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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/1102

12.4.2024

DECISIONE (UE) 2024/1102 DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 2024

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per l’energia UE-Regno Unito istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in merito all’adozione di orientamenti sulle modalità di lavoro e sugli accordi amministrativi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 aprile 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/689 (1) relativa alla conclusione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (2) («accordo»). La decisione è stata applicata dal 1o gennaio 2021.

(2)

In applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, lettera c), dell’accordo, il comitato specializzato per l’energia («comitato specializzato»), per quanto riguarda le materie attinenti al suo ambito di competenza, ha il potere di adottare decisioni e raccomandazioni su qualunque materia nei casi previsti da detto accordo o eventuale accordo integrativo o nelle materie per cui il consiglio di partenariato gliene ha delegato i poteri. A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, dell’accordo, il comitato specializzato deve adottare decisioni e raccomandazioni di comune accordo. Inoltre, a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, lettera a), dell’accordo, il comitato specializzato ha il potere di monitorare ed esaminare l’attuazione dell’accordo e di garantirne il corretto funzionamento.

(3)

A norma dell’articolo 317, paragrafo 1, dell’accordo, ciascuna parte deve provvedere affinché i gestori dei sistemi di trasmissione elaborino modalità di lavoro efficienti e inclusive a sostegno dei compiti di pianificazione e operativi connessi al conseguimento degli obiettivi del titolo VIII (Energia) dell’accordo, compresi quadri di cooperazione tra la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia (ENTSO-E) e la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG), da un lato, e i gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica e del gas nel Regno Unito, dall’altro.

(4)

A norma dell’articolo 318, paragrafo 1, dell’accordo, ciascuna parte deve provvedere affinché l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) e l’autorità di regolamentazione del Regno Unito designata a norma dell’articolo 310 dell’accordo stabiliscano contatti e concludano quanto prima accordi amministrativi per facilitare il conseguimento degli obiettivi dell’accordo.

(5)

Ai sensi dell’articolo 317, paragrafo 1, dell’accordo, i quadri per la cooperazione non devono presupporre l’adesione all’ENTSO-E o all’ENTSOG da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione del Regno Unito, né conferire uno status paragonabile a tale adesione. Analogamente ai sensi dell’articolo 318, paragrafo 2, dell’accordo, gli accordi amministrativi non devono presupporre la partecipazione all’ACER da parte dell’autorità di regolamentazione del Regno Unito designata a norma dell’articolo 310, né conferire uno status paragonabile a tale partecipazione.

(6)

Il comitato specializzato è chiamato a concordare non appena possibile orientamenti sulle modalità di lavoro di cui all’articolo 317, paragrafo 1, dell’accordo, e orientamenti sugli accordi amministrativi di cui all’articolo 318, paragrafo 1, dell’accordo. Il comitato è chiamato ad adottare una decisione su tali orientamenti nella prossima riunione o mediante procedura scritta, a seconda dell’opzione che si presenta prima, una volta che ciascuna parte avrà espletato le procedure interne a tal fine.

(7)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato, poiché la decisione del comitato specializzato vincolerà l’Unione,

(8)

Al fine di monitorare l’attuazione dell’accordo, compresi gli orientamenti del comitato specializzato, la posizione dell’Unione dovrebbe essere ulteriormente specificata quando, prima della loro conclusione, le modalità di lavoro e gli accordi amministrativi sono sottoposti all’esame del comitato specializzato. A condizione che le modalità di lavoro e gli accordi amministrativi siano conformi all’accordo e alla posizione dell’Unione definita nel progetto di decisione del comitato specializzato allegato alla presente decisione, dovrebbe essere possibile esprimere una considerazione positiva a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato. Per garantire la regolare e piena partecipazione del Consiglio e dei suoi organi preparatori, è opportuno applicare le procedure di cui alla decisione (UE) 2021/689,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per l’energia è stabilita nel progetto di decisione del comitato specializzato accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1.   La posizione dell’Unione di cui all’articolo 1 è ulteriormente specificata quando, prima della loro conclusione, le modalità di lavoro e gli accordi amministrativi di cui agli allegati del progetto di decisione del comitato specializzato sono sottoposti all’esame del comitato specializzato.

