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dell'Unione europea

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Serie L


2024/1084

12.4.2024

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1084 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2024

recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 305/2013 che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 8,

sentito il Garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 305/2013 della Commissione (2) definisce le specifiche per l’adeguamento dell’infrastruttura dei centri di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) necessario per ricevere e gestire in modo adeguato le eCall, al fine di garantire la compatibilità, l’interoperabilità e la continuità del servizio eCall armonizzato in tutto il territorio dell’Unione europea.

(2)

La comunicazione della Commissione su una strategia per una mobilità sostenibile e intelligente (3) individua la necessità di adeguare il quadro giuridico eCall alle nuove tecnologie delle comunicazioni elettroniche.

(3)

Dall’entrata in vigore del regolamento delegato (UE) n. 305/2013, il Comitato europeo di normazione (CEN) ha adottato nuove versioni della norma EN 15722 «Sistemi di trasporto intelligenti — eSafety — eCall, minima serie di dati» e della norma EN 16072 «Sistemi di trasporto intelligenti — ESafety — Requisiti operativi per eCall paneuropeo». In particolare, la norma EN 15722:2020 «Sistemi di trasporto intelligenti — eSafety — eCall, minima serie di dati» prevede l’obbligo di fornire le due posizioni più recenti del veicolo prima della posizione dove si è verificato l’incidente. Tali informazioni sono necessarie affinché gli PSAP forniscano ai servizi di pronto intervento o servizi associati competenti informazioni accurate e affidabili sull’ubicazione e la direzione del veicolo prima dell’incidente oggetto della chiamata eCall. Dette informazioni sono importanti per contribuire a ridurre i tempi di risposta dei servizi di pronto intervento, in particolare su autostrade o ponti. È pertanto opportuno aggiornare i riferimenti di tali norme.

(4)

Le norme europee EN 16062 «Sistemi di trasporto intelligenti — ESafety — eCall, requisiti applicativi di alto livello (HLAP) tramite reti a commutazione di circuito GSM/UMTS» e EN 16454 «Sistemi di trasporto intelligenti — eSafety — eCall prova di conformità end to end» si basano sul servizio eCall che funziona su reti cellulari a commutazione di circuito (2G/3G). Poiché gli operatori di reti mobili prevedono una graduale disattivazione delle reti 2G/3G tra il 2025 e il 2030 in tutti gli Stati membri, è necessario adeguare gli PSAP alle reti di comunicazione a commutazione di pacchetto più recenti, pur continuando a supportare le reti cellulari a commutazione di circuito finché sul territorio degli Stati membri saranno in funzione reti pubbliche di comunicazione mobile senza fili a commutazione di circuito.

(5)

Il CEN ha recentemente adottato due nuove specifiche tecniche relative al servizio eCall basate sulle reti a commutazione di pacchetto, secondo le procedure di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tali specifiche tecniche dovrebbero essere aggiunte ai requisiti degli PSAP per sostenere la ricezione e la gestione delle chiamate eCall.

(6)

L’articolo 109 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) impone agli Stati membri di provvedere affinché sia garantito un accesso ai servizi di emergenza da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico, nei casi in cui tali servizi consentono agli utenti finali di effettuare chiamate verso un numero che figura in un piano di numerazione nazionale o internazionale, tramite comunicazioni di emergenza allo PSAP più idoneo. Per garantire la coerenza con tale direttiva, è pertanto necessario allineare alcune definizioni del presente regolamento.

(7)

L’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2023/444 (6) della Commissione impone agli Stati membri di provvedere affinché le comunicazioni di emergenza e le informazioni sulla localizzazione del chiamante siano instradate senza indugio allo PSAP più idoneo tecnicamente in grado di trasmettere le informazioni contestuali ai servizi di emergenza nel momento in cui tali servizi sono avvertiti.

(8)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che il trattamento dei dati personali nel contesto della gestione delle chiamate eCall da parte degli PSAP, dei servizi di pronto intervento e servizi associati sia effettuato in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Conformemente al principio di limitazione della conservazione di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679, i dati personali non dovrebbero essere conservati più a lungo di quanto necessario ai fini del trattamento e dovrebbero essere stabiliti termini per garantire il rispetto di tale principio. Poiché gli PSAP sono responsabili dei requisiti di conformità specificati dalle norme relative al servizio eCall, è necessario conservare, dopo la gestione della chiamata, gli insiemi minimi di dati (MSD) grezzi ricevuti con la eCall e il contenuto degli MSD presentati. Gli Stati membri dovrebbero stabilire periodi di conservazione adeguati per tali dati, in linea con le norme nazionali in materia di responsabilità. Qualora la legislazione degli Stati membri non stabilisca un periodo di conservazione, tali dati non dovrebbero essere conservati più a lungo del periodo per il quale le autorità competenti possono chiedere agli PSAP di dimostrare la conformità, e in ogni caso non dovrebbero essere conservati per un periodo superiore a 10 anni.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 305/2013.

