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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/1015

27.3.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/1015 DEL CONSIGLIO

del 26 marzo 2024

recante modifica del regolamento (UE) 2024/257, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio (1) fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione. È opportuno modificare i totali ammissibili di catture (TAC) e i limiti dello sforzo di pesca e le misure funzionalmente collegate ai TAC e ai limiti dello sforzo di pesca stabiliti dal regolamento (UE) 2024/257 per tener conto dei pareri scientifici pubblicati, dell’esito delle consultazioni con i paesi terzi e delle riunioni con le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).

(2)

Il regolamento (UE) 2024/257 ha fissato un TAC per le razze (Rajiformes) nelle acque dell’Unione e del Regno Unito delle divisioni del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) 6a, 6b, da 7a a 7c, e da 7e a 7k. Per questo TAC ha inoltre stabilito una condizione speciale. Tale condizione speciale permette ai pescherecci dell’Unione e del Regno Unito di catturare esemplari di razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) nella divisione CIEM 7e (Manica occidentale) nel 2024, in modo da consentire attività di pesca ricognitiva miranti alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione secondo la valutazione del CIEM. Per garantire la certezza del diritto e consentire lo svolgimento di «programmi di monitoraggio» dell’attività di pesca ricognitiva, i quantitativi soggetti a tale condizione speciale dovrebbero essere assegnati agli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa e al criterio di ripartizione del contingente per le razze nelle acque dell’Unione e del Regno Unito delle divisioni CIEM 6a, 6b, da 7a a 7c, e da 7e a 7k.

(3)

Nelle consultazioni bilaterali sulla fissazione delle possibilità di pesca per gli stock elencati nell’allegato 35 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (2) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), l’Unione e il Regno Unito hanno stabilito, per la prima volta, TAC per il 2024 riguardanti: i) la passera lingua di cane (Glyptocephalus cynoglossus) nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 3a; ii) la limanda (Microstomus kitt) nella medesima zona; iii) il rombo liscio (Scophthalmus rhombus) nella medesima zona. In attesa di un accordo tra gli Stati membri sulle modalità di ripartizione di tali possibilità di pesca, nel regolamento (UE) 2024/257 i TAC riguardanti gli stock in questione sono stati indicati come «da fissare». I TAC e i contingenti dell’Unione per detti stock dovrebbero essere fissati per il periodo e ai livelli concordati con il Regno Unito; tali contingenti dell’Unione dovrebbero essere assegnati agli Stati membri in linea con l’accordo sui criteri di ripartizione per gli stock in questione raggiunto tra gli Stati membri interessati il 18 marzo 2024.

(4)

Il 7 e l’8 marzo 2024 l’Unione e il Regno Unito hanno condotto consultazioni bilaterali a norma dell’articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in merito al livello del TAC per i cicerelli e le catture accessorie connesse (Ammodytes spp.) nelle acque del Regno Unito e dell’Unione della sottozona CIEM 4, nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a e nelle acque dell’Unione della divisione 3a. L’esito di tali consultazioni è stato riportato in un verbale scritto firmato il 12 marzo 2024. È pertanto opportuno fissare il TAC in questione al livello concordato con il Regno Unito.

(5)

Nel 2024, in occasione della sua 12a riunione annuale, l’Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO - South Pacific Regional Fisheries Management Organisation) ha adottato limiti di cattura per il sugarello cileno (Trachurus murphyi) e ha confermato le attività di pesca esplorativa per gli austromerluzzi (Dissostichus spp.). La SPRFMO ha inoltre mantenuto o modificato le misure funzionalmente collegate. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(6)

Nella sua riunione annuale del 2023 la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC - Western and Central Pacific Fisheries Commission) ha deciso di mantenere i limiti dello sforzo per i pescherecci a cianciolo e i numeri massimi di tali pescherecci adibiti alla cattura dei tonnidi tropicali. Ha inoltre modificato le disposizioni relative alla gestione dei dispositivi di concentrazione del pesce (FAD - fish aggregating device) nella pesca dei tonnidi tropicali, in particolare per quanto riguarda il periodo di fermo per i FAD. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(7)

I limiti dello sforzo di pesca per i pescherecci dell’Unione adibiti alla pesca del tonno rosso (Thunnus thynnus) nella zona della convenzione ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas - Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico) e la capacità massima di immissione e di allevamento di tonno rosso per le aziende dell’Unione in tale zona si basano sulle informazioni fornite nei piani annuali di pesca, nei piani annuali di gestione della capacità di pesca e nei piani annuali di gestione dell’allevamento del tonno rosso degli Stati membri, stabiliti conformemente agli articoli 11, 13 e 15 del regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere tali piani alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2053. I piani sono successivamente assemblati dalla Commissione e costituiscono la base per l’elaborazione di un piano annuale dell’Unione, che è trasmesso al segretariato dell’ICCAT per esame e approvazione da parte dell’ICCAT, come previsto dall’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2053. Conformemente alle norme dell’ICCAT rivedute nella sua riunione annuale del 2023, per la prima volta non sono stati inclusi gli allevamenti di tonno rosso inattivi e le capacità di allevamento correlate nel suddetto piano annuale dell’Unione per il 2024. Il piano annuale dell’Unione per il 2024 è stato approvato dall’ICCAT il 6 marzo 2024. È pertanto opportuno modificare i limiti dello sforzo di pesca dell’Unione e la capacità massima di immissione e di allevamento dell’Unione per il 2024 in linea con tale piano annuale.