2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione trasmette al Consiglio le modalità di lavoro e gli accordi amministrativi ivi menzionati conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione (UE) 2021/689.

3.   A condizione che le modalità di lavoro e gli accordi amministrativi di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano conformi all’accordo e alla posizione dell’Unione di cui all’articolo 1, il Consiglio può acconsentire che la Commissione esprima una considerazione positiva a nome dell’Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2024

Per il Consiglio

Il presidente

M. MARON


(1)  Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2).

(2)   GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.


PROGETTO

DECISIONE N. …/… DEL COMITATO SPECIALIZZATO PER L’ENERGIA ISTITUITO DALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA L), DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA

del …

relativa all'adozione di orientamenti sui quadri di cooperazione tra, rispettivamente, l'ENTSO-E e i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica del Regno Unito, l'ENTSOG e i gestori dei sistemi di trasporto del gas del Regno Unito, e l'ACER e l'autorità di regolamentazione nel Regno Unito designata a norma dell'articolo 310 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (GEMA e Utility Regulator)

IL COMITATO SPECIALIZZATO PER L'ENERGIA,

visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), in particolare l'articolo 317, paragrafo 1, e l'articolo 318, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera a), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, nel suo ambito di competenza il comitato specializzato per l'energia («comitato specializzato») ha il potere di monitorare ed esaminare l'attuazione dell'accordo stesso e di garantirne il corretto funzionamento. In applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera c), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, ha il potere di adottare decisioni e raccomandazioni su qualunque materia nei casi previsti da detto accordo o nelle materie per cui il consiglio di partenariato gliene ha delegato i poteri a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera f), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(2)

A norma dell'articolo 317, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, ciascuna parte deve provvedere affinché i gestori dei sistemi di trasmissione del gas e dell'energia elettrica dell'Unione e del Regno Unito elaborino modalità di lavoro efficienti e inclusive, compresi quadri di cooperazione, a sostegno dei compiti di pianificazione e operativi connessi al conseguimento degli obiettivi del titolo VIII («Energia») dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Stabilisce l'ambito di applicazione e le condizioni degli accordi operativi, indicando in particolare che non presuppongono l'adesione all'ENTSO-E o all'ENTSOG da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione del Regno Unito, né conferiscono uno status paragonabile a tale adesione.

(3)

A norma dell'articolo 317, paragrafo 1, terzo comma, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato specializzato deve concordare orientamenti sugli accordi operativi e sui quadri di cooperazione che vengono comunicati non appena possibile ai gestori dei sistemi di trasmissione.

(4)

A norma dell'articolo 318 paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, ciascuna parte deve provvedere affinché l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e l'autorità di regolamentazione del Regno Unito designata a norma dell'articolo 310 stabiliscano contatti e concludano quanto prima accordi amministrativi per facilitare il conseguimento degli obiettivi dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, e stabilisce l'ambito di applicazione e le condizioni degli accordi amministrativi. L'articolo 318, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce in particolare che detti accordi amministrativi non devono presupporre la partecipazione all'ACER da parte dell'autorità di regolamentazione del Regno Unito designata a norma dell'articolo 310 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, né conferiscono uno status paragonabile a tale partecipazione.

(5)

In applicazione dell'articolo 318, paragrafo 1, secondo comma, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato specializzato deve concordare orientamenti sugli accordi amministrativi relativi alla cooperazione che vengono comunicati non appena possibile alle autorità di regolamentazione.

