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dell'Unione europea

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2024/1064

10.4.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1064 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 2024

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati esteri di alchilfosfato originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

L’11 agosto 2023 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinati esteri di alchilfosfato originari della Repubblica popolare cinese («Cina») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («avviso di apertura»).

(2)

La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 30 giugno 2023 da ICL Europe U.A., Lanxess Deutschland GmbH e PCC Rokita SA («denuncianti»). La denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione di determinati esteri di alchilfosfato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.

(3)

Il 21 dicembre 2023 la Commissione ha avviato un’inchiesta antisovvenzioni separata relativa alle importazioni di esteri di alchilfosfato originari della Cina, pubblicando un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3).

1.2.   Registrazione delle importazioni

(4)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, la Commissione registra le importazioni oggetto di un’inchiesta antidumping durante il periodo di comunicazione preventiva, a meno che non disponga di sufficienti elementi di prova, ai sensi dell’articolo 5, del fatto che i requisiti di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettera c) o d), non sono soddisfatti.

(5)

La Commissione non ha registrato le importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva poiché non si è verificato un aumento dei quantitativi importati dopo l’apertura dell’inchiesta e pertanto non erano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 4.

(6)

L’industria dell’Unione ha chiesto la registrazione delle importazioni a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, nella denuncia e nella sua comunicazione dell’11 dicembre 2023. La richiesta è stata respinta sulla base del fatto che dopo l’apertura dell’inchiesta i quantitativi importati sono diminuiti.

1.3.   Parti interessate

(7)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura dell’inchiesta i denuncianti, i produttori esportatori noti e le autorità cinesi, gli importatori noti, i fornitori e gli utilizzatori, gli operatori commerciali, nonché le associazioni notoriamente interessate, e li ha invitati a partecipare.

(8)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.4.   Campionamento

(9)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate a norma dell’articolo 17 del regolamento di base.

1.4.1.   Campionamento dei produttori dell’Unione

(10)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha previsto la possibilità di selezionare un campione di produttori dell’Unione. Poiché i tre produttori denuncianti erano intesi come rappresentanti dell’industria dell’Unione nel suo complesso, la Commissione ha deciso in via provvisoria che non era necessario selezionare un campione.

(11)

La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sulla decisione provvisoria di coinvolgere nell’inchiesta tutti i tre produttori noti dell’Unione. Non essendo pervenute osservazioni, la decisione di sottoporre a inchiesta tutti i tre produttori noti dell’Unione è stata confermata.

1.4.2.   Campionamento degli importatori

(12)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.

(13)

Due importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito a essere inclusi nel campione. In considerazione del numero esiguo di risposte, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento e ha chiesto agli importatori che hanno collaborato di rispondere al questionario.

1.4.3.   Campionamento dei produttori esportatori

(14)

Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Cina a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.

(15)

14 produttori esportatori cinesi hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione.

(16)

In conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo di esportazioni nell’Unione che poteva ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile.

(17)

A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti e le autorità cinesi sono stati consultati in merito alla selezione del campione.

(18)

Un produttore esportatore non incluso nel campione, Zhejiang Wansheng Co., Ltd, ha risposto alla consultazione e ha chiesto di essere incluso nel campione, ampliandolo a quattro produttori esportatori.

(19)

La richiesta non è stata accettata, in quanto sarebbe stato indebitamente gravoso per il fatto che Zhejiang Wansheng era un grande gruppo di società e l’aggiunta di Zhejiang Wansheng al campione avrebbe effettivamente raddoppiato il numero di società da esaminare.

(20)

Il campione iniziale è stato pertanto confermato e i motivi per non modificarlo sono stati inseriti nel fascicolo pubblico (4).

1.5.   Esame individuale

(21)

Due produttori esportatori cinesi, Zhejiang Wansheng Co., Ltd (che ha anche chiesto di essere incluso nel campione) e Futong Chemical Co., Ltd. hanno richiesto l’esame individuale a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base.

(22)

L’esame di tali richieste durante la fase provvisoria dell’inchiesta sarebbe stato indebitamente gravoso, data la necessità di sottoporre a inchiesta i tre produttori esportatori già inclusi nel campione.

(23)

Una decisione finale sul fatto di accogliere o meno tali richieste di esame individuale sarà presa nella fase definitiva dell’inchiesta.

1.6.   Risposte al questionario e visite di verifica

(24)

La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative in Cina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(25)

Anche i denuncianti hanno fornito nella denuncia sufficienti elementi di prova dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime in Cina per quanto riguarda il prodotto in esame. Pertanto, come annunciato nell’avviso di apertura, l’inchiesta ha esaminato tali distorsioni relative alle materie prime per stabilire se fosse necessario applicare le disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base. Per questo motivo la Commissione ha inviato un questionario aggiuntivo al governo della RPC.

(26)

La Commissione ha inviato questionari ai produttori dell’Unione, agli importatori e ai produttori esportatori. Gli stessi questionari sono stati messi a disposizione online (5) il giorno dell’apertura dell’inchiesta.

(27)

Le risposte al questionario sono pervenute da tre produttori dell’Unione, un importatore, otto utilizzatori e cinque produttori esportatori cinesi. Non sono pervenute risposte al questionario da parte del governo della RPC.

(28)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società di seguito indicate.

 

Produttori dell’Unione

ICL Europe U.A., Amsterdam, Paesi Bassi

Lanxess Deutschland GmbH, Colonia, Germania

PCC Rokita SA, Brzeg Dolny, Polonia

 

Importatori

Quimidroga SA, Barcellona, Spagna

 

Produttori esportatori cinesi

Anhui RunYue Technology Co., Ltd, Huaibei, Cina («Anhui RunYue»)

Shandong Yarong Chemical Co., Ltd, Taian City, Shandong, Cina («Shandong Yarong»)

Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Limited Liability Co., Nantong, China («Nantong Jiangshan»).

1.7.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

(29)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o luglio 2022 e il 30 giugno 2023 («periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

2.   PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto dell’inchiesta

(30)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da determinati esteri di alchilfosfato (alkyl phosphate esters, «APE») attualmente classificati con il codice NC ex 2919 90 00 (codici TARIC 2919900050 e 2919900065) e il codice NC ex 3824 99 92 (codice TARIC 3824999238) («prodotto oggetto dell’inchiesta»).

(31)

Gli APE sono definiti come determinati esteri di alchilfosfato basati esclusivamente su catene laterali di una lunghezza pari a due o tre atomi di carbonio (comprese anche le catene alchiliche clorurate) e con un tenore di fosforo di almeno il 9 % (in peso) e una viscosità compresa tra 1 e 100 mPa·s (a 20-25 °C), classificati con i numeri CAS (Chemical Abstracts Service) 13674-84-5, 1244733-77-4 e 78-40-0.

(32)

Gli APE comprendono due tipi di prodotto: tris (2-cloro-1-metiletil) fosfato (TCPP) e trietil fosfato (TEP). Sono comunemente utilizzati come ritardanti di fiamma in schiume rigide e flessibili.

2.2.   Prodotto in esame

(33)

Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell’inchiesta originario della Repubblica popolare cinese.

2.3.   Prodotto simile

(34)

Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:

il prodotto in esame esportato nell’Unione;

il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto sul mercato interno cinese; e

il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(35)

La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.4.   Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

(36)

La China Petrochemical and Chemical Industry Federation («CPCIF»), due importatori del prodotto in esame, Prochema e Quimidroga, e un utilizzatore, Kingspan, hanno contestato la definizione del prodotto, chiedendo l’esclusione del trietil fosfato (TEP).

(37)

Nelle sue osservazioni sull’apertura, la CPCIF ha affermato che TCPP e TEP hanno impieghi diversi e non sono intercambiabili. La CPCIF ha rilevato differenze nei rispettivi processi di produzione, nei canali di distribuzione e nelle caratteristiche tecniche e chimiche.

(38)

A suo parere, il TCPP è utilizzato prevalentemente come ritardante di fiamma in schiume di poliuretano rigide e flessibili, mentre il TEP è utilizzato come plastificante in polimeri, gomme e plastiche e solo secondariamente e in maniera limitata come ritardante di fiamma.

(39)

Secondo la CPCIF, il costo di produzione del TEP supera del 60 % quello del TCPP e pertanto la sostituzione di quest’ultimo con il TEP non sarebbe economicamente conveniente. La CPCIF ha anche rilevato che TCPP e TEP sono classificati in capitoli diversi della nomenclatura combinata.

(40)

Due importatori del prodotto in esame, Prochema e Quimidroga, e un utilizzatore, Kingspan, hanno presentato osservazioni analoghe.

(41)

Facendo riferimento alle caratteristiche tecniche e chimiche, hanno contestato il fatto che TCPP e TEP sarebbero intercambiabili, date le differenze nelle rispettive caratteristiche tecniche e nel comportamento ignifugo.

(42)

Kingspan ha sostenuto inoltre che la Cina è l’unico produttore di TEP a livello mondiale e laddove la sostituzione tra TEP e TCPP fosse tecnicamente possibile, richiederebbe comunque una notevole quantità di riformulazioni, nuove certificazioni e consistenti spese in conto capitale.

(43)

Kingspan e Quimidroga hanno affermato altresì che l’inserimento del TEP nella definizione del prodotto è arbitrario, poiché esistono diversi altri prodotti che presentano caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche ugualmente simili a TEP e TCPP, come cresil difenil fosfato («CDP»), tris (2 etilesil) fosfato («TEHP») e tributil fosfato.

(44)

La Commissione ha esaminato tali argomentazioni. In primo luogo, anche se il processo di produzione, la struttura molecolare e talune caratteristiche chimiche di TCPP e TEP differiscono, entrambi i prodotti presentano analoghe caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche essenziali di cui ai considerando 31 e 32.

(45)

Gli altri prodotti indicati da Kingspan e Quimidroga (CDP, TEHP e tributil fosfato) non rientrano nella definizione del prodotto degli esteri di alchilfosfato indicata nella denuncia e ai considerando 31 e 32. Anzi, tali prodotti non sono esteri di alchilfosfato, né presentano la stessa efficacia come ritardanti di fiamma. Non è stato neppure dimostrato che CDP, TEHP e tributil fosfato potrebbero effettivamente essere utilizzati per le stesse applicazioni come sostituti di TCPP o TEP.

(46)

In secondo luogo, nessuna delle parti ha contestato il fatto che TCPP e TEP siano sostituibili per le applicazioni relative alle schiume rigide, che rappresentano circa i due terzi del consumo totale dell’Unione di TCPP e TEP. Poiché ha un tenore di fosforo più elevato rispetto al TCPP, il TEP possiede caratteristiche ignifughe superiori. Secondo quanto affermato da Kingspan, occorre una quantità inferiore di TEP per sostituire il TCPP (circa 1,8 kg di TCPP per sostituire 1 kg di TEP), cosa che compenserebbe in parte il maggior costo di produzione del TEP.

(47)

Anche se la sostituzione del TCPP con il TEP in nuovi tipi o composizioni di prodotto richiederebbe procedure di riformulazione e di nuova certificazione, non è stato dimostrato che tali procedure richiederebbero spese in conto capitale significative o straordinarie. Tali costi per le nuove certificazioni inoltre sono tipici costi una tantum e non ricorrenti.

(48)

In terzo luogo, le differenze in termini di processi di produzione, canali di distribuzione e classificazione nella nomenclatura combinata non negano il fatto che TCPP e TEP rientrano entrambi nella definizione del prodotto di cui ai considerando da 30 a 32 e condividono analoghe caratteristiche fisiche e tecniche essenziali e i medesimi impieghi principali.

(49)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che il TEP non dovrebbe essere escluso dalla definizione del prodotto.

3.   DUMPING

3.1.   Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

(50)

In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che evidenziano l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la Cina, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l’inchiesta relativamente ai produttori esportatori cinesi con riferimento all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(51)

Al fine di raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha quindi invitato tutti i produttori esportatori della Cina a fornire informazioni riguardanti i fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione di esteri di alchilfosfato. Dieci produttori esportatori hanno trasmesso le informazioni pertinenti.

(52)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Nell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro opinioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(53)

Entro il termine fissato non sono pervenute risposte al questionario da parte del governo della RPC, né comunicazioni in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(54)

Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative in Cina.

(55)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, avrebbe potuto dover selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale basato su prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni.

(56)

Il 25 ottobre 2023 la Commissione ha informato le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, pubblicando una nota («prima nota»). In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali materie prime, lavoro ed energia impiegati nella produzione di esteri di alchilfosfato. Sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha inoltre individuato il Brasile e la Turchia come possibili paesi rappresentativi appropriati.

(57)

Alla Commissione sono pervenute osservazioni sulla prima nota da due produttori esportatori cinesi (Shandong Yarong ed Anhui RunYue) e dall’associazione cinese CPCIF.

(58)

Il 19 gennaio 2024, con una seconda nota («seconda nota») la Commissione ha informato le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale e alla scelta del Brasile quale paese rappresentativo in questa fase dell’inchiesta.

(59)

Ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e i profitti sulla base dei dati finanziari relativi al 2022 disponibili per la società brasiliana Elekeiroz, un produttore che fabbrica un prodotto appartenente alla stessa categoria generale del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(60)

Alla Commissione sono pervenute osservazioni sulla seconda nota da Shandong Yarong e Anhui RunYue e dall’associazione cinese CPCIF. Tutte le osservazioni pervenute sono analizzate in dettaglio nella sezione 3.2.

(61)

La Commissione ha pertanto concluso che il valore normale dovrebbe essere calcolato secondo il metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e che i costi e i prezzi della Cina dovrebbero essere respinti.

3.2.   Valore normale

(62)

Secondo l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

(63)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base tuttavia «qualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni», e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita [SGAV] e per i profitti».

(64)

Come spiegato ulteriormente in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

3.2.1.   Esistenza di distorsioni significative

(65)

L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base dispone che «per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l’altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:

il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione;

la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;

l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato,

l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;

la distorsione dei costi salariali;

l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato».

(66)

Poiché l’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti i fattori per constatare la sussistenza di distorsioni significative. Le stesse circostanze di fatto inoltre possono essere utilizzate per dimostrare l’esistenza di uno o più fattori contenuti nell’elenco.

(67)

È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante le distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell’esistenza di distorsioni può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell’assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell’economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato.

(68)

L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base prevede che «[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l’applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore».

(69)

A norma di tale disposizione, la Commissione ha prodotto una relazione per paese riguardante la Cina («relazione» (6)) che dimostra l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molteplici livelli dell’economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi fondamentali (terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori specifici (acciaio e prodotti chimici). Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell’inchiesta al momento dell’apertura. La relazione è stata inclusa nel fascicolo dell’inchiesta nella fase di apertura. La denuncia conteneva anche alcuni elementi di prova pertinenti che integravano la relazione.

(70)

Più nello specifico, la denuncia indicava che i prezzi e i costi praticati sul mercato interno di determinati esteri di alchilfosfato in Cina non possono essere accettati perché sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e piuttosto sono il risultato di un intervento pubblico complesso e generalizzato.

(71)

La denuncia precisava che le distorsioni nell’industria cinese di determinati esteri di alchilfosfato derivano in primo luogo dalla stessa organizzazione della Cina, che è basata sul concetto di economia di mercato socialista.

(72)

L’economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del partito comunista cinese («PCC» o «partito») che dirige tutti gli aspetti dello Stato, compresi l’economia e il sistema giudiziario. Il potere di intervento del PCC si applica a tutti i livelli, comprese le decisioni commerciali delle singole imprese, sia di proprietà dello Stato, sia private.

(73)

Di conseguenza, benché l’economia cinese sia costituita in larga misura da attori non statali, il PCC e lo Stato mantengono un ruolo predominante nella governance economica del paese. I principali canali di intervento del governo della RPC nell’economia cinese sono costituiti dal controllo amministrativo, finanziario e normativo dello Stato.

(74)

Per quanto riguarda l’allocazione delle risorse finanziarie in Cina, cinque grandi banche commerciali, a maggioranza di proprietà dello Stato, gestiscono ampie reti di filiali a livello nazionale e rappresentano quasi la metà del patrimonio bancario complessivo. Oltre al fatto che queste banche sono di proprietà dello Stato, i dirigenti nelle banche statali e in altri istituti finanziari di proprietà pubblica sono nominati dal PCC.

(75)

Per quanto riguarda l’ambito normativo, lo Stato mantiene un controllo e un’influenza significativi, in particolare nei settori degli appalti pubblici e degli investimenti, che sono utilizzati per perseguire obiettivi di politica pubblica e industriale, invece dell’efficienza economica. Come altri settori, anche quello degli esteri di alchilfosfato è soggetto all’intervento pubblico e alle distorsioni che ne derivano.

(76)

In conseguenza delle numerose sovvenzioni e dei vari interventi pubblici, il mercato cinese per determinati esteri di alchilfosfato non rispecchia il normale comportamento del mercato e pertanto i prezzi e i costi di determinati esteri di alchilfosfato praticati sul mercato interno dall’industria cinese non possono essere utilizzati.

(77)

La denuncia ha anche rilevato i seguenti fattori che provocano distorsioni significative.

(78)

Il settore degli esteri di alchilfosfato è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità statali. Come indicato nella relazione, il governo della RPC esercita una forte influenza sulle imprese di proprietà dello Stato e sulle imprese private, in particolare nelle industrie considerate strategiche, come nel caso di determinati esteri di alchilfosfato.

(79)

Nel complesso il governo della RPC e il PCC controllano le imprese di proprietà dello Stato, definendone la struttura aziendale, oltre al contesto competitivo generale, al fine di realizzare obiettivi economici strategici. Il PCC nomina i principali dirigenti delle imprese di proprietà dello Stato che ottengono l’accesso privilegiato a importanti fattori produttivi (come terreni e capitali) e altri vantaggi competitivi.

(80)

Il governo della RPC inoltre ha istituito la Commissione del Consiglio di Stato per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato («SASAC»). Le sue funzioni di base comprendono la guida della riforma delle imprese di proprietà dello Stato, occupandosi quotidianamente dei gruppi di sorveglianza assegnati alle grandi imprese statali. Il governo della RPC continua ad esercitare piena autorità sulle imprese di proprietà dello Stato in merito all’allocazione del capitale statale e ai progetti da perseguire.

(81)

Per quanto riguarda il settore degli esteri di alchilfosfato, persiste un livello sostanziale di proprietà del governo della RPC. In primo luogo, dalle informazioni disponibili emerge che un gran numero di produttori chiave di determinati esteri di alchilfosfato in Cina sono imprese di proprietà dello Stato.

(82)

Zhejiang Wansheng Co., Ltd., Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd., Yangzhou Chenhua New Material Co., Ltd., Shouguang Weidong Chemical Co., Ltd., e Shandong Tianyi Chemical Co. Ltd. sono i principali produttori di ritardanti di fiamma di proprietà statale in Cina.

(83)

Secondo quanto indicato nella denuncia, Zhejiang Wansheng Co. Ltd., Yangzhou Chenhua New Material Co. Ltd., e Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd., hanno prodotto ed esportato TCPP nell’UE nel 2022. Zhejiang Wansheng Co. Ltd. e Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd. producono anche TEP.

(84)

Un altro esempio di imprese di proprietà dello Stato che producono TCPP è CMEC Wuxi Machinery Engineering Co. Ltd., interamente controllata da China Machinery Engineering Corporation («CMEC») a sua volta di proprietà dell’impresa statale Sinomach.

(85)

Inoltre, invece di ridurre il numero di imprese di proprietà dello Stato nell’industria di determinati esteri di alchilfosfato, recenti iniziative intese a fare pressione sulle società private affinché operino fusioni con imprese di proprietà dello Stato o vi investano, dimostrano piuttosto che il governo della RPC e il PCC hanno optato per l’ulteriore concentrazione del mercato.

(86)

A titolo di esempio, Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd., che produce TCPP e TEP, comprende tra i suoi azionisti, oltre agli azionisti privati, National Industry Integrated Circuit Industry Investment Fund Co., Ltd. e Wuxi Equity Investment Centre of Agricultural Bank II. Queste due entità sono direttamente controllate del governo della RPC.

(87)

Analogamente, il governo della RPC esercita uno stretto controllo anche sulle società di private. I produttori privati di determinati esteri di alchilfosfato sottolineano la loro stretta adesione agli obiettivi del governo della RPC, e restano sotto la sua diretta influenza.

(88)

Ad esempio, la quota maggiore (45 %) di Futong Chemical Co., Ltd., è detenuta da Hubei Xingfa Chemicals Group Co., Ltd. Il principale azionista (19,5 %) di Hubei Xingfa Chemicals Group Co., Ltd. è la SASAC della contea di Xingshan. Oltre al TCPP, Hubei Xingfa Chemicals Group Co., Ltd. produce anche TEP.

(89)

Il CEO di Hubei Xingfa Chemicals Group Co., Ltd. inoltre ha partecipato come delegato al ventesimo congresso nazionale del PCC, a dimostrazione del forte legame tra il governo della RPC e l’impresa. Il dirigente è anche membro del PCC.

(90)

Un membro dell’alta direzione di Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd., inoltre ha ottenuto il premio di membro eccellente del partito comunista assegnato a Wuxi. La stessa persona ricopre l’incarico di vicepresidente del China Petroleum and Chemical Industry Federation’s Flame Retardant Materials Professional Committee, in seno alla China Petroleum and Chemical Industry Federation, che a sua volta aderisce alla leadership del PCC (7). È possibile elencare una serie di esempi di collegamenti personali tra i gruppi dirigenti di produttori di TCPP e TEP e il PCC, inclusa la presenza di membri del PCC tra i massimi dirigenti di produttori di TCPP, tra cui Hubei Xingfa Chemical Group Co. Ltd., e Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd.