(8)

I contingenti dell’Unione per gli stock nella zona della convenzione ICCAT per il 2024 sono stati adeguati nel corso della riunione annuale dell’ICCAT del novembre 2023, conformemente a diverse raccomandazioni ICCAT in base alle quali l’Unione può, su richiesta, riportare una determinata percentuale del proprio contingente inutilizzato di possibilità di pesca dal 2022 al 2024. Pertanto e al fine di consentire, prima dell’inizio delle campagne di pesca per gli stock interessati, l’utilizzo dei quantitativi riportati: i) i contingenti dell’Unione per l’alalunga (Thunnus alalunga) (del nord) (ALB/AN05N), l’alalunga (australe) (ALB/AS05N), il tonno obeso (Thunnus obesus) nell’Oceano Atlantico (BET/ATLANT) nonché il pesce spada (Xiphias gladius) nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N), e il pesce spada nell’Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/AS05N), dovrebbero essere modificati per rispecchiare tali adeguamenti dei contingenti dell’Unione; ii) i contingenti degli Stati membri nell’ambito di tali contingenti dell’Unione dovrebbero essere modificati di conseguenza, tenendo conto del principio di stabilità relativa.

(9)

Nella sua 14a riunione tenutasi a Samarcanda, Uzbekistan, dal 12 al 17 febbraio 2024 la conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS) ha aggiunto lo squalo toro (Carcharias taurus) alle specie protette elencate agli allegati I e II di tale convenzione. È pertanto opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione vietando la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di esemplari di tale specie: i) ai pescherecci dell’Unione in tutte le acque; ii) ai pescherecci di paesi terzi nelle acque dell’Unione. L’articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha già stabilito tale divieto per lo squalo toro nel Mediterraneo. Per evitare il sovrapporsi di disposizioni sulla stessa materia in tale mare, il suddetto divieto dovrebbe pertanto essere stabilito solo per i pescherecci dell’Unione in tutte le acque diverse dal Mediterraneo e per i pescherecci di paesi terzi nelle acque dell’Unione.

(10)

L’articolo 41, paragrafo 3, e l’articolo 43 del regolamento (UE) 2024/257 fanno entrambi riferimento allo stesso numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque della zona della convenzione WCPFC. L’articolo 41, paragrafo 3, dovrebbe pertanto essere soppresso per motivi di chiarezza giuridica.

(11)

Per quanto riguarda le misure relative all’anguilla (Anguilla anguilla) nelle acque marine e salmastre dell’Unione delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9 e nelle acque salmastre dell’Unione adiacenti, l’articolo 59 del regolamento (UE) 2024/257 relativo all’entrata in vigore e all’applicazione dovrebbe essere rettificato.

(12)

È opportuno rettificare alcuni errori contenuti nelle tabelle dei TAC di cui agli allegati del regolamento (UE) 2024/257. Tra questi figurano errori riguardanti: i) i TAC, i contingenti dell’Unione e degli Stati membri; ii) il tipo di TAC («analitico» o «precauzionale»); iii) l’applicazione della flessibilità annuale per le quote degli Stati membri ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 (5); iv) le descrizioni delle zone; v) i codici di riferimento. In tali allegati è inoltre opportuno chiarire alcune disposizioni contenute: i) nelle tabelle dei TAC per la razza ondulata (Raja undulata), rispettivamente nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 8 e 9; ii) nelle tabelle dei TAC per lo sgombro (Scomber scombrus) nel Mare del Nord e nel Mar Baltico.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/257.

(14)

Le possibilità di pesca stabilite dal regolamento (UE) 2024/257 si applicano dal 1o gennaio 2024. A decorrere da tale data dovrebbero pertanto applicarsi anche le disposizioni riguardanti le possibilità di pesca introdotte dal presente regolamento. Tale applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione sono aumentate o non sono state ancora esaurite.

(15)

Le disposizioni del presente regolamento riguardanti lo squalo toro dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o aprile 2024, vale a dire: i) dopo la 14a riunione della conferenza delle parti della CMS, svoltasi dal 12 al 17 febbraio 2024; ii) prima dell’entrata in vigore della modifica degli allegati I e II della CMS il 17 maggio 2024.

(16)

Vista l’urgente necessità di evitare interruzioni delle attività di pesca, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2024/257

Il regolamento (UE) 2024/257 è così modificato:

1)

all’articolo 20, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

«b bis)

squalo toro (Carcharias taurus) in tutte le acque diverse dal Mediterraneo;»;

2)

all’articolo 41, il paragrafo 3 è soppresso;

3)

l’articolo 42 è sostituito dal seguente:

«Articolo 42

Gestione della pesca con FAD

1.   Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S, i pescherecci a cianciolo, le navi ausiliarie e qualunque altra nave operante a sostegno di pescherecci a cianciolo non calano FAD, non forniscono l’assistenza tecnica necessaria né calano reti in prossimità dei FAD tra le ore 00:00 del 1o luglio 2024 e le ore 24:00 del 15 agosto 2024.

2.   Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato calare reti in prossimità dei FAD nelle acque d’alto mare della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S per un mese supplementare, dalle ore 00:00 del 1o aprile 2024 alle ore 24:00 del 30 aprile 2024, o dalle ore 00:00 del 1o maggio 2024 alle ore 24:00 del 31 maggio 2024, o dalle ore 00:00 del 1o novembre 2024 alle ore 24:00 del 30 novembre 2024, o dalle ore 00:00 del 1o dicembre 2024 alle ore 24:00 del 31 dicembre 2024.

3.   Gli Stati membri interessati stabiliscono congiuntamente quale dei periodi di chiusura di cui al paragrafo 2 si applica ai pescherecci a cianciolo battenti la loro bandiera. Gli Stati membri comunicano congiuntamente alla Commissione, entro il 15 febbraio 2024, il periodo di chiusura prescelto. La Commissione notifica al segretariato della WCPFC il periodo di chiusura comune scelto dagli Stati membri interessati prima del 1o marzo 2024.

