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dell'Unione europea

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Serie L


2024/1130

26.4.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1130 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2024

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da paesi terzi, nonché i controlli di tali movimenti

(2)

L’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce le condizioni alle quali gli animali da compagnia delle specie elencate all’allegato I, parte A, di tale regolamento, vale a dire cani, gatti e furetti, possono essere oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo. Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), tali animali da compagnia devono essere stati sottoposti a un test di titolazione degli anticorpi per la rabbia conforme ai requisiti di validità stabiliti all’allegato IV di tale regolamento.

(3)

In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce che il test di titolazione degli anticorpi non è richiesto per cani, gatti e furetti da compagnia che sono oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo elencato, tra l’altro, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, di tale regolamento.

(4)

Per figurare nell’elenco di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013, un territorio o un paese terzo dovrebbe presentare una domanda in cui dimostra di soddisfare, per cani, gatti e furetti da compagnia, almeno i requisiti specifici di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettere da a) a e), al fine di garantire un livello sufficiente di sicurezza relativamente ai rischi per la salute pubblica e animale connessi a tali movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.

(5)

L’allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione (2) stabilisce l’elenco dei territori e dei paesi terzi che beneficiano della deroga di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013.

(6)

I controlli effettuati negli ultimi anni dalle autorità nazionali presso i punti di ingresso nell’Unione a norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) n. 576/2013 hanno evidenziato ripetute non conformità relative alle misure sanitarie di prevenzione della rabbia per quanto riguarda cani, gatti e furetti da compagnia che sono oggetto di movimenti dalla Bielorussia e dalla Russia. Tali non conformità comprendono l’assenza e la somministrazione inadeguata della vaccinazione antirabbica nonché la presentazione di documenti falsi attestanti la vaccinazione antirabbica, la cui validità è stata tuttavia certificata in modo inesatto nei certificati sanitari che accompagnano gli animali.

(7)

Fra i requisiti che i paesi terzi devono soddisfare nella domanda di inserimento nell’elenco di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013, la lettera d) di tale articolo richiede che siano in vigore e efficacemente attuate per ridurre al minimo i rischi di infezioni degli animali da compagnia norme in materia di prevenzione e controllo della rabbia, comprese norme in materia di vaccinazione degli animali domestici contro la rabbia.

(8)

I servizi preposti ai controlli ufficiali devono inoltre garantire che cani, gatti e furetti da compagnia oggetto di movimenti siano accompagnati da certificati sanitari debitamente compilati e rilasciati conformemente all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 576/2013. Ciò implica verificare e certificare che tali animali da compagnia abbiano ricevuto una vaccinazione antirabbica pienamente conforme alle disposizioni dell’allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013.

(9)

La Bielorussia e la Russia hanno fornito garanzie a tal fine unitamente alla loro domanda di inserimento nell’elenco. Le non conformità ripetutamente individuate dalle autorità nazionali ai punti di ingresso nell’Unione per quanto riguarda cani, gatti e furetti da compagnia oggetto di movimenti dalla Bielorussia e dalla Russia rispecchiano tuttavia gravi carenze nell’applicazione della legge a livello di tali paesi. Tali carenze sollevano seri dubbi in merito all’applicazione continua e all’effettiva attuazione delle norme sulla prevenzione e il controllo della rabbia garantite dalle autorità competenti di tali paesi terzi, nonché sull’esattezza della certificazione ufficiale rilasciata al loro livello.

(10)

Considerata la significativa prevalenza di casi di non conformità relativi allo stato vaccinale antirabbico degli animali da compagnia e l’accuratezza della relativa certificazione, l’esenzione per cani, gatti e furetti da compagnia originari della Bielorussia e della Russia dall’obbligo di sottoporsi a test di titolazione degli anticorpi per la rabbia prima di entrare nel territorio dell’Unione solleva notevoli preoccupazioni in merito al rischio di introduzione della rabbia nell’Unione attraverso movimenti a carattere non commerciale di tali animali da compagnia.

(11)

La situazione epidemiologica sfavorevole in Bielorussia e Russia, dove la rabbia rimane presente ed è regolarmente rilevata in cani e gatti, come attestato dalle informazioni raccolte a livello internazionale dall’Organizzazione mondiale per la salute animale, contribuisce inoltre ad aumentare ulteriormente il rischio di introduzione della rabbia nell’Unione.

(12)

Per affrontare la situazione e attenuare il rischio di introduzione della rabbia attraverso movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti che sono oggetto di movimenti dalla Bielorussia e dalla Russia, è opportuno reintrodurre l’obbligo per tali animali da compagnia di sottoporsi a un test di titolazione degli anticorpi per la rabbia prima di entrare nel territorio dell’Unione.

(13)

È pertanto necessario aggiornare l’elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 ed eliminare da tale elenco le voci relative alla Bielorussia e alla Russia.

(14)

Al fine di evitare inutili perturbazioni dei movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate all’allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 576/2013 dalla Bielorussia e dalla Russia e di rispettare il calendario di cui all’allegato IV del regolamento (UE) n. 576/2013 per il riconoscimento della validità di un test di titolazione degli anticorpi per la rabbia, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 16 settembre 2024.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 settembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/576/oj.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/oj).


ALLEGATO

«PARTE 2

Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013

Codice ISO

Territorio o paese terzo

Territori compresi

AC

Isola dell’Ascensione

 

AE

Emirati arabi uniti

 

AG

Antigua e Barbuda

 

AR

Argentina

 

AU

Australia

 

AW

Aruba

 

BA

Bosnia-Erzegovina

 

BB

Barbados

 

BH

Bahrein

 

BM

Bermuda

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius e Saba (Isole BES)

 

CA

Canada

 

CL

Cile

 

CW

Curaçao

 

FJ

Figi

 

FK

Isole Falkland

 

GB

Regno Unito (*1)

 

GG

Guernsey

 

HK

Hong Kong

 

IM

Isola di Man

 

JM

Giamaica

 

JP

Giappone

 

JE

Jersey

 

KN

Saint Kitts e Nevis

 

KY

Isole Cayman

 

LC

Santa Lucia

 

MS

Montserrat

 

MK

Macedonia del Nord

 

MU

Maurizio

 

MX

Messico

 

MY

Malaysia

 

NC

Nuova Caledonia

 

NZ

Nuova Zelanda

 

PF

Polinesia francese

 

PM

Saint Pierre e Miquelon

 

SG

Singapore

 

SH

Sant’Elena

 

SX

Sint Maarten

 

TT

Trinidad e Tobago

 

TW

Taiwan

 

US

Stati Uniti d’America

AS —Samoa americane

GU —Guam

MP —Isole Marianne settentrionali

PR — Portorico

VI — Isole Vergini americane

VC

Saint Vincent e Grenadine

 

VG

Isole Vergini britanniche

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis e Futuna

 


(*1)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor [cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell’Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87)], in combinato disposto con l’allegato 2 di tale Quadro, ai fini del presente atto i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.»


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1130/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)