(91)

Per quanto riguarda le materie prime utilizzate per la produzione di TCPP inoltre la Cina ha sviluppato in modo aggressivo la propria base di produzione di ossido di propilene. Tra i produttori cinesi di ossido di propilene, Sinochem è un’impresa di proprietà dello Stato.

(92)

Il socio di maggioranza di Hangjin Technology Co., Ltd. inoltre è la SASAC di Wuhan. Ningbo ZRCC Lyondell Chemical Co., Ltd. è una joint venture che riceve investimenti da Sinopec. L’azionista di maggioranza di Wanhua Chemical Group Co., Ltd. è la SASAC di Yantai. Wudi Xinyue Chemical Group Co., Ltd. è una controllata di Lubei Enterprise Group, un’impresa di proprietà dello Stato.

(93)

Per quanto riguarda l’ossicloruro di fosforo, una materia prima fondamentale utilizzata nella produzione di TEP e TCPP, uno dei produttori cinesi è Sinochem.

(94)

Anche per quanto riguarda l’etanolo, un’altra materia prima fondamentale nella produzione di TEP, la presenza dello Stato nei produttori cinesi è rilevante: SDIC Biological Jilin Co., Ltd. fa parte della Chinàs State Development and Investment Corporation, una grande holding di investimento di proprietà dello Stato, mentre il 40 % delle azioni di Henan Tianguan Fuel Ethanol Co., Ltd. è controllato da Sinopec.

(95)

L’influenza del governo della RPC sull’economia inoltre va al di là della proprietà, poiché anche i settori non pubblici sono considerati una componente dell’economia di mercato socialista.

(96)

Anche i produttori privati di determinati esteri di alchilfosfato quindi sono incentivati ad allineare le proprie attività alle politiche statali indicate nei piani pertinenti, poiché conformandosi ai piani è più probabile ottenere un trattamento favorevole dalle autorità governative, di solito in termini di trattamento finanziario o di accesso al mercato.

(97)

In conclusione, il mercato di determinati esterni di alchilfosfato in Cina è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento del governo della RPC.

(98)

La presenza dello Stato nelle imprese produttrici di esteri di alchilfosfato consente alle autorità statali di interferire in relazione a prezzi e/o costi. Il governo della RPC mantiene la propria influenza nelle imprese di proprietà dello Stato attraverso la nomina e la revoca di personale dirigente strategico, compito principale della SASAC. Sia le imprese di proprietà dello Stato che le imprese private ospitano anche comitati di partito interni, in grado di esercitare l’influenza del governo e del partito sulla governance societaria e sulle decisioni commerciali.

(99)

Le cellule del PCC possono acquisire un’influenza notevole anche sulle imprese private, definendo l’agenda economica, controllando tutti gli aspetti della sua attuazione ed esercitando una pressione crescente per avere l’ultima parola sulla decisioni commerciali. Ciò significa che le decisioni commerciali, anche relative ai costi e ai prezzi, sono influenzate in misura significativa dalle politiche pubbliche e pertanto non sono soggette alle forze del libero mercato.

(100)

Questo vale anche per l’industria di determinati esteri di alchilfosfato. Ad esempio diversi membri dell’alta direzione di Hubei Xingfa Chemical Group Co. Ltd. sono collegati al PCC. Si tratta degli amministratori, compreso il vicedirettore generale esecutivo, e altri membri. Questo conferma l’importanza dell’influenza del PCC all’interno delle imprese produttrici di TCPP e TEP, anche private.

(101)

Il governo della RPC è in grado di influire sui costi e sui prezzi di TCPP e TEP anche attraverso la sua presenza e ingerenza nei settori delle materie prime e dei fattori produttivi a monte. Ad esempio gli alti dirigenti di Sinochem Pharmaceutical Co., Ltd., un produttore di ossido di propilene e ossicloruro di fosforo, sono membri del PCC.

(102)

I presidenti di Sinochem e del relativo consiglio di vigilanza sono entrambi membri del PCC. Analoghi collegamenti al partito sono presenti in Wanhua Chemical Group Co., Ltd.: ad esempio, il direttore del gruppo ha ricoperto diversi incarichi governativi per oltre 30 anni, prima di entrare nel gruppo. Dal 2018 è anche segretario del comitato del partito, mentre svolge la funzione di presidente del consiglio di amministrazione.

(103)

A tale proposito, grazie alla sua ingerenza nei prezzi delle materie prime, lo Stato cinese consente all’industria di determinati esteri di alchilfosfato di beneficiare di costi anomali, poiché il governo della RPC è in grado di controllare efficacemente il processo decisionale operativo nelle imprese statali e private attraverso la presenza dello Stato.

(104)

L’ingerenza del governo della RPC riguarda anche i prezzi e i costi dell’energia. Il mercato cinese dell’energia elettrica è caratterizzato dalla presenza di imprese di proprietà dello Stato ai vari livelli della catena di approvvigionamento, poiché circa il 50 % della capacità di generazione è di proprietà dello Stato, mentre l’intera rete di trasmissione è di proprietà di due imprese statali. La presenza dello Stato nel mercato dell’energia e la sua influenza sulla definizione dei prezzi pertanto consente al governo della RPC di abbassare notevolmente i costi dell’energia elettrica a vantaggio dei produttori di TCPP e TEP.

(105)

Il governo della RPC persegue politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato. Lo sviluppo dell’economia cinese è determinato da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali, adoperandosi per attuarli. Il meccanismo di pianificazione guida l’allocazione delle risorse, orientandole ai settori designati come strategici o politicamente importanti, invece di assegnarle in linea con le forze del mercato.

(106)

Il quattordicesimo piano quinquennale definisce la visione strategica del governo della RPC per la trasformazione e l’ammodernamento delle industrie tradizionali e l’asse di sviluppo per le industrie strategiche emergenti, comprese le industrie chimiche, dei materiali da costruzione, dei nuovi materiali e delle fibre chimiche. La versione 2019 del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (8) prevede il sostegno alla produzione di materiali ritardanti di fiamma.

(107)

Di conseguenza i prodotti TCPP e TEP sono soggetti a un trattamento preferenziale, in particolare in termini di accesso ai finanziamenti. Incentivando in questo modo lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie per prodotti con prestazioni superiori e di alta qualità, le autorità statali guidano la ristrutturazione dell’industria di determinati esteri di alchilfosfato per renderla competitiva a livello mondiale. L’intero assetto del settore è quindi imposto dal sistema di pianificazione e da decisioni di attuazione, invece di svilupparsi liberamente in linea con le forze del mercato.

(108)

Nel complesso, per quanto riguarda i ritardanti di fiamma, gli interventi dello Stato seguono due direttrici: i) sostegno allo sviluppo dell’industria; e ii) controllo attivo e regolamentazione dell’industria e delle sue materie prime.

(109)

Per quanto riguarda il TCPP, il governo della RPC prevede numerose sovvenzioni e forme di sostegno finanziario per l’industria dei ritardanti di fiamma, mediante finanziamenti pubblici, politiche fiscali e di credito, regimi di import-export, nonché terreni.

(110)

Ad esempio i pareri sull’attuazione del quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria dei materiali da costruzione rilevano che il governo della RPC intende «[m]igliorare il livello della produzione e gestione intelligente» dei materiali da costruzione e «[a]mpliare i canali di finanziamento, sfruttare pienamente il ruolo guida dei fondi di finanziamento nazionali e coordinare il sostegno degli istituti finanziari».

(111)

Oltre all’industria del TCPP il governo della RPC regolamenta anche i suoi fattori produttivi. Ad esempio il fosforo giallo è una materia prima a monte, utilizzata nella produzione di ossicloruro di fosforo, a sua volta utilizzato come fattore produttivo per la fabbricazione di TCPP e TEP. L’esportazione di fosforo giallo inoltre è soggetta a restrizioni e richiede una licenza di esportazione. Secondo il catalogo delle merci per la gestione delle licenze di esportazione (versione 2023), l’esportazione di roccia fosfatica è soggetta a una licenza rilasciata dal ministero del Commercio. La produzione e la vendita di questo fattore produttivo fondamentale per determinati esteri di alchilfosfato sono quindi controllate e regolamentate attivamente in Cina.

(112)

Per quanto riguarda i fattori produttivi del TEP, il governo della RPC mira a sostenere vigorosamente la produzione e la commercializzazione di tali prodotti. Ad esempio, prevede di sviluppare l’industria dell’etanolo. Il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo delle energie rinnovabili osserva che il governo della RPC continua a «promuovere la commercializzazione di etanolo combustibile […]». Osserva inoltre che prevede di «sviluppare attivamente l’etanolo combustibile a base di cellulosa e altro etanolo combustibile da fonti non alimentari».

(113)

L’industria, che comprende TCPP e TEP, è sostenuta e attivamente regolamentata dal governo della RPC tramite vari strumenti politici che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali e influenzano le forze del libero mercato.

(114)

L’assenza e un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale interessano anche il settore degli esteri di alchilfosfato in Cina. Il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l’equa composizione di crediti e debiti e la protezione dei diritti di creditori e debitori.

(115)

Il sistema è caratterizzato dal ruolo attivo dello Stato nei fallimenti attraverso, tra l’altro, l’ampia discrezionalità dei tribunali statali, lo stretto rapporto tra curatori fallimentari e autorità locali o la guida dello Stato nelle procedure di insolvenza. Soprattutto, l’applicazione inadeguata del diritto fallimentare influisce sul mercato finanziario e dei prestiti, comportando la concessione di garanzie statali implicite ad alcune società, con la conseguente distorsione dei costi del credito e dell’accesso a finanziamenti.

(116)

Per quanto concerne il diritto patrimoniale, le carenze del sistema sono particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti di uso dei terreni. Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato e la loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato, che può seguire obiettivi politici invece dei principi del libero mercato.

(117)

Il tredicesimo piano quinquennale sulle risorse territoriali controlla l’assegnazione e i prezzi dei terreni e prevede la concessione preferenziale di terreni a industrie strategiche emergenti e a moderne imprese di servizi. I prezzi agevolati per l’assegnazione dei terreni, che caratterizzano il settore manifatturiero cinese nel suo complesso, si applicano anche alle industrie del TCPP e del TEP.

(118)

Come qualsiasi altro settore dell’economia cinese, i produttori di determinati esteri di alchilfosfato sono soggetti alla normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese e pertanto sono soggetti anche alle distorsioni derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata di tale normativa.

(119)

Nel settore degli esteri di alchilfosfato anche i costi salariali sono soggetti a distorsioni. In Cina non può svilupparsi appieno un sistema salariale basato sul mercato, poiché i diritti all’organizzazione collettiva di lavoratori e datori di lavoro sono ostacolati. Di fatto, l’unico sindacato legalmente riconosciuto - l’ACFTU - non è indipendente dallo Stato poiché è soggetto alla leadership del PCC e non si impegna adeguatamente nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori.

(120)

Le posizioni dirigenziali all’interno del sindacato inoltre sono di norma occupate da alti esponenti del partito nelle imprese di proprietà dello Stato, ostacolando la capacità di rappresentare in modo efficiente gli interessi dei lavoratori. Inoltre la mobilità della forza lavoro cinese è minata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma delle prestazioni previdenziali e sociali ai soli residenti locali di una determinata zona amministrativa.

(121)

I lavoratori che non sono registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore. Anche l’industria di determinati esteri di alchilfosfato è soggetta al diritto del lavoro cinese e quindi a queste distorsioni dei costi salariali.

(122)

Le distorsioni dei costi salariali sono ulteriormente aggravate dai sussidi al lavoro destinati in particolare a produttori di TCPP e TEP. Diverse società hanno segnalato tali sussidi, che comprendono sussidi per la formazione, sussidi per apprendisti, sussidi per la stabilizzazione dei posti di lavoro, fondi per l’introduzione di talenti e sussidi per l’aggiornamento delle competenze (9).

(123)

Le società nel settore degli esteri di alchilfosfato hanno accesso ai finanziamenti concessi da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o comunque non operano in maniera indipendente dallo Stato. Distorsioni pertinenti comprendono una forte presenza pubblica negli istituti finanziari, nonché oneri finanziari per i prestiti mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti.

(124)

In primo luogo, il sistema finanziario cinese è dominato dal settore bancario ed è caratterizzato da una forte posizione di tre categorie di banche statali o controllate dallo Stato: grandi banche commerciali, banche commerciali per azioni e banche strategiche di proprietà statale. Il controllo non è esercitato solo attraverso la proprietà, ma anche con il potere del governo della RPC di nominare le posizioni dell’alta direzione, con forti poteri decisionali.

(125)

Il quadro giuridico cinese inoltre conferisce agli istituti finanziari l’esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e agli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato.

(126)

Tutte le istituzioni economiche inoltre sono vincolate da disposizioni legislative per la promozione e il sostegno dei settori incentivati, tra i quali figura espressamente l’industria dei ritardanti di fiamma.

(127)

Di conseguenza l’accesso a finanziamenti è concesso tenendo conto di criteri diversi dalla redditività economica, poiché le banche attuano le politiche pubbliche stabilite dal governo.

(128)

Il mercato delle obbligazioni è dominato da attori pubblici e il mercato obbligazionario non governativo è dominato in larga misura da imprese di proprietà dello Stato. L’accesso al mercato è strettamente regolamentato da istituzioni governative, e i principali operatori sul mercato (utilizzatori, titolari, sottoscrittori di obbligazioni) sono principalmente enti statali.

(129)

I rating delle obbligazioni e del credito risultano pertanto pesantemente falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione dei rischi è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa e dal peso dell’eventuale garanzia implicita da parte del governo. L’industria degli esteri di alchilfosfato ha beneficiato delle distorsioni presenti sul mercato obbligazionario con l’attribuzione di rating elevati ai produttori cinesi di TCPP e TEP.

(130)

L’esistenza di distorsioni significative nel sistema finanziario cinese è già stata accertata dalla Commissione in recenti inchieste antidumping ed è ulteriormente confermata dal dipartimento del Commercio degli USA. Esistono anche solidi elementi di prova del fatto che i produttori cinesi di determinati esteri di alchilfosfato hanno beneficiato direttamente di prestiti privilegiati concessi da banche statali e private (diversi produttori del prodotto in esame hanno riferito di aver ricevuto prestiti a breve e lungo termine da banche cinesi a condizioni non di mercato).

(131)

La Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno in Cina, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b, del regolamento di base (cfr. considerando 65). A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, che si basano su fonti pubblicamente disponibili.

(132)

Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della Cina in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto in esame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative in Cina.

3.2.2.   Distorsioni significative che incidono su prezzi e costi nel mercato interno della Cina

(133)

Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della Cina. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte dell’intera popolazione e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori».

(134)

L’economia pubblica è la «forza trainante dell’economia nazionale» e lo Stato ha il mandato «garantirne il consolidamento e la crescita» (10). Pertanto l’assetto generale dell’economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell’economia, ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l’intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali.

(135)

Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento alla fase iniziale del socialismo e affida allo Stato il compito di mantenere il sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale (11).

(136)

Secondo il diritto cinese inoltre l’economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del PCC. Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili.

(137)

A seguito di una modifica della costituzione cinese nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore, essendo riaffermato nel testo dell’articolo 1 della costituzione.

(138)

Dopo la prima frase della disposizione, già esistente: «[i]l sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese» è stata inserita una seconda frase, che recita: «[l]’aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese». (12) È pertanto evidente il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della Cina.

(139)

Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato.

(140)

Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato (13). Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo.

(141)

In primo luogo, al livello del controllo amministrativo generale, la direzione dell’economia cinese è governata da un complesso sistema di pianificazione industriale che riguarda tutte le attività economiche del paese. L’insieme di questi piani copre una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo.

(142)

I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono comunque obiettivi espliciti in termini di produzione.

(143)

I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.).

(144)

Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Ciò non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi pertinenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e fanno ricorso di conseguenza ai poteri di cui sono investite, inducendo così gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani (14).

(145)

In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della RPC è dominato dalle banche commerciali e strategiche di proprietà statale. Al momento della definizione e dell’attuazione della loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, invece di valutare principalmente i meriti economici di un dato progetto (15).

(146)

Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del settore finanziario presentano un assetto istituzionale e funzionale che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l’intervento dello Stato e del PCC (16).

(147)

In terzo luogo, sul piano del contesto normativo gli interventi dello Stato nell’economia assumono forme diverse. A titolo di esempio, si ricorre abitualmente alle norme in materia di appalti pubblici per perseguire obiettivi politici diversi dall’efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali (17).

(148)

Analogamente, nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un’influenza significativi sulla destinazione e sull’entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell’industria nazionale (18).

(149)

In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni dell’efficace allocazione delle risorse in base ai principi di mercato (19).

3.2.2.1.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione.

(150)

In Cina le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l’orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell’economia. Nel settore del prodotto in esame il livello di proprietà dello Stato rimane significativo, con una serie di produttori di esteri di alchisfosfato interamente o parzialmente di proprietà dello Stato, quali: Shandong Yarong Chemical Co., Ltd. (precedentemente nota come Taian Yarong Biotechnology Co., Ltd. (20)); Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Limited Liability Co. (21); Wengfu (Group) Co., Ltd. (22); Zhejiang Wansheng Co., Ltd. (23)

(151)

Dato che gli interventi del PCC nel processo decisionale operativo sono diventati la norma anche nelle società private (24), con il PCC che rivendica la leadership su pressoché tutti gli aspetti dell’economia del paese, l’influenza dello Stato attraverso le strutture del PCC all’interno delle società fa sì che gli operatori economici siano effettivamente sotto il controllo e la supervisione strategica del governo, considerando quanto siano cresciute insieme le strutture dello Stato e del partito in Cina.

(152)

Un livello analogo di controllo e supervisione strategica si può osservare a livello delle pertinenti associazioni industriali, quali la China Petrochemical and Chemical Industry Federation («CPCIF»), che è l’associazione di categoria del settore.

(153)

A norma dell’articolo 3 dello statuto della CPCIF, l’organizzazione «accetta la guida professionale, la supervisione e la direzione delle entità incaricate della registrazione e della gestione, delle entità incaricate dell’edificazione del partito e di dipartimenti amministrativi pertinenti incaricati della gestione industriale» (25).

(154)

Anche la China Chemical Enterprise Management Association («CCEMA») che si caratterizza come un’organizzazione che comprende «oltre 200 membri che sono imprese portanti nell’industria chimica» (26) dichiara all’articolo 2 del suo statuto di «rispettare la costituzione, le leggi, i regolamenti e le politiche nazionali, praticare i valori fondamentali del socialismo, promuovere lo spirito del patriottismo, rispettare la moralità sociale e rafforzare consapevolmente la costruzione dell’integrità e dell’autodisciplina».

(155)

A norma dell’articolo 3 dello statuto, la CCEMA inoltre «istituisce un’organizzazione del partito comunista cinese, svolge attività di partito e garantisce le condizioni necessarie per le attività dell’organizzazione del partito» e, come nel caso della CPCIF, «accetta la guida professionale, la supervisione e la direzione delle entità incaricate della registrazione e della gestione, delle entità incaricate dell’edificazione del partito e di dipartimenti amministrativi pertinenti incaricati della gestione industriale» (27).

(156)

Di conseguenza, neanche i produttori privati nel settore del prodotto in esame possono operare a condizioni di mercato. Di fatto, tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore sono soggette alla supervisione strategica e all’orientamento delle autorità.

3.2.2.2.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi

(157)

Oltre ad esercitare il controllo sull’economia attraverso la proprietà di imprese di Stato e altri strumenti, il governo della RPC è in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Mentre si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i corrispondenti diritti di proprietà (28), le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali.

(158)

Secondo il diritto societario della Cina, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC (29)) e la società deve garantire le condizioni necessarie per le attività organizzative del partito. Sembra che in passato tale obbligo non sia stato sempre rispettato o attuato in modo rigoroso.

(159)

Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle società per una questione di principio politico (30), anche esercitando pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito (31).

(160)

Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società (32). Tali norme sono di applicazione generale in tutta l’economia cinese, in tutti i settori, compreso quello dei produttori del prodotto in esame e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

(161)

Il 15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato un documento dal titolo Orientamenti dell’Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era («orientamenti») (33), che ha ampliato ulteriormente il ruolo dei comitati di partito nelle imprese private.

(162)

La sezione II.4 degli orientamenti recita: «[o]ccorre aumentare la capacità generale del partito di guidare l’attività del Fronte unito nel settore privato e di intensificare con efficacia il lavoro in questo campo»; e la sezione III.6 recita: «[o]ccorre intensificare le attività di edificazione del partito nelle imprese private e consentire alle cellule di partito di svolgere con efficacia il proprio ruolo di fortezze, nonché consentire ai membri del partito di agire come avanguardie e pionieri». Gli orientamenti quindi sottolineano e cercano di rafforzare il ruolo del PCC nelle imprese e in altre entità del settore privato (34).

(163)

L’inchiesta ha confermato che le sovrapposizioni tra le posizioni dirigenziali e l’iscrizione al PCC o il conferimento di funzioni all’interno del partito sono comuni anche nel settore degli esteri di alchilfosfato. A titolo di esempio, nella società Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Limited Liability Co. (35) i membri della direzione ricoprono contemporaneamente incarichi all’interno del PCC (36).

(164)

L’ingerenza del PCC nelle decisioni commerciali è evidente anche a livello di gruppo, come emerge dai documenti aziendali depositati disponibili. Nella relazione annuale 2022 del gruppo Sinopec si sottolinea che «[l]a società sta migliorando costantemente la qualità del lavoro di edificazione del partito, potenziando lo spirito dei dipendenti, rafforzando il lavoro di ispezione e supervisione della disciplina, aiutando il consiglio di amministrazione ad attuare efficacemente varie decisioni e disposizioni e promuovendo lo sviluppo di alta qualità della società» (37).