4.   Ogni Stato membro provvede affinché nessuno dei suoi pescherecci a cianciolo cali mai in mare più di 350 FAD muniti di boe strumentali attivate. Le boe sono attivate esclusivamente a bordo del peschereccio a cianciolo.»

;

4)

all’articolo 55, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

«a bis)

squalo toro (Carcharias taurus) in tutte le acque dell’Unione;»;

5)

all’articolo 59, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

l’articolo 13, paragrafi 1 e 7, si applica dal 1o gennaio 2024 al 31 marzo 2025;

b)

l’articolo 13, paragrafi da 2 a 6, si applica dal 1o aprile 2024 al 31 marzo 2025;»;

6)

all’articolo 59 sono inserite le lettere seguenti:

«c bis)

l’articolo 20, paragrafo 1, lettera b bis), si applica dal 1o aprile 2024;

g bis)

l’articolo 55, paragrafo 1, lettera a bis), si applica dal 1o aprile 2024;»;

7)

gli allegati IA, IG, IH, VI, IX e XI sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2024

Per il Consiglio

Il presidente

D. CLARINVAL


(1)  Regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 (GU L, 2024/257, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj).

(2)   GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

(3)  Regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell’accordo relativo alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) (GU L, 2023/2124, 12.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2124/oj).

(5)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).


ALLEGATO

Gli allegati IA, IG, IH, VI, IX e XI del regolamento (UE) 2024/257 sono così modificati:

1)

Nell’allegato IA, parte B, la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

Tabella 1

«Specie:

Cicerelli e catture accessorie connesse

Ammodytes spp.

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell’Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell’Unione della zona 3a

Danimarca

 

158 096

(1)

TAC analitico

 

 

Germania

 

241

(1)

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Svezia

 

5 805

(1)

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

 

164 142

 

 

 

 

 

Regno Unito

5 269

 

 

 

 

 

TAC

 

169 411

 

 

 

 

 

(1)

Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4X). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti di gestione del cicerello definite nell’allegato III non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

Zona: acque dell’Unione delle zone di gestione del cicerello

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R) (1)

(SAN/234_2R) (1)

(SAN/234_3R) (2)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6) (1)

(SAN/234_7R)

Danimarca

119 773

33 526

4 666

0

0

131

0

Germania

183

51

7

0

0

0

0

Svezia

4 398

1 231

171

0

0

5

0

Unione

124 354

34 808

4 844

0

0

136

0

Regno Unito

3 992

1 117

156

0

0

4

0

Totale

128 346

35 925

5 000

0

0

140

0

(1)

Fino al 10 % di questo contingente può essere accumulato e utilizzato nell’anno successivo esclusivamente in questa zona di gestione.

(2)

Questo contingente può essere pescato nelle acque dell’Unione della zona di gestione del cicerello 3r unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l’attività di pesca.»

2)

Nell’allegato IA, parte B, la tabella 29 è sostituita dalla seguente:

Tabella 29

«Specie:

Passera lingua di cane

 

Zona:

acque dell’Unione della zona 3a

 

 

Glyptocephalus cynoglossus

 

(WIT/03A-C.)

Danimarca

 

542

(1)

TAC analitico

Germania

 

1

(1)

 

Paesi Bassi

 

1

(1)

 

Svezia

 

113

(1)

 

Unione

 

657

(1)

 

TAC

 

657

 

 

(1)

Di cui fino al 100 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (WIT/*2AC4-C1).»

3)

Nell’allegato IA, parte B, la tabella 60 è sostituita dalla seguente:

Tabella 60

«Specie:

Limanda e passera lingua di cane

Microstomus kitt e Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell’Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

 

 

(L/W/2AC4-C)

 

Belgio

 

121

 

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

 

335

 

 

 

 

 

Germania

 

43

 

 

 

 

 

Francia

 

92

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

278

 

 

 

 

 

Svezia

 

4

 

 

 

 

 

Unione

 

873

(3)(4)

 

 

 

 

Regno Unito

1 666

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

2 539

 

 

 

 

 

(1)

Di cui fino a 1 125 tonnellate di limanda possono essere pescate nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della zona 4, nelle acque del Regno Unito della zona 2a (LEM/*2AC4-C) e nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della zona 7d (LEM/*07D.).

(2)

Di cui fino a 541 tonnellate di passera lingua di cane possono essere pescate nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della zona 4, nelle acque del Regno Unito della zona 2a (WIT/*2AC4-C) e nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della zona 7d (WIT/*07D.).

(3)

Di cui fino a 590 tonnellate di limanda possono essere pescate nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della zona 4, nelle acque del Regno Unito della zona 2a (LEM/*2AC4-C), nelle acque dell’Unione della zona 3a (LEM/*03A-C) e nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della zona 7d (LEM/*07D.).

Belgio

82

Danimarca

226

Germania

29

Francia

62

Paesi Bassi

188

Svezia

3

(4)

Di cui fino a 283 tonnellate di passera lingua di cane possono essere pescate nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (WIT/*2AC4-C), nelle acque dell’Unione della zona 3a (WIT/*03A-C) e nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della zona 7d (WIT/*07D.).

Belgio

39

Danimarca

109

Germania

14

Francia

30

Paesi Bassi

90

Svezia

4)

Nell’allegato IA, parte B, la tabella 61 è sostituita dalla seguente:

Tabella 61

«Specie:

Limanda

 

Zona:

acque dell’Unione della zona 3a

 

Microstomus kitt

 

 

(LEM/03A-C.)

 

Danimarca

 

170

(1)

TAC analitico

Germania

 

2

(1)

 

Paesi Bassi

 

10

(1)

 

Svezia

 

5

(1)

 

Unione

 

187

(1)

 

TAC

 

187

 

 

(1)

Di cui fino al 100 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (LEM/*2AC4-C1).»

