garanzie a tal fine unitamente alla loro domanda di inserimento nell’elenco. Le non conformità ripetutamente individuate dalle autorità nazionali ai punti di ingresso nell’Unione per quanto riguarda cani, gatti e furetti da compagnia oggetto di movimenti dalla Bielorussia e dalla Russia rispecchiano tuttavia gravi carenze nell’applicazione della legge a livello di tali paesi. Tali carenze sollevano seri dubbi in merito all’applicazione continua e all’effettiva attuazione delle norme sulla prevenzione e il controllo della rabbia garantite dalle autorità competenti di tali paesi terzi, nonché sull’esattezza della certificazione ufficiale rilasciata al loro livello. |
|
(10) |
Considerata la significativa prevalenza di casi di non conformità relativi allo stato vaccinale antirabbico degli animali da compagnia e l’accuratezza della relativa certificazione, l’esenzione per cani, gatti e furetti da compagnia originari della Bielorussia e della Russia dall’obbligo di sottoporsi a test di titolazione degli anticorpi per la rabbia prima di entrare nel territorio dell’Unione solleva notevoli preoccupazioni in merito al rischio di introduzione della rabbia nell’Unione attraverso movimenti a carattere non commerciale di tali animali da compagnia. |
|
(11) |
La situazione epidemiologica sfavorevole in Bielorussia e Russia, dove la rabbia rimane presente ed è regolarmente rilevata in cani e gatti, come attestato dalle informazioni raccolte a livello internazionale dall’Organizzazione mondiale per la salute animale, contribuisce inoltre ad aumentare ulteriormente il rischio di introduzione della rabbia nell’Unione. |
|
(12) |
Per affrontare la situazione e attenuare il rischio di introduzione della rabbia attraverso movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti che sono oggetto di movimenti dalla Bielorussia e dalla Russia, è opportuno reintrodurre l’obbligo per tali animali da compagnia di sottoporsi a un test di titolazione degli anticorpi per la rabbia prima di entrare nel territorio dell’Unione. |
|
(13) |
È pertanto necessario aggiornare l’elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 ed eliminare da tale elenco le voci relative alla Bielorussia e alla Russia. |
|
(14) |
Al fine di evitare inutili perturbazioni dei movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate all’allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 576/2013 dalla Bielorussia e dalla Russia e di rispettare il calendario di cui all’allegato IV del regolamento (UE) n. 576/2013 per il riconoscimento della validità di un test di titolazione degli anticorpi per la rabbia, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 16 settembre 2024. |
|
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 settembre 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/576/oj.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/oj).
ALLEGATO
«PARTE 2
Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013
|
Codice ISO |
Territorio o paese terzo |
Territori compresi |
|
AC |
Isola dell’Ascensione |
|
|
AE |
Emirati arabi uniti |
|
|
AG |
Antigua e Barbuda |
|
|
AR |
Argentina |
|
|
AU |
Australia |
|
|
AW |
Aruba |
|
|
BA |
Bosnia-Erzegovina |
|
|
BB |
Barbados |
|
|
BH |
Bahrein |
|
|
BM |
Bermuda |
|
|
BQ |
Bonaire, Sint Eustatius e Saba (Isole BES) |
|
|
CA |
Canada |
|
|
CL |
Cile |
|
|
CW |
Curaçao |
|
|
FJ |
Figi |
|
|
FK |
Isole Falkland |
|
|
GB |
Regno Unito (*1) |
|
|
GG |
Guernsey |
|
|
HK |
Hong Kong |
|
|
IM |
Isola di Man |
|
|
JM |
Giamaica |
|
|
JP |
Giappone |
|
|
JE |
Jersey |
|
|
KN |
Saint Kitts e Nevis |
|
|
KY |
Isole Cayman |
|
|
LC |
Santa Lucia |
|
|
MS |
Montserrat |
|
|
MK |
Macedonia del Nord |
|
|
MU |
Maurizio |
|
|
MX |
Messico |
|
|
MY |
Malaysia |
|
|
NC |
Nuova Caledonia |
|
|
NZ |
Nuova Zelanda |
|
|
PF |
Polinesia francese |
|
|
PM |
Saint Pierre e Miquelon |
|
|
SG |
Singapore |
|
|
SH |
Sant’Elena |
|
|
SX |
Sint Maarten |
|
|
TT |
Trinidad e Tobago |
|
|
TW |
Taiwan |
|
|
US |
Stati Uniti d’America |
AS —Samoa americane GU —Guam MP —Isole Marianne settentrionali PR — Portorico VI — Isole Vergini americane |
|
VC |
Saint Vincent e Grenadine |
|
|
VG |
Isole Vergini britanniche |
|
|
VU |
Vanuatu |
|
|
WF |
Wallis e Futuna |
|
(*1) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor [cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell’Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87)], in combinato disposto con l’allegato 2 di tale Quadro, ai fini del presente atto i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.»
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1130/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)