(165)

Il sito web di Sinopec descrive il ruolo del partito all’interno del gruppo come segue: «[i]ncoraggia la leadership del partito nel processo di miglioramento del governo societario, […] promuove l’organizzazione del partito in relazione alle decisioni in merito all’elenco delle questioni principali concernenti l’edificazione del partito e altri aspetti, e consente all’organizzazione del partito di effettuare ricerche preventive e discutere l’elenco delle principali questioni commerciali e gestionali che rientrano contemporaneamente nella gestione del controllo interno, da integrare […] nell’elenco delle questioni oggetto del processo decisionale, di sviluppare un sistema decisionale e di informazione presso la sede legale che promuova la creazione di un elenco di competenze decisionali, l’inclusione di tale elenco nel processo decisionale e l’informatizzazione di tale processo. Considera la ricerca preliminare e la discussione in merito alle principali questioni relative alla gestione d’impresa un aspetto importante del pieno svolgimento dei compiti direttivi da parte del gruppo di partito […]» (38).

(166)

La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato (39). La presenza dello Stato nelle imprese operanti nel settore degli esteri di alchilfosfato e in altri settori (come quello finanziario e quello dei fattori produttivi) consente quindi al governo della RPC di interferire in relazione a prezzi e costi.

3.2.2.3.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato

(167)

L’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali, provinciali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell’economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l’attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore.

(168)

Nel complesso, il sistema di pianificazione in Cina fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate a settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti (40).

(169)

Le autorità cinesi hanno emanato una serie di politiche che guidano il funzionamento del settore del prodotto in esame.

(170)

Per cominciare, il quattordicesimo piano quinquennale sulle materie prime (41) si riferisce direttamente al settore del prodotto in esame, affermando che «[l’]aumento della capacità produttiva di urea, fosfato di ammonio, carburo di calcio, soda caustica e fosforo giallo sarà rigorosamente controllato. Eventuali nuovi progetti dovranno seguire il principio della sostituzione della medesima quantità di capacità produttiva esistente o di una maggiore capacità produttiva» (42).

(171)

I repertori di riferimento per l’adeguamento strutturale dell’industria 2019 e 2024 (43) inoltre elencano i ritardanti di fiamma tra le industrie da incentivare.

(172)

Il piano di lavoro 2023 del ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione (MIIT) per la crescita costante dell’industria chimica e petrolchimica (44) prevede inoltre tra i suoi obiettivi principali il «[s]ostegno alle basi dimostrative nazionali per il nuovo modello di industrializzazione nell’industria petrolchimica e chimica per migliorare la qualità dello sviluppo e promuovere il distretto petrolchimico verde di Ningbo e altri distretti manifatturieri avanzati a livello nazionale nell’industria petrolchimica e chimica, verso distretti industriali di rilevanza mondiale. Creare una base industriale per l’utilizzo efficiente e ad alto valore delle risorse di fosforo, accelerare l’adeguamento strutturale delle industrie tradizionali come i concimi fosfatici e il fosforo giallo, e migliorare l’offerta di prodotti chimici fosfatici richiesti per l’innovazione in campo energetico, alimentare e sanitario» (45).

(173)

Il parere orientativo sullo sviluppo di qualità elevata del settore delle fibre chimiche pubblicato nel 2022 dalla commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme (NDRC) (46) inoltre mira a promuovere lo sviluppo di alto livello di nuove fibre «[s]viluppando nuovi poliesteri funzionali, monomeri chimici di alta qualità e supersimulatori, ritardanti di fiamma, nonché fibre antibatteriche e antivirali, conduttive, a cambiamento di fase e per lo stoccaggio di energia, termoregolatrici, fotocromatiche, a coloranti liquidi, assorbenti e separanti, biomediche e altri tipi di fibre funzionali. […] Ricerca e sviluppo di materiali fondamentali e accessori. Ricerca e sviluppo di materiali fondamentali e accessori, e additivi quali ritardanti di fiamma, modificatori, masterbatch, catalizzatori e oli utilizzati per le fibre funzionali» (47).

(174)

A livello provinciale, il quattordicesimo piano quinquennale di Shandong sullo sviluppo dell’industria chimica (48) invita le autorità locali a «sfruttare pienamente i vantaggi in termini di capacità produttiva della co-produzione di soda caustica, cloro e idrogeno, accelerare l’estensione verticale e l’espansione in abbinamento orizzontale dell’industria dei sali chimici, e migliorare la lavorazione profonda di cloruro alcalino, carbonato di sodio e bromo, […] guidare l’industria tradizionale a valle del cloruro alcalino nell’espansione verso la chimica fine e garantire la configurazione di progetti di lavorazione profonda a valle di subcloruro (49). La sezione III.2.3. del piano prevede le azioni governative che seguono: «promuovere la sostituzione della riduzione della capacità produttiva di cloruro alcalino e controllare rigorosamente la capacità produttiva. […] Incoraggiare l’utilizzo completo dei residui di acido cloridrico per la produzione di cloro e idrogeno» (50).

(175)

Analogamente, secondo il quattordicesimo piano quinquennale di Jiangsu sullo sviluppo di alto livello dell’industria chimica (51): «sulla base dei fondamenti e dei vantaggi industriali, i benefici della concentrazione industriale, il tasso e i fattori di utilizzo del terreno, input e output miglioreranno in misura significativa attraverso interventi di adeguamento e ottimizzazione […] e l’estensione della filiera industriale verso prodotti di alta gamma consentirà uno sviluppo di alta qualità dell’industria del cloruro alcalino della provincia» (52).

(176)

Le autorità governative inoltre intendono definire la configurazione industriale del settore come segue: «[i]n conformità della politica industriale nazionale intesa a controllare rigorosamente la nuova capacità produttiva nelle industrie che presentano eccessi di capacità, e di attuare una sostituzione equivalente o ridotta per progetti di trasformazione tecnologica avanzata e adeguamento che soddisfino i requisiti strategici, la quantità totale di capacità produttiva esistente di prodotti quali la soda caustica deve essere controllata e la portata generale deve rimanere al livello attuale. Attraverso operazioni di fusione e riorganizzazione, l’eliminazione di impianti obsoleti, la sostituzione di capacità e alleanze orizzontali, attuare operazioni societarie volontarie e a guida governativa basate sull’attrattività degli investimenti, scegliere l’orientamento al mercato per operazioni basate sugli indici di sostituzione della capacità, e guidare la capacità produttiva, le risorse e i mercati verso società potenti, integrandole. Nell’industria del cloruro alcalino, formare imprese portanti di primo piano, ottimizzare la struttura industriale e l’allocazione delle risorse, e aumentare il livello di concentrazione» (53).

(177)

Attraverso questi e altri mezzi, il governo della RPC dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore e dei fattori produttivi a monte.

(178)

In sintesi, il governo della RPC dispone di misure per indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica concernenti il settore. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.

3.2.2.4.   Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale

(179)

Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l’equa composizione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in paesi diversi dalla Cina, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente.

(180)

Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell’economia del paese, non da ultimo perché le procedure d’insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato inoltre mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d’insolvenza, spesso esercitando un’influenza diretta sull’esito del procedimento (54).

(181)

In Cina inoltre le carenze del sistema dei diritti patrimoniali sono particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti di uso dei terreni (55). Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato) e la loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Esistono disposizioni giuridiche che mirano ad assegnare i diritti d’uso dei terreni in modo trasparente e a prezzo di mercato, ad esempio, tramite l’introduzione di procedure di gara. Tali disposizioni sono tuttavia regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato (56). Inoltre nell’assegnazione dei terreni le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l’attuazione dei piani economici (57).

(182)

Analogamente a quanto avviene in altri settori dell’economia cinese, i produttori del prodotto in esame sono soggetti all’ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall’alto verso il basso derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale. In base agli elementi di prova disponibili, tali considerazioni sembrano essere pienamente applicabili anche al settore degli esteri di alchilfosfato. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze.

(183)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore del prodotto in esame.

3.2.2.5.   Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali

(184)

In Cina non è possibile che si sviluppi appieno un sistema salariale basato sul mercato, poiché i diritti all’organizzazione collettiva di lavoratori e datori di lavoro sono ostacolati. La Cina non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro, in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva (58).

(185)

Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità dello Stato e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale (59). La mobilità della forza lavoro cinese è inoltre limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa.

(186)

Ne deriva che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza (60). Tali risultanze indicano una distorsione dei costi salariali in Cina.

(187)

Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrino che il settore degli esteri di alchilfosfato non sia sottoposto al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Il settore subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (durante la fabbricazione del prodotto in esame o della principale materia prima per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale in Cina).

3.2.2.6.   Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l’accesso ai finanziamenti concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o che non operano in maniera indipendente dallo Stato

(188)

L’accesso al capitale per gli attori societari in Cina è soggetto a varie distorsioni.

(189)

In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali (61), che nel concedere l’accesso ai finanziamenti prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche restano collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati in ultima analisi dal PCC) (62) e, come avviene per le imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo della RPC.

(190)

In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e agli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato (63). A ciò si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti (64).

(191)

Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l’affidabilità creditizia del mutuatario, abbondanti elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell’applicazione dei vari strumenti giuridici.

(192)

Ad esempio, il governo della RPC ha chiarito di recente che anche le decisioni delle banche commerciali private devono essere oggetto di supervisione da parte del PCC e rimanere in linea con le politiche nazionali. Uno dei tre obiettivi generali dello Stato in relazione alla governance bancaria è ora quello di rafforzare la leadership del partito nel settore bancario e assicurativo, anche in relazione alle questioni operative e di gestione (65). Inoltre i criteri di valutazione della performance delle banche commerciali ora devono prendere in considerazione in particolare come le entità «rispondono agli obiettivi di sviluppo nazionale e sono al servizio dell’economia reale», e in particolare come «rispondono alle esigenze delle industrie strategiche ed emergenti». (66)

(193)

I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione dei rischi è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo della RPC e dalla forza di un’eventuale garanzia implicita da parte del governo. Le stime indicano chiaramente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente a rating internazionali più bassi (67).

(194)

A ciò si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti (68). Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato.

(195)

In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Questo ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell’utile sul capitale investito. Tale situazione è illustrata dalla crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.

(196)

In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell’ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni dovute all’intervento del governo. Alla fine del 2018 la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresentava ancora almeno un terzo di tutti i prestiti (69). Recentemente i media ufficiali cinesi hanno riferito che il PCC ha invitato a orientare al ribasso il tasso di interesse del mercato dei prestiti» (70). Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi molto bassi e di conseguenza l’utilizzo eccessivo di capitale.

(197)

La crescita complessiva del credito in Cina indica un peggioramento dell’efficienza nell’allocazione del capitale, senza alcun segnale di stretta creditizia, come invece ci si aspetterebbe in un contesto di mercato esente da distorsioni. Di conseguenza i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente e in numerosi casi il governo della RPC ha scelto o di evitare il fallimento, creando quindi cosiddette società «zombie», oppure di trasferire la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo.

(198)

In sostanza, malgrado le misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese in Cina è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.

(199)

Nella presente inchiesta non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto in esame non sia influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.

3.2.3.   Natura sistemica delle distorsioni descritte

(200)

La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell’economia cinese. Dagli elementi di prova disponibili emerge che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese descritti sopra e nella parte I della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell’economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui sopra e nella parte II della relazione.

(201)

La Commissione rammenta che per fabbricare il prodotto in esame sono necessari determinati fattori produttivi. Quando i fabbricanti del prodotto in esame acquistano/appaltano i fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori. Tali distorsioni sono già state descritte in dettaglio, in particolare ai considerando da 167 a 199. La Commissione ha rilevato che l’assetto normativo alla base di tali distorsioni è generalmente applicabile e i produttori di esteri di alchilfosfato sono soggetti a tali norme come qualsiasi altro operatore economico in Cina. Le distorsioni quindi esercitano un’incidenza diretta sulla struttura dei costi del prodotto in esame.

(202)

Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto in esame ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione.

(203)

In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la Cina. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto in Cina combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.

(204)

Nella presente inchiesta, né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario.

3.2.4.   Argomentazioni delle parti interessate

(205)

Il 6 novembre 2023, la CPCIF ha presentato una serie di osservazioni in risposta alla prima nota, anche per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(206)

In primo luogo, la CPCIF ha osservato che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento non è applicabile a causa della sua incompatibilità con gli accordi OMC e la decisione dell’organo di conciliazione dell’OMC («DSB»). In merito all’incompatibilità con gli accordi OMC, la CPCIF ha sostenuto che poiché alcune disposizioni del protocollo di adesione della Cina all’OMC pertinenti per il calcolo del dumping sono scadute l’11 dicembre 2016, l’UE è tenuta a rispettare i corrispondenti obblighi a suo carico a norma della legislazione dell’OMC. Per quanto riguarda l’incompatibilità con la decisione dell’organo di conciliazione, la CPCIF ha osservato che, in linea con le risultanze dell’organo d’appello nella controversia DS 473, ai fini del calcolo dei costi per ottenere il valore normale del prodotto in esame quando il prezzo sul mercato interno nel paese esportatore non può essere utilizzato, alle autorità incaricate dell’inchiesta non è consentito valutare i costi indicati nei documenti contabili dell’esportatore/produttore basandosi su un valore di riferimento non connesso ai costi di produzione nel paese d’origine.

(207)

Per quanto riguarda le argomentazioni della CPCIF concernenti la compatibilità con la legislazione dell’OMC, la Commissione ha ricordato che nei procedimenti antidumping riguardanti prodotti provenienti dalla Cina, le parti della sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all’OMC che non sono ancora scadute continuano ad applicarsi nella determinazione del valore normale, sia per quanto riguarda lo standard di economia di mercato sia per quanto riguarda il ricorso a un metodo che non sia basato su un rigoroso confronto con prezzi o costi cinesi.

(208)

Per quanto riguarda il riferimento della CPCIF nella controversia DS 473, la Commissione ha ricordato che la relazione dell’organo d’appello nella controversia DS 473 non riguardava l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, bensì di una disposizione specifica nell’ambito dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. In ogni caso la legislazione dell’OMC, secondo l’interpretazione fornita dall’organo d’appello dell’OMC nella controversia DS 473, consente l’utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati se tale adeguamento è necessario e motivato. Le argomentazioni della CPCIF quindi non hanno potuto essere accolte.

(209)

In secondo luogo, la CPCIF ha osservato che le presunte distorsioni non sono sufficientemente comprovate e, anche qualora sussistano, non incidevano su tutti gli aspetti dei costi di produzione degli esteri di alchilfosfato, per cui i costi dei produttori esportatori cinesi non devono essere stabiliti integralmente su una base diversa.

(210)

In particolare la CPCIF ha sostenuto che:

a)

le asserzioni contenute nella denuncia sono di carattere generale e riguardano la struttura economica della Cina, piuttosto che il mercato degli esteri di alchilfosfato. Sono ampiamente basate sulla relazione, che è datata 20 dicembre 2017. Il valore probatorio e la rilevanza dei presunti fattori trasversali esistenti nell’economia cinese e ritenuti distorsivi dalla relazione sono opinabili. In particolare, la relazione non rivela collegamenti con l’industria cinese degli esteri di alchilfosfato;

b)

i denuncianti non hanno fornito adeguati elementi di prova che dimostrino che il mercato dell’alchilfosfato è servito «in misura significativa» da società controllate dallo Stato, né hanno specificato qual è il numero totale di produttori cinesi di TCPP/TEP e la quota di mercato delle tre o quattro società asseritamente controllate dal governo della RPC. A tale proposito, la CPCIF ha rilevato che molti produttori cinesi sono società quotate in borsa e di proprietà privata. La CPCIF ha sottolineato che il fatto che alcune di queste società quotate in borsa siano parzialmente di proprietà di fondi fiduciari pubblici o che le società private presentino collegamenti personali con il PCC non può portare automaticamente alla conclusione che esistano distorsioni nel mercato;

c)

non esistono elementi di prova sufficienti a sostegno delle asserzioni dei denuncianti, secondo cui l’industria cinese degli esteri di alchilfosfato ha beneficiato di costi anomali in conseguenza dell’intervento discriminatorio dello Stato nell’industria a monte.

(211)

Per quanto concerne le argomentazioni della CPCIF in merito alla sufficienza degli elementi di prova a dimostrazione dell’esistenza di distorsioni significative e della portata della loro influenza sui costi di produzione, la Commissione ha ricordato innanzitutto che secondo l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base, se la Commissione ritiene che gli elementi di prova presentati dai denunciati in merito a distorsioni significative siano sufficienti, può avviare l’inchiesta su tale base.

(212)

Al fine di stabilire l’esistenza e il potenziale impatto delle distorsioni significative, la Commissione, in linea con l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base, ha raccolto i dati necessari per determinare l’esistenza e l’impatto di distorsioni significative e il conseguente ricorso al metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(213)

I dati raccolti dalla Commissione e le conclusioni che ne derivano, in merito alla presenza di società di proprietà dello Stato nel settore del prodotto in esame, ai collegamenti con il PCC o all’esistenza di politiche che incidono sulla struttura dei costi, sono presentati in dettaglio nel presente regolamento. Le argomentazioni della CPCIF sul fatto che gli elementi di prova contenuti nella denuncia presentino asserzioni di valore probatorio opinabile o che le conclusioni della Commissione siano tratte automaticamente sono pertanto fuori luogo.

(214)

Il 22 novembre 2023, il produttore esportatore Anhui RunYue ha presentato una serie di osservazioni in risposta alla prima nota, anche per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(215)

In primo luogo, Anhui RunYue ha sostenuto che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è compatibile con il diritto dell’OMC e la giurisprudenza dell’organo di conciliazione. Anhui RunYue ha affermato che l’articolo 2.2 dell’accordo antidumping dell’OMC («ADA») non riconosce il concetto di distorsioni significative, e anche se tale concetto rientrasse nell’articolo 2.2 dell’accordo antidumping, il calcolo dell’UE del valore normale costruito deve comunque essere conforme all’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping e alla sua interpretazione resa dall’organo d’appello nella controversia DS 473.

(216)

Con riferimento alle situazioni in cui l’articolo 2.2 dell’accordo antidumping permette il calcolo del valore normale, Anhui RunYue ha affermato che un’inchiesta secondo l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base dovrebbe rientrare nella definizione di vendite non effettuate «nel corso delle normali operazioni commerciali» o di una «particolare situazione di mercato». Poiché il regolamento di base invece consente il calcolo del valore normale qualora sia accertato che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno a causa dell’esistenza di distorsioni significative, Anhui RunYue ha rilevato che la legislazione dell’UE introduce un concetto che non esiste nell’accordo antidumping.

(217)

Anhui RunYue ha affermato inoltre che l’uso di dati sui fattori produttivi in un paese terzo rappresentativo determina una situazione nella quale il valore normale costruito non può in alcun modo riflettere il livello di prezzo e di costo nel paese esportatore e, di conseguenza, è altrettanto incompatibile con il diritto dell’OMC.

(218)

In secondo luogo, Anhui RunYue ha osservato che non esistono elementi di prova sufficienti per dimostrare l’esistenza di distorsioni significative nel settore del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(219)

Secondo Anhui RunYue i motivi sono i seguenti:

a)

la denuncia si basa su una relazione ormai piuttosto datata, in considerazione degli sviluppi sostanziali che si sono verificati nelle economie della Cina e dell’UE dalla sua pubblicazione. Anhui RunYue ha pertanto chiesto alla Commissione di fornire elementi di prova aggiornati e validi in merito alle distorsioni significative prima di prendere la decisione finale concernente il mercato del prodotto in esame. Anhui RunYue ha anche rilevato che l’UE ha adottato misure di mercato a livello dell’UE che sono simili alle misure cinesi criticate nella relazione, tra cui la concessione di ingenti sovvenzioni alle industrie dell’UE per promuovere la loro adesione ai nuovi obiettivi di politica industriale dell’UE;

b)

secondo Anhui RunYue, il quattordicesimo piano quinquennale a cui fa riferimento la denuncia non è un regolamento vincolante, ma rappresenta solo un orientamento suggerito dal governo per indicare le direzioni dello sviluppo e i piani per il paese e per determinate industrie. Anhui RunYue ha anche rilevato che i denuncianti hanno omesso di citare finalità o obiettivi specifici indicati nel quattordicesimo piano quinquennale che sembrano contraddire l’esistenza di distorsioni significative, come l’obiettivo di «consentire pienamente lo svolgimento del ruolo decisivo del mercato nell’allocazione delle risorse» o l’obiettivo di «creare un contesto imprenditoriale orientato al mercato, legalizzato e internazionale, aderire all’introduzione di una qualità elevata e a un alto livello di globalizzazione, promuovere un’efficiente allocazione globale delle risorse e rafforzare il coordinamento della catena industriale a monte e a valle e lo sviluppo combinato di industrie correlate». Secondo Anhui RunYue, poiché anche le politiche industriali dell’UE mirano a promuovere i settori essenziali, l’argomentazione dei denuncianti in merito ai principi e alle politiche cinesi è ipocrita;

c)

le asserzioni concernenti l’intervento pubblico con riferimento alla natura delle imprese di proprietà dello Stato e/o a collegamenti tra il partito e le società che fabbricano il prodotto in esame sono prive di fondamento, perché non tutti i produttori sono imprese di proprietà dello Stato e il collegamento con il PCC non è un’indicazione del controllo del governo sul funzionamento della società. A tale proposito, Anhui RunYue Ltd. ha fatto riferimento all’articolo 6 della legge cinese sui beni di proprietà dello Stato nelle imprese, nonché all’articolo 11 della legge cinese sulle società.