5)

Nell’allegato IA, parte B, la tabella 68 è sostituita dalla seguente:

Tabella 68

«Specie:

Molva

 

 

Zona:

acque dell’Unione della zona 3a

 

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/03A-C.)

 

Belgio

 

11

 

TAC precauzionale»

 

 

Danimarca

 

88

 

 

 

 

 

Germania

 

11

 

 

 

 

 

Svezia

 

34

 

 

 

 

 

Unione

 

144

 

 

 

 

 

Regno Unito

0

 

 

 

 

 

TAC

 

144

 

 

 

 

 

6)

Nell’allegato IA, parte B, la tabella 73 è sostituita dalla seguente:

Tabella 73

«Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

 

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell’Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

 

 

 

(NEP/2AC4-C)

 

Belgio

 

1 107,5

 

TAC analitico

 

 

Danimarca

 

1 107,5

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento»

Germania

 

16

 

 

 

 

 

Francia

 

33

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

570

 

 

 

 

 

Unione

 

2 834

 

 

 

 

 

Regno Unito

18 350

 

 

 

 

 

TAC

 

21 184

 

 

 

 

 

7)

Nell’allegato IA, parte B, la tabella 78 è sostituita dalla seguente:

Tabella 78

«Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

 

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell’Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

 

 

 

(PRA/2AC4-C)

 

Danimarca

 

588

(1)

TAC precauzionale

 

 

Paesi Bassi

6

(1)

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Svezia

 

24

(1)

 

 

 

 

Unione

 

618

(1)

 

 

 

 

Regno Unito

174

(1)

 

 

 

 

TAC

 

792

(1)

 

 

 

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta di gamberetto boreale.»

8)

Nell’allegato IA, parte B, la tabella 79 è sostituita dalla seguente:

Tabella 79

«Specie:

Gamberetto boreale

 

Zona:

acque norvegesi a sud di 62° N

 

Pandalus borealis

 

 

(PRA/4N-S62)

 

Danimarca

 

50

 

TAC analitico

 

 

Svezia

 

123

(1)

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

 

173

 

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

 

Non pertinente

 

 

 

 

 

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di queste specie.»

9)

Nell’allegato IA, parte B, la tabella 93 è sostituita dalla seguente:

Tabella 93

«Specie:

Rombo chiodato e rombo liscio

Scophthalmus maximus e Scophthalmus rhombus

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell’Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

 

 

(T/B/2AC4-C)

 

Belgio

 

251

 

TAC analitico

 

 

Danimarca

 

537

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

 

Germania

 

137

 

 

 

 

 

Francia

 

65

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

1 904

 

 

 

 

 

Svezia

 

4

 

 

 

 

 

Unione

 

2 898

(3)(4)

 

 

 

 

Regno Unito

708

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

3 606

 

 

 

 

 

(1)

Di cui fino a 400 tonnellate di rombo chiodato possono essere pescate nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (TUR/*2AC4-C).

(2)

Di cui fino a 308 tonnellate di rombo liscio possono essere pescate nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (BLL/*2AC4-C) e nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione delle zone 7d e 7e (BLL/*7DE.).

(3)

Di cui fino a 1 638 tonnellate di rombo chiodato possono essere pescate nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (TUR/*2AC4-C).

Belgio

142

Danimarca

303

Germania

77

Francia

37

Paesi Bassi

1 077

Svezia

2

(4)

Di cui fino a 1 260 tonnellate di rombo liscio possono essere pescate nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (BLL/*2AC4-C), nelle acque dell’Unione della zona 3a (BLL/*03A-C) e nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione delle zone 7d e 7e (BLL/*7DE.).

Belgio

109

Danimarca

233

Germania

60

Francia

28

Paesi Bassi

828

Svezia

10)

Nell’allegato IA, parte B, la tabella 94 è sostituita dalla seguente:

Tabella 94

«Specie:

Rombo liscio

 

 

Zona:

acque dell’Unione della zona 3a

 

Scophthalmus rhombus

 

 

(BLL/03A-C.)

 

Danimarca

 

116

(1)

TAC analitico

 

 

Germania

 

0

(1)

 

 

 

Paesi Bassi

 

11

(1)

 

 

 

Svezia

 

21

(1)

 

 

 

Unione

 

148

(1)

 

 

 

TAC

 

148

 

 

 

 

(1)

Di cui fino al 100 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (BLL/*2AC4-C1).»

11)

Nell’allegato IA, parte B, la tabella 98 è sostituita dalla seguente:

Tabella 98

«Specie:

Razze

Rajiformes

 

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell’Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k

 

 

 

(SRX/67AKXD)

 

Belgio

 

824

(1)(2)(3)(4)(5)

TAC precauzionale

 

 

Estonia

 

5

(1)(2)(3)(4)(5)

 

 

 

 

Francia

 

3 702

(1)(2)(3)(4)(5)

 

 

 

 

Germania

 

11

(1)(2)(3)(4)(5)

 

 

 

 

Irlanda

 

1 191

(1)(2)(3)(4)(5)

 

 

 

 

Lituania

 

19

(1)(2)(3)(4)(5)

 

 

 

 

Paesi Bassi

3

(1)(2)(3)(4)(5)

 

 

 

 

Portogallo

 

20

(1)(2)(3)(4)(5)

 

 

 

 

Spagna

 

996

(1)(2)(3)(4)(5)

 

 

 

 

Unione

 

6 771

(1)(2)(3)(4)(5)

 

 

 

 

Regno Unito

2 985

(1)(2)(3)(4)(5)

 

 

 

 

TAC

 

9 756

(3)(4)(5)

 

 

 

 

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/67AKXD), razza rotonda (Leucoraja circularis) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (Leucoraja fullonica) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti previsti nel diritto dell’Unione e nel diritto del Regno Unito per le zone ivi specificate. Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D.), razza rotonda (Leucoraja circularis) (RJI/*07D.) e razza spinosa (Leucoraja fullonica) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Questa condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

(3)

Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Le catture di questa specie nella zona 7e sono imputate ai quantitativi previsti nel TAC distinto corrispondente (RJU/7DE.). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente nelle zone 6a, 6b, 7a-c e 7f-k non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a predisporre e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di questa specie.