(6)

Il comitato specializzato dovrebbe concordare quanto prima gli orientamenti sugli accordi operativi di cui all'articolo 317, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, e sugli accordi amministrativi di cui all'articolo 318, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, basandosi per quanto possibile sui lavori svolti sin dal 2021 da gestori dei sistemi di trasmissione e di trasporto, autorità di regolamentazione, ENTSO-E, ENTSOG e ACER,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli orientamenti del comitato specializzato di cui all'allegato I sono adottati come orientamenti sugli accordi operativi tra l'ENTSO-E e i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica del Regno Unito. Il comitato specializzato richiede alle parti di comunicarli loro senza indugio.

Articolo 2

Gli orientamenti del comitato specializzato di cui all'allegato II sono adottati come orientamenti sugli accordi operativi tra l'ENTSOG e i gestori dei sistemi di trasporto del gas del Regno Unito. Il comitato specializzato richiede alle parti di comunicarli loro senza indugio.

Articolo 3

Gli orientamenti del comitato specializzato di cui all'allegato III sono adottati come orientamenti sugli accordi amministrativi tra l'ACER e l'autorità di regolamentazione del Regno Unito designata a norma dell'articolo 310 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (GEMA e Utility Regulator). Il comitato specializzato richiede alle parti di comunicarli loro senza indugio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles e a Londra, il …

 

 

Per il comitato specializzato

Copresidenti

I. VALERO

P. KOVACS

M. SKRINAR

ALLEGATO I

Orientamenti sugli accordi operativi tra l'ENTSO-E e i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica del Regno Unito

Considerato l'articolo 317 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, secondo il quale le parti devono provvedere affinché i gestori dei sistemi di trasmissione elaborino modalità di lavoro, compreso un quadro di cooperazione tra l'ENTSO-E, da un lato, e i gestori dei sistemi di trasmissione (TSO) del Regno Unito per l'energia elettrica, dall'altro,

1.

L'ENTSO-E e i TSO del Regno Unito per l'energia elettrica sono chiamati a elaborare e attuare quanto prima accordi operativi efficienti e inclusivi ai fini di una cooperazione efficace.

2.

Gli accordi operativi dovrebbero disciplinare i seguenti settori di cooperazione e gli aspetti strettamente collegati:

mercati dell'energia elettrica;

accesso alle reti;

sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica;

pianificazione delle infrastrutture;

energia da impianti offshore;

uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica;

decarbonizzazione del gas.

Gli accordi operativi dovrebbero limitarsi alle questioni tecniche e amministrative, compreso lo scambio di informazioni, preservando la totale autonomia decisionale di ciascuna parte nelle funzioni di definizione delle politiche rispettivamente nell'Unione e nel Regno Unito.

3.

I TSO del Regno Unito per l'energia elettrica dovrebbero agire collettivamente e stabilire forme di coordinamento proprie per l'interazione con l'ENTSO-E, tenendo debitamente conto delle norme in materia di concorrenza.

4.

Gli accordi operativi non presuppongono l'adesione all'ENTSO-E da parte dei TSO del Regno Unito per l'energia elettrica né conferiscono uno status paragonabile a tale adesione, né prevedono la partecipazione dei TSO del Regno Unito per l'energia elettrica alle riunioni dell'ENTSO-E.

5.

Gli accordi operativi dovrebbero essere elaborati quanto prima ed essere sottoposti, prima della loro conclusione, all'esame del comitato specializzato. Una volta conclusi, gli accordi operativi dovrebbero essere opportunamente comunicati ai partecipanti al mercato interessati.

ALLEGATO II

Orientamenti sugli accordi operativi tra l'ENTSOG e i gestori dei sistemi di trasporto del Regno Unito per il gas

Considerato l'articolo 317 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, secondo il quale le parti devono provvedere affinché i gestori dei sistemi di trasporto elaborino modalità di lavoro, compreso un quadro di cooperazione tra l'ENTSOG, da un lato, e i gestori dei sistemi di trasporto (TSO) del Regno Unito per il gas, dall'altro,

1.

L'ENTSOG e i TSO del Regno Unito per il gas sono chiamati a elaborare e attuare quanto prima accordi operativi efficienti e inclusivi ai fini di una cooperazione efficace.

2.