(220)

Le argomentazioni di Anhui RunYue non hanno potuto essere accolte. Per quanto concerne l’argomentazione secondo cui il concetto di «distorsioni significative» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non corrisponde ad alcun concetto analogo nell’articolo 2.2 dell’accordo antidumping, la Commissione ritiene che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sia pienamente conforme alle norme pertinenti dell’accordo antidumping, comprese le possibilità di calcolare il valore normale di cui all’articolo 2.2 dell’accordo antidumping.

(221)

Per quanto riguarda il riferimento di Anhui RunYue alla controversia DS 473 e il fatto che il valore normale costruito non riflette il livello dei prezzi e dei costi nel paese esportatore, l’argomento è già stato affrontato in precedenza al considerando 208.

(222)

In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomentazione sul carattere obsoleto degli elementi di prova contenuti nella relazione e la necessità che la Commissione fornisca elementi di prova aggiornati e validi concernenti le distorsioni significative prima di prendere la decisione finale, la Commissione ha osservato che la relazione è un documento esaustivo basato su numerosi elementi di prova oggettivi, tra cui normative, regolamenti e altri documenti strategici ufficiali pubblicati dalle autorità cinesi, relazioni di organizzazioni internazionali terze, studi accademici e articoli di studiosi, e altre fonti indipendenti affidabili.

(223)

La Commissione ha osservato inoltre che i documenti legislativi e strategici ai quali fa riferimento la relazione, compresa la legislazione applicabile al prodotto in esame, restano sostanzialmente in vigore è sono stati ripresi in successivi documenti legislativi e strategici.

(224)

Tali sviluppi più recenti sono documentati nelle risultanze della Commissione che hanno ulteriormente integrato le informazioni che indicano l’esistenza di distorsioni significative contenute nella richiesta e nella relazione (cfr. i considerando 69 e 132). Per quanto riguarda le osservazioni di Anhui RunYue concernenti le politiche dell’UE, asseritamente analoghe ai piani quinquennali della Cina, la Commissione ha rilevato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la possibile incidenza di uno o più dei fattori distorsivi elencati in tale disposizione è analizzata per quanto riguarda i prezzi e i costi nel paese esportatore.

(225)

La struttura dei costi e i meccanismi di formazione dei prezzi in altri mercati, come l’UE, non hanno alcuna rilevanza nel contesto del presente procedimento.

(226)

Riguardo alla natura del quattordicesimo piano quinquennale, la Commissione ha precisato inoltre che l’economia cinese è governata da una complessa rete di piani quinquennali che guidano le decisioni delle amministrazioni pubbliche a tutti i livelli.

(227)

Per quanto riguarda l’argomentazione di Anhui RunYue in merito alla natura dei documenti strategici della Cina, la Commissione considera i piani quinquennali come documenti vincolanti, non da ultimo perché il quattordicesimo piano quinquennale ad esempio dedica un’intera sezione al «miglioramento del meccanismo di pianificazione e attuazione” (71) affermando quanto segue: «per quanto riguarda gli indicatori vincolanti, i principali progetti di ingegneria e le attività in materia di servizi pubblici, protezione ambientale, sicurezza e altri ambiti indicati nel presente piano, occorre chiarire le responsabilità e programmare i requisiti, assegnare le risorse pubbliche, guidare e controllare le risorse sociali e garantire il completamento come previsto. Per quanto riguarda gli indicatori attesi e le attività negli ambiti dello sviluppo industriale e dell’adeguamento strutturale indicati nel presente piano, occorre basarsi principalmente sul ruolo degli operatori di mercato per conseguire tali risultati. Le amministrazioni a tutti i livelli devono creare un ambiente favorevole in termini politici, istituzionali e giuridici».

(228)

Per quanto riguarda la presunta posizione ipocrita dei denuncianti, la Commissione ha osservato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la possibile incidenza di uno o più dei fattori distorsivi elencati in tale disposizione è analizzata per quanto riguarda i prezzi e i costi nel paese esportatore.

(229)

Le politiche industriali intese a promuovere settori essenziali in altri mercati, come in quello dell’UE, non hanno alcuna rilevanza nel contesto della presente inchiesta.

(230)

Per quanto concerne inoltre l’argomentazione secondo cui le asserzioni relative all’intervento pubblico sono prive di fondamento in quanto non tutti i produttori sono imprese di proprietà dello Stato e il collegamento con il PCC non è un’indicazione del controllo del governo, la Commissione ha espresso disaccordo.

(231)

La proprietà statale, nonché il controllo e la supervisione strategica o l’orientamento dello Stato sono ampiamente presenti nel settore degli esteri di alchilfosfato. Inoltre la presenza di strutture del PCC nelle società del settore degli esteri di alchilfosfato e il fatto che le società facilitino le attività di edificazione del partito e il relativo coinvolgimento nel loro processo decisionale è un chiaro indicatore del fatto che dette società non sono indipendenti dallo Stato e che probabilmente agiscono in conformità delle politiche del PCC piuttosto che delle forze di mercato.

(232)

I riferimenti di Anhui RunYue alla legislazione cinese sono fuori luogo.

(233)

Primo, Anhui RunYue ha fornito una lettura selettiva della legge cinese sui beni di proprietà dello Stato nelle imprese. La società ha sottolineato la divisione formale tra il ruolo amministrativo e quello di azionista dello Stato secondo l’articolo 6 della legge, ma ha scelto di omettere un riferimento all’articolo 1 che definisce lo scopo generale della legge che è, tra l’altro, quello di «sostenere il ruolo di guida del settore economico di proprietà dello Stato nell’economia nazionale e promuovere lo sviluppo dell’economia di mercato socialista».

(234)

Anhui RunYue ha anche omesso di fare riferimento all’articolo 7, che impone allo Stato di incoraggiare maggiori investimenti di capitale statale in settori e ambiti fondamentali per l’economia nazionale, e all’articolo 36, secondo cui le imprese di proprietà dello Stato, al momento di effettuare investimenti, devono conformarsi alle politiche industriali nazionali. Venendo all’articolo 11 della legge sulle società cinese, la Commissione non è riuscita a capire per quale motivo il PCC non sarebbe in grado di intervenire nel funzionamento di un’impresa solo perché non ha partecipato alla preparazione del suo statuto.

(235)

A tale proposito, la Commissione ha rilevato in particolare che, secondo il suo articolo 1, la legge sulle società cinese è stata adottata, tra l’altro, per promuovere lo sviluppo dell’economia di mercato socialista.

3.2.5.   Conclusioni

(236)

Dall’analisi esposta nella presente sezione, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all’intervento della Cina nella sua economia in generale e nel settore del prodotto in esame, è emerso che i prezzi o i costi del prodotto in esame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati.

(237)

Su tale base la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale nel caso di specie.

(238)

La Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come illustrato nella sezione successiva.

3.2.6.   Paese rappresentativo

Osservazioni generali

(239)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:

un livello di sviluppo economico simile a quello della Cina. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della Cina secondo la banca dati della Banca mondiale (72);

la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in tale paese;

la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo.

(240)

La Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale: la prima nota (73) e la seconda nota (74) (note sui fattori produttivi).

(241)

Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti e prendono in esame le osservazioni pervenute dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti.

(242)

Nella seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare il Brasile quale paese rappresentativo appropriato nel presente caso, qualora fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

Un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina

(243)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è fabbricato solo in Cina, nell’Unione europea, negli Stati Uniti d’America e in Giappone. Nessuno di questi paesi ha un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina secondo i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis.

(244)

La Commissione ha pertanto ampliato la sua analisi per trovare un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto dell’inchiesta e selezionare su tale base un paese rappresentativo.

Un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore

(245)

Nella prima e nella seconda nota la Commissione ha spiegato il metodo adottato per individuare un prodotto appartenente alla stessa categoria generale o al medesimo settore fabbricato in un paese a reddito medio-alto.

(246)

Nella prima nota la Commissione ha spiegato che gli esteri di alchilfosfato sono ritardanti di fiamma organofostati («OPFR») e pertanto l’analisi per individuare un paese rappresentativo sarebbe partita dalla produzione di OPFR, un prodotto appartenente alla stessa categoria generale degli esteri di alchilfosfato, poiché TCPP e TEP sono entrambi OPFR.

(247)

Secondo quanto affermato nella prima nota, la produzione di OPFR è stata riscontrata nella Federazione russa e in Turchia. La Federazione russa non poteva essere considerata un possibile paese rappresentativo a causa della mancanza di dati affidabili sulle importazioni.

(248)

Come spiegato in appresso, non è stato possibile trovare dati finanziari prontamente disponibili relativi ai produttori di OPFR in Turchia.

(249)

La Commissione ha spiegato nella prima nota che i plastificanti potevano essere considerati un prodotto sufficientemente simile agli esteri di alchilfosfato per i motivi seguenti:

esteri di alchilfosfato, OPFR e plastificanti appartengono alla stessa categoria di sostanze chimiche, ossia gli esteri;

esteri di alchilfosfato, OPFR e plastificanti sono tutti aggiunti a polimeri per modificarne la reologia o altre proprietà;

il processo produttivo di base è lo stesso in tutti e tre i casi;

esteri di alchilfosfato, OPFR e plastificanti utilizzano esclusivamente materie prime liquide e il prodotto finale è in forma liquida. La loro produzione richiede infrastrutture e processi analoghi, così come la movimentazione e lo stoccaggio delle materie prime e del prodotto finale.

(250)

La produzione di plastificanti è stata riscontrata in Brasile, insieme a dati finanziari pubblicamente disponibili per un produttore redditizio. La Commissione non ha rilevato elementi di prova della produzione di plastificanti in un altro paese a reddito medio-alto.

(251)

La Commissione ha invitato a presentare osservazioni sul ragionamento applicato per individuare un paese rappresentativo nella prima nota.

(252)

Nessuna parte interessata è stata in grado di individuare un’altra sostanza chimica che potrebbe essere considerata un prodotto appartenente alla stessa categorie generale degli esteri di alchilfosfato.

(253)

La CPCIF non era d’accordo sul fatto che i plastificanti fossero di fatto prodotti sufficientemente simili e ha convenuto con la Commissione che si dovessero utilizzare gli OPFR in quanto prodotti più simili. La CPCIF ha comunque convenuto che non esistevano dati prontamente disponibili relativi agli OPFR della Turchia o di qualsiasi altro paese a reddito medio-alto.

(254)

La CPCIF ha affermato che i plastificanti erano solo una sostanza chimica rientrante in una famiglia più ampia e che molti altri esteri o sostanze chimiche soddisfacevano gli stessi criteri indicati nella prima nota.

(255)

La Commissione ha riassunto e risposto a tali osservazioni nella seconda nota e ha concluso che i plastificanti sono il prodotto più simile agli esteri di alchilfosfato, e agli OPFR in generale, rispetto ad altri esteri che non condividono le proprietà degli esteri di alchilfosfato.

(256)

La seconda nota è giunta a tale conclusione per i seguenti motivi:

l’analogia delle caratteristiche chimiche e fisiche tra esteri di alchilfosfato e plastificanti;

l’effetto esercitato da entrambi i prodotti sui materiali ai quali sono aggiunti; e

le proprietà plastificanti sono comuni nelle sostanze chimiche del gruppo degli esteri di alchilfosfato.

(257)

La Commissione intende pertanto considerare il Brasile come paese rappresentativo sulla base della produzione di plastificanti.

Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo

(258)

La Commissione ha osservato che, benché la Turchia si potesse considerare un paese rappresentativo sulla base della produzione di OPFR, la prima e la seconda nota hanno rilevato problemi relativi ai dati sulle importazioni pubblicamente disponibili e ai dati finanziari prontamente disponibili.

(259)

I dati sulle importazioni dalla Turchia non sono stati ritenuti affidabili a causa dei quantitativi limitati di importazioni delle principali materie prime, in particolare quantitativi trascurabili di ossido di propilene e fosforo.

(260)

La Commissione e le parti interessate non sono neppure riuscite a reperire dati finanziari prontamente disponibili dalle società della Turchia che fabbricavano un prodotto analogo, né OPFR né plastificanti.

(261)

Come spiegato sopra, il Brasile ha potuto essere utilizzato come paese rappresentativo appropriato sulla base della produzione di plastificanti e in considerazione del fatto che le importazioni dei principali fattori produttivi non erano sostanzialmente interessate dalle importazioni dalla Cina o da uno dei paesi di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (75).

(262)

La Commissione ha anche individuato in Brasile una società produttrice di plastificanti con dati finanziari pubblicamente disponibili che evidenziavano un congruo importo esente da distorsioni di SGAV e profitti a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(263)

Nella seconda nota la Commissione ha quindi informato le parti interessate in merito alla sua intenzione di utilizzare il Brasile come paese rappresentativo appropriato, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale.

(264)

Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza del Brasile come paese rappresentativo e di Elekeiroz SA come produttore nel paese rappresentativo. Non sono pervenute osservazioni a tale riguardo.

Livello di protezione sociale e ambientale

(265)

Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che il Brasile era l’unico paese rappresentativo appropriato disponibile, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.

Conclusioni

(266)

Alla luce dell’analisi di cui sopra, il Brasile ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerato un paese rappresentativo appropriato.

3.2.7.   Fonti utilizzate per stabilire costi e valori di riferimento esenti da distorsioni

(267)

Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro, utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati in detta nota.

(268)

Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha dichiarato che, per costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il Global Trade Atlas («GTA») per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare ossido di propilene, etanolo, fosforo e cloro.

(269)

La Commissione ha anche rilevato che uno dei produttori esportatori inclusi nel campione ha acquistato ossicloruro di fosforo (un prodotto semilavorato utilizzato nella produzione di TCPP e TEP) invece di produrlo da cloro e fosforo.

(270)

Poiché l’ossicloruro di fosforo era commercializzato in tutto il mondo in quantità molto limitate a causa della sua pericolosità, la Commissione ha annunciato nella seconda nota che avrebbe determinato il relativo valore di riferimento:

utilizzando i tassi di consumo verificati di ciascun fattore produttivo (cloro, fosforo, lavoro ed energia) utilizzato dagli esportatori cinesi che producono ossicloruro di fosforo da cloro e fosforo;

e sostituendo il costo di tali fattori produttivi con i prezzi esenti da distorsioni del Brasile per calcolare il prezzo dell’ossicloruro di fosforo.

(271)

La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe utilizzato le statistiche fornite dall’Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística («IBGE») (76) per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni in Brasile e i prezzi pubblicati dal Ministério de Minas e Energia (77) per l’energia elettrica e il vapore (sulla base del gas naturale).

(272)

Nella seconda nota, la Commissione ha anche informato le parti interessate che, visto il peso trascurabile di alcune delle materie prime sul costo totale di produzione, queste voci trascurabili, che rappresentano meno dello 0,6 % del costo totale di produzione indicato dai produttori esportatori inclusi nel campione, sono state raggruppate sotto la dicitura «materiali di consumo».

(273)

La Commissione ha poi comunicato di voler calcolare la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e applicare tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime utilizzando i parametri di riferimento esenti da distorsioni stabiliti nel paese rappresentativo appropriato.

3.2.7.1.   Fattori produttivi

(274)

Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i fattori produttivi indicati di seguito e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base:

Tabella 1

Fattori produttivi

Fattore produttivo

Codice delle merci (78)

Valore esente da distorsioni

Fonte dei dati

Materie prime

Ossido di propilene

2910 20 00

15 373 CNY/t

GTA

Etanolo

2207 10 10

6 012 CNY/t (79)

GTA

Fosforo

2804 70 10

31 772 CNY/t

GTA

Cloro

2801 10 00

1 086 CNY/t

GTA

Lavoro

Lavoro

N/D

68,64 CNY/ora

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Energia

Energia elettrica

N/D

0,84 CNY/kWh

Ministério de Minas e Energia

Gas naturale

N/D

18,14  USD/MMBtu

Ministério de Minas e Energia

Vapore

N/D

351,34 CNY/t

Ministério de Minas e Energia (calcolo basato sul costo del gas)

3.2.7.2.   Materie prime

(275)

Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate allo stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione e i costi di trasporto, come spiegato ai considerando 280 e 281.

(276)

Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, ad esclusione della Cina e dei paesi che non sono membri dell’OMC elencati nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(277)

La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla Cina in Brasile avendo concluso, al considerando 61, che non è opportuno utilizzare prezzi e costi praticati sul mercato interno della Cina in ragione dell’esistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(278)

In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. Dopo l’esclusione delle importazioni dalla Cina nel paese rappresentativo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo.

(279)

Per alcuni fattori produttivi, i costi effettivi sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell’inchiesta di riesame. Poiché il valore utilizzato per tali fattori produttivi non ha inciso in modo apprezzabile sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi nei materiali di consumo, come spiegato al considerando 272.

(280)

Per stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha applicato i dazi all’importazione pertinenti del paese rappresentativo.

(281)

La Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato per l’approvvigionamento delle materie prime sotto forma di percentuale del costo effettivo di tali materie prime; quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni.

(282)

La Commissione ha ritenuto che, nell’ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima dei produttori esportatori e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna allo stabilimento della società nel paese rappresentativo.

(283)

In risposta alla seconda nota, Shandong Yarong ha chiesto alla Commissione di applicare un adeguamento al prezzo all’importazione dell’ossido di propilene in Brasile, in quanto i costi di imballaggio delle importazioni in Brasile possono differire da quelli sul mercato interno della Cina.

(284)

Data la mancanza di elementi di prova per tale richiesta, e la mancanza di informazioni che consentirebbero alla Commissione di applicare l’adeguamento, la richiesta è stata respinta.

(285)

Nelle sue osservazioni sulla prima e sulla seconda nota, Anhui RunYue ha affermato che i prezzi all’importazione delle materie prime indicati nel GTA erano stabiliti a livello cif e pertanto comprendevano i costi di nolo marittimo e assicurazione, mentre i produttori cinesi acquistavano le materie prime sul mercato locale a prezzi che non includevano costi di nolo marittimo e assicurazione.

(286)

Secondo il parere della società, al fine di garantire un confronto equo i costi di nolo marittimo e assicurazione quindi dovrebbero essere dedotti dai prezzi indicati nel GTA per il Brasile.

(287)

La Commissione ha osservato di aver utilizzato in modo coerente nelle precedenti inchieste antidumping i prezzi cif disponibili nelle statistiche commerciali per stabilire un prezzo di acquisto dei fattori produttivi disponibili sul mercato interno del paese rappresentativo.

(288)

La Commissione ha ritenuto che tale prezzo fosse in diretta concorrenza con i prezzi praticati sul mercato interno nel paese rappresentativo e potesse quindi essere utilizzato come valore di riferimento appropriato ai fini dell’inchiesta. Su tale base, l’argomentazione è stata respinta.

(289)

Anhui RunYue, l’unico produttore esportatore che acquista ossicloruro di fosforo, ha anche chiesto alla Commissione di fornire maggiori informazioni sul metodo di calcolo del valore di riferimento per tale fattore produttivo. La Commissione ha comunicato ad Anhui RunYue il calcolo di tale valore di riferimento nel periodo di comunicazione preventiva.

3.2.7.3.   Lavoro

(290)

La Commissione si è avvalsa delle statistiche pubblicate dall’Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística («IBGE») (80) per stabilire il valore di riferimento per il lavoro in Brasile. Le statistiche dell’IBGE fornivano informazioni dettagliate in materia di salari, relativi oneri sociali e numero di addetti nel settore manifatturiero per il 2021. Tali dati erano forniti su base annua.

(291)

La Commissione ha utilizzato i dati sul costo del lavoro (limitati al personale addetto alla produzione) per l’attività economica «Fabbricazione di prodotti chimici» secondo la classificazione NACE Rev.2 (81).

(292)

I valori sono stati indicizzati al periodo dell’inchiesta utilizzando l’indice nazionale dei prezzi al consumo (Índice Nacional de Preços ao Consumidor, «INPC») pubblicato dall’IBGE (82).

(293)

Poiché nelle statistiche dell’IBGE non erano disponibili informazioni sulle ore di lavoro in Brasile, per calcolare il valore di riferimento la Commissione ha utilizzato le informazioni sulle ore di lavoro settimanali in Brasile fornite dall’ILO (83).

(294)

La Commissione ha pertanto calcolato il costo orario del lavoro in Brasile dividendo il costo del lavoro annuo indicato nelle statistiche dell’IBGE per le ore di lavoro annue.

(295)

Come indicato al considerando 331, nel calcolo del valore normale il costo orario del lavoro in Brasile è stato poi moltiplicato per il numero di ore di lavoro indicato dai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato.

(296)

In seguito alla seconda nota, CPCIF, Anhui RunYue e Shandong Yarong hanno presentato osservazioni sulla fonte utilizzata per stabilire il costo del lavoro esente da distorsioni.

(297)

La CPCIF ha affermato che, visto il metodo statistico (indagine sulle imprese) e il tipo di dati (dati di indagine) utilizzati dall’IBGE, la qualità delle statistiche dipendeva dalla volontà delle imprese di rispondere al sondaggio, cosa che, in assenza di dettagli circa le imprese intervistate, rendeva opinabile la rappresentatività dei dati per il settore industriale pertinente.

(298)

La Commissione ha osservato che l’IBGE è un’entità gestita dall’amministrazione federale, sotto la guida del ministero dell’Economia e il principale fornitore di dati e informazioni sul paese. Essa ha pertanto ritenuto che i dati raccolti e i metodi utilizzati dall’entità fossero sufficientemente affidabili e fungessero da fonte primaria di dati statistici in Brasile. La disponibilità di informazioni sulle imprese che hanno partecipato a una particolare indagine non è stata ritenuta necessaria per confermare l’affidabilità di tale istituzione, dei metodi statistici utilizzati e dei dati da essa raccolti. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(299)

La CPCIF ha anche osservato che il costo del lavoro calcolato dalla Commissione era gonfiato da una serie di fattori, in particolare una percentuale troppo elevata di oneri sociali, l’inclusione di costi non obbligatori e il doppio conteggio di altri costi. Ha anche contestato il fatto che il conteggio dei dipendenti fosse effettuato a fine esercizio, escludendo così il personale licenziato nel corso dell’anno, ma includendo la relativa indennità di licenziamento, con il risultato di gonfiare il dato del salario per dipendente.