(4)

Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata), tranne nelle zone 7e, 7f e 7g. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a predisporre e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di questa specie. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone 7f e 7g non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli superiori a quelli indicati di seguito.

 

Specie:

Razza dagli occhi piccoli

Zona:

7f e 7 g

 

 

 

 

Raja microocellata

 

(RJE/7FG.)

 

 

 

Belgio

 

5

(1)

TAC precauzionale

 

 

Estonia

 

0

(1)

 

 

 

 

Francia

 

22

(1)

 

 

 

 

Germania

 

0

(1)

 

 

 

 

Irlanda

 

7

(1)

 

 

 

 

Lituania

 

0

(1)

 

 

 

 

Paesi Bassi

0

(1)

 

 

 

 

Portogallo

 

0

(1)

 

 

 

 

Spagna

 

6

(1)

 

 

 

 

Unione

 

40

(1)

 

 

 

 

Regno Unito

46

(1)

 

 

 

 

TAC

 

86

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d e comunicato con il seguente codice: (RJE/* 07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti previsti nel diritto dell’Unione e nel diritto del Regno Unito per le zone ivi specificate.

(5)

Nei limiti del contingente sopra indicato, nella divisione 7e non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli superiori a quelli indicati di seguito in modo da consentire attività di pesca ricognitiva miranti alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione secondo la valutazione del CIEM.

 

Specie:

Razza dagli occhi piccoli

Zona:

7e

 

 

 

 

Raja microocellata

 

(RJE/07E.)

 

 

 

Belgio

 

1

(1)

TAC precauzionale

 

 

Estonia

 

0

(1)

 

 

 

Francia

 

6

(1)

 

 

 

 

Germania

 

0

(1)

 

 

 

 

Irlanda

 

2

(1)

 

 

 

 

Lituania

 

0

(1)

 

 

 

 

Paesi Bassi

0

(1)

 

 

 

 

Portogallo

 

0

(1)

 

 

 

 

Spagna

 

2

(1)

 

 

 

 

Unione

 

11

(1)

 

 

 

 

Regno Unito

5

(1)

 

 

 

 

TAC

 

16

 

 

 

 

 

(1)

Solo i pescherecci che partecipano a “programmi di monitoraggio” delle attività di pesca ricognitiva della razza dagli occhi piccoli nella zona 7e possono sbarcare catture di questo stock. Gli esemplari catturati da altri pescherecci non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Ciascuna parte decide in modo autonomo come ripartire il suo contingente tra i pescherecci che partecipano ai suoi programmi di monitoraggio. I pescherecci partecipanti saranno tenuti a raccogliere e condividere dati relativi a sbarchi e rigetti e, preferibilmente, dati biologici caratteristici delle catture (lunghezza, peso e sesso).»

12)

Nell’allegato IA, parte B, alla tabella 101, nota 2, le tabelle sono sostituite dalle seguenti:

«Specie:

Razza ondulata

Zona:

acque dell’Unione della zona 8

 

 

Raja undulata

 

(RJU/8-C.)

 

 

Belgio

0

 

TAC precauzionale

 

Francia

13

(1)

 

 

 

 

Portogallo

10

 

 

 

 

 

Spagna

10

(2)

 

 

 

 

Unione

33

 

 

 

 

 

Regno Unito

0

 

 

 

 

 

TAC

33

 

 

 

 

 

(1)

28,5 tonnellate aggiuntive possono essere assegnate ai pescherecci che partecipano ad attività di pesca ricognitiva miranti alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione secondo quanto predisposto da un istituto scientifico nazionale. Le catture imputabili a tale assegnazione supplementare sono comunicate separatamente (RJU/8-C.SEN). Prima di autorizzare le catture la Francia comunica alla Commissione il nome del peschereccio/i nomi dei pescherecci in questione. Ciò non pregiudica la stabilità relativa.

(2)

21,5 tonnellate aggiuntive possono essere assegnate ai pescherecci che partecipano ad attività di pesca ricognitiva miranti alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione secondo quanto predisposto da un istituto scientifico nazionale. Le catture imputabili a tale assegnazione supplementare sono comunicate separatamente (RJU/8-C.SEN). Prima di autorizzare le catture la Spagna comunica alla Commissione il nome del peschereccio/i nomi dei pescherecci in questione. Ciò non pregiudica la stabilità relativa.

Specie:

Razza ondulata

Zona:

acque dell’Unione della zona 9

 

 

Raja undulata

 

(RJU/9-C.)

 

 

Belgio

0

 

TAC precauzionale

 

Francia

20

 

 

 

 

 

Portogallo

15

(1)

 

 

 

 

Spagna

15

 

 

 

 

 

Unione

50

 

 

 

 

 

Regno Unito

0

 

 

 

 

 

TAC

50

 

 

 

 

 

(1)

50 tonnellate aggiuntive possono essere assegnate ai pescherecci che partecipano ad attività di pesca ricognitiva miranti alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione secondo quanto predisposto da un istituto scientifico nazionale. Le catture imputabili a tale assegnazione supplementare sono comunicate separatamente (RJU/9-C.SEN). Prima di autorizzare le catture il Portogallo comunica alla Commissione il nome del peschereccio/i nomi dei pescherecci in questione. Ciò non pregiudica la stabilità relativa.»

