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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/1076 |
16.4.2024 |
REGOLAMENTO (UE) 2024/1076 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2024
che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bispyribac, metosulam, orizalin, oxasulfuron e triazossido in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
I livelli massimi di residui («LMR») per le sostanze attive bispyribac, metosulam, orizalin, oxasulfuron e triazossido sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(2) |
L’approvazione della sostanza attiva bispyribac è scaduta il 31 luglio 2022 poiché il richiedente ha ritirato la domanda di rinnovo. L’approvazione delle sostanze attive metosulam, orizalin e triazossido è scaduta rispettivamente il 30 aprile 2021, il 31 maggio 2021 e il 30 settembre 2021 poiché non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo. |
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(3) |
L’approvazione della sostanza attiva oxasulfuron è scaduta l’8 agosto 2018 poiché la Commissione non ne ha rinnovato l’approvazione con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1019 della Commissione (2). |
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(4) |
Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive sono state revocate. Per tali sostanze attive non esistono LMR basati sui limiti massimi di residui del Codex («CXL») o tolleranze all’importazione. È pertanto opportuno fissare gli LMR per tali sostanze attive al limite di determinazione («LD»). |
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(5) |
Tutti gli LMR per le sostanze attive bispyribac, metosulam, orizalin, oxasulfuron e triazossido sono già fissati all’LD nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per tali sostanze attive nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Gli LMR per tutti i prodotti di tali sostanze attive dovrebbero essere fissati all’LD specifico per prodotto nell’allegato V di tale regolamento. |
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(6) |
Inoltre, per il metosulam e l’orizalin, poiché gli LMR per tutti i prodotti sono fissati agli LD specifici per prodotto, non sono più necessari dati di conferma. È pertanto opportuno sopprimere tutte le note a piè di pagina contenenti richieste di dati di conferma. |
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(7) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni LD. Per tutte le sostanze attive contemplate dal presente regolamento i laboratori hanno proposto LD specifici per prodotto che sono rilevabili in sede di analisi. |
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(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1019 della Commissione, del 18 luglio 2018, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva oxasulfuron, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 183 del 19.7.2018, pag. 14).
ALLEGATO
Gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
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1) |
nell’allegato II sono soppresse le colonne relative alle sostanze bispyribac, metosulam, orizalin, oxasulfuron e triazossido; |
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2) |
nell’allegato V sono aggiunte le seguenti colonne relative alle sostanze bispyribac, metosulam, orizalin, oxasulfuron e triazossido: ALLEGATO V Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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(*1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1076/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)