(300)

In primo luogo, la Commissione ha applicato ai salari del personale addetto alla produzione una percentuale degli oneri sociali e altre indennità lavorative calcolata come rapporto tra gli oneri complessivi e i salari complessivi. Secondo la CPCIF, la Commissione avrebbe dovuto adeguare tale percentuale, in quanto il costo del personale non addetto alla produzione dovrebbe avere un peso maggiore, tenendo conto del livello di retribuzione probabilmente più elevato. La CPCIF tuttavia non ha comprovato la sua affermazione, né ha suggerito possibili metodi per effettuare l’adeguamento.

(301)

In secondo luogo, l’IBGE includeva nelle sue statistiche i costi del lavoro dettagliati, comprensivi degli adeguamenti sociali a norma di legge, ma anche dei costi non obbligatori a carico dei datori di lavoro; poiché tali costi erano parte integrante del costo del lavoro e pertinenti per il calcolo del costo del lavoro medio, non vi era motivo di escluderli. La CPCIF inoltre non ha fornito elementi di prova convincenti del doppio conteggio di alcuni costi.

(302)

La Commissione infine ha osservato che il numero degli addetti alla produzione si è mantenuto stabile nel 2021, evidenziando un aumento molto contenuto pari al 2 %; ha pertanto ritenuto che il conteggio a fine esercizio fosse un’approssimazione affidabile del numero medio di addetti alla produzione nel corso dell’anno.

(303)

Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

(304)

Anhui RunYue ha affermato che il costo del lavoro era influenzato da numerosi fattori e variava in misura significativa tra diversi paesi a reddito medio-alto. La società ha quindi chiesto che il suo costo del lavoro sia considerato esente da distorsioni dalla Commissione e non debba essere sostituito.

(305)

La Commissione ha osservato che, una volta accertata l’esistenza di distorsioni significative in relazione al prodotto oggetto dell’inchiesta conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, non è possibile utilizzare i costi effettivi dei singoli produttori esportatori, a meno che non si sia positivamente accertato che sono esenti da distorsioni sulla base di elementi di prova precisi e adeguati. Non essendo questo il caso, è stato accertato che i costi pertinenti non erano esenti da distorsioni e la richiesta è stata respinta.

(306)

La CPCIF e Anhui RunYue hanno chiesto alla Commissione di non utilizzare l’indice dei prezzi al consumo (INPC) per adeguare i dati dell’IBGE. La CPCIF ha affermato che non era opportuno utilizzare tale indice dato che il potere d’acquisto dei dipendenti era ridotto a causa dell’inflazione elevata e ha suggerito di utilizzare il salario medio per trimestre in Brasile pubblicato dall’IBGE. Secondo Anhui RunYue, non esisteva una correlazione positiva esatta tra l’indice nazionale dei prezzi al consumo e il livello dei salari, poiché erano influenzati da fattori diversi. Né la CPCIF né Anhui RunYue tuttavia hanno comprovato le loro affermazioni.

(307)

La Commissione ha rilevato inoltre che l’indice nazionale dei prezzi al consumo era ampiamente utilizzato in Brasile nei negoziati salariali, poiché misurava la variazione di prezzo per la categoria salariale fino a 5 salari minimi (84). La Commissione ha pertanto ritenuto che fosse un indice appropriato per misurare l’inflazione dei salari. La richiesta è stata respinta.

(308)

Shandong Yarong ha criticato la Commissione per aver utilizzato due fonti diverse per stabilire il costo orario del lavoro in Brasile, ossia l’IBGE per i salari e gli oneri sociali e i dati ILO per il numero di ore di lavoro mensili in Brasile.

(309)

Shandong Yarong ha affermato che la Commissione dovrebbe utilizzare solo i dati ILO, invece di combinare due fonti diverse, o, in alternativa utilizzare le ore di lavoro effettive dei produttori esportatori cinesi.

(310)

Poiché l’IBGE non pubblica i suoi calcoli sul numero di ore di lavoro mensili in Brasile, la Commissione non era in grado di reperire i costi e le ore di lavoro dalla stessa fonte, e simili limitazioni non erano necessarie. Shandong Yarong non ha neanche indicato un motivo per cui una delle due fonti di dati non sarebbe affidabile.

(311)

La Commissione ha osservato altresì che l’ILO non forniva lo stesso livello di dettaglio dell’IBGE, poiché presentava dati aggregati per l’intero settore manifatturiero, a prescindere dalla dimensione e dal sottogruppo di attività delle società, per cui considerava l’IBGE una fonte di dati più affidabile per accertare un costo del lavoro esente da distorsioni.

(312)

La Commissione ha anche considerato che sarebbe un errore metodologico stabilire il valore di riferimento per il costo del lavoro in un paese, in questo caso il Brasile, utilizzando il numero di ore di lavoro in un paese diverso; le statistiche sul costo del lavoro dovrebbero riflettere il volume dell’input di lavoro, ossia il numero di ore di lavoro effettive, e i costi corrispondenti a carico del datore di lavoro per tale volume di input di lavoro.

(313)

Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

3.2.7.4.   Energia elettrica

(314)

Il prezzo dell’energia elettrica per utenti industriali in Brasile è pubblicato dal ministero delle Miniere e dell’energia (Ministério de Minas e Energia). La Commissione ha utilizzato i prezzi medi pubblicati nel «bollettino mensile brasiliano dell’energia» per il periodo dell’inchiesta.

(315)

La CPCIF ha affermato che il bollettino non era una fonte adeguata poiché, secondo lo stesso ministero brasiliano delle Miniere e dell’Energia, consentiva solo «una stima ragionevole del comportamento mensile e cumulativo della domanda totale di energia in Brasile». La CPCIF ha chiesto alla Commissione di utilizzare i dati di un’altra pubblicazione (85) del ministero delle Miniere e dell’energia che era stata utilizzata in casi precedenti.

(316)

La Commissione ha respinto tale richiesta. Il ministero delle Miniere e dell’energia raccoglieva i dati per tutte le sue pubblicazioni in materia di energia elettrica dalla stessa fonte, l’Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) (86) e pertanto il bollettino mensile presentava lo stesso livello di affidabilità di altre pubblicazioni.

(317)

La CPCIF ha anche suggerito che i prezzi indicati nel bollettino del ministero delle Miniere e dell’energia potessero includere le tasse e l’IVA, che in tal caso avrebbero dovuto essere eliminate.

(318)

La Commissione ha esaminato la questione e ha concluso che il Brasile non applicava l’IVA sull’energia. Le tariffe pubblicate nel bollettino mensile tuttavia comprendevano l’«Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços» («ICMS»), un’imposta prelevata dagli Stati brasiliani sulla circolazione delle merci e la fornitura di servizi di trasporto e di comunicazione interstatali e intercomunali. Tale imposta poteva essere recuperata dagli utenti industriali e pertanto non risultava effettivamente pagata. Poiché la ICMS era stata riscossa dalla maggior parte degli Stati a un’aliquota tra il 17 % e il 18 % durante il periodo dell’inchiesta, la Commissione ha ricalcolato il valore di riferimento per l’energia elettrica, riducendo in media del 17,5 % le tariffe pubblicate.

3.2.7.5.   Vapore

(319)

Nella seconda nota la Commissione ha indicato la sua intenzione di calcolare il prezzo del vapore in Brasile utilizzando il metodo suggerito dal dipartimento per l’Energia degli Stati Uniti (87). Tale metodo prevede di basare il costo del vapore sull’input di calore richiesto per produrlo. A tale proposito la Commissione ha utilizzato il gas naturale come input di calore, applicando il prezzo del gas per gli utenti industriali in Brasile pubblicato dal ministero delle Miniere e dell’energia del Brasile (88) durante il periodo dell’inchiesta.

(320)

La CPCIF ha suggerito che, poiché il Brasile aveva ampie riserve di carbone, sarebbe più probabile che il vapore derivasse dalla combustione del carbone bituminoso piuttosto che del gas naturale e che il metodo della Commissione dovrebbe riflettere questa indicazione.

(321)

La CPCIF non ha fornito elementi di prova del fatto che il carbone bituminoso fosse un input più appropriato per generare vapore in Brasile e più nello specifico nel settore chimico. Al contrario, dal bilancio energetico del Brasile (89) pubblicato dalla Empresa de Pesquisa Energética («EPE»), l’ufficio di ricerca del ministero delle Miniere e dell’energia, è risultato che nel mix energetico utilizzato nel settore chimico la quota del gas naturale era molto superiore a quella del carbone bituminoso, con il gas naturale che rappresentava il 31 % del consumo di energia contro il 2,2 % del carbone bituminoso. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(322)

Come per l’energia elettrica, la CPCIF ha affermato che la Commissione dovrebbe applicare il prezzo del gas al netto delle imposte, poiché il prezzo pubblicato nel bollettino era comprensivo di imposte. La Commissione ha ritenuto che la richiesta fosse fondata in quanto la ICMS era applicata anche sul gas, ma in seguito poteva essere recuperata dagli utenti industriali e pertanto non risultava effettivamente versata. La Commissione ha quindi ricalcolato il prezzo del gas deducendo il 17,5 % relativo alla ICMS.

3.2.7.6.   Spese generali di produzione, SGAV e profitti

(323)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». Inoltre è stato necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra.

(324)

Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state espresse in percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dai produttori esportatori. Tale percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni.

(325)

Per stabilire un importo congruo ed esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari di Elekeiroz SA per il 2022 pubblicati nel sito web della società (90).

(326)

La CPCIF ha osservato che in tali conti per il 2022 i risultati della società sono suddivisi tra vendite di sostanze chimiche organiche e inorganiche. La CPCIF ha asserito che l’uso di dati finanziari relativi al segmento delle sostanze chimiche organiche rifletterebbe meglio le SGAV e i profitti di un produttore di esteri di alchilfosfato.

(327)

Poiché gli esteri di alchilfosfato sono composti organici, la Commissione ha ritenuto fondata l’osservazione della CPCIF e ha quindi preso in considerazione solo i dati relativi al segmento delle sostanze organiche nel calcolo delle SGAV e dei profitti.

(328)

Shandong Yarong ha chiesto alla Commissione di limitare i profitti di Elekeiroz SA al profitto di riferimento dell’industria dell’Unione indicato nella denuncia.

(329)

Poiché in tal caso l’utilizzo dei bilanci di Elekeiroz di fatto risulterebbe inutile e non si rifletterebbero i profitti realizzati dalla società, la richiesta di ridurre i profitti è stata respinta.

3.2.8.   Calcolo

(330)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(331)

La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di produzione esenti da distorsioni. La Commissione ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi del produttore esportatore che ha collaborato. Tali tassi di consumo forniti dai produttori esportatori inclusi nel campione sono stati appurati nel corso della verifica. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo.

(332)

Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, come descritto al considerando 324.

(333)

La Commissione ha poi aggiunto l’8,49 % e l’8,39 %, rispettivamente per SGAV e profitti di Elekeiroz SA, come spiegato al considerando 325, entrambi espressi come percentuale del costo delle vendite.

3.3.   Prezzo all’esportazione

(334)

I produttori esportatori inclusi nel campione hanno esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società collegate.

(335)

Per le esportazioni del prodotto in esame effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione, il prezzo all’esportazione era il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione nell’Unione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(336)

Per un produttore esportatore incluso nel campione, una piccola quantità di esportazioni nell’Unione era effettuata tramite un operatore commerciale collegato in un paese terzo. In tal caso il prezzo all’esportazione era il prezzo al quale il prodotto è stato rivenduto per la prima volta a un acquirente indipendente nell’Unione.

3.4.   Confronto

(337)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica dei produttori esportatori inclusi nel campione. Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tenere conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.

(338)

In conformità dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, sono stati effettuati adeguamenti per tenere conto del trasporto, dell’assicurazione, della movimentazione e delle attività di carico, dei dazi doganali, dei costi del credito, delle spese bancarie e delle commissioni.

(339)

Per il produttore esportatore Nantong Jiangshan è stato effettuato un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), per le vendite effettuate tramite un operatore commerciale con sede a Singapore per garantire la comparabilità dei prezzi.

(340)

La Commissione ha stabilito che la società collegata con sede a Singapore svolgeva funzioni comparabili a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. Tale risultanza si è basata sui seguenti «indizi concordanti» (91):

(341)

L’operatore commerciale con sede in un paese diverso ha svolto funzioni essenzialmente relative alle vendite, come la ricerca di clienti, la conduzione di trattative di vendita, la firma di contratti, l’organizzazione di spedizioni e la preparazione di documenti per lo sdoganamento secondo i requisiti del cliente. Tali funzioni sono state svolte in relazione a tutte le vendite all’esportazione nell’Unione nelle quali era coinvolto l’operatore commerciale. Tali vendite costituivano una minima parte delle vendite all’esportazione nell’Unione effettuate da Nantong Jiangshan durante il periodo dell’inchiesta.

(342)

Infine il contratto tra Nantong Jiangshan e l’operatore commerciale collegato contiene clausole che confermano l’indipendenza dell’operatore nella sua attività economica e la mancanza di responsabilità solidale tra l’operatore commerciale e Nantong Jiangshan.

(343)

Poiché le funzioni di tale operatore erano quelle di un agente che opera sulla base di commissioni era giustificato un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i). L’adeguamento è consistito nella deduzione delle SGAV dell’operatore commerciale e di un importo nozionale di profitti, che di norma sarebbe effettuata in relazione a importatori indipendenti che hanno collaborato.

(344)

Poiché il profitto dell’importatore indipendente che ha collaborato (92) non ha potuto essere comunicato, la Commissione ha deciso di ricorrere al margine di profitto utilizzato in un’inchiesta recente concernente un prodotto chimico, segnatamente il margine di profitto del 6,89 % di un importatore indipendente accertato nell’inchiesta sugli alcoli polivinilici (93). Tale margine di profitto è stato ritenuto appropriato alla luce delle informazioni disponibili.

3.5.   Margini di dumping

(345)

Per i produttori esportatori inclusi nel campione la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(346)

Su tale base, i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping provvisorio

Anhui RunYue Technology Co., Ltd.

45,1  %

Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Limited Liability Co.

68,4  %

Shandong Yarong Chemical Co., Ltd.

6 3,0  %

(347)

Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato quindi stabilito sulla base dei margini calcolati per i produttori esportatori inclusi nel campione.

(348)

Su tale base, il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione è pari al 59,1 %.

(349)

Per tutti gli altri produttori esportatori della Cina la Commissione ha stabilito il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori.

(350)

Il livello di collaborazione corrisponde al volume delle esportazioni nell’Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso in percentuale delle importazioni totali nell’Unione dal paese interessato durante il periodo dell’inchiesta, in base alle statistiche di Eurostat.

(351)

Nel caso di specie il livello di collaborazione è alto, poiché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituivano oltre l’80 % delle importazioni totali durante il periodo dell’inchiesta. Su tale base, la Commissione ha ritenuto opportuno stabilire il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato al livello della società inclusa nel campione con il margine di dumping più elevato.

(352)

I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping provvisorio

Anhui RunYue Technology Co., Ltd.

45,1  %

Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Limited Liability Co.

68,4  %

Shandong Yarong Chemical Co., Ltd.

6 3,0  %

Altre società che hanno collaborato non incluse nel campione, indicate nell’allegato

59,1  %

Tutte le altre società

68,4  %

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione dell’industria dell’Unione e della produzione dell’Unione

(353)

Il prodotto simile è stato fabbricato da tre produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Essi costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(354)

La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta è stata calcolata in circa 18 274 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili sull’industria dell’Unione, quali le risposte ai questionari antidumping di tutti i tre produttori dell’Unione. Come indicato al considerando 10, i tre produttori dell’Unione coinvolti nell’inchiesta rappresentavano la totalità della produzione dell’Unione del prodotto simile.

4.2.   Determinazione del mercato pertinente dell’Unione

(355)

Al fine di stabilire se l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio e di determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell’industria dell’Unione, la Commissione ha esaminato se e in quale misura l’utilizzo successivo della produzione dell’industria dell’Unione del prodotto simile dovesse essere preso in considerazione nell’analisi.

(356)

La Commissione ha constatato che una piccola parte della produzione totale dei produttori dell’Unione era destinata al mercato vincolato. Solo uno dei produttori dell’Unione aveva venduto o utilizzato il prodotto in regime vincolato e a causa della natura riservata di tali dati i volumi esatti non possono essere divulgati nel presente regolamento. Il mercato vincolato era stabile e inferiore al 2 % del consumo totale dell’Unione.

(357)

La Commissione ha esaminato determinati indicatori economici relativi all’industria dell’Unione sulla base dei dati delle vendite sul mercato libero. Tali indicatori sono: volume delle vendite e prezzi di vendita sul mercato dell’Unione; quota di mercato; crescita; volume e prezzi delle esportazioni; redditività; utile sul capitale investito; e flusso di cassa.

(358)

Per quanto concerne altri indicatori economici, tuttavia, è stato possibile esaminarli in modo adeguato solo in riferimento all’attività complessiva, compreso l’uso e le vendite vincolati dell’industria dell’Unione. Si tratta di: produzione; capacità; utilizzo degli impianti; investimenti; scorte; occupazione; produttività; salari; e capacità di ottenere capitale. Essi dipendono dall’intera attività, a prescindere dal fatto che la produzione sia vincolata o ceduta sul mercato libero.

(359)

Poiché solo una piccola parte della produzione dei produttori dell’Unione era destinata al mercato vincolato, l’inchiesta non ha riscontrato differenze significative tra gli indicatori economici esaminati con riferimento all’intera attività o sulla base dei dati per il mercato libero.

4.3.   Consumo dell’Unione

(360)

Le importazioni del prodotto in esame rientrano in codici TARIC diversi e uno dei codici comprende anche prodotti diversi dal prodotto in esame. È stato pertanto necessario stabilire le importazioni sulla base delle statistiche Eurostat in combinazione con dati specifici relativi al prodotto in esame di un fornitore di informazioni di mercato (ThinkReal (94)). Poiché le informazioni di mercato sono disponibili solo su abbonamento, la Commissione ha concordato di divulgare tali dati solo in intervalli di valori e/o indicizzati.

(361)

Prima del 2020, il TCCP era classificato con il codice TARIC 2919900090, che copre una gamma di prodotti più ampia. Dal 2020, il TCPP è classificato con il codice 3824999238, che non comprende altri prodotti. Le importazioni di TCPP tuttavia hanno continuato a essere riportate con il codice generale 2919900090. Al fine di stabilire il volume delle importazioni di TCPP, la Commissione ha utilizzato le informazioni di mercato di ThinkReal, che contengono i volumi delle esportazioni cinesi del solo TCPP. La Commissione ha utilizzato i dati di Eurostat combinati con quelli di ThinkReal per stabilire il prezzo del TCPP nel periodo in esame. Per quanto riguarda le importazioni di TEP, la Commissione si è basata sulle statistiche di Eurostat riferite al codice TARIC 2919900050, poiché tale codice comprende solo il prodotto in esame.

(362)

La Commissione ha informato le parti interessate che intendeva utilizzare il metodo di cui sopra per stabilire le importazioni, con la pubblicazione di una nota il 15 novembre 2023 (95). In tale nota la Commissione ha descritto il metodo nel dettaglio e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul metodo e sui volumi e valori stabiliti per le importazioni. La CPCIF, un importatore del prodotto in esame, Prochema, e un utilizzatore, Kingspan, hanno presentato osservazioni su tale nota.

(363)

Kingspan ha affermato che, per quanto a sua conoscenza, non esiste produzione di TEP al di fuori della Cina e i volumi delle importazioni di TEP da paesi terzi sono probabilmente di origine cinese.

(364)

Prochema ha presentato informazioni sulle esportazioni cinesi raccolte dai suoi partner cinesi. Prochema ha anche ribadito i suoi argomenti precedenti contro l’istituzione di misure, che sono approfonditi nella sezione 7.2 del presente regolamento.

(365)

Nessuna delle osservazioni citate ai considerando da 362 a 364 ha affrontato o contestato il metodo descritto nella nota della Commissione sulle statistiche sulle importazioni, né i volumi e valori delle importazioni ivi stabiliti.

(366)

In questa fase quindi la Commissione applica il metodo descritto nella nota del 15 novembre 2023.

(367)

La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base di a) le vendite sul mercato libero (96) dell’Unione di tutti i produttori noti dell’Unione e b) le importazioni nell’Unione da tutti i paesi terzi come indicato da Eurostat in combinazione con i dati del fornitore di informazioni di mercato di cui al considerando 360, tenendo conto quindi anche dei dati presentati dai produttori esportatori che hanno collaborato nel paese interessato. Sulla tale base, nel periodo in esame il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell’Unione (in tonnellate)

 

2019

2020

2021

2022

Periodo dell’inchiesta

Consumo totale dell’Unione (mercato libero)

90 000 – 99 000

78 000 – 86 000

78 000 – 84 000

76 000 – 87 000

71 000 – 81 000

Indice

100

91

86

89

79

Fonte:

produttori dell’Unione, Eurostat e ThinkReal.

(368)

Il consumo totale dell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta è dapprima diminuito tra il 2019 e il 2021. Il calo ha coinciso con un rallentamento dell’attività economica dovuto alle misure di lockdown e alla riduzione dei flussi commerciali internazionali durante la crisi COVID-19. Il consumo è aumentato leggermente nel 2022, senza tuttavia raggiungere il livello del 2019, e nel periodo dell’inchiesta è nuovamente diminuito in concomitanza con il rallentamento dell’attività nel settore delle costruzioni. Nel periodo in esame il consumo del prodotto in esame nel complesso è sceso del 21 %.