13)

Nell’allegato IA, parte B, la tabella 103 è sostituita dalla seguente:

Tabella 103

«Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

 

Zona:

acque dell’Unione delle zone 3a, 3b, 3c e 3d; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell’Unione e acque del Regno Unito della zona 4; acque norvegesi delle zone 2a e 4a

 

 

 

(MAC/2A34-N)

 

Belgio

 

476

(1)(2)

TAC analitico

 

 

Danimarca

 

27 882

(1)(2)(4)

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

 

496

(1)(2)

 

 

 

 

Francia

 

1 498

(1)(2)

 

 

 

 

Paesi Bassi

1 508

(1)(2)

 

 

 

 

Svezia

 

4 569

(1)(2)(3)

 

 

 

 

Unione

 

36 429

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

739 386

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito.

 

 

3a

(MAC/*03 A.)

Acque del Regno Unito e acque dell’Unione delle zone 3a, 4b e 4c

(MAC/*3A4BC)

4b

(MAC/*04 B.)

4c

(MAC/*04C.)

Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14

(MAC/*2AX14)

 

Belgio

0

0

0

0

286

 

Danimarca

0

4 130

0

0

9 774

 

Germania

0

0

0

0

298

 

Francia

0

490

0

0

899

 

Paesi Bassi

0

490

0

0

905

 

Svezia

0

0

390

10

2 741

 

Unione

0

5 110

390

10

14 903

(2)

Nei limiti di questi contingenti, e d’intesa con lo Stato costiero pertinente, nelle due zone seguenti non possono inoltre essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

 

Acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*02A4AN-)

Acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO1)

 

 

 

 

 

Belgio

0

Da fissare

 

 

 

 

 

Danimarca

0

Da fissare

 

 

 

 

 

Germania

0

Da fissare

 

 

 

 

 

Francia

0

Da fissare

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

0

Da fissare

 

 

 

 

 

Svezia

0

Da fissare

 

 

 

 

 

Unione

0

Da fissare

 

 

 

 

(3)

Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN):

 

 

322

 

 

 

 

 

 

Nel corso delle attività di pesca soggette a questa condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di tali specie.

(4)

Nei limiti di questo contingente, la Danimarca effettua i seguenti trasferimenti, da pescare nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione delle zone 6, 7 e 8d, nelle acque dell’Unione delle zone 8a, 8b e 8e, nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 e nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone 2a e 5b (MAC/*2A14):

 

Germania

531

 

 

 

 

 

 

Spagna

1

 

 

 

 

 

 

Estonia

4

 

 

 

 

 

 

Francia

354

 

 

 

 

 

 

Irlanda

1 769

 

 

 

 

 

 

Lettonia

3

 

 

 

 

 

 

Lituania

3

 

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

774

 

 

 

 

 

 

Polonia

37»

 

 

 

 

 

14)

Nell’allegato IA, parte B, alla tabella 106, la nota 1 è sostituita dalla seguente:

« (1)

Può essere pescato solo nelle acque dell’Unione della zona 4 (SOL/*04-EU).»;

15)

Nell’allegato IA, parte B, la tabella 111 è sostituita dalla seguente:

Tabella 111

«Specie:

Sogliola

 

Zona:

7f e 7 g

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/7FG.)

 

 

Belgio

 

730

 

TAC analitico

 

 

Francia

 

73

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento»

 

Irlanda

 

37

 

 

 

 

 

Unione

 

840

 

 

 

 

 

Regno Unito

405

 

 

 

 

 

TAC

 

1 267

 

 

 

 

 

16)

nell’allegato ID, le tabelle 7, 8, 11, 14, 15 e 16 sono sostituite dalle seguenti:

Tabella 7

«Specie:

Alalunga (del nord)

 

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

 

Thunnus alalunga

 

 

(ALB/AN05N)

 

Irlanda

4 310,57

 

 

TAC analitico

 

 

Spagna

24 295,97

 

 

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

7 641,47

 

 

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

2 664,72

 

 

 

 

 

 

Unione

38 912,73

 

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

47 251

 

 

 

 

 

 

(1)

Il numero di pescherecci dell’Unione dediti alla pesca dell’alalunga (del nord) come specie bersaglio è: 1 241 .

(2)

Condizione speciale: nei limiti di questo contingente, nelle acque del Regno Unito (ALB/*AN05N-UK) non può essere pescato un quantitativo superiore a: 280,00.


Tabella 8

Specie:

Alalunga (australe)

 

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

 

Thunnus alalunga

 

 

(ALB/AS05N)

 

Spagna

1 051,30

 

 

TAC analitico

 

 

Francia

345,49

 

 

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

735,71

 

 

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

2 132,50

 

 

 

 

 

 

TAC

28 000

 

 

 

 

 

 


Tabella 11

Specie:

Tonno obeso

 

 

Zona:

Oceano Atlantico

 

 

Thunnus obesus

 

 

 

(BET/ATLANT)

 

Spagna

8 079,90

 

(1)

TAC analitico

 

 

Francia

3 431,99

 

(1)

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

3 067,50

 

(1)

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

14 579,39

 

(1)

 

 

 

 

TAC

62 000

 

(1)

 

 

 

 

(1)

Le catture di tonno obeso effettuate da pescherecci a cianciolo (BET/*ATLPS) e pescherecci con palangaro di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (BET/*ATLLL) sono comunicate separatamente. Per questi pescherecci gli Stati membri sono tenuti a trasmettere settimanalmente le catture a partire dal mese di giugno, quando le catture raggiungono l’80 % del contingente.


Tabella 14

Specie:

Pesce spada

 

 

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

 

Xiphias gladius

 

 

 

(SWO/AN05N)

 

Spagna

6 294,13

 

(2)

TAC analitico

 

 

Portogallo

1 143,97

 

(2)

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Altri Stati membri

168,10

 

(1)(2)

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

7 606,20

 

 

 

 

 

 

TAC

13 200

 

 

 

 

 

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/AN05N_AMS).