(10)

Al fine di concedere alle infrastrutture PSAP esistenti il tempo necessario per adeguarsi, le disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2026 per quanto riguarda le infrastrutture già realizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(11)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 13 novembre 2023,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 305/2013

Il regolamento delegato (UE) n. 305/2013 è così modificato:

1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

“centro di raccolta delle chiamate di emergenza” (PSAP), un centro di raccolta delle chiamate di emergenza o PSAP quale definito all’articolo 2, punto 36, della direttiva (UE) 2018/1972 (*1)

(*1)  Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).»;"

b)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

“PSAP più idoneo”, uno PSAP più idoneo quale definito all’articolo 2, punto 37, della direttiva (UE) 2018/1972»;

c)

la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j)

“insieme minimo di dati” (Minimum Set of Data, MSD), le informazioni contestuali definite dalla norma EN 15722:2020 — “Sistemi di trasporto intelligenti - eSafety — eCall, minima serie di dati” — e inviate allo PSAP per il servizio eCall»;

d)

la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m)

“rete pubblica di comunicazione mobile senza fili”, una rete mobile di comunicazione elettronica accessibile al pubblico conformemente alla direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio»;

e)

la lettera n) è sostituita dalla seguente:

«n)

“sala operativa per le emergenze”, una struttura utilizzata da uno o più servizi di pronto intervento per gestire le informazioni contestuali derivate dalle chiamate di emergenza o dagli MSD»;

2)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri si assicurano che tutti gli PSAP per il servizio eCall siano equipaggiati per gestire il servizio eCall e ricevere gli MSD provenienti dall’equipaggiamento di bordo conformemente alla norma EN 16072:2022 «Sistemi di trasporto intelligenti — ESafety — Requisiti operativi per eCall paneuropeo». Se versioni successive di tale norma EN 16072 diventano applicabili a norma dell’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/758 (*2), si applicano tali versioni successive in luogo della norma EN 16072:2022.

Gli Stati membri si assicurano che tutti gli PSAP per il servizio eCall siano equipaggiati per gestire il servizio eCall e ricevere gli MSD provenienti dall’equipaggiamento di bordo conformemente alla norma EN 16062:2023 “Sistemi di trasporto intelligenti — ESafety — eCall, requisiti applicativi di alto livello (HLAP) tramite reti a commutazione di circuito GSM/UMTS”, finché sul loro territorio saranno in funzione reti pubbliche di comunicazione mobile senza fili a commutazione di circuito.

Gli Stati membri si assicurano che tutti gli PSAP per il servizio eCall siano equipaggiati per gestire il servizio eCall e ricevere gli MSD provenienti dall’equipaggiamento di bordo conformemente alla specifica tecnica CEN/TS 17184:2022 “Sistemi di trasporto intelligenti — eSafety — eCall Protocolli applicativi di alto livello (HLAP) che utilizzano l’IMS su reti a commutazione di pacchetto”. Qualora versioni successive della specifica tecnica CEN/TS 17184 o di una nuova norma equivalente EN 17184 diventino applicabili a norma dell’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/758, si applicano tali versioni successive o la nuova norma EN 17184, a seconda dei casi, in luogo della CEN/TS 17184:2022.

(*2)  Regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77).»;"

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli PSAP per il servizio eCall devono essere in grado di ricevere i contenuti dei dati degli MSD e trasmetterli in formato chiaro e intelligibile all’operatore PSAP per il servizio eCall.

Qualora l’MSD contenga dati aggiuntivi facoltativi quali definiti nella norma EN 15722:2020, gli PSAP per il servizio eCall devono essere in grado di ricevere tali contenuti aggiuntivi facoltativi e di trasmetterli in formato chiaro e intelligibile all’operatore PSAP per il servizio eCall, a condizione che tali dati aggiuntivi facoltativi siano specificati conformemente alle norme CEN o alle specifiche tecniche pubblicate relative al servizio eCall di cui al regolamento (UE) 2015/758.