4.4.   Importazioni dal paese interessato

4.4.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(369)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati di Eurostat e ThinkReal. La quota di mercato delle importazioni cinesi è stata calcolata confrontando i volumi delle importazioni con il consumo del mercato libero dell’Unione, come indicato nella tabella 2.

(370)

Le importazioni nell’Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

 

2019

2020

2021

2022

Periodo dell’inchiesta

Volume delle importazioni dal paese interessato in tonnellate

53 000 – 62 000

40 000 – 48 000

41 000 – 47 000

57 000 – 68 000

56 000 – 66 000

Indice

100

83

73

114

105

Quota di mercato sul mercato libero

60  %

55  %

51  %

77  %

80  %

Fonte:

Eurostat e ThinkReal.

(371)

Il volume delle importazioni dalla Cina ha rappresentato il 60 % del consumo dell’Unione nel 2019. Durante il 2020 e il 2021, il volume delle importazioni dalla Cina è diminuito a causa dei vincoli logistici e del rallentamento dei flussi commerciali internazionali derivanti dalla crisi COVID-19.

(372)

Dopo il 2021, in seguito all’allentamento dei vincoli logistici, il volume delle importazioni dalla Cina è aumentato rapidamente. L’aumento più significativo si è registrato tra il 2021 e il 2022, con un incremento del 56 % su base annua. Il volume delle importazioni cinesi si è mantenuto su un livello elevato anche nel periodo dell’inchiesta, malgrado il calo del consumo dell’Unione.

(373)

Di conseguenza la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata dal 60 % all’80 % nel periodo in esame, segnando un aumento del 32 % tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta.

4.4.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi

(374)

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati di Eurostat e ThinkReal. L’undercutting dei prezzi all’importazione è stato stabilito in base ai dati dei produttori esportatori del paese interessato che hanno collaborato e ai dati relativi alle vendite sul mercato interno forniti dall’industria dell’Unione per il periodo dell’inchiesta.

(375)

Il prezzo medio delle importazioni nell’Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzi all’importazione (in EUR/tonnellata)

 

2019

2020

2021

2022

Periodo dell’inchiesta

Cina

1 463

1 506

2 531

2 122

1 621

Indice

100

103

173

145

111

Fonte:

Eurostat e ThinkReal.

(376)

I prezzi medi delle importazioni dalla Cina sono dapprima aumentati notevolmente. L’aumento ha coinciso con il volume ridotto delle importazioni a causa dei vincoli logistici derivanti dalla crisi COVID-19. Dopo il 2021 si è registrata un’inversione di tendenza. Parallelamente all’aumento del volume, il prezzo delle importazioni dalla Cina del prodotto in esame è diminuito sensibilmente rispetto al 2021. Con l’eccezione del 2020 e 2021, i prezzi delle importazioni sono rimasti inferiori ai prezzi di vendita dei produttori dell’Unione inclusi nel campione e al costo di produzione durante il periodo in esame, come illustrato nella tabella 8.

(377)

Il prezzo delle importazioni di TCPP è stato inferiore al prezzo delle importazioni di TEP per tutto il periodo in esame. Il prezzo di entrambi i tipi di prodotto ha seguito lo stesso andamento: un notevole aumento nel biennio 2021-2022 e un calo nel periodo dell’inchiesta. Nel complesso il prezzo delle importazioni di TEP è aumentato del 28 % durante il periodo in esame, mentre il prezzo delle importazioni di TCPP è aumentato del 5 %.

(378)

La Commissione ha stabilito l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell’Unione applicati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguata a livello franco fabbrica e la media ponderata dei prezzi corrispondenti per tipo di prodotto delle importazioni dai produttori cinesi che hanno collaborato applicati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione.

(379)

Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotti per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato teorico dei produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. È emerso un margine di undercutting medio ponderato compreso tra il 32,0 % e il 35,5 % dovuto alle importazioni dai produttori che hanno collaborato nel paese interessato sul mercato dell’Unione.

4.5.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.5.1.   Osservazioni generali

(380)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

(381)

Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati forniti dai produttori dell’Unione sottoposti a controllo incrociato con i dati contenuti nella denuncia. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione. Poiché i tre produttori dell’Unione coinvolti nell’inchiesta rappresentavano la totalità dell’industria dell’Unione, i dati macroeconomici e microeconomici si riferivano a tutti i produttori dell’Unione e sono risultati rappresentativi della situazione economica dell’industria dell’Unione.

(382)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(383)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.5.2.   Indicatori macroeconomici

4.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(384)

Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti dell’Unione hanno registrato nel complesso il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2019

2020

2021

2022

Periodo dell’inchiesta

Volume di produzione in tonnellate

41 519

44 574

48 301

21 643

18 274

Indice

100

107

116

52

44

Capacità produttiva in tonnellate

60 200

60 600

60 600

60 600

60 600

Indice

100

101

101

101

101

Utilizzo degli impianti

69  %

74  %

80  %

36  %

30  %

Fonte:

produttori dell’Unione.

(385)

Nel periodo in esame il volume della produzione dell’industria dell’Unione è sceso del 56 %. Tale calo della produzione ha interessato tutti i produttori dell’Unione. L’andamento dei volumi di produzione ha evidenziato un quadro opposto ai volumi delle importazioni cinesi, con l’industria dell’Unione che inizialmente è stata in grado di aumentare la sua produzione dal 2019 al 2021, quando le importazioni cinesi hanno subito una contrazione dovuta ai vincoli logistici derivanti dalla crisi COVID-19. Dopo il 2021 le importazioni cinesi sono aumentate nuovamente e i volumi di produzione dell’Unione sono scesi del 64 % dal 2021 al 2022, anche quando il consumo dell’Unione è aumentato. Nel periodo dell’inchiesta, quando il consumo dell’Unione ha subito una contrazione, i volumi di produzione dell’industria dell’Unione sono ulteriormente diminuiti.

(386)

La capacità produttiva è rimasta praticamente invariata nel periodo in esame, con un lieve aumento rispetto al 2020 dovuto a piccoli investimenti per eliminare le strozzature. A causa del calo dei volumi di produzione, il tasso di utilizzo degli impianti è sceso dal 69 % nel 2019 a solo 30 % nel periodo dell’inchiesta. Il calo dell’utilizzo degli impianti ha seguito lo stesso andamento della riduzione del volume di produzione e nel periodo in esame si è osservato un calo complessivo del 56 % nell’utilizzo degli impianti.

4.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(387)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2019

2020

2021

2022

Periodo dell’inchiesta

Volume totale delle vendite sul mercato libero dell’Unione in tonnellate

31 000 – 38 000

30 000 – 37 000

31 000 – 38 000

18 000 – 22 000

14 000 – 17 000

Indice

100

97

100

50

42

Quota di mercato delle vendite sul mercato libero

39  %

42  %

46  %

22  %

20  %

Indice

100

106

116

55

51

Fonti:

produttori dell’Unione, Eurostat e ThinkReal.

(388)

Nel periodo in esame il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è diminuito del 58 %. La diminuzione del volume delle vendite dell’industria dell’Unione è stata molto superiore al calo del 21 % del consumo dell’Unione nello stesso periodo.

(389)

Di conseguenza, ciò si è tradotto in una riduzione della quota di mercato dell’industria dell’Unione sul mercato libero, dal 39 % nel 2019 al 20 % durante il periodo dell’inchiesta.

4.5.2.3.   Crescita

(390)

Il consumo del mercato libero dell’Unione è diminuito di circa il 21 % nel periodo in esame, in seguito al rallentamento dell’attività di costruzione. Nel contempo il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato libero dell’Unione è diminuito del 58 %. L’industria dell’Unione ha quindi perso una parte significativa della sua quota di mercato, a differenza della quota di mercato delle importazioni dal paese interessato che è aumentata in misura considerevole nello stesso periodo.

4.5.2.4.   Occupazione e produttività

(391)

Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Occupazione e produttività

 

2019

2020

2021

2022

Periodo dell’inchiesta

Numero di dipendenti (equivalente a tempo pieno – ETP)

67

71

74

62

58

Indice

100

107

110

93

86

Produttività (in tonnellate/ETP)

623

627

657

348

317

Indice

100

101

106

56

51

Fonte:

produttori dell’Unione.

(392)

Il livello di occupazione dell’industria dell’Unione è dapprima aumentato grazie all’incremento delle vendite e della produzione. In seguito al calo della produzione e delle vendite dopo il 2021, anche l’occupazione è diminuita, invertendo la tendenza del periodo dal 2019 al 2021. Nell’arco dell’intero periodo in esame, l’occupazione è diminuita a causa della riduzione della produzione dei produttori dell’Unione. Ciò ha comportato una riduzione del 14 % della forza lavoro, senza tener conto dell’occupazione indiretta.

(393)

Tra il 2019 e il 2021 è aumentata anche la produttività. Dopo il 2021 tuttavia ha subito un drastico calo, in linea con la riduzione dei volumi di produzione. A causa delle caratteristiche specifiche dell’industria della trasformazione chimica, che richiede un certo numero di dipendenti per mantenere in funzione i processi produttivi a prescindere dal livello dei volumi di produzione, non è stato possibile adattare pienamente l’occupazione al calo dei livelli di produzione. La conseguenza è stata un calo della produttività del 49 % nell’arco dell’intero periodo in esame.

4.5.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(394)

Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. Considerati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato, l’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull’industria dell’Unione.

(395)

Questa è la prima inchiesta antidumping riguardante il prodotto in esame. Una parte del prodotto in esame (TCPP) è stata oggetto di un’inchiesta nel 2010, che tuttavia si è conclusa senza misure. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping.

4.5.3.   Indicatori microeconomici

4.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(396)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita nell’Unione

 

2019

2020

2021

2022

Periodo dell’inchiesta

Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato libero (in EUR/tonnellata)

1 569

1 490

2 170

2 651

2 136

Indice

100

95

138

169

136

Costo unitario di produzione (in EUR/tonnellata)

1 552

1 409

1 570

2 207

2 207

Indice

100

91

101

142

142

Fonte:

produttori dell’Unione.

(397)

I prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sul mercato libero dell’Unione sono dapprima diminuiti, dal 2019 al 2020, per poi aumentare in seguito al calo delle importazioni cinesi e della pressione sui prezzi esercitata da tali importazioni sul mercato dell’Unione. Nel periodo dell’inchiesta i prezzi sono nuovamente diminuiti, in seguito all’aumento dei volumi delle importazioni e al calo dei prezzi delle importazioni dal paese interessato. Il prezzo medio unitario di vendita nell’Unione ha registrato un aumento complessivo del 36 % durante il periodo in esame.

(398)

Il costo unitario di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato del 42 % nel periodo in esame. L’aumento dei costi è stato determinato principalmente dal maggior costo delle principali materie prime, fosforo giallo e ossido di propilene, che rappresentano oltre il 50 % del costo di produzione totale. Nello stesso periodo, i prezzi di vendita sono aumentati del 36 %, ma ciò non è stato sufficiente a compensare l’aumento dei prezzi delle materie prime, a causa della notevole contrazione dei prezzi provocata dalle importazioni cinesi.

4.5.3.2.   Costo del lavoro

(399)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2019

2020

2021

2022

Periodo dell’inchiesta

Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)

71 458

66 226

71 898

73 530

74 735

Indice

100

93

101

103

105

Fonte:

produttori dell’Unione.

(400)

Nel 2020 il costo medio del lavoro per dipendente è diminuito del 7 %, per poi aumentare dell’8 % nel 2021, del 2 % nel 2022 e di un ulteriore 2 % nel periodo dell’inchiesta, con un incremento complessivo del 5 % durante il periodo in esame.

4.5.3.3.   Scorte

(401)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

 

2019

2020

2021

2022

Periodo dell’inchiesta

Scorte finali (in tonnellate)

2 263

1 176

2 504

1 797

1 513

Indice

100

52

111

79

67

Scorte finali in percentuale della produzione

5  %

3  %

5  %

8  %

8  %

Fonte:

produttori dell’Unione.

(402)

Nel periodo in esame i livelli delle scorte sono stati piuttosto moderati e hanno rappresentato meno del 10 % dei volumi di produzione. Nel complesso i livelli delle scorte finali sono diminuiti del 33 % nel periodo in esame, in linea con la diminuzione del volume di produzione. L’inchiesta non ha evidenziato livelli di scorte anomali durante il periodo in esame, ma piuttosto normali oscillazioni, in particolare rispetto ai livelli di produzione. Ciò riflette la capacità dei produttori dell’Unione di reagire in modo flessibile all’evoluzione della domanda.

4.5.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(403)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2019

2020

2021

2022

Periodo dell’inchiesta

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

3  %

6,4  %

29  %

15  %

-6  %

Indice

100

245

1 097

584

- 249

Flusso di cassa (in EUR)

2 634 215

8 557 172

28 639 276

10 202 562

- 489 877

Indice

100

325

1 087

387

-19

Investimenti (in EUR)

385 245

133 959

251 651

507 477

279 101

Indice

100

35

65

132

72

Utile sul capitale investito

9  %

36  %

212  %

71  %

-12  %

Fonte:

produttori dell’Unione.

(404)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite.

(405)

Nel periodo in esame la redditività è dapprima migliorata, passando dal 3 % nel 2019 al 29 % nel 2021, quando le importazioni cinesi hanno subito una contrazione e i livelli dei prezzi sono aumentati a causa di vincoli logistici derivanti dalla crisi COVID-19. Dopo il 2021 i volumi delle importazioni dalla Cina sono aumentati in misura considerevole e i prezzi delle importazioni sono crollati. Nel contempo il costo unitario di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato. A causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi, i produttori dell’Unione non sono stati in grado di aumentare i prezzi in risposta agli aumenti dei costi. La redditività dell’industria dell’Unione di conseguenza è scesa dal 29 % nel 2021 a -6 % durante il periodo dell’inchiesta.

(406)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. L’andamento del flusso di cassa netto durante il periodo in esame ha seguito la tendenza della redditività, che a sua volta è stata influenzata dall’aumento dei costi di produzione, dall’andamento negativo delle vendite e dall’incapacità dell’industria dell’Unione di adeguare i prezzi ai maggiori costi di produzione.

(407)

Gli investimenti dell’industria dell’Unione sono dapprima diminuiti nel periodo dal 2019 al 2020, per poi aumentare dal 2020 al 2022, in linea con l’aumento dei volumi di produzione e delle prestazioni. Con il peggioramento dei risultati, gli investimenti sono diminuiti durante il periodo dell’inchiesta. Nel complesso gli investimenti hanno registrato un calo del 28 % durante il periodo in esame.

(408)

L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Questo indicatore ha registrato un andamento analogo a quello della redditività, segnando dapprima un miglioramento dal 2019 al 2021, per poi calare rapidamente fino a diventare negativo durante il periodo dell’inchiesta.

(409)

I produttori dell’Unione appartenevano a gruppi relativamente grandi che fabbricavano svariati prodotti chimici. Il prodotto oggetto dell’inchiesta non rappresentava una quota importante delle entrate complessive di questi gruppi. Per questo nel breve termine la capacità di ottenere capitale a livello di gruppo non ha risentito in misura significativa del calo dei profitti relativi al prodotto oggetto dell’inchiesta nel periodo in esame.

4.5.4.   Conclusioni relative al pregiudizio

(410)

Tutti i principali indicatori del pregiudizio hanno registrato un andamento negativo durante il periodo in esame. Il volume di produzione dell’industria dell’Unione è diminuito del 56 % e il volume delle vendite sul mercato libero è diminuito del 58 %. Questo calo è notevolmente superiore al calo del consumo del 21 % durante il periodo in esame, e si è tradotto in una riduzione di 19 punti percentuali della quota di mercato sul mercato libero, dal 39 % nel 2019 al 20 % durante il periodo dell’inchiesta.

(411)

Le importazioni dalla Cina sono aumentate del 5 % tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta, aumentando in misura considerevole la loro quota di mercato, mentre il consumo del mercato dell’Unione ha subito una contrazione del 21 %. La quota di mercato delle importazioni dal paese interessato ha evidenziato un sostanziale aumento, dal 60 % all’80 % tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta.

(412)

I prezzi delle importazioni cinesi inoltre sono aumentati solo dell’11 % nel periodo in esame, a fronte di un aumento del 42 % del costo di produzione dell’Unione a causa del maggior costo delle materie prime.

(413)

I prezzi delle importazioni cinesi erano anche inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione, tranne nel biennio 2020-2021, quando le importazioni hanno subito una contrazione a causa dei vincoli logistici durante la crisi COVID-19.

(414)

Durante il periodo dell’inchiesta i prezzi all’importazione dei produttori esportatori che hanno collaborato sono risultati inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione in media del 34,6 %.

(415)

La Commissione ha osservato inoltre che, a prescindere da qualsiasi undercutting, sulla base delle tendenze evidenziate nelle tabelle 3, 4, 6 e 8, i prezzi dell’industria dell’Unione hanno subito pressioni al ribasso a causa delle importazioni oggetto di dumping. In effetti l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i propri prezzi per adeguarli all’aumento del costo di produzione, in particolare durante il periodo dell’inchiesta, quando le importazioni oggetto di dumping hanno aumentato la loro quota di mercato e l’industria dell’Unione ha subito perdite.

(416)

La crisi COVID-19 ha provocato un calo temporaneo del volume delle importazioni cinesi nel biennio 2020-2021 e durante tale periodo gli indicatori per l’industria dell’Unione hanno evidenziato un andamento positivo. Queste tendenze positive tuttavia si sono rapidamente invertite dopo il 2021, quando i volumi delle importazioni dalla Cina hanno registrato un’impennata e i prezzi delle importazioni sono crollati. Anche se i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sono aumentati nel periodo in esame, si è trattato di un aumento inferiore all’aumento del costo di produzione. A causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi, l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i suoi prezzi in linea con l’aumento dei costi di produzione. Nel periodo dell’inchiesta quindi l’industria dell’Unione ha cominciato a registrare perdite.

(417)

In sintesi, nel periodo in esame i volumi di vendita dell’industria dell’Unione hanno subito un calo notevole, quasi del 60 %, molto superiore al calo del consumo sul mercato dell’Unione, per cui l’industria dell’Unione ha perso la metà della sua quota di mercato. Le importazioni dalla Cina sono rimaste consistenti durante il periodo in esame, con un calo temporaneo nel 2020 e 2021, a prezzi inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione con la temporanea eccezione del biennio 2020-2021. Sotto la pressione delle importazioni cinesi e della contrazione dei prezzi, i livelli delle vendite dell’industria dell’Unione sono scesi in breve tempo di oltre il 50 % tra il 2021 e il periodo dell’inchiesta. Nel periodo dell’inchiesta l’industria dell’Unione vendeva a prezzi che non riuscivano più a coprire i costi e di conseguenza ha iniziato a registrare perdite.

(418)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

(419)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. A norma dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping l’eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. Tali fattori sono: le importazioni da altri paesi, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, il pregiudizio autoinflitto dovuto ai costi di investimento elevati, le condizioni di mercato eccezionali durante e dopo la pandemia di COVID-19 e il calo del consumo dell’Unione, le importazioni effettuate dall’industria dell’Unione, l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia nell’Unione, nonché l’inflazione e la mancanza di sostituibilità.

5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(420)

Dal 2019 al periodo dell’inchiesta il volume delle importazioni dal paese interessato è cresciuto del 5 % (come illustrato nella tabella 3) e di conseguenza la relativa quota di mercato è aumentata di 20 punti percentuali, passando dal 60 % all’80 %. Tale aumento ha superato in misura sostanziale l’evoluzione del consumo nel mercato dell’Unione nello stesso periodo, che è diminuito del 21 %. Nel contempo, l’industria dell’Unione ha perso il 58 % del volume delle vendite e il 19 % della quota di mercato. Inoltre, i prezzi delle importazioni dal paese interessato, pur essendo aumentati temporaneamente tra il 2020 e il 2022 prima di registrare un netto calo dopo il 2022, sono risultati inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione di una percentuale compresa tra il 32,0 % e il 35,5 % e in media del 34,6 %.

(421)

La pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping ha inoltre causato una notevole contrazione dei prezzi, come dimostrato dal fatto che l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi allo stesso ritmo dei costi. In effetti, come illustrato nella tabella 8, durante il periodo in esame i costi di produzione dell’industria dell’Unione sono aumentati del 42 %, mentre i prezzi di vendita sono aumentati del 36 %. Questo incremento insufficiente dei prezzi ha comportato una perdita notevole in termini di volumi di vendita e quota di mercato. Di conseguenza, a causa dell’incapacità di aumentare i prezzi e della perdita di volumi di vendita, la redditività dell’industria dell’Unione ha subito un netto calo dopo i risultati eccezionali del 2021, con perdite fino a -6 % durante il periodo dell’inchiesta.

(422)

L’analisi degli indicatori di pregiudizio ai considerando da 353 a 418 mostra che la situazione economica dell’industria dell’Unione è peggiorata soprattutto verso la fine del periodo in esame, in concomitanza con un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato, a prezzi che sono risultati inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta e che hanno comunque provocato una significativa contrazione dei prezzi, in quanto l’industria dell’Unione non ha potuto aumentare i suoi prezzi in linea con l’aumento del costo di produzione, in particolare durante il periodo dell’inchiesta.

(423)

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ha stabilito in via provvisoria che le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale pregiudizio ha avuto effetti in termini sia di volume che di prezzi.