(2)

Condizione speciale: fino ad un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell’Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/*AS05N). Le catture da imputare alla condizione speciale del contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/*AS05N_AMS).


Tabella 15

Specie:

Pesce spada

 

 

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

 

Xiphias gladius

 

 

 

(SWO/AS05N)

 

Spagna

4 978,46

 

(1)

TAC analitico

 

 

Portogallo

327,94

 

(1)

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

5 306,40

 

 

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

10 000

 

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: fino ad un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/*AN05N).


Tabella 16

Specie:

Pesce spada

 

 

Zona:

Mar Mediterraneo

 

 

Xiphias gladius

 

 

 

(SWO/MED)

 

Croazia

13,74

 

(1)(2)

TAC analitico

 

 

Cipro

50,67

 

(1)(2)

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

1 565,04

 

(1)(2)

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

109,08

 

(1)(2)

 

 

 

 

Grecia

1 036,02

 

(1)(2)

 

 

 

 

Italia

3 208,44

 

(1)(2)

 

 

 

 

Malta

380,64

 

(1)(2)

 

 

 

 

Unione

6 363,63

 

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

9 017

 

 

 

 

 

 

(1)

Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o aprile al 31 dicembre.

 

 

(2)

Condizione speciale: le catture accessorie di pesce spada del Mediterraneo devono essere imputate a questo contingente, ma sono comunicate separatamente (SWO/MED-BC). Le catture accessorie di esemplari morti di pesce spada del Mediterraneo provenienti dalla pesca sportiva e ricreativa devono essere imputate a questo contingente, ma sono comunicate separatamente (SWO/MED-SR).»

17)

nell’allegato ID, alla tabella 12, le note 5 e 6 sono sostituite dalle seguenti:

« (5)

Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*643):

 

Italia

105,66

 

 

 

 

 

Unione

105,60

 

 

 

 

(6)

Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dai pescherecci di cui all’allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8303F):

 

Croazia

952,17

 

 

 

 

 

Unione

952,17»

 

 

 

 

18)

l’allegato IF è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IF

TONNO AUSTRALE – ZONE DI DISTRIBUZIONE

Specie:

Tonno australe

Thunnus maccoyii

Zona:

tutte le zone di distribuzione

(SBF/F41-81)

Unione

 

13

(1)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

 

20 642

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

»

19)

l’allegato IG è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IG

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Tabella 1

Specie:

Tonno obeso

Thunnus obesus

Zona:

zona della convenzione WCPFC

(BET/WCPFC)

Unione

 

2 000

(1)

TAC precauzionale

TAC

 

Non pertinente

(1)

(1)

Questo contingente può essere pescato unicamente da pescherecci operanti con palangaro.


Tabella 2

Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S

(SWO/F7120S)

Unione

 

3 170,36

 

TAC precauzionale

TAC

 

Non pertinente

 

»

20)

l’allegato IH è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Tabella 1

Specie:

Austromerluzzi

Dissostichus spp.

Zona:

zona della convenzione SPRFMO, blocchi di ricerca A e B (1)

(TOT/SPR-AB)

TAC

162

(2)(3)(4)

TAC precauzionale

 

 

(1)

Blocco di ricerca A:

 

NO

50°30΄S, 136°E

 

 

 

 

NE

50°30΄S, 140°30΄E

 

 

 

 

SE

54°50΄S, 140°30΄E

 

 

 

 

SO

54°50΄S, 136°E

 

 

 

 

Blocco di ricerca B:

 

NO

52°45΄S, 140°30΄E

 

 

 

 

NE

52°45΄S, 145°30΄E

 

 

 

 

SE

54°50΄S, 145°30΄E

 

 

 

 

SO

54°50΄S, 140°30΄E

 

 

 

(2)

TAC annuale destinato unicamente alla pesca esplorativa. La pesca è limitata a profondità comprese tra 600 m e 2 500  m. La pesca è limitata a una bordata della durata massima di 60 giorni consecutivi che può aver luogo in qualsiasi momento tra il 1o maggio e il 15 novembre 2024. Dal 1o al 15 novembre 2024 i palangari sono calati solo di notte e tutte le attività di pesca cessano immediatamente qualora si verifichi la morte:

a)

di un esemplare di una delle seguenti specie: albatro urlatore (Diomedea exulans), albatro testagrigia (Thalassarche chrysostoma), albatro sopracciglio nero (Thalassarche melanophris), petrello grigio (Procellaria cinerea), petrello piumoso (Pterodroma mollis), o

b)

di tre esemplari di una qualsiasi delle seguenti specie: albatro mantochiaro (Phoebetria palpebrata), ossifraga del sud (Macronectes giganteus) e ossifraga del nord (Macronectes halli).

La pesca è inoltre limitata a un numero massimo di 5 000 ami per cala, con un massimo di 100 cale. I palangari sono calati ad una distanza di almeno 3 miglia nautiche gli uni dagli altri e non in zone precedentemente utilizzate da palangari nell’ultimo anno civile. Le attività di pesca cessano una volta raggiunto il TAC o una volta effettuate 100 cale/retate durante la bordata, se ciò si verifica prima.

(3)

Di cui fino a 129 tonnellate possono essere pescate nel blocco di ricerca A. Le catture di austromerluzzi nel blocco di ricerca A sono comunicate separatamente (TOT/SPR-A).

(4)

Di cui fino a 33 tonnellate possono essere pescate nel blocco di ricerca B. Le catture di austromerluzzi nel blocco di ricerca B sono comunicate separatamente (TOT/SPR-B).