Qualora i dati aggiuntivi facoltativi di cui al secondo comma siano specificati conformemente alle norme o alle specifiche tecniche CEN pubblicate relative al servizio eCall non contemplate dal regolamento (UE) 2015/758, gli PSAP per il servizio eCall sono incoraggiati a essere in grado di ricevere tali dati aggiuntivi facoltativi e di trasmetterli all’operatore PSAP per il servizio eCall conformemente a dette norme o specifiche tecniche.»

;

c)

nel paragrafo 4 «EN 15722» è sostituito da «EN 15722:2020»;

3)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Valutazione della conformità

1.   Gli Stati membri designano, e notificano alla Commissione, le autorità competenti per valutare la conformità del funzionamento degli PSAP per il servizio eCall ai requisiti di cui all’articolo 3.

2.   La valutazione della conformità si basa sulla parte della norma EN 16454:2023 “Sistemi di trasporto intelligenti — eSafety — eCall prova di conformità end to end” relativa alla conformità degli PSAP al sevizio eCall paneuropeo, a condizione che sul loro territorio siano in funzione reti pubbliche di comunicazione mobile senza fili a commutazione di circuito, e sulla parte della specifica tecnica CEN/TS 17240:2018 “Sistemi di trasporto intelligenti — ESafety — ECall test di conformità end to end per i sistemi IMS a commutazione di pacchetto” relativa alla conformità degli PSAP al sevizio eCall paneuropeo. Qualora versioni successive della specifica tecnica CEN/TS 17240 o di una nuova norma equivalente EN 17240 diventino applicabili a norma dell’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/758, si applicano tali versioni successive o la nuova norma EN 17240, a seconda dei casi, in luogo della CEN/TS 17240:2018.»

;

4)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Obblighi correlati alla realizzazione dell’infrastruttura per gli PSAP per il servizio eCall

Gli Stati membri assicurano che il presente regolamento sia applicato una volta realizzata l’infrastruttura degli PSAP per il servizio eCall conformemente alla decisione n. 585/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) e ai principi per le specifiche e la diffusione di cui all’allegato II della direttiva 2010/40/UE.

(*3)  (*) Decisione n. 585/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla diffusione in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 6).»;"

5)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Norme sulla tutela della vita privata e la protezione dei dati

1.   Gli PSAP, compresi quelli per il servizio eCall, sono considerati titolari del trattamento ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4). Quando i dati di una eCall devono essere inviati ad altre sale operative per le emergenze o servizi associati a norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del presente regolamento, anche questi ultimi sono considerati titolari del trattamento dei dati.

2.   Gli Stati membri si assicurano che i protocolli relativi al trattamento dei dati personali, compresi i periodi di conservazione definiti conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, siano istituiti al livello adeguato e debitamente rispettati.

(*4)  (*) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).»;"

6)

all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   A tal fine, e in aggiunta ad altre misure esistenti relative alla gestione delle comunicazioni di emergenza al 112, sia gli MSD grezzi ricevuti con la eCall sia il contenuto degli MSD presentati all’operatore del servizio eCall sono mantenuti per un lasso di tempo specificato, in conformità alle normative nazionali o, in assenza di normative nazionali, per un periodo non superiore a 10 anni.»

;

7)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Relazioni

Gli Stati membri presentano entro il 1o aprile 2026 una relazione alla Commissione sullo stato di attuazione del presente regolamento. La relazione deve riportare quantomeno l’elenco delle autorità competenti per la valutazione della conformità del funzionamento degli PSAP per il servizio eCall, l’elenco e la copertura geografica degli PSAP, la descrizione delle prove di conformità e dei protocolli per la tutela della vita privata e la protezione dei dati personali.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle nuove infrastrutture realizzate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2026 per quanto riguarda le infrastrutture già realizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 305/2013 della Commissione, del 26 novembre 2012, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile (GU L 91 del 3.4.2013, pag. 1).

(3)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro» [COM(2020) 789 final] del 9.12.2020.

(4)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

(5)  Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2023/444 della Commissione, del 16 dicembre 2022, che integra la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio con misure volte ad assicurare un accesso efficace ai servizi di emergenza attraverso le comunicazioni di emergenza dirette al numero unico di emergenza europeo «112» (GU L 65 del 2.3.2023, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(8)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(9)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1084/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)