Gli accordi operativi dovrebbero disciplinare i seguenti settori di cooperazione e gli aspetti strettamente collegati:

mercati del gas;

accesso alle reti;

sicurezza dell'approvvigionamento di gas;

pianificazione delle infrastrutture;

energia da impianti offshore;

uso efficiente degli interconnettori del gas;

decarbonizzazione e qualità del gas, compresi gli aspetti connessi alla riduzione delle emissioni di metano nel gas naturale.

Gli accordi operativi dovrebbero limitarsi alle questioni tecniche e amministrative, compreso lo scambio di informazioni, preservando la totale autonomia decisionale di ciascuna parte nelle funzioni di definizione delle politiche rispettivamente nell'Unione e nel Regno Unito.

3.

I TSO del Regno Unito per il gas dovrebbero agire collettivamente e stabilire forme di coordinamento proprie per l'interazione con l'ENTSOG, tenendo debitamente conto delle norme in materia di concorrenza.

4.

Gli accordi operativi non presuppongono l'adesione all'ENTSOG da parte dei TSO del Regno Unito per il gas né conferiscono uno status paragonabile a tale adesione, né prevedono la partecipazione dei TSO del Regno Unito per il gas alle riunioni dell'ENTSOG.

5.

Gli accordi operativi dovrebbero essere elaborati quanto prima ed essere sottoposti, prima della loro conclusione, all'esame del comitato specializzato. Una volta conclusi, gli accordi operativi dovrebbero essere opportunamente comunicati ai partecipanti al mercato interessati.

ALLEGATO III

Orientamenti sugli accordi amministrativi tra l'ACER e l'autorità di regolamentazione del Regno Unito designata a norma dell'articolo 310 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (GEMA e Utility Regulator)

Considerato l'articolo 318 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, secondo il quale le parti devono provvedere affinché l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e l'autorità di regolamentazione del Regno Unito designata a norma dell'articolo 310 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabiliscano contatti e concludano accordi amministrativi per facilitare il conseguimento degli obiettivi dell'accordo,

1.

L'ACER e l'autorità di regolamentazione del Regno Unito designata a norma dell'articolo 310 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (GEMA e Utility Regulator) sono chiamate a elaborare e attuare quanto prima accordi amministrativi efficienti e inclusivi ai fini di una cooperazione efficace.

2.

Gli accordi amministrativi dovrebbero disciplinare i seguenti settori di cooperazione e gli aspetti strettamente collegati:

mercati dell'energia elettrica e del gas;

accesso alle reti;

rilevamento e prevenzione degli abusi di mercato, compreso uno scambio di informazioni adeguato;

sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e di gas;

pianificazione delle infrastrutture;

energia da impianti offshore;

uso efficiente delle interconnessioni;

cooperazione tra gestori dei sistemi di trasmissione e trasporto;

decarbonizzazione e qualità del gas.

Gli accordi amministrativi dovrebbero limitarsi alle questioni tecniche e amministrative, compreso lo scambio di informazioni, preservando la totale autonomia decisionale di ciascuna parte nelle funzioni di definizione delle politiche rispettivamente nell'Unione e nel Regno Unito.

3.

La GEMA e il Utility Regulator del Regno Unito dovrebbero agire collettivamente e dovranno stabilire forme di coordinamento proprie per interagire con l'ACER come delegazione unica.

4.

Gli accordi amministrativi non presuppongono la partecipazione all'ACER da parte dell'autorità di regolamentazione del Regno Unito designata a norma dell'articolo 310 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione né conferiscono uno status paragonabile a tale partecipazione, né prevedono la partecipazione dell'autorità di regolamentazione del Regno Unito designata a norma dell'articolo 310 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione alle riunioni dell'ACER.

5.

Gli accordi amministrativi dovrebbero essere elaborati quanto prima ed essere sottoposti, prima della loro conclusione, all'esame del comitato specializzato. Una volta conclusi, gli accordi amministrativi dovrebbero essere opportunamente comunicati ai partecipanti al mercato interessati.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1102/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)