Tabella 2

Specie:

Sugarello cileno

Trachurus murphyi

Zona:

zona della convenzione SPRFMO

(CJM/SPRFMO)

Germania

18 622,82

 

TAC analitico

Paesi Bassi

20 185,21

 

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Lituania

12 958,23

 

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Polonia

22 280,74

 

 

Unione

74 047,00

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

»

21)

nell’allegato VI, il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Numero massimo di pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

 

Numero di pescherecci (1)

 

Grecia (2)

Spagna

Francia

Croazia

Italia

Cipro (3)

Malta (4)

Portogallo

Pescherecci a cianciolo (5)

0

7

22

18

21

1

2

0

Pescherecci con palangaro

0

38

23

0

40

17

63

0

Pescherecci con lenze e canne

0

66

8

0

0

0

0

0

Pescherecci con lenze a mano

0

1

47

24

0

0

0

0

Pescherecci da traino

0

0

56

0

0

0

0

0

Pescherecci per pesca costiera su piccola scala

64

696

89

0

0

0

0

0

Altri pescherecci adibiti alla pesca artigianale (6)

41

0

60

0

142

0

240

76

22)

nell’allegato VI, il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Numero massimo di tonnare autorizzate da ciascuno Stato membro per la pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Numero massimo di tonnare

Stato membro

Numero di tonnare

Spagna

6

Italia

5

Portogallo

2 »

23)

nell’allegato VI, il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di immissione in allevamento di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

 

Numero di allevamenti

Capacità (in tonnellate)

Grecia

0

0

Spagna

7

15 860,72

Croazia

4

7 880,00

Italia

3

1 160,00

Cipro

0

0

Malta

6

17 213,00

Portogallo

2

667

Tabella B

Quantitativo massimo di immissione in allevamento di tonno rosso selvatico catturato (in tonnellate)

Grecia

0

Spagna

11 329,09

Croazia

3 225,10

Italia

610,00

Cipro

0

Malta

12 295,00

Portogallo

517,00»

24)

l’allegato IX è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IX

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

1.   

Numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare pesce spada (Xiphias gladius) con palangaro nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna

14

Unione

14

2   

Numero massimo di pescherecci a cianciolo dell’Unione autorizzati a pescare tonnidi tropicali nelle zone comprese tra 20° N e 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna

4

Unione

4

»

25)

nell’allegato XI, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Nell’allegato IA, parte B, del regolamento (UE) 2023/194, le tabelle relative allo sgombro (Scomber scombrus) nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 3a, 3b, 3c e 3d, nelle acque del Regno Unito della divisione 2a, nelle acque dell’Unione e nelle acque del Regno Unito della sottozona CIEM 4 e nelle acque norvegesi delle divisioni 2a e 4a sono sostituite dalle seguenti:

"Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

acque dell’Unione delle zone 3a, 3b, 3c e 3d; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell’Unione e acque del Regno Unito della zona 4; acque norvegesi delle zone 2a e 4a

(MAC/2A34-N)

Belgio

 

501

(1)(2)

TAC analitico

Danimarca

 

29 446

(1)(2)(4)

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

 

523

(1)(2)

 

 

 

Francia

 

1 579

(1)(2)

 

 

 

Paesi Bassi

 

1 589

(1)(2)

 

 

 

Svezia

 

4 743

(1)(2)(3)

 

 

 

Unione

 

38 381

(1)(2)

 

 

 

TAC

 

782 066

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito.

 

3a

Acque del Regno Unito e acque dell’Unione delle zone 3a, 4b e 4c

4b

4c

Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14

 

 

(MAC/*03 A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2AX14)

 

Belgio

0

0

0

0

301

 

Danimarca

0

4 130

0

0

10 312

 

Germania

0

0

0

0

314

 

Francia

0

490

0

0

947

 

Paesi Bassi

0

490

0

0

953

 

Svezia

0

0

390

10

2 846

 

Unione

0

5 110

390

10

15 673

 

(2)

Nei limiti di questi contingenti, e d’intesa con lo Stato costiero pertinente, nelle due zone seguenti non possono inoltre essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

 

Acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*02A4AN-)

Acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO1)

 

 

 

 

Belgio

0

0

 

 

 

 

Danimarca

0

0

 

 

 

 

Germania

0

0

 

 

 

 

Francia

0

0

 

 

 

 

Paesi Bassi

0

0

 

 

 

 

Svezia

0

0

 

 

 

 

Unione

0

0

 

 

 

(3)

Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN):

 

 

266

 

 

 

 

 

Nel corso delle attività di pesca soggette a questa condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di tali specie.

(4)

Nei limiti di questo contingente, la Danimarca effettua i seguenti trasferimenti, da pescare nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione delle zone 6, 7 e 8d, nelle acque dell’Unione delle zone 8a, 8b e 8e, nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 e nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone 2a e 5b (MAC/*2A14):

 

Germania

749

 

 

 

 

 

Spagna

1

 

 

 

 

 

Estonia

6

 

 

 

 

 

Francia

499

 

 

 

 

 

Irlanda

2 495

 

 

 

 

 

Lettonia

5

 

 

 

 

 

Lituania

5

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

1 092

 

 

 

 

 

Polonia

53»»

 

 

 

 


(1)  I numeri riportati nella presente tabella possono essere ulteriormente aumentati, purché si adempiano gli obblighi internazionali dell’Unione.

(2)  Un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni è stato sostituito con al massimo 10 pescherecci con palangaro o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e altri tre pescherecci adibiti alla pesca artigianale.

(3)  È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangaro o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e al massimo tre pescherecci con palangaro.

(4)  È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangaro.

(5)  I rispettivi numeri di pescherecci a cianciolo riportati nella presente tabella sono il risultato di trasferimenti tra Stati membri e non vanno a costituire diritti storici per il futuro.

(6)  Pescherecci polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangaro, lenza a mano, lenza al traino).»


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1015/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)