Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/1061 |
11.4.2024 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1061 DELLA COMMISSIONE
del 10 aprile 2024
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo scambio sicuro dei dati del certificato di conformità in formato elettronico e l’accesso in sola lettura al certificato di conformità, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/133 della Commissione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (1), in particolare l’articolo 37, paragrafo 8, lettere b), d), e) e f),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/133 della Commissione (2) fissa requisiti in merito al formato e alla struttura degli elementi di dati dei certificati di conformità in formato elettronico e designa il sistema europeo d’informazione sui veicoli e le patenti di guida («EUCARIS») (3) quale modalità di scambio di tali dati. Il presente regolamento fissa ulteriori requisiti per fare sì che il certificato di conformità in formato elettronico possa essere scambiato in modo sicuro, garantendo un livello di sicurezza adeguato delle modalità di identificazione elettronica, nonché per stabilire le modalità atte a consentire alle autorità di omologazione di fornire l’accesso in sola lettura al certificato di conformità. |
(2) |
Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza, per prevenire accessi non autorizzati e corruzione dei dati, di garantire un livello adeguato di protezione dei dati e di evitare la duplicazione dei messaggi e degli elementi di dati scambiati, è necessario fissare determinati requisiti per le applicazioni e i sistemi elettronici applicabili utilizzati per lo scambio tra costruttori e punti di accesso nazionali dei messaggi relativi alle informazioni iniziali sul veicolo (IVI) elaborati da EUCARIS. |
(3) |
Per fare in modo che per i messaggi IVI per gli scambi tra i costruttori, i punti di accesso nazionali e il sistema EUCARIS siano utilizzati il formato e la struttura corretti, è opportuno stabilire un processo di convalida per tali messaggi ed elementi di dati attraverso le rispettive applicazioni e i rispettivi sistemi web utilizzati per lo scambio dei messaggi IVI. |
(4) |
Per agevolare l’accesso ai dati strutturati del certificato di conformità in formato elettronico è necessario introdurre un identificatore unico specifico per il veicolo, che sia facilmente individuabile e presente su ciascun veicolo. |
(5) |
Allo scopo di consentire alle autorità di omologazione di fornire al pubblico l’accesso in sola lettura al certificato di conformità in formato elettronico, è opportuno fissare requisiti che facciano sì che tale accesso sia supportato dai sistemi o dalle applicazioni web che mettono a disposizione il certificato di conformità in formato elettronico. |
(6) |
Poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2021/133 fissa i requisiti relativi alla composizione degli elementi di dati dei certificati di conformità, per garantire certezza del diritto e chiarezza è opportuno apportare a tale regolamento alcune modifiche in merito al formato e alla struttura degli elementi di dati, in modo che tali disposizioni siano contenute nello stesso regolamento. È pertanto necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/133 per includere l’esenzione per i costruttori di particolari categorie e tipi di veicoli prodotti in piccole serie. |
(7) |
Per consentire alle autorità di omologazione, alle autorità di vigilanza del mercato e alle autorità preposte all’immatricolazione dei veicoli negli Stati membri, oltre che ai costruttori, di apportare le modifiche necessarie ai rispettivi sistemi elettronici e di prepararsi all’applicazione del presente regolamento, la data di applicazione di quest’ultimo dovrebbe essere differita. |
(8) |
Non è necessario prevedere una data di applicazione differita per le disposizioni sull’esenzione per i costruttori di particolari categorie e tipi di veicoli prodotti in piccole serie, in quanto per l’attuazione di tali requisiti non è necessario un periodo di tempo più lungo. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del «Comitato tecnico - Veicoli a motore», |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Requisiti per lo scambio sicuro dei dati
1. Quando scambiano fra loro dati, i costruttori e i punti di accesso nazionali del sistema europeo d’informazione sui veicoli e le patenti di guida («EUCARIS») utilizzano un link web locale sicuro e struttura degli schemi e principi del linguaggio XML (Extensible Markup Language).
2. I costruttori e i punti di accesso nazionali di EUCARIS utilizzano siti web protetti da un certificato qualificato di autenticazione di sito web in possesso dei requisiti di cui all’allegato IV del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
3. Lo scambio di messaggi tra i costruttori e i punti di accesso nazionali di EUCARIS, oltre che nell’ambito di EUCARIS, è reso sicuro da una firma elettronica ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 e da protocolli di cifratura dei dati.
4. I punti di accesso nazionali di EUCARIS e l’organismo operativo designato per EUCARIS provvedono alla convalida delle firme elettroniche verificando e confermando che i requisiti di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 910/2014 erano soddisfatti al momento della firma.
5. I punti di accesso nazionali di EUCARIS garantiscono la tracciabilità dei messaggi scambiati attraverso tale sistema registrando le informazioni relative allo scambio eseguito e forniscono i mezzi per visualizzare e cercare tali informazioni.
Articolo 2
Requisiti dell’identificatore unico specifico per il veicolo
1. L’identificatore unico specifico per il veicolo è il numero di identificazione del veicolo («VIN»).
2. Fatto salvo l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione (5), il VIN possiede i requisiti di cui all’allegato II, parte 2, sezione A, punto 2, di tale regolamento.
Articolo 3
Accesso in sola lettura
1. Ai fini dell’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/858, l’autorità di omologazione di ciascuno Stato membro fornisce l’accesso in sola lettura al certificato di conformità attraverso un sistema o un’applicazione web che consenta di accedere ai dati strutturati del certificato di conformità in formato elettronico utilizzando l’identificativo unico specifico per il veicolo di cui all’articolo 2.
2. Il sistema o l’applicazione web di cui al paragrafo 1 fornisce l’accesso in sola lettura al certificato di conformità in formato elettronico da sistemi o applicazioni web stabiliti dalle autorità di omologazione di ciascuno Stato membro.
Articolo 4
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/133
Nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/133 è inserito il seguente articolo 3 bis:
«Articolo 3 bis
Esenzione per i costruttori di particolari categorie e tipi di veicoli prodotti in piccole serie
In deroga agli articoli 1 e 2, per i costruttori di particolari categorie e tipi di veicoli prodotti in piccole serie è sufficiente mettere a disposizione gli elementi di dati della versione elettronica del certificato di conformità mediante inserimento manuale o il caricamento di un file IVI XML.».
Articolo 5
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 5 luglio 2025.
L’articolo 4 si applica tuttavia a decorrere dal 1o maggio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/133 della Commissione, del 4 febbraio 2021, che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato e la struttura di base e le modalità di scambio dei dati del certificato di conformità in formato elettronico (GU L 42 del 5.2.2021, pag. 1).
(3) Versione consolidata del trattato EUCARIS, relativo al sistema europeo d’informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS), comprensiva delle modifiche firmate dalle parti l’8 giugno 2017.
(4) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione, del 31 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e le specifiche tecniche uniformi per l’omologazione di veicoli e di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, relativamente alle caratteristiche costruttive generali e alla sicurezza (GU L 117 del 6.4.2021, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1061/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)