5.2.   Effetti di altri fattori

(424)

Nelle sue osservazioni sull’apertura, la CPCIF ha affermato che l’eventuale pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione durante il periodo in esame non sarebbe provocato dalle esportazioni cinesi, bensì da altri fattori quali le importazioni da paesi terzi, le importazioni dell’industria dell’Unione, il calo delle esportazioni dell’industria dell’Unione, i costi di investimento eccezionalmente elevati dell’industria dell’Unione, gli effetti di ribilanciamento del mercato, l’aumento dei costi delle materie prime nell’Unione, l’impennata dei prezzi dell’energia nell’Unione, l’inflazione nell’Unione e la mancanza di sostituibilità.

(425)

La Commissione ha esaminato se, e in che misura, tali fattori avessero contribuito al pregiudizio.

5.2.1.   Importazioni da paesi terzi

(426)

Le importazioni da altri paesi terzi sono state al massimo 2 861 tonnellate durante il periodo in esame e solo 185 tonnellate nel periodo dell’inchiesta.

(427)

Le importazioni da altri paesi terzi quindi non potevano essere fonte di pregiudizio.

5.2.2.   Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione

(428)

Nelle sue osservazioni sull’apertura, la CPCIF ha affermato che nel periodo dell’inchiesta l’industria dell’Unione ha ottenuto scarsi risultati nel mercato delle esportazioni e che l’andamento negativo delle esportazioni dell’industria dell’Unione è la causa primaria del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(429)

Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione inclusi nel campione

 

2019

2020

2021

2022

Periodo dell’inchiesta

Volume delle esportazioni (in tonnellate)

3 789

8 787

9 049

3 196

2 332

Indice

100

232

239

84

62

Prezzo medio (unità di misura)

1 689

1 699

2 351

3 043

2 359

Indice

100

101

139

180

140

Fonte:

produttori dell’Unione.

(430)

Durante il periodo in esame i volumi delle esportazioni hanno rappresentato meno del 20 % dei volumi di vendita totali dell’industria dell’Unione. Il prezzo medio di tali esportazioni è dapprima aumentato dell’80 % tra il 2019 e il 2022. In seguito tale livello è diminuito nel periodo dell’inchiesta, mantenendosi comunque superiore del 40 % rispetto al livello del 2019. Il prezzo medio delle esportazioni era superiore a quello praticato dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione e si è mantenuto anche superiore al costo di produzione durante tutto il periodo in esame.

(431)

I prezzi di vendita delle esportazioni hanno quindi fornito un margine di profitto positivo nell’intero periodo in esame. Poiché i volumi delle vendite all’esportazione rappresentavano meno del 20 % del volume totale delle vendite dei produttori dell’Unione, la Commissione ha concluso che l’andamento delle esportazioni non ha contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione.

(432)

La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione della CPCIF secondo cui l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione ha contribuito al pregiudizio.

5.2.3.   Costi di investimento dell’industria dell’Unione

(433)

Nelle sue osservazioni sull’apertura, la CPCIF ha affermato che i produttori dell’Unione hanno intrapreso grandi investimenti nel 2022 e ha suggerito che tali investimenti potrebbero aver inciso in misura significativa sul costo totale di produzione, determinando così il pregiudizio.

(434)

Dall’inchiesta è emerso che, benché in termini relativi gli investimenti siano raddoppiati dal 2021 al 2022, il loro livello in termini assoluti è rimasto modesto (meno dell’1 % del valore delle vendite dell’industria dell’Unione) durante l’intero periodo in esame. Né gli investimenti, né l’aumento dell’ammortamento che ne deriva, hanno avuto un’incidenza sostanziale su indicatori di pregiudizio quali il costo di produzione, la redditività o il flusso di cassa.

(435)

La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione secondo cui gli investimenti dell’industria dell’Unione hanno contribuito al pregiudizio.

5.2.4.   Consumo ed effetto di ribilanciamento del mercato

(436)

Nelle sue osservazioni sull’apertura, la CPCIF ha affermato che il pregiudizio era dovuto alle condizioni di mercato. A suo parere, l’impennata in termini di redditività e quota di mercato registrata dall’industria dell’Unione nel 2021 era dovuta alle condizioni economiche e alla situazione di mercato particolari provocate dalla COVID-19, e con il ritorno alle normali condizioni di mercato i prezzi del prodotto in esame dalla Cina sono calati, rimanendo comunque al di sopra del livello di prezzo del 2019. Una diminuzione in termini di redditività dei denuncianti quindi era prevedibile, in conseguenza delle normali dinamiche di mercato.

(437)

La Commissione ha espresso disaccordo con questa analisi. La situazione provocata dalla COVID-19 di fatto ha contribuito all’aumento della quota di mercato e della redditività dell’industria dell’Unione durante il biennio 2020-2021, ma il calo successivo non si può descrivere come un ritorno alle normali condizioni di mercato. Come spiegato ai considerando da 360 a 373, durante il periodo in esame le importazioni cinesi sono aumentate, mentre il consumo dell’Unione è diminuito. Questa situazione, come spiegato ai considerando da 387 a 389, ha comportato un calo della quota di mercato dell’industria dell’Unione, dal 39 % al 20 %. La diminuzione della redditività durante il periodo in esame non è una conseguenza dell’evoluzione dei livelli di prezzo in termini assoluti, ma è dovuta piuttosto alla mancata corrispondenza tra i prezzi di vendita e il costo di produzione dell’industria dell’Unione. Come spiegato ai considerando da 396 a 398, l’aumento dei prezzi di vendita durante il periodo in esame, pari al 36 %, non è stato sufficiente per compensare l’aumento dei prezzi delle materie prime, a causa della notevole pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi.

(438)

La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione secondo cui il pregiudizio era dovuto alle normali condizioni di mercato.

5.2.5.   Aumento dei costi delle materie prime e dell’energia nell’Unione e inflazione nell’Unione

(439)

Nelle sue osservazioni sull’apertura, la CPCIF ha affermato che il pregiudizio era dovuto all’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia nell’Unione, e all’inflazione in generale. Secondo quanto asserito, in particolare i prezzi delle principali materie prime, segnatamente ossicloruro di fosforo e ossido di propilene, sono aumentati notevolmente nell’Unione, mentre i prezzi in Cina non hanno registrato simili aumenti. Analogamente, la CPCIF ha affermato che il calo della redditività dell’industria dell’Unione ha coinciso con l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas e con l’accelerazione dei tassi di inflazione nell’Unione.

(440)

L’inchiesta ha riscontrato che l’ossicloruro di fosforo e l’ossido di propilene effettivamente rappresentano una quota significativa del costo di produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta, mentre la quota di altri fattori produttivi è meno rilevante. Come spiegato ai considerando da 396 a 398, il prezzo medio unitario di vendita nell’Unione ha registrato un aumento complessivo del 36 % durante il periodo in esame, mentre il costo unitario di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato del 42 % nel periodo in esame. Poiché il principale fattore di redditività per i produttori dell’Unione è la capacità di trasferire gli aumenti di costo sul prezzo di vendita, la disparità tra il costo e i prezzi di vendita ha di fatto provocato il peggioramento della redditività dei produttori dell’Unione.

(441)

Come spiegato al considerando 440, l’incapacità dell’industria dell’Unione di trasferire gli aumenti di costo era dovuta ai prezzi bassi delle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato, che erano inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione e in ogni caso hanno provocato una notevole contrazione dei prezzi. Come illustra la tabella 8, dal 2022 al periodo dell’inchiesta il costo di produzione dell’industria dell’Unione si è mantenuto stabile, ma nel contempo l’industria dell’Unione è stata costretta a ridurre del 20 % i suoi prezzi di vendita a causa della pressione delle esportazioni cinesi oggetto di dumping, con un conseguente calo della redditività dal 15 % di profitti a -6 % di perdite.

(442)

Infine, dall’inchiesta è emerso che la quota degli altri fattori produttivi non era significativa e pertanto anche l’incidenza dell’inflazione su tali fattori produttivi non ha potuto provocare il deterioramento della redditività dell’industria dell’Unione.

(443)

La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione secondo cui il pregiudizio era causato dall’aumento del costo delle materie prime e dell’energia nell’Unione o dall’inflazione.

5.2.6.   Mancanza di sostituibilità

(444)

Nelle sue osservazioni sull’apertura, la CPCIF ha affermato che TCPP e TEP non sono sostituibili e pertanto le importazioni di TEP dalla Cina non avrebbero potuto provocare un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione, che produceva e vendeva solo TCPP.

(445)

Come spiegato al considerando 48, TEP e TCPP condividono le stesse caratteristiche fisiche e chimiche fondamentali e sono sostituibili per le applicazioni relative alle schiume rigide, che rappresentano la maggioranza del consumo totale dell’Unione. Poiché i due tipi di prodotto sono in concorrenza diretta tra loro sul mercato dell’Unione, il pregiudizio non è stato provocato solo dalle importazioni di TCPP ma anche da quelle di TEP.

(446)

La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

5.3.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(447)

La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. L’effetto di tutti gli altri fattori sull’andamento negativo dell’industria dell’Unione in termini di perdita di quota di mercato, calo della redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa è stato limitato.

(448)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. Il pregiudizio consiste principalmente nella perdita di quota di mercato, nell’undercutting dei prezzi e nella contrazione dei prezzi, nonché nella diminuzione di redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa.

6.   LIVELLO DELLE MISURE

(449)

I denuncianti hanno asserito l’esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base.

(450)

Al fine di valutare il livello appropriato delle misure, la Commissione ha quindi stabilito innanzitutto l’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione in assenza di distorsioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base.

(451)

In seguito ha esaminato se il margine di dumping dei produttori esportatori inclusi nel campione sarebbe superiore al loro margine di pregiudizio.

6.1.   Margine di pregiudizio

(452)

Il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base.

(453)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dal paese oggetto dell’inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e sviluppo (R&S) e l’innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.

(454)

La quota di mercato delle importazioni cinesi era pari al 60 % nel primo anno del periodo in esame ed è rimasta elevata durante l’intero periodo. In tali circostanze, nel periodo in esame non è stato possibile accertare la redditività prima dell’aumento delle importazioni cinesi.

(455)

I denuncianti hanno affermato che nel 2021 prevalevano condizioni di concorrenza normali e che la Commissione dovrebbe fare riferimento a tale anno per stabilire il profitto di base. La redditività del 29 % realizzata nel 2021 si spiega con le misure di lockdown in Cina e la riduzione dei flussi commerciali internazionali durante la crisi COVID-19. La Commissione ha pertanto concluso che il livello di redditività conseguito in tale anno non era rappresentativo di condizioni di concorrenza normali.

(456)

Nel 2020 e nel 2022, l’industria dell’Unione ha anche ottenuto una redditività pari o superiore al 6 %, come illustrato al considerando 403. Questi anni tuttavia sono stati interessati, almeno in parte, dalle turbolenze della crisi COVID-19 e non si possono considerare caratterizzati da condizioni di concorrenza normali.

(457)

Al fine di individuare un periodo nel quale prevarrebbero condizioni di concorrenza normali, la Commissione intendeva esaminare la redditività ottenuta negli ultimi dieci anni. Solo un denunciante ha fornito tale informazione. È stato dunque impossibile stabilire una redditività che sarebbe rappresentativa dell’industria dell’Unione nel suo complesso durante il periodo di dieci anni. Poiché inoltre le importazioni cinesi sono state consistenti (almeno 47 000 tonnellate) durante l’intero decennio, non esiste un solo anno in tale periodo che si possa considerare anteriore all’aumento delle importazioni cinesi.

(458)

Al fine di stabilire il normale profitto di base, i denuncianti hanno proposto un metodo alternativo che consiste nel valutare la redditività ottenuta da prodotti presumibilmente simili al prodotto in esame, ma non soggetti alle importazioni cinesi oggetto di dumping.

(459)

Un denunciante ha presentato il margine di profitto ottenuto dall’unità operativa che comprende il prodotto in esame, altri derivati del fosforo e alcuni plastificanti.

(460)

Un secondo denunciante ha presentato il margine di profitto ottenuto per tutti i derivati del fosforo, escluso il prodotto in esame.

(461)

Un terzo denunciante ha presentato il margine di profitto ottenuto da un ritardante di fiamma distinto a base di fosforo.

(462)

I denuncianti tuttavia non hanno dimostrato che i prodotti asseritamente simili rientravano nello stesso contesto competitivo, in termini di dimensione del mercato, struttura della clientela e altri fattori che incidono sulla redditività.

(463)

La redditività ottenuta per questi prodotti correlati quindi non si poteva considerare equivalente a un normale profitto di base per il prodotto in esame, per cui la Commissione ha respinto il metodo alternativo.

(464)

In mancanza di elementi di prova del fatto che si potesse conseguire una redditività superiore al 6 % in condizioni di concorrenza normali, la Commissione ha stabilito il profitto di base al 6 %.

(465)

Nessun denunciante ha fornito elementi di prova a sostegno del fatto che il suo livello di investimenti, ricerca e sviluppo (R&S) e innovazione durante il periodo in esame sarebbe stato più elevato in condizioni di concorrenza normali.

(466)

Su tale base il prezzo non pregiudizievole rientra nell’intervallo di valori (97) da 2 325 a 2 355 EUR/t, che si ottiene applicando detto margine di profitto del 6 % al costo di produzione sostenuto dai produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

(467)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, come ultimo passaggio la Commissione ha valutato i costi futuri che risultano dagli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l’Unione è parte, e dalle convenzioni dell’ILO elencate nell’allegato I bis, che l’industria dell’Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2.

(468)

Un denunciante ha fornito un’impronta di carbonio certificata del prodotto in esame e la prova del livello di emissioni dirette e indirette di CO2 che determinano l’acquisto di certificati del sistema per lo scambio di quote di emissione (ETS). Sulla base di tali elementi di prova e delle previsioni di aumento dei prezzi dei certificati ETS secondo Bloomberg, la Commissione ha calcolato un costo medio di 3,3 EUR/t che si aggiungerebbe per la conformità in ciascuno dei prossimi cinque anni. Questa differenza è stata aggiunta al prezzo non pregiudizievole di cui al considerando 466.

(469)

Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole rientrante nell’intervallo di valori da 2 330 a 2 360 EUR/t per il prodotto simile dell’industria dell’Unione.

(470)

La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di pregiudizio sulla base di un confronto tra la media ponderata dei prezzi all’importazione dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, stabilita per calcolare l’undercutting dei prezzi, e la media ponderata del prezzo non pregiudizievole costruito del prodotto simile venduto dai produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. L’eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore cif all’importazione.

(471)

Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre società» è stato definito allo stesso modo del margine di dumping per tali società:

Società

Margine di dumping (%)

Margine di pregiudizio (%)

Anhui RunYue Technology Co., Ltd.

45,1  %

65,4  %

Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Limited Liability Co.

68,4  %

74,2  %

Shandong Yarong Chemical Co., Ltd.

6 3,0  %

74,8  %

Altre società che hanno collaborato non incluse nel campione, indicate nell’allegato

59,1  %

72,2  %

Tutte le altre società

68,4  %

74,8  %

6.2.   Esame del margine adeguato per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione

(472)

Come spiegato nell’avviso di apertura dell’inchiesta, i denuncianti hanno fornito alla Commissione prove sufficienti dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime nel paese interessato in relazione al prodotto oggetto dell’inchiesta. A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, la presente inchiesta ha pertanto esaminato le asserite distorsioni per valutare, se del caso, se un dazio inferiore al margine di dumping sia sufficiente per eliminare il pregiudizio.

(473)

Dato che però i margini tali da eliminare il pregiudizio sono superiori ai margini di dumping, la Commissione ha ritenuto che in questa fase non fosse necessario affrontare tale aspetto.

(474)

In seguito alla valutazione di cui sopra, la Commissione ha concluso che è opportuno determinare l’importo dei dazi provvisori in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.

6.3.   Conclusioni sul livello delle misure

(475)

In seguito alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:

Società

Dazio antidumping provvisorio %

Anhui RunYue Technology Co., Ltd.

45,1  %

Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Limited Liability Co.

68,4  %

Shandong Yarong Chemical Co., Ltd.

6 3,0  %

Altre società che hanno collaborato non incluse nel campione, indicate nell’allegato

59,1  %

Tutte le altre società

68,4  %

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

(476)

Avendo deciso di applicare l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fosse possibile concludere chiaramente che non è nell’interesse dell’Unione adottare misure nel caso di specie, nonostante l’accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità dell’articolo 21 del regolamento di base.

(477)

La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

7.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(478)

Tutti i produttori dell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta hanno collaborato all’inchiesta e hanno espresso il loro sostegno all’istituzione delle misure.

(479)

Dall’inchiesta è emerso che l’industria dell’Unione subisce un pregiudizio notevole provocato dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. I prezzi di tali importazioni sono notevolmente inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione, e hanno comunque causato una notevole contrazione dei prezzi, come dimostrato dai margini di underselling riscontrati, nonché perdite significative in termini di quote di mercato e profitti verso la fine del periodo in esame e durante il periodo dell’inchiesta, come descritto ai considerando da 380 a 448.

(480)

L’istituzione di misure dovrebbe impedire un’ulteriore ondata di importazioni dalla Cina a prezzi molto bassi. In assenza di misure, i produttori cinesi continueranno a vendere a prezzi di dumping il prodotto in esame sul mercato dell’Unione, impedendo all’industria dell’Unione di applicare un prezzo adeguato e generare un profitto sufficiente, arrecando così un ulteriore pregiudizio notevole all’industria dell’Unione.

(481)

Si è dunque concluso che l’istituzione di misure nei confronti della Cina sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione.

7.2.   Interesse degli importatori e operatori commerciali indipendenti

(482)

Due importatori indipendenti hanno presentato il modulo di campionamento. Solo uno dei due tuttavia ha risposto al questionario. Un importatore inoltre ha fornito una risposta parziale al questionario, priva di osservazioni in forma narrativa, e un importatore e un operatore commerciale hanno presentato osservazioni.

(483)

L’importatore che ha collaborato che ha risposto al questionario assorbiva tra il 25 % e il 30 % delle importazioni dalla Cina. Tale importatore si è opposto all’istituzione di misure, affermando che sarebbe contraria agli interessi degli utilizzatori del prodotto in esame nell’Unione. Ha anche rilevato che, benché possano perdere quote di mercato a vantaggio dei produttori dell’Unione, gli importatori e gli operatori commerciali ne manterrebbero comunque una parte, poiché l’industria dell’Unione non dispone di capacità sufficiente per soddisfare la domanda dell’Unione.

(484)

Per l’importatore che ha collaborato che ha risposto al questionario, il prodotto in esame pesava per una percentuale compresa tra il 2 % e il 5 % sul fatturato totale. I posti di lavoro assegnati al prodotto in esame erano stimati in circa 15 dipendenti.

(485)

Nel complesso, l’importatore che ha collaborato era redditizio. Tenendo conto del peso limitato del prodotto in esame sul fatturato totale e del fatto che gli importatori manterrebbero comunque una parte della quota di mercato, la Commissione ha ritenuto che l’istituzione di misure non eserciterebbe un impatto negativo rilevante sugli importatori.

(486)

Anche l’importatore che si è limitato a presentare osservazioni si è opposto all’istituzione di misure, affermando che sarebbe contraria agli interessi degli utilizzatori del prodotto in esame nell’Unione.

(487)

Sulla base delle informazioni disponibili, è quindi evidente che l’istituzione di misure avrebbe un impatto molto limitato sugli importatori, e che tale impatto sarebbe chiaramente compensato dai vantaggi che le misure potrebbero apportare all’industria dell’Unione.

7.3.   Interesse degli utilizzatori

(488)

Diversi utilizzatori si sono manifestati nell’inchiesta e in dieci casi hanno fornito almeno una risposta parziale al questionario. Una delle società che si è manifestata aveva utilizzato solo una quantità trascurabile del prodotto oggetto dell’inchiesta a scopo di analisi di laboratorio e non ha presentato ulteriori osservazioni o comunicazioni. Altri tre utilizzatori, pur avendo inviato una risposta al questionario, non hanno presentato osservazioni in forma narrativa. Gli utilizzatori che hanno fornito una risposta al questionario hanno acquistato dalla Cina circa il 25 % delle importazioni totali del prodotto nel periodo dell’inchiesta.

(489)

Benché alcune risposte fossero carenti, la Commissione ha potuto stimare l’incidenza delle misure sugli utilizzatori. Il prodotto oggetto dell’inchiesta rappresentava meno del 5 % del costo di produzione dei prodotti finali nei quali è incorporato, come materiali isolanti in poliuretano e polisocianurato. La Commissione ha pertanto concluso che il costo delle misure rivestiva un’importanza limitata per il prezzo finale dei prodotti a valle e poteva essere assorbito o comunque trasferito ai consumatori.

(490)

Sei utilizzatori che hanno presentato osservazioni in forma narrativa erano contrari alle misure. Nessun utilizzatore era favorevole.

(491)

Kingspan ha sostenuto che la capacità produttiva dell’Unione è insufficiente per soddisfare la domanda dell’Unione e non esistono altre fonti di approvvigionamento di TCPP e TEP oltre alla Cina. Secondo Kingspan quindi eventuali misure farebbero solo aumentare il costo dell’isolamento e della sicurezza antincendio.

(492)

Arkema ha affermato che la sostituzione del prodotto in esame non è una soluzione fattibile e che l’industria dell’Unione è sempre stata incapace di fornire il prodotto oggetto dell’inchiesta in quantità sufficienti. Arkema ha aggiunto che il prezzo del prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato nell’Unione è superiore a quello importato.

(493)

Recticel ha affermato che la sostituzione del prodotto in esame non è fattibile e che la domanda dell’Unione è superiore alla capacità dell’industria dell’Unione.

(494)

Stepan (Stepan Deutschland GmbH e Stepan Netherlands B.V) ha affermato che l’istituzione di misure sul prodotto in esame farebbe salire il prezzo dei prodotti a valle, indebolendo la competitività della schiuma di poliuretano e polisocianurato rispetto ad altre tecnologie isolanti, e inciderebbe anche negativamente sugli obiettivi dell’Unione in termini di isolamento e riduzione delle emissioni di carbonio.

(495)

Stepan ha sostenuto inoltre che l’industria dell’Unione ha rifiutato di stipulare contratti a lungo termine che li avrebbero protetti da oscillazioni dei prezzi di mercato.

(496)

Polinvent ha affermato che al momento non esistono prodotti alternativi disponibili sul mercato. La sostituzione del prodotto in esame richiederebbe tempo e non sarebbe economicamente conveniente. L’utilizzatore ha sostenuto che l’istituzione di misure comporterebbe una carenza di offerta e farebbe aumentare i costi di grossisti, produttori e utilizzatori finali.

(497)

La Commissione ha esaminato gli argomenti presentati dagli utilizzatori.

(498)

Per quanto riguarda l’affermazione secondo cui la sostituzione del prodotto in esame potrebbe essere impossibile o non sarebbe economicamente conveniente in talune applicazioni, andrebbe ricordato che l’obiettivo dei dazi antidumping non è quello di vietare le importazioni, bensì di ripristinare condizioni commerciali e concorrenziali eque. La questione se il prodotto oggetto dell’inchiesta possa essere sostituito con altri prodotti è pertanto irrilevante.

(499)

Le importazioni dalla Cina restano una fonte necessaria per gli utilizzatori del prodotto in esame. A causa della pressione delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina tuttavia esiste il rischio di ridurre ulteriormente o fermare la produzione nell’Unione. Ciò avrebbe un effetto negativo sulla sicurezza delle forniture per gli utilizzatori, soprattutto perché la produzione mondiale è già molto concentrata in Cina. D’altro canto, se si potesse ristabilire l’equa concorrenza istituendo misure antidumping, l’Unione potrebbe godere di condizioni più favorevoli per aumentare la sua capacità produttiva e i rischi per la sicurezza delle forniture potrebbero essere mitigati.

(500)

Con riferimento all’affermazione secondo cui l’industria dell’Unione ha rifiutato di stipulare contratti a lungo termine che avrebbero protetto gli utilizzatori dalle oscillazioni di prezzo, l’inchiesta non ha riscontrato elementi di prova del fatto che operatori del mercato, compresi esportatori o importatori cinesi, abbiano offerto contratti con prezzi di vendita fissati per un lungo periodo. Si tratta anche di una scelta logica in una situazione in cui i prezzi delle principali materie prime subiscono oscillazioni sul mercato.

(501)

Sulla base delle risposte degli utilizzatori si è riscontrato che, mentre l’incidenza sul costo dei prodotti intermedi a valle potrebbe essere superiore, il prodotto oggetto dell’inchiesta rappresenta meno del 5 % del costo del prodotto finale. L’incidenza di eventuali dazi antidumping sugli acquirenti sarebbe pertanto limitata.

(502)

La Commissione ha concluso che le misure probabilmente aumenteranno i costi di produzione degli utilizzatori. A medio-lungo termine tuttavia è probabile che il miglioramento della sicurezza delle forniture dell’Unione andrà anche a vantaggio degli utilizzatori. Tenendo conto del fatto che l’importo previsto dei dazi non eserciterà un effetto proibitivo sulle importazioni e rappresenta solo meno del 5 % del costo del prodotto finale, la Commissione ha concluso che l’incidenza sugli utilizzatori sarà limitata e non superiore all’effetto positivo sull’industria dell’Unione.

(503)

Poiché il prodotto oggetto dell’inchiesta rappresentava meno del 5 % del costo dei materiali isolanti, la Commissione ha concluso inoltre che le misure non avrebbero un impatto negativo significativo sugli obiettivi dell’Unione in termini di isolamento e riduzione delle emissioni di carbonio.

7.4.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(504)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che, in questa fase dell’inchiesta, non vi erano fondati motivi di ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione di misure sulle importazioni di esteri di alchilfosfato originari della Cina.

8.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(505)

In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.

(506)

È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di determinati esteri di alchilfosfato originari della Repubblica popolare cinese, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha concluso che il livello appropriato per eliminare il pregiudizio dovrebbe essere il margine di dumping.

(507)

Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Società

Dazio antidumping provvisorio %

Anhui RunYue Technology Co., Ltd.

45,1  %

Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Limited Liability Co.

68,4  %

Shandong Yarong Chemical Co., Ltd.

6 3,0  %

Altre società che hanno collaborato non incluse nel campione elencate nell’allegato

59,1  %

Tutte le altre società

68,4  %

(508)

Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dai soggetti giuridici citati.

(509)

Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere soggette a nessuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(510)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle differenze tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali atte a garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(511)

Anche se la presentazione di tale fattura è necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

9.   INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA

(512)

Conformemente all’articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG Commercio. Alle parti interessate è stato concesso un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati.

(513)

Il produttore esportatore Nantong Jiangshan ha risposto alla comunicazione preventiva e ha formulato quattro osservazioni. In primo luogo ha notificato alla Commissione una modifica ortografica nella versione inglese del nome della società rispetto a quanto utilizzato in precedenza nella corrispondenza. Il nome inglese della società è stato pertanto aggiornato nel regolamento.

(514)

In secondo luogo ha formulato osservazioni sul calcolo del valore normale utilizzando i valori di riferimento ricavati dalle statistiche brasiliane sulle importazioni, che sono comunicati a livello franco frontiera. La Commissione utilizza tuttavia tali prezzi all’importazione con un adeguamento per tenere conto dei costi di trasporto verso la fabbrica e pertanto non utilizzerebbe i valori di riferimento direttamente per calcolare il valore normale.

(515)

In terzo luogo ha formulato un commento quanto alla questione se l’aggiunta delle SGAV al costo di produzione avrebbe dato come risultato il valore normale inclusivo dei costi di trasporto che erano stati eliminati dal prezzo all’esportazione. La Commissione ha ritenuto che il valore normale non comprenda i costi di trasporto e che pertanto il valore normale e il prezzo all’esportazione fossero confrontati allo stesso livello franco fabbrica.

(516)

Infine ha osservato che il suo margine di dumping era superiore a quello di un altro produttore esportatore cinese incluso nel campione, il che non rientra nell’ambito delle osservazioni da trattare nella fase della comunicazione preventiva.

(517)

Non è stato necessario modificare il margine di dumping in seguito all’analisi delle sue osservazioni alla comunicazione preventiva.

(518)

Il produttore esportatore Shandong Yarong ha chiesto alla Commissione di verificare la conversione del prezzo dell’alcole etilico per litro al prezzo per tonnellata.

(519)

La Commissione conferma di aver calcolato il prezzo per tonnellata come segue:

l’alcole etilico ha una densità inferiore a 1 e pertanto un metro cubo di alcole etilico ha un peso inferiore a una tonnellata;

il prezzo al metro cubo è quindi inferiore al prezzo per tonnellata, il quale è calcolato prendendo il prezzo per metro cubo e dividendolo per la densità (98).

(520)

Non è stato necessario modificare il margine di dumping in seguito all’analisi delle sue osservazioni alla comunicazione preventiva.

(521)

Il produttore esportatore cinese non incluso nel campione Zhejiang Wansheng ha chiesto una modifica formale del proprio nome inglese nell’allegato del presente regolamento e la modifica è stata apportata.

(522)

Diversi utilizzatori hanno risposto alla comunicazione preventiva esprimendo la loro opposizione all’istituzione di misure e presentando osservazioni sull’interesse dell’Unione e sulla definizione del prodotto.

(523)

Poiché nessuna delle osservazioni ha sollevato preoccupazioni relative all’accuratezza dei calcoli la Commissione affronterà tali osservazioni nella fase definitiva.

10.   DISPOSIZIONI FINALI

(524)

Ai fini di una corretta amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine prestabilito.

(525)

Le risultanze relative all’istituzione dei dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati esteri di alchilfosfato basati esclusivamente su catene laterali di una lunghezza pari a due o tre atomi di carbonio (comprese anche le catene alchiliche clorurate) e con un tenore di fosforo di almeno il 9 % (in peso) e una viscosità compresa tra 1 e 100 mPa·s (a 20-25 °C), classificati con i numeri CAS (Chemical Abstracts Service) 13674-84-5, 1244733-77-4 e 78-40-0, attualmente classificati con il codice NC ex 2919 90 00 (codici TARIC 2919900050 e 2919900065) e il codice NC ex 3824 99 92 (codice TARIC 3824999238) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping provvisorio

Codice addizionale TARIC

Anhui RunYue Technology Co., Ltd.

45,1  %

89AL

Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Limited Liability Co.

68,4  %

89AM

Shandong Yarong Chemical Co., Ltd.

6 3,0  %

89AN

Altre società che hanno collaborato non incluse nel campione elencate nell’allegato

59,1  %

 

Tutte le altre società

68,4  %

8999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (quantitativo) di esteri di alchilfosfato venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le vigenti disposizioni pertinenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione presso la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)   GU C 282 dell’11.8.2023, pag. 4.

(3)   GU C, C/2023/1567, 21.12.2023, http://data.europa.eu/eli/C/2023/1567/oj

(4)  t23.003562 del 30 agosto 2023.

(5)   https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2676

(6)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale, 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2.

(7)  Cfr. articolo 3 dello statuto della federazione, disponibile all’indirizzo: http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1; cfr. ulteriori informazioni sul comitato per i materiali ritardanti di fiamma http://www.cpcif.org.cn/detail/25e06677-2011-4e78-a5c9-008dd32dd365 (consultato l’8 marzo 2024).

(8)   https://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/content_5449193.htm (ultima consultazione il 23 febbraio 2024)

(9)  Zhejiang Wansheng Co. Ltd., relazione annuale 2021, pag. 362; Yangzhou Chenhua New Material Co., Ltd., relazione annuale 2021, pagg. 477 e 478; Hubei Xingfa Chemical Group Co. Ltd., relazione annuale 2021, pagg. 493 e 494.

(10)  Relazione – capitolo 2, pagg. 6 e 7.

(11)  Relazione – capitolo 2, pag. 10.

(12)  Disponibile all’indirizzo: http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Constitution/node_2825.htm (consultato il 22 gennaio 2024).

(13)  Relazione – capitolo 2, pagg. 20 e 21.

(14)  Relazione – capitolo 3, pagg. 41, 73 e 74.

(15)  Relazione – capitolo 6, pagg. 120 e 121.

(16)  Relazione – capitolo 6. pagg. da 122 a 135.

(17)  Relazione – capitolo 7, pagg. 167 e 168.

(18)  Relazione – capitolo 8, pagg. 169, 170, 200 e 201.

(19)  Relazione – capitolo 2, pagg. 15 e 16; relazione – capitolo 4, pagg. 50 e 84; relazione – capitolo 5, pagg. 108 e 109.

(20)   http://www.tayrsw.com/index.php?c=category&id=7 (consultato il 22 gennaio 2024).

(21)   http://www.jsac.com.cn/ (consultato il 22 gennaio 2024).

(22)   http://www.wengfu.com/%e9%9b%86%e5%9b%a2%e7%ae%80%e4%bb%8b-1 (consultato il 22 gennaio 2024).

(23)   http://www.ws-chem.com/en/index.aspx (consultato il 22 gennaio 2024).

(24)  L’articolo 33 della costituzione del PCC, l’articolo 19 della legge sulle società (diritto societario) cinese o gli Orientamenti dell’Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era (cfr. riferimenti completi in appresso).

(25)   http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1 (consultato il 29 gennaio 2024).

(26)   http://www.ccema.org.cn/wzsy (consultato il 29 gennaio 2024).

(27)   http://www.ccema.org.cn/xhzc (consultato il 29 gennaio 2024).

(28)  Relazione – capitolo 5, pagg. 100 e 101.

(29)  Relazione – capitolo 2, pag. 26.

(30)  Cfr. ad esempio: Blanchette, J. – Xi’s Gamble: The Race to Consolidate Power and Stave off Disaster; Foreign Affairs, vol. 100, n. 4, luglio/agosto 2021, pagg. da 10 a 19.

(31)  Relazione – capitolo 2, pagg. 31 e 32.

(32)  Disponibile all’indirizzo: https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (consultato il 29 gennaio 2024).

(33)  Orientamenti dell’Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era: www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm (consultato il 29 gennaio 2024).

(34)  Financial Times (2020) – Chinese Communist Party asserts greater control over private enterprise: https://on.ft.com/3mYxP4j (consultato il 29 gennaio 2024).

(35)   http://www.jsac.com.cn/ (consultato il 29 gennaio 2024).

(36)   http://jscc.sinopec.com/jscc/about_us/teammanagement/ (consultato il 29 gennaio 2024).

(37)   http://www.sinopec.com/listco/Resource/Pdf/2023032507.pdf, pag. 26 (consultato il 29 gennaio 2024).

(38)   http://www.sinopecgroup.com/group/gywm/ddjs.shtml http://jscc.sinopec.com/jscc/about_us/teammanagement/(consultato il 29 gennaio 2024).

(39)  Relazione – capitoli da 14.1 a 14.3.

(40)  Relazione – capitolo 4, pagg. 41, 42 e 83.

(41)  Quattordicesimo piano quinquennale sulle materie prime. Disponibile all’indirizzo: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_2960538d19e34c66a5eb8d01b74cbb20.html (consultato il 29 gennaio 2024).

(42)  Ibidem, sezione IV.1.

(43)   https://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/content_5449193.htm (consultato il 29 gennaio 2024) e https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202312/t20231229_1362999.html (consultato il 29 gennaio 2024).

(44)   https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202308/content_6900274.htm (consultato il 29 gennaio 2024).

(45)  Ibidem.

(46)   https://jxt.zj.gov.cn/art/2022/12/6/art_1229560971_2450348.html (consultato il 29 gennaio 2024).

(47)  Ibidem. Colonna 1 Preparazione di fibre efficienti e flessibili e miglioramento della qualità.

(48)   https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211201/1191133.shtml (consultato il 29 gennaio 2024).

(49)  Ibidem, sezione III.1.3.

(50)  Ibidem, sezione III.2.3.

(51)   http://gxt.jiangsu.gov.cn/art/2021/9/3/art_6197_10099378.html (consultato il 29 gennaio 2024).

(52)  Ibidem, sezione 5.2.6.1.

(53)  Ibidem, sezione 5.2.6.1.1.

(54)  Relazione – capitolo 6, pagg. da 138 a 149.

(55)  Relazione – capitolo 9, pag. 216.

(56)  Relazione – capitolo 9, pagg. da 213 a 215.

(57)  Relazione – capitolo 9, pagg. da 209 a 211.

(58)  Relazione – capitolo 13, pagg. da 332 a 337.

(59)  Relazione – capitolo 13, pag. 336.

(60)  Relazione – capitolo 13, pagg. da 337 a 341.

(61)  Relazione – capitolo 6, pagg. da 114 a 117.

(62)  Relazione – capitolo 6, pag. 119.

(63)  Relazione – capitolo 6, pag. 120.

(64)  Relazione – capitolo 6, pagg. 121, 122, da 126 a 128, da 133 a 135.

(65)  Cfr. il documento strategico ufficiale della China Banking and Insurance Regulatory Commission («CBIRC», commissione cinese di regolamentazione bancaria e assicurativa) del 28 agosto 2020: Three-year action plan for improving corporate governance of the banking and insurance sectors (2020-2022): http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928 (consultato il 29 gennaio 2024). Il piano indica di «attuare ulteriormente lo spirito incarnato nel discorso introduttivo del segretario generale Xi Jinping sull’avanzamento della riforma della governance societaria del settore finanziario». La sezione II del piano mira inoltre a promuovere l’integrazione organica della leadership del partito nella governance societaria: «[r]enderemo più sistematica, standardizzata e basata su procedure l’integrazione della leadership del partito nella governance societaria […] Le principali questioni operative e gestionali devono essere discusse dal comitato di partito prima di essere sottoposte alla decisione del consiglio di amministrazione o dell’alta dirigenza».

(66)  Cfr. CBIRC, Notice on the Commercial banks performance evaluation method, pubblicata il 15 dicembre 2020: http://jrs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm (consultato il 29 gennaio 2024).

(67)  Cfr. il documento di lavoro del Fondo monetario internazionale (FMI), «Resolving Chinàs Corporate Debt Problem», di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raffaello Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203.

(68)  Relazione – capitolo 6, pagg. 121, 122, da 126 a 128, da 133 a 135.

(69)  OCSE (2019), OECD Economic Surveys: China 2019, pubblicazioni dell’OCSE, Parigi, pag. 29, disponibile all’indirizzo: https://doi.org/10.1787/eco_surveys-chn-2019-en (consultato il 29 gennaio 2024).

(70)   http://www.gov.cn/xinwen/2020-04/20/content_5504241.htm (consultato il 29 gennaio 2024).

(71)  Cfr. il quattordicesimo piano quinquennale, articolo LXV.

(72)  Dati pubblici della Banca mondiale – reddito medio alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

(73)   25 ottobre 2023, t23.005004.

(74)   19 gennaio 2024, t24.000844.

(75)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33), modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/749 della Commissione, del 24 febbraio 2017 (GU L 113 del 29.4.2017, pag. 11). A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.

(76)   https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/industria/9042-pesquisa-industrial-anual.html?=&t=resultados (ultima consultazione ili 13 febbraio 2024) rif. t24.001909.

(77)   https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/2023-1/ingles (ultima consultazione il 16 febbraio 2024).

(78)  Nomenclatura Comum do Mercosul («NCM»).

(79)  Nel GTA le importazioni sono indicate in litri. La conversione in tonnellate (t) si è basata sulla densità di alcool, pari a 789 kg/m3 a 20 gradi centigradi e a pressione atmosferica standard.

(80)   https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/industria/9042-pesquisa-industrial-anual.html?=&t=destaques (ultima consultazione il 13 febbraio 2024) rif. t24.001909.

(81)   https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF (solo in EN). La NACE Rev. 2 è la classificazione delle attività economiche corrispondente alla CITI Rev. 4 (Classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami d’attività economica) a livello europeo.

(82)   https://www.ibge.gov.br/en/statistics/economic/prices-and-costs/17136-national-consumer-pricce-index.html?edicao=36055&t=downloads (ultima consultazione il 15 febbraio 2024) rif. t24.001978.

(83)   https://ilostat.ilo.org/topics/working-time/ (ultima consultazione il 15 febbraio 2024).

(84)   https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/indicepreco e https://www.bcb.gov.br/conteudo/home-en/FAQs/FAQ%2002-Price%20Indices.pdf (ultima consultazione il 18 febbraio 2024) rif. t24.001914.

(85)   https://antigo.mme.gov.br/web/guest/secretarias/energia-eletrica/publicacoes/informativo-tarifario-de-energia-eletrica (ultima consultazione il 16 febbraio 2024).

(86)   https://www.gov.br/aneel/pt-br (ultima consultazione il 18 febbraio 2024).

(87)   Benchmark the Fuel Cost of Steam Generation, Energy Tips: STEAM, Steam Tip Sheet #15 (Fact Sheet), Advanced Manufacturing Office (AMO), Energy Efficiency & Renewable Energy (EERE) (ultima consultazione il 16 febbraio 2024) rif. t24.001912. Il metodo fa riferimento al costo del vapore saturo per valori tipici di pressione operativa e temperatura dell’acqua di alimentazione. Nell’applicazione del metodo è stata utilizzata una media di tali valori tipici.

(88)   https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/2023-1/ingles (ultima consultazione il 16 febbraio 2024).

(89)   https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-748/topico-687/BEN2023.pdf tabella 3.7.5.b, pag. 90 (ultima consultazione il 21 febbraio 2024) rif. t24.001911.

(90)   https://www.elekeiroz.com.br/wp-content/uploads/2023/04/Balanco-Publicacao-2022.pdf (ultima consultazione il 13 febbraio 2024) rif. t24.001982.

(91)  Indicazione, segno, token. Principalmente al plurale.

(92)  Due importatori indipendenti hanno fornito una risposta ai fini del campionamento, ma solo uno di essi ha fornito una risposta al questionario.

(93)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (GU L 315 del 29.9.2020, pag. 1), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1336/oj.

(94)   http://www.think-real.com/ dati disponibili su abbonamento.

(95)  La nota si trova nel fascicolo consultabile dalle parti interessate con il numero di riferimento t23.005616.

(96)  Esiste una piccola quota di mercato vincolato che rappresenta meno del 2 % del consumo totale dell’Unione. Date le sue dimensioni trascurabili, non è stata effettuata un’analisi separata del mercato vincolato (cfr. considerando da 356 a 359).

(97)  Sono indicati intervalli di valori per tutelare la riservatezza dei costi successivi all’importazione forniti dal singolo produttore importatore che ha collaborato.

(98)   https://www.aqua-calc.com/calculate/weight-to-volume (consultato il 18 marzo 2024).


ALLEGATO

Produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione:

Nome

Codice TARIC aggiuntivo

Fujian Wynca Technology Co., Ltd.

89AP

Futong Chemical Co., Ltd.

89AQ

Hebei Zhenxing Chemical and Rubber Co., Ltd.

89AR

Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd.

89AS

Jilin Yonglin Chemical Co., Ltd.

89AT

Ningguo Long Day Chemical Co., Ltd

89AU

Shanghai Iroyal Chemical Co., Ltd.

89AV

Xinji Hongzheng Chemical Industry Co., Ltd.

89AW

Xuancheng City Trooyawn Refined Chemical Industry Co., Ltd.

89AX

Yangzhou Chenhua New Material Co., Ltd.

89AY

Zhejiang Wansheng Co., Ltd.

89AO


